Sentenza 17 giugno 2016
Massime • 5
In tema di associazione mafiosa, nell'ipotesi in cui l'originario gruppo camorristico vari una nuova strategia criminale, concretizzatasi nell'acquisizione, in tempi brevi, di un territorio molto più vasto rispetto a quello controllato dalla precedente organizzazione, nella instaurazione di nuove alleanze con diversi sodalizi criminosi e nell'arruolamento di nuovi affiliati, in modo da conseguire il rovesciamento delle passate alleanze, il monopolio delle attività criminali e la successione ai gruppi in precedenza egemoni nel controllo dei predetti territori, si configura un autonomo reato associativo e deve escludersi la medesimezza del fatto contestato e la violazione del principio del "ne bis in idem".
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte).
L'immutazione dei luoghi integra il delitto di frode processuale ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannatoria. (Fattispecie relativa ad immutazione dei luoghi, consistita nell'abbattimento e nella ricostruzione di alcuni muri portanti, finalizzata a trarre in inganno il consulente tecnico di ufficio nominato dal giudice civile in un procedimento per accertamento tecnico preventivo, introdotto per lamentate lesioni strutturali della proprietà).
La circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati - fine, in materia di armi, commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
La circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso.
Commentario • 1
- 1. Art. 374 - Frode processualehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In tema di truffa, pur non esigendosi l'identità tra la persona indotta in errore e quella che subisce conseguenze patrimoniali negative per effetto dell'induzione in errore, va esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il soggetto indotto in errore sia un giudice che, sulla base di una prospettazione falsa, abbia adottato un provvedimento giudiziale contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato: detto provvedimento non è, infatti, equiparabile ad un libero atto di gestione di interessi altrui, non costituendo espressione di libertà negoziale ma esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, finalizzato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2016, n. 9956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9956 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2016 |
Testo completo
09956-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN CALCE SESTA SEZIONE PENALE ANNOTAZIONE Composta da Reg. Sent. N. 1006/16 GI Conti -Presidente- Giorgio Fidelbo U.P. 17/6/2016 R.G.N. 7454/2016Stefano Mogini Angelo Capozzi Emilia Anna Giordano -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) CU ER, n. a Napoli il 30/6/1992 2) TA UI, n. a Napoli il 12/6/1987 3) TA ST, n. a Napoli il 22/1171989 4) De IT TO, n. a Napoli il 14/11/1961 5) TO NC, n. a Napoli il 18/10/1955 6) SI IU, n. a Napoli il 16/8/1987 7) AN NI, n. a Napoli l'11/171993 8) AZ LE, n. a Napoli il 12/6/1985 9) RE AR, n. a Napoli il 2/6/1977 10) MA IO, n. a Napoli il 28/1/1989 11) ET TO, n. a Napoli 3/1/1985 12) CO ON, n. in Brasile il 20/8/10985 13) RE AD, n. Napoli il 24/5/1969 avverso la sentenza del 7/9/2015 della Corte di Assise di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Corasaniti, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibili i ricorsi proposti da ER CU, ST TA, TO De IT, 1 rr NC TO, IU SI, LE AZ, ON CO, AD RE e il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, avv. Claudio Davino per ER CU, UI TA, ST TA, TO De IT, LE AZ, AR RE, AD RE;
avv. Nino Marazzita e avv. MA Riccardi per IO MA;
l'avv. IU Ricciulli per NC TO e TO ET;
l'avv. Camillo Irace per TO ET;
l'avv. IU Gianzi per AD RE;
l'avv. GI Aricò per UI TA;
l'avv. Roberto De Fusco per ER CU, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza di primo grado.
1.1. Con sentenza del 19 maggio 2014 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con la diminuente del rito abbreviato e ritenuta la continuazione fra reati, condannava: CU ER, concessegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. sub capo G), alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui ai capi A), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen., per essersi associato con ET TO, MA IO, UA IO, RE AR, MA IU, CO ER, CU ER, TA UI, TA ST, SI IU, RE AD, AN NI, De IT TO, RT RO, AZ LE, TO NC, quale capo e condirettore dell'associazione camorristica denominata EL AS, nella prima fase componente del gruppo di fuoco e poi reggente sul territorio a seguito degli arresti di ET TO, MA IO e UA IO, in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
G), esclusa l'aggravante della premeditazione, artt. 110, 575 e 577, n. 4, in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen., omicidio in danno di IE ON, in Napoli NO, il 14 aprile 2011; H), artt. 61 n. 2, 110, 81, secondo comma, 10,12 e 14, legge 479/1974 e 7 legge 203/1991, per avere detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato di cui al capo G), almeno tre pistole cal. 9X21 di marca imprecisata, al fine di avvantaggiare l'organizzazione camorristica denominata EL AS nello scontro con esponenti del clan Di UR ed allo scopo di affermare il potere del gruppo criminale di cui è affiliato;
in Napoli, NO il 14 aprile 2011; ر 2 да دمی - TA UI, con la contestata recidiva, alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui ai capi A), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e cod. pen., come componente del gruppo di fuoco e vedetta armata sulle piazze di spaccio del gruppo denominato EL AS, in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
B) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7 legge 203/1991 per essersi associato nel gruppo denominato EL AS con SI IU, RT RO, RE AD, De IT TO, AN NI, TO NC, ET TO ed altre persone, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, nello specifico attraverso il rifornimento, gestione e controllo delle piazze di spaccio di marijuana, crack, eroina e cocaina denominato EL AS, insistenti in Napoli NO sulla via Dante, angolo con vico EL AS e vico Ponte Lungo e su altre zone ( il Lotto G, ON IE, San TR a Patierno) in Napoli, dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
C), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. per avere fatto parte, con TA ST, SI IU, RE AD, De IT TO e ET TO, e come gestore della piazza di spaccio del quartiere Case dei Puffi, dal marzo 2007, dell'associazione camorristica denominata MA-PA, già federata al cartello cd. "scissionista" formatosi a seguito della faida di Scampia dell'anno 2004, in seno al clan Di UR, associazione operante in Napoli, quartieri di NO, Scampia, nei Comuni di Melito, Mugnano, AT, Arzano, sino all'aprile/maggio 2011 e, successivamente, nei soli Comuni di Melito e Arzano;
D) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7 legge 203/1991 per essersi associato con i coimputati TA ST, SI IU, RE AD, De IT TO, ed altre persone nel gruppo MA-PA, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nello specifico attraverso il rifornimento, gestione e controllo delle piazze di spaccio di marijuana, crack, eroina e cocaina in Napoli e quartieri di Scampia e NO nonché nei Comuni di Melito, Mugnano, Arzano ed altri nei quali il gruppo MA-PA era egemone;
associazione operante in Napoli, quartieri di NO, Scampia, nei Comuni di Melito, Mugnano, AT, Arzano, sino all'aprile/maggio 2011 e, successivamente, nei soli Comuni di Melito e Arzano;
DE IT TO, con la contestata recidiva, alla pena di anni sedici di reclusione per i reati di cui ai capi A) art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen., quale capo e condirettore del clan denominato EL AS, in qualità di referente del quartiere ON IE per la gestione di tutte le attività illecite, compresa la gestione delle piazze di spaccio ivi esistenti ed incaricato del supporto logistico a ET TO, capo latitante del gruppo della EL AS;
