Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 gennaio 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 gennaio 1985 |
Commentari • 26
- 1. Laicità innominata. La giurisprudenza sui rapporti tra nullità e divorzioNicola Colaianni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Nicola Colaianni Sommario: 1. La separazione tra le giurisdizioni ecclesiastica e civile sul matrimonio - 2. La separazione tra atto e rapporto matrimoniale - 3. La separazione come laicità. 1. La separazione tra le giurisdizioni ecclesiastica e civile sul matrimonio Le ripercussioni della giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità matrimoniali sulla giurisdizione civile si vanno sempre più attutendo e ormai sono prossime ai minimi termini. Erano state massime, e devastanti, per oltre cinquant'anni dal concordato del 1929 quando secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza, così sintetizzata con la solita brillantezza da Jemolo, “ciò che fa la Chiesa è ben fatto; i …
Leggi di più… - 2. Trust, il soggetto passivo dell’Imuhttps://www.fiscooggi.it/
- 3. La mancata ratifica del Protocollo n. 16. Rinvio consultivo e rinvio pregiudiziale a confronto di Bruno NascimbeneBruno Nascimbene · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il dibattito lanciato da Giustizia Insieme con l'editoriale L'estremo saluto al Protocollo 16 annesso alla CEDU, dopo gli interventi di Antonio Ruggeri - Protocollo 16: funere mersit acerbo? - Cesare Pinelli - Il rinvio dell'autorizzazione alla ratifica del Protocollo n. 16 CEDU e le conseguenze inattese del sovranismo simbolico sull'interesse nazionale - Elisabetta Lamarque - La ratifica del Protocollo n. 16 alla CEDU: lasciata ma non persa - Carlo Vittorio Giabardo - Il Protocollo 16 e l'ambizioso (ma accidentato) progetto di una global community of courts - Enzo Cannizzaro - La singolare vicenda della ratifica del Protocollo n.16 - Paolo Biavati - Giudici deresponsabilizzati ? Note …
Leggi di più… - 4. Consulenza Fiscale Internazionale: Come Scegliere l’Avvocato GiustoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 10 ottobre 2025
Hai bisogno di una consulenza fiscale internazionale per gestire redditi, patrimoni o attività tra più Paesi? In un contesto economico sempre più globalizzato, la pianificazione fiscale internazionale è diventata essenziale per imprese, professionisti e privati con interessi all'estero. Tuttavia, la complessità delle norme – diverse da Stato a Stato e in continua evoluzione – rende indispensabile affidarsi a un avvocato esperto in diritto tributario internazionale, capace di prevenire errori, evitare doppie imposizioni e tutelare il patrimonio. Quando serve una consulenza fiscale internazionale – Se percepisci redditi da lavoro o pensioni all'estero e vuoi evitare doppie tassazioni – Se …
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Giurisprudenza • 421
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 83Provvedimento: Sentenza n. 83/2025 Depositato il 25/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 1, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LV LA, Presidente LOMBARDINI ROBERTO, Relatore MONDINI MARIA LUISA, Giudice in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 312/2021 depositato il 26/10/2021 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale UD - Via Gorghi, 18 33100 UD UD elettivamente domiciliato presso dp.udine@pce.agenziaentrate.it contro ES - CF_ES Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1392Provvedimento: N. R.G. 1269/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1269/2024 promossa in grado d'appello DA (C.F./P.I. ), in persona dell'amministratore unico e Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1 (C.F. ) elettivamente domiciliati a Como, viale Controparte_1 C.F._1 Rosselli, n.14, presso lo studio professionale dell'avv. Alessandro Mogavero (C.F. , che li rappresenta e difende come da delega in atti, C.F._2 …Leggi di più...
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- 3. Trib. Genova, sentenza 06/11/2024, n. 2812Provvedimento: N. 9578/2021 R.G. Tribunale Civile di Genova Sezione Prima Addì 06/11/2024 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti 1. l'avv. Ciurlo per parte attrice Parte_1 [...] 2. l'avv. Montalbani per parte convenuta Controparte_1 e CP_2 CP_3 3. l'avv. Cataldo per Odaglia che precisano le rispettive conclusioni da foglio di conclusioni da ultimo depositato. Le parti si richiamano ai propri scritti difensivi Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 1314Provvedimento: Sentenza n. 1314/2025 Depositato il 17/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: RUSSO SS, Giudice monocratico in data 12/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 5616/2023 depositato il 22/12/2023 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2. - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Ricorrente_2 N.q. Il Trustee Ricorrente_3 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2. - CF_Difensore_2 ed elettivamente …Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 145Provvedimento: Sentenza n. 145/2025 Depositato il 27/05/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 1, riunita in udienza il 12/05/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica: ZERILLI NN LA, Giudice monocratico in data 12/05/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 195/2024 depositato il 18/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - Partita IVA_Ricorrente_1 Difeso da Ricorrente_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Savona elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Savona elettivamente domiciliato presso …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa' editrici stesse ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa". - Art. 2.
L'ultimo comma dell' articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , aggiunto dall' articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137 , e' sostituito dal seguente:
"Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e' nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprieta' che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo". - Art. 3.
L' articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile e' parificata all'intestazione a persone fisiche.
Le societa' con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu' del cinque per cento del capitale sociale.
Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa' che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ".