Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 1
In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo
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Rassegna giurisprudenziale Cognizione della corte di cassazione (art. 609) Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 3, 33879/2018). Non compete alla Corte di Cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di …
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Il Pubblico Ministero, per acquisire prove in un procedimento italiano, può agire ai sensi dell'art. 45 del decreto OIE, ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita nel corso di un diverso procedimento pendente in quel Paese; è infatti sempre rimessa allo Stato di esecuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova da trasferire. L'emissione, da parte del Pubblico Ministero, di O.E.I. diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, dunque, non deve essere preceduta da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/07/2015, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
1 8 0 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENNARO MARASCA Dott. -Presidente SENTENZA - N. 1119/2015 Dott. PIERO SAVANI - Consigliere - Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA MICCOLI N. 23098/2015 PAOLO NI DEMARCHI ALBENGO Dott. - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN NI N. IL 28/05/1963 avverso l'ordinanza n. 175/2015 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 19/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Alberto CARDINO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 marzo 2015 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha accolto parzialmente il ricorso proposto da AN UN avverso l'ordinanza del GIP del 13 febbraio 2015 e, per l'effetto, ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri territorialmente competente. Con la suddetta ordinanza il GIP presso il Tribunale di Lecce aveva applicato al UN la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari per i delitti di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere) e 640 ter cod.pen. (frode informatica).
2. Ha proposto ricorso il UN, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Biagio PALAMA'.
2.1. Con il primo motivo sono stati denunziati violazione di legge processuale e vizi di motivazione in relazione all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. Si è evidenziato che la difesa del ricorrente aveva sollevato dinanzi al Tribunale del riesame due eccezioni di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione telefonica espletate nel corso delle indagini preliminari. La prima eccezione riguardava il decreto autorizzativo emesso dal GIP presso il Tribunale di Lecce il 24 giugno 2011. In particolare, si rilevava che, con l'informativa di reato datata 13 aprile 2011, il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce aveva chiesto l'autorizzazione all'intercettazione telefonica di alcune utenze, riferite a soggetti di interesse investigativo. La Procura della Repubblica di Lecce, con la richiesta datata 20 giugno 2011, in relazione al presente procedimento, iscritto nei confronti di De LO SA ed altri per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen. e 4, comma 4, della I. 401/1989, aveva chiesto di essere autorizzata ad intercettare per 40 giorni le utenze telefoniche di IZ NA, AT AN, De ON IL, NO TO e De LO SA e VE. Il GIP presso il Tribunale di Lecce, con decreto del 24 giugno 2011, aveva autorizzato il Pubblico Ministero a disporre le operazioni di intercettazione richieste. Il Giudice, nel richiamato provvedimento autorizzativo, aveva fatto riferimento al procedimento penale contraddistinto dal n. 12606/08 R.G.N.R. e aveva prodotto 2 talune intercettazioni telefoniche nei confronti dei fratelli De LO SA e PI, i cui risultati, pertanto, venivano utilizzati a fini decisori. La difesa del ricorrente aveva evidenziato come gli esiti delle operazioni di intercettazione telefonica raccolti nel procedimento penale suindicato non fossero poi stati trasfusi fisicamente all'interno degli atti acquisiti nell'ambito del presente procedimento penale (n. 3219/11 R.G.N.R.). Secondo il ricorrente, pertanto, da tale mancata acquisizione deriverebbe un difetto assoluto di motivazione del primo decreto autorizzativo delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del presente procedimento, che ! risulterebbe fondato su atti inesistenti nel fascicolo processuale. Da qui l'inutilizzabilità "a cascata" di tutte le intercettazioni espletate nell'ambito del presente procedimento, atteso che i successivi decreti autorizzativi hanno preso le mosse dagli esiti delle prime intercettazioni, radicalmente inutilizzabili. Secondo il ricorrente il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ritenere la suddetta eccezione infondata.
2.2. Con il secondo, il terzo e il quarto motivo il ricorrente deduce ancora una volta violazione di legge processuale e vizi di motivazione in ordine alle intercettazioni. L'ulteriore eccezione di inutilizzabilità sollevata dalla difesa si è sostanziata nell'affermare che, al fine di utilizzare i risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimento diverso da quello nel quale esse sono state disposte, è necessario, tra l'altro, il deposito dei verbali delle registrazioni e delle intercettazioni presso l'Autorità competente per il diverso procedimento (in virtù di quanto espressamente statuito dal secondo comma dell'art. 270 cod.proc.pen.). E' stato eccepito, quindi, che nel caso in esame tale disposizione codicistica non sia stata osservata, non essendo "ospitati" nel fascicolo del procedimento i verbali e le registrazioni del procedimento n. 12606/08 R.G.N.R. Da ciò deriverebbe l'inutilizzabilità del risultato delle operazioni di intercettazione telefonica compiute nei predetti procedimenti nell'ambito del presente processo. Ciò anche in considerazione del fatto che le conversazioni oggetto di intercettazione non costituiscono "corpo del reato", in quanto tale, comunque acquisibile ai sensi dell'art. 235 cod. proc.pen.
