Sentenza 4 marzo 2014
Massime • 1
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, pur avendo escluso la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, lascia inalterata la pena complessiva determinata in primo grado, a nulla rilevando il fatto che, in quella sede, non era stato quantificato l'aumento di pena stabilito per le predette circostanze. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che l'irrogazione per il reato base di una pena superiore ai minimi edittali, da parte del giudice di primo grado, implicava che lo stesso avesse tenuto conto delle circostanze poi escluse in appello).
Commentario • 1
- 1. Decisione d'appello, quando viola il divieto di reformatio in pejusDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2018
Viola il divieto di “reformatio in pejus” la decisione del giudice d'appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l'estinzione per prescrizione di taluno di essi, non diminuisce l'entità della pena originariamente inflitta, secondo quanto, invece, previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.. (Annullamento senza rinvio) (Orientamento confermato) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 597, c. 4) Il fatto La Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa in data 3 aprile 2015 dal Tribunale di Udine, dichiarava non doversi procedere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2014, n. 23356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23356 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 04/03/2014
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 249
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 29353/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1. Di LA NT, nato a [...] il [...];
2. D'VA NC, nato a [...] il [...];
3. LU NT, nato a [...] [...];
4. SI SS, nato a [...] il [...];
5. LO ZI, nato a [...] il [...];
6. NT IE, nato a [...] il [...];
7. CA RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 8-1-2013 della Corte di Appello di OL, sezione 3^ penale;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita la relazione fatta dal consigliere, dott. NC Rotundo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. PRATOLA Gian Luigi, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori, avv.ti Aricò Giovanni, Cola Sergio, Abate Diego, Fortunato Mario Pasquale e l'avv. Muscariello RC (in sost. avv. NT Abet), che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Di LA NT, D'VA NC, LU NT, SI SS, LO ZI, NT IE e CA RO hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 8-1-2013, la Corte di Appello di OL, sezione 3 penale, in parziale riforma della condanna pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di OL in data 7-12-2011, escluse le aggravanti di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 3 e di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, ha confermato nel resto detta decisione di primo grado, condannando gli imputati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
In particolare, la Corte di Appello di OL ha confermato le condanne pronunciate in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 D.P.R. 309/90 contestati ai capi A) e B), previa esclusione per tutti, eccetto NT, del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestato al capo B) e per tutti della aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6, contestata sub A) e previa unificazione per tutti dei reati sotto il vincolo della continuazione:
- per Di LA NT alla pena di anni 12 di reclusione, esclusa altresì l'aggravante di essere promotore, contestata ai capi A) e B);
- per D'VA NC alla pena di anni 12 di reclusione;
- per LU NT alla pena di anni 12 di reclusione;
- per SI SS alla pena di anni 12 di reclusione;
- per LO ZI alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione;
- per NT IE alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione;
- per CA RO alla pena di anni 14 di reclusione. A tutti gli imputati erano state altresì applicate la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre, le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena. Tutti erano stati, infine, condannati al risarcimento in solido dei danni in favore del Comune di OL, costituito parte civile, liquidati come da dispositivo. I due procedimenti di merito si sono occupati della partecipazione dei suindicati imputati al clan Di LA del quale nel capo A) sono indicate le origini, il territorio ove è sorto ed attualmente opera (il cd. Terzo Mondo), il contrasto con il gruppo degli scissionisti, le finalità criminali (omicidi; estorsioni;
spaccio di sostanze stupefacenti;
porto e detenzione di armi;
riciclaggio) nonché alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti contestata al capo B) con particolare riguardo alla attività di importazione di droga in Italia dall'estero e di gestione delle piazze di spaccio di Scampia e Secondigliano.
I Giudici di merito hanno ritenuto il concorso delle due fattispecie di reato e sono giunti alla affermazione della responsabilità degli imputati per tali delitti in base alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI AG, PI NT, PR NT, AN NI, SI AL e soprattutto SO RL, nonché in base alle dichiarazioni rese da SO NT e SO SE, fratelli di SO RL, sentiti in qualità di imputati di reato connesso o collegato, in base ad una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche, ad attività di polizia giudiziaria di osservazione e sequestro con particolare riferimento al sequestro, oltre che di sostanza stupefacente, della contabilità del clan (il cd. libro- mastro), operato in data 18-6-2010 e in base a videoregistrazioni effettuate in luoghi strategici attestanti non solo le frequentazioni tra i coimputati ma anche la quotidiana attività di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nella sentenza impugnata la Corte di Appello di OL (dopo avere respinto le eccezioni prospettate concernenti la nullità dei capi di imputazione, la problematica del concorso tra le due associazioni contestate ai capi A) e B) della rubrica, la applicabilità della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, i vizi dai quali sarebbero colpite le dichiarazioni dei fratelli SO) ha proceduto all'esame analitico delle posizioni dei singoli ricorrenti, giungendo alla conclusione che dovesse esserne riaffermata la responsabilità per entrambi i reati associativi loro ascritti, previa esclusione, come si è visto, delle contestate aggravanti della trasnazionalità e di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. 2. Con un unico ricorso (a firma dell'avv. Diego Abate) Di LA NT, LO ZI, NT IE e SI SS deducono:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado per mancata corrispondenza tra il contestato e quanto sentenziato. In assenza di reati tipici contestati, non sarebbero state delineate le condotte tenute da ciascuno degli imputati in riferimento a entrambe le associazioni rubricate ai capi A) e B) e non si sarebbero specificati i ruoli da ognuno di essi svolti, non consentendo l'esercizio di un valido diritto di difesa.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per la doppia contestazione associativa. Trattandosi di "un gruppo" che aveva un unico luogo di operatività (il rione dei Fiori di Scampia), che annoverava identici componenti e che aveva un'unica contabilità, non vi sarebbe spazio per due sodalizi. In realtà ci si troverebbe in presenza di una associazione di tipo mafioso che, con la stessa composizione personale e la medesima organizzazione, si dedicava alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, sicché avrebbero dovuto escludersi gli estremi per una doppia imputazione, costituendo la commissione di delitti in genere una delle finalità della associazioni mafiose e ben potendo tali delitti concretamente identificarsi anche in illeciti traffici di sostanze stupefacenti. Ne deriverebbe la applicabilità del solo art. 416 bis cod. pen.. 3. Violazione del divieto di reformatio in peius in riferimento alla esclusione della aggravanti della transnazionalità e dell'essere il sodalizio di cui al capo B) armato, lasciando poi invariata la pena inflitta.
4. Omessa motivazione in merito alla entità della pena inflitta.
5. Omessa motivazione in ordine alla entità dell'aumento di pena operato sulla pena-base ex art. 81 cpv cod. pen.. 6. Violazione dell'art. 14 cod. proc. pen. per essere le condotte contestate a Di LA NT in base al capo di imputazione iniziate quando il predetto non era ancora imputabile e proseguite quando era minorenne. È pur vero che i Giudici di merito avrebbero chiarito che il Di LA rispondeva dei reati a lui ascritti a datare dal 4-4-09, data di raggiungimento da parte sua della maggiore età, tuttavia si sarebbero dovuti scindere gli episodi antecedenti tale data, attribuendo la competenza a conoscere tali fatti al competente Tribunale per i Minorenni.
