Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2010, n. 11144
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Sentenza 25 febbraio 2010

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Ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un "quid pluris" che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato in relazione ad un appalto di pubbliche forniture, accompagnato dalla stipula di un atto transattivo configurato come momento esecutivo del contratto di appalto e avente ad oggetto la predisposizione di un nuovo calendario per l'espletamento dei lavori e la loro consegna, cui hanno fatto seguito, dopo pochi giorni dalla stipula, il volontario recesso dal contratto e l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatore).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2010, n. 11144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11144
    Data del deposito : 25 febbraio 2010

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