in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
B) artt. 74, commi 3 qr 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7 legge 203/1991 per essersi associato con i coimputati innanzi indicati nel gruppo denominato EL AS enella qualità innanzi indicata, allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nello specifico attraverso il rifornimento, gestione e controllo della piazza di spaccio di marijuana, crack, eroina e cocaina nelle piazze di spaccio insistenti in Napoli NO sulla via Dante, angolo con vico EL AS e vico Ponte Lungo e su altre zone, il Lotto G, ON-IE, San TR a Patierno, in Napoli, dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
C) artt. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. per avere fatto parte, quale referente nel quartiere ON-IE e gestore delle piazze di spaccio ivi esistente, dell'associazione camorristica denominata MA-PA, già federata al cartello cd. "scissionista" formatosi a seguito della faida di Scampia dell'anno 2004, in seno al clan Di UR, associazione operante in Napoli, quartieri di NO, Scampia, nei Comuni di Melito, Mugnano, AT, Arzano, sino all'aprile/maggio 2011 e, successivamente, nei soli Comuni di Melito e Arzano;
-SI IU, alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui al decreto di giudizio immediato del 23 dicembre 2013, sub capi A), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen., quale partecipe dell'associazione camorristica denominata EL AS, come componente di componente del gruppo di fuoco e vedetta armata nella piazze di spaccio del clan in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante); B) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7 legge 203/1991, per essersi associato nel gruppo denominato EL AS con i coimputati TA UI, RE AD, De IT TO, AN NI, TO NC, ET TO ed altre persone allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nello specifico attraverso il rifornimento, gestione e controllo della piazza di spaccio di marijuana, crack, eroina e cocaina denominato EL AS, insistente in Napoli NO sulla via Dante, angolo con vico EL AS e vico Ponte Lungo e su altre zone, il Lotto G, ON IE, San TR a Patierno ed altre zone, in Napoli dall'aprile 2011 e con condotta perdurante;
C) art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. per avere fatto parte, con TA ST, RE AD, De IT TO e ET TO, con il ruolo di gestore della piazza di spaccio cd. della 33, già diretta dal padre Paolo e dallo zio Francesco e di componente della scorta armata di MA FF jr, dall'estate 2007 al maggio 2011, dell'associazione camorristica denominata MA-PA, operante in Napoli, quartieri di NO, Scampia, nei Comuni di Melito, Mugnano, AT, Arzano, sino all'aprile/maggio 2011 e, successivamente, nei soli Comuni di Melito e Arzano;
D) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7 legge 203/1991 per essersi associato nel gruppo denominato MA-PA e con i coimputati TA Sr UI, TA ST, RE AD, De IT TO, ed altre persone, allo scopo di commettere più reati in materia di stupefacenti, con il ruolo di gestore della piazza di spaccio cd. della 33, già diretta dal padre Paolo e dallo zio Francesco e di componente della scorta armata di MA FF jr., dall'estate 2007 al maggio 2011; K), artt. 56-110, 575, 577 n. 4 in rel. all'art. 61 n. 1 cod. pen., 7 legge 203/1991, in danno di IC DI;
L) artt. 81, secondo comma, 110, 61 n. 2 cod. pen e 10, 12 e 14, legge 497/1974 e 7, legge 203/1991, per avere portato in luogo pubblico al fine di commettere il reato di cui al capo K), armi comuni da sparo, in Napoli il 18 marzo 2012; AN NI, alla pena di anni sette di reclusione in ordine al reato ascrittogli al capo A), artt. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen., per la partecipazione al clan denominato EL AS, in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
- AZ LE, con la contestata recidiva, alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui al capo A) artt. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. per la partecipazione, con il ruolo di componente del gruppo di fuoco e killer, al clan denominato EL AS, in Napoli dall'aprile 2011 RE AR, concessegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza all'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen. sub capo G) e alla recidiva, alla pena di anni venti di reclusione in ordine ai reati di cui ai capi A), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen., quale partecipe, con il ruolo di incaricato della piazza di spaccio della EL AS e componente del gruppo di fuoco in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
G), esclusa l'aggravante della premeditazione, omicidio in danno di IE ON, in Napoli NO il 14 aprile 2011; H) connessi reati in materia di armi in Napoli NO il 14 aprile 2011; - MA IO, alla pena dell'ergastolo, per i reati ascrittigli ai capi A), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. quale capo, costitutore e organizzatore dell'associazione camorristica denominata EL AS, in Napoli dall'aprile 2011, sino al 22 giugno 2012; G), esclusa l'aggravante della premeditazione (artt. 110, 575 e 577 n. 4 in rel. all'art. 61 n. 1 cod. pen., omicidio in danno di IE ON, in Napoli NO il 14 aprile 2011); H) artt. 61, n. 2, 110, 81, secondo comma, 10,12 e 14, legge 479/1974 e 7 legge 203/1991, per avere detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato di cui al capo G), almeno tre pistole cal. 9X21 di marca imprecisata, al fine di avvantaggiare l'organizzazione camorristica denominata EL AS nello scontro con esponenti del clan Di UR ed allo scopo di affermare il potere del gruppo criminale di cui è affiliato;
in Napoli NO il 14 aprile 2011; 5 ET TO, alla pena dell'ergastolo, per i reati ascrittigli ai capi A), artt. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. quale capo, costitutore e organizzatore del clan denominato EL AS, in Napoli dall'aprile 2011, condotta perdurante;
F) artt. 74, commi 1,2,3 4 d.P.R. 309/1990 per essersi associato con TA UI, De IT TO nonché Di UR MO, Di RC IO ed altri, allo scopo di commettere più delitti tra quelli di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 dando origine ad un'organizzazione dedita all'importazione in Italia ed alla vendita nelle diverse zone di Scampia e NO e del Comune di Melito di Napoli, con il ruolo di gestore, unitamente a PA LO, della piazza di spaccio "219" a Melito, di proprietà di Di UR OR e Di UR IO ed in quota sulla piazza di via Dante della EL AS, in Napoli fino al marzo 2007; G), esclusa l'aggravante della premeditazione ( artt. 110, 575 e 577 n. 4 in rel. all'art. 61 n. 1 cod. pen., omicidio in danno di IE ON, in Napoli NO il 14 aprile 2011); H) (artt. 61 n. 2, 110, 81, secondo comma, 10,12 e 14, legge 479/1974 e 7, legge 203/1991, per avere detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato di cui al capo G), almeno tre pistole cal. 9X21 di marca imprecisata, al fine di avvantaggiare l'organizzazione camorristica denominata EL AS nello scontro con esponenti del clan Di UR ed allo scopo di affermare il potere del gruppo criminale di cui è affiliato;
in Napoli, NO il 14 aprile 2011; CO ON, esclusa la recidiva, alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per il reato ascrittogli al capo A), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen.,per avere partecipato all'associazione camorristica denominata clan EL AS, con il ruolo di incaricato nei servizi di appoggio e logistici in favore del capo MA IO con l'incarico stabile e continuo di procurare armi al gruppo, in Napoli dall'aprile 2011, condotta perdurante.
