Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
Il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 42520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42520 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 24/10/2002
1. Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1326
3. Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 23052/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN FE, n. a Rosarno il 20/02/1942;
avverso l'ordinanza 27/04/2002 del Tribunale per il riesame di Latina;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. F.M. Iacoviello che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
In data 4.4.2002 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina convalidava il sequestro probatorio (operato dalla Guardia di Finanza in data 2.4.2002) di n. 4 apparecchi elettronici installati presso un bar gestito da CU FE, considerati idonei ad essere utilizzati per il gioco di azzardo.
Detto sequestro era stato effettuato in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 T.U. delle leggi di P.S. Con ordinanza 27.4.2002 il Tribunale di Latina rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse del CU, evidenziando che i videogiochi in sequestro "non rispetterebbero il tempo minimo indicato dalla legge per ogni singola partita".
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo stesso indagato, il quale ha eccepito:
- la insussistenza del "fumus delicti", in quanto l'illegalità degli apparecchi assoggettati a sequestro sarebbe stata incongruamente affermata: in particolare, sarebbe stata erroneamente ravvisata la sussistenza dell'elemento dell'aleatorietà correlato alla loro utilizzazione e non vi sarebbe "traccia alcuna dell'accertamento di vincite rilevanti sotto il profilo delfine di lucro";
- la assoluta genericità del provvedimento di sequestro e di quello di convalida, privi di una specifica ed analitica contestazione della condotta e del tutto carenti di qualsiasi motivazione;
- la perdita di efficacia del sequestro, per tardività della convalida, non rinvenendosi nel provvedimento convalidante emesso dal P.M. qualsiasi indicazione relativa alla data ed all'ora del deposito.
Il terzo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. L'art. 355, 2 comma, c.p.p. stabilisce che, nella ipotesi di sequestro operato, di iniziativa, dalla polizia giudiziaria, il P.M. deve provvedere, nelle 48 ore successive, alla convalida, con decreto motivato, copia del quale va immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
La Corte Costituzionale - con la sentenza interpretativa di rigetto n. 151 dell'8.4.1993 (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 355 c.p.p. nella parte in cui non prevede come perentori i termini entro i quali il verbale di sequestro deve essere inviato all'autorità giudiziaria e deve intervenire la convalida) - ha affermato che, ove la convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria non intervenga nel termine di 48 ore, sorge in capo al P.M. il dovere di provvedere alla restituzione della cosa sequestrata, a seguito dell'intervenuta inefficacia del sequestro. In senso conforme si è, quindi, orientata la giurisprudenza di questa Corte, che ha ribadito il principio secondo il quale la possibilità, per il P.M., di optare per la convalida si consuma quando il termine delle 48 ore sia inutilmente spirato ed in tal caso lo stesso P.M. ha l'obbligo di restituire le cose sequestrate (vedi Cass.: Sez. 5^, 2.8.1993, n. 2350; Sez. 3^ 23.9.1993, n. 1649; Sez. 1^, 29.11.1993, n. 3980; Sez. 6^, 4.3.1994, n. 2785; Sez. 6^, 22.8.1994, n. 2352; Sez. 3^, 1.12.1995, n. 3572). Il P.M., dunque, è gravato da due obblighi alternativi, convalidare il vincolo reale nei termini o restituire la res all'interessato e l'omissione del decreto di convalida, nel termine normativamente stabilito, determina la caducazione del sequestro. La mancata convalida non preclude, comunque, la possibilità, per il P.M., di disporre autonomamente, in ogni tempo, finché siano in corso le indagini preliminari, il sequestro delle stesse cose già sequestrate dalla polizia giudiziaria, indipendentemente dalla circostanza che tali cose siano state o meno nel frattempo restituite all'interessato (vedi Cass., Sez. Unite, 22.2.99 3, n. 14). Deve ritenersi principio generale del nostro ordinamento giuridico che i provvedimenti del magistrato - sia esso giudice o magistrato - devono essere depositati (in cancelleria ovvero in segreteria) e che la data, cioè, da cui decorrono determinati effetti giuridici ovvero scaturiscono, comunque, conseguenze giuridiche - non è quella in cui il cui il magistrato, datandolo, compila materialmente il documento bensì è quella dell'avvenuto deposito, allorqunado cioè, il giudice o il P.M. "si libera" del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario (cancelliere o segretario) il quale - con adempimento ordinario e doveroso del proprio ufficio - lo completa, ai fini della rilevanza giuridica esterna, anche cronologica, con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Il contributo cerificativo dell'ausiliario riveste, appunto, la funzione di attribuire pubblica fede dell'avvenuto compimento del provvedimento formale in quanto tale, facendo sì che esso, da atto ancora nella disponibilità personale del magistrato, assurga ad atto processuale a rilevanza esterna idoneo ad incidere sulle posizioni giuridiche facenti capo alle parti del processo.
Deve condividersi, in proposito, il principio di diritto già affermato da questa Corte Suprema, secondo il quale: "un provvedimento si intende emesso dal P.M. (come dal giudice) nel momento in cui egli compie il deposito dell'atto presso la segreteria poiché tale deposito è requisito formale dell'ufficiale esternazione del provvedimento e pertanto - valendo a rendere l'adozione di pubblica ragione - ne contrassegna il perfezionamento quale atto processuale a rilevanza giuridica intersoggettiva" (Cass.:
Sez. 2^, 11.4.1996, n. 1616, ric. Ferrero;
Sez. 2^, 27.2.1998, n. 435; Sez. 3^, 22.11.2000, n. 2939). Nella fattispecie in esame il sequestro è stato operato dalla guardia di Finanza in data 2.4.2002 ed il decreto di convalida porta la data del 4.4.2002, apposta dal P.M.; non vi è traccia alcuna, però, di deposito dell'atto (che neppure risulta notificato nel termine delle 48 ore).
Deve ritenersi verificato, pertanto, l'effetto caducatorio conseguente alla decorrenza del termine previsto dall'art. 355 c.p.p.. L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio. Va dichiarata l'inefficacia del sequestro e deve essere ordinata la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto. L'accoglimento dell'eccezione procedurale preclude l'esame degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 325, 127 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, dichiara l'inefficacia del sequestro, ordina la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 ottobre 20020. Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002