7. Vizio di motivazione in ordine alla asserita partecipazione del Di LA ad entrambi i sodalizi contestati, nonché in ordine al diniego nei confronti del medesimo Di LA delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione nei suoi confronti della aggravante delle armi anche relativamente alla contestazione sub A). Segnatamente: il carico probatorio a carico del ricorrente sarebbe stato basato dai Giudici di merito sostanzialmente su chiamate in reità e in correità prive di reali riscontri individualizzanti;
non sarebbe stata vagliata con il necessario rigore la attendibilità intrinseca dei dichiaranti (SO RL e SI AG), che sarebbero stati in realtà spinti da motivi di livore e di risentimento;
non sarebbe stata valutata convenientemente la circolante delle chiamate dei tre fratelli SO;
avrebbe dovuto essere esclusa la aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, trattandosi sostanzialmente di un'unica associazione camorristica finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti che avrebbe agevolato sè stessa.
8. Gli stessi vizi con le medesime argomentazioni vengono eccepiti in riferimento alle posizioni di LO ZI, NT IE e SI SS.
3. Con un primo ricorso (a firma dell'avv. Sergio Cola) Di LA NT denuncia:
1. Violazione del D.L. n. 8 del 1991, artt. 9, 13 e 16 quater, come modificato dalla L. n. 45 del 2001 e degli artt. 141 bis e 191 cod. proc. pen. per avere i Giudici di merito ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da SO NT e SO SE nonostante le stesse fossero state assunte in violazione di norme la cui osservanza è prescritta a pena di inutilizzabilità. Segnatamente i tre fratelli SO avrebbero nello stesso momento manifestato la volontà di collaborare con la giustizia, ma il P.M. avrebbe qualificato solo SO RL come collaboratore di giustizia, mentre gli altri due fratelli (NT e SE) sarebbero stati sentiti come semplici indagati in procedimento connesso o collegato. Ne sarebbe derivato che le dichiarazioni rese alla Autorità Giudiziaria da SO NT e SE non sarebbero state fonoregistrate ne' sarebbe stato redatto nei loro confronti alcun verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. Le dichiarazioni rese da SO NT e SE dovevano pertanto essere dichiarate inutilizzabili, in quanto il Pubblico Ministero, avendo ritenuto in modo arbitrario di non qualificarli come collaboratori di giustizia, avrebbe aggirato la normativa sopra menzionata, acquisendo le relative dichiarazioni in violazione delle medesime disposizioni, che prescrivono la formazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, redatto con le modalità di cui all'art. 141 bis cod. proc. pen.. 2. Vizio di motivazione per avere la Corte di Appello illogicamente, contraddittoriamente e lacunosamente motivato in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 416 bis cod. pen.. Segnatamente la Corte
di merito non avrebbe proceduto alla serrata verifica della attendibilità delle dichiarazioni dei fratelli SO, verifica indispensabile avendo i tre fratelli assunto contestualmente e collegialmente la decisione di collaborare con la giustizia ed avendo condiviso per un significativo lasso temporale il programma di protezione, essendo stati collocati tutti e tre per i primi 15 giorni nella stessa abitazione ed avendo nei successivi tre mesi SO NT e SE continuato a condividere la medesima abitazione. Non si sarebbe inoltre tenuto conto che solo nel settembre 2010 (dopo le dichiarazioni del fratello RL) SO SE e NT avrebbero chiamato in correità Di LA NT, mai da loro menzionato nei precedenti interrogatori. Nè potrebbe validamente sostenersi che i due predetti avessero conoscenza diretta dei fatti dell'associazione. Anche il tema dell'astio e del rancore intercorrenti tra la famiglia SO ed il Di LA sarebbe stato superato dai Giudici di merito in modo superficiale e con argomenti illogici e inconferenti. Le stesse dichiarazioni di SO RL sarebbero poi contraddittorie tra loro, avendo il predetto coinvolto il Di LA nella attività di spaccio di droga solo nel suo ultimo interrogatorio. Le propalazioni di SO NT e SE in riferimento al ruolo del Di LA nella attività di spaccio sarebbero oltre tutto generiche e prive di riferimenti a fatti e circostanze specifiche. Infine anche le accuse degli altri collaboratori di giustizia (SI AL;
SI AG) non sarebbero idonee, per la loro illogicità e per il loro far riferimento a periodi anteriori a quelli in contestazione, a corroborare la appartenenza del Di LA alle organizzazioni criminali a lui ascritte.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza, in relazione alle condotte ascritte all'imputato, di entrambe la fattispecie associative contestate ai capi A) e B). I Giudici di merito non avrebbero accertato in concreto se le attività poste in essere dal Di LA fossero idonee a rafforzare e consolidare entrambi i sodalizi e a contribuire ai loro scopi, oltre che sorrette dal dolo conforme alla fattispecie incriminatrice. In particolare le dichiarazioni del principale collaboratore (SO RL) avrebbero escluso un ruolo specifico del Di LA nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e le propalazioni degli altri collaboranti sarebbero sul punto del tutto generiche;
ne' in proposito avrebbero particolare significanza le videoriprese effettuate e le frequentazioni registrate, non ricavandosi da esse la prova della ragione degli incontri.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sub B). Segnatamente la Corte di Appello non avrebbe spiegato con quali concrete modalità la gestione e la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico fosse stata caratterizzata dalla metodologia e dal potenziale intimidatorio proprio del sodalizio mafioso.
5. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
6. Vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Con un secondo ricorso (a firma dell'avv. NT Abet), il Di LA lamenta:
1. Erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4. Il Giudice di Appello, pur avendo escluso due aggravanti (transnazionalità e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4), ha confermato la pena inflitta in primo grado, con evidente violazione del divieto di reformatio in peius.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dei due delitti associativi di cui all'art. 416 bis cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nonostante la difesa avesse eccepito la possibilità di contestare il solo delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per la sostanziale identità delle due compagini associative. La Corte di Appello avrebbe omesso di valutare l'effettiva sussistenza di entrambe le associazioni criminali contestate. Nel caso di specie, in realtà, dal materiale probatorio in atti non sarebbe emersa la sussistenza degli elementi qualificanti la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, essendo lo smercio di sostanze stupefacenti unicamente uno dei settori operativi dell'associazione camorristica.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la cui attendibilità sarebbe stata apoditticamente affermata malgrado le puntuali contestazioni contenute nell'atto di appello. Nel ricorso si ripercorrono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e si replicano argomenti già svolti nel precedente ricorso in ordine alla circolante delle dichiarazioni dei fratelli SO ed alla inattendibilità delle propalazioni di tutti i collaboranti, oltre tutto prive di riscontri individualizzanti. Si ribadiscono inoltre la inutilizzabilità come riscontro della testimonianza indiretta, quando non sia stata indicata la persona da cui si è appresa la conoscenza, e la impossibilità per una chiamata in correità de relato di essere riscontrata da un'altra chiamata in correità anch'essa de relato.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla errata applicazione della L. n. 309 del 1990, art.