2. La sentenza impugnata.
2.1 Con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, la Corte di assise di appello, con la diminuente del rito abbreviato ha condannato: TA ST, alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A) art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. per avere partecipato, con il ruolo di scorta armata dei capi del gruppo, all'associazione camorristica denominata EL AS, in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
D) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R. 309/1990 e art. 7 legge 203/1991 per essersi associato nel gruppo denominato EL AS con i coimputati 6 д TA UI, SI IU, RE AD, con il ruolo di gestore della piazza di spaccio del quartiere Lotto P, dal marzo 2007 all'aprile/maggio 2011; - TO NC, alla pena di anni venti di reclusione per i reati ascrittigli per i reati di cui ai capi A) art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen., per essersi associato al gruppo denominato EL AS, con il ruolo di capo e referente di San TR a Patierno, comprese le piazze di spaccio ivi esistenti, in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
B) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7, legge 203/1991 per essersi associato nel gruppo denominato EL AS, con il ruolo di capo e referente in San TR a Patierno, comprese le piazze di spaccio ivi esistenti, con i coimputati TA UI, SI IU, RT RO, RE AD, De IT TO, AN NI, ET TO ed altre persone allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nello specifico attraverso il rifornimento, gestione e controllo delle piazze di spaccio di marijuana, crack, eroina e cocaina, insistenti in Napoli NO sulla via Dante, angolo con vico EL AS e vico Ponte Lungo e su altre piazze esistenti in zone sulle quali l'associazione ha esteso il proprio dominio (il Lotto G, ON IE, San TR a Patierno) in Napoli, dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
- RE AD, alla pena di anni venti di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A), art. 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 cod. pen. quale partecipe, con il ruolo di referente nel rione ON IE per tutte le attività illecite, comprese le piazze di spaccio ivi esistenti e incaricato del supporto logistico di ET TO, capo latitante, dell'associazione camorristica denominata EL AS, in Napoli dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
B) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7 legge 203/1991 per essersi associato nel gruppo denominato EL AS, con il ruolo di capo e referente in San TR a Patierno, comprese le piazze di spaccio ivi esistenti, con i coimputati TA UI, SI IU, De IT TO, AN NI, ET TO ed altre persone allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 nello specifico attraverso il rifornimento, gestione e controllo delle piazze di spaccio di marijuana, crack, eroina e cocaina insistenti in Napoli NO sulla via Dante, angolo con vico EL AS e vico Ponte Lungo e su altre zone, Lotto G, ON IE, San TR a Patierno in Napoli, sulle quali il gruppo estendeva il proprio dominio, dall'aprile 2011, con condotta perdurante;
D) artt. 74, commi 1,2,3,4 d.P.R 309/1990 e 7 legge 203/1991 per essersi associato nel gruppo denominato MA-PA con i coimputati TA UI, SI IU e De IT TO, quale referente del clan nel quartiere ON IE e nelle piazze di spaccio ivi esistenti e rifornite dal clan MA 7 क्ष PA, sotto la gestione di AR IU (deceduto il 27 aprile 2011, dal marzo 2007 al 27 aprile 2011; DE IT TO, dichiarato, altresì, colpevole del reato ascrittogli al capo D), artt. 74, commi 1,2,3,4 d. P.R. 309/1990 e art. 7 legge 203/1991 per essersi associato con i coimputati TA UI, TA ST, SI IU, RE AD, nel gruppo denominato MA PA, con il ruolo di referente del gruppo nel rione ON IE ed anche delle piazze di spaccio ivi esistenti approvvigionate dagli MA-PA, sotto la gestione di AR IU, dal marzo 2007 al 27 aprile 2011. 2.2 In accoglimento dei motivi di appello proposti dagli imputati: ha escluso l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis cod. pen.; - ha assolto CU ER, RE AR dal reato di omicidio, e connesso reato in materia di armi, di cui ai capi G) ed H); TA UI e De IT TO dal reato loro ascritto al capo C); e, per l'effetto, ha rideterminato la pena: per CU ER, in quella di anni dieci di reclusione;
per TA UI, in quella di sedici e mesi otto di reclusione;
per SI IU, in quella di anni diciannove mesi otto di reclusione;
per AN NI, in quella anni sei e mesi dieci di reclusione;
per RE AR, in quella di anni nove e mesi quattro di reclusione per CO ON, in quella di anni sei e mesi di reclusione.
2.3 Conclusivamente i ricorrenti sono stati condannati: CU ER, alla pena di anni dieci di reclusione per il reato ascrittogli al capo A); TA UI, alla pena di anni sedici e mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A), B) e D); TA ST, alla pena di anni dodici e mesi otto di reclusione per i reati sub capi A) e D); - De IT TO, alla pena di anni venti di reclusione per i reati di cui ai capi A), B) e D); -TO NC, alla pena di anni venti di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A) e B); · SI IU, alla pena di anni diciannove e mesi otto di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A), B), C), D), K) ed L); -AN NI, alla pena di anni sei e mesi dieci di reclusione per il reato ascrittogli al capo A);
8 - AZ LE, alla pena di anni otto di reclusione per il reato ascrittogli al capo A); - RE AR, alla pena di anni nove e mesi quattro di relcusione per il reato ascrittogli al capo A); MA IO, alla pena dell'ergastolo, per i reati ascrittigli ai capi A), G) ed H); ET TO, alla pena dell'ergastolo per i reati ascrittigli ai capi A), - B), C), F), G) e H); -CO ON, anni sei mesi sei di reclusione per il reato ascrittogli al capo A); -- RE AD, alla pena di anni venti di reclusione per i reati ascrittigli ai capi A), B) e D).
