Sentenza 21 luglio 2015
Massime • 1
Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. (Fattispecie in materia di truffa, nella quale il fatto contestato a ciascun imputato risultava in modo sufficientemente dettagliato dal capo di imputazione integrato da schede riepilogative, predisposte dalla polizia giudiziaria e inserite nel fascicolo processuale).
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- 1. Libertà di difesa consente offese (Cass. 38235/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
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Il danno di cui il soggetto collettivo chiede ristoro deve coincidere con la lesione di un diritto soggettivo del soggetto stesso. Tribunale di Novara, sez. Penale, sentenza 21 gennaio 2016 Giudice Pironti Osserva 1) quanto alla asserita nullità del decreto che dispone il giudizio per indeterminatezza del fatto ex art.429 comma 1 lett. c) Va osservato, in via generale, che nel decreto che dispone il giudizio l'imputazione deve contenere l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione. Sulla base di un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/07/2015, n. 36438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36438 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2015 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 21.7.2015 1664/2015 Sentenza n. Reg. gen. n. 17720/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Giovanni Diotallevi Consigliere Consigliere dott. AR MA Alma dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. dott. Roberto MA Carrelli Palombi di Montrone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di: LO NN (n. a Termoli il 24.06.1955), SE ED (n. ad Agnone il 08.02.1954), AN NC (n. a Portocannone il il 16.08.1949), AN PA (n. a S.Martino in Pensilis il 05.04.1957), AN MA DO (n. a S.Martino in Pensilis il 18.10.1955), De TO GI (n. a Taranto il 30.09.1955), ER ES (n. a Bonefro il 28.09.1963), rappresentati e assistiti dall'avv. Antonio De Michele e dall'avv. Vittorino Facciolla (quest'ultimo, solo per AN PA, AN MA DO e De TO GI), di fiducia, -B NN (n. a Campobasso il 01.05.1960), LI DO (n. a Colli al Volturno il 25.10.1964), ZA IE AR (n. a Palata il 10.07.1964), TO TR (n. a Bari il 18.02.1956), rappresentati e assistiti dall'avv. Michele Liguori, di fiducia, OL GI (n. a Benevento il 26.03.1957), SO NN MA (n. a Benevento il 04.03.1958), rappresentati e assistiti dall'avv. Oreste Campopiano e dall'avv. Antonio De Michele, di fiducia, NC RA (n. a S.Giuliano di Puglia il 15.10.1954), rappresentata e assistita dall'avv. GI Iosa, di fiducia, AC GI (n. a Ururi il 25.08.1952), rappresentato e assistito dall'avv. Alessandro Gamberini, di fiducia. avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso, n. 96/2014, in data 18.12.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere i reati ascritti estinti per prescrizione;
sentita la discussione della difesa avv. Giovanni Malara per la parte civile I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che ha chiesto di dichiarare inammissibili e/o infondati i ricorsi proposti con conferma della sentenza di secondo grado;
chiede altresì, ove i reati venissero dichiarati estinti per prescrizione, la conferma delle statuizioni civili assunte dai giudici di merito, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, nel complessivo importo di euro 5.760,00; sentita la discussione dell'avv. Antonio De Michele e dell'avv. Simone Sabatini, quest'ultimo comparso in sostituzione dell'avv. Alessandro Gamberini per TT GI, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 18.12.2014, la Corte d'appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, in data 30.01.2013, nei confronti di IL NN MA, SE ED, AN PA, AN MA DO, De TO GI, LI AL, AN NC, TT GI, TO GI, LO NN MA, 2 ZA IE AR, TO TR, ER ES, SO NN MA, AN RA dai medesimi appellata nonché nei confronti di OS VA, né appellante né appellato, ribadita la loro penale responsabilità in ordine al reato in contestazione (artt. 81, 640, comma 2 n. 1 cod. pen.), concesse le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante, rideterminava la pena nei confronti di IL NN MA, SE ED, AN PA, AN MA DO, De TO GI, LI AL, AN NC, TT GI, TO GI, LO NN MA, ZA IE AR, TO TR, ER ES, SO NN MA, AN RA, in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa ciascuno, con il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (in aggiunta alla sospensione condizionale della pena già riconosciuta in prime cure) e conferma nel resto della pronuncia di primo grado. Avverso detta sentenza, gli imputati propongono diversi ricorsi per cassazione.