7. In particolare si segnala che questa Corte, proprio in relazione al medesimo contesto criminoso (il clan Di LA) ha ritenuto inadeguata la motivazione addotta per ritenere sussistente la aggravante di cui al citato art. 7, non emergendo modalità concrete di gestione della associazione dedita al narcotraffico che denotassero la messa in opera della ben nota metodologia mafiosa o il dispiegamento del potenziale intimidatorio proprio del sodalizio mafioso.
5. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva, ed al diniego delle richieste attenuanti generiche.
4. Il difensore di D'VA NC (avv. Sergio Cola) formula censure identiche a quelle illustrate nei motivi 1, 3, 4, 5, e 6 della impugnazione da lui proposta nell'interesse di Di LA NT (v. punto che precede).
Nel secondo motivo del ricorso avanzato per D'VA si deduce vizio di motivazione in ordine alla portata ed alla sussistenza di riscontri idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato al predetto al capo B). Dopo avere sviluppato argomentazioni analoghe a quelle elaborate nel motivo 2 del ricorso avanzato nell'interesse di Di LA (v. punto che precede), il ricorrente sottolinea che la condanna del D'VA, pur basata sulle dichiarazioni di cinque collaboratori di giustizia (SO RL;
SO NT;
SO SE;
SI AL;
SI AG), poggerebbe principalmente su quelle rese da SO SE e SO NT. Nessuno dei dichiaranti però avrebbe individuato con precisione e convergenza quale sarebbe stata l'attività stabile e duratura posta in essere dal D'VA in favore del sodalizio. In definitiva, in base a considerazioni sovrapponibili a quelle svolte nel ricorso che precede si conclude che la motivazione articolata dai Giudici di merito non sarebbe conforme ai criteri della logica e non sarebbe coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della prova dichiarativa proveniente da soggetti inquadrabili nell'art. 210 cod. proc. pen.. Nel terzo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di riscontri idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., contestato al predetto al capo A). Segnatamente i Giudici
di merito non avrebbero dimostrato, con motivazione immune da vizi logici, che il D'VA avesse messo a disposizione dell'organizzazione, in modo stabile e duraturo, il punto-scommesse da lui gestito al fine reimpiegare o riciclare il denaro del sodalizio stesso. Nè in proposito avrebbero particolare significanza le videoriprese effettuate e le frequentazioni registrate. Infine l'unico dichiarante che riferisce che il D'VA riciclava i proventi dell'organizzazione criminale sarebbe SO NT, in quanto gli altri (SO SE;
SO RL;
SI AG) si sarebbero limitati a riferire unicamente in ordine alla disponibilità in capo al D'VA di questo punto-scommesse.
5. LU NT nel suo ricorso (a firma dell'avv. RO Pecoraro) eccepisce:
1. Vizio di motivazione in riferimento alla sua partecipazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. In realtà i collaboratori di giustizia (segnatamente i fratelli SO) si sarebbero limitati a descrivere la figura di esso LU quale addetto alle piazze di spaccio ed alla latitanza di Di LA RC. Anche le propalazioni degli altri pentiti avrebbero collocato il LU unicamente nel comparto "droga", senza implicazioni di sorta nelle diverse condotte che caratterizzano la consorteria mafiosa ex art. 416 bis cod. pen.. Nè la appartenenza di esso ricorrente al sodalizio mafioso potrebbe essere dimostrata dai controlli ai quali il LU è stato sottoposto insieme ad altri partecipi alla associazione e dalla agevolazione a lui ascritta della latitanza di Di LA RC, trattandosi di circostanze neutre e comunque inidonee.
2. Vizio di motivazione in riferimento alla sua partecipazione al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Le dichiarazioni accusatorie dei tre fratelli SO sarebbero, infatti, sospette per la loro perfetta sovrapponibilità, che farebbe dubitare della loro attendibilità intrinseca, denotando la circolarità delle stesse, avvalorata dalla convivenza dei tre in regime di protezione.
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che sarebbe stata dai Giudici di merito indistintamente estesa a tutti i partecipanti alla associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, senza nessun accertamento in riferimento all'esistenza del necessario dolo specifico in capo all'agente.
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte di Appello, il Giudice di primo grado, non avendo determinato nel minimo la pena per il reato associativo (su cui effettuare gli ulteriori aumenti di sanzione), ha mostrato di non avere escluso le aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 e di cui alla L. n. 146 del 2006, art.
3. Ne discende che la Corte di Appello,
nell'escludere formalmente le due aggravanti ad effetto speciale citate, non poteva confermare la sanzione inflitta in primo grado, ma, per non violare il divieto di reformatio in peius, avrebbe dovuto diminuire congruamente detta pena.
6. Con il suo ricorso (a firma dell'avv. Mario Pastorino) NT IE denuncia:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sua appartenenza alla associazione camorristica contestata sub A) (clan Di LA). Mancherebbero le prove sul ruolo rivestito da esso ricorrente nell'organizzazione mafiosa, in quanto molti collaboratori di giustizia (SI AG;
PI NT;
PR NT;
prestieri maurizio;
AN NI) non lo avrebbero neppure menzionato tra i partecipanti al clan e le dichiarazioni accusatorie di altri collaboranti (SI AL;
SO RL) sarebbero generiche e prive di riscontri. Inoltre non sarebbe stata dimostrata in alcun modo la sussistenza dell'assoggettamento e dello stato di omertà nelle condotte di esso NT.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sua appartenenza alla associazione dedita al narcotraffico, contestata sub B). A suo avviso, i vari collaboratori di giustizia lo avrebbero indicato come persona che acquistava sostanza stupefacente che poi cedeva al miglior offerente senza far parte di alcuna organizzazione. A parte il fatto che le dichiarazioni dei propalanti sarebbero generiche e prive di effettivi riscontri (v, in particolare le dichiarazioni di SO RL).
3. Violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen., in quanto i Giudici di merito avrebbero utilizzato ai fini del decidere dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge.
4. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per essere le dichiarazioni dei collaboranti prive di riscontri oggettivi e per non esserne stata verificata la attendibilità intrinseca ed estrinseca.
7. Nel ricorso proposto nell'interesse di CA RO (a firma dell'avv. Mario Pasquale Fortunato) si deduce:
1. Violazione dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. I rilievi difensivi relativi alla mancanza di convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla specifica attività svolta dal CA nel settore della droga (per SO RL il ricorrente avrebbe gestito una piazza di marijuana negli anni 2004-2005; per SO SE il CA avrebbe fatto da tramite per fornire lo stupefacente al padre;
per SI AL il medesimo CA si sarebbe occupato di confezionare le dosi) sarebbero stati sbrigativamente liquidati dalla Corte di Appello con una motivazione apodittica, che avrebbe sostanzialmente eluso il problema.
2. Vizio di motivazione in relazione alla condotta associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. In primo luogo, ad avviso del ricorrente, l'intercettazione ambientale del 10-4-10 relativa al colloquio di De AR AL con tale Giovanni, sarebbe, per il suo contenuto, del tutto inidonea a dimostrare la partecipazione del CA alla associazione dedita al narcotraffico a lui contestata. In secondo luogo la Corte di merito, dopo avere ritenuto che le dichiarazioni dei tre SO avevano trovato un formidabile riscontro nelle annotazioni contenute nel sequestrato libro-mastro relativo alla contabilità del clan e negli esiti delle videoriprese effettuate nelle piazze dello spaccio, non avrebbe tenuto conto del fatto che il CA non era mai stato osservato sui luoghi di spaccio, solo due volte era stato notato intrattenersi con altri all'interno del bar RI e non era menzionato in alcun modo nel citato libro-mastro.