2.4 Nella sentenza impugnata si dà atto che la responsabilità degli imputati ricorrenti è stata ricostruita sulla scorta di una pluralità di elementi di prova costituiti dalle sentenze passate in giudicato che hanno delineato la struttura e l'avvicendarsi delle associazioni a delinquere che operano nella zona di NO;
dalle intercettazioni dei colloqui di alcuni degli imputati;
dalle dichiarazioni dei collaboratori. La Corte territoriale, ha, in particolare, valorizzato le dichiarazioni rese da NC OM, componente del clan Di UR e presente ai fatti la sera dell'omicidio IE;
IA IU, già condannato per associazione mafiosa nelle fila degli scissionisti ed appartenenza al clan AR;
GI AN, militante nel clan MA-PA; TA e AR AN, militanti nel clan AB, i quali hanno descritto le gerarchie delle famiglie di NO fino all'anno 2012; GI AR, militante tra le fila degli MA PA, prima e degli -N poi;
IO UA, capo della consorteria EL AS, che ha iniziato la collaborazione poco prima dell'udienza preliminare del presente procedimento;
MA EL, militante del gruppo EL AS;
TO CC, militante come gli altri collaboratori MA RR e OM ER nelle fila del clan CO ET;
e, infine, TO CU, la cui collaborazione è intervenuta solo nel corso della trattazione del procedimento tanto che veniva sentito nel corso del giudizio in grado di appello.
2.5 La Corte partenopea, mutuandola dalla sentenza di primo grado, ha descritto l'evoluzione del gruppo camorristico denominato "EL AS", dal nome di una strada di NO che costituiva il nucleo abitativo e di influenza dei componenti, gruppo che nell'anno 2007 si era separato dal clan Di UR. 9 In particolare, ha ritenuto accertato che: -fino all'anno 2004 la zona di NO era stata controllata dal clan Di UR, mentre l'associazione nota come Alleanza di NO, facente capo ai Lo Russo-RD, tentava di espandersi nelle zone del centro cittadino (il quartiere Sanità); -che tra l'ottobre 2004 e l'aprile del 2005 si era verificata una lotta interna con numerosi omicidi, che vide la separazione di un gruppo, denominato degli scissionisti o degli spagnoli, facente capo a FF MA e AR PA, cui si aggiunsero le famiglie NO e AR che si erano a propria volta separate dal clan Di UR non accettando la successione e le regole imposte da MO Di UR, gruppo cui si era alleata la famiglia IN, definita longa manus delle consorteria nelle zone Camaldoli, Marano e IU, sul territorio di NO;
-che dal marzo 2007 anche il gruppo EL AS si era separato dal clan Di UR alleandosi con il gruppo MA-PA. Per sancire l'accordo il gruppo EL aveva ucciso IU CA, referente sul territorio di RC Di UR (subentrato al RA MO, nel frattempo arrestato), fase, anche questa contrassegnata da vari omicidi fino ad un patto sulla divisione territoriale che assegnava al clan Di UR l'egemonia sul Rione dei Fiori e agli scissionisti MA-PA-NO-IN il resto del territorio. A tale gruppo, oltre al gruppo EL AS aveva aderito il clan ES, che, a propria volta, aveva lasciato il clan Di UR. In forza dell'accordo i componenti del clan Di UR non potevano più entrare nelle zone controllate dal clan MA-PA; -il giorno 14 aprile 2011, giorno dell'omicidio di ON IE descritto in rubrica al capo G), aveva visto sancita la separazione e indipendenza del gruppo EL AS dalle altre associazioni. La sera in questione, infatti, sette esponenti del clan Di UR fra cui FF Di UR-a bordo di quattro moto erano entrati armati nel territorio della EL, violando il patto, per discutere di alcune ragazze che erano state malmenate da TO ET perché osavano frequentare ragazzi del clan Di UR. Durante il successivo conflitto a fuoco, i componenti del clan EL avevano ucciso ON IE, che si trovava a bordo della moto condotta da RO VE, e ferito UI De LU;
- che dopo questo omicidio il gruppo della EL aveva chiesto aiuto agli MA-PA ma TO ET aveva chiesto anche un incontro a RC Di UR, che aveva ammesso che il RA FF e gli altri avevano violato il divieto di ingresso nel territorio del clan EL AS pertanto il fatto non aveva condotte ad una guerra con i Di UR e, anzi, i due gruppi (EL AS e Di UR), sul finire del mese di aprile 2011, avevano raggiunto un nuovo patto 10 Er di non aggressione a seguito del quale il gruppo della EL si era staccato dal gruppo MA-PA per tornare con il gruppo Di UR, insieme ai gruppi AR, AB, NO e ON. Nel gruppo degli scissionisti gli MA-PA erano rimasti soli proprio grazie al patto concluso da TO ET. All'anno 2011 i collaboratori hanno collocato, in vero, anche una frizione venutasi a creare tra il gruppo di EL AS e gli AB quando, a seguito dell'arresto di NG TE nell'anno 2012, il clan EL AS aveva imposto la sua forza sul territorio. Nel gruppo EL AS avevano preso il sopravvento IO MA, TO ET e IO UA e, nel corso dello scontro con il gruppo AB, si era registrata una nuova girata del clan EL, riavvicinatosi al gruppo MA-PA. In questo periodo si colloca il tentato omicidio di DI IC, contestato ai capi K) ed L) a SI IU, episodio che determinava la ritorsione degli AB che avevano sequestrato DI CI e VI AN, allo scopo di ottenere la consegna dei responsabili tanto che, secondo i collaboratori escussi, per ottenerne la liberazione proprio TO ET si era recato a mediare la vicenda da IA RD, presso la AS CA.
2.6 Le contestazioni dei reati associativi attengono, conclusivamente, alla evoluzione dei rapporti che hanno contrassegnato le alleanze dei componenti del clan EL-AS negli anni a partire dal 2007 e, precisamente: -il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen. contestato al capo F), per il quale è intervenuta la condanna del solo TO ET, è relativo alla partecipazione del ricorrente al clan Di UR, fino al marzo 2007; -i reati associativi, di cui ai capi C), art. 416 bis cod. pen., per il quale è intervenuta la condanna di TO ET e IU SI, e D), art. 74 d.P.R. 309/1990 per il quale è intervenuta la condanna di UI TA, ST TA, TO De IT, IU SI, AD RE, fanno riferimento alla militanza del gruppo EL AS nelle fila del clan MA-PA, fino al marzo-aprile 2011; -il reato associativo relativo al clan EL AS, dal marzo/aprile 2011, con condotta perdurante meglio descritto al capo A) - art. 416 bis cod. pen. -e per il quale è intervenuta condanna a carico di ER CU, UI TA, TO De IT, IU SI, NI AN, LE AZ LE, AR RE, IO MA, TO ET, ON CO e AD RE;
e al capo B), art. 74 d.P.R. 309/1990 per la quale پھر sono stati condannati UI TA, TO De IT, NC TO, IU SI, TO ET, AD RE. 11 3. I motivi di ricorso. I motivi di ricorso proposti da ER CU, UI TA, ST TA, TO De IT, NC TO, IU SI, NI AN, LE AZ, AR RE, IO MA, TO ET, ON CO, AD RE, sono di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, con riferimento al singolo ricorrente.