2.3. Con ulteriore motivo sono stati denunziati violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 cod. pen. Secondo il ricorrente la motivazione dell'ordinanza impugnata non avrebbe fornito alcuna logica e plausibile giustificazione in merito alla sussistenza dei 3 singoli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere.
2.4. Con il quinto e il sesto motivo sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento ai delitti di frode informatica e gioco di azzardo. Il ricorrente ha sostenuto che non sussistono gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai suddetti reati e che la motivazione del Tribunale sul punto sarebbe illogica e carente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere accolto.
1. I motivi proposti con riferimento alla utilizzabilità delle intercettazioni sono reiterativi delle stesse doglianze mosse con la richiesta di riesame e su di esse il Tribunale ha reso esaustiva motivazione, esente da vizi logici e di metodo. In particolare, correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto l'utilizzabilità di tutto il compendio risultante dall'attività di intercettazione, in quanto, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il ! diverso procedimento, non determina l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi, giacché detta sanzione non è prevista dall'art. 270 e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc.pen. (Sez. 5, 13 marzo 2009, n. 14783; Sez. 6, 24 novembre 2009, n.48968). Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, P.M. in proc. Esposito, Rv. 229244) hanno infatti affermato che, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse sono state disposte, non occorre la produzione del decreto relativo all'autorizzazione, ne' il giudice del procedimento diverso da quello nel quale furono autorizzate è tenuto a rilevare l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per violazione dell'art. 267 e art. 268 commi 1 e 3, commi 1 e 3 cod. proc.pen., gravando sulla parte interessata a farla valere l'onere di allegare e provare il fatto dal quale dipende l'eccepita inutilizzabilità (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià e altri, Rv. 254109), sulla base di copia degli atti rilevanti del procedimento originario, che la parte stessa ha diritto di ottenere, a tal fine, in applicazione dell'art. 116 cod.proc.pen. La superfluità del deposito ex art. 270 cod. proc.pen. discende dal fatto dell'influenza delle risultanze dell'intercettazione del procedimento a quo sulle autorizzazioni del procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi 4 solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato, richiesta dall'art. 267, comma 1, cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 30815 del 26/04/2012, P.M. in proc. Parise, Rv. 253415). Peraltro nel caso in esame, così come evidenziato nella ordinanza impugnata, gli esiti delle intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito del diverso procedimento n. 12606/08 R.G.N.R. sono stati riassunti e compendiati (come riconosciuto dalla stessa difesa) nell'informativa redatta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce il 13/4/2011, a sua volta posta a fondamento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero il 20/6/2011. E non v'è dubbio che l'informativa di reato redatta dalla Polizia giudiziaria, a differenza della richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività captativa o di applicazione di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero, che è atto "valutativo", costituisca invece atto "istruttorio" a tutti gli effetti, contenente elementi probatori e dimostrativi certamente utilizzabili nella redazione del provvedimento richiesto, a prescindere dalla materiale acquisizione degli “atti istruttori diretti" (nella specie: le annotazioni in cui risultano trascritti gli esiti dell'attività di intercettazione svolta)>>.
2. Manifestamente infondati sono pure i motivi con i quali si contesta la sussistenza di gravi indizi in relazione ai reati contestati.
2.1. L'attività di indagine, secondo il Tribunale del riesame, che a tale conclusione è giunto all'esito di un percorso non inficiato da alcuna evidente illogicità, ha consentito di accertare l'esistenza di una compagine criminosa, ben strutturata sul territorio, che ha operato in maniera sistematica per la realizzazione di un numero indeterminato di reati attinenti alla manipolazione fraudolenta e alla successiva distribuzione di apparecchi elettronici, frodando in tal modo, da un lato, gli ignari giocatori (abbassando la percentuale di vincita normativamente prevista) e, dall'altro, il fisco (abbassando e, in alcuni casi, elidendo totalmente la trasmissione delle giocate alla competente AAMS, determinando così un forte decremento ° il sostanziale abbattimento dell'imposizione tributaria applicata). La stabilità dell'illecita struttura emerge dal fatto che i reati-fine sono stati commessi in un lungo arco temporale (oltre due anni) e denotano un'eccezionale continuità nelle modalità esecutive e nei mezzi adoperati. Il modus operandi del sodalizio criminoso è infatti sempre il medesimo, emergendo, con tutta evidenza, da ciascun episodio delittuoso. 