Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
Il risarcimento del danno effettuato dall'ente assicuratore, prima del giudizio per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, contestato al dipendente di una azienda, non vale ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. in quanto l'intervento risarcitorio non è riferibile nè, comunque, riconducibile all'imputato, ma alla iniziativa del datore di lavoro che ha stipulato il contratto assicurativo. (Nella motivazione si è precisato che non è pertinente, in relazione al caso di specie, la sentenza interpretativa di rigetto n. 138 del 23 aprile 1998 della Corte Costituzionale con la quale è stata ritenuta applicabile la suddetta circostanza attenuante nella ipotesi di risarcimento effettuato dalla compagnia assicuratrice per responsabilità civile in materia di circolazione stradale).
Commentari • 2
- 1. Assicurazione risarcisce il danno: attenuante? (Cass. 32174/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2025
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del danno risarcito, è ammesso il pagamento dell'impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall'autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest'ultimo, mentre deve escludersi l'ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà. Corte di Cassazione sez. III penale, ud. 18 giugno 2025 (dep. 29 settembre 2025), n. 32174 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 …
Leggi di più… - 2. Risarcimento e attenuante: sì al pagamento dell’assicurazione, se voluto dall’imputato e integrale verso tutte le persone offese (Cass. Pen. n. 32174/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 ottobre 2025
1. Con sentenza del 29 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del 03 ottobre 2019, con la quale il gup del Tribunale ha condannato P.G. in relazione al reato di cui all'art. 589, cod. pen., per aver cagionato colposamente la morte di altro soggetto, essendosi posto alla guida in stato di alterazione e avendo intrapreso contromano la superstrada, ove si è verificata la collisione con il veicolo della persona offesa. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato. 2.1. Con un unico motivo di doglianza si lamenta la violazione di legge per aver omesso il giudice di appello di riconoscere l'attenuante di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2004, n. 39065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39065 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 890
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 41734/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TU IA TT nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 27 maggio 2002 della Corte di Appello di Brescia;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Francesco IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore d'ufficio avv.to Enrico Falcolini che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13.4.1996 dal Pretore della stessa città, mentre assolveva gli originari coimputati, confermava la condanna inflitta dal giudice di primo grado a LA IA TT, ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno di NG OL.
Trattavasi di un infortunio mortale sul lavoro occorso in data 22.12.1990, contestato al LA, nella qualità di preposto alla manutenzione elettrica, intervenuto, insieme alla vittima, NG OL, operaio addetto alla manutenzione meccanica, a seguito di una interruzione di corrente elettrica causata da un problema alla cabina della lavorazione fuori forno.
Le modalità dell'infortunio, non contestate, sono così ricostruite dai giudici di merito: "il LA, dopo aver ottenuto dall'Enel il ripristino della fornitura di energia, recatosi alla cabina individuava il guasto in una delle celle site all'interno della cabine medesima e, verificato che il dispositivo automatico di apertura non era funzionante, prelevava la chiave di accesso a disposizione dei soli elettricisti e con quella apriva la cella. Stante la necessità di togliere la corrente per poter accedere alla cabina, il LA si recava alla sottostazione e lasciava il NG da solo nella cabina. Al suo ritorno il NG veniva trovato agonizzante fra la cella e la cabina e la causa della morte era poi individuata nell'investimento da corrente elettrica, non escludendosi che la folgorazione potesse essere cagionata non da contatto diretto ma da semplice avvicinamento alla zone di dispersione della corrente (c.d. arco voltaico)".
A carico del LA venivano individuati profili di colpa, sia generica che specifica, cui causalmente andava ricondotto il decesso del NG.
In particolare, si addebitava al LA di essere intervenuto sull'impianto senza essersi premurato che questo fosse messo in sicurezza, anzi avendo comunicato all'ENEL che poteva essere "rinviata" in linea l'energia elettrica, e di avere omesso di richiudere la porta di accesso all'impianto, presso la quale rimaneva il NG, "probabilmente ignaro per la giovane età e per difetto di preparazione nel campo elettrico, del pericolo rappresentato dalla possibilità di essere investito dalla corrente per il fenomeno dell'arco voltaico". Da ciò la ritenuta violazione, sotto il profilo della colpa specifica, dell'art. 347 d.P.R. n. 547/55. Secondo il giudice d' appello a carico del LA doveva apprezzarsi un ulteriore profilo di colpa, contestatogli in fatto, rappresentato dalla violazione delle direttive sul punto impartite dall'azienda per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. Da ciò la ritenuta violazione, sempre a titolo di colpa specifica, del disposto dell'art. 6, lettera a), del D.P.R. n. 547/55. Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione LA IA TT, articolando i seguenti motivi.