3.1 CU ER Motivo n. 1 vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 178, lett. c) e 546, lett. e) cod. proc. pen.; art. 24, secondo comma e 111, comma 5 e 6, Cost. e connesso vizio di motivazione. Deduce, in particolare, che la sentenza impugnata non ha fornito specifica risposta, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione apparente, sui motivi di appello concernenti il periodo di accertamento della partecipazione contestata all'CU e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore MA EL che costituiscono l'unica chiamata in correità dotata di attualità con riguardo al periodo in contestazione (epoca successiva all'omicidio del IE) laddove gli altri collaboratori avevano riferito circostanze, anche con riguardo al ricorrente, distoniche rispetto all'epoca del fatto (richiama in proposito le dichiarazioni rese da TO De SA, IA IU, GI AN e IO ITgliano) ovvero incongruenti con il ruolo ascritto all'CU nel contesto associativo - in particolare le dichiarazioni rese dal IO UA che rivendicava a sé medesimo, TO ET e IO MA la costituzione del gruppo a seguito dell'omicidio IE. Rileva, inoltre, che le dichiarazioni rese dal EL non erano attendibili in quanto il predetto era a conoscenza di notizie riferite dal UA e non di sua diretta conoscenza;
motivo n. 2: analoghi vizi inficiano la motivazione, espressa con mere clausole di stile, relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la Corte partenopea fosse pervenuta all'assoluzione dell'CU dal reato di omicidio.
3.2 TA UI Motivo n. 1: violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990 e 649 cod. proc. pen. per la sussunzione in distinte fattispecie di reato della condotta ascritta al ricorrente, con 12 Er conseguente duplicazione del trattamento sanzionatorio, conclusione fondata sul travisamento del fatto derivante dalla ritenuta "costituzione" del gruppo EL AS nell'anno 2011 sebbene tale sottogruppo fosse già operativo e facente parte della "federazione clan Di UR" sin dalla fondazione di quest'ultimo, come attestato da sentenze passate in giudicato, ovvero inglobato nel gruppo degli "scissionisti". EC il ricorrente la ricostruzione compiuta nella sentenza -che riproduce la diverse associazioni sotto un mero ordine temporale- omette di rilevare che sin dalla prima contestazione il gruppo della EL era esistente ed operativo in NO ed incorre, recependo acriticamente la ricostruzione compiuta dai collaboratori di giustizia secondo i quali solo nel 2011 il gruppo si sarebbe dichiarato autonomo, in un errore metodologico nella ricostruzione sulla storica esistenza del sodalizio EL AS già in epoca precedente e, per quanto riguarda il ricorrente, a partire dalla data di commissione del primo reato associativo ascrittogli, cioè quello di cui al capo D), risalente all'anno 2007 e perdurante nel tempo, quale gestore della piazza di spaccio del Lotto P. o Casa dei Puffi, condotta commessa nell'interesse del gruppo egemone del clan MA- PA, in cui già operava il sottogruppo della EL AS, piazza di spaccio passata, dopo il maggio 2011, a questo gruppo e non essendo sufficiente a connotare diversità del fatto il mero passaggio di proprietà della piazza di spaccio. La circostanza che il gruppo MA-PA non fosse più egemone sul territorio ma, anzi, condividesse gli stessi luoghi in un diverso equilibrio con i medesimi sottogruppi che sino ad allora inglobava, non può far ritenere che l'attività svolta dal ricorrente fosse autonoma e nuova sol perché svolta in favore del clan EL AS a seguito dei nuovi equilibri che si erano venuti a creare sul territorio essendo, viceversa, ravvisabile perfetta identità negli elementi costitutivi del reato (condotta, evento e nesso causale) e non potendo la diversità del fatto essere agganciata alla mera contestazione dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991, nella quale si è risolto il mutamento di proprietà della piazza, né potendo agganciarsi il ruolo del ricorrente ad un fenomeno di successione nell'ambito del rapporto associativo per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. tenuto conto che egli è stato assolto dal reato associativo di cui al capo C). Consegue che la condotta associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 va dichiarata unica;
motivo n. 2: violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990 e 192 cod. proc. pen. per la utilizzazione indistinta degli elementi di prova senza porli in relazione, sotto il profilo temporale, con le singole imputazioni. La sentenza impugnata, pur negando rilievo alla unitarietà del fenomeno associativo, non ha proceduto all'esame delle dichiarazioni dei collaboratori con riguardo alle specifiche imputazioni sebbene le 13 89 ha esaminate unitariamente. Sono, conseguentemente utilizzabili unicamente le dichiarazioni rese da ME e EC TO, rispetto alle quali non si è verificata l'autonomia dichiarativa della prova, e non utilizzabili in relazione alla condanna per il reato di cui al capo D) le dichiarazioni rese da AR AN, generiche e riferite ad un periodo (anno 2006) fuori contestazione;
da IA IU- erroneamente poste a fondamento della condanna poiché alla data dell'interrogatorio riportata nella sentenza impugnata corrisponde l'interrogatorio di AN GI, che, però non fa riferimento al ricorrente;
motivo n. 3: vizio di violazione di legge processuale e penale ( artt. 649 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen e 74 d.P.R. 309/1990 ) e vizi di motivazione in relazione ai capi sub A), B) per avere illogicamente ed apoditticamente sussunto la medesima condotta ascritta al ricorrente cioè componente del gruppo di fuoco e incaricato della gestione delle piazze di spaccio del clan EL AS - in due differenti ipotesi delittuose cioè art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990, in violazione del principio del ne bis in idem, senza distinguere e valutare il materiale di prova e non applicando il medesimo parametro viceversa applicato per assolvere il ricorrente dal reato di cui al capo C). In particolare nella sentenza vengono valorizzate le dichiarazioni di TO CU, isolate, prive di riscontro e di non diretta conoscenza in quanto riferitegli poiché nel periodo in esame egli si trovava detenuto fuori regione;
motivo n. 4: violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla condanna dell'TA per il reato associativo di cui al capo B) travisando le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che mai hanno riferito che questi, nel periodo in contestazione, avesse continuato a gestire la piazza di spaccio, conclusione fondata sulle sole affermazioni di TO CU, prive di riscontro, poiché nessuno dei collaboratori, neppure EC e ME TO, che avevano iniziato la collaborazione nell'anno 2010, sono stati in grado di riferire alcunché in merito all'attività di gestione della piazza di spaccio nell'anno 2011, mentre nulla sono in grado di riferire AN che si riferisce al - ricorrente per dire che era stato cacciato dalla piazza di spaccio dagli TE- Abinante-; MA EL che, invece, ne descrive il ruolo con riguardo al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sub A) precisando che TA aveva partecipato all'azione armata per riprendersi la piazza di spaccio assegnata da MA PA a FF Li TA FF e IO UA, che neppure fa riferimento alla sua posizione;
