Sentenza 23 settembre 2016
Massime • 1
Sono acquisibili, ed utilizzabili nel giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen., le dichiarazioni spontanee assunte dalla polizia giudiziaria da soggetto che, rintracciato attraverso un appuntamento fissato dalla persona offesa, aveva appreso - subito prima di rendere le predette dichiarazioni - di essere stato denunciato da quest'ultima. (In motivazione, la S.C. ha precisato che le predette circostanze non avevano inficiato la spontaneità delle dichiarazioni, le quali erano, anzi, state rese da ciò maggiormente verosimili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/09/2016, n. 47580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47580 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2016 |
Testo completo
47 5 8 0/ 1 6 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.2358 Dott. MATILDE CAMMINO - Consigliere - Dott. GIACOMO FUMU REGISTRO GENERALE N. 27050/2016 - Consigliere - Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO - Rel. Consigliere - Dott. STEFANO FILIPPINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN US N. IL 25/09/1968 avverso la sentenza n. 2859/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/03/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI FUCUTS Bolohi Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. nommissibilità del zicow che ha concluso per l'im R Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 9/3/2016 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 7/3/2011, confermava la condanna di IN EP alla pena ritenuta di giustizia per i reati di indebito utilizzo di carte di credito, furto, truffa e tentata violenza privata, assolvendolo invece dal reato di falso in scrittura privata perché non più previsto dalla legge come reato.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, sia in punto di penale responsabilità, sia in ordine al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Lamenta l'inattendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa denunciante e parte civile NO SC SC, in particolare nella parte in cui nega di aver prestato il proprio consenso agli atti di disposizione del proprio patrimonio contestati all'imputato ai capi A,B,C ed E della rubrica.
2.2 inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 350 comma 7 cod. proc. pen.; si duole, in particolare, dell'utilizzazione delle dichiarazioni spontanee rese dal RT senza l'assistenza del difensore presso il Commissariato San Paolo, praticamente contestuali alla contestazione dei reati dopo la formalizzazione della denuncia a suo carico, in quanto violerebbe il divieto di cui all'art. 62 cod.proc.pen.; peraltro non si tratterebbe di vere dichiarazioni spontanee, bensì indotte dallo stratagemma utilizzato dalla Polizia e dalla persona offesa per rintracciare l'imputato.
2.3. inosservanza di norme sostanziali e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all'art. 50 cod.pen., avendo la NO sostanzialmente affidato al RT la gestione del suo de patrimonio.
2.4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di truffa ai danni della NO, circa la sussistenza dell'elemento soggettivo e la mancanza di identità tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato: in sostanza, anche ritenendo accertata la falsità della delega al prelievo mostrata dal RT al dipendente della banca, non sussisterebbe truffa ai danni della NO, bensì ai danni della banca, che tuttavia non ha mai sporto querela, con conseguente improcedibilità del reato di truffa.
2.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta possibilità di configurare il concorso di reati tra il furto della carta di credito e l'indebito utilizzo della stessa.
2.6. violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla qualificazione di furto, piuttosto che di furto d'uso (art. 626 n.1 cod.pen.), dal momento che gli impossessamenti della carta di credito da parte dell'imputato sono stati sempre seguiti dalla spontanea restituzione di detto bene alla NO.
2.7. violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.pen., laddove il fatto della convivenza more uxorio del RT con la NO è stato considerato integrante l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod.pen.. 2.8. violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza del tentativo di violenza privata, non apparendo le dichiarazioni della denunciante supportate da alcun riscontro al riguardo.
2.9. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Lamenta l'inattendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa RO ON, costituitosi parte civile, in particolare nella parte in cui non è stata valutata l'inverosimiglianza delle accuse contro il RT a fronte della comprovata esperienza imprenditoriale del RO. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per essere manifestamente infondati tutti i motivi dedotti. Trattasi, per la quasi totalità, di reiterazione di argomenti già esposti nell'atto appello, sui quali la Corte territoriale si è già espressa in maniera conforme alla giurisprudenza di legittimità con argomenti che il ricorrente non contrasta adeguatamente.
