Sentenza 15 luglio 2015
Massime • 2
In tema di intercettazioni, qualora il mezzo di ricerca della prova sia legittimamente autorizzato all'interno di un determinato procedimento concernente uno dei reati di cui all'art. 266 cod. proc. pen., i suoi esiti sono utilizzabili anche per gli altri reati di cui dall'attività di captazione emergano gli estremi e, quindi, la conoscenza, mentre, nel caso in cui si tratti di reati oggetto di un procedimento diverso "ab origine", l'utilizzazione è subordinata alla sussistenza dei parametri indicati espressamente dall'art. 270 cod. proc. pen., e, cioè, all'indispensabilità e all'obbligatorietà dell'arresto in flagranza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse utilizzato le conversazioni telefoniche, intercettate nell'ambito di un procedimento aperto per un episodio di concussione, ai fini della prova di un altro fatto concussivo commesso da uno solo degli imputati, in un altro periodo temporale, in un altro luogo e in danno di altri soggetti, ma la cui notizia era stata acquisita proprio per effetto dell'attività di intercettazione in questione).
La distinzione tra il delitto di concussione per induzione e quello di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella seconda la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di dazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente qualificata in termini di concussione la condotta del consulente tecnico nominato dal giudice della esecuzione che, pur senza fare ricorso a plateali ed esplicite minacce, aveva posto la persona offesa di fronte alla alternativa di accettare la richiesta di denaro da lui formulata oppure di subire il pregiudizio di non ottenere quanto a lui riconosciuto in una sentenza).
Commentari • 7
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La massima In tema di concussione, sussiste la qualifica di pubblico agente in capo al medico in servizio presso un ospedale pubblico anche qualora la condotta criminosa sia stata commessa, abusando della qualifica, nello svolgimento della libera professione ed all'interno del proprio studio privato. (Fattispecie in cui un ginecologo in servizio presso un ospedale pubblico determinava le persone offese, che gli richiedevano interventi di interruzione di gravidanza presso detta struttura, ad eseguirli illegalmente ed a pagamento presso il suo studio privato - Cassazione penale , sez. VI , 05/03/2019 , n. 13411). Fonte: CED Cassazione Penale 2021 Vuoi saperne di più sul reato di …
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La massima Integra il delitto di concussione e non quello di induzione indebita, la condotta del dirigente medico preposto ad eseguire le interruzioni di gravidanza, il quale, approfittando della grave compressione della libertà di autodeterminazione delle vittime e palesando l'insussistente impossibilità di eseguire gli interventi presso la struttura pubblica, prospetti quale unica alternativa l'illecita esecuzione degli aborti presso il suo studio privato previo versamento di un corrispettivo in danaro (Cassazione penale , sez. VI , 05/03/2019 , n. 13411). Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, …
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La massima In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall' art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all' art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/07/2015, n. 41317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41317 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2015 |
Testo completo
4 13 1 7 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 15/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. 1046 Dott. VINCENZO ROTUNDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere -N. 18398/2015 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Dott. ORLANDO VILLONI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI BE N. IL 26/03/1964 IL GI N. IL 25/09/1959 avverso la sentenza n. 1904/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 02/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO чаг гало che ha concluso per M I U ET Te 1E1 MICORGI Udito, per la parte civile, l'Avv. b Allost E. Uditii difensori Avv. FEETAE= SERMANIA. RITENUTO IN FATTO 1.RO RO e UC VA ricorrono per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'appello di Roma, in data 2-5-2014, con la quale era stata ripristinata l'originaria imputazione ex art 317 cod.pen. (mentre in primo grado alla fattispecie concreta era stato attribuito il nomen iuris ex artt. 640 e 61 n 9 cod.pen. ) perché, RO in qualità di consulente tecnico nominato dal giudice dell'esecuzione, e UC, in qualità di collaboratore del RO, prospettando al creditore procedente ER MP, la necessità di versare loro somme di danaro onde ottenere l'esecuzione della sentenza e quindi la prevista demolizione delle opere, dicendogli che, se non avesse versato il danaro, la procedura non sarebbe andata avanti e non si sarebbe proceduto alla demolizione, in quanto loro "non lavoravano senza soldi", costringevano o comunque inducevano il ER a consegnare loro indebitamente la somma di euro 6120. In Rivodutri, nel gennaio 2006. :
2.Entrambi i ricorrenti deducono inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ex art. 270 cod. proc. pen., in quanto le conversazioni sono state captate nell'ambito di un distinto procedimento a carico del solo RO, in relazione ad un fatto storico completamente diverso, trattandosi di una concussione commessa in danno di tali : ET EM e LL, in un altro periodo (maggio 2006) e in un altro luogo.