motivo n. 5: vizio di violazione di legge (artt. 603, commi 2 e 3, 438, comma 5 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del 1 aprile 2015 della Corte di assise di appello con la quale veniva disposto, su richiesta del Procuratore generale, l'esame del collaboratore TO CU non 14 од sulla base dell'assoluta indispensabilità della sua escussione ma esclusivamente perché le sue dichiarazioni erano sopravvenute rispetto all'emissione della sentenza di primo grado, requisito, peraltro, neppure comprovato se non mediante la produzione del primo verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore e, comunque, in assenza di delibazione circa l'utilità e rilevanza della prova che si appalesa superflua dal momento che l'CU non era teste diretto dei fatti sui quali è stato esaminato;
erroneo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da TO CU TO, da valutarsi quale teste de relato e, comunque, perché prive dei requisiti di autonomia, indipendenza ed attendibilità della fonte non avendo la Corte di merito rilevato che il dichiarante, all'epoca dei fatti sui quali ha riferito, era detenuto;
che le sue dichiarazioni costituivano frutto di quanto appreso dalla lettura degli atti processuali;
incompatibili con la posizione dell'TA all'epoca detenuto- e con le - dichiarazioni rese da IO UA, che non ha mai fatto riferimento alla posizione del ricorrente;
motivo n. 6: violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) in relazione alla condanna sub capo D) per la erronea valutazione della prova dichiarativa a carico del ricorrente non potendosi considerare autonoma fonte di prova, le dichiarazioni rese dai collaborati BI TO, UI EC e LU ME, i primi due cognati, che hanno deciso di collaborare nello SS momento storico concordando tra loro tale decisione e che hanno continuato a comunicare tra loro durante tutto il periodo di isolamento previsto dalla normativa sui collaboratori di giustizia. L'TO ha chiamato in causa il ricorrente come "proprietario" della piazza di spaccio ma alcun elemento riveniente dall'analisi della contabilità della piazza di spaccio in parola riconduce all'TA che, su indicazione dell'TO, era stato accusato del tentato omicidio di OM per il quale è stato prosciolto. La lettura delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori ne evidenzia, per altro aspetto, la genericità che non consente di attivare con efficacia la tecnica dell'incrocio dei dicta risolvendosi in una dichiarazione circolare;
motivo n. 7:violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena errato e sproporzionato rispetto alla pena inflitta agli altri coimputati destinatari, anche come capi e promotori, di una pena più mite;
mancata motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche;
sull'aumento - anni cinque di reclusione- inflitto a titolo di continuazione;
ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1993, in costanza di condanna per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la cui sussistenza è stata desunta dalla mera partecipazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. 3.3 TA ST 15 Motivo n. 1: violazione di legge processuale in relazione alla condanna per il reato di cui al capo D) fondata sul travisamento del fatto e contrassegnata da vizi di carenza e illogicità della motivazione che non appare sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare carenza o insufficienza della decisione assolutoria alla quale era pervenuto il giudice di primo grado delineando a carico dell'TA, con riguardo al ruolo avuto nella vicenda in esame, quello di piccolo spacciatore. Con riguardo al reato di cui al capo D) le chiamate in correità del ricorrente sono, infatti, contrassegnate da genericità che non consente di delinearne il contributo offerto al rafforzamento del vincolo associativo, che non discende dal mero svolgimento di attività di spaccio, l'unica sulla quale convergono i collaboratori sebbene sulla posizione del ricorrente si proietti l'ombra del RA che aveva tentato di inserirlo nelle attività del gruppo. Ulteriore e preliminare vizio della sentenza impugnata attiene alla mancata indicazione delle fonti probatorie che dovrebbero supportare l'affermazione della Corte partenopea secondo la quale i fratelli TA erano stati responsabili della divisione della parte della cocaina propria del clan EL AS nel periodo aprile/maggio 2011 quando la piazza di spaccio della zona cd. casa dei Puffi, ebbe una gestione comune e per quota tra le famiglie non essendo affatto comprovato a prescindere dalla esattezza della ricostruzione - che ST - TA abbia partecipato alla gestione della piazza di spaccio trattandosi di persona giovanissima;
motivo n. 2: violazione di legge (art. 416 bis cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione con riguardo alla valutazione degli elementi di prova valorizzati ai fini della ricostruzione della responsabilità del ricorrente poiché erroneamente la Corte ha apprezzato, quale riscontro alle dichiarazioni rese da GI AN quelle di GI AR che fanno riferimento ad un periodo - diverso da quello in contestazione- ovvero quelle di TA AN che avevano descritto il ruolo del ricorrente con riferimento ad una spaccatura con il clan di appartenenza ( AN appartiene a quello IN-TE n.d.r.) sicché non è chiaro a quale spaccatura si faccia riferimento e, comunque con riguardo a condotte in materia di stupefacenti che nulla hanno a che vedere con il reato associativo sub capo A); motivo n. 3: vizio di violazione di legge (artt. 603, commi 2 e 3, 438, comma 5, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del 1 aprile 2015 con la quale la Corte di appello aveva disposto, su richiesta del Procuratore generale, l'esame del collaboratore TO CU non sulla base dell'assoluta indispensabilità della sua escussione ma esclusivamente perché le sue dichiarazioni erano sopravvenute rispetto all'emissione della sentenza di primo grado, requisito, peraltro, neppure comprovato se non mediante la produzione 16 Sr del primo verbale delle dichiarazioni rese dal collaboratore e, comunque, in assenza di delibazione circa l'utilità e rilevanza della prova che si appalesa superfluo dal momento che l'CU non era teste diretto dei fatti sui quali è stato esaminato: erroneo giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da CU TO da valutarsi quale teste de relato e, comunque, perché prive dei requisiti di autonomia, indipendenza ed attendibilità della fonte non avendo la corte rilevato che il dichiarante, all'epoca dei fatti sui quali ha riferito, era detenuto;