Con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62, n. 6, c.p.. La censura viene fondata essenzialmente sul rilievo che il giudicante asseritamente in violazione alla norma citata, non avrebbe riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno, pur essendo intervenuto, prima del giudizio, il risarcimento da parte dell'assicurazione, in forza delle garanzie patrimoniali prestate al dipendente dall'azienda in ragione del contratto di lavoro.
Con il secondo motivo, si duole dell'erronea applicazione degli arti 345 e 6, lettera a), D.P.R. 547/55, giacché i giudici del merito avrebbero erroneamente individuato la colpa nel comportamento del LA, che, pur non avendo chiusa a chiave la porta della cella, prima di allontanarsi, proprio al fine di togliere la corrente, la aveva accostato e non avevano tenuto conto che la scarica elettrica mortale poteva essere fuoriuscita dall'apertura sita sopra la porta e che lo stesso operaio deceduto era esperto in materia di elettricità.
Tutti i motivi sono manifestamente infondati e non meritano accoglimento.
Quanto al primo, per l'evidente considerazione che l'intervento risarcitorio non è comunque riferibile all'imputato, risultando riconducibile all'ente con cui era assicurato il datore di lavoro dell'imputato.
In una tale prospettiva, non potrebbe neppure accogliersi quella interpretazione adeguatrice fornita dalla Corte costituzionale (sentenza 23 aprile 1998 n. 138), la quale si è espressa nel senso dell1 applicabilità dell'attenuante de qua anche nell'ipotesi in cui il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa sia stato effettuato dalla compagnia assicuratrice. L'affermazione di principio, resa tra l'altro in una vicenda relativa ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi in materia di circolazione stradale, presuppone infatti per la sua applicazione che l'intervento risarcitorio, pur proveniente dall'ente assicuratore, sia riconducibile e riferibile all'imputato. Condizione questa all'evidenza mancante nel caso di specie, dove la stipula del contratto assicurativo, essenziale per potere riferire l'intervento dell'ente assicuratore all'imputato, non è avvenuta in nome e per iniziativa di questi, bensì in nome e per iniziativa del suo datore di lavoro.
Quanto al secondo, perché, dietro l'apparente deduzione di un vizio di legittimità, il ricorrente vorrebbe che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.
Ciò che non è consentito in sede di legittimità laddove non è possibile una rinnovata valutazione dei fatti e degli elementi di prova.
È principio non controverso, infatti, che nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una "plausibile opinabilità di apprezzamento". Ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lettera e), del c.p.p non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass., Sezione 5^, 13 maggio 2003, Pagano ed altri). In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, in particolare non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento di riscontro probatorio (Cass., Sezione 6^, 6 marzo 2003, Di Folco).
Ciò premesso in termini generali, deve ritenersi che, proprio con riguardo all'apparato argomentativo a supporto del ritenuto addebito di colpa, la sentenza di merito appare congruamente motivata in relazione a tutti i profili di interesse, con corretta applicazione dei principi in tema di accertamento rispetto alle doglianze proposte con l'appello.
La Corte di appello, attraverso un'analitica disamina degli atti di causa, ha ampiamente argomentato sui profili della ritenuta responsabilità dell'imputato, corrispondendo del resto puntualmente rispetto alle doglianze proposte con l'appello.
In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici d'appello hanno posto il ritenuto contrasto tra la condotta tenuta dall'imputato e gli obblighi comportamentali posti a suo carico, vuoi dalla normativa di settore (qui, il disposto dell'art. 345 del d.P.R. n. 547/55 vuoi con le ancor più restrittive direttive impartite dall'azienda (qui, il ritenuto richiamo al disposto dell'art. 6, lettera a), del d.P.R. n. 547/55; contestato in fatto). A fronte di un apparato argomentativo esente da violazioni di legge e logicamente sviluppato il dissenso "di merito" espresso in ricorso non può trovare qui accoglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004