2. Ricorso nell'interesse di LO NN, SE ED, AN NC, AN PA, AN MA DO, De TO GI e ER ES. Lamentano i ricorrenti: -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 529, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione come risultante dal testo del provvedimento impugnato (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 640 cod. pen. (terzo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione, anche sotto il profilo della mancata risposta a decisive osservazioni sollevate nei motivi di appello (quarto motivo).
2.1. In relazione al primo motivo, evidenziano i ricorrenti come, già nell'atto di gravame d'appello, avevano stigmatizzato la sussistenza di un errore genetico nell'imputazione, laddove dapprima si parla di 3 "condotta di ciascuno" e poi si generalizzano i contenuti di tutte le condotte e dei loro effetti, omettendo di considerare, da un lato, quale fosse stato l'apporto causale di ciascuno degli imputati per la produzione dell'evento e, dall'altro, quale fosse stato il profitto conseguito da ciascuno ed il correlativo danno prodotto dal singolo alla parte offesa. La Corte territoriale, a questa specifica censura, ha risposto in maniera apodittica, riconoscendo che "la imputazione stessa contiene sufficientemente la descrizione della condotta illecita addebitata", in contrasto con il disposto dell'art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. che impone l'enunciazione del fatto contestato in forma chiara e precisa, di guisa che l'imputato possa esplicitare e porre in essere le proprie scelte processuali e le proprie difese.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura l'evidente contraddittorietà della motivazione, laddove dapprima ritiene di escludere l'irrilevanza del danno subito dall'INPS sulla base di quanto da questa richiesto nei confronti di ciascun imputato in sede di costituzione di parte civile, per poi screditare, in motivazione, con un eloquente giudizio di non condivisibilità, il calcolo operato dalla stessa parte civile ai fini della relativa quantificazione.
2.3. In relazione al terzo motivo, evidenziano i ricorrenti come l'irrilevanza o, comunque, l'assenza di apprezzabilità del danno patrimoniale, fa venir meno uno degli elementi costitutivi del reato di truffa;
su questa premessa, pare indubbio come la Corte territoriale avesse l'onere di dare contezza di quello che era stato il danno subito dal datore di lavoro ad opera di ciascuno degli imputati, dando ragione, posizione per posizione, di quanto ciascuno aveva indebitamente lucrato, in termini di orario non lavorato e di quale fosse l'entità del danno economico subito dal datore di lavoro a cagione della callida condotta posta in essere da ciascun dipendente.
2.4. In relazione al quarto motivo, si censura l'omessa motivazione in relazione alle doglianze specificamente proposte nell'interesse dei ricorrenti LO NN, AN NC, AN PA e AN MA DO.
3. Ricorso nell'interesse di IL NN, LI DO, ZA IE AR e TO TR. Lamentano i ricorrenti: -violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di 4 norme processuali stabilite a pena di nullità e, in special modo, dell'art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (secondo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, evidenziano i ricorrenti come le "schede" integrative ritenute tali dalla Corte d'appello non possono assolvere a tale funzione "chiarificatrice" non essendo indicate nel capo d'imputazione ed essendo la loro introduzione nel giudizio, quali documenti, successiva al momento della proposizione delle eccezioni carattere preliminare.