2.1.RO deduce poi violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non vi è stata alcuna minaccia, in quanto da ciò che ha riferito la parte offesa ER si evince che il UC ha prospettato soltanto un'accelerazione della procedura, ove la persona offesa avesse pagato, e non un blocco della stessa, ove il ER non avesse pagato. Si è trattato dunque di una induzione e non di una costrizione. Né si può ricavare la costrizione esclusivamente dall'atteggiamento psicologico del ER, che non era animato da finalità di indebito vantaggio.
2.2.Il nomen juris più appropriato è comunque quello ex art. 640 cod.pen., poiché il ER ha dichiarato di essersi determinato all'esborso in quanto convinto dell'assoluta liceità della richiesta di danaro, essendo stato indotto in errore sulla necessità di retribuire le prestazioni degli imputati.
2.3.Manca comunque, negli imputati, il dolo del reato di concussione, tant'è che l'arch. RO emise fattura a fronte del maggior importo autoliquidato e il ER 1 consigliato dal suo avvocato, ne ha richiesto la restituzione con lo strumento del ricorso per decreto ingiuntivo, regolarmente emesso dal giudice.
2.4.Le censure formulate dal RO sono state ribadite e ulteriormente illustrate con motivi nuovi, depositati il 25 giugno 2015. 3. UC VA deduce insussistenza della minaccia, tant'è che, all'udienza del 13 maggio 2006, dinanzi al giudice dell'esecuzione, il ER e il suo legale dichiararono che il costo per il procedimento di sanatoria delle opere non poteva essere loro addebitato mentre restavano a loro carico le somme necessarie per l'esecuzione degli obblighi di fare, oggetto dell'esecuzione, aggiungendo che si era provveduto a richiedere il rimborso, ex art 614 cod. proc. civ., non mostrando alcun segno di timore o di coartazione della volontà, anche perché gli imputati svolsero le operazioni peritali con solerzia e diligenza, perfino in periodo di festività natalizie, ben prima che ER versasse alcunché, come dimostrano i verbali delle operazioni peritali, allegati al ricorso. Onde è ingiustificato anche l'asserto della Corte d'appello secondo cui RO e UC hanno percepito somme per un'attività professionale mai svolta. Il progetto non è stato depositato solo perché è stata disposta la sospensione del processo esecutivo, fatto imprevedibile dagli imputati.
3.1. Sussiste comunque la scriminante di cui all'art. 50 cod.pen., avendo l'imputato esercitato il diritto del consulente incaricato, in sede di esecuzione forzata degli obblighi di fare, di richiedere compensi al creditore procedente, obbligato per legge ad anticipare, nel corso dell'esecuzione, le spese necessarie, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, con sentenza 194/1992. L'imputato non si è quindi rappresentato alcun abuso né alcun indebito e non ha voluto realizzare né l'uno né l'altro, ritenendo che la richiesta di un acconto per lo svolgimento di una complessa e lunga attività professionale fosse pienamente lecita. Del resto, né il difensore del ER, né il giudice dell'esecuzione né il difensore dell'esecutato hanno ravvisato illiceità penale del comportamento dell'imputato. 1 4.Con memoria depositata il 25 giugno 2015, la parte civile ER MP ha chiesto declaratoria di inammissibilità o comunque rigetto dei ricorsi degli imputati. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La doglianza inerente alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. è infondata. Tale norma disciplina infatti l'ipotesi relativa all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale le captazioni sono state disposte. La diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e ricollegata al dato relativo all'instaurazione del procedimento stesso in relazione ad una notizia di reato che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine (Cass., Sez IV, 19-1- 2010 n. 7320, rv. n. 246697) e non a dati puramente formali, come l'iscrizione della medesima notizia di reato da parte di due diversi uffici di procura ( Sez I 