Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte.
Commentario • 1
- 1. Sequestro degli smartphone: un labirinto tra il “d.d.l. Zanettin”, la Corte di Giustizia UE e le Linee Guida della Procura di Roma.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 giugno 2025
Sommario: 1. Premessa – 2. Il “d.d.l. Zanettin” e i punti critici – 3. La Corte di Giustizia Europea sul sequestro degli smartphone – 4. I contorti riflessi interni: dalla Corte di Cassazione alle linee guida della Procura di Roma – 5. Urge una riforma. Abstract: Lo smartphone rappresenta, ormai, un vero e proprio patrimonio di dati digitali di altissimo valore investigativo. Nel contempo, il substrato normativo attualmente in vigore è caratterizzato da una disciplina obsoleta e inidonea a governare le complesse attività di indagini esperibili sul dispositivo elettronico. Il presente contributo analizza lo “stato dell'arte”, partendo dalle proposte di legge sul tema sino ai più recenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2015, n. 8607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8607 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO IO - Presidente - del 19/02/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 374
Dott. LOMBARDO IG NI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA GiovAN - Consigliere - N. 45269/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI LE, nato a [...] il [...];
2) RO IG, nato a [...] il [...];
3) VE ST RO, nato a [...] il [...];
4) CO IO nato a [...] il [...];
5) CO GU, nato a [...] il [...];
6) OM AE, nato a [...] il [...];
7) IE CE, nato a [...] i 01/08/1965;
8) RO CE, nato a [...] il [...];
9) IN LA, nato a [...] il [...];
10) IN IO, nato a [...] il [...];
11) IN DO, nato a [...] il [...];
12) D'DR IA, nato a [...] il [...];
13) AN SE, nato a [...] il [...];
14) LI NI, nato a [...] il [...];
15) CC LE, nato ad [...] il [...];
16) IZ FF, nato a [...] il [...];
17) TO FF, nato a Giugliano in [...] il [...];
18) RA GI, nato a [...] il [...];
19) RT CO, nato a [...] il [...];
20) LL CA, nato a [...] il [...];
21) RO LA, nato a [...] il [...];
22) PA AS, nato a [...] il [...];
23) PA SE, nato a [...] il [...];
24) RU SE, nato a [...] il [...];
25) ZI NO, nato a [...] il [...];
26) VO DO, nato in [...] il [...];
27) VOne AN, nato a [...] il [...];
28) VOne RI, nato a [...] il [...];
29) RT LE, nato a [...] il [...];
30) RA LA, nato a [...] il [...];
31) RA OM, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 07/10/2013 della CO d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio nei confronti di IN DO;
che i ricorsi proposti nell'interesse di RO CE, IN LA, IN IO, D'DR IA, LI NI, CC LE, TO FF, RA GI, PA SE, VO DO e RA LA siano dichiarati inammissibili;
che i residui ricorsi siano rigettati;
uditi per gli imputati:
CO GU l'Avv. Romolo Vignola;
OM AE l'Avv. AN Lojacono;
OM AE, RO LA e RU SE l'Avv. CE Di Vaio in sostituzione dell'Avv. NI Cantelli e per RO LA anche in sostituzione dell'Avv. IO Abet;
IE CE e IN IO l'Avv. Giuliana Lombardi in sostituzione dell'Avv. LO Raucci;
D'DR IA e CC LE l'Avv. RO Moroni in sostituzione dell'Avv. PierNC Molinari;
AN SE, LI NI, TO FF, RA GI, PA SE, VO DO, RA LA e RA OM l'Avv. LO IN in sostituzione dell'Avv. EM Martino;
IZ FF l'Avv. Claudio Botti anche in sostituzione dell'Avv. Carlo De Stavola;
PA AS, l'Avv. Maria Eugenia Mongini;
ZI NO, l'Avv. LO IN;
i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Gli imputati sopra indicati ed altri furono tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per rispondere delle seguenti imputazioni: "TUTTI, ad eccezione di De NE IO, CC LE, SA RI: A) del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ed 8, per avere partecipato,
ciascuno nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima da IN IO (anni 1981 - 1988), poi da SC AN di LA, da NE AN, da NE RI e da De LC CE (1988 - 1991) ed infine da SC AN di LA e da NE AN che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi:
- il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali;
- il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
- l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;
- il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;
- il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe in danno della C.E.E., usura ed altro);
- assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali;
- l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali (nel tempo, la N.C.O. di TO FF, il gruppo ET, il gruppo IN, il gruppo DE FA, il gruppo NO ed il gruppo AD) e la repressione violenta dei contrasti interni;
- il conseguimento, infine, per se e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti.
In particolare tutti gli indagati - avendo VOne AN di LA funzioni di capo indiscusso del sodalizio, TI OR, NO RI, NO SE, EL EC IO, AR IA, (OV IO, TO FF, RT CO, PA IA, SC CE di LI, SC CE di IG. EN IG e RA LA, funzioni di organizzatori e dirigenti dello stesso e tutti gli altri di partecipi - prendevano parte alla fazione del suddetto clan dei casalesi facente capo alla famiglia SC. In provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale fino al 2005.
CC LE e SA RI:
B) del delitto p. e. p dagli artt. 81 cpv, 110 e 648 c.p., (art. 7 escluso in primo grado) perché, al fine di trarne ingiusto profitto, nonché per agevolare il sodalizio dei casalesi (che cosi consolidava la propria compattezza interna ed il vincolo solidaristico fra affiliati) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevevano reiteratamente, ogni mese, uno stipendio variabile dai 1000,00 ai 4000,00 Euro dalle casse del sodalizio e, in particolare, dai componenti dell'organizzazione di volta in volta incaricati di raccogliere, nella predetta cassa, tutti i proventi dei delitti di estorsione, gioco illegale d'azzardo (L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 4 bis), traffico e vendita di armi, riciclaggio,
illecita concorrenza, commessi dai partecipi del sodalizio su tutto il territorio casertano e nazionale. In provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale lino al 2005.
PA LA (assolto in primo grado perché il fatto non sussiste);
C) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associative, costringevano PA LA, socio e amministratore della CLS a versare loro non meglio quantificate somme di denaro;
fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan del casalesi. Can l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6, per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Casal di Principe (CE) nell'anno 2004. RO LA.
D) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. costringevano un non meglio identificato imprenditore, legato per motivi di parentela a Di IN ED ed a Di IN OR, a versare loro prima la somma di 20.000,00 Euro, poi una di 10.000,00 Euro, poi ancora una di 10.000,00 poi ancora una di 10.000,00 ed infine ulteriori somme non meglio individuate;
fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente alla esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Casal di Principe nell'anno 2004.
RO LA, CO GU.
E) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano gli imprenditori NO IO, NO LO, NO RO, soci della s.n.c. NO SE & figli, a versare loro non meglio quantificate somme di danaro;
fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Santa Maria Capua Vetere (CE) nell'anno 2004.
CO GU.
F) del delitto di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, con pia azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano il titolare di una non meglio identificata ferramenta ubicata in Sant'ND del Pizzone (CE) a versare loro la somma di Euro 1.500,00; fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In COlise (CE) - frazione Sant'ND del Pizzone, nell'anno 2004.
RO LA:
G) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 648 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12, D.L. n. 152 del 1891, art. 7, perché
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso prima, al fine di profitto, ricevevano, e poi illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico armi da guerra e specificatamente: un fucile mitragliatore tipo kalashnikov 47, due bombe a mano modello "pigna" e due lancia razzi e 20 colpi. Fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan del casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Casal di Principe nell'anno 2004.
RO LA.
H) dei delitti di cui agli artt. 110 e 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, con violenza e minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere un imprenditore di Casagiove non meglio identificato a versare loro la somma di Euro 1.500,00, non verificandosi l'evento per cause non dipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Casal di Principe (CE) nell'anno 2004.
RO LA.
I) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano l'imprenditore LO LA a versare loro la somma complessiva di Euro 4.000,00; fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Casal di Principe nell'anno 2004.
VOne AN di LA, RO LA.
L) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 56 e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e art. 629 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché,
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano l'imprenditore massaro TO a versare loro imprecisate somme di danaro, nonché compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringerlo a versarne ulteriori non verificandosi l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà; fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Casal di Principe nell'anno 2004.
De NE IO, RO LA.
M) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, il ET AN e DO giuseppe fino al dicembre 1993, De NE IO e RI CE fino al 1995, e RO LA e VOne CE, a partire dal 1998/1999, VOne AN di LA per tutto il periodo in contestazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, mensilmente, costringevano rappresentanti delle imprese impegnate (i consorzi di imprese Ascosa 3, Ascosa 4 e le ditte subappaltatrici) nei lavori di rifacimento, ristrutturazione e ampliamento della tratta ferroviaria denominata Ferrovia Alifana, a versare loro cifre pari ad una percentuale variabile tra il 3 ed 5% dell'importo dei lavori, con rate oscillanti, tra i 25.000,00 ed i 50.000,00 Euro (o il loro corrispondente in lire); fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In Casal di Principe dal 1989 fino all'anno 2004.
OM AE.
N) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, materialmente agendo OM AE, ed essendo RO LA e VOne CE mandanti e beneficiari del delitto, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano diversi imprenditori non meglio identificati a versare loro la somma di danaro pari a 45 mila Euro fino al gennaio 2003, pari a 7.500,00 Euro fino al marzo 2004 e pari a 5.000,00 Euro fino a marzo 2004; fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In provincia di Caserta fino al marzo 2004.
RO LA.
O) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 11, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano non meglio identificati gestori della IMPRE.CO s.c.a.r.l. con sede in Aversa, (consorzio che riunisce 50 imprese tessili che si trovano ubicate a cavallo fra la zone, ASI Aversa Nord e il Comune di Gricignano d'Aversa) a versare loro la somma di danaro pari a 15 mila Euro mensili;
fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In provincia di Caserta, reato in atto.
RO LA.
P) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 56 e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere un imprenditore di CA (allo stato non identificato) a versare loro una imprecisata somma di danaro;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà; fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui al l'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui,all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo.
CO GU.
Q) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perche, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, materialmente agendo CO GU ed essendo RO LA e VOne CE beneficiari ed organizzatori del reato, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano capezzuto ZO a versare Euro 2.500,00, carANnte luigi titolare della I.T.E - vincitore di una gara di appalto bandita dal comune di Sant'ND del Pizzone per l'importo di Euro 20.366,00 - a versare la somma di Euro 2000,00, l'imprenditore edile PI AN a versare loro, a fronte della realizzazione di un manufatto per civili abitazioni, 2.500,00 Euro, il Dr IN AN titolare di farmacia in località Brezza di ZZ a versare loro la somma di 1000,00 Euro, ON LO, titolare di una azienda produttrice di materiale e fili elettrici in Brezza di ZZ, a versare la somma di 1000,00 Euro, il Dr Lauro CO titolare di farmacia ZZ a versare la somma di 1000,00 Euro, Di AE NI, titolare della concessionaria Di AE Auto, a versare loro la somma di 2.000,00 Euro, LO TO, titolare di un caseificio in località Brezza di ZZ, a versare loro la somma di 1000,00 Euro, i coniugi LE NI e D'DR NN, titolari di un autosalone in località Brezza di ZZ a versare la somma di Euro 1000,00, RU CE amministratore del centro denominato RU Center a versare 2500,00 Euro, Vicigrado AN, imprenditore edile vincitore di una gara d'appalto in COlise, a versare 1500,00 Euro, nonché i seguenti titolari di attività e appalti non meglio identificati ma comunque cosi indicati dagli stessi imputati;
ZZ: strada a versare 2000,00 Euro, ZZ: Caseificio a versare 1000,00 Euro, Teverola: Ingros. Negoz. a versare 3000,00 Euro, San Prisco: appartamenti a versare 1000,00 Euro, boccia: Santa Maria Capua Vetere a versare 2500,00 Euro, Santa Maria Capua Vetere: appartamenti a versare 2000,00 Euro, vicigrado a versare 1500,00 Euro, Lavoro Vitulaz a versare 2000,00 Euro, Lavoro Brezza a versare 1000,00 Euro. acunzo a versare 2500,00 Euro, Di Stasio Grazzan. a versare 1000,00 Eurogo, bingo a versare 4000,00 Euro, Lavoro San Prisco a versare 1000,00 Euro, Macelleria a versare 1000,00 Euro, Caseificio a versare 1000,00 Euro. Fatti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In provincia di Caserta fino a tutto il 2004. RO LA.
R) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 56 e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e artt. 110 e 629 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7
perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, VOne CE e RO LA in concorso con altri in via di identificazione, reiteratamente con violenza e avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, costringevano SI SE e SI MI a versare la somma di 300.000,00 Euro, TE AR a versare la somma di 10.000,00 Euro, l'imprenditore edile LL LE a versare somma di 5.000,00 Euro, tale RO a versare la somma di 5.000,00 Euro, tale IM il RI a versare somma di 10.000,00 Euro, i titolari delle imprese operanti nella ASI di S. Maria C. V. nel settore della raccolta e trattamento dei rifiuti speciali, della pulizia e della disinfestazione, a versare la somma totale di 12.500,00 Euro, i titolari non identificati dei "supermercati Sigma" e "Super S" a versare a AL e Pasqua la somma rispettivamente di 2.500,00 e 4.000,00 Euro. VOne CE, RO LA e AL, in concorso fra loro e con altri in via di identificazione, altresì, compivano atti diretti in modo non equivoco a costringere caturano aniello amministratore unico della Catras s.r.l. a versare il corrispondente in Euro di 250 milioni di vecchie lire, evento non verificatosi per cause non dipendenti dalla loro volontà. Fatti commessi con modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo PA LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In provincia di Caserta fino a tutto l'anno 2004.
