Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2015, n. 24998
CASS
Sentenza 4 giugno 2015

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Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte. (In motivazione la Corte ha precisato che l'eventuale alterazione dei dati informatici e quindi la loro inutilizzabilità costituisce un accertamento in fatto del giudice di merito, che, se congruamente motivato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità).

La proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di 20 giorni, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che, ove tempestivamente dedotta, determina la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono, senza alcun onere di specifica allegazione, a carico dell'imputato, circa il proprio interesse ad eseguire la predetta nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2015, n. 24998
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24998
    Data del deposito : 4 giugno 2015

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