Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
La circostanza aggravante dell'agevolazione di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ha natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione, e si trasmette, pertanto, a tutti i concorrenti nel reato.
Commentari • 3
- 1. SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EX ART. 416 BIS.1. CP. Nota a Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 2. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
Leggi di più… - 3. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/11/2016, n. 52025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52025 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
5202 5/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. FRANCO FIANDANESE - N. 2142 Dott. STEFANO FILIPPINI - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE COSCIONI N. 36417/2016 Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VE RG N. IL 12/02/1975 avverso l'ordinanza n. 992/2016 TRIB. LIBERTA di PALERMO, del 18/07/2016 G sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Luizi Birzitter il quale ha chiests dichiararsi è riors incensmissibili Udit i difensor Avv.; Antonino Reine, il quale inseste рес l'accoglimento deldel ricorso RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di fiducia di GO GI, con due distinti ricorsi, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo, chiedendone l'annullamento, con la quale è stata respinta la richiesta di riesame avverso l'ordinanza con cui il G.I.P. del medesimo tribunale in data 30/6/2016 applicava all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di estorsione aggravata e continuata in concorso, aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1992 nella duplice declinazione del metodo e della finalità.
1.1. Al riguardo, l'avv. SE Lipera deduce: 1) violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla posizione dell'indagato GO GI (neppure menzionato nell'ordinanza impugnata), avendo il Tribunale del riesame omesso di indicare gli elementi di segno contrario offerti dalla difesa e le ragioni per le quali gli stessi non possono trovare accoglimento. Né poteva ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione mediante il riferimento integrale all'ordinanza cautelare del G.I.P., la quale a sua volta ha fatto propria l'ipotesi accusatoria, sfornita di elementi concreti da integrare la fattispecie criminosa contestata all'indagato. In particolare, la vicenda attinente al rilascio del bar sito all'interno della sala GO di via Villagrazia n. 79 (che l'imputato gestiva unitamente alla suocera che era titolare del relativo contratto) andava ricondotta unicamente ad una vertenza avente carattere civilistico, nell'ambito della quale l'indagato aveva agito, senza minacce e costrizioni verso le pp.oo., quale tramite e nell'interesse della suocera IE CA (alla quale era affidata la conduzione del bar in forza di un contratto di cessione di azienda del 22/4/2009 rinnovatosi tacitamente alla scadenza), al fine di far valere il suo diritto verso i nuovi titolari della sala GO, i quali lamentavano con la precedente proprietà di non essere ancora entrati in possesso del bar ubicato all'interno della sala. A conferma dell'assenza di rilievo penale della vicenda vi era anche il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti, nonché i versamenti delle somme effettuati a mezzo assegni e bonifici bancari (modalità certamente improprie per una ipotesi di estorsione a carattere mafioso). Né il coinvolgimento dell'indagato poteva farsi risalire dall'esistenza di un mero rapporto di parentela con il fratello, condannato per associazione mafiosa, in difetto di elementi a carattere individualizzante emergenti dal compendio probatorio;
2) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, risultando omesso, al riguardo, qualsiasi concreto riferimento alla posizione dell'indagato e alla 2 valutazione degli elementi forniti a prova contraria dalla difesa allo scopo di smentire la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (assenza di modalità violente, finalità lecite perseguite, assenza di precedenti penali). Inoltre, illogica e contraddittoria era l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui aveva escluso l'idoneità degli arresti domiciliari, al contempo applicati ad altra coindagata (NT PA) che invece rivestiva l'identica posizione del GO GI;
3) inosservanza di norme di legge (art. 292, comma 2 c-bis cod. proc. pen.) e difetto di motivazione in relazione agli elementi mancanti da cui si era tratta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella duplice declinazione di avere agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed al fine di agevolare l'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra".
