Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 1823
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

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In tema di reato di frode in pubbliche forniture, l'espressione "commette frode", contenuta nell'art. 356 cod. pen., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l'illecito in esame è quelle generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 1823
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1823
    Data del deposito : 17 novembre 1999

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