1. Per ragioni di ordine logico occorre prendere le mosse dal secondo motivo, attinente alla nullità assoluta e conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da RT EP agli agenti del Commissariato San Paolo, compendiate nel relativo verbale datato 18/7/2009, prodotto dal ricorrente in allegato all'atto di impugnazione. Dallo stesso emerge che si tratta di dichiarazioni spontanee rese dal RT, dopo essere stato edotto del fatto che nei suoi confronti si procede in ordine alle ipotesi di reato di furto aggravato, minacce, accesso abusivo in un sistema informatico e indebito utilizzo di carte di credito>>, confessorie della propria responsabilità. La Corte territoriale, come anche il giudice di primo grado nel giudizio abbreviato, considerano fondamentali tali dichiarazioni. Il collegio di appello, qualificandole come dichiarazioni spontanee assunte dalla P.G. ai sensi dell'art. 350 u.c. cod.proc.pen., afferma essere le stesse pacificamente utilizzabili ai fini della decisione con rito abbreviato secondo la consolidata giurisprudenza, che ne limita l'inutilizzabilità al solo dibattimento. La soluzione adottata dal giudice di appello risulta conforme alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria della Corte di Cassazione, condivisa dal collegio, secondo la quale nel giudizio abbreviato sono probatoriamente utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria (si veda, tra le tante, sez. 5, sentenza n. 6346 del 16/01/2014, con numerosi precedenti conformi: n. 37374 del 2003 rv. 227037, n. 29138 del 2004 rv. 229457, n. 44637 del 2004 rv. 230754, n. 40050 del 2008 rv. 241554, n. 18064 2 R del 2010 rv. 246865, n. 8675 del 2011 rv. 252279).
1.1 Né riveste rilevanza alcuna il fatto che le dichiarazioni siano state rilasciate alla P.G. dopo che il RT era stato rintracciato tramite un appuntamento fissato dalla denunciante NO, posto che tale elemento non inficia né pregiudica la spontaneità delle dichiarazioni, anzi la rende maggiormente verosimili in considerazione della comprensibile difficoltà emotiva vissuta dal soggetto che, messo improvvisamente di fronte alle proprie responsabilità, non ha avuto il tempo di elaborare strategie difensive ed è stato verosimilmente coltoral rammarico per il dolore arrecato con i suoi comportamenti ad una persona cui era sentimentalmente legato. Inoltre, dalla lettura delle suddette dichiarazioni non emergono concreti elementi in forza dei quali dubitare che si sia trattato di spontanee dichiarazioni;
la tesi difensiva, che vorrebbe vedere in tale atto un interrogatorio di persona sottoposta alle indagini (illegittimamente eseguito stante l'assenza delle garanzie difensive di cui all'art. 64 cod. proc.pen.), non ha trovato riscontro alcuno. Del resto, la circostanza che il RT abbia reso le dichiarazioni confessorie in questione allorchè ha ricevuto notizia di essere stato appena denunciato in relazione ai fatti per cui si procedeva non impediva certo agli operanti di raccogliere le spontanee dichiarazioni ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc.pen., norma che disciplina proprio tale evenienza in relazione ai soggetti nei cui confronti vengono svolte le indagini. La qualificazione giuridica delle suddette dichiarazioni risulta operata sulla base di dati di fatto oggettivi, che non si prestano ad essere confutati in sede di legittimità; viceversa l'affermazione che si sia trattato di un interrogatorio vero e proprio, effettuato in carenza delle prescritte garanzie e celato sotto la forma delle dichiarazioni spontanee, rappresenta una mera suggestione difensiva priva di qualsiasi riscontro negli atti. Segnatamente, dalla lettura del verbale in questione si evince che l'atto non contiene né la contestazione dei fatti addebitati, né la formulazione di domande da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria, risultando, quindi, correttamente inquadrato nell'ambito del paradigma dettato dall'art. 350 comma 7 cod. proc. pen., piuttosto che in quello di cui all'art. 64 cod. proc. pen.: si tratta, difatti, della libera narrazione dei fatti delittuosi nei quali il dichiarante riconosce di essere coinvolto. Sul punto deve ribadirsi il costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto, pur se sollecitate dagli ufficiali di polizia giudiziaria, non sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico, in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto dell'imputazione ed è costituito da domande e risposte raccolte in un verbale sottoscritto dall'interessato, sicchè non devono essere precedute dall'invito alla nomina del difensore e dall'avvertimento circa la facoltà di non rispondere (sez. 4 n. 15018 del 25/2/2011, Rv. 250228). E, in tale senso, si è ulteriormente chiarito che alle dichiarazioni spontanee rese dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni dell'art. 63 comma 1 e dell'art. 64 cod. proc. pen., giacchè l'una concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini e 3 l'altra attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni (sez. 6 n. 34151 del 27/6/2008, Rv. 241466). Del resto già in passato, con affermazione a tutt'oggi pienamente condivisibile, si era affermato che nel vigente codice di procedura penale il termine interrogatorio ha un ben preciso significato tecnico e non può quindi essere facilmente interscambiabile con altri termini, anch'essi dotati di un loro specifico e diverso significato, quali sono quelli che definiscono le sommarie informazioni rese dall'indagato - art. 350 comma 1, le dichiarazioni spontanee - art. 350 comma 7, o l'esame - art. 208 (sez. 1 n. 2958 del 20/5/1998, Rv. 210727).
