Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2016, n. 6259
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Sentenza 27 gennaio 2016

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In tema di turbata libertà degli incanti, integrano il reato previsto dall'art. 353 cod. pen. i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi adottato, non rilevando che essi siano stati commessi prima dell'art. 353-bis cod. pen., atteso che in quest'ultima fattispecie incriminarice rientrano, invece, le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell'"iter" procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legittimità del bando poi adottato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che le condotte da ultimo indicate erano penalmente rilevanti, ai sensi degli artt. 56 e 353 cod. pen., anche prima della entrata in vigore dell'art. 353 bis cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2016, n. 6259
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6259
    Data del deposito : 27 gennaio 2016

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