8. In prossimità della odierna pubblica udienza il difensore di Di LA NT e di D'VA NC (avv. Sergio Cola) ha depositato una memoria, con la quale insiste per l'accoglimento dei ricorsi. In particolare, nella memoria si insiste nel denunciato vizio di motivazione in riferimento alla asserita sussistenza in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 contestato sub B) della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla luce della sentenza, prodotta nel corso del giudizio di appello, pronunciata in relazione ai medesimi fatti in altro procedimento definito a carico, tra gli altri, di Di LA PA (capo e fondatore dell'omonimo clan), con la quale detta aggravante era stata esclusa. Questa sentenza non sarebbe stata in alcun modo presa in esame dalla Corte di Appello, che sarebbe perciò incorsa sul punto nel vizio di mancanza assoluta di motivazione. Anche l'avv. NT Abet ha depositato motivi aggiunti nell'interesse del suo assistito, Di LA NT. In primo luogo si insiste nel denunciare la violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4, avendo il Giudice di Appello escluso due aggravanti senza procedere alla conseguente diminuzione della pena. In particolare, si ricorda che la Corte d'Appello, rilevato che le due aggravanti non erano state utilizzate in primo grado per aumentare la pena, ha ritenuto di non dover modificare favorevolmente la pena-base con la conseguente diminuzione della sanzione inflitta. Si tratterebbe, però, ad avviso del ricorrente, di un ragionamento errato, in quanto, da un lato, l'esclusione di una sola delle aggravanti già di per sè avrebbe dovuto comportare una diminuzione di pena, e, dall'altro, il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 si limita a stabilire un aumento della pena-base irrogata, ma non uno specifico e distinto aumento per l'aggravante, sicché almeno in questo caso l'esclusione della aggravante in parola comporta una diminuzione della pena-base inflitta.
In secondo luogo si rinnova la censura relativa alla assoluta carenza di motivazione in ordine alla richiesta difensiva di riconoscere il solo delitto associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. in considerazione della genericità della contestazione in relazione alla identità e sovrapponibilità delle due associazioni, che sarebbero in realtà identiche.
Infine si replicano, con ricchezza di dettagli, le censure relative alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nonché le deduzioni relative alla contestazione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ed al diniego delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vanno preliminarmente scrutinate talune censure che sono comuni, sia pure con diverse accezioni, a più ricorrenti.
2. La prima doglianza che ricorre in svariati ricorsi attiene alla doppia contestazione associativa. Trattandosi di "un gruppo" che aveva un unico luogo di operatività (il rione dei Fiori di Scampia), che annoverava identici componenti e che aveva un'unica contabilità, non vi sarebbe, secondo i ricorrenti, spazio per due sodalizi. Ci si troverebbe, in realtà, in presenza di una associazione di tipo mafioso che, con la stessa composizione personale e la medesima organizzazione, si dedicava alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, sicché avrebbero dovuto escludersi gli estremi per una doppia imputazione, costituendo la commissione di delitti in genere una delle finalità della associazioni mafiose e ben potendo tali delitti concretamente identificarsi anche in illeciti traffici di sostanze stupefacenti. Ne deriverebbe la applicabilità del solo art. 416 bis cod. pen.. La questione è stata sollevata nei ricorsi presentati in favore di Di LA NT, LO ZI, NT IE, SI SS v. supra: n. 2 del punto 2; n. 3 del ricorso a firma dell'avv. Cola e n. 2 e di quello a firma dell'avv. Abet al punto 3);
memorie depositate dagli avv.ti Cola e Abet al punto 8 e D'VA NC (v. punto 4).
La censura è infondata.
Costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258163, Corso) il principio secondo il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Ciò perché, si è condivisibilmente sottolineato, "i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico - finalità tipica di tutti i delitti associativi - mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. In effetti il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati, che devono essere quelli previsti dall'art. 73 D.P.R. cit.. Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti, gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'art. 416 cod. pen. e dell'art. 74 D.P.R. cit., mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati, è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati" (così Sez. U, n. 1149/09 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883; conf., in seguito, Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Abbrescia, Rv. 253892). Ne consegue che è ben possibile la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva ed oggettiva, che integrino gli estremi di entrambi i delitti associativi in questione;
così come la totale identità dei soggetti e delle strutture organizzative, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto il riconoscimento del concorso di tali due reati, là dove dovesse risultare che la medesima associazione di stampo mafioso sia finalizzata alla commissione di traffici di sostanze stupefacenti. Di tale regula iuris la Corte d'Appello di OL ha fatto corretta applicazione, evidenziando che gli elementi di prova acquisiti nel presente processo avevano per altro dimostrato che i due sodalizi avevano un ambito operativo e territoriale non coincidente, che parzialmente diversi erano i soggetti che ad essi avevano partecipato e diverse erano le finalità che li ispiravano (tenuto conto della pluralità dei reati-fine dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.). In definitiva, era rimasto provato che il sodalizio facente capo alla famiglia Di LA non si era occupato in via esclusiva del traffico di stupefacenti, ma si era interessato, nell'ambito territoriale di operatività, anche della esecuzione di altre attività illecite (tra cui il porto e la detenzione di armi, il conflitto armato con la fazione degli scissionisti nell'ambito della ed seconda faida, le attività di riciclaggio dei proventi dell'attività delittuosa, l'esecuzione di omicidi ed attentati, programmati anche al proprio interno, nonché di estorsioni).
3. Ulteriori censure comuni a più ricorrenti sono quelle relative alla dedotta indeterminatezza delle imputazioni relative ai reati associativi capi A) e B) ed alla asserita insussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sub B).
La prima questione è stata sollevata da Di LA NT, LO ZI, NT IE e SI SS v. n. 1 del punto 2) del Ritenuto in fatto. La seconda è stata prospettata dai medesimi imputati v. n. 7 del punto 2); n. 4 del ricorso a firma dell'avv. Cola e n. 4 del ricorso a firma dell'avv. Abet al punto 3) del Ritenuto in fatto, nonché da D'VA NC v. punto 4) del Ritenuto in fatto e da LU NT v. n. 3 del punto 5) del Ritenuto in fatto ed è stata ribadita nella memoria e nei motivi aggiunti, depositati nell'interesse di Di LA NT e D'VA NC.
Si tratta di censure infondate.
Si sostiene che, in assenza di reati tipici contestati, non sarebbero state delineate le condotte tenute da ciascuno degli imputati in riferimento a entrambe le associazioni rubricate ai capi A) e B) e non sarebbero stati specificati i ruoli da ognuno di essi svolti, con inevitabile pregiudizio dell'esercizio di un valido diritto di difesa.
