Legge 10 gennaio 1985, n. 1

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  • 1Imbianchini Con Debiti: Cosa Fare E Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 26 ottobre 2025

    Sei un imbianchino o gestisci un'impresa di tinteggiatura con debiti fiscali o sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Il settore della tinteggiatura e delle finiture edili è tra i più esposti alle difficoltà economiche: ritardi nei pagamenti, costi in aumento e concorrenza elevata mettono in crisi anche le attività più esperte. Inoltre, i controlli fiscali nel comparto edilizio sono sempre più frequenti e approfonditi. Molti imbianchini e imprese artigianali si trovano oggi a dover affrontare debiti con il Fisco, l'INPS o i fornitori, spesso aggravati da cartelle esattoriali, accertamenti IVA o IRPEF, pignoramenti e blocchi dei conti correnti. Con una difesa legale e fiscale …

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  • 2Trust, il soggetto passivo dell’Imu
    https://www.fiscooggi.it/

  • 3Laicità innominata. La giurisprudenza sui rapporti tra nullità e divorzio
    Nicola Colaianni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 4Il trust ed il diritto successorio, in Italia
    Anthea Ferraro · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 5Cybercrime e cyberciminologia: analisi e prevenzione del crimine online
    Alessandra Crinò · https://www.diritto.it/ · 12 dicembre 2024

    La crescente digitalizzazione della società ha condotto all'evoluzione del cybercrime, altresì conosciuto come reato informatico, una delle minacce più gravi per la sicurezza degli individui, delle aziende e dei governi. Tale tipologia di reati sfrutta le vulnerabilità tecnologiche, mirando al furto di dati, al danneggiamento di sistemi informatici e persino alla manipolazione delle informazioni, l'attenzione pertanto va posta non solo sull'analisi dei comportamenti criminali consumati online, ma anche sull'evoluzione delle tecniche di contrasto che richiedono un'approfondita conoscenza dei sistemi informatici e volta soprattutto alla prevenzione. L'ordinamento italiano in merito prevede …

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Giurisprudenza420

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 83
    Provvedimento: Sentenza n. 83/2025 Depositato il 25/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LV LA, Presidente LOMBARDINI ROBERTO, Relatore MONDINI MARIA LUISA, Giudice in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 312/2021 depositato il 26/10/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale UD - Via Gorghi, 18 33100 UD UD elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro ES - CF_ES Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - …
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    • giurisdizione tributaria·
    • abuso del diritto·
    • inesistenza fiscale trust·
    • Convenzione dell'Aja·
    • art. 37 DPR 600/1973·
    • onere della prova·
    • trust autodichiarato·
    • art. 41 bis DPR 600/1973·
    • interposizione fittizia·
    • segregazione patrimoniale

  • 2Trib. Lagonegro, sentenza 01/09/2025, n. 521
    Provvedimento: R.G. n. 970/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 970 R.G. dell'anno 2020, vertente TRA C.F.: , con sede in Milano, alla Via Domenichino n. Parte_1 P.IVA_1 5, in persona dei procuratori speciali dott. e avv. rappresentata e difesa, in Parte_2 Parte_3 forza di procura in atti, dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Paola Marra, presso il cui studio in Milano, al Corso Italia n. 13, è elettivamente domiciliata; ATTRICE E , C.F.: , in persona del Sindaco, legale …
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    • indebito arricchimento·
    • interessi anatocistici·
    • certificazione crediti P.A.·
    • interessi moratori·
    • D.Lgs. n. 231/02·
    • fornitura energia elettrica·
    • art. 2041 c.c.·
    • cessione del credito·
    • onere della prova·
    • inopponibilità cessione

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 1314
    Provvedimento: Sentenza n. 1314/2025 Depositato il 17/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RUSSO SS, Giudice monocratico in data 12/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 5616/2023 depositato il 22/12/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2. - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 N.q. Il Trustee Ricorrente_3 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2. - CF_Difensore_2 ed elettivamente …
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    • prezzo-valore·
    • art. 1 comma 497 L. n. 266/2005·
    • trustee·
    • trasferimento immobiliare·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione·
    • soggettività tributaria·
    • interpretazione analogica·
    • trust familiare·
    • imposta di registro

  • 4Trib. Lagonegro, sentenza 22/04/2025, n. 229
    Provvedimento: Tribunale Ordinario di Lagonegro SEZIONE CIVILE TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 15 aprile 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione; rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 …
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    • giurisdizione civile·
    • legittimazione attiva·
    • interessi di mora·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • illiquidità del credito·
    • prova del credito·
    • cessione del credito·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • onere della prova·
    • art. 281 sexies c.p.c.

  • 5Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 145
    Provvedimento: Sentenza n. 145/2025 Depositato il 27/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica: ZERILLI NN LA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 195/2024 depositato il 18/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - Partita IVA_Ricorrente_1 Difeso da Ricorrente_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Savona elettivamente domiciliato presso …
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    • inesistenza notifica·
    • trustee·
    • soggetto passivo IRES·
    • trust·
    • art. 14 D.Lgs. n. 546/1992·
    • invalidità assoluta·
    • patrimonio destinato·
    • legittimazione passiva·
    • compensazione spese di lite
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
    "E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
    Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
    La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituita dalla seguente:
    "c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".
  • Art. 2.
    L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , aggiunto dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , e' sostituito dal seguente:
    "Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo".
  • Art. 3.
    L' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
    "Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.
    Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche.
    Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del cinque per cento del capitale sociale.
    Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".