3.2. In relazione al secondo motivo, si censura la contraddittorietà della sentenza impugnata che, dopo aver affermato che la sentenza di primo grado è esente da censura sotto il profilo motivazionale, specialmente nella parte in cui estrinseca le prove che fondano la responsabilità di ciascun imputato, sente la necessità di integrare la sentenza del primo giudice evidentemente ritenendola lacunosa elencando per ogni imputato la condotta posta in essere e le fonti di prova da cui discende la responsabilità di ognuno di essi. Altrettanto contraddittoria è la motivazione nella parte in cui, dopo aver negato rilevanza alle testimonianze difensive, prende a base le circostanze ivi emerse ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen., senza peraltro motivare le ragioni per le quali dette circostanze non siano idonee ad escludere la sussistenza del danno necessario ai fini della configurabilità del reato in contestazione.
4. Ricorso nell'interesse di TO GI e di SO NN MA. Lamentano i ricorrenti: -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 429, comma 1 lett. c) e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. con riferimento agli elementi costitutivi del reato di truffa (terzo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., mancanza di motivazione (quarto motivo); -violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., carenza di 5 motivazione (quinto motivo).
4.1. In relazione al primo motivo, si contesta la sentenza impugnata che ha omesso di evidenziare, da un lato, la condotta di ciascuno e, quindi, l'apporto causale degli imputati alla produzione dell'evento, e, dall'altro quale sia stato il profitto (in termini patrimoniali) conseguito da ciascuno di loro ed il correlativo danno da ciascuno prodotto all'ente; né può tacersi la contraddittoria motivazione della Corte laddove essa fa riferimento alla condotta di ciascuno degli imputati e poi ritiene l'evento medesimo attribuibile indistintamente a tutti.
4.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che, dapprima fa riferimento alle risultanze ed alle deduzioni opposte dall'INPS nell'atto di costituzione di parte civile, per poi non ritenere condivisibile il computo operato dallo stesso ente.
4.3. In relazione al terzo motivo, si censura la decisione che avrebbe dovuto quantificare il danno subito dal datore di lavoro con specifico riferimento alla condotta di ciascuno degli imputati, così da consentirne di valutare esattamente "l'entità economica".
4.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza nella parte in cui non ha affatto motivato né interloquito sulla specifica richiesta formulata dalla SO intesa ad ottenere pronuncia assolutoria per irrilevanza o, comunque, per assenza di apprezzabilità del danno patrimoniale, principio che il Tribunale in primo grado aveva ritenuto di applicare solo con riferimento alla posizione di OS VA.
4.5. In relazione al quinto motivo, si censura la carenza di motivazione in relazione alle specifiche doglianze sollevate dagli imputati con i motivi di appello.
5. Ricorso nell'interesse di AN RA. Lamenta la ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. e violazione dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione (primo motivo); -contraddittorietà della motivazione e violazione di legge in punto determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (secondo motivo).
5.1. In relazione al primo motivo, evidenzia la ricorrente come il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Larino ben avrebbe potuto invitare il pubblico ministero a modificare la richiesta di rinvio a giudizio in riferimento alle condotte in contestazione 6 emerse dagli elementi di indagine, ai sensi dell'art. 423 cod. proc. pen.; nel caso in cui il titolare dell'accusa fosse rimasto inerte di fronte ad uno specifico provvedimento ordinatorio dello stesso giudice dell'udienza preliminare, quest'ultimo avrebbe avuto il potere di trasmettere gli atti al pubblico ministero per il nuovo e corretto esercizio dell'azione penale. Alla luce di quanto precede, la difesa della AN evidenzia altresì come l'interpretazione della Corte territoriale abbia finito per svuotare in toto la disposizione codicistica contenuta nell'art. 429, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., volta non solo a determinare il thema probandum dell'istruttoria dibattimentale, ma anche a tutelare il diritto di difesa dell'imputato che, nel conoscere con esattezza le condotte contestate, potrà approntare le strategie difensive più opportune per il caso di specie, magari ricorrendo a riti premiali.
5.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato alla AN una sanzione che non può ritenersi conforme rispetto alle risultanze processuali emerse in dibattimento.
6. Ricorso nell'interesse di TT GI. Lamenta il ricorrente: -violazione dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. (primo motivo); -erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. (secondo motivo); -vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. (terzo motivo).
6.1. In relazione al primo motivo, si evidenzia come l'impianto accusatorio del presente procedimento risulta inficiato da un vizio genetico sul versante della enunciazione del fatto contestato nel decreto che dispone il giudizio: invero, violando i prescritti canoni di "chiarezza e precisione" prescritti a pena di nullità dal combinato disposto di cui al comma 1 lett. c) e al comma 2 dell'art. 425 cod. proc. pen., l'imputazione non si è mai misurata con la condotta delittuosa in concreto contestabile a ciascun imputato, sfuggendo alla precisa collocazione nel tempo dei fatti tipici contestati, e così limitandosi a generiche formule descrittive che hanno, sin dall'origine, svilito i connotati individuali dei fatti contestati agli imputati.
6.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come le 7 uniche condotte di reato ascrivibili al TT si riferiscono al mese di novembre 2006 e al mese di febbraio 2007. Conseguentemente, la prima truffa (consumata il 27.11.2006) si è prescritta il 27.09.2014, tenendo conto del termine ordinario di prescrizione già aumentato per gli eventi interruttivi (anni sette e mesi sei), ulteriormente aumentato di giorni 123 per due periodi di sospensione (il primo di giorni sessantadue, il secondo di giorni sessantuno) conseguenti ad impedimenti dei difensori, con termine finale al 27.09.2014, già scaduto all'atto della pronuncia di secondo grado, senza alcun rilievo da parte della Corte territoriale. L'omessa pronuncia ha inficiato l'accertamento relativo alla ritenuta sussistenza della continuazione tra i reati, non essendovi, in realtà, al momento dell'emissione della sentenza d'appello, alcun delitto da porre in continuazione con l'asserita truffa per la quale è intervenuta condanna, essendosi estinto il precedente fatto di truffa contestato all'imputato. Alle medesime conclusioni dovrebbe giungersi se anche si ritenesse integrata un'ipotesi di truffa per ognuna delle "marcature" ritenute fraudolente, rilevandosi in questo senso plurime condotte di truffa nell'arco del mese avvinte dal vincolo della continuazione. Invero, l'unica condotta di "marcatura" del cartellino non prescritta al momento della pronuncia di appello è quella del 19.02.2007. 6.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che, con scarna motivazione, ha respinto le censure difensive relative alla mancata ricostruzione del profitto individuale maturato e del danno arrecato, ritenendo che l'istruttoria dibattimentale abbia consegnato prova certa di entrambi gli elementi: in realtà, l'assunto della Corte territoriale si rivela apodittico nella misura in cui ignora radicalmente, omettendo ogni motivazione, le doglianze d'appello che rilevano l'assenza di un vaglio individualizzato dei due elementi costitutivi del reato, vaglio che sarebbe stato indispensabile anche nell'ottica di una corretta qualificazione giuridica del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi risultano inammissibili, in parte per genericità e in parte per manifesta infondatezza.
2. Va preliminarmente evidenziato come, con motivazione logica e -congrua e quindi immune dai denunciati vizi di legittimità - la Corte territoriale abbia dato conto degli elementi che l'hanno portata ad affermare la penale responsabilità degli imputati.
2.1. Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 3, sent. n. 12110 del 19/03/2009 e n. 23528 del 06/06/2006). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. 3, sent. n. 35397 del 20/06/2007; Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più di recente, è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene ne' alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, sent. n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542).
2.2. Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto. Non c'è, in altri termini, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla 9 luce del vigente testo dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il ricorrente non può, quindi, limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, senza indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta.
2.3. Il vizio della manifesta illogicità della motivazione deve essere evincibile dal testo del provvedimento impugnato. Com'è stato rilevato nella citata sentenza 21644/13 di questa Corte la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. In tal senso, la novellata previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto.
2.4. Avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce invero il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi sarà stato "travisamento della prova" qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, un documento o un testimone che in realtà non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato). Oppure dovrà essere valutato se c'erano altri elementi di prova 10 inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. Ma - occorrerà ancora ribadirlo non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito.
2.5. Per esserci stato "travisamento della prova" occorre, tuttavia, che sia stata inserita nel processo un'informazione rilevante che invece non esiste nel processo oppure si sia omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia. In tal caso, però, al fine di consentire di verificare la correttezza della motivazione, va indicato specificamente nel ricorso per cassazione quale sia l'atto che contiene la prova travisata omessa. Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve inoltre avere carattere di decisività. Diversamente, infatti, si chiederebbe al giudice di legittimità una rivalutazione complessiva delle prove che, come più volte detto, sconfinerebbe nel merito. Su queste premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
3. Ricorso nell'interesse di LO NN, SE ED, AN NC, AN PA, AN MA DO, De TO GI e ER ES.
3.1. Affetto da assoluta genericità è il primo motivo di censura. L'Accusa imputa ai ricorrenti di aver con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ciascuno in tempi diversi, attestando falsamente sul cartellino marcatempo la loro presenza in ufficio posto in essere plurimi atti rappresentanti fatti difformi dal vero e, in tal modo, aver realizzato, ripetutamente, artifizi e raggiri con i quali inducevano in errore l'Amministrazione deputata al pagamento delle loro retribuzioni, circa le ore di servizio effettuate nonché circa quanto dovuto per il lavoro straordinario, in realtà non prestato, con loro profitto e pari danno per l'Erario. In merito alla contestata insufficiente descrizione della condotta addebitata, rileva il Collegio come, nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna incertezza sulla imputazione, quando il fatto sia stato contestato, nei suoi elementi strutturali e sostanziali, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa. La contestazione, poi, non va riferita soltanto al capo d'imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti, che, 11 come avvenuto nella fattispecie (si allude alle c.d. "schede" riepilogative predisposte dalla polizia giudiziaria di cui si fa espressa menzione in sentenza), inseriti nel fascicolo processuale, pongono gli imputati in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 5, sent. n. 51248 del 05/11/2014, Cutrera, Rv. 261741). In tal senso, dunque, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, non vi è incertezza sui fatti descritti nella imputazione quando questa contenga con adeguata specificità come nella fattispecie - i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire all'imputato di difendersi, mentre non è necessaria un'indicazione assolutamente dettagliata dell'oggetto della contestazione (cfr., ex multis, Sez. 5, sent. n. 6335 del 18/10/2013, Morante, Rv. 258948; Sez. 2, sent. n. 16817 del 27/03/2008, Muro e altri, Rv. 239758).
3.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura. Nessuna manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione si riscontra in merito alle statuizioni risarcitorie stante l'autonomia valutativa, anche sotto un profilo strettamente temporale, dell'atto di ammissione alla costituzione di parte civile rispetto a quello di liquidazione del risarcimento.
3.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura. Rileva il Collegio come la Corte territoriale non abbia per nulla escluso il danno patrimoniale bensì - in termini del tutto privi di qualsivoglia contraddittorietà - si sia limitata a riconoscere, per ciascun ricorrente, l'operatività dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. Del tutto improprio, per non dire fuorviante, è il riferimento al precedente invocato (Sez. 2, sent. n. 38 del 21/12/2010, Azienda Sanitaria Locale 3 Piemonte in proc. Baldassarri) nel quale, dopo essersi affermato che la falsa attestazione del pubblico dipendente, circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, costituisce condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino della scheda magnetica, i periodi di assenza, riconosce - peraltro come - l'esclusione del reato possa aversi solo se detti periodi di assenza (e non, come si vuole sostenere, il danno valutato nel suo complesso) 12 siano economicamente non apprezzabili (nello stesso senso, v. Sez. 2, sent. n. 26722 del 12/06/2008, OS e altri, Rv. 240700). Nella fattispecie, proprio il riconoscimento di un danno da quantificare in altra sede e di una provvisionale di ben duemila euro a carico di ciascun imputato, rende evidente la sussistenza non solo del nocumento patrimoniale per l'Amministrazione ma, prima ancora, della verificata esistenza di periodi di assenza dei lavoratori del tutto significativi (ovvero, congruamente apprezzabili) ai fini della configurabilità del reato in contestazione, il tutto nell'ambito di una valutazione di merito da parte dei giudici di primo e di secondo grado del tutto insindacabile in questa sede.