In realtà la Corte di Appello ha correttamente rilevato che le due imputazioni associative erano sufficientemente determinate, contenendo la dettagliata descrizione del gruppo nel suo contesto, dell'ambito operativo e territoriale dei due sodalizi, dei partecipi e delle diverse finalità delle due associazioni, una delle quali operava anche in altri e più vasti ambiti territoriali, mentre l'altra era attiva in un contesto locale (nei quartieri di Secondigliano, Scampia e Melito di OL).
Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di merito appaiono pienamente condivisibili anche alla luce dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi senz'altro avuta nel caso di specie quella individuazione dei tratti essenziali dei fatti di reato attribuiti, dotati di adeguata specificità, sicché gli imputati hanno potuto apprestare la loro difesa (Sez. 1, Sentenza n. 382 del 19/11/1999, Rv. 215140, Piccioni;
Sez. 6, Sentenza n. 451 del 05/12/2002 Ud. (dep. 09/01/2003) Rv. 223460, SI;
Sez. 6, Sentenza n. 21953 del 01/04/2003, Rv. 226273;
D'Zakaria).
Quanto all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, contestata con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sub B), in primo luogo deve rilevarsi che, come si è visto,
le risultanze acquisite hanno dimostrato che nel caso di specie si trattava di due distinti sodalizi criminosi, con diverse sfere (anche territoriali) di attività e diversi appartenenti, sicché è priva di fondamento l'affermazione dei ricorrenti che si sarebbe trattato sostanzialmente di un'unica associazione camorristica finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti che avrebbe agevolato sè stessa.
In secondo luogo va precisato che, contrariamente a quanto affermato nei ricorsi, la Corte d'Appello ha sufficientemente enucleato le concrete modalità per le quali la gestione e la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico poteva dirsi caratterizzata dalla metodologia e dal potenziale intimidatorio propri del sodalizio mafioso. In particolare, i Giudici di merito hanno chiarito che l'attività di cui al capo B) era stata posta in essere per agevolare l'associazione sub A), tenuto conto che il reato associativo era senz'altro rivolto alla realizzazione del programma della consorteria di cui al capo A), posto che la finalità del traffico di sostanze stupefacenti facente capo ai Di LA era quella di agevolare l'attività del gruppo criminale, in quanto attraverso la gestione del narcotraffico il clan ricavava gran parte della propria ricchezza. A ciò doveva aggiungersi che i sistemi adoperati anche nell'ambito della gestione del traffico di stupefacenti da taluni dei ricorrenti - per le azioni violente poste in essere per dirimere questioni interne relative a partite di droga e per la forza di intimidazione espletata per imporre il monopolio del gruppo sul territorio (v. colloqui intercettati e riferimenti dei collaboratori) - senz'altro rendevano applicabile l'aggravante in parola sotto il profilo del metodo mafioso.
4. I ricorrenti Di LA NT, LO ZI, NT IE, SI SS, D'VA NC e LU NT denunciano, sotto svariati profili, la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da SO NT e SO SE v. n. 7 del punto 2); nn. 1 e 2 del ricorso a firma dell'avv. Cola e n. 3 del ricorso a firma dell'avv. Abet al punto 3); punto 4); n. 2 del punto 5) del Ritenuto in fatto.
Tutte queste censure si appuntano sostanzialmente sulla circolarità delle accuse dei SO. Si sostiene, in particolare, che i tre fratelli SO avrebbero nello stesso momento manifestato la volontà di collaborare con la giustizia, ma il Pubblico Ministero avrebbe qualificato il solo SO RL come collaboratore, mentre gli altri due (NT e SE) sarebbero stati sentiti come semplici indagati in procedimento connesso o collegato. Ne sarebbero derivati quindi vizi nelle dichiarazioni rese da quest'ultimi (non fonoregistrate e prive di verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). A parte ciò, ne sarebbe derivata la inattendibilità delle dichiarazioni da loro rese e, in ogni caso, la motivazione sul punto fornita dalla Corte d'Appello sarebbe del tutto lacunosa e contraddittoria.
Anche queste censure sono prive di fondamento.
In effetti, come puntualizzato dalla Corte di merito, le dichiarazioni di SO NT e SO SE non hanno assunto nel caso di specie la natura giuridica di dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, per cui alle stesse non possono estendersi i limiti di utilizzabilità imposti dalla normativa in materia quanto alle modalità di documentazione dei verbali illustrativi ed alla fonoregistrazione o comunque derivanti dalla loro tardività per essere state rese oltre il 180 giorno dall'inizio della collaborazione. SO NT e SE sono, infatti, stati sentiti nel presente procedimento nella qualità di indagati di reato connesso e risultano inseriti in un programma di protezione soltanto in quanto familiari di SO RL, collaboratore di giustizia, e quindi trasferiti in luogo protetto a salvaguardia della loro incolumità.
Ne deriva che il termine di 180 giorni per la raccolta delle dichiarazioni accusatorie (previsto per i "collaboratori di giustizia" dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16-quater, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45, art. 14), la redazione del verbale illustrativo e l'obbligo di fonoregistrazione non sono applicabili nei confronti di SO NT e SO SE, trattandosi di dichiarazioni rese da indagati di reati connessi, pur se sottoposti a protezione in quanto parenti di un collaboratore di giustizia (v. Sez. 6, Sentenza n. 27040 del 22/01/2008, Rv. 241006, Aparo, che ha affermato lo stesso principio in riferimenti ai "testimoni di giustizia"; v. anche: Sez. 5, Sentenza n. 18061 del 13/03/2002, Rv. 221912, Bagarella;
Sez. 2, Sentenza n. 42851 del 21/11/2002, Rv. 223412, Bertuca). Ciò discende, d'altra parte, dal tenore letterale del citato art. 16 quater, che riguarda formalmente la persona che ha manifestato la volontà di collaborare e la collaborazione da tale soggetto prestata, non anche i soggetti che, fin dalle fasi iniziali delle loro dichiarazioni, non hanno assunto la qualifica di collaboratori, ma sono stati sentiti quali indagati di reato connesso. Nè è sindacabile in questa sede la mancata attribuzione della qualifica di collaboratore di giustizia, trattandosi di valutazioni discrezionali in capo ai soggetti interessati. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento agli asseriti contatti tra i tre dichiaranti nei primi giorni della collaborazione di SO RL, trattandosi di divieti posti esclusivamente a carico dei collaboratori di giustizia. A parte il fatto che nel caso di specie la sanzione di inutilizzabilità non opera in ogni caso, trattandosi di dichiarazioni utilizzate nell'ambito di un procedimento definito con il rito abbreviato.
Quanto alla dedotta circolarità delle informazioni ed alla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai fratelli SO, basta rilevare che i Giudici di merito hanno proceduto ad un approfondito vaglio critico e ad una verifica particolarmente accurata di tali propalazioni in relazione alle circostanze che SO NT e SO SE hanno riferito di avere appreso de relato. È infatti emerso che i predetti avevano partecipato personalmente all'attività di narcotraffico quali spacciatori operanti nelle piazze gestite dal gruppo Di LA, sicché erano portatori anche di conoscenze dirette, sulle quali nessuna incidenza aveva avuto la conoscenza preventiva delle dichiarazioni del fratello RL. D'altra, proprio per indagare la intrinseca attendibilità delle dichiarazioni dei SO, il GIP aveva proceduto, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., comma 5, alla audizione dei dichiaranti nel corso dell'udienza preliminare. 5. È doveroso a questo punto procedere all'esame delle principali ulteriori censure formulate specificamente dai singoli ricorrenti.
