Sentenza 9 luglio 2002
Massime • 1
Per la configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio non rileva la tenuità della somma di denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale. Le piccole regalie d'uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio,previsto dall'art. 318 cod. pen., giammai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 cod.pen., perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, l'accertamento del valore di alcuni orologi, asseritamente con marchio non contraffatto, offerti al pubblico ufficiale per omettere una denuncia all'autorità giudiziaria, poiché la tenuità del valore, una volta accertata la falsità della marche degli orologi, non avrebbe comunque escluso il reato).
Commentario • 1
- 1. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficioNino · https://www.studiolegalepassante.it/blog/ · 16 novembre 2025
I delitti di corruzione nel diritto penale I reati di corruzione si collocano tra i più gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione. Diversamente dalla concussione o dall'induzione indebita, in cui il pubblico agente impone o condiziona il comportamento del privato, nella corruzione vi è una parità di posizioni tra corrotto e corruttore: entrambe le parti concordano liberamente lo scambio illecito di denaro o altra utilità in cambio di un favore. Si parla infatti di pactum sceleris, un accordo criminoso che mina la fiducia nella Pubblica Amministrazione. In base alla natura dell'atto compiuto, la corruzione può essere: impropria (art. 318 c.p.), quando riguarda atti leciti ma …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2002, n. 30268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30268 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/07/2002
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 975
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 3931/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IU, n. ad Alatri il 12.1.1949;
avverso la sentenza della corte d'appello di Roma, emessa in data 7.6.2001;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, Dott. L. Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
IU RO ricorre per cassazione avverso la decisione della corte d'appello di Roma che - in parziale riforma della sentenza datata 30.9.97 con cui il tribunale di Roma lo aveva condannato per il delitto di istigazione alla corruzione (art. 322 co. 2 cod. pen.) - concesse l'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. e ridusse la pena a mesi otto di reclusione.
Il ricorrente deduce innanzitutto l'inidoneità, per esiguità di valore, dei beni offerti (orologi con marchio contraffatto) per indurre il pubblico ufficiale ad omettere un atto del proprio ufficio (denuncia all'autorità giudiziaria).
Il motivo è infondato, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, che ha fondato la sussistenza del reato sulla circostanza che non risultava in alcun modo la falsità degli orologi, in questione, apparentemente di marche famose e di grande qualità.
La mancanza di tale accertamento è del tutto irrilevante, sussistendo il reato di istigazione alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 322 comma 2 cod. pen.), anche nell'ipotesi di dimostrata falsità del marchio degli orologi. Così come le piccole regalie d'uso possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto di ufficio, previsto dall'art. 318 cod. pen. e mai quello di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio previsto dall'art. 319 cod. pen. (perché solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell'atto stesso), per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 comma 2 cod. pen. non rileva l'eventuale tenuità del denaro o del valore della cosa offerta al pubblico ufficiale.
Generica e manifestamente infondata è la seconda censura, (mancata applicazione nel massimo della diminuente ex art. 323-bis c.p. e mancata concessione delle attenuanti generiche), avendo i giudici di merito specificamente motivato la relativa valutazione, in maniera indenne da vizi logici e giuridici.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2002