Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
In materia di turbata libertà degli incanti, la turbativa può realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima. Ciò che assume rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui alcuni concorrenti avevano concordato il ribasso d'asta da indicare nelle relative offerte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2000, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 19/01/2000
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO - Consigliere - N. 100
3. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO - rel. Consigliere - N. 42707/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IL IA ER, nata a [...] il [...],
avverso la sentenza 29/6/1999 della Corte d'Appello di Firenze;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio sulla sostituzione pena;
per la p.c., l'avv. F. Bagattini non è comparso udito il difensore avv. L. Saldarelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
Fatto e Diritto
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza 29/6/1999, confermava quella in data 30/3/1998 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato IA ER IL colpevole di concorso nel delitto di tentata turbativa degli incanti (artt. 110 - 56 - 353 C.P.) e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alle pene, condizionalmente sospese e da non menzionare, di mesi due di reclusione, L. 200.000 di multa e incapacità di contrattare con la P.A. per un anno;
il Giudice d'appello pronunciava, inoltre, in accoglimento del corrispondente gravame, condanna dell'imputata al risarcimento dei danni in favore del Comune di Firenze, costituitosi parte civile.
Alla IL, rappresentante della ditta "Cisa s.r.l.", si era addebitato di avere stipulato un accordo fraudolento con ET EP, titolare della impresa concorrente "SASS", allo scopo di turbare la gara nelle licitazioni private deliberate dal Comune di Firenze, per l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione e di ripristino della segnaletica stradale in quella città per l'anno 1993; l'accordo aveva avuto ad oggetto la percentuale di ribasso da indicare nelle offerte di partecipazione alla gara, sì da rendere scontato l'esito di questa, nel senso che aggiudicatorio dei lavori sarebbe risultato il ET, che aveva provveduto concludere analoghi accordi fraudolenti con altre ditte partecipanti alla gara medesima.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputata e, nel sollecitare l'annullamento della sentenza, ha lamentato: 1) violazione ed erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in ordine alla giuridica configurabilità del tentativo, atteso che gli atti posti in essere (predisposizione dell'offerta a firma apparente della IL, offerta priva dei requisiti formali e mai inviata al Comune) dovevano considerarsi meramente "preparatori";
2) difetto di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione del dibattimento, finalizzata ad accertare, tramite una perizia, la riconducibilità dell'offerta incriminata ad essa IL;
3) violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 53 della legge n. 689/1981, e mancanza di motivazione sulla sollecitata e disattesa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è solo in parte motivo di ricorso, affidato ad astratte e teoriche postulazioni di principio, che non tengono conto, in termini realistici, delle circostanze di fatto pacificamente acquisite agli atti processuali e della loro effettiva portata nell'economia dell'illecito di cui si discute.
Nella puntuale ricostruzione della vicenda, il Giudice di merito ha acclarato che, solo quattro giorno prima della data fissata per la gara, fu sequestrata, presso il Manchetti, tutta la documentazione relativa alla partecipazione alla gara della impresa rappresentata dalla IL, regolarmente invitata alla licitazione: certificato di iscrizione all'albo, certificato generale del casellario giudiziale, certificato di solvibilità, busta già predisposta con l'indicazione dei dati relativi alla gara indetta per il 18/11/1992, altra busta contenente l'offerta. Tali oggettive circostanze di fatto, per come collocate nel contesto spazio-temporale, sono state ritenute univocamente indicative dell'accordo fraudolento intervenuto tra i due imprenditori, per orientare verso una ben precisa direzione l'esito della gara, e ciò a prescindere dall'accertamento, pur sollecitato, di chi delle due persone coinvolte avesse materialmente compilato l'offerta formalmente riferibile alla IL, accertamento di scarsa rilevanza proprio perché superato dall'assorbente valenza accusatoria dell'accordo illecito. Riscontri puntuali, precisi e confermativi di tale ricostruzione sono stati individuati nel contenuto delle deposizioni testimoni del GG e del Bollati, che avevano tracciato un quadro molto dettagliato dei metodi ai quali il ET aveva abitualmente fatto ricorso, per assicurarsi, da anni, l'aggiudicazione degli appalti, nel settore della segnaletica stradale, da parte del Comune di Firenze: quanto illustrato dai testi era in perfetta sintonia col chiaro significato da allegarsi al rinvenimento al sequestro della citata documentazione presso l'abitazione del ET.