5.1 Di LA NT, come si è visto, ha dedotto la violazione dell'art. 14 cod. proc. pen. per essere le condotte a lui ascritte, in base al capo di imputazione, iniziate quando il predetto non era ancora imputabile e proseguite quando era minorenne. Si tratta di una censura palesemente infondata, posto che i Giudici di merito hanno espressamente chiarito che il Di LA rispondeva dei reati a lui ascritti a datare dal 4-4-09, data di raggiungimento da parte sua della maggiore età.
5.2 Lo stesso Di LA NT, LO ZI, NT IE e SI SS, oltre alle censure già esaminate, hanno sostenuto che il carico probatorio nei loro confronti sarebbe stato basato dai Giudici di merito sostanzialmente su chiamate in reità e in correità prive di reali riscontri individualizzanti e che non sarebbe stata vagliata con il necessario rigore la attendibilità intrinseca dei dichiaranti (SO RL e SI AG), che sarebbero stati in realtà spinti da motivi di livore e di risentimento.
Il Di LA ha poi denunciato vizio di motivazione in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 416 bis cod. pen.. A parte il fatto che le dichiarazioni del principale collaboratore (SO RL) avrebbero escluso un ruolo specifico di esso Di LA nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e le propalazioni degli altri collaboranti sarebbero sul punto del tutto generiche;
ne' in proposito avrebbero particolare significanza le videoriprese effettuate e le frequentazioni accertate.
D'VA NC, oltre a formulare censure del tutto analoghe a quelle sopra schematizzate, lamenta vizio di motivazione in ordine alla portata ed alla sussistenza di riscontri idonei a dimostrare la sua responsabilità per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sottolineando che la sua condanna poggerebbe principalmente sulle dichiarazioni rese da SO SE e SO NT, che però non avrebbero individuato con precisione e convergenza quale sarebbe stata l'attività stabile e duratura da lui posta in essere in favore del sodalizio. Alle stesse conclusioni perviene in riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., non essendo stato dimostrato che egli avesse messo a disposizione dell'organizzazione, in modo stabile e duraturo, il punto-scommesse da lui gestito al fine reimpiegare o riciclare il denaro del sodalizio stesso.
LU NT denuncia vizio di motivazione in riferimento alla sua partecipazione al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen., in quanto i suoi accusatori si sarebbero limitati a parlare di lui come addetto alle piazze di spaccio ed alla latitanza di Di LA RC, coinvolgendolo unicamente nel comparto "droga". Quanto alla sua partecipazione al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, le dichiarazioni accusatorie dei tre fratelli
SO sarebbero sospette per la loro perfetta sovrapponibilità, che farebbe dubitare della loro attendibilità intrinseca, denotando la circolarità delle stesse, avvalorata dalla convivenza dei tre in regime di protezione.
Per NT IE mancherebbero le prove sul ruolo da lui rivestito nel clan Di LA, in quanto molti collaboratori di giustizia non lo avrebbero neppure menzionato tra i partecipanti al sodalizio e le dichiarazioni accusatorie di altri collaboranti sarebbero generiche e prive di riscontri. Alle medesime conclusioni dovrebbe pervenirsi in riferimento alla ritenuta sua appartenenza alla associazione dedita al narcotraffico, posto che i vari collaboratori di giustizia lo avrebbero indicato come persona che acquistava sostanza stupefacente che poi cedeva al miglior offerente senza far parte di alcuna organizzazione. A parte il fatto che i Giudici di merito avrebbero utilizzato ai fini del decidere dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge. Inoltre le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero prive di riscontri oggettivi e non ne sarebbe stata verificata la attendibilità intrinseca ed estrinseca. Infine CA RO ribadisce la mancanza di convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine alla specifica attività da lui svolta nel settore della droga e la inidoneità a dimostrare la sua partecipazione al sodalizio della intercettazione ambientale del 10-4-10. Ricorda altresì di non essere menzionato nelle annotazioni contenute nel sequestrato libro- mastro relativo alla contabilità del clan.
Al di là del dato enunciativo, i ricorrenti solo formalmente hanno indicato inosservanze di norme di diritto penale sostantivo e vizi di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non hanno prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni;
ne' è stata lamentata una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
I ricorrenti, invero, si sono limitati, con diversità di accenti, a criticare il significato che la Corte d'Appello di OL aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: e, tuttavia, bisogna rilevare come i ricorsi, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, sono stati presentati per sostenere, in pratica, ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalle difese una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e comunicazioni captate durante le indagini, rispetto alle quali è stato tratteggiato in taluni ricorsi un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (in questo senso Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte napoletana analiticamente spiegato, con valutazioni di fatto non sindacabili in questa sede, come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SI AG, PI NT, PR NT, AN NI, SI AL e soprattutto SO RL, nonché le dichiarazioni rese da SO NT e SO SE, fratelli di SO RL, sentiti in qualità di imputati di reato connesso o collegato, le intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate, la documentazione acquisita, la attività di polizia giudiziaria di osservazione e sequestro dispiegata con particolare riferimento al sequestro, oltre che di sostanza stupefacente, della contabilità del clan (il cd. libro-mastro), operato in data 18-6-2010 e le videoregistrazioni effettuate in luoghi strategici (attestanti non solo le frequentazioni tra i coimputati ma anche la quotidiana attività di spaccio di sostanze stupefacenti) fossero idonee a comprovare l'esistenza della più volte richiamata associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di un numero indeterminato di delitti in materia di droga e della associazione mafiosa, rubricate ai capi A) e B) delle imputazioni.
Nella sentenza impugnata la Corte di Appello di OL ha proceduto poi all'esame analitico delle posizioni dei singoli ricorrenti, giungendo alla conclusione che dovesse esserne riaffermata la responsabilità per entrambi i reati associativi loro ascritti, previa esclusione, come si è visto, delle contestate aggravanti della trasnazionalità e di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. In particolare, gli elementi probatori raccolti a carico di Di LA NT consistono nelle attendibili dichiarazioni di SO RL, voce interna all'organizzazione risultata degna di fede, corroborate dai risultati delle attività captative poste in essere successivamente alla sua collaborazione e dagli esiti delle attività investigative successive e da numerosissimi elementi di formidabile riscontro (si pensi al sequestro della documentazione inerente la contabilità del clan). Tali risultanze sono poi state confermate dalle propalazioni di SI AL, PR NT, PI NT, SI AG. Questo quadro probatorio era già di per sè sufficiente per affermare la penale responsabilità del Di LA, anche indipendentemente dalle dichiarazioni di SO NT e di SO SE.
A fondamento della condanna di D'VA NC i Giudici di merito hanno posto non soltanto le dichiarazioni di SO RL, ma anche le convergenti propalazioni di altri dichiaranti (SI AL, SO NT, SO SE, SI AG).
