Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 23356
CASS
Sentenza 4 marzo 2014

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Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, pur avendo escluso la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, lascia inalterata la pena complessiva determinata in primo grado, a nulla rilevando il fatto che, in quella sede, non era stato quantificato l'aumento di pena stabilito per le predette circostanze. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che l'irrogazione per il reato base di una pena superiore ai minimi edittali, da parte del giudice di primo grado, implicava che lo stesso avesse tenuto conto delle circostanze poi escluse in appello).

Commentario1

  • 1Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejus
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018

    Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 23356
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23356
Data del deposito : 4 marzo 2014

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