RO LA.
S) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 56 e 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra di loro e con altri in via di identificazione, reiteratamente, con violenza e minaccia avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere l'imprenditore Araia Arrafaine a versare loro una imprecisata somma di denaro;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, per il solo RO LA, di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In provincia di Caserta fino a tutto l'anno 2004.
RO LA:
T) dei delitti di cui all'art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3 perché, in concorso e riuniti tra di loro e con altri in via di identificazione, con violenza e minaccia, a mano armata, facevano irruzione nell'Agenzia Postale di ZZ, ove si impossessavano di Euro 15.000,00. Fatto commesso avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan dei casalesi. Con l'aggravante, di essere stato commesso il fatto da esponenti di una associazione di stampo mafioso e, inoltre, per il solo RO LA, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 6 per aver commesso il fatto nel periodo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo. In ZZ il 5 Agosto 2004".
2. Con sentenza del 14 maggio 2012 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, fra l'altro, gli imputati sopra indicati furono dichiarati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti come di seguito precisato, ritenuto il reato di cui al capo A commesso fino a tutto l'anno 2005, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 - e condANti come di seguito precisato:
1) PI LE colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 19/6/2008, irrevocabile il 25/7/2009, condANto all'ulteriore pena di anni 3 di reclusione ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
2) RO IG colpevole del reato sub A) e condANto alla pena di anni 11 di reclusione, interdizione perpetua dal pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
3) VE ST RO colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 13/11/2009, irrevocabile il 31/3/2010, fu rideterminata la pena inflitta complessivamente in anni 12 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
4) CO IO colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO Assise Appello di Napoli del 19/6/2008, irrevocabile il 15/1/2010, condANto all'ulteriore pena di anni 5 di reclusione, ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
5) CO GU colpevole dei reati lui ascritti ai capi A), E), F) e Q) e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, nonché con quelli di cui alla sentenza della CO Appello di Napoli del 18/9/2009, irrevocabile il 14.11.2009, fu rideterminata la pena complessivamente inflitta in anni 30 di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa, interdizione perpetua dai pubblici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
6) OM AE colpevole dei reati lui ascritti ai capi A) ed N) e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, nonché con il reato di cui alla sentenza della CO Appello di Napoli del 9/12/2009, irrevocabile il 9/6/2011, fu rideterminata la pena complessivamente inflitta in anni 28 di reclusione ed Euro 3.600,00 di multa, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
7) IE CE colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 25/9/2008. irrevocabile il 15/4/2010, condANto all'ulteriore pena di anni 3 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza, così rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 9 di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
8) RO CE colpevole del reato sub A) e, ritenuta in continuazione con i reati giudicati con sentenza della CO di Appello di Napoli del 14/10/2005, irrevocabile 11/1/2007, condANto all'ulteriore pena di anni 3 di reclusione, ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza, rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 10 mesi 11 di reclusione;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
9) IN LA colpevole del reato sub A) e condANto alla pena di anni 11 di reclusione;
interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
10) IN IO colpevole del reato sub A) e condANto alla pena di anni 10 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
11) IN DO colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 3013/2007, irrevocabile il 29/9/2009, fu rideterminata la pena complessivamente inflitta in anni 12 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
12) D'DR IA colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 19/6/2008, irrevocabile il 15/1/2010, fu applicata l'ulteriore pena dell'isolamento diurno per la durata di anni uno;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
13) AN SE, colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 19/6/2008, irrevocabile il 15/1/2010, fu applicata la pena dell'isolamento diurno per la durata di anni uno, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
14) LI NI colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza della CO di Appello di Napoli del 29.5.2002, irrevocabile il 4.7.2003, fu condANto alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa così rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 9 mesi 6 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa, ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.
15) CC LE colpevole del reato di cui al capo B), esclusa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 conv. in L. n. 203 del 1991, e fu condANto alla pena di anni 5 di reclusione ed
Euro 2.200,00 di multa, interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno;
16) IZ FF, colpevole del reato sub A) e fu condANto alla pena di anni 11 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
17) TO FF colpevole del reato sub A) e fu condANto alla pena di anni 11 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per la durata di anni 3;
18) RA GI colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 24.10.2007, irrevocabile il 15.7.2008, fu condANto alla pena di anni 3 di reclusione, ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza;
libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
19) RT CO colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 19/6/2008, irrevocabile il 15/1/2010, fu applicata l'ulteriore pena dell'isolamento diurno per la durata di anni uno, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
20) LL CA colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 13/11/2009, irrevocabile il 31/3/2010, fu condANto all'ulteriore pena di anni 3 di reclusione ed Euro 200,00 di multa, cosi rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 9 di reclusione ed Euro 1000.00 di multa, ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza, libertà vigilata per la durata di anni uno;
21) RO LA colpevole dei reati lui ascritti al capo A), al capo D), al capo E), al capo G), al capo H), al capo I), al capo L), al capo M), al capo P) e al capo T) e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, nonché con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 12/1/2000, irrevocabile il 5/12/2000, fu rideterminata la pena complessivamente inflitta in anni 30 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, con interdizione perpetua dal pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
22) PA AS colpevole del reato sub A) e, concessa l'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, fu condANto alla pena di anni 3 di reclusione;
23) PA SE colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 24.10.2007, irrevocabile il 15.7.2008, fu condANto all'ulteriore pena di anni 3 di reclusione, così rideterminando la pena complessivamente inflitta in anni 12 di reclusione, ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
24) RU SE colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 19/6/2008, irrevocabile il 21/7/2009, fu condANto all'ulteriore pena di anni 5 di reclusione ferme le pene accessorie inflitte con la citata sentenza, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
25) ZI NO colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli dell'11.10.2010, irrevocabile il 25.2.2011 fu rideterminata la pena complessivamente inflitta in anni 14 di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
26) VO DO colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 2.11.2005, irrevocabile il 9.1.2007, fu rideterminata la pena complessivamente inflitta in anni 13 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
27) VOne AN colpevole del reato sub A) nonché, del reato sub L) e, ritenuta la continuazione tra i predetti reati nonché con i reati giudicati con sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli del 19/6/2008, irrevocabile il 15/1/2010, fu applicata l'ulteriore pena dell'isolamento diurno per la durata di anni uno, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
28) VOne RI colpevole del reato sub A) e fu condANto alla pena di anni 7 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
29) RT LE colpevole del reato sub A) e fu condANto alla pena di anni 10 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
30) AR LA colpevole del reato sub A) e, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 30/3/2007, irrevocabile il 29/9/2009, fu rideterminata la pena complessivamente inflitta in anni 15 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3;
31) RA OM colpevole del reato sub A) e fu condANto alla pena di anni 9 di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici e legale durante l'esecuzione della pena, libertà vigilata per un tempo non inferiore ad anni 3.
3. Gli imputati proposero gravame e la CO d'appello di Napoli, con sentenza del 7.10.2013 - ritenuto il fatto di cui al capo A contestato fino al 1.1.2005, dichiarò la nullità della sentenza, limitatamente al fatto successivo al primo gennaio 2005, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., e dispose trasmettersi gli atti al P.M. - in riforma della pronunzia di primo grado per:
1) PI LE rideterminò la pena allo stesso già irrogata in continuazione in anni 2 mesi 6 di reclusione;
2) RO IG rideterminò la pena in anni 7 di reclusione;
3) VE ST RO, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli in data 13.11.2009, irrevocabile il 31.3.2010, lo condannò alla ulteriore pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e, per l'effetto, rideterminò la pena complessivamente inflitta in anni 7 mesi 6 di reclusione;
revocò le pene accessorie irrogate nel presente processo, ferme restando quelle inflitte con la sentenza irrevocabile;
4) CO IO, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli in data 16.6.2008, irrevocabile il 15.1.2010, lo condannò alla ulteriore pena di anni 3 di reclusione;
revocò le pene accessorie;
sostituì alla interdizione perpetua dai pp.uu. quella temporanea per la durata di 5 anni;
5) CO GU dichiarò non doversi procedere in relazione al delitto di cui al capo A, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., in quanto già giudicato con sentenza della CO di Appello di Napoli in data 18.9.2009, irrevocabile il 14.11.2009; lo assolse dal delitto di cui al capo Q, per non aver commesso il fatto;
quanto ai capi E ed F, ritenuta la continuazione tra i predetti reati, nonché con quelli di cui alla già citata sentenza irrevocabile, rideterminò la pena in complessivi anni ventidue di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;
6) OM AE lo assolve dal reato di cui al capo N, per non aver commesso il fatto;
ritenuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli del 9.12.2009, irrevocabile il 9.6.2011, lo condannò alla ulteriore pena di anni 7 di reclusione, pena complessivamente rideterminata in anni 12 di reclusione;
7) IE CE, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli in data 25.9.2008, irrevocabile il 15.4.2010, rideterminò l'ulteriore aumento di pena in anni 2 mesi 8 di reclusione ed Euro 250,00 di multa, pena complessivamente rideterminata in anni 8 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.350,00 di multa, ferme le pene accessorie irrogate con la sentenza irrevocabile;
8) RO CE, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Appello di Napoli in data 14.10.2005, irrevocabile dal 11.1.2007, rideterminò l'ulteriore aumento di pena in anni 2 di reclusione, pena complessivamente rideterminata in anni 9 e mesi 11 di reclusione, ferme le pena accessorie irrogate con la sentenza irrevocabile;
9) IN LA, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli in data 11.10.2010, irrevocabile il 11.10.2012, rideterminò l'ulteriore aumento di pena in anni 4 di reclusione, revocò l'interdizione perpetua dai pp.uu. e l'interdizione legale per la durata della pena principale e lo dichiarò interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5;
10) IN IO rideterminò la pena in anni 4 di reclusione, revocò l'interdizione perpetua dai pp.uu. e legale per la durata della pena principale, lo dichiarò interdetto dai pp.uu. per la durata di anni 5;
11) IN DO, ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 17.12.2004, irrevocabile il 29.9.2009. rideterminò l'ulteriore aumento in anni 1 di reclusione, revocò le pene accessorie;
12) D'DR IA, ferma la trasmissione degli atti al P.M. per il reato sub A quanto ai fatti successivi al 1.1.2005, confermò nel resto la sentenza impugnata;
13) AN SE, ferma la trasmissione degli atti al P.M. per il reato sub A quanto ai fatti successivi al 1.1.2005, confermò nel resto la sentenza impugnata;
14) LI NI rideterminò l'aumento per continuazione in anni 2 di reclusione;
15) CC LE rideterminò la pena inflitta in anni 4 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, revocò l'interdizione legale, sostituì l'interdizione perpetua dai pp.uu. con l'interdizione temporanea per la durata di anni 5;
16) IZ FF ridetermina la pena in anni 7 di reclusione;
17) TO FF, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza emessa dalla CO di Appello di Napoli in data 11.10.2010, irrevocabile 11.10.2012, rideterminò l'aumento per continuazione in anni 5 di reclusione, cosi complessivamente rideterminando la pena in anni 13 di reclusione;
18) RA GI, rideterminò l'aumento per continuazione in anni 2 di reclusione;
19) RT CO, ferma la trasmissione degli atti al P.M. per il reato sub A quanto ai fatti successivi al 1.1.2005, confermò nel resto la sentenza impugnata;
20) LL CA rideterminò l'aumento per continuazione in anni 2 di reclusione ed Euro 100,00, cosi complessivamente rideterminando la pena inflitta in anni 8 di reclusione ed Euro 900,00 di multa;
21) RO LA fu assolto dai reati di cui ai capi D, H, I, L, P, per non aver commesso il fatto, fu ridetermina la pena in riferimento ai reati di cui ai capi G, A, E, T, M, ritenuto, quanto a quest'ultima fattispecie il reato di cui all'art. 648 c.p., ferme restando le aggravanti contestate e ritenuta altresì la continuazione con le sentenze emesse dalla CO di Appello di Napoli in data 12.1.2000, irrevocabile il 5.12.2000 ed in data 17.7.2002, irrevocabile il 14.1.2004, in anni 23 di reclusione ed _ 7.000,00 di multa;
22) PA AS, confermò la sentenza impugnata;
23) PA SE rideterminò l'aumento per la continuazione in anni 2 di reclusione, per una complessiva pena di anni 11 di reclusione;
24) RU SE rideterminò l'aumento per continuazione in anni 3 di reclusione;
25) ZI NO, ritenuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza della CO di Assise di Appello di Napoli in data 11.10.2010, irrevocabile il 25.2.2011, rideterminò la pena complessivamente inflitta in anni 10 di reclusione;
26) VO DO rideterminò l'aumento per la continuazione sui reati giudicati con sentenza della CO di Appello di Napoli in data 2.11.2005, irrevocabile il 9.1.2007, in anni 2 di reclusione, per una complessiva pena di anni 8 di reclusione, ferme le pene accessorie irrogate con la predetta sentenza;
27) VOne AN, riconosciuta la continuazione con i reati di cui alla sentenza di condAN emessa dalla CO di Assise di Appello di Napoli il 19.6.2008, irrevocabile il 15.1.2010, rideterminò l'ulteriore pena dell'isolamento diurno per la durata di mesi sei, in relazione al capo A, lo assolse dal delitto di cui al capo L per non aver commesso il fatto;
28) VOne RI, ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dalla CO di Assise di Appello di Napoli in data 11.10.2010, irrevocabile 11.10.2012, lo condannò alla ulteriore pena di anni 4 di reclusione, cosi complessivamente determinando la pena in anni 10 di reclusione;
29) RT LE ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dalla CO di Assise di Appello di Napoli in data 11.10.2010, irrevocabile 11.10.2012, lo condannò alla ulteriore pena di anni 5 di reclusione, cosi complessivamente determinando la pena in anni 13 di reclusione;
30) RA LA ritenuta la continuazione con la sentenza emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. del 17.12.2004, irrevocabile il 29.9.2009, rideterminò l'ulteriore aumento in anni 2 di reclusione, per una complessiva pena di anni 8 di reclusione, revocò le pene accessorie;
31) RA OM rideterminò la pena in anni 6 di reclusione. Nulla per le spese sostenute nel di giudizio di appello dalla costituita parte civile, ai sensi dell'art. 82 c.p.p., comma 2 e art. 523 c.p.p.. 4. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati.