2. Passando all'esame degli ulteriori motivi di ricorso, rileva il Collegio, a proposito di quelli ai nn. 1 e 3, che gli argomenti appaiono manifestamente infondati dal momento che, riconosciuta la piena utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni dell'imputato di cui si è detto, pienamente riscontrate risultano le accuse della persona offesa, sempre coerenti e lineari, anche a proposito della inesistenza di un previo consenso (peraltro oggettivamente inverosimile) ad indeterminate operazioni di spesa da parte del RT. Insussistente è dunque la violazione di legge in tema di interpretazione della prova testimoniale dichiarativa, come pure il vizio di motivazione, in relazione ai richiamati motivi.
3. A proposito del quarto motivo, relativo alla pretesa esigenza di identità tra soggetto indotto in errore e soggetto danneggiato, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità cui il collegio aderisce, il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggiro è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifizi posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 43143 del 17/07/2013, Rv. 257495). Nel caso di specie evidente risulta il nesso di causalità tra i raggiri o artifizi (utilizzo della fotocopia con firma fraudolentemente carpita) posti in essere per indurre in errore il terzo (il funzionario di banca), il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (la NO SC).
4. Quanto al quinto motivo, relativo alla possibilità di configurare il concorso di reati tra il furto della carta di credito e l'indebito utilizzo della stessa, è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema, condivisa dal collegio, secondo cui il delitto di furto della carta di credito concorre con quello di cui all'art. 12 L. n. 143 del 1991, limitatamente alla ipotesi dell'indebito utilizzo del medesimo documento, in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo (cfr. Sez. 5, n. 44018 del 10/10/2005, Rv. 232810).
5. In ordine al sesto motivo, attinente alla qualificazione di furto, piuttosto che di furto d'uso (art. 626 n.1 cod.pen.) degli impossessamenti della carta di credito da parte dell'imputato, evidente è la manifesta infondatezza del motivo in considerazione delle ragioni ampiamente esposte dai giudici di appello, non adeguatamente confutate dal ricorrente, secondo le quali 4 R le stesse modalità di perdurante utilizzo e trattenimento della carta (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) escludono la volontà di fare uso solo occasionale e momentaneo;
peraltro, se risulta restituita la tessera magnetica, non altrettanto è stato per il denaro, illegittimamente carpito mediante l'impossessamento della carta di credito. Tema, quello del denaro sottratto, non certo estraneo alla contestazione sostanziale, sul quale l'imputato, dopo le prime spontanee dichiarazioni confessorie, si è ampiamente difeso.
6. Quanto al motivo n. 7, attinente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 cod.pen., si rileva in primo luogo che il motivo non risulta dedotto tra le doglianze avanzate in sede di appello, sicchè deve ritenersi in questa sede inammissibile. Peraltro, pare corretto aggiungere che il concetto di convivenza more uxorio, situazione per la quale il ricorrente invoca l'applicazione analogica della causa di non punibilità in parola, non risulta integrato nella relazione tra l'imputato e la persona offesa NO SC, attesa la brevità del rapporto descritta nelle sentenze di merito, l'occasionalità della coabitazione e, dunque, l'assenza della stabilità di relazioni che costituisce la ratio ispiratrice della previsione di cui all'art. 649 cod.pen.. 7. In ordine al motivo n. 8, rispetto alla ritenuta sussistenza del tentativo di violenza privata, vanno richiamate le considerazioni già espresse in relazione ai motivi 1 e 3 dal momento che le dichiarazioni della denunciante, anche in punto di pressioni su di lei esercitate dall'imputato affinchè non lo denunciasse, sono state vagliate dal giudice di appello e sono risultate assolutamente risultate credibili in ogni parte.
8. Quanto, infine, al motivo n. 9, relativo alla pretesa inattendibilità delle accuse formulate dalla persona offesa RO ON, costituitosi parte civile, in particolare nella parte in cui non sarebbe stata valutata l'inverosimiglianza delle accuse contro il RT a fronte della comprovata esperienza imprenditoriale del RO, devesi fare richiamo delle pagg. 8 e 9 della sentenza di appello, nelle quali si analizza con precisione e rigore logico la molteplicità di comportamenti del RT (il dare un falso nome di battesimo, tacere a proposito della condizione di protestato, simulare l'imminente disponibilità di un immobile in Albenga, falsificare un preliminare di vendita albergo, ecc.) dai quali si desume la prova inconfutabile dei tanti raggiri usati per raggiungere lo scopo di profitto truffaldino.
9. Di conseguenza, manifestamente infondate si rivelano tutte le doglianze contenute nel ricorso in trattazione, avendo sia il giudice di prime cure che la Corte territoriale dato conto, con esaustiva motivazione, della compiutezza del quadro probatorio in forza del quale si è pervenuti all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati in questione. 10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa - di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma - che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.500,00 5 ы
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2016. Il Consigliere relatore II Presidente Dr Stefano Filippiniম Dr.ssa Matilde Cammino шы DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 10 NOV. 2016 IL TIMA DI CANC ER Claudia Pian Z I 2863 O N E 6