1.2. Anche il ricorso proposto dall'altro difensore (l'avv. Antonino Reina) ribadisce le censure di violazione di legge e difetto di motivazione del provvedimento impugnato sopra evidenziate (ed alle quali, pertanto, può farsi integralmente rinvio). Con particolare riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, rileva come nelle molteplici fonti probatorie richiamate dal provvedimento impugnato a fondamento della gravità indiziaria (intercettazioni ambientali, file audio contenenti le registrazioni di incontri, sommarie informazioni di persone informate sui fatti, documentazione negoziale) non compaia né sia mai menzionato l'indagato GI GO. Né gli espressi riferimenti a carico rivolti al fratello OS potevano considerarsi di per sé evocativi di una sorta di corresponsabilità morale dell'indagato, desunta "ex frate", in assenza di qualunque substrato di carattere causale efficiente tanto a livello ideativo che preparatorio dell'ipotizzato reato. Inoltre, il Tribunale aveva omesso la valutazione di molteplici elementi fattuali sia di carattere dichiarativo che documentale (elencati a pag. 6 e 7 del ricorso e relativi alle mail intercorse tra la vecchia e nuova gestione, all'esistenza del contratto di affitto di azienda e alle dichiarazioni "liberatorie" del CC RG, direttore della sala GO) con ciò incorrendo nel vizio di violazione di legge "per prova omessa o travisata" che deponevano nel senso di ricondurre la vicenda ad una controversia di carattere civilistico ovvero, in estrema ipotesi, al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall'uso della minaccia, fattispecie che non consentiva l'emissione di provvedimenti cautelari personali. Riguardo, poi, all'aggravante speciale contestata, il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che i beni interessati dalle condotte contestate erano da ricondurre all'esclusiva titolarità dei soggetti agenti e non dell'associazione, con la conseguenza che era 3 da escludersi qualunque finalità agevolativa del sodalizio mafioso. Né poteva ravvisarsi il metodo mafioso, potendo tutt'al più parlarsi di condotta "arbitraria", come del resto affermato in motivazione dallo stesso Tribunale, concetto non idoneo ad evocare le condizioni di cui all'art. 416 bis cod. pen. Illogica, infine, era la motivazione in punto di esigenze cautelari, tratte soltanto dalla gravità del titolo di reato, nonché su elementi di tipo "congetturale" od "astratto" che non ineriscono, in modo individualizzante, alla persona dell'indagato.
1.3. Con memoria in data 24.10.2016, il difensore avv. Reina ha mosso un'ulteriore censura all'ordinanza impugnata, sotto il profilo dell'apparenza della motivazione, in quanto meramente riproducente, anche a livello grafico, quella resa a carico del fratello-coindagato GO TR, in difetto dell'indicazione di elementi di carattere individualizzante nei confronti dell'odierno ricorrente. G CONSIDERATO IN DIRITTO 2. I ricorsi sono inammissibili per essere i motivi manifestamente infondati.
2.1. Quanto alla gravità indiziaria, l'analisi valutativa compiuta dal Tribunale è senz'altro esauriente e, sul piano logico e giuridico, esente da contraddizioni, in quanto per un verso si è dato atto degli elementi chiaramente integrativi della fattispecie delittuosa contestata, nella forma aggravata di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e, per altro, di quelli che evocano un concorso morale e materiale dell'indagato nella commissione del reato.