4.1. PI LE, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza di appello richiama per relationem quella di primo grado e aggiunge solo che le doglianze difensive non bastano a scalfire il convincimento circa la responsabilità poiché la lista copertone funge da riscontro alle chiamate in correità, convergenti dei collaboratori;
sono state ignorate le censure che avevano svolto una specifica, puntuale e dettagliata critica al Tribunale che era partito dalla lista contabile per riscontrarla con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia anziché effettuare l'operazione inversa;
erano stati dedotti sospetti sull'attendibilità delle fonti dichiarative, posto che il dato delle loro conoscenza venne alla luce solo dopo il deposito della lista ed alcuni collaboratori, sentiti in precedenza non ne avevano mai fatto cenno;
era stata segnalata la tardività delle dichiarazioni ai fini della valutazione dell'attendibilità, alla luce della precisione sull'ammontare di quanto percepito dai singoli associati a distanza di anni;
i collaboratori avevano iniziato a collaborare in momento successivo all'inizio della custodia cautelare, quando avevano avuto conoscenza degli atti;
inoltre avevano assistito al dibattimento, sicché non vi è indipendenza delle dichiarazioni;
nella lista vi sono soggetti come PA AS (CH CH) che aveva iniziato a collaborare nel 2003 o IN IA, ucciso nel 2003; vi sono indicazioni di appartenenza diverse da quelle geografiche;
la lista non è idonea a provare la percezione delle somme;
erano stati affrontati i temi della credibilità intrinseca ed estrinseca;
la valutazione frazionata delle dichiarazioni è possibile solo quando non vi è inscindibile rapporto fra le stesse;
l'identificazione in PI LE di Ballomm, del gruppo padrino (facente capo a IE OR) è avvenuta in base al nome di battesimo e delle dichiarazioni di collaboratori;
vi è stata mera somma di elementi non vagliati singolarmente;
le accuse di AN SE sono state mosse dopo i 180 giorni;
non è stata valutata la memoria difensiva;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche per l'incensuratezza del comportamento processuale dell'imputato ed alla misura della pena inflitta.
4.2. RO IG, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto l'indicazione del contributo di RO IG al mantenimento dell'associazione esula dalla tutela della norma;
difetta un ruolo dinamico che possa evidenziare l'esistenza del vincolo associativo;
la ricezione di uno stipendio non è sufficiente ad integrare la partecipazione essendo da escludere una responsabilità di posizione;
RO IG dal 2002 al 2005 era in carcere;
difetta un riscontro estrinseco individualizzante, tale non sarebbe la lista sequestrata a VOne poiché non se ne conosce provenienza e attendibilità;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4.3.(1). VE ST RO, tramite il difensore Avv. Guglielmo Ventrone, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, con motivazione per relationem, pur a fronte delle specifiche critiche difensive;
le dichiarazioni rese da Di AZ LO e Di AZ IC sono generiche;
il primo afferma la conoscenza con VE ST RO per la comune nell'anno 2006 a Santa Maria Capua Vetere, ma i due erano in reparti diversi;
la partecipazione di VE ST RO al clan è riferita da Di AZ come appresa da RU SE, che non aveva ruoli apicali;
le dichiarazioni sono prive di riscontro;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sulla non applicazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione alla condAN del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. commesso fino al 2003; nessun collaboratore protrae l'appartenenza oltre il 2003; AN IG la riferisce fino al settembre 2003 (p. 97 sentenza impugnata); non constano elementi per il permanere del vincolo durante la detenzione;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio anche alla luce del ruolo marginale. 4.3.(2). VE ST RO, tramite il difensore Avv. Carlo De Stavola, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al periodo di partecipazione al sodalizio successivo alla condAN già subita;
VE ST RO fu detenuto dal 4.2.2004 al 31.10.2006; nessun elemento colloca l'intraneità dell'imputato dopo il 2004; le dichiarazioni di PI FF sono generiche e prive di riscontro ed è stato detenuto dal 2003 al 2008, sicché non può aver appreso quanto riferisce per conoscenza diretta e non indica la fonte;
le dichiarazioni di RR ON, Di AZ LO e AN IG non sono concordanti sul periodo di effettiva partecipazione;
la informativa dei CC di Capua 21.7.2006 si riferisce ad episodi estorsivi dal 2003 all'inizio 2004;
il collaboratore non ha mai riferito di partecipazione per il periodo successivo a tali fatti;
Di AZ LO ha riferito de relato quanto appreso da RU AN e la lista rappresenta un elemento per provare la partecipazione fino al 2004 e non oltre;
le altre dichiarazioni secondo cui VE ST RO continuava a percepire lo stipendio anche durante la detenzione sono generiche e non riscontrate.
4.4. CO IO, tramite il difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; sono configurabili tre ipotesi di condotta: il partecipe, il concorrente esterno ed il favoreggiatore;
partecipe è solo chi prende parte all'associazione; tali parametri non sono stati applicati dalla CO territoriale che ha richiamato per relationem la motivazione della decisione di primo grado. A CO IO è attribuito il ruolo di Killer, ma egli è stato condANto per l'omicidio di due Carabinieri risalente al 1987, prima della sua ritenuta affiliazione.
4.5. CO GU, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione, stante il generico richiamo per relationem alla decisione di primo grado, senza indicazione delle ragioni logico giuridiche della condivisione;
l'unico elemento preso in considerazione è la dichiarazione accusatoria del collaboratore PI FF, ritenute compatibili con la missiva tratta dal computer di VOne CE detto copertone;
la difesa aveva evidenziato il contrasto fra le dichiarazioni di PI FF e le risultanze delle indagini preliminari;
l'errore di PI FF non può essere giustificato con il ruolo esecutivo del dichiarante;
il ragionamento del Tribunale attribuiva a CO GU un ruolo subordinato rispetto a RO LA, mentre egli era stato condANto quale capo zona del clan dei casalesi;
la CO territoriale è incorsa nello stesso errore del giudice di primo grado;
2. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo F); nel documento sequestrato a VOne CE, (trascritto nella sentenza di primo grado a p. 821) è stata omessa la virgola fra le parole "FERRAMENTA" e "LAVORO SANT'ANDREA", ma tale virgola non consente di affermare con certezza che l'indicazione Sant'ND fosse collegata al termine ferramenta;
la CO territoriale ha omesso di rispondere a tale doglianza;
la mancata identificazione del soggetto passivo dell'estorsione e l'assenza di verifica sull'effettiva attivazione dell'imputato per tale vicenda esclude la materialità del reato;
3. violazione di legge in relazione all'aumento di pena inflitto per la continuazione per il capo F) sull'ulteriore aumento per continuazione, dopo quello del reato di cui al capo E) con i reati di cui alla sentenza 18.9.2009 della CO d'appello di Napoli;
manca una motivazione in ordine all'entità dell'aumento di pena.
4.6. OM AE, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità della documentazione informatica estrapolata dal PC sequestrato il 13.12.2004; l'atto sarebbe irripetibile alla luce di quanto evidenziato dal consulente tecnico della difesa ing. porta, secondo il quale non è documentata adeguatamente la copia eseguita, non è prodotta certificazione di conformità della copia;
vi è incongruenza nella indicazione della marca del computer;
vi è un hash di copia diverso dall'originale, sicché non si può considerare conforme;
vi sono 361 archivi mancanti;
mancano i file temporanei;
ciò, confermato anche dai testi del P.M., renderebbe palese la violazione dell'art. 360 c.p.p. con conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito;
2. vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione, con riferimento al valore probatorio del materiale informatico sequestrato, delle deduzioni svolte nell'atto di appello ed indicate al punto precedente;
il consulente della difesa ha evidenziato che il file contenete la espressione "caro LA" proviene probabilmente da un supporto esterno;
il fatto che il computer, dopo il sequestro, sia stato acceso senza le dovute accortezze, ha compromesso la valenza probatoria del materiale acquisito;
3. vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio con la mera indicazione dell'aumento di pena in continuazione. Al ricorso è allegata copia (in forma riassuntiva) del verbale di udienza 23.9.2013.
4.7. IE CE, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto, avendo l'imputato riportato precedente condAN per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., indipendentemente dalla contestazione chiusa al 2001, il reato associativo è permanente fino alla sentenza di primo grado, nel caso in esame intervenuta il 15.9.2005 (quella di appello è del 22.11.2007);
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto lo stato di carcerazione impedisce una condotta concreta di partecipazione all'associazione; IE CE è stato detenuto dal 1999 al 2003 (sentenza di primo grado p. 540); manca motivazione sulla concreta partecipazione successiva alla precedente condAN;
AN ON parla solo dello stipendio, AN IG è in contrasto col fratello circa la data di percezione dello stipendio;
l'accenno all'omicidio di AZ NC si riferisce ad un fatto degli anni 80; così gli altri collaboratori;
solo AR TO parla di percezione dello stipendio fino al 2009, in contrasto con i AN;
manca ogni comparazione fra le dichiarazioni e non vi è dimostrazione di una condotta partecipativa che vada al di là della percezione dello stipendio;
con l'appello era stato dedotto che la lista era contraffatta allo scopo di impadronirsi di somme apparentemente destinate ad altre persone;
sul punto manca la motivazione.
4.8. RO CE, personalmente, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla misura di sicurezza applicata, nonostante le specifiche doglianze svolte nei motivi di appello.
4.9. IN LA, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p.; IN LA è stato condANto per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con sentenza 15.9.2005 della CO d'Assise di Santa Maria Capua Vetere confermata in appello con sentenza 11.10.2010; aveva anche riportato condAN per partecipazione al clan AR con sentenza 9.5.1987; il reato associativo è permanente e l'interruzione della condotta si ha soltanto con la sentenza di primo grado, a prescindere dalla contestazione chiusa;
non vi è prova di ulteriore attività associativa;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto lo stato di carcerazione impedisce una condotta concreta di partecipazione all'associazione; IN LA è stato detenuto e manca motivazione sulla concreta partecipazione successiva alla precedente condAN;
De NE IO si riferisce a prima del 1996, IL AN a prima del 1993, altrettanto AN ON e AN IG così gli altri collaboratori;
AR TO riporta una confidenza circa lo stipendio percepito fino al 2001, TA AR parla per sentito dire ma senza riferimenti temporali;
Di IN EM riferisce un episodio del quale non vi è riscontro;
Di AZ riferisce di un colloquio impossibile alla presenza di agenti di Polizia penitenziaria;
RI AN parla in modo generico e ON MI riferisce cose inventate;
manca ogni comparazione fra le dichiarazioni e non vi è dimostrazione di una condotta partecipativa che vada al di là della percezione dello stipendio;
con l'appello era stato dedotto che la lista era contraffatta allo scopo di impadronirsi di somme apparentemente destinate ad altre persone;
sul punto manca la motivazione.
4.10. IN IO, tramite il difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al rigetto della richiesta di riconoscimento della disciplina del reato continuato dei reati oggetto del presente procedimento con quelli di cui alla sentenza 9.3.2004 della CO d'appello di Bologna irrevocabile dal 15.7.2005 (della quale si chiede l'acquisizione), con la quale IN IO fu condANto per 4 estorsioni (consumate e tentate) aggravate ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 commesse nella provincia di Modena negli anni 1999 e 2000. Sebbene IN IO sia stato assolto dal reato associativo fino al 17.12.2004, le estorsioni servivano per accreditarsi ed essere accettato nel clan. Le estorsioni erano state realizzate dal gruppo facente capo a RU SE e i collaboratori collocano IN IO vicino al clan. La CO territoriale ha usato tali estorsioni quale riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori indicando che IN IO era andato a delinquere nel Modenese per conto del clan (p. 150 sentenza impugnata).
4.11. IN DO, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; IN DO è stato condANto per tale reato con sentenza 17.12.2004 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
manca nella motivazione il riferimento ad una condotta partecipativa dal 17.12.2004 al 31.12.2004; la carcerazione impedisce una partecipazione concreta;
è assertiva la riferita convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti;
PI FF era detenuto dal 4.2.2004 al 25.5.2004 sicché non può riferire su alcun rapporto con IN DO, meno che mai nel periodo in questione;
AR TO non riferisce su episodi specifici controllabili ed il riferimento al 2004/2006 è contraddetto dallo stato di detenzione suo e di IN DO;
AN ON riferisce solo sulla percezione dello stipendio fino al 2005, ma la lista fu sequestrata nell'aprile 2004; Di IN EM riferisce un episodio non riscontrabile;
GA RO riferisce un episodio contraddetto dallo stato di carcerazione di IN DO;
ON MI riferisce cose inventate e non controllabili;
AN IG, PA AS, ER NI, ER CU e TA AR riferiscono fatti antecedenti al 2005; la sola percezione dello stipendio non integra la partecipazione;
la motivazione è mancante o apparente;
2. violazione di legge e disparità di trattamento in relazione alla pena inflitta di un anno di reclusione quale aumento di continuazione per l'ulteriore partecipazione all'associazione per 14 giorni.
