Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2016, n. 9956
CASS
Sentenza 17 giugno 2016

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In tema di associazione mafiosa, nell'ipotesi in cui l'originario gruppo camorristico vari una nuova strategia criminale, concretizzatasi nell'acquisizione, in tempi brevi, di un territorio molto più vasto rispetto a quello controllato dalla precedente organizzazione, nella instaurazione di nuove alleanze con diversi sodalizi criminosi e nell'arruolamento di nuovi affiliati, in modo da conseguire il rovesciamento delle passate alleanze, il monopolio delle attività criminali e la successione ai gruppi in precedenza egemoni nel controllo dei predetti territori, si configura un autonomo reato associativo e deve escludersi la medesimezza del fatto contestato e la violazione del principio del "ne bis in idem".

La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte).

L'immutazione dei luoghi integra il delitto di frode processuale ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannatoria. (Fattispecie relativa ad immutazione dei luoghi, consistita nell'abbattimento e nella ricostruzione di alcuni muri portanti, finalizzata a trarre in inganno il consulente tecnico di ufficio nominato dal giudice civile in un procedimento per accertamento tecnico preventivo, introdotto per lamentate lesioni strutturali della proprietà).

La circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati - fine, in materia di armi, commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.

La circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso.

Commentario1

  • 1Art. 374 - Frode processuale
    https://www.filodiritto.com/

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2016, n. 9956
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9956
Data del deposito : 17 giugno 2016

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