Articolo 10 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
Articolo 9Articolo 11
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7 settembre 2010
Art. 10. (Delitto di turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente) 1. Dopo l' articolo 353 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 353-bis. - (Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita' di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
Entrata in vigore il 7 settembre 2010
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