4.12. D'DR IA, tramite il difensore, deduce:
1. vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per escutere il collaboratore di giustizia D'DR IA ora ricorrente;
2. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8;
3. vizio di motivazione in relazione alla conferma nel resto della sentenza di primo grado, sicché non si comprende a quale pena sia stato condANto l'imputato.
Con memoria depositata il 3.2.2015 ha sviluppato ulteriori argomenti a sostegno dei motivi dedotti.
4.13.14.17.18.23.26.30.31.(1). AN SE, LI NI, TO FF, RA GI, PA SE, VO DO, RA LA e RA OM, tramite il difensore Avv. EM Martino, con un unico atto, deduce:
1. per AN SE violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per il periodo successivo al 1996; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono per lo più de relato e sono chiamate in reità piuttosto che in correità; non vi è convergenza perché i collaboratori riferiscono su periodi diversi;
quanto alla lista reperita a VOne CE la sentenza è contraddittoria perché ritiene non sufficiente ad integrare la partecipazione la mera ricezione dello stipendio, ma su tale ricezione fonda la condAN;
2. per AN SE violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della risalenza dei precedenti penali e dei fatti nel tempo e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
3. per AN SE violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca risposta sul punto;
4. per LI NI violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per il periodo successivo al 1996; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
con l'appello era stato evidenziato che De NE IO aveva riferito di fatto risalenti al 1996 e quindi coperti da giudicato, che IL, Di TE, La OR e Di AZ avevano reso dichiarazioni generiche e de relato;
AN IG riferisce estorsioni note e quindi neutre, AN ON riferisce di una presunta partecipazione di LI NI fino al 2005; TA AR fino al 2004, si tratta di affermazioni generiche e non suscettibili di incrocio con quelle di altri collaboratori;
PA AS riferisce genericamente che LI NI percepiva uno stipendio di 2.000,00 Euro;
AR TO effettua una chiamata in reità de relato;
nessun elemento si può trarre dall'annotazione nella lista sequestrata a VOne CE, detto copertone, recante l'annotazione "Mimì di Parete 1500,00"; la CO territoriale pur affermando che la partecipazione non può consistere nella sola affectio societatis, pone a fondamento la mera ricezione di somme, pur essendo l'imputato detenuto dal 1996 a regime di cui all'art. 41 bis O.P.;
5. per LI NI violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della risalenza dei precedenti penali e dei fatti nel tempo e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
6. per LI NI violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca risposta sul punto;
7. per TO FF violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non vi è convergenza perché i collaboratori riferiscono su periodi diversi;
De NE IO riferisce di fatti accaduti fino al 1996; ON MI e TA AR effettuano un generico riferimento a TO FF ed alla zona di sua competenza;
PI FF riferisce di una partecipazione fino al 2004 sulla base della percezione dello stipendio;
tale dichiarazione è generica e priva di riscontri;
AN IG riferisce la percezione dello stipendio fino al 2003; AR IO ha effettuato una chiamata in reità de relato in ordine alla percezione dello stipendio fino al 2009 e non ha riconosciuto TO FF in fotografia;
i riconoscimenti fotografici non sono riscontri;
quanto alla lista reperita a VOne CE la sentenza è contraddittoria perché da un lato ritiene non sufficiente ad integrare la partecipazione la mera ricezione dello stipendio, dall'altro su tale ricezione fonda la condAN;
8. per TO FF violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della risalenza dei precedenti penali e dei fatti nel tempo e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
9. per TO FF violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca risposta sul punto;
10. per RA GI violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non vi è convergenza perché i collaboratori riferiscono su periodi diversi;
De NE IO riferisce di fatti accaduti fino al 1996; AN ON e AN IG riferiscono la percezione dello stipendio rispettivamente fino al 2005 e fino al 2003; PI FF riferisce di aver avuto contatti con RA GI nel 1995 - 1996; i riconoscimenti fotografici non sono riscontri;
quanto alla lista reperita a VOne CE non è riscontro l'annotazione "GI detenuto - 1,5"; la sentenza è contraddittoria perché da un lato ritiene non sufficiente ad integrare la partecipazione la mera ricezione dello stipendio, dall'altro su tale ricezione fonda la condAN;
11. per RA GI violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della risalenza dei precedenti penali e dei fatti nel tempo e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
12. per RA GI violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca risposta sul punto;
13. per PA SE violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non vi è convergenza perché i collaboratori riferiscono su periodi diversi;
AB IO e QU SE fanno generico riferimento a fatti degli anni 90 e riferiscono fatti noti;
AN ON e AN IG riferiscono la percezione dello stipendio rispettivamente fino al 2005 e fino al 2003, con mere chiamate in reità de relato;
la dichiarazione di PI SE è neutra;
PA AS riferisce dell'entità dello stipendio percepito da PA SE fino al 2003; Di AZ effettua un chiamata in reità de relato, così come GA RO;
AR TO riferisce di una comune detenzione con PA SE;
i riconoscimenti fotografici non sono riscontri;
quanto alla lista reperita a VOne CE non è riscontro l'annotazione PE P. - sorveglianza - 2,5"; la sentenza è contraddittoria perché da un lato ritiene non sufficiente ad integrare la partecipazione la mera ricezione dello stipendio, dall'altro su tale ricezione fonda la condAN;
14. per PA SE violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della risalenza dei precedenti penali nel tempo e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
15. per PA SE violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca risposta sul punto;
16. per VO DO violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non vi è convergenza perché i collaboratori riferiscono su periodi diversi;
PI FF effettua una chiamata in reità de relato;
le dichiarazione rese da Di AZ LO e Di AZ IC sono generiche;
Di IN riferisce fatti fino al 2004 coperti da giudicato;
i riconoscimenti fotografici non sono riscontri;
quanto alla lista reperita a VOne CE non è riscontro l'annotazione "DO - sorveglianza e DO lib. - 1,5"; la sentenza è contraddittoria perché ritiene non sufficiente ad integrare la partecipazione la mera ricezione dello stipendio, ma su tale ricezione fonda la condAN;
17. per VO DO violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della risalenza dei precedenti penali nel tempo e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
18. per VO DO violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca risposta sul punto;
19. per RA LA violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non vi è convergenza perché i collaboratori riferiscono su periodi diversi;
AR TO e ON MI effettuano chiamate in reità de relato su periodi diversi;
quanto alla lista reperita a VOne CE non è riscontro l'annotazione "RA LA - sorveglianza - 1,5"; la sentenza è contraddittoria perché ritiene non sufficiente ad integrare la partecipazione la mera ricezione dello stipendio, ma su tale ricezione fonda la condAN;
20. per RA LA violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della risalenza dei precedenti penali nel tempo e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
21. per RA LA violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca del tutto la risposta sul punto;
22. per RA OM violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; la sentenza di appello richiama quella di primo grado e non confuta le doglianze difensive svolte nell'atto di appello;
fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non vi è convergenza perché i collaboratori riferiscono su periodi diversi;
IL AN riferisce fatti accaduti fino al 1997/1998; AN ON riferisce della percezione dello stipendio fino al 2005;
TA AR riferisce episodi del 2003 appresi da IN EL;
PI FF riferisce genericamente dell'appartenenza alla associazione, senza specificare i compiti;
PA AS riferisce della percezione dello stipendio senza precisarne l'entità; AR TO riferisce genericamente e de relato la percezione dello stipendio fino al 2009; RI AN e Di IN EM riferiscono genericamente dell'appartenenza all'associazione; i riconoscimenti fotografici non hanno valenza di riscontro;
quanto alla lista reperita a VOne CE non è riscontro il rinvenimento del nominativo dell'imputato; la sentenza è contraddittoria perché ritiene non sufficiente ad integrare la partecipazione la mera ricezione dello stipendio, ma su tale ricezione fonda la condAN;
23. per RA OM violazione di legge e vizio di motivazione sull'omessa esclusione della recidiva, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza rispetto alle aggravanti, all'irrogazione di una pena superiore ai minimi edittali ed all'entità dell'incremento di pena per continuazione, alla luce della incensuratezza e del ruolo marginale dell'imputato all'interno dell'associazione;
24. per RA OM violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura di sicurezza di cui era stata chiesta la revoca;
manca risposta sul punto.
4.14. CC LE, personalmente, ha proposto ricorso, riservando la presentazione dei motivi che non risultano presentati. Con memoria depositata il 3.2.2015 il difensore ha dedotto:
1. vizio di motivazione per l'affermazione di responsabilità fondata solo sulle dichiarazioni dei collaboratori senza vaglio critico;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
4.16. IZ FF, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione della prova;
la sentenza impugnata è motivata con richiamo a quella di primo grado, limitandosi poi ad affermare che le doglianze difensive non scalfiscono il convincimento sulla responsabilità, stante il ritrovamento della lista "copertone" che funge da riscontro alle chiamate in correità, convergenti dei collaboratori;
sono state ignorate le censure difensive con le quali si segnalava che il Tribunale aveva effettuato un'operazione inversa rispetto alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori;
erano stati illustrati sospetti sull'attendibilità delle fonti dichiarative posto che il dato delle loro conoscenza venne alla luce solo dopo il deposito della lista ed alcuni collaboratori, pur sentiti in precedenza non ne avevano mai fatto cenno;
era stata segnalata la tardività delle dichiarazioni ai fini della valutazione dell'attendibilità, alla luce della precisione a distanza di anni sull'ammontare di quanto percepito dai singoli associati;
i collaboratori avevano iniziato a collaborare. in momento successivo all'inizio della custodia cautelare, quando avevano avuto conoscenza degli atti;
inoltre avevano assistito al dibattimento, sicché veniva meno l'indipendenza delle dichiarazioni;
nella lista vi erano soggetti come PA AS (CH CH) che aveva iniziato a collaborare nel 2003 o IN IA, ucciso nel 2003; vi erano indicazioni di appartenenza diverse da quelle geografiche;
la lista non era idonea a provare la materiale percezione delle somme;
erano stati affrontati i temi della credibilità intrinseca ed estrinseca;
la valutazione frazionata delle dichiarazioni è possibile solo quando non vi sia un inscindibile rapporto fra le stesse;
erano stati affrontati i temi della credibilità intrinseca ed estrinseca;
la valutazione frazionata delle dichiarazioni è possibile solo quando non vi sia un inscindibile rapporto fra le stesse;
l'identificazione di "Lello L." in IZ FF inserito nel gruppo facente capo a RU SE è avvenuta sulla base del nome di battesimo e delle dichiarazioni dei collaboratori;
è stata effettuata una mera somma degli elementi non vagliati singolarmente;
le accuse di AN sono state formulate solo dopo i 180 giorni;
è stata omessa la valutazione delle doglianze difensive;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena solo in ragione della ritenuta gravità della condotta.
4.19. RT CO, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p. dovendosi il reato associativo considerarsi commesso fino alla sentenza di primo grado;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto lo stato di carcerazione impedisce una concreta partecipazione, sicché pur permanendo l'affectio secietatis non si consuma il reato;
non vi è motivazione su atti concreti di partecipazione associativa dopo la sentenza del 2005; le dichiarazioni riportate nella sentenza di primo grado si riferiscono a periodi anteriori;
AN ON indica la partecipazione fino al 2005, AN IG fino al 2003 e riferisce fatti che gli sarebbero stati confidati dall'imputato; non è stata verificata all'attendibilità delle dichiarazioni nonostante le evidenti incongruenze;
nell'omicidio di LA LA, risalente al 2001, RT CO non è stato imputato;
le circostanze del fatto furono riferite dalla stampa;
nell'omicidio BR l'imputato è stato assolto e AN NI non è mai stato imputato;
RR FF e Di BO AN esprimono opinioni personali;
PI FF è generico e riferisce voci correnti nel pubblico;
PA AS riferisce opinioni personali;
AR TO parla a vanvera;
TA AR frequentava le scuole elementari quando RT CO fu arrestato per il procedimento Spartacus I e parla per sentito dire, come AR NN;
Di IN EM riferisce di un incontro del 2002 non riscontrabile;
Di AZ LO non riconosce l'imputato in fotografia;
GA RO esprime un'opinione personale e GN NI è in conferente;
le dichiarazioni non sono convergenti non riguardando gli stessi fatti;
l'autenticità della lista degli stipendi è fortemente dubbia: IN IA viene riportato come detenuto sospeso nel 2004/2005 ed invece era deceduto in data 1.11.2003; anche RU MA indicato come libero nel 2004/2005 ed era deceduto il 5.7.2004; ciò era stato segnalato con l'appello e non vi è motivazione sul punto;
in ogni caso la sola percezione dello stipendio non integra la partecipazione.
4.20. LL CA, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per quello di cui all'art. 648 c.p. aggravato, con motivazione per relationem alla pronunzia di primo grado, senza verificare le doglianze svolte nei motivi di appello;
PI FF ha negato la partecipazione di LL CA successivamente alla contestazione;
le dichiarazioni accusatorie sono scarne e prive di riscontri;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p. per il reato associativo;
le dichiarazioni dei collaboratori confermano la partecipazione di LL CA al clan al massimo sino all'anno 2003; LL CA ha subito una lunga carcerazione che verosimilmente ha determinato un'interruzione nella condotta contestata;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, alla luce del ruolo marginale dell'imputato.