3.4. Manifestamente infondato, oltre che generico, è il quarto motivo di censura. Si è in presenza di censure implicitamente disattese. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., Sez. 1, sent. n. 27825 del 22/05/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340), in sede di legittimità, non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti come nella fattispecie - che la stessa - stata disattesa dalla motivazione della sentenzasia complessivamente considerata. Invero, non è considerata automatica causa di annullamento la motivazione incompleta ne' quella implicita quando l'apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca, come nella fattispecie, diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sè, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove: situazione, quest'ultima, che i ricorrenti non hanno nemmeno prospettato.
4. Ricorso nell'interesse di IL NN, LI DO, ZA IE AR e TO TR.
4.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura. Ferme le considerazioni precedentemente espresse nel paragrafo 3.1. del "considerato in diritto", rileva il Collegio come nessuna lesione al diritto di difesa risulta essersi verificato a seguito dell'acquisizione, 13 quali documenti, delle c.d. "schede" integrative, ben potendo la difesa chiedere, in limine, di essere ammessa alla prova contraria con riferimento alle circostanze di fatto evincibili dal loro contenuto ovvero opporsi alla loro acquisizione spiegandone le ragioni in fatto e/o in diritto.
4.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura. Si è in presenza di una c.d. "doppia conforme di responsabilità". Va premesso il notorio insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui, il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, sent. n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Infatti, le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata. (Sez. 3, sent. n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615). Orbene, è vero che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello. È stato però più volte ribadito da questa Corte che manca di motivazione la sentenza d'appello che nell'ipotesi in cui le soluzioni - adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi 14 (cfr., Sez. 6, sent. n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, sent. n. 12540 del 12/10/2000, Prescia, Rv. 218172). In tal caso, non può certamente parlarsi di motivazione "per relationem", bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a ' pena di nullità dall'art. 125 cod. proc. pen., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio. Viola ancora più gravemente tale obbligo, e perciò è nulla per mancanza di motivazione, la sentenza d'appello che si limiti a copiare la decisione di primo grado, così vanificando del tutto il senso e lo scopo dell'atto di impugnazione e del secondo grado di giudizio, che si trasforma in uno spreco di tempo e di risorse e in una apparente e fittizia garanzia per l'imputato (Sez. 6, sent. n. 12148 del 12/02/2009, Giustino, Rv. 242811). Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come, nella fattispecie, la sentenza d'appello, nel riprendere e richiamare la sentenza di primo grado, ha correttamente ritenuto di dover procedere ad approfondire aspetti motivazionali non a fini di integrazione di una motivazione mancante o comunque insufficiente bensì allo scopo di dare specifica risposta alle censure sollevate con gli atti di gravame: da qui l'inesistenza del vizio di motivazione che si sarebbe potuto invocare solo se la sentenza d'appello si fosse limitata a riprodurre la decisione confermata dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza, inadeguatezza o infondatezza dei suddetti motivi (cfr., Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082). Né si ritiene che vi possa essere illogicità o contraddittorietà di motivazione in punto riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 4 cod. pen. sulla base delle insindacabili valutazioni di merito effettuate (si legge in sentenza: vanno a tutti gli imputati ... riconosciute le attenuanti generiche e ciò onde meglio adattare la sanzione ai concreti aspetti oggettivo e soggettivo della complessiva vicenda, sotto quest'ultimo profilo valorizzandosi sia la 15 incensuratezza dei prevenuti medesimi sia la pur emergente assenza di una notevole incidenza delle condotte illecite in parola sui risultati di funzionamento dell'ufficio INPS di appartenenza. Ad essi prevenuti va riconosciuta pure la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. ; tali pen., stante la limitata entità del danno comunque arrecata attenuanti sono da considerare prevalenti sulla contestata aggravante, sempre nell'ottica di una migliore concretizzazione del sanzionamento").