A carico di LU NT sono risultate le dettagliate e precise dichiarazioni di SO RL, confortate non solo dai riferimenti di SO SE e di SO NT, ma anche dalle propalazioni di SI AG e dal contenuto delle intercettazioni ambientali, oltre che dalla accertata sua presenza nei pressi dell'appartamento ove è stata rinvenuta la contabilità del clan, per altro redatta anche con la sua calligrafia. SI SS è coinvolto dalle dichiarazioni circostanziate di SO RL, è autore di parte della contabilità del clan ed è accusato anche da SI AL e da SI AG, accuse riscontrate dalle riprese operate nel Terzo Mondo nei pressi del bar RI.
A carico di LO ZI risultano le dichiarazioni di PR NT, PI NT, SO RL, SI AL e SO SE, quest'ultimo nella sua veste di chiamante diretto, riscontrate dai controlli di P.G. effettuati. NT IE è accusato in modo circostanziato da SO RL, accuse confermate da SI AL e da SI AG, oltre che dagli esiti dei servizi di osservazione, dalle video riprese effettuate, dal contenuto di alcune intercettazioni ambientali e telefoniche e dai sequestri effettuati nei suoi confronti all'atto della esecuzione del suo fermo.
CA RO in base alle convergenti accuse dei collaboratori di giustizia (SO RL;
SI AG;
SI AL) e di dichiaranti in veste di chiamanti diretti (SO SE e SO NT) risulta inserito nel clan facente capo alla famiglia Di LA con il ruolo di gestore delle piazze di droga, oltre che come persona di fiducia del clan addetto a supportare la latitanza di Di LA RC e partecipe del gruppo armato del sodalizio con il ruolo di killer. Riscontri alle predette dichiarazioni sono risultati dalle annotazioni di servizio in atti e dalle riprese delle telecamere posizionate all'interno del Terzo Mondo presso il bar RI.
5.3 Come si è visto, NT IE denuncia altresì la violazione degli artt. 191 e 192 cod. proc. pen., in quanto i Giudici di merito avrebbero utilizzato ai fini del decidere dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese oltre il termine di 180 giorni previsto dalla legge.
Si tratta di censura priva di fondamento, posto che SO SE e SO NT non hanno assunto la veste formale di collaboratori di giustizia, sicché nei loro confronti non è applicabile la disciplina prevista dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dalla L. 13 febbraio 2001, n. 45. Quanto alle dichiarazioni rese da SO RL, basta ricordare che la previsione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaborante decorsi i centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare non si applica a quelle dichiarazioni rese (come nel caso in esame) come precisazione ed integrazione, che siano state sollecitate dagli organi inquirenti a chiarimento ulteriore degli episodi già riferiti nei termini di legge, sempre che non conducano ad individuare episodi criminosi nuovi e diversi o ulteriori soggetti responsabili degli episodi già denunciati (Sez. 1, Sentenza n. 9070 del 03/02/2011, Rv. 249605, Bidognetti).
5.4 Di LA NT si duole altresì della mancata esclusione nei suoi confronti della aggravante delle armi anche relativamente alla contestazione sub A).
Anche questo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha, infatti, ineccepibilmente spiegato che la disponibilità indiscussa di armi da parte di appartenenti al gruppo non riguardava soltanto il periodo della seconda faida, ma si collegava anche a vicende successive, come attestato da due fotogrammi richiamati nella sentenza di primo grado, in cui viene visto uno scambio di pistole, e dallo stesso narrato di SO RL, che ha riferito in ordine a numerosi agguati e fatti omicidiari a lui commissionati (che denotano chiaramente la disponibilità di armi da parte del gruppo) oltre che in ordine a consistenti disponibilità di armi custodite in sottofondi di vetture in garage.
6. Non possono trovare accoglimento neanche le censure attinenti al trattamento sanzionatorio riservato ai ricorrenti. I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono, infatti, in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli agli imputati semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza. Altrettanto generici quelli relativi alla pena, distante d'altronde dai massimi edittali. D'altra parte la commisurazione della pena è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, in quanto tale, si sottrae al sindacato di legittimità, ove - come appunto nel caso di specie - corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all'art. 133 c.p. e idonea a far emergere le ragioni delle concrete scelte operate.
7. Fondato è, invece, il motivo di ricorso (comune a tutti gli attuali imputati) relativo alla denunciata violazione del divieto di reformatio in peius in riferimento alla esclusione di due aggravanti la transnazionalità e l'essere il sodalizio di cui al capo B) armato operata dalla Corte d'Appello di OL, salvo poi lasciare invariata la pena inflitta.
La Corte di merito ha rilevato che in primo grado non era stato effettuato alcun incremento di pena per le due aggravanti escluse all'esito del dibattimento di appello, sicché la allora riconosciuta sussistenza delle stesse non aveva inciso, già dal primo grado, nella determinazione del quantum della pena inflitta ai singoli imputati.
Segnatamente per Di LA NT, D'VA NC, LU NT e SI SS pena-base per il più grave reato di cui al capo B) era stata individuata in quella, reputata parimente congrua dalla Corte d'Appello, di anni 12 di reclusione, aumentata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 ad anni 16 di reclusione, ulteriormente aumentata per continuazione con il reato sub A) alla pena di anni 18 di reclusione, ridotta per il rito abbreviato ad anni 12 di reclusione. Conseguentemente nessun aumento di pena era stato operato, a detta della Corte d'Appello, dal Giudice di prime cure con riferimento alle due aggravanti poi escluse dalla medesima Corte. Quanto a LO ZI la pena-base, con un ragionamento condiviso dalla Corte d'Appello, era stata fissata in anni 13 di reclusione, poi aumentata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 ad anni 18 di reclusione, aumentata per continuazione con il delitto sub A) alla pena di anni 22 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione. Anche in questo caso, secondo la Corte di merito, nessun aumento di pena era stato calcolato dal GUP per le due aggravanti poi escluse dalla medesima Corte d'Appello. Quanto a NT IE, la pena-base per il più grave reato di cui al capo B) era stata stabilita in anni 13 di reclusione, aumentata ex art. 99 c.p. ad anni 18 di reclusione e ulteriormente aumentata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 ad anni 19 di reclusione, aumentata per la continuazione con gli altri reati contestati ad anni 23 di reclusione, ridotta infine per il rito ad anni 15 e mesi 4 di reclusione.
Ancora una volta, ad avviso della Corte Distrettuale, nessun aumento di pena aveva operato il primo giudice in relazione alle due aggravanti successivamente escluse dalla medesima Corte di merito. Infine la pena-base per il più grave reato sub B) era stata indicata in primo grado per CA RO in anni 12 di reclusione, aumentata ex art. 99 c.p. ad anni 16 di reclusione e ulteriormente aumentata L. n. 203 del 1991, ex art. 7 ad anni 18 di reclusione, aumentata per la continuazione con il reato sub A) ad anni 21 di reclusione, ridotta infine per il rito ad anni 14 di reclusione. Pertanto anche in questo caso, secondo la Corte d'Appello di OL, era del tutto irrilevante l'esclusione operata in sede di appello delle due aggravanti ai fini del quantum di pena.