4.21.(1). RO LA, tramite il difensore Avv. IO Abet, deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla nullità del decreto che dispone il giudizio per violazione dell'art. 415 bis e dell'art. 416 c.p.p. per non aver potuto disporre della prova costituita dal computer sequestrato e procedere attraverso il proprio consulente ad estrarre un duplicato dell'hard disk;
l'eccezione fu formulata all'udienza preliminare;
la richiesta di giudizio abbreviato non era dilatoria ma finalizzata all'effettuazione di attività non ancora compiuta;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sull'inutilizzabilità del materiale estratto dal computer sequestrato a VOne CE ed alla mancata applicazione dell'art. 260 e dell'art. 360 c.p.p.; la sola accensione di un computer spento ne altera lo stato;
la sentenza impugnata non tiene conto della testimonianza dell'Isp. Di Lauro sull'accensione del computer;
la doglianza riguardava il fatto che non erano stati rinvenuti file prima presenti e la preservazione dei dati;
la prima copia effettuata dalla Polizia non reca l'attestazione di conformità; le testimonianze dell'Isp. Di Lauro e dell'agente Quero attestano un'errata procedura e la violazione della conservazione di quanto sequestrato;
non vi è motivazione sulle puntuali censure difensive;
3. violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione al travisamento delle prove sulla collocazione temporale dei files ed alla individuazione di RO LA come destinatario delle lettere contestate;
è palese la violazione delle regole di valutazione della prova ove si ritiene di aver acquisito la certa datazione del materiale (lettere) rinvenuto nel computer, che tale certezza derivi da altri dati e non dal p.c. e che la perdita di datazione del computer è irrilevante;
vi è assoluta incertezza sui dati utilizzati per l'individuazione di "nick" a cui fanno riferimento files rinvenuti nel computer sequestrato a VOne CE;
una diversa datazione avrebbe potuto smentire la ricostruzione accusatola;
la datazione dei pizzini viene desunta dalla datazione dei files da cui si sarebbe dovuto prescindere;
non è chiarificatore il racconto di AN IG poiché gli incontri con "copertone" sono anteriori alla scissione e quindi tra il 1996 ed il 1999, ma RO IA è stato detenuto da 1996 al 2000;
la sentenza contrasta e travisa le dichiarazioni di GA RO che dice che RO LA lo chiamavano LI;
la missiva che inizia con "C A" non è stata stampata ed è presente solo in un file swap;
4. violazione di legge, omessa assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per il mancato espletamento di una perizia sul computer;
la condAN per i reati di cui ai capi E), G), M) e T) si fonda solo sull'analisi dei files cancellati, ma recuperati dalla memoria del computer e non sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
tali files sarebbero messaggi inviati da VOne CE a RO LA;
la perizia sarebbe stata necessaria per l'incertezza e per la presenza di un virus;
5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato;
la sentenza impugnata si limita a richiamare sul punto quella del Tribunale che era incorsa in un fraintendimento della richiesta (che aveva ritenuto riferita anche alla audizione delle persone offese) ma la difesa aveva prodotto il verbale di udienza preliminare che chiariva l'errore del Tribunale;
la perizia era finalizzata all'acquisizione di elementi decisivi;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi E), G), T) ed M) e di concorso di persone nel reato;
la colpevolezza per tali reati è stata ritenuta per responsabilità oggettiva di posizione in ragione del ruolo verticistico attribuito a RO LA nell'associazione; gli associati non possono essere ritenuti per ciò solo responsabili dei reati fine;
in relazione al capo E) non sono state valutate le censure difensive e non si da neppure conto della richiesta di derubricazione a tentativo;
la prova è stata ravvisata nell'identificazione in RO LA del soggetto che intratteneva corrispondenza con VOne CE e nelle dichiarazioni di PI FF, ma costui riferisce un fatto diverso, del 2003, anno in cui era libero, mentre quello di cui al capo E) è contestato come commesso nel 2004 ed inverte l'ordine cronologico degli spari e della bomba inesplosa;
quanto al capo G vi è incerta collocazione temporale della condotta e non vi è riscontro nelle dichiarazioni di GA RO, posto che la documentazione si riferisce ad armi da spostare, mentre il collaboratore parla di armi da acquistare;
l'ordinanza cautelare fu annullata;
AN IG parla della vicenda solo dopo aver letto la missiva n. 13, mentre per la missiva n. 15 la documentazione difensiva ha dimostrato che RO LA non ha giardino;
non vi è sul punto motivazione;
in ordine al capo M) vi è contrasto fra dispositivo (che qualifica il fatto come ricettazione) e motivazione che lo qualifica come estorsione;
in ogni caso la motivazione non risponde alla censura difensiva che aveva evidenziato come i consorzi Ascosa 3 e Ascosa 4 avevano concluso i lavori nel 1994 e non esistevano nel 2003/2004; in altro procedimento ET AN e VOne AN sono stati assolti;
non è attendibile PI FF che mostra la sua non conoscenza dei fatti posto che riferisce di aver preso soldi da OM AE e in altro passo di aver appreso da CO CO, non riferisce di aver portato soli a RO LA in contrasto con il ruolo apicale di costui;
non può essere creduto in relazione all'incontro nel 1999 poiché RO LA era detenuto;
quanto al capo T l'ordinanza cautelare era stata annullata;
PI FF identifica come esecutore materiale della rapina TR NZ, all'epoca detenuto;
IN SE è stato assolto e RT CO neppure imputato;
la motivazione sul punto è insufficiente;
7. violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; occorre consapevolezza della idoneità ad agevolare l'associazione ed il perseguimento di tale specifico fine.
4.21.(2). RO LA, tramite il difensore Avv. NI Cantelli, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità della documentazione estrapolata dal computer sequestrato il 13.12.2004; avrebbe dovuto essere applicata la procedura di cui all'art. 360 c.p.p. e la CO territoriale non ha valutato le deduzioni difensive nell'atto di appello circa la natura di irripetibilità dell'atto, ulteriormente evidenziate dal consulente della difesa ing. porta;
secondo il quale non è stata documentata adeguatamente la copia eseguita, non è stata prodotta una sorta di certificazione di conformità della copia;
vi è una incongruenza nella indicazione della marca del computer;
vi è un hash di copia diverso dall'originale, sicché non si può considerare conforme;
vi sono 361 archivi mancanti;
mancano i file temporanei;
ciò, confermato anche dai testi del P.M., renderebbe palese la violazione dell'art. 360 c.p.p. con conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito;
2. vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione, con riferimento al valore probatorio del materiale informatico sequestrato delle deduzioni svolte nell'atto di appello ed indicate al punto precedente;
il consulente della difesa ha evidenziato che il file contenete la espressione "caro A" proviene probabilmente da un supporto esterno;
il fatto che il computer, dopo il sequestro, sia stato acceso senza le dovute accortezze, ha compromesso la valenza probatoria del materiale acquisito;
3. violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 110 c.p.; il concorso nei reati non può essere desunto dell'essere mero destinatario delle missive e neppure dalla mera appartenenza all'associazione; manca motivazione sulle doglianze svolte dalla difesa;
4. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E); la sentenza si limita a riproporre il contenuto della decisione di primo grado trascurando la dedotta mancanza di elementi per identificare il destinatario della missiva e l'impossibilità di datazione della stessa;
non vi è motivazione sulle dichiarazioni delle persone offese (in parte trascritte nel ricorso) dalle quali si evince la prova della inattendibilità delle annotazioni sequestrate a "copertone"; non è stato evidenziato, neppure dal Tribunale, alcun elemento da cui trarre elementi circa la inattendibilità dei testimoni;
PI FF colloca la vicenda dell'estorsione e della bomba inesplosa nel 2003 mentre fu rinvenuta nel 2004, anno in cui PI FF era detenuto;
la discrasia, pur dedotta dalla difesa, non è stata valutata dalla CO territoriale;
5. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo M) trascurando le doglianze svolte nei motivi di appello sulla genericità della missiva, sul fatto che nel 2004 vi erano numerose società che avevano avuto in appalto i lavori della linea ferroviaria, tanto che si erano riunite nei consorzi Ascosa 3 e Ascosa 4; sono state ignorate le numerose discrasie fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
De NE IO ha iniziato a collaborare nel 1996 per cui è nullo il suo contributo su fatti che si ipotizzano verificati nel 2004; PI FF era detenuto nel 2004;
GA RO ha escluso di saper alcunché dell'estorsione in questione;
nessuno dei collaboratori ha menzionato RO LA;
6. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo G); la difesa ha documentato che l'abitazione di RO LA non ha giardino, sicché non possono riferirsi ad essa i lavori ai quali conseguiva la necessità di ritirare le armi di cui alla missiva n. 15; le dichiarazioni di PI FF sono inidonee a confortare l'assunto accusatorio poiché nel 2004 (epoca alla quale è datata la missiva) era detenuto;
GA RO si riferisce ad un episodio collocabile nel 2005; tali deduzioni sono state ignorate dalla CO territoriale;
7. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo T;
la vicenda della rapina alle Poste di ZZ è stata ricostruita sulla base della missiva n. 8 e dalle dichiarazioni di PI FF;
la CO territoriale ha trascurato le doglianze svolte nei motivi di appello sul coinvolgimento di RO LA, condivise dal Tribunale del riesame;
le dichiarazioni di PI FF collidono con il testo del pizzino e il collaboratore ha indicato tra gli esecutori TR NZ che alla data del 5.8.2004 era detenuto;
8. violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per la cui sussistenza è necessaria la coscienza della idoneità del delitto perpetrato ad agevolare l'associazione ed il dolo specifico;
9. mancanza di motivazione sulla richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati di cui al presente processo con quelli di cui alla sentenza 15.7.2005 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
l'unicità del medesimo disegno criminoso sarebbe desumibile dallo stesso contesi associativo;
10.violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata applicazione della riduzione per il rito, conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato dall'effettuazione di una perizia sui dati estrapolati dal computer, nonché alla mancata rinnovazione del dibattimento per effettuare tale perizia;
11. vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con la mera indicazione dell'aumento di pena in continuazione. Al ricorso è allegata copia (in forma riassuntiva) del verbale di udienza 23.9.2013.
4.21.(3). RO LA, tramite il difensore Avv. NI Cantelli, ha dedotto quali motivi aggiunti violazione della legge processuale e vizio di motivazione in quanto la CO territoriale ha omesso di valutare la memoria difensiva dell'imputato (allegata al ricorso). Segnatamente non vi è motivazione adeguata in ordine alle contestazioni sulle dichiarazioni provenienti da PI FF;
alle discrasie fra GA RO e PI FF;
al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni di PI FF e sul fatto che all'inizio della collaborazione era già a conoscenza delle accuse mosse dai coimputati;
alle contestazioni mosse alle dichiarazioni di AN IG;
alle argomentazioni sulle dichiarazioni di TA AR;
alle argomentazioni sulle accuse mosse all'imputato da GA RO;
alle considerazioni svolte sulle accuse mosse da DE CO AN;
sulla utilizzabilità e rilevanza della documentazione sequestrata nel pc;
sulle argomentazioni relative alle singole condotte estorsive;
sul delitto associativo ed il dedotto bis in idem;
sulla deduzione che PI FF ha indicato che RO LA era chiamato LI o PR o RC (e non nick). La mancata valutazione di una memoria integra la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. C) (richiamando Cass. Sez. 1^ sent. n. 31245, del
29.7.2009, imp. Pascali e Cass. n. 45104 del 14.10.2005 dep. 12.12.2005).
4.22. PA AS, tramite il difensore, deduce violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. dovendosi ritenere cessata la permanenza alla data di inizio della collaborazione con la giustizia (novembre 2003) ed in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 e dovendosi applicare la più favorevole disciplina della prescrizione, antecedente la modifica di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 251. I giudici di merito hanno ritenuto erroneamente che la previgente normativa non fosse più favorevole in quanto la pena massima per il delitto contestato sarebbe stata superiore a 5 anni. Operando In ragione delle attenuanti indicate e segnatamente di quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 che comporta la diminuzione della pena da un terzo alla metà, la pena massima (secondo i parametri edittali del 2005) sarebbe stata di anni 4 di reclusione.
4.24. RU SE, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla mancata declaratoria di inutilizzabilità della documentazione estrapolata dal computer sequestrato il 13.12.2004; avrebbe dovuto essere applicata la procedura di cui all'art. 360 c.p.p. e la CO territoriale non ha valutato le deduzioni difensive nell'atto di appello circa la natura di irripetibilità dell'atto, ulteriormente evidenziate dal consulente della difesa ing. porta;
secondo il quale non è stata documentata adeguatamente la copia eseguita, non è stata prodotta una sorta di certificazione di conformità della copia;
vi è una incongruenza nella indicazione della marca del computer;
vi è un hash di copia diverso dall'originale, sicché non si può considerare conforme;
vi sono 361 archivi mancanti;
mancano i file temporanei;
ciò, confermato anche dai testi del P.M., renderebbe palese la violazione dell'art. 360 c.p.p. con conseguente inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito;
2. vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione, con riferimento al valore probatorio del materiale informatico sequestrato delle deduzioni svolte nell'atto di appello ed indicate al punto precedente;
il consulente della difesa ha evidenziato che il file contenete la espressione "caro A" proviene probabilmente da un supporto esterno;
il fatto che il computer, dopo il sequestro, sia stato acceso senza le dovute accortezze, ha compromesso la valenza probatoria del materiale acquisito;
3. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. trascurando le deduzioni svolte nell'atto di appello;
manca una corretta analisi dell'attendibilità soggettiva dei dichiaranti, che precede la verifica dei riscontri esterni;
non vi è motivazione sul fatto che nessuno dei collaboratori ha indicato episodi riferibili all'imputato (ininterrottamente detenuto dal 14.2.2004) per il periodo in contestazione, ne' le modalità con le quali avrebbe percepito lo stipendio desunto dalle annotazioni, la cui attendibilità è contestata;
peraltro la lista accanto al nome IN (ritenuto riferibile a RU SE) reca l'indicazione "sospeso"; le dichiarazione rese da Di AZ sono generiche e non riscontrate circa l'impegno assunto da RU SE di uccidere LU RL;
4. vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed all'aumento per continuazione, basato sul mero richiamo all'art. 133 c.p. e senza indicazione dei criteri indicati da tale disposizione concretamente applicati.
