Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
Non dà luogo ad accertamento tecnico irripetibile l'estrazione dei dati archiviati in un computer, trattandosi di operazione meramente meccanica, riproducibile per un numero indefinito di volte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/04/2009, n. 23035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23035 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/04/2009
Dott. DI TOMASSI Maria S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1527
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 10235/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RV RO, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 15.10.2008 del Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Maria Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. BUA AN, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, investito ex art. 309 c.p.p. dalla richiesta di riesame dell'indagato RV RO, confermava l'ordinanza 16 settembre 2008 del Giudice delle indagini preliminari che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per avere partecipato all'associazione per delinquere di stampo mafioso detta "clan dei Casalesi", e in particolare al gruppo facente capo a AN AV, in provincia di Caserta e su tutto il territorio nazionale, "fino al 2005".
1.1. Richiamate le indagini e gli elementi indicati nella misura del Giudice delle indagini preliminari quanto a esistenza e operatività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso in esame, con riguardo alla posizione del RV, il Tribunale osservava che gli elementi a suo carico, a dimostrazione della perdurante partecipazione al sodalizio, stavano la sentenza 17 dicembre 2004, di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. "con condotta perdurante" a tale data e le dichiarazioni di numerosi collaboratori, che avevano parlato della sua partecipazione al sodalizio, alle dipendenze di OR NT, della percezione di uno stipendio di Euro 1.000,00 - 1.500,00 mensili, del suo ruolo soprattutto di estorsore (e di killer), nonché - con specifico riferimento al periodo successivo alla sentenza di condanna prima indicata - il sequestro operato il 13.12.2004, presso l'abitazione di VI AV, detto "Copertone" di materiale documentale, cartaceo e informatico, dal quale risultava che il ricorrente, indicato come "RO ... sorveglianza" (e l'imputato oltre a chiamarsi RO, nome non comune e non portato da altri nel clan, era all'epoca sottoposto alla sorveglianza speciale), continuava a percepire lo stipendio di Euro 1.500 mensili (si trattava di contabilità in itinere) e le dichiarazioni di AN LF, il quale aveva precisato che la percezione di tale stipendio ad opera del RV era durata, per quanto a lui stesso constava, almeno "per tutto il 2005", mentre altri avevano comunque riferito della partecipazione del RV ancora in epoca recente e comunque per il periodo successivo al dicembre 2004. 2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
2.1. Con il primo motivo denunzia violazione della legge processuale e in particolare dell'art. 360 c.p.p. assumendo la inutilizzabilità dei dati estratti dal computer di VI AV, che assertivamente consistevano invece in operazioni irripetibili, per le quali andava dunque dato avviso a mente della disposizione citata all'imputato noto (VI AV).
2.2. Con il secondo denunzia l'insussistenza di gravi indizi e la violazione del principio ne bis in idem.
Assume, quanto ai dati estratti dal computer, che il nome RO era scarsamente indicativo e poteva essere nome di copertura, che non era solo il ricorrente a chiamarsi RO o ad essere sottoposto alla sorveglianza speciale.