2.2. Riguardo al primo aspetto, il Tribunale ha anzitutto evidenziato come la pretesa di ottenere dalla nuova proprietà della sala GO una consistente somma di denaro a titolo di "buonuscita" fosse, in realtà, del tutto svincolata dal contratto di affitto di ramo d'azienda del 29/4/2009 che legava la vecchia proprietà con la gestione del bar all'interno ubicato, costituendo, invece, chiara espressione di una richiesta di tipo estorsivo. E ciò è stato coerentemente desunto da diversi indici di carattere logico-fattuale; innanzitutto, dal contesto ambientale in cui tale pretesa viene avanzata, già caratterizzato da una pregressa richiesta estorsiva rivolta dal GO OS al GE RD di assumere, nonostante l'esito negativo del periodo di prova, la nipote del boss LV RO;
inoltre, dal chiaro interesse manifestato dalla cosca territoriale di riferimento riguardo alle utilità che si sarebbero dovute ricavare dalla nuova gestione della sala GO (lucrando sulle forniture, sull'attività di pulizia, sull'imposizione delle macchinette video-poker, sulla richiesta del "pizzo" mensile), attraverso soprattutto l'opera di GO OS, quale 4 "responsabile" delle imposizioni rivolte ai gestori della sala. Pertanto, la pretesa di una "buonuscita" si pone in logica continuità con l'azione di condizionamento già svolta ai danni di tale realtà commerciale e con lo scopo di conseguire un vantaggio per l'organizzazione criminale. Inoltre, il Tribunale ha precisato come la pretesa fosse sfornita di valida giustificazione causale, in quanto nel caso in esame aveva "natura arbitraria" non tenendo in alcun conto "il dato obiettivo del mancato pagamento dei canoni mensili previsti dal contratto di cessione di ramo d'azienda". Con la conseguenza che non potrebbe ritenersi "giusto” il profitto avuto di mira dagli indagati. L'affermazione risulta corretta in quanto tale pretesa, sia che la si riconduca all'indennità di avviamento che ad una sorta di risarcimento per la cessazione anticipata del contratto, presuppone che il conduttore non si trovi in una situazione evidente di morosità. Peraltro, a conferma dell'assenza di qualsiasi giustificazione del quantum richiesto, rilevano, altresì, anche due ulteriori elementi di fatto passati in rassegna dal Tribunale. Con il primo, si da atto di come sia stata smentita l'affermazione difensiva secondo la quale quanto preteso sarebbe dovuto in ragione di pregresse forniture eseguite anni addietro e a suo tempo pagate dai fratelli GO. Le dichiarazioni rese dai soggetti che hanno emesso le fatture e le indagini svolte dai Carabinieri hanno dimostrato come si sia trattato di prestazioni destinate personalmente ai GO ed estranee alla gestione dell'esercizio commerciale di cui si discute. Pertanto, le somme di denaro corrisposte a tale titolo dal LU GE (in più soluzioni per un importo complessivo di euro 6.186,00) risultano del tutto prive di qualsiasi causale giustificativa e danno conto della natura estorsiva della pretesa. Con il secondo elemento, come la pretesa della somma fu mantenuta ferma a prescindere dal fatto che i GO si fossero fisicamente allontanati dal bar ed "andava eseguita a pena di gravissime conseguenza personali ai danni della nuova proprietà (nella specie del GE) o sull'attività". In conclusione, dal Tribunale risultano passati in rassegna una molteplicità di elementi che rendono plausibile come la pretesa di denaro, lungi dal costituire espressione di una pretesa tutelata dall'ordinamento, costituisse una delle tipiche modalità del modus operandi delle organizzazioni di stampo mafioso e, quindi, volta a conseguire un profitto ingiusto. Va, pertanto, escluso l'ipotizzato esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone di cui all'art. 393 cod. pen., anche in ragione comunque dei caratteri di "ingiustizia" che la stessa pretesa in sé rileva per come formulata e in ragione della sua provenienza (Sez. 2, sent. n. 44476 del 3/7/2015, Rv. 265320; Sez. 2, sent. n. 34147 del 30/4/2015, Rv. 264628). Peraltro, questa Corte ha più volte sottolineato come ricorra la fattispecie dell'estorsione patrimoniale allorché al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti;
in tal caso l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (Sez. 6, sent. n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258168).
2.3. Sufficientemente evocati, anche mediante il rinvio all'ordinanza cautelare del G.I.P., risultano gli elementi di diretto coinvolgimento del GO GI nella vicenda illecita, di tal ché risultano manifestamente infondate le censure volte a dedurre il difetto di adeguata motivazione ovvero la mancanza o l'apparenza della motivazione, sul rilievo anche dell'assenza, nel compendio indiziario, di elementi di tipo individualizzanti (sulla possibilità di integrazione dell'ordinanza del tribunale del riesame con quella del G.I.P., con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro, vedi Sez. 3, sent. n. 8669 del 15/12/2015, Rv. 266765).