5. Ricorso nell'interesse di TO GI e di SO NN MA.
5.1. Manifestamente infondato oltre che generico è il primo motivo di censura. La sentenza, difformemente da quanto ritenuto dai ricorrenti, accerta e sanziona i comportamenti dei singoli imputati in relazione alle specifiche contestazioni, non operando alcun giudizio "sommario" ovvero "omologativo", avendo cura di differenziare le varie posizioni.
5.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura. Sulla questione, va integralmente richiamato il precedente paragrafo 3.2. del "considerato in diritto", essendosi in presenza di sostanziale identica doglianza.
5.3. Generico oltre che manifestamente infondato è il terzo motivo di censura. Il danno subito dal datore di lavoro risulta pienamente accertato nell'an e solo parzialmente nel quantum. La mancata liquidazione del danno in sede penale e la conseguente impossibilità di valutare esattamente "l'entità economica", anche laddove venga riconosciuta la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità rilevano, non impedisce comunque di valutare, ai fini dell'accertamento della configurabilità del reato in contestazione, anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli cagionati, nella fattispecie, alla persona offesa dalla condotta delittuosa complessivamente valutata (cfr., Sez. 6, sent. n. 30177 del 04/06/2013, Chielli e altri, Rv. 256643).
5.4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di censura. Va integralmente richiamato il precedente paragrafo 3.4. del "considerato in diritto", essendosi in presenza di censura implicitamente disattesa. 16 5.5. Manifestamente infondato è il quinto motivo di censura. Anche qui, va integralmente richiamato il precedente paragrafo 3.4. del "considerato in diritto", essendosi in presenza di censure implicitamente disattese.
6. Ricorso nell'interesse di AN RA.
6.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura. Si richiamano al riguardo nell'integralità le considerazioni espresse nel precedente paragrafo 3.1. del "considerato in diritto".
6.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura. Invero, del tutto incensurabile è in questa sede, alla luce della valutazione discrezionale del giudice di merito pienamente ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., è la doglianza in merito al trattamento sanzionatorio.
7. Ricorso nell'interesse di TT GI.
7.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di censura. Anche qui, sullo specifico punto, si richiamano nell'integralità le considerazioni espresse nel precedente paragrafo 3.1. del "considerato in diritto".
7.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di censura. Per il reato in contestazione, consumato con condotte comprese tra il novembre 2006 ed il marzo 2007, la prescrizione sarebbe intervenuta dopo la pronuncia d'appello, intervenuta, come si è visto, in data 18.12.2014. Invero, considerato il termine complessivo di sospensione di mesi otto e giorni diciassette (riconosciuto sia dal giudice di primo che di secondo grado), il termine massimo prescrizionale, già prorogato, di anni sette e mesi sei, in scadenza naturale rispettivamente il 01.05.2014 (per le condotte iniziali) e il 01.09.2014 (per le condotte finali), si è ulteriormente prorogato rispettivamente al 18.01.2015 e al 18.05.2015, date entrambe successive alla pronuncia di secondo grado. Costituisce pacifica giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende prestare adesione, che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 17 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., ex multis, Sez. 2, sent. n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
7.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura. Ferme e richiamate nei contenuti le valutazioni precedentemente esposte ai paragrafi 3.4., 5.4. e 5.5. del "considerato in diritto", rileva il Collegio come, rispetto alla motivata, logica e coerente pronuncia del giudice di secondo grado, il ricorrente chieda, sostanzialmente, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma - per le ragioni precedentemente esposte - un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00 per ciascuno. I ricorrenti vanno altresì condannati, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido, in favore della parte civile I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede di Campobasso alla rifusione delle spese sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori, di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 21.7.2015 Il Consigliere estensore H Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA "SECONDA SEZIONE PENALE - 9 SET. 2015 IL CANCELLERE M DI CA E 18 R Claudia Panel P U S O N