9-5-2006, n. 29421, rv. n. 235104; Sez III 13-11-2007n. 348 , rv.n. 238779 ). Esula invece dall'ambito di applicabilità della predetta norma, come inequivocabilmente si evince dal suo tenore testuale, l'ipotesi in cui nell'ambito del medesimo procedimento vengano disposte intercettazioni per un reato e da esse emergano gli estremi di un altro reato. Non si tratta infatti, in tal caso, di utilizzare i contenuti delle conversazioni intercettate in un procedimento diverso da quello nel quale l'intercettazione è stata disposta ma di utilizzarle agli effetti della prova di un reato diverso da quello per il quale la captazione è stata autorizzata. Ipotesi quindi del tutto difforme da quella disciplinata dall'art 270 cod. proc. pen., poiché il concetto di diverso procedimento non equivale a quello di diverso reato (Cass., Sez. 6, 2-12-2009, n. 11472 /10, Rv. 246524), onde, in tal caso, i contenuti delle conversazioni captate sono senz'altro utilizzabili, a prescindere dal ricorrere delle condizioni dettate dall'art. 270 cod. proc. pen. Questa è, per l'appunto, l'ipotesi riscontrabile nel caso in disamina, in cui sono state disposte le intercettazioni per reato di concussione, inerente ad un determinato episodio, e, nel contesto del medesimo procedimento, è emerso un altro fatto concussivo, che è quello inerente al presente processo, in ordine al quale, pertanto, i risultati delle captazioni sono senz'altro utilizzabili.
2.Anche le ulteriori doglianze formulate nel ricorso di RO nonché il primo motivo del ricorso del UC sono infondati. Per quanto attiene infatti all'individuazione del discrimen fra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità, ex art. 319 quater cod.pen., Sez. U. 24-10-13 n. 12228, risolvendo un contrasto interpretativo : insorto nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della riforma dei reati contro la pubblica amministrazione, da parte della I. n. 190 del 2012, ha ritenuto che il primo reato sussista in presenza di un abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia, da cui derivi una grave limitazione della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza ricevere alcun vantaggio, venga posto di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell'utilità. Nella concussione di cui all'art. 317 cod. pen., si è quindi in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo. Il discrimine tra il concetto di costrizione e quello di induzione va quindi ricercato nella dicotomia minaccia- non minaccia. La minaccia non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite e brutali ma può anche essere implicita, velata, allusiva, potendo, eventualmente, assumere anche la forma del consiglio, dell'esortazione, della metafora, purchè tali comportamenti siano connotati da una carica intimidatoria analoga a quella della minaccia esplicita. La 2 nozione di induzione, invece, esplicando una funzione di selettività residuale rispetto al concetto di costrizione, copre gli spazi non riconducibili a quest'ultimo, inerendo a quei comportamenti, pur sempre abusivi, del pubblico agente che non si materializzino nella violenza o nella minaccia di un male ingiusto e non pongano il destinatario di fronte alla scelta obbligata tra due mali parimenti ingiusti. Il delitto di cui all'art 319-quater cod. pen. consiste infatti nell'abuso induttivo posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, che, con una condotta di persuasione, suggestione, inganno pressione morale, condizioni in modo più tenue la libertà di autodeterminazione del privato, il quale, disponendo di ampi margini decisori, accetta di prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, nella prospettiva di un tornaconto personale. Dunque la fattispecie di induzione indebita, di cui all'art. 319- quater cod. pen., è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lasci al destinatario un margine significativo di autodeterminazione e si coniughi con il perseguimento di un indebito vantaggio per il privato.