2.3.1. Nell'ambito dell'ordinanza impugnata viene, infatti, precisato come la richiesta estorsiva deve ricondursi anche al GO GI, indicato dal GE SE come colui che rivolse al figlio RD ed al collaboratore CC la richiesta dei 50.000,00 euro per lasciare la gestione del bar interno alla sala GO, proponendo anche di emettere degli assegni a fronte della consegna di denaro contante, giustificando l'operazione con fatture per operazioni mai eseguite (vedi sul punto anche pag. 53 dell'ordinanza cautelare). E tale intento sarebbe stato mantenuto fermo dall'indagato nonostante diversi incontri finalizzati a trovare un possibile "compromesso" ed anche successivamente alla decisione del figlio RD di allontanarsi, per paura di ritorsioni, da Palermo. Che la richiesta formulata dal GI costituisse, poi, chiara espressione di un intento estorsivo si ricava anche dal fatto - di cui il Tribunale da specifico conto che l'intenzione dei GO era mantenere la gestione esclusiva del bar con una società loro riferibile e senza corrispondere il canone di affitto e/o il pagamento delle utenze. Ciò in aderenza a quanto era in precedenza avvenuto con la precedente gestione che, nonostante anni di inadempimenti nel pagamento dei canoni, non aveva mai adito le vie legali (circostanza riferita dal Burgio Leonardo). Tale elemento per come rilevato dal - 6 ―Tribunale "conferma la tipologia mafiosa della gestione del bar come dimostra -il fatto che i GO per loro stessa ammissione gli unici veri titolari del bar - si sono insediati nel bar e sono rimasti indisturbati per anni senza pagare alcun canone previsto dal contratto". Il ricorrente, pertanto, unitamente al fratello, era parte sostanziale dell'operazione estorsiva, in quanto direttamente interessato a mantenere fermo quel "privilegio" di posizione (illecita) derivante dalla situazione antecedente all'ingresso della nuova proprietà nella sala GO ovvero a conseguire quella sorta di "buonuscita" non dovuta.
2.3.2. Peraltro, ulteriori elementi evocativi di una diretta compartecipazione dell'indagato si cogliono nell'ordinanza cautelare, laddove questi, con tono minatorio avrebbe anche palesato al CC RG (colui che era stato lasciato a dirigere la sala dopo la fuga del GE RD per timore di ritorsioni) di essere in grado di rintracciare entrambi i GE allorché questi, esasperati dalle intimidazioni ricevute, decisero di allontanarsi e/o di passare la mano nella diretta gestione della sala GO nominando direttore il CC (vedi pag. 18 dell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo). L'indagato, pertanto, lungi dallo svolgere un ruolo di mero intermediario per far valere la pretesa di cui si faceva portatrice la suocera, ha invece agito allo scopo di realizzare un proprio diretto e personale interesse, quale parte sostanziale della vicenda illecita perché direttamente interessato nella conduzione e gestione del bar. A conferma di ciò, il Tribunale del riesame richiama anche le dichiarazioni di SE e RD GE, i quali nel segnalare ai Carabinieri l'esistenza di problemi con i gestori del bar ubicato all'interno della salala GO, riconducono ad entrambi i fratelli i proventi derivanti dalla gestione dell'attività (cfr. pag. 6). Ciò del resto, risulta trovare ulteriore conferma anche nel contenuto di un file audio relativo ad una conversazione intervenuta tra il RD GE e gli altri coindagati PA NT e OS GO, ove quest'ultimo chiariva in modo perentorio al primo che il bar era sempre stato suo fin dall'avvio dell'attività e che il precedente gestore (Leonardo Burgio) ne era consapevole (cfr. pag. 11).