Del resto - ha osservato la Corte di merito - non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius qualora il giudice di appello, su impugnazione del solo imputato, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, pur non riconoscendo l'esistenza di una circostanza aggravante o di una più grave forma di recidiva (Sez. 4, Sentenza n. 41566 del 27/10/2010, Rv. 248457, Tantucci;
Sez. 3, Sentenza n. 25606 del 24/03/2010, Rv. 247739, Capolino). E ciò a maggior ragione in un caso come quello in esame, in cui le due aggravanti escluse non avevano determinato alcun aumento di pena ad opera del primo giudice, sicché non vi era pena da ridurre in misura corrispondente per effetto della loro elisione in grado di appello. Si tratta di conclusioni che questo Collegio non ritiene di condividere.
In primo luogo deve rilevarsi che a fronte dell'orientamento seguito dalla Corte d'Appello di OL esiste un filone giurisprudenziale contrario, che ha affermato che, in applicazione della disciplina di cui all'art. 597 cod. proc. pen., il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, escluda una circostanza aggravante non solo deve ridurre la pena complessiva ma non può nemmeno elevare la pena irrogata con riferimento a singole componenti (v. da ultimo:
Sez. 6, Sentenza n. 36573 del 04/07/2012, Rv. 253377, Bonsignore). E si tratta di un orientamento giurisprudenziale non soltanto maggioritario ma basato su un importante approdo delle Sezioni Unite di questa Corte, la sentenza n. 40910 del 27/09/2005, Rv. 232066, Morales, che ha chiarito che nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado (v. anche tra le tante: Sez. 4, Sentenza n. 47341 del 28/10/2005, Rv. 233177, Salah;
Sez. 1, Sentenza n. 24895 del 28/05/2009, Rv. 243806, Calabrese;
Sez. 6, Sentenza n. 41388 del 08/10/2009, Rv. 245018, Clericuzio;
Sez. 4, Sentenza n. 41585 del 04/11/2010, Rv. 248549 Pizzi;
Sez. 6, Sentenza n. 45866 del 15/05/2012, Rv. 254129, Costanzo;
Sez. 2, Sentenza n. 44332 del 15/10/2013, Rv. 257444, Ardizzone;
Sez. 2, Sentenza n. 45973 del 18/10/2013, Rv. 257522, A.;
Sez. 2, Sentenza n. 35183 del 06/06/2013, Rv. 257744, De Marino;
Sez. 3, Sentenza n. 38084 del 23/06/2009, Rv. 244961, Raggio;
Sez. 3, Sentenza n. 40007 del 22/09/2011, Rv. 251471, Iqbal;
Sez. 5, Sentenza n. 14991 del 12/01/2012, Rv. 252326, Strisciuglio;
Sez. 2, Sentenza n. 28042 del 05/04/2012, Rv. 253245, Vannucci). Questa Corte ritiene di dovere condividere tale ultimo orientamento. Infatti, come sottolineato dalle Sezioni Unite, va, anzitutto, valorizzata la circostanza che l'art. 597 c.p.p. non si limita a sancire, al terzo comma, il divieto della "reformatio in peius" con la stessa formulazione del precedente art. 515 codice di rito del 1930 ("il giudice non può irrogare una pena più grave...".), ma introduce, al comma 4, una disposizione innovativa in base alla quale "in ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita". Questa previsione assume un significato particolarmente pregnante se letta alla luce della Relazione preliminare al codice del 1988, in cui si legge che, con l'introduzione di tale comma, il legislatore ha inteso "rafforzare il divieto della reformatio in peius" che, con il codice abrogato, veniva sostanzialmente eluso dalla giurisprudenza allorché lo considerava riferibile solo alla pena complessivamente inflitta, consentendo di lasciare privo di conseguenze il riconoscimento di attenuanti, l'esclusione di aggravanti o il proscioglimento da alcune delle imputazioni contestate come concorrenti.
Proprio a seguito dell'introduzione di una previsione innovativa, come quella contenuta nell'art. 597 cod. proc. pen., comma 4 deve affermarsi che il divieto di reformatio in peius riguarda - oggi - non soltanto il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena. La disposizione contenuta nell'art. 597 c.p.p., comma 4 individua, infatti, quali elementi autonomi, pur nell'ambito della pena complessiva, sia gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, che l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione. Conseguenza di tale autonomia non è solo l'obbligatoria diminuzione della pena complessiva, in caso di accoglimento dell'appello in ordine alle circostanze o al concorso di reati, anche se unificati per la continuazione, come espressamente previsto dall'art. 597 c.p.p., comma 4, ma anche l'impossibilità di elevare la pena comminata, per detti singoli elementi, pur risultando diminuita quella complessiva a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto con riferimento non alle circostanze o al concorso di reati, ma per altri motivi. Il divieto di aumento di pena consegue all'effetto devolutivo dell'appello, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, che riafferma un principio già contenuto nell'art. 515 c.p.p. 1930, comma 1. La previsione normativa secondo cui l'appello attribuisce al Giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai "punti della decisione" ai quali si riferiscono i motivi proposti, non si limita a circoscrivere l'ambito oggettivo entro cui il Giudice di secondo i grado può operare, ma, con l'esplicito riferimento ai "motivi proposti", lascia chiaramente intendere che, entro quell'ambito oggettivo, la decisione non può che essere nel senso dello accoglimento o della reiezione, in tutto o in parte, dei suddetti motivi i quali, a loro volta, come è dato rilevare dal testuale tenore dell'art. 581 c.p.p., sono strettamente collegati alle "richieste", cioè al "petitum" sostanziale dell'impugnazione, rappresentando, rispetto ad esso, per mutuare le categorì e civilistiche, l'equivalente della "causa petendi". Dalle esposte considerazioni discende che, in caso di condanna dell'imputato, in primo grado, per un reato aggravato, quando venga esclusa, su mera impugnazione dello stesso, la circostanza aggravante contestata, il Giudice dell'appello, pur irrogando una pena inferiore a quella comminata nel precedente grado di giudizio, non può assumere, come pena base, una di entità maggiore di quella determinata in primo grado.
Nel caso di specie il Giudice di appello, dopo avere escluso due aggravanti a suo tempo ritenute sussistenti in primo grado, ha lasciato immutata la pena inflitta agli imputati, violando, per le ragioni sopra espresse, le previsioni dell'art. 597 c.p.p., comma 4. Nè possono seguirsi le argomentazioni della Corte d'Appello di OL, là dove ha osservato che in primo grado non sarebbe stato effettuato alcun incremento di pena per le due aggravanti escluse all'esito del dibattimento di appello, con la conseguenza che la allora riconosciuta sussistenza delle stesse non avrebbe inciso, già dal primo grado, nella determinazione del quantum della pena inflitta ai singoli imputati, il Giudice di primo grado, infatti, non ha determinato nel minimo la pena per il reato associativo (su cui effettuare gli ulteriori aumenti di sanzione), sicché ha mostrato di avere tenuto conto di dette aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4 e di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 3 nel fissare la pena-base. Ne discende che la Corte di Appello, nell'escludere formalmente le due aggravanti ad effetto speciale citate, non poteva confermare la sanzione inflitta in primo grado, ma, per non violare il divieto di reformatio in peius, avrebbe dovuto diminuire congruamente detta pena.
8. Per tutte le argomentazioni sopra svolte, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di OL (che applicherà i principi espressi al punto che precede) e con rigetto nel resto dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'Appello di OL. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2014