Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
È illegittima, e quindi deve essere rigettata, la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare, avanzata prima che il procedimento di riesame in ordine alla misura di custodia cautelare sia divenuto definitivo. (Fattispecie di ordinanza di riesame non definitiva giacché impugnata con ricorso per cassazione).
Commentario • 1
- 1. Giudizio immediato custodiale: va atteso decorso del termine per il riesameAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2010, n. 14341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14341 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere ? N. 439
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere ? REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi ? Consigliere ? N. 41392/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.X., nato in (OMISSIS);
sottoposto alla misura della custodia in carcere, avverso l'ordinanza del Tribunale per i minorenni di Venezia in data 14.10.2009 che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza del 25.08.2009 con cui il GIP ha respinto la domanda di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 14.10.2009 il Tribunale per i minorenni di Venezia rigettava l'appello proposto da G.X., sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 609 ter e octies;
art. 635 c.p., art. 61 c.p., n. 1, avverso l'ordinanza in data 25.08.2009 con cui il GIP ha respinto la domanda di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Rilevava il Tribunale - tra l'altro - che il PM aveva osservato il disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, con riferimento al precedente comma 1 bis (così formulati: 1 bis. Il pubblico ministero richiede a giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'art. 494 c.p.p., comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposto alle indagini si trova m stato di custodia cautelare, salvo che la richieste pregiudichi gravemente le indagini, 1 ter. La richiesta di cui al comma 1 bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p., ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame), affermando che la norma si riferisce al primo grado del riesame e che, intervenuta la decisione da parte del Tribunale, non occorre attendere l'esito dell'eventuale ricorso per Cassazione. Proponeva ricorso per Cassazione l'indagato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione.
Il GIP aveva disposto in data 17.07.2009 il giudizio immediato nei suoi confronti nonostante la pendenza del giudizio di riesame, sicché egli aveva presentato domanda di scarcerazione per decorrenza del termine di custodia cautelare sul presupposto della nullità del decreto di giudizio immediato per violazione dell'art. 453 c.p.p., comma 1 ter, non essendo stato definito il procedimento ex art. 309 c.p.p..
La locuzione "definizione del procedimento" non poteva essere riferita al provvedimento del Tribunale del riesame, ma doveva ricollegarsi alla decisione del gravame in sede di legittimità. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
Con sentenza della Sezione 2, n. 38727/2009 RV. 244804 questa Corte ha affermato che la L. n. 92 del 2008 ha introdotto, con i commi 1 bis e ter dell'art. 453 c.p.p., una nuova figura di giudizio immediato, autonoma da quella originaria, avente caratteristiche proprie e che riguarda i reati per i quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare.
La modifica normativa è finalizzata ad accelerare i tempi del procedimento con l'imposizione al PM di completare celermente le indagini quando l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare col risultato di diminuire la possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari.
In tale ipotesi l'attivazione della procedura è obbligata purché ricorra la condizione imprescindibile che la richiesta non sia formulata prima della definizione del procedimento di cui all'art.309 c.p.p. ovvero prima che siano decorsi i termini per la proposizione della richiesta di riesame.
Conseguentemente la richiesta deve essere rigettata quando tale condizione non ricorra e quindi anche nel caso in cui l'ordinanza impositiva della misura sia revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza della gravità indiziaria.
La citazione a giudizio immediato disposta ai sensi dell'art. 453 c.p.p., comma 1 bis, presuppone, infatti, il controllo del giudice sulla gravità indiziaria nel procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. o l'acquiescenza dell'indagato con il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame e quindi l'instaurarsi di un contraddittorio che altrimenti mancherebbe per l'assenza dell'udienza preliminare e delle garanzie difensive di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Erroneamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto definitivo il provvedimento emesso in sede di merito, impugnato in sede di legittimità, che carattere di definitività non aveva perché non concludeva il procedimento con una decisione non suscettibile di modifica e non aveva capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi (Cassazione SU n, 25080/2003, RV. 224610; n. 36536/2003, RV. 226454; n. 43703/2003, RV.226416). Nel caso in esame, quindi, la richiesta di giudizio immediato era illegittima perché avanzata in mancanza dell'imprescindibile condizione della definizione del procedimento di riesame. Deve, pertanto, essere annullata con rinvio l'ordinanza impugnata per nuovo esame alla luce del principio in precedenza enunciato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per i minorenni di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010