4.25. ZI NO, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sull'aver ritenuto (dopo aver ravvisato la continuazione fra il reato associativo contestato nel presente procedimento e quello di cui alla sentenza 25.2.2011) più grave il reato per cui qui si procede (infliggendo una pena base di anni 7 di reclusione) in ragione del ruolo svolto all'interno del sodalizio e per la durata della permanenza;
la durata della partecipazione alla associazione qui giudicata era limitata dal 2001 al 2005, con periodi di carcerazione;
una volta escluso il periodo successivo al 1.1.2005 la cornice edittale era la stessa ed il reato precedentemente giudicato era più grave anche perché relativo a fatti di sangue (da cui il ricorrente era stato assolto), nel quale la pena era stata determinata in anni 6 di reclusione;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità ed alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p. posto che la sentenza impugnata si limita a richiamare quella di primo grado e il narrato dei vari collaboratori riguarda fatti già compresi nella precedente pronunzia di condAN.
4.27. VOne AN, tramite il difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.; sono configurabili tre ipotesi di condotta: il partecipe, il concorrente esterno ed il favoreggiatore;
partecipe è solo chi prende parte all'associazione;
tali parametri non sono stati applicati dalla CO territoriale che ha richiamato per relationem la motivazione della decisione di primo grado. La motivazione ha equiparato la percezione dello stipendio con la partecipazione all'associazione.
4.28. VOne RI, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto, avendo l'imputato riportato precedente condAN per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., indipendentemente dalla contestazione chiusa al 2001, il reato associativo è permanente fino alla sentenza di primo grado, nel caso in esame intervenuta il 15.9.2005 (quella di appello è del 11.2.2010);
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto lo stato di carcerazione impedisce una condotta concreta di partecipazione all'associazione; manca motivazione sulla concreta partecipazione successiva alla precedente condAN;
De NE IO ha escluso la partecipazione dell'imputato all'associazione; Di BO AN e QU SE confermano l'estraneità dell'imputato all'associazione; manca motivazione sulle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello circa la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori ed i riscontri, la inattendibilità della lista;
VOne RI non ha mai ricevuto soldi;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena per continuazione ed è violato il criterio di proporzionalità.
4.29. RT LE, tramite il difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il rato di cui all'art. 416 bis c.p.; sono configurabili tre ipotesi di condotta: il partecipe, il concorrente esterno ed il favoreggiatore;
partecipe è solo chi prende parte all'associazione;
tali parametri non sono stati applicati dalla CO territoriale che ha richiamato per relationem la motivazione della decisione di primo grado. La motivazione non risponde alle doglianze svolte con l'atto di appello. A RT LE è stato attribuito il ruolo di killer, ma è stato condANto solo per l'episodio dei Carabinieri ganci e pignatelli, risalente al 1987.
4.31.(2). RA OM, tramite il difensore, Avv. Carlo De Stavola, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza di appello si limita a richiamare per relationem quella di primo grado e aggiunge solo che le doglianze difensive non bastano a scalfire il convincimento circa la responsabilità poiché la lista copertone funge da riscontro alle chiamate in correità, convergenti dei collaboratori;
sono state perciò ignorate le censure della difesa che avevano svolto una specifica, puntuale e dettagliata critica al Tribunale che era partito dalla lista contabile per riscontrarla con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia anziché effettuare l'operazione inversa;
erano stati dedotti sospetti sull'attendibilità delle fonti dichiarative, posto che il dato delle loro conoscenza venne alla luce solo dopo il deposito della lista ed alcuni collaboratori, pur sentiti in precedenza non ne avevano mai fatto cenno;
era stata segnalata la tardività delle dichiarazioni ai fini della valutazione dell'attendibilità, alla luce della precisione a distanza di anni sull'ammontare di quanto percepito dai singoli associati;
i collaboratori avevano iniziato a collaborare in momento successivo all'inizio della custodia cautelare, quando avevano avuto conoscenza degli atti;
inoltre avevano assistito al dibattimento, sicché veniva meno l'indipendenza delle dichiarazioni;
nella lista vi erano soggetti come PA AS (CH CH) che aveva iniziato a collaborare nel 2003 o IN IA, ucciso nel 2003; vi erano indicazioni di appartenenza diverse da quelle geografiche;
la lista non era idonea a provare la materiale percezione delle somme;
erano stati affrontati i temi della credibilità intrinseca ed estrinseca;
la valutazione frazionata delle dichiarazioni è possibile solo quando non vi sia un inscindibile rapporto fra le stesse;
l'identificazione di "OM" (annotato nel gruppo "padrino", diverso da quello facente capo al padre LA) in RA OM è avvenuta sulla base del nome di battesimo e delle dichiarazioni dei collaboratori;
è stata effettuata una mera somma degli elementi non vagliati singolarmente;
le accuse di AN sono state formulate tardivamente;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, finalizzate a rendere la pena ragionevole e del comportamento processuale ed alla misura della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto da CC LE dal momento che i motivi che non risultano presentati entro il termine per impugnare.
I motivi dedotti con la memoria sono tardivi.
2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di OM AE, il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso proposti nell'interesse di RO LA dall'Avv. IO Abet, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di RO LA dall'Avv. NI Cantelli, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di RU SE sono manifestamente infondati, in parte generici e svolgono in parte censure di merito. Va premesso che non da luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 23035 del 30/04/2009 dep. 04/06/2009 Rv. 244454).
In ogni caso, quand'anche nel caso in esame l'accertamento fosse da considerarsi irripetibile, occorre ricordare che, qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 c.p.p., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 20591 del 23/02/2010 dep. 01/06/2010 Rv. 247327. Fattispecie in tema di omicidio colposo, avvenuto all'interno di un agriturismo per precipitazione di un cliente da un dirupo, nella quale al momento dell'espletamento dell'esame autoptico l'informativa di P.G. indicava il ricorrente solo nella sua qualità di proprietario della struttura alberghiera, ma non quale persona indagata).
Nel caso in esame i soggetti ricorrenti non potevano essere individuati come indagati prima della lettura del contenuto dei files, sicché nessun avviso poteva e doveva essere loro dato. I risultati degli accertamenti tecnici non ripetibili sono utilizzabili nei confronti di soggetti che al momento del conferimento dell'incarico non erano ancora indagati per assenza di elementi indiziari a carico (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 36280 del 21/06/2012 dep. 20/09/2012 Rv. 253564. Nella specie è stata ritenuta utilizzabile la documentazione fotografica raccolta nel corso di un esame autoptico).
Non sussiste pertanto alcuna nullità o inutilizzabilità della documentazione proveniente dal computer sequestrato a VOne CE.
Le doglianze svolte nei motivi di ricorso, del resto, non riguardano i testi dei documenti rinvenuti, ma la loro datazione o l'individuazione dell'archivio, eventualmente esterno dal quale provenivano o files mancanti, il cui contenuto non è stato pertanto utilizzato nei confronti dei ricorrenti.
Non ha pregio la doglianza circa la mancata attestazione di conformità di quanto estratto rispetto al contenuto del computer, posto che ciò è documentato dagli atti di polizia giudiziaria. Non è precisato quale violazione dell'art. 260 c.p.p. sia ipotizzata e nullità si ipotizza ne sia derivata.
Non è documentato, nel ricorso proposto nell'interesse di RO LA dall'Avv. IO Abet, che sia stata rigettata un'istanza di accesso al computer formulata dalla difesa, sicché non vi è la prova di nullità del decreto che dispone il giudizio, conseguente alla violazione dell'art. 415 bis c.p.p.. Peraltro, pacificamente la difesa, quando la ha chiesto, in fase dibattimentale, ha avuto accesso al computer ed ha potuto far effettuare una consulenza tecnica.
Non ha alcun fondamento la dedotta mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata effettuazione della perizia sul computer.
Infatti, secondo l'orientamento di questa CO, condiviso dal Collegio, l'accertamento peritale, mezzo di prova neutro e, come tale, non classificabile ne' quale prova a carico ne' quale prova a discarico (art. 495 c.p.p., comma 2) dell'accusato, non può essere ricondotto alla nozione di "prova decisiva" la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) (Cass. Sez. 6^ sent. n. 17629 del 12.2.2003 dep.
4.4.2003 rv 226809).
Oltre a quanto detto in ordine alla impossibilità di qualificare la perizia come prova decisive, in punto di rinnovazione del dibattimento va ricordato che la stessa, avrebbe dovuto essere disposta, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., non trattandosi di prove nuove, solo se il giudice di appello avesse ritenuto di non poter decidere allo stato degli atti ed anche tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita.
Infatti, in tema di giudizio di appello, poiché il vigente c.p.p. pone una presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale svolta in primo grado, la rinnovazione, anche parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione può essere sorretta anche da motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione - in senso positivo o negativo - sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento, (v. Cass. Sez. 5^ sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403). Nel caso in esame la CO territoriale ha peraltro motivato sulla richiesta di rinnovazione dibattimentale giungendo a concludere per la superfluità della stessa.
Le doglianze sul valore probatorio del materiale tratto dal computer in sequestro sono tutte di merito e per di più svolte in modo ipotetico.
Il Tribunale e la CO d'appello, con motivazione non manifestamente illogica, hanno dato conto del perché hanno ritenuto affidabile tale materiale trattando compiutamente di tutto il materiale rinvenuto e sottolineando la continuità logica delle varie missive e il senso compiuto di ciascuna di esse (p. da 47 a 67 sentenza impugnata e quanto agli stipendi da p. 71 a p. 74 sentenza impugnata). Le doglianze svolte nei motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di ipotesi alternative.
3. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PI LE, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO IG, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di VE ST RO, dal difensore Avv. Guglielmo Ventrone, il ricorso proposto nell'interesse di CO IO, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di IE CE, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di IN LA, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN DO, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AN IG, il primo motivo di ricorso (rubricato come quarto trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di LI NI, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IZ FF, il primo motivo di ricorso (rubricato come settimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di TO FF, il primo motivo di ricorso (rubricato come decimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA GI, il primo e secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di RT CO, il primo (limitatamente al reato associativo) e secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di LL CA, il primo motivo di ricorso (rubricato come tredicesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di PA SE, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU SE, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ZI NO, il primo motivo di ricorso (rubricato come sedicesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di VO DO, il ricorso proposto nell'interesse di VOne AN, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposti nell'interesse di VOne RI, il ricorso proposto nell'interesse di RT LE, il primo motivo di ricorso (rubricato come diciannovesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA LA, il primo motivo di ricorso (rubricato come ventiduesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA OM dall'Avv. EM Martino ed il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA OM dall'Avv. Carlo De Stavola sono infondati ed in parte svolgono censure di merito ed in parte sono generici.
3.1. Comune a molti dei motivi di ricorso sopra indicati (PI LE, VE ST RO, CO IO, CO GU, AN SE, LI NI, IZ FF, TO FF, RA GI, LL CA, PA SE, RU SE, ZI NO, VO DO, RA LA e RA OM) è la doglianza secondo la quale la CO d'appello si sarebbe limitata a richiamare per relationem la pronunzia di primo grado, così trascurando le doglianze difensive svolte nei motivi di appello.
Questa CO ha chiarito che, nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 30838 del 19/03/2013 dep. 18/07/2013 Rv. 257056). Più di recente altra Sezione di questa CO ha ribadito che la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 48428 del 08/10/2014 dep. 21/11/2014 Rv. 261248. In applicazione del principio, la CO ha ritenuto non viziata la motivazione del giudice di appello composta dalla riproduzione letterale di ampi stralci della sentenza appellata inframmezzati da inserti contenenti l'esposizione delle censure formulate nell'atto di impugnazione e un'autonoma ed originale risposta alle stesse).
A tali criteri la CO territoriale si è attenuta, dando atto della motivazione di primo grado, dei motivi di appello e svolgendo ulteriori considerazioni, sicché si deve escludere che non sia stata data risposta alle doglianze difensive. Infatti le stesse sono state trattate unitariamente nella parte comune e poi in relazione ad ogni singolo appellante.
In ogni caso va ricordato che, secondo l'orientamento di questa CO, che il Collegio condivide, anche nella vigenza del nuovo codice di procedura penale vale il principio secondo cui il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione sol perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Esso è configurabile, invece, unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata (Cass. pen., sez. 1^ sent. 6922 del 11.5.1992 dep. 11.6.1992 rv 190572).
3.2. La seconda doglianza comune a molti dei motivi di ricorso sopra richiamati riguardano il carattere de relato delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Premesso che nulla vieta l'utilizzazione delle dichiarazioni contenenti chiamate in correità o in reità de relato, vanno peraltro tenute distinte tali dichiarazioni dalle notizie di comune conoscenza nell'ambiente.
Infatti, quando, in relazione all'attività di associazioni di tipo mafioso o comunque di associazioni per delinquere fortemente strutturate, quelle riferite sono di notizie di conoscenza comune nell'ambiente, non possono essere considerate come narrate de relato dal dichiarante, ma riferite da lui come di sua diretta conoscenza. Sul punto questa CO ha infatti affermato che in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Cass. Sez. 5^ sent. 24711 del 10.4.2002 dep. 26.6.2002).
L'appartenenza di soggetti al sodalizio rientra fra il patrimonio conoscitivo comune, giacché non è pensabile che un associato possa operare senza sapere chi sono gli altri associati, quantomeno nel suo settore di appartenenza.