2.1. Per quanto attiene invece all'individuazione della linea di demarcazione tra concussione e truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che il criterio discretivo risieda nelle modalità dell'azione attuata dal pubblico ufficiale. Deve infatti ravvisarsi concussione ogniqualvolta l'abuso della qualità o della funzione assuma preminente importanza prevaricatrice, sì da indurre il soggetto passivo all'ingiusta dazione, che egli sa non dovuta. E' invece ravvisabile la truffa aggravata ove la qualità e la funzione del pubblico ufficiale concorrano in via accessoria alla determinazione della volontà del soggetto passivo, che viene convinto, con artifici e raggiri, ad una prestazione che egli ! crede dovuta ( Cass., Sez 6, 26-1-1996, Iafisco, Rv. 204492). Sussiste pertanto il reato di concussione e non quello di truffa aggravata allorché il soggetto pubblico assuma un : atteggiamento prevaricatore, al fine di ottenere una prestazione non dovuta e pretesa proprio in virtù del suo potere e non richiesta inducendo in inganno la parte lesa circa i connotati di liceità e anzi di doverosità della prestazione stessa (Cass., Sez. 6, 11-4- 1995, Cinelli). Di rilievo centrale, dunque, ai fini dell'individuazione del discrimen tra concussione e truffa, è la circostanza che nella concussione il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella truffa la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità oggettiva della dazione o della promessa (Cass., Sez 616-12-2005, n. 2677, Rv. 233493; Sez. 6, 22- 4-2009, n. 20195, Rv. 243842).
2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato che gli imputati, pur senza ricorrere ad esplicite e plateali minacce, posero la persona offesa di fronte all'alternativa, senza via di uscita, di accettare le pretese da essi formulate o di subire il pregiudizio, oggettivamente ingiusto, di non ottenere quanto riconosciuto, in sentenza, al ER. La parte lesa, già in uno stato di soggezione di fronte alla posizione di preminenza dei pubblici ufficiali e delusa dalle lungaggini della causa e dalle spese sostenute, si trovò a dover far fronte al nuovo sacrificio economico per evitare la beffa di aver vinto la causa e di non poter esercitare il diritto che le era stato riconosciuto. Dunque la volontà della persona offesa non fu viziata da una falsa rappresentazione della realtà ma- sottolinea il giudice a quo, riportando testualmente le dichiarazioni del ER a quest'ultimo gli imputati fecero capire chiaramente che, se non avesse versato la somma richiesta, non si sarebbe proceduto alla demolizione e la procedura non sarebbe andata avanti, dicendo, tra l'altro, che loro "non lavoravano senza soldi" e persuadendolo che l'unica soluzione, per poter proseguire, era corrispondere il danaro e che "non c'era da discutere". Di qui la conclusione del giudice di secondo grado 3 8 secondo cui il nomen iuris da attribuirsi alla fattispecie concreta in disamina è quello di concussione e non di induzione indebita a dare o promettere utilità o di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale.
2.3.Come si vede, i giudici di secondo grado hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile ,sotto il profilo della razionalità e sulla base di ' apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede, in quanto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, da cui la Corte territoriale ha inferito, sul piano giuridico, conclusioni del tutto corrette. Costituisce d'altronde ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ( Cass Sez. 3, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez 3 n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez fer., n. 36227 del 3-9- 2004, Rinaldi;
Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15- 4-2004, Antonelli ).
3. Nemmeno il secondo motivo del ricorso del UC può trovare accoglimento. La Corte territoriale ha infatti evidenziato che gli imputati hanno percepito una somma di denaro per un'attività non portata a compimento. Dalla fattura emessa si desume infatti che la somma versata costituisce acconto per la predisposizione di un progetto architettonico strutturale per la demolizione di opere murarie, a Rivodutri, come da esecuzione n. 221/05 del Tribunale di Rieti. Orbene- sottolinea il giudice a quo-, nessun progetto venne mai presentato e pertanto la somma di euro 6120 è stata indebitamente percepita: ciò che esclude la configurabilità della scriminante dell'esercizio di un diritto, da parte degli imputati, anche sotto il profilo putativo. Trattasi di motivazione precisa, fondata su specifiche risultanze processuali e del tutto idonea a illustrare l'itinerario concettuale esperito dal giudice di merito.
4.I ricorsi vanno dunque rigettati, poiché basato su motivi infondati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile, che si ritiene congruo liquidare in euro 4000 complessivi, oltre IVA e CPA. 4
PQM
RIGETTA I RICORSI E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI, NONCHÈ ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL GRADO DALLA PARTE CIVILE, CHE LIQUIDA IN EURO QUATTROMILA COMPLESSIVI, OLTRE IVA E CPA. Così deciso in Roma, all 'udienza del 15-7-2015. Juceuro Rotando Il Presidente Il Consigliere eştensore Vincento DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Hiera Esposito 5