Ciò premesso sotto il profilo fattuale, osserva la Corte che, in materia di turbata libertà degli incauti, la turbativa può essere posta in essere non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nel complesso procedimento che porta alla gara, del quale sono protagonisti gli stessi concorrenti, o fuori della gara medesima;
ciò che assume rilievo è solo il fatto che il comportamento posto in essere provochi quella lesione del principio della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della Pubblica Amministrazione. Conseguentemente, non può esservi dubbio che il concordare tra i vari partecipanti alla gara il ribasso d'asta da indicare nelle relative offerte, in quanto sostanzialmente vanifica una effettiva concorrenza, integri la violazione del bene protetto dalla norma di cui all'art. 353 c.p.. Ovviamente, se l'azione fraudolenta, per ragioni estranee alla volontà degli agenti, non viene portata a compimento e l'evento, quindi, non si verifica, si versa nell'ipotesi del tentativo.
Per la configurabilità di questo è necessario che non sussista alcun dubbio sia sull'idoneità degli atti, intesa come rapporto di sufficienza causale tra condotta e risultato in riferimento alla modalità concrete dell'azione e al complessivo comportamento dell'agente, in un contesto che nitidamente evidenzi il superamento della fase della ideazione e della preparazione e il passaggio a quella della esecuzione. I concetti di idoneità e di univocità degli atti vanno intesi in senso relativo e con riferimento a ogni singola fattispecie concreta. Si vuole, in sostanza, chiarire che la diversificazione tra atti preparatori non punibili e atti esecutivi penalmente rilevanti non sempre è così netta e può anche non assumere decisivo rilievo;
quello a cui deve aversi riguardo e che ha una valenza risolutiva è soltanto la connotazione degli atti sotto il profilo della loro efficienza causale e cioè della loro capacità a raggiungere lo scopo cui sono diretti, inserendosi, come passaggi imprescrivibile, nell'iter necessario alla realizzazione della intera condotta antigiuridica. Non può quindi escludersi che l'atto, valutato, nel momento in cui viene posto in essere, come preparatorio, possa assurgere a componente di tentativo punibile, ogniqualvolta, accertarne la non equivocità, non sono dubbie, nel caso concreto e con riferimento alle chiarite intenzioni dell'agente, la sua adeguatezza e la sua indispensabilità per la realizzazione dell'illecito programmato.
Nel caso concreto, all'accordo fraudolento intercorso tra la IL e il ET (fase ideativa), fece seguito, quale concreta attività di preparazione, la predisposizione della documentazione di partecipazione alla gara, nei termini concordati per controllare l'esito della stessa, passaggio questo indispensabile perché il disegno criminoso giungesse in porto, con l'effetto che tale attività, per la sua finalizzazione univoca, anche se non ulteriormente evolutasi, per l'intervento di cause esterne, non può non ritenersi assurta a dignità di tentativo punibile. L'infondatezza del secondo motivo di gravame è insita nella ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, che, con motivazione adeguata e ineccepibile sotto il profilo logico, ha negato qualunque rilievo alla autenticità o meno della sottoscrizione dell'offerta riferibile alla imputata, dato l'accertato accordo fraudolento tra costei e il ET, in forza del quale può anche essere stato il secondo ad apporre - col pieno consenso della prima - la firma apocrifa di quest'ultima. Ne consegue che correttamente e motivatamente il Giudice di appello ha disatteso l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, per l'espletamento di una perizia grafica.
Fondata, invece, è la doglianza sulla denegata sostituzione della pena detentiva.
La motivazione della sentenza sul punto è così ermetica e poco intelligibile, da doversi qualificare solo apparente. La scelta negativa è stata così testualmente giustificata: "ritiene ... non utile una conversione agli effetti di una pena pecuniaria...". Trattasi di motivazione assolutamente inadeguata, che non consente di verificare il corretto esercizio del potere discrezionale del Giudice. Costui, così come prescrive l'art. 58 della legge 689/81, deve dare adeguato e logico conto della propria scelta, facendo leva, quale parametro di valutazione, sui criteri tipizzatori di cui all'art. 133 C.P. La sentenza d'appello deve, pertanto, limitatamente al punto da ultimo esaminato, essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Firenze, che, in piena libertà di giudizio, dovrà valutare se accordare o no all'imputata la sostituzione della pena detentiva inflittale, motivando, in maniera adeguata e logica, la relativa scelta.
Nel resto, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego di sostituzione della pena detentiva, e rinvia, per nuova decisione sul punto, ad altra sezione della corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000