Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
In tema di reato di frode in pubbliche forniture, l'espressione "commette frode", contenuta nell'art. 356 cod. pen., non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente, atteso che il dolo che contraddistingue l'illecito in esame è quelle generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta corretta l'affermazione di responsabilità del titolare di una ditta appaltatrice di lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa antinfortunistica e al contenuto dell'appalto, ravvisandosi la prova del dolo nel fatto che l'appaltatore, a lavori ultimati, aveva rilasciato una dichiarazione attestante la conformità di essi alla suddetta normativa e alle previsioni contrattuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17/11/1999
1. Dott. RAFFAELE LEONASI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO ROMANO " N. 1721
3. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. " N. 22053/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE LO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 17/02/1999 della Corte d'Appello dell'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, il difensore avv. B. CIUCCI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza 17/02/1999 della Corte d'Appello dell'Aquila, che dichiarava LO BE colpevole del delitto dicui all'art. 356 c.p. e lo condannava a pena ritenuta di giustizia, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato e ha lamentato l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'elemento soggettivo del reato: questo aspetto specifico non sarebbe stato adeguatamente considerato dal giudice di merito;
egli aveva agito in buona fede, tanto che non aveva tratto alcun profitto ingiusto, ne' aveva procurato danno;
gli inadempimenti contrattuali in cui era incorso potevano assumere rilievo solo sotto il profilo della responsabilità civile. Il ricorrente ha sollecitato, pertanto, l'annullamento della decisione. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, il Giudice di merito ha accertato che il BE, quale titolare dell'omonima ditta appaltatrice dei lavori di verifica e di adeguamento dell'impianto elettrico del Palasport dell'Aquila, aveva eseguito tali lavori in maniera non conforme alla specifica normativa antinfortunistica e a quanto previsto nel preventivo - offerta: erano state installate plafoniere in numero inferiore a quello previsto e prive delle protezioni contro gli urti;
non erano stati realizzati i dispositivi automatici per i casi di black-out, i collegamenti equipotenziali, gli interruttori differenziali, i quadri setteriali, erano state installate apparecchiature con grado di protezione diverso da quello convenuto ed erano state commesse altre inadempienze.
Questa realtà, descritta analiticamente nella relazione peritale cui la Corte territoriale ha fatto riferimento, non è stata contestata dal ricorrente, limitatosi solo - come si è precisato - ad invocare la sua buona fede, che sarebbe evidenziata dall'assenza di una qualunque condotta fraudolenta ai danni della P.A. appaltante e di un qualunque profitto ingiusto conseguito.
Osserva, però, la Corte che l'espressione "commette frode" contenuta nell'art. 356 c.p. non allude necessariamente a un comportamento subdolo o artificioso, ma si riferisce a ogni violazione contrattuale, a prescindere dal proposito dell'autore di conseguire un indebito profitto o dal danno patrimoniale che possa risentire l'ente committente. In sostanza, il solo che contraddistingue l'illecito in esame è quello generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa, per qualità e quantità, da quella dovuta.
Ciò posto, si è incisivamente sottolineato, in sede di merito, che la mala fede del BE era conclamata dalla circostanza di avere rilasciato, a lavori ultimati, dichiarazione sua personale e di avere presentato certificazione di tecnico abilitato, con le quali si attestava formalmente che i lavori eseguiti erano conformi alle norme antinfortunistiche e alle previsioni contrattuali, nonostante ciò non corrispondesse oggettivamente al vero;
che non poteva realisticamente ipotizzarsi un erroneo apprezzamento della realtà da parte dell'agente, data la specifica qualificazione tecnica del medesimo (perito industriale). Trattasi di motivazione adeguata e logica, non censurabile in questa sede.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000