che le sue dichiarazioni costituivano frutto di quanto appreso dalla lettura degli atti processuali;
motivo n. 4: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena rispetto al quale non sono stati indicati i criteri seguiti, in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., e per mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3.4 De IT TO 3.5 RE AD Motivi comuni ai ricorrenti. Motivo n. 1: vizio violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa e travisata valutazione della prova dichiarativa. La valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni a carico dei ricorrenti è solo apparente, limitata a mere formule di stile;
priva di analisi sullo specifico tema della valutazione degli elementi indiziari con riferimento all'appartenenza a ciascun sodalizio e rivisita, in chiave di condanna, lo SS materiale probatorio oggetto di valutazione in primo grado in assenza di argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione, tali non essendo le dichiarazioni rese da CU TO, elemento sopravvenuto. In particolare, quanto a RE AD ed al reato associativo ascrittogli al capo D), la Corte territoriale: a) ha erroneamente valorizzato le dichiarazioni rese da GI AN, del tutto generiche poiché non descrivono il ruolo dell'RE nel contesto associativo, verosimilmente il clan camorristico MA- PA (reato sub C), dal quale il ricorrente è stato assolto); b) ha travisato le dichiarazioni rese da IA IU, che ha escluso categoricamente che il ricorrente si occupasse di droga perché addetto al controllo della zona per conto del clan EL AS ma non al controllo della piazza di spaccio (dichiarazioni dunque riconducibili al contestato reato sub capo A) piuttosto che a quello sub D); ha travisato le dichiarazioni rese da LO PA, che non colloca il ricorrente in alcun clan e che riferisce di attività delinquenziali dell'RE risalenti agli anni 2005/2006 (fatti per i quali ha già riportata condanna); d) ha 17 Er richiamato le dichiarazioni di MA EL, generiche con riguardo al periodo di riferimento (clan EL AS o clan MA-PA); e) ha riportato acriticamente le dichiarazioni rese da NC OM che neppure fa riferimento alla gestione della piazza di spaccio ma solo alla contiguità del ricorrente con esponenti del clan camorristico ( dal quale è stato assolto); f) ha valorizzato le dichiarazioni rese da TO CU che riferisce fatti appresi de relato e, pertanto, inidonei a riscontrare quelle del IU quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione di cui al capo A). Con specifico riferimento ai reati associativi di cui ai capi A) e B) la sentenza impugnata ha pretermesso l'analisi delle deduzioni difensive di cui alla memoria in atti, secondo le quali: a) irrilevanti, perché relative ad un diverso e risalente periodo, erano le dichiarazioni rese da TR TO (che si arrestano all'anno 2004), da NC OM (che si fermano all'anno 2010, epoca del suo arresto e riferisce al più fatti notori) e da LO PA (che mai fa riferimento al ricorrente); da GI AN, ( anche queste relative al periodo di risalente alla gestione del clan MA-PA) e, pertanto inidonee a costituire riscontro alle dichiarazioni rese da IA IU- appartenente al clan diverso gruppo AR, che, contraddittoriamente, colloca il ricorrente quale "responsabile del rione ON e portavoce di ET TO" salvo aggiungere che si occupa di cavalli di ritorno e di furti di auto e moto per commettere omicidi, compito che non spetta al responsabile di zona;
b) irrilevanti sono gli esiti dei controlli che ne attestano la frequentazione con TO ET TO, riferibile ad un rapporto di tipo amicale, esteso alle rispettive consorti, e risalenti nel tempo;
c) generiche sono le dichiarazioni rese dal EL in quanto non contestualizzate e specifiche con riguardo al ruolo del ricorrente nel clan EL AS;
d) del tutto generiche sono anche le dichiarazioni rese da TO CU che, lette anche in relazione ai rispettivi periodi di detenzione suoi e del ricorrente- evidenziano come questi riferisca - notizie apprese de relato, generiche e probabilistiche, comunque inidonee a riscontrare quelle del IU che, come anticipato, escludono il ruolo del ricorrente nella gestione della droga (cioè della piazza di spaccio) della zona ON-IE limitando l'apporto dell'RE ( e quello del De IT) al controllo camorristico. Lo SS CU, dopo avere fatto riferimento ai due come gestori della piazza di spaccio precisa, poi, che quella dei ricorrenti costituisce una paranza autonoma anche se opera sotto il controllo della EL, come confermato anche da IO UA. Anche il Tribunale del Riesame, aveva annullato l'ordinanza cautelare con riguardo al reato sub B) per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza valorizzando le dichiarazioni del IU. 18 Sr Con riguardo al reato di cui al capo D) la difesa evidenzia la inconsistenza delle dichiarazioni di GI AN e OM NC sul punto della partecipazione dell'imputato alla gestione della piazza di spaccio nel Rione ON-IE, limitate, le prime a riferire della contiguità del ricorrente a IU AR e le seconde generiche, risalenti nel tempo e contraddittorie. Né arricchiscono il compendio dichiarativo le dichiarazioni del EL e dell'CU; motivo n. 2: violazione di legge penale e processuale in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 74 d.P.R. 309/1990 e 649 cod. proc. pen. per la sussunzione in distinte fattispecie di reato della condotta ascritte ai ricorrenti, con conseguente duplicazione del trattamento sanzionatorio, fondata sul travisamento del fatto derivante dalla ritenuta "costituzione" del gruppo EL AS nell'anno 2011 sebbene tale "sottogruppo" fosse già operativo e facente parte della federazione clan Di UR sin dalla fondazione di quest'ultimo come attestato da sentenze passate in giudicato ovvero inglobato nel gruppo degli scissionisti. La ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata, che riproduce le diverse associazioni sotto un mero ordine temporale, trascura che sin dalla prima contestazione il gruppo della EL era esistente ed operativo in NO ed incorre, recependo acriticamente la ricostruzione compiuta dai collaboratori di giustizia secondo i quali solo nel 2011 il gruppo si sarebbe dichiarato autonomo, in un errore metodologico nella ricostruzione sulla storica esistenza del sodalizio cd. EL AS già in epoca precedente e, per quanto riguarda i ricorrenti, a partire dalla data di commissione del primo reato associativo loro ascritto, cioè quello di cui al capo D), risalente all'anno 2007 e perdurante nel tempo, quali gestori della cd. piazza di spaccio del rione IE-ON, condotta commessa nell'interesse del gruppo egemone del momento, ovvero il clan Di UR prima, il clan MA- PA, poi, infine il gruppo della EL AS ( a partire dall'anno 2011), gruppi rispetto ai quali i gestori della piazza restavano autonomi, non divenendo intranei al clan dominante. La natura "federativa" del clan Di UR è, del