3.3. La terza doglianza comune a molti ricorsi riguarda il concetto di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e la valenza indiziante della percezione di stipendi dall'associazione stessa. Le Sezioni Unite di questa CO hanno precisato che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 dep. 20/09/2005 Rv. 231670. In motivazione la CO ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione).
Riveste efficacia indiziante del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis c.p., la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà (cosiddetta "colletta") a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 35997 del 05/06/2013 dep. 03/09/2013 Rv. 256947). La CO territoriale ha ritenuto peraltro di uniformarsi all'orientamento di questa CO (Sez. 2^ Sent. 28.6.2012 dep. 19.7.2012, non massimata) secondo il quale il pagamento di somme non meglio precisate da parte della associazione, ruoli importanti di partecipazione entro il circuito carcerario riferiti da deposizione de relato senza riscontro della fonte primaria e senza ulteriori, obbligate specificazioni delle modalità concrete di condotta, non valeva, da solo, a contrastare un percorso carcerario deponente per un serio impegno di emenda e di inserimento in contesti virtuosi del ricorrente.
Nel caso richiamato la sentenza del giudice di rinvio, sottoposta a ricorso, era stata nuovamente annullata perché venisse accertato quale fosse stato il contributo causale alla vita della associazione della condotta di partecipazione del prevenuto, tale da soddisfare l'esigenza della tipicità, effettività, concretezza dell'apporto. La CO territoriale ha quindi ritenuto che il dato della erogazione di somme da parte dell'associazione dovesse essere integrato da altri elementi (p. 74 sentenza impugnata), poi precisati per i singoli imputati.
3.4. Altra questione, comune a molti ricorsi, è la data della cessazione della permanenza della partecipazione associativa sia sotto il profilo del momento finale della permanenza della partecipazione all'associazione qui contestata, sia sotto quello della cessazione della partecipazione ad associazioni per le quali era intervenuta precedente condAN, con conseguente richiesta di applicazione dell'art. 649 c.p.p.. Sotto il primo profilo la CO territoriale ha motivato in modo non manifestamente illogico che la partecipazione doveva ritenersi avvenuta fra l'ottobre 2003 ed il dicembre 2004 (epoca del rinvenimento delle liste), condividendo la valutazione del Tribunale secondo la quale le liste sequestrate riportavano il nominativo di IN SE, ucciso nell'ottobre 2003 ed alla luce delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, con riferimento all'attività di aggiornamento delle liste (p. 75 e 76 sentenza impugnata).
Quanto al secondo profilo è errato l'assunto delle difese secondo il quale la permanenza, in ipotesi di contestazione aperta, cesserebbe solo e sempre con la sentenza di primo grado.
Infatti, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta "aperta" o a "consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola di "natura processuale" per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 39221 del 26/02/2014 dep. 24/09/2014 Rv. 260511. Fattispecie relativa al reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina la cui consumazione, agli effetti della prescrizione, è stata fatta decorrere dalla data dell'accertamento del fatto).
Peraltro, nei casi oggetto di ricorso le contestazioni erano chiuse e comunque, per l'autosufficienza del ricorso, sarebbe stato necessario allegare le sentenze che si assumono determinare l'effetto di bis in idem.
3.5. Sono infondate anche le doglianze relative alla omessa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La CO territoriale ha motivato (alle p. da 76 ad 81 della sentenza impugnata), chiarendo fra l'altro che le chiamate sono in correità e non in reità e i motivi di ricorso ignorano tale motivazione. Quanto ai riscontri ed alla convergenza del molteplice in molti motivi si contesta che sussistano riscontri o che le chiamate in correità convergano, riguardano fatti diversi o peridi diversi. Le doglianze in questione sono infondate.
Infatti, quando ci si trovi in presenza di episodi che presentino stretti profili di connessione, unicità di disegno criminoso o identità di contesto (con riferimento a spazio, tempo, persone e natura degli illeciti), ben può l'elemento di riscontro su alcuni soltanto di essi dispiegare effetto nel far ritenere attendibile la chiamata anche sugli altri episodi. Ciò da un lato è una conseguenza della inscindibilità storica e logica dei singoli episodi dal contesto complessivo e dall'altro dalla necessità di evitare di confondere il concetto di fatto con quello di imputazione (lo stesso fatto storico, frequentemente è descritto in più imputazioni per comodità di esposizione o di redazione). È evidente ad esempio che il racconto di una rapina commessa con vere armi postuli l'esistenza di tali armi: una volta individuato il riscontro sulla rapina che conferma l'attendibilità della chiamata in ordine alla stessa ed abbia caratteristiche individualizzanti, sarebbe irragionevole pretendere l'esistenza di altro specifico riscontro sull'arma indicata dal chiamante. Le imputazioni, formalmente diverse per comodità espositiva (ma che si sarebbero potute redigere in modo unitario), descrivono infatti, in tale caso, un unico fatto storico. Altrettanto deve dirsi per la reiterata cessione di stupefacenti in un determinato contesto locale, temporale e personale. Pertanto quando più chiamate in correità o in reità convergano sullo stesso soggetto in ordine a imputazioni diverse ma connesse, ovvero quando delineino un contesto criminale caratterizzato dalla costante reiterazione di episodi similari, si deve ritenere che le stesse possano assumere valore di reciproco riscontro. Infatti la diretta convergenza di più chiamate in correità sullo stesso singolo episodio è possibile solo nell'ipotesi in cui tutti i chiamanti siano concorrenti nello stesso singolo reato. Tale ipotesi, se pur non rarissima, è comunque marginale. In ogni altro caso si avranno chiamate in correità nei confronti della stessa persona su episodi diversi: così ad esempio più acquirenti di sostanze stupefacenti potranno indicare lo stesso venditore, ma ciascuno fornirà tale indicazione in relazione a consegne diverse. Ancora:
più corruttori potranno chiamare in correità lo stesso corrotto, ma ciascuno indicherà distinti ed autonomi episodi di corruzione. In questi casi la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che la convergenza del molteplice giustifichi, ricorrendo le altre condizioni, la affermazione di responsabilità in ordine a distinti episodi, specie se riconducibili ad un medesimo disegno criminoso, ma anche solo collegati, dal momento che ciascuna chiamata è riscontrata e riscontra le altre sul fatto complessivo. Tali chiamate convergenti, anche se relative a imputazioni diverse, ma collegate, finiscono per attingere lo stesso fatto unitariamente considerato, attraverso aspetti particolari di questo, come l'essere dedito l'autore, in quel momento, in quel luogo, eventualmente con gli stessi correi, a quelle specifiche attività illecite. Ovviamente questo approccio è valido solo per reati della stessa specie o caratterizzati dalla appartenenza del loro autore all'unico contesto in cui sono maturati, o dalla unicità del disegno criminoso. Del resto la giurisprudenza di questa CO ha chiarito che: - in tema di valutazione della prova, allorché il chiamante in correità rende dichiarazioni che concernono una pluralità di fatti-reato commessi dallo stesso soggetto e ripetuti nel tempo, l'elemento esterno di riscontro in ordine ad alcuni di essi fornisce sul piano logico la necessaria integrazione probatoria a conforto della chiamata anche in ordine agli altri, purché sussistano ragioni idonee a suffragare un tale giudizio e ad imporre una valutazione unitaria delle dichiarazioni accusatorie, quali l'identica natura dei fatti in questione, l'identità dei protagonisti o di alcuni di loro, l'inserirsi dei fatti in un rapporto intersoggettivo unico e continuativo. Infatti, gli elementi integratori della prova costituita da dichiarazioni rese da un imputato dello stesso reato o di un reato connesso, ex art. 192 c.p.p., comma 3, possono essere della più varia natura, e quindi anche di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni (Cass. Sez. 6^ sent. n. 1472 del 2.11.1998 dep.
4.2.1999 rv 213446);
- in presenza di una attività continuativa di traffico di stupefacenti protrattasi per un lungo periodo, riferita da un coimputato o da un imputato in procedimento connesso, una volta riscontrati alcuni singoli episodi di cessione, può ritenersi raggiunta la prova della complessiva e continuata attività criminosa, anche senza necessità di riscontrare tutti i singoli episodi riferiti, specie allorché si tratti di fatti della stessa natura, verificatisi tra le medesime persone con identiche modalità esecutive e con prossimità e continuità cronologica (Cass. Sez. 4^ sent. n. 7430 del 24.5.2000 dep. 24.6.2000 rv 216760);
- in tema di valutazione della prova a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3, accertata la convergenza di plurime chiamate in correità,
l'esistenza concretamente storicizzata di modalità di comportamenti che, di necessità, non avrebbero potuto essere diversi da quelli ampiamente descritti in relazione ai singoli ripetuti episodi, giustifica che per lo specifico fatto addebitato la dichiarazione accusatoria possa essere (quantunque solo in apparenza) una sola, posto che il riscontro individualizzante è nello stesso ripetersi uniforme e necessitato delle condotte (Cass. Sez. 6^ sent. n. 3945 del 15.2.1999 dep. 25.3.1999 rv 213883. Fattispecie in tema di reiterati fatti di corruzione consumati da militari della Guardia di Finanza).
3.6. Venendo alle singole posizioni dei ricorrenti e per quanto non compreso nella trattazione sopra effettuate e promesso che, in molti casi (come di seguito precisato) viene proposta una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1^ sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054), va rilevato quanto segue:
- le censure svolte per PI LE sull'attendibilità delle liste, la sua identificazione e l'attendibilità dei collaboratori di giustizia sono di merito;
non vi è alcuna illogicità nell'usare le dichiarazioni dei collaboratori per riscontrare le liste anziché effettuare l'operazione inversa, posto che comunque le dichiarazioni sono state valutate unitamente a riscontri che ne confermano l'attendibilità;
- il ruolo dinamico di RO IG integrante la partecipazione è stato ravvisato sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori Di AZ LO, Di AZ IC, AN IG (con specifico riferimento al procacciamento di armi), AR TO;
il periodo di detenzione non è indicato nella sintesi dei motivi di appello ed in ogni caso è affermata ma non documentata;
sono di merito le censure sull'attendibilità delle liste e delle dichiarazioni dei collaboratori;
le doglianze svolte per VE ST RO sono di merito, la CO d'appello, richiamando la motivazione di primo grado, ha rilevato che la partecipazione all'associazione camorrista fino al 2003 era stata accertata con sentenza irrevocabile e PI FF ha fatto riferimento alla percezione di stipendi da parte di VE ST RO almeno fino al 2009 e di aver commesso con lui numerose estorsioni;
sono pois state richiamate le dichiarazioni di RR ON nonché quelle rese da ON MI, Di AZ IC, AN IG, PA AS, Di IN EM, per concludere sull'intraneità di VE ST RO al clan;
a fronte di ciò nel ricorso si prospetta una ricostruzione alternativa dei fatti;
il ricorso nell'interesse di CO IO è di mero fatto, contestando la qualifica di killer solo per l'epoca remota di un duplice omicidio;
anche i motivi di ricorso proposti nell'interesse di IE CE deducono una diversa lettura delle risultanze rispetto a quella data dai giudici di merito;
sono di merito le doglianze svolte per IN LA ove si ipotizza che alcuni collaboratori riferiscano cose inventate e comunque si allega una diversa valutazione;
sono infondate e in larga parte di merito le doglianze svolte per IN DO laddove ci si limita a sostenere che i collaboratori non avrebbero potuto riferire sul periodo in contestazione, posto che la detenzione di PI FF non copre tutto tale periodo o si fa riferimento a dichiarazioni inventate;
vero è che il periodo di associativo contestato è breve, ma sulla scorta della ritenuta permanenza del reato ed in assenza di segnali di dissociazione non è manifestamente illogica la motivazione dell'affermazione di responsabilità; infatti si tratta della stessa partecipazione precedente;
la sentenza di condAN per un reato associativo interrompe giuridicamente la protrazione del delitto di partecipazione a quella stessa associazione criminosa, sicché il successivo tratto di condotta partecipativa è autonomamente apprezzabile e può essere valutato in continuazione con quella oggetto della sentenza di condAN già intervenuta (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 15133 del 03/03/2009 dep. 08/04/2009 Rv. 243789);
per AN SE la percezione dello stipendio è stata ritenuta supportata dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che la CO territoriale ha ritenuto provassero la permanenza anche dopo la precedente condAN (p. 162 - 165 sentenza impugnata);
sono di merito le censure svolte per LI NI laddove propongono una diversa lettura delle risultanze;
le doglianze svolte nell'interesse di IZ FF ripongono temi già disattesi dalla CO territoriale che lo ha indicato come portavoce di RU SE (p. 186 sentenza impugnata);
anche nell'interresse di TO FF (indicato come capo zona di Pignataro Maggiore, p. 187 sentenza impugnata) si ripongono questioni sull'attendibilità dei dichiaranti e sul valore probatorio delle stesse già trattate nella sentenza impugnata;
per RA GI le doglianze svolte sono infondate alla luce di quanto sopra rappresentato e del fatto che le dichiarazioni dei collaboratori attribuiscono la sua partecipazione fino al 205 (p. 188 sentenza impugnata);
le ulteriori censure svolte nell'interesse di RT CO, rispetto a quelle già sopra trattate, si risolvono in una valutazione alternativa delle risultanze rispetto a quella dei giudici di merito che hanno ritenuto la permanenza sulla base delle liste e delle dichiarazioni dei collaboratori (p. 189 e 190 sentenza impugnata);
per LL CA è dedotta, peraltro in via ipotetica, la considerazione che la lunga carcerazione potrebbe aver interrotto la partecipazione, ma l'ipotesi è stata disattesa sulla scorta delle liste e delle dichiarazioni dei collaboratori (p. 191 sentenza impugnata);
per PA SE è prospettata una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto alla valutazione dei giudici di merito che lo hanno indicato come capo zona di Sparanise sulla scorta delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori (p. 210 sentenza impugnata);
anche le censure svolte nell'interesse di RU SE si risolvono in valutazioni di merito a fronte della ritenuta posizione apicale del predetto (p. 211 sentenza impugnata);
quanto alle doglianze svolte per ZI NO si è già detto sulla necessità di prova della permanenza con riferimento alle precedenti condanne;
VO DO è indicato nella sentenza impugnata (p. 213 e 214) come storico appartenente al sodalizio, sulla scorta delle dichiarazione dei collaboratori;
a fronte di ciò prospetta una diversa lettura delle risultanze che si risolve nella proposizione di censure di merito;
sono di merito e generiche le censure svolte nell'interesse di VOne AN indicato nella sentenza impugnata (p. da 215 a 223) quale esponente apicale dell'associazione richiamando la dettagliata motivazione di primo grado;
- sono di merito anche le censure svolte per VOne RI basate sull'assunto che la carcerazione impedisce la partecipazione all'associazione e la citazione, peraltro sintetica di alcuni collaboratori di giustizia;
- sono generiche e di merito le ulteriori doglianze svolte per RT LE, che riposano essenzialmente sull'epoca remota degli omicidi a lui attribuiti;
- anche per RA LA si propone una diversa lettura delle risultanze infondata, alla luce delle considerazioni sopra svolte;
- nell'interesse di RA OM, oltre a quanto già disatteso, si propongono una diversa lettura delle risultanze non consentita in questa sede.