5 Le indagini effettuate hanno consentito di accertare come il sodalizio operasse la distribuzione di schede elettroniche e di dispositivi illegali, atteso che le schede erano state modificate fraudolentemente, mentre i Totem commercializzati risultavano illeciti in quanto consentivano l'esercizio del gioco d'azzardo e la raccolta di scommesse a distanza. E' emersa così l'esistenza di un'associazione all'interno della quale si registrava una netta distinzione di ruoli, compiti e competenze, finalizzata a commettere reati attinenti alla distribuzione e all'utilizzazione, anche in frode al fisco, di giochi illegali. In particolare, i sequestri effettuati dalla Polizia giudiziaria operante hanno consentito di accertare come il gruppo commercializzasse dispositivi elettronici, le cui schede erano state fraudolentemente modificate, mediante l'inserimento del cd. "abbattitore", cioè di quel particolare meccanismo che, interrompendo il flusso dei dati alla competente AAMS, determina un fraudolento ridimensionamento dell'ammontare complessivo delle giocate per singolo apparecchio, con conseguente "abbattimento" del relativo prelievo fiscale Si è pure accertato che al vertice della struttura associativa vi è stato IL De ON, il quale ha operato impartendo ordini e direttive agli altri sodali che si occupavano della materiale distribuzione delle schede contraffatte e dei Totem. Fondamentale è stata poi la figura di NA IZ, che produceva le schede contraffatte denominate "Lucky Gold Plus". Gli altri sodali, addetti alla "distribuzione" delle schede e dei dispositivi, hanno ricevuto le direttive dal De ON. La perpetrazione dei molteplici reati-fine è stata realizzata anche attraverso la creazione di ditte individuali e società commerciali gestite direttamente dal De ON (società Play One s.r.l., formalmente intestata a meri prestanome) e IZ (ditta individuale Microbet). Nella ordinanza impugnata il Tribunale ha dato specifico conto dei ruoli di tutti i sodali, correttamente concludendo che da quanto rappresentato si evince la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale;
la consapevolezza e volontà di ciascun associato di far parte dell'organizzazione e di collaborare fattivamente all'attuazione del suddetto programma (cfr. Cass. Sez 1, 22-2-1979, Pino, Giust. Pen. 1980, 2, 162; Sez 1, 22-4-1980, Venditti, Giust. pen., 1981, 2, 483; Sez 2, 11-2-1981, D'Ammora, Giust. Pen. 1982, 2, 1156), nonché l'esistenza di un vincolo che permaneva, al di là degli accordi particolari, relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi (cfr. Cass., Sez 1, 12-11-1990, Giardina, Riv. pen. 1991, 371): connotati tutti 6 incompatibili con la sussistenza di un concorso di persone nel reato continuato e, viceversa, connaturali all'esistenza del reato associativo>>.
2.2. Anche in relazione al ruolo del UN il Tribunale ha articolatamente dato conto delle risultanze processuali e, in particolare, di quanto a suo carico emerge dalle intercettazioni, ovvero la circostanza che nell'organizzazione del gruppo l'installazione dei Totem illegali era gestita dal ricorrente e dal Magno, secondo direttive loro impartite direttamente dal Chetta, che operava in accordo e rendendo conto a De ON.
2.3. Fatte queste puntualizzazioni in ordine alla motivazione del provvedimento in esame, va rilevato che i motivi dedotti dal ricorrente fanno specifico riferimento solo ad elementi di fatto non valutabili in questa sede. In proposito, è necessario ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell'art. 606, lettera e, cod. proc. pen. La modifica normativa di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 lascia, infatti, inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Con specifico riferimento all'impugnazione dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame poi, l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi : compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato e, quindi, l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo : esame dell'atto impugnato al fine di verificare che esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (tra le tante, Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, Siciliano, Rv. 251761).
2.4. Come si è detto, le censure mosse dal ricorrente attengono essenzialmente al giudizio rappresentativo dei fatti e sollecitano una revisione del giudizio di gravità indiziaria al giudice di legittimità. Peraltro, al di là dell'indicazione formale dei motivi dedotti come vizio di 7 Q motivazione, il ricorrente critica essenzialmente anche l'interpretazione del contenuto di alcune conversazioni intercettate come operata prima dal G.I.P. e poi dal Tribunale per il riesame. In effetti, quindi, è stato posto un mero problema di interpretazione delle conversazioni intercettate che, investendo una mera questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, si sottrae al giudizio di legittimità, se - come nella specie è accaduto la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). Il discorso giustificativo sviluppato dal Tribunale del riesame risponde pienamente alle esigenze di completezza e di consequenzialità logica;
con ciò, quindi, resta soddisfatto l'obbligo di motivazione, costituendo peraltro principio consolidato quello per cui il giudice del gravame non è tenuto a prendere in esame ogni singola argomentazione svolta nei motivi d'impugnazione, ma deve soltanto esporre, con ragionamento corretto sotto il profilo logico - giuridico, motivi per i quali perviene a una decisione difforme rispetto alla tesi dell'impugnante, rimanendo implicitamente non condivise, e perciò disattese, le argomentazioni incompatibili con il complessivo tessuto motivazionale (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149/06 del 24/10/2005, Mirabilia, Rv. 233187).
3. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015 Il Presidente Il consigliere estensore : Grazia Miccoli Gennaro Marasca DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 18 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lanzuise uny