2.3.3. Né, infine, la valutazione di gravità del corredo indiziario compiuta dai giudici della cautela risulta scalfita dalle diverse fonti di prova indicate dalle difese, posto che lo stesso Tribunale da conto delle ragioni per cui alle stesse deve negarsi valenza a discarico. Quanto alle dichiarazioni "liberatorie" del CC RG, il Tribunale precisa come esse siano la conseguenza dello stato di forte intimidazione in cui questi si era venuto a trovare, per come emerge dal contenuto della conversione dal medesimo intrattenuta con il giornalista La RA EL e riportata a pag. 15 dell'ordinanza impugnata. Quanto alla 7 documentazione costituita dal contratto di affitto di azienda del bar, il Tribunale ne ha escluso la diretta rilevanza ai fini della giustificazione della pretesa avanzata, per come si è osservato supra (vedi paragrafo 2.2.). Parimenti non decisive ai fini del supporto della tesi difensiva sono le mail intercorse tra i nuovi e vecchi gestori, in quanto da un lato danno conto di quanto affermato dalle stesse persone offese, ovvero dei problemi legati al subentro della nuova proprietà in ragione della presenza dei GO all'interno dalla sala GO e dell'assenza di validi titoli giustificativi in capo a questi ultimi, e, dall'altro, per come evidenziato dal G.I.P., sarebbero dimostrative del fatto che i GO si consideravano proprietari del bar a prescindere dalla vicenda relativa al tacito rinnovo del contratto (vedi pag. 32 dell'ordinanza cautelare ove si riportano le dichiarazioni del Burgio e quelle da costui apprese dal legale rappresentante della società subentrante).
2.3.4. Infine, corre l'obbligo di rilevare che la censura mossa dal ricorrente in ordine alla gravità indiziaria, in rapporto al concorso nel reato di estorsione, muove anche dall'errato presupposto che la motivazione addotta dal giudice di merito possa essere sottoposta al sindacato di legittimità dal punto di vista della persuasività e condivisibilità. Così invece non è, atteso che il controllo sulla motivazione esercitabile in questa sede verte soltanto sulla consequenzialità logica della linea argomentativa adottata, per cui non è compito della Corte di cassazione quello di stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né di condividerne la giustificazione, ma soltanto quello di limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, sent. n. 40677 del 7/6/2012, Rv. 253714; Sez. 5, n. 1004/00 del 30/11/1999, Moro, Rv. 215745). Ciò è quanto si riscontra pienamente nella motivazione adottata dal Tribunale del riesame.
3. Parimenti manifestamente infondata è la censura in punto di sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. 3.1. In tema di estorsione, questa Corte ha, infatti, affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.152 del 1991 conv. nella L. n. 203 del 1991 è configurabile qualora si siano accertati un'attività intimidativa caratterizzata da "mafiosità" e l'esplicamento di condotte che, al di là degli interessi personali dei soggetti che le attuano, siano altresì riconducibili agli interessi del clan mafioso che ha il controllo sul territorio ovvero siano rese possibili con l'ausilio degli appartenenti al sodalizio (Sez. 1, sent. n. 12882 del 17/12/2007, Rv. 239846). 8 3.2. Il Tribunale, per come sopra si è osservato, ha dato puntualmente conto dei molteplici indici fattuali e degli elementi probatori da cui risulta che la pretesa impositiva sia stata avanzata con il tipico metodo mafioso e nell'esclusivo interesse della locale famiglia mafiosa. Ciò anche in ragione della matrice soggettivamente mafiosa delle pretese avanzate, in quanto il RO LV ed il GO OS sono uomini d'onore definitivamente condannati per il reato di associazione mafiosa, nonché del chiaro effetto intimidatorio con cui sono state formulate le richieste estorsive, tanto da indurre le persone offese ad effettuare il pagamento di parte della cifra illecitamente richiesta dagli estorsori e ad allontanarsi da Palermo per non correre pericoli alla propria incolumità [v. al riguardo il contenuto della telefonata registrata nel corso della quale RD GE esprime forte preoccupazione per la propria incolumità personale, dando espressamente conto delle conseguenze alle quali sarebbe andato incontro laddove non si fosse piegato alla volontà degli indagati ("non ti ci puoi mettere a compromessi con questi "mafiosi" .. non è che sono persone normali.. questi .. sono gente mafiosi .. questi ti ammazzano .. ti bruciano tutte cose.."), di come la situazione fosse divenuta pesante tanto che le visite al bingo erano divenute meno frequenti e più rapide ("ci sto andando lo stesso.., ho fatto andare e tornare veloce.. sempre veloce perché ho paura.. ma non è che possa abbandonare la sala .."), ribadendo i timori già patiti ("ti posso dire che la cosa qua è divenuta pesante.. e se non mi difendono mi ammazzano..")].
