Sentenza 1 ottobre 2009
Massime • 1
Sono inammissibili i motivi nuovi aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio se l'impugnazione della sentenza abbia ad oggetto esclusivamente il punto relativo alla responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2009, n. 40174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40174 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 01/10/2009
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 803
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 21425/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
LE ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 22 maggio 2008 dalla Corte di appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALATI Giovanni, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di ND LE alle pene di anni nove di reclusione ed Euro 55.000,00 di multa per i delitti, commessi in Milano ed altrove fino al 21 maggio 2002, di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione di donne extracomunitarie da avviare alla prostituzione (art. 416 c.p., commi 1 e 2), di concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
(D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, commi 1 e 3, T.U. disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) e nell'agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento aggravati della prostituzione (L. 20 febbraio 1958, n. 75, art. 3, comma 1, nn. 4 e 8, e art. 4, comma 1, nn. 1 e 7).
La Corte territoriale si soffermava, in particolare, sui motivi "aggiunti" presentati dall'imputato per censurare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena - base, nonché dell'aumento inflitto a titolo di continuazione, osservando che gli stessi erano inammissibili perché non avevano ad oggetto, come previsto dall'art.585 c.p.p., comma 4, "i capi o i punti della decisione impugnata ...
enunciati nell'originario atto di gravame".
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Deduce "inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis e 69 c.p., in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 5", nonché mancanza di motivazione della sentenza impugnata in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ben avrebbe potuto - osserva il ricorrente - la Corte di appello avvalersi del potere, conferitole dall'art. 597 c.p.p., comma 5, di applicare "anche di ufficio" le circostanze attenuanti generiche, procedendo al giudizio di comparazione con le opposte circostanze previsto dall'art. 69 c.p.. Non lo aveva, tuttavia, fatto, ne' aveva motivato il diniego, nonostante le richieste della difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
a) Va premesso, anche se il punto non è in verità contestato dalla difesa, che correttamente la Corte ha ritenuto inammissibili i nuovi motivi,
I "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, devono, invero, avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581 c.p.p., lett. a), (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 25 febbraio 1998, Bono, RV. 210259; Cass. 3^ 22 gennaio 2004, Sbragi, RV. 228525; Cass. 2^ 4 novembre 2003, Marzullo, RV. 226976). Nel caso in esame, per contro, non erano stati, nel ricorso per cassazione, enunciati motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e deve escludersi, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Cass. 1^ 30 settembre 2004, Burzotta, RV. 230634), che l'impugnazione in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio.
b) Ciò premesso, va soggiunto che l'inammissibilità ex art. 585 c.p.p., comma 4, non preclude al giudice di secondo grado di applicare di ufficio le circostanze attenuanti generiche, salvo giustificare, sotto il profilo logico e giuridico, tale concessione (Cass. 6^ 6 febbraio 2004, P.G. e Addala, RV. 229214). Ciò non toglie, tuttavia, che il potere di cui all'art. 597 c.p.p., comma 5, presenta i caratteri dell'eccezionalità e della discrezionalità.
E dalla natura meramente discrezionale del potere consegue, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 6^ 26 gennaio 2004, Calluso, RV. 228468), che il mancato esercizio del medesimo non è censurabile in cassazione, ne' è configurabile un obbligo di motivazione in assenza di una specifica richiesta.
Nel caso in esame, in ogni caso, la sentenza impugnata non ha ignorato il problema, atteso che la Corte, dopo avere riesaminato i fatti e l'affermazione di responsabilità, ha concluso ribadendo la adeguatezza e la congruità del trattamento sanzionatorio riservato al LE "in relazione alla gravità dei fatti ed alla personalità del suo autore".
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009