4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CO GU e relativi all'affermazione di responsabilità per il capo E ed il capo F sono infondati ed in parte generici. Fermo quanto si è detto sulla legittimità della motivazione per relationem, va rilevato che il primo motivo di ricorso di CO GU prospetta una interpretazione delle risultanze diversa da quella data dai giudici di merito e quindi di mero fatto. Si deduce nel secondo motivo di ricorso che nel documento sequestrato a VOne CE, (trascritto nella sentenza di primo grado a p. 821) è stata omessa la virgola fra le parole "FERRAMENTA" e "LAVORO SANT'ANDREA", ma tale virgola non consente di affermare con certezza che l'indicazione Sant'ND fosse collegata al termine ferramenta. Si afferma che la CO territoriale non avrebbe risposto a tale doglianza.
La CO d'appello ha risposto implicitamente richiamando la sentenza di primo grado e - attraverso di essa - le dichiarazioni di PI FF (p. 110 sentenza impugnata).
Se poi con il motivo si intende dedurre il travisamento di una prova, va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, cosi da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
5. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LL CA, per quanto attiene al delitto di cui all'art. 648 c.p. è inammissibile per mancanza di correlazione con il provvedimento impugnato, dal momento che non consta vi sia stata condAN per il delitto di ricettazione.
6. Il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO LA dall'Avv. IO Abet il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo di ricorso proposti nell'interesse di RO LA dall'Avv. NI Cantelli sono infondati ed in parte svolgono censure di merito.
L'affermazione di responsabilità per il capo E (estorsione in danno dei f.lli IN) riposa sulla missiva n. 9, sull'esito delle indagini di polizia giudiziaria (con l'accertamento di due attentati), sulla considerazione che CO GU operava alle dipendenze di RO LA e sulle dichiarazioni di PI FF, il quale ha confessato di aver partecipato a due attentati (p. da 194 a 200 sentenza impugnata).
La responsabilità non è stata attribuita a RO LA per posizione, ma perché dalla missiva risulta che CO GU attendeva sue istruzioni (p. 199 sentenza impugnata). Nella motivazione della sentenza impugnata si ravvisa manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede e le censure svolte sono di merito.
Quanto al capo G (ricettazione e detenzione di armi da guerra) la CO territoriale ha richiamato la sentenza di primo grado, che trascrive la missiva sequestrata dalla quale emerge il fatto (sentenza impugnata p. 201).
A fronte di ciò viene proposta una diversa ricostruzione dei fatti, specie con riferimento all'epoca dei fatti ed la fatto che RO LA non avesse un giardino, che si risolve in una censure di merito.
In ordine al capo M (estorsione "Alifana") la sentenza impugnata ha richiamato, oltre ad una missiva estratta dal computer sequestrato, le dichiarazioni di De NE IO e PI FF. La motivazione (p. da 204 a 208 sentenza impugnata) non è manifestamente illogica e le deduzioni svolte nei motivi di ricorso sono in larga parte di merito proponendo una diversa ricostruzione dei fatti.
Per quanto attiene alla rapina alle poste di ZZ (capo T) la sentenza impugnata richiama una lettera estratta dal computer e le dichiarazioni di PI FF per fondare l'affermazione di responsabilità (sentenza impugnata p. 202, 203 e 204). Le doglianze svolte nei motivi di ricorso affermano, ma non documentano gli errori attribuiti a PI FF sulla detenzione di TR NZ, con conseguente genericità.
7. Il settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO LA dall'Avv. IO Abet e l'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interrese di RO LA dall'Avv. NI Cantelli. A prescindere dal fatto che la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è stata ritenuta sotto il duplice profilo dell'utilizzo del metodo mafioso e dell'agevolazione del sodalizio e che viene contestata nei motivi di ricorso solo l'esistenza dell'elemento soggettivo quanto al secondo profilo, va rilevato che:
La circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 convertito nella L. n. 203 del 1991 - integrata dalla finalità di agevolare l'associazione di tipo mafioso - ha natura oggettiva e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato, di guisa che è sufficiente che l'aspetto volitivo - espresso nella norma con il riferimento al "fine di agevolare" l'associazione mafiosa - sussista in capo ad alcuni, o anche ad uno soltanto, dei predetti concorrenti nel medesimo reato (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 10966 del 08/11/2012 dep. 08/03/2013 Rv. 255206).
Pertanto l'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (conv. in L. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 c.p., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 51424 del 05/12/2013 dep. 19/12/2013 Rv. 258581). Peraltro nel caso in esame la ritenuta posizione di spicco di RO LA nell'associazione implica la conoscenza della finalità di agevolazione e della idoneità a conseguire tale risultato, peraltro non contestata nei motivi di ricorso.
8. Il ricorso proposto nell'interesse di IN IO ed il nono motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO LA dall'Avv. NI Cantelli sono infondati e svolgono in parte censure di merito.
La CO territoriale ha escluso per IN IO la continuazione fra il reato associativo e le estorsioni commesse in Modena nel 1999 - 2000 sull'assunto che in tale periodo IN IO non era associato.
Questa CO ha chiarito (ed il Collego condivide l'assunto) che è ipotizzabile la continuazione tra reato associativo e reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati fine siano stati programmati al momento della costituzione dell'associazione (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 40318 del 04/07/2013 dep. 27/09/2013 Rv. 257253. Fattispecie in cui la CO ha ritenuto corretta la decisione che non aveva riconosciuto, in sede esecutiva, la continuazione in relazione a due sentenze di condAN, una per usura e l'altra per associazione per delinquere, riciclaggio ed usura aggravata ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 sul presupposto sia della diversità strutturale della fattispecie di usura, sia del dato temporale).
Nel caso in esame non è neppure allegata la ricorrenza di tale ipotesi.
Anche per RO LA non è ipotizzata nel motivo di ricorso la unitaria programmazione dei reati di cui al presente processo con quelli di cui alla sentenza 15.7.2005 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. L'unicità del medesimo disegno criminoso viene ritenuta desumibile dallo stesso contesi associativo, che è cosa diversa da quella indicata nel principio di diritto sopra enunciato. Poiché si tratta di motivazione in diritto, la mancanza della stessa non integra vizio di motivazione, giacché ciò che integra il vizio è l'omessa motivazione in fatto e non quella in diritto. Il vizio di motivazione rilevante ai fini della nullità della sentenza ex art. 475 c.p.p., n. 3 è quello in fatto e non già quello in diritto, nel senso che non può esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto, anche se immotivata o contraddittoriamente ed illogicamente motivata, sia comunque esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano (Cass. Sez. 4^, sent. 6243 del 7.3.1988 dep. 24.5.1988 rv 178442:resa sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930, ma che non vi sono ragioni che impongano una diversa valutazione sotto il vigente codice di rito).
Perciò, nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2^, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).
9. Il ricorso proposto nell'interesse di D'DR IA è infondato e svolge in parte censure di merito.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, per consentire l'esame dell'imputato e far risultare il suo "status" di collaboratore di giustizia, deve essere disposta solo nel caso in cui sia valutata assolutamente necessaria in relazione alla funzionalità della prova rispetto al processo per l'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti e non per esigenze esclusivamente soggettive del dichiarante (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 41500 del 24/09/2013 dep. 08/10/2013 Rv. 257157). Le circostanze attenuanti generiche e quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 sono state escluse attesa la tardività della collaborazione, intervenuta solo dopo la condAN in primo grado. La integrale conferma della sentenza di primo grado (p. 153 sentenza impugnata) rende chiara la misura della pena.
10. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di PI LE, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO IG, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di VE ST RO dal difensore Avv. Guglielmo Ventrone, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di CO GU, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di OM AE, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IN DO, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AN IG, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LI NI (rubricato come quinto trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di più imputati), il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IZ FF, il secondo motivo di ricorso (rubricato come ottavo trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di TO FF, il secondo motivo di ricorso (rubricato come undicesimo trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA GI, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di LL CA, l'undicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO LA dall'Avv. NI Cantelli, il secondo motivo di ricorso (rubricato come quattordicesimo trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di PA SE, il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU SE, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di ZI NO, il secondo motivo di ricorso (rubricato come diciassettesimo trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di VO DO, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di VOne RI, il secondo motivo di ricorso (rubricato come ventesimo trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA LA, il secondo motivo di ricorso (rubricato come ventitreesimo trattandosi di ricorso proposto nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA OM dall'Avv. EM Martino e il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RA OM dal difensore Avv. Carlo De Stavola sono infondati e svolgono censure di merito.
La sentenza impugnata (p. da 81 a 83) ha dato atto delle ragioni per le quali, a fronte della pericolosità del sodalizio e dei precedenti penali degli imputati, non erano concedibili le circostanze attenuanti generiche e non poteva essere riformato il trattamento sanzionatorio, salve specifiche deduzioni.
In tale motivazione è altresì implicita la conferma della recidiva ed appare sufficiente.
Infatti va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6^, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n. 117242). 11. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO LA dall'Avv. IO Abet ed il decimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO LA dall'Avv. NI Cantelli sono infondati.
Il Tribunale e la CO territoriale hanno ritenuto comunque incompatibile con la speditezza del rito abbreviato l'effettuazione della perizia sul computer e tale questione è assorbente rispetto ad ogni altri incombente richiesto.
12. I motivi nuovi proposti nell'interesse di RO LA dall'Avv. NI Cantelli sono inammissibili e comunque infondati. In tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 dep. 11/01/2013 Rv. 254301; conf. Sez. 3^, Sentenza n. 18293 del 20/11/2013 dep. 05/05/2014 Rv. 259740).
Nel caso in esame la mancanza di motivazione sulla memoria presentata personalmente dall'imputato non era stata oggetto di ricorso con i motivi principali.
Peraltro si deve escludere che sia ravvisabile l'ipotizzata nullità. L'omessa valutazione di memorie difensive non può infatti essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può invece influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Cass. Sez. 6^, Sentenza n. 269 del 05/11/2013 dep. 07/01/2014 Rv. 258456).
Il contenuto della memoria, che, per il momento in cui è stata presentata, non poteva equivalere alla presentazione di motivi di appello nuovi, è stato implicitamente disatteso rigettando i motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato, vertendo le allegazioni sugli stessi temi.
13. Il ricorso proposto nell'interesse di RO CE, il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AN IG, il terzo motivo di ricorso LI NI (rubricato come sesto trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di LI NI, il terzo motivo di ricorso (rubricato come nono trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di TO FF, il terzo motivo di ricorso (rubricato come dodicesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA GI, il terzo motivo di ricorso (rubricato come quindicesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di PA SE, il terzo motivo di ricorso (rubricato come diciottesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di VO DO, il terzo motivo di ricorso (rubricato come ventunesimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA LA e il terzo motivo di ricorso (rubricato come ventiquattresimo trattandosi di ricorso presentato nell'interesse di più imputati) proposto nell'interesse di RA OM dall'Avv. EM Martino sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata ha chiarito (p. 83 e 84) l'obbligatorietà della misura di sicurezza di cui all'art. 417 c.p. per i condANti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. senza che vi sia necessità di accertamento in concreto della loro pericolosità. 14. Il ricorso proposto nell'interesse di PA AS è fondato.
La partecipazione di PA AS all'associazione di tipo camorrista deve ritenersi cessata con la collaborazione che i giudici di merito affermano essere iniziata nell'anno 2003. All'epoca, prima dell'aumento di pena operato con L. 5 dicembre 2005, n. 251, la pena massima prevista per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso era di anni 6 di reclusione. Su tale pena, applicando la disciplina della prescrizione antecedente la L. 5 dicembre 2005, n. 251, doveva essere operata la diminuzione di un terzo per la circostanza attenuante della collaborazione, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 nonché di un giorno ai sensi dell'art. 62 bis c.p.. La pena massima era perciò inferiore ai 5 anni e conseguentemente il reato è prescritto.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio nei confronti di PA AS per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.
15 Il ricorso di CC LE deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condANto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
16. Tutti i residui ricorsi devono invece essere rigettati. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condANte al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di PA AS per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di CC LE e condAN il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Rigetta i restanti ricorsi e condAN i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2015