3.3. Né l'aggravante in esame è esclusa dalla circostanza che il ricorrente non faccia parte dell'organizzazione mafiosa e agisca anche con l'intento di perseguire un interesse proprio. Al riguardo, questa Corte ha affermato che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, sent. n. 38094 del 5/6/2013, Rv. 267065). Inoltre, che l'aggravante in parola si realizza anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (cfr., Sez. 5, sentenza n. 11101 del 04/02/2015, Rv. 262713).
3.4. Quanto all'estensibilità soggettiva dell'aggravante al ricorrente, tratta dal Tribunale dall'essersi prestato come latore di una tipica pretesa estorsiva immotivata e connessa unicamente alla matrice mafiosa da cui proviene, va poi 9 sottolineato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la circostanza ha comunque natura oggettiva, riguardando una modalità dell'azione rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso e, pertanto, si trasmette a tutti i concorrenti nel reato (Sez. 6, sent. n. 19802 del 22/1/2009, Rv. 244261 e Sez. 5, sentenza n. 10966 dell'8/11/2012, Rv. 255206).
4. Inammissibili risultano, infine, le censure in punto di esigenze cautelari.
4.1. Con riferimento a quella secondo la quale il Tribunale non avrebbe motivato in punto di esigenze cautelari, il Giudice del riesame, lungi dal limitarsi al mero richiamo della gravità del titolo di reato o dal riferirsi ad elementi di tipo "congetturale" o "astratto", ha puntualmente evocato, anche mediante il rinvio all'ordinanza applicativa della misura, gli indici fattuali da cui ha ricavato l'esistenza dei diversi pericula posti a fondamento del provvedimento restrittivo, correttamente collocati nell'ambito della pregressa descrizione delle modalità della condotta e dell'origine mafiosa della pretesa estorsiva, per come specificato nella parte attinente alla gravità indiziaria, ove si da conto dell'apporto causale dell'indagato, la cui posizione di rilievo non consente di soddisfare le esigenze cautelari con altre misure.
4.2. Parimenti inammissibile è l'ulteriore censura mossa all'ordinanza impugnata "sotto il profilo dell'apparenza della motivazione, in quanto meramente riproducente, anche a livello grafico, quella resa a carico del fratello- coindagato GO TR, in difetto dell'indicazione di elementi di carattere individualizzante nei confronti dell'odierno ricorrente". Trattasi, anzitutto, di deduzione sfornita di adeguato riscontro probatorio, in quanto l'ordinanza "gemella" non risulta allegata al presente ricorso, né è nella diretta disponibilità di questa Corte, essendo per il ricorrente stato formato un fascicolo a parte rispetto all'altro coindagato, per l'esame della cui posizione risulta fissata altra udienza. Il ricorso sul punto è, pertanto, privo della necessaria autosufficienza. Inoltre, la natura strettamente connessa delle posizioni dei due ricorrenti, alla luce dell'imputazione di concorso formulata, ne rende logica una trattazione pressoché unitaria, con la conseguenza che l'asserita "simmetria" motivazionale non risulta illogica, considerato che l'ordinanza impugnata contiene comunque specifici riferimenti alle condotte ed ai ruoli svolti da ciascuno dei due fratelli GO.
4.3. Inammissibile per mancanza di autosufficienza è, infine, l'ulteriore deduzione con la quale si censura l'ordinanza impugnata per disparità di trattamento tra l'odierno ricorrente e la coindagata NT PA, la quale, originariamente destinataria della misura della custodia in carcere, sarebbe stata 10 posta in regime di arresti domiciliari dal Tribunale del riesame. La mancata allegazione di tale provvedimento rende la censura, peraltro genericamente formulata sul mero rilievo dell'asserita identità delle posizioni, del tutto aspecifica.
5. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 24/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Aridili Franco Fiandanese france fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL E 6 DIC. 2016 CANCELLIGE Claudia PiacT 11