resto attestata dalla sentenza irrevocabile n. 17702 del 10.5.2010 ma la sentenza impugnata, sebbene richiami tale assunto, lo travisa condividendo acriticamente la ricostruzione accusatoria, suddividendo le contestazioni associative sotto un mero ordine temporale e trascurando che la struttura associativa del rione ON-Berlignieri era preesistente e sopravviveva all'inquadramento del gruppo nell'uno o nell'altro gruppo egemone. La circostanza che il gruppo MA-PA non fosse più egemone sul territorio ma, anzi, condividesse gli stessi luoghi in un diverso equilibrio con i medesimi sottogruppi che sino ad allora inglobava non può far ritenere che l'attività svolta dai ricorrenti fosse autonoma e nuova sol perché svolta in favore del clan EL 19 AS a seguito dei nuovi equilibri che si erano venuti a creare sul territorio essendo, viceversa, ravvisabile perfetta identità negli elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso causale) e non potendo la diversità del fatto essere agganciata alla mera contestazione dell'aggravante ex art. 7 legge 203/1991, nella quale si è risolto il mutamento di proprietà della piazza, né potendo agganciarsi il ruolo dei ricorrenti ad un fenomeno di successione nell'ambito del rapporto associativo per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. tenuto conto che sono stati entrambi assolti dal reato associativo di cui al capo C). Consegue che la condotta associativa ex art. 74 d.P.R. 309/1990 va dichiarata unica;
motivo n. 3: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo della pena errato e sproporzionato rispetto alla pena inflitta agli altri coimputati destinatari, anche come capi e promotori, di una pena più mite;
mancata motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste dalla difesa nelle conclusioni;
con riguardo alla determinazione della pena base in relazione ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; all'aumento - anni cinque di reclusione- inflitto a titolo di continuazione;
alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1993 in costanza di condanna per reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la cui sussistenza è stata desunta dalla mera partecipazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. 3.6 De IT TO Motivo n. 4: evidenzia la irrilevanza, perché riferite ad epoca risalente e diversa dai fatti in contestazione, delle dichiarazioni di GI AN, BI TO, OM ER e TO CC TO;
di quelle del IU, perché riferibili esclusivamente al reato di cui al capo A) nonché del AR, dichiarazioni tutte valorizzate dalla Corte in via cumulativa e prescindendo dall'analisi del dato cronologico di riferimento in relazione alle contestazioni. In particolare, con riguardo al reato di cui al capo A): a) risultano generiche le dichiarazioni rese da AN, IU e AR che, militando in contesti associativi diversi da quello della EL AS non avevano conoscenza delle dinamiche interne di tale gruppo;
b) altrettanto generiche sono quelle del EL;
c) irrilevante l'esito dei controlli che denotano i contatti con altri affiliati (TO ET, AR RE e AD RE); d) generico il contributo dichiarativo dello CC perché riferito a periodo in cui il De IT o era detenuto ovvero si era allontanato da Napoli;
e) generiche sono altresì, per le ragioni innanzi indicate, le dichiarazioni rese dal IU e dall'CU; f) i collaboratori collocano il ricorrente esclusivamente nella zona del ON e la Corte afferma che in tale quartiere inizia e prosegue senza soluzione di 20 sr continuità la carriera criminale del De IT pur mutando il clan di riferimento al quale deve rendere conto del suo operato, prima clan MA-PA poi clan EL AS, conclusione che pretermette il dictum del IU secondo il quale il De IT non si occupava della piazza di spaccio ma del controllo camorristico della zona.
3.7 TO NC Sono presenti in atti due ricorsi uno sottoscritto personalmente l'altro dal difensore. Ricorso avv. Ricciulli: motivo n. 1: vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e 6 CEDU, vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 bis cod. pen e 74 d.P.R. 309/1990. Rileva, in particolare, che la sentenza di appello, adottata in riforma di quella di primo grado nella quale si dava atto della circostanze confuse riferite dai collaboratori sul ruolo del ricorrente nel contesto associativo, non ha delineato le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio confutando specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza assolutoria dando conto della relativa incompletezza e incoerenza limitandosi ad una mera "rivalutazione" del compendio probatorio e condividendo le argomentazioni dell'appello del Pubblico Ministero, in mancanza di una forza persuasiva superiore, tale da far venire meno il ragionevole dubbio circa la colpevolezza del ricorrente e in mancanza di un'audizione diretta dei dichiaranti in contrasto con il noto orientamento espresso dalla sentenza Co. Edu, Dan c/ Moldavia e dell'art. 6 CEDU, come interpretato in detta sentenza. Con riguardo al vizio di violazione di legge la difesa, richiama le dichiarazioni rese dai collaboratori che hanno fondato la condanna, non irrevocabile, dell'TO quale reggente della piazza di spaccio di S. TR a Patierno per conto del clan CO-ET, ed evidenzia: la eccentricità, rispetto alla contestazione, delle dichiarazioni rese da GI AN;
da MA RR, che affermava di non avere stima del ricorrente, da OM ER, contrastanti con quelle del RR circa il ruolo ed il contributo del ricorrente al contesto associativo;
da TO CC, in quanto prive di riscontri ovvero ininfluenti, come quelle rese da IO UA e AR AN, MA EL e MA De SA MA. Irrilevante anche l'avvenuto arresto dell'TO per il favoreggiamento della latitanza del genero posto a fondamento dell'odierna condanna, fatto per il quale ha beneficiato dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante d cui all'art. 7 legge 203/1991; motivo n. 2: vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 99, comma quarto, 133 cod. pen. e 74, comma 4 d.P.R. 309/1990. La sentenza 21 Er impugnata non contiene alcun riferimento alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione del grave trattamento sanzionatorio inflitto;
né alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato con riferimento alla posizione cumulativa degli altri ricorrenti;
ovvero con riferimento all'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 sul punto della conoscenza della natura armata dell'associazione armata da parte del ricorrente. Con i motivi di ricorso sottoscritti personalmente l'TO denuncia: motivo n. 1: nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, n. 3 e 192, comma 3 e 4 cod. proc. pen. e vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 416 bis cod. pen, 74, commi 1 e 7 d.P.r. 309/1990 e 7 legge 203/1991. La sentenza impugnata pretermette i canoni di valutazione della dichiarazione dei collaboratori di giustizia cd. de relato come enunciati