Quanto alla dimostrazione della prosecuzione della condotta a epoca successiva a quella coperta dalla sentenza di condanna, lamenta che il Tribunale aveva omesso "qualsiasi valutazione comparativa delle dichiarazioni utilizzate dal Giudice per la pronunzia dell'ordinanza cautelare"; che il mero richiamo alla motivazione di quella costituiva motivazione apparente;
che il Tribunale non aveva considerato inoltre che C. TA parlando nel 2004 s'era limitato a riferire di fatti del 1998 - 1999, che C. ER nelle dichiarazioni del 2005 aveva parlato del 1999, che AN LU nelle dichiarazioni del 2006 s'era riferito al settembre 2003, che M. NN e M. LL (pur avendo quest'ultimo reso dichiarazioni nel 2008) avevano parlato al passato senza specificare l'epoca cui si riferivano, che due dei collaboratori si riferivano a "fermi" non aventi significati particolari. Le sole dichiarazioni di LF AN erano dunque insufficienti, non essendo riscontrate ed essendo anzi smentite da quelle degli altri, mentre il riferimento alla contabilità in itinere pareva assumere l'esistenza di un reato "a futura memoria" e violava la presunzione di non colpevolezza.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, che concerne la utilizzabilità dei dati estratti dal computer di AV VI è, innanzitutto, assolutamente generico. L'affermazione che l'operazione di estrazione degli appunti del coindagato archiviati nel suo computer costituisse attività irripetibile è priva difatti d'ogni riferimento che consenta di apprezzarne la plausibilità Mentre è al contrario dato di comune esperienza che la stampa di un qualsiasi documento redatto su supporto informatico è operazione meramente meccanica: riproducibile, teoricamente, all'infinito (cfr. nello stesso senso, Sez. 1^, sent. n. 12472 del 11.3.2009, Izzo;
n. 11503 del 25.2.2009, Dell'Aversano). La sanzione della inutilizzabilità espressamente prevista dall'art.360 c.p.p., comma 5 riguarda per altro il dibattimento ed è limitata all'ipotesi in cui il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur potendo gli accertamenti irripetibili essere differiti, ha ugualmente disposto di procedere a detti accertamenti. Risalente e consolidato è perciò l'orientamento secondo cui il mancato avviso non realizza una ipotesi di inutilizzabilità del mezzo, ma semplicemente una nullità di ordine generale (ex art. 178 c.p.p., lett. e)c) che non solo non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta (ex art. 180 c.p.p.) prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. 1^, Sentenza n. 3066 del 22/01/1996, Altomare;
Sez. 6^, Sentenza n. 10688 del 15/10/1996, Gidaro) o quando vi sia stata richiesta di rito abbreviato, ma che comunque non può riguardare se non l'indagato noto che avrebbe potuto essere avvisato o quant'altri avevano diritto di assistere e di avanzare la richiesta di incidente probatorio: non essendo predicabile invece alcun obbligo nei confronti di persona che sia stata individuata successivamente e proprio nel corso o a seguito dell'espletamento delle operazioni assertivamente irripetibili (tra molte Sez. 4^, n. 7202 del 21/11/2003, Basile;
Sez. 1^, n. 6293 del 15/05/1996, Capoccia). Nè può questa dolersi di una ipotetica lesione del diritto di difesa che non la riguarda.
D'altronde, e a tutto voler concedere, la garanzia accordata al terzo successivamente indagato potrebbe al più modularsi sulla falsariga di quella istituita dall'art. 403 c.p.p., comma 1 bis, che pure riguarda però la sola utilizzabilità nel dibattimento.
2. Manifestamente infondate sono quindi le doglianze che attengono alla violazione del divieto di bis in idem, sotto l'aspetto della insufficienza degli elementi indicati dal Tribunale a sostegno dell'affermazione che la condotta di partecipazione ad associazione per delinquere doveva ritenersi proseguita anche dopo la sentenza di condanna del dicembre 2004.
Puntualmente a tale proposito il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni di AN LF, secondo cui il RV era stato stipendiato dall'organizzazione criminale perlomeno fino a tutto il 2005. E correttamente ha ritenuto che tali dichiarazioni trovassero riscontro nella contabilità sequestrata a AN AV, accennando altresì al fatto che anche altri collaboratori avevano riferito della partecipazione del RV dopo il dicembre 2004. Sicché la deduzione difensiva che queste cadevano su fatti di per sè stessi irrilevanti, oltre che generica, non coglie il valore di mero riscontro loro assegnato.
Quanto al valore probatorio assegnato alla contabilità dello AV, plausibilmente la stessa è stata riferita a rapporti ancora in itinere, e dunque significativi di una adesione all'associazione mafiosa perdurante oltre il limite temporale della partecipazione accertata con la recente sentenza di condanna. Mentre del tutto generica, e attinente ad apprezzamenti di merito adeguatamente giustificati, è l'affermazione che non sarebbero stati sufficienti ad individuare il ricorrente, in quei documenti, il nome RO e l'indicazione della sottoposizione alla sorveglianza speciale, in un contesto nel quale la figura di partecipe a quella stessa organizzazione, con le medesime persone, risultava per il passato già acclarata e la sua situazione di stipendiato risultava aliunde riferita.
Tanto più che nulla specifica il ricorso sulla già evidenziata esistenza di altri soggetti che potessero rispondere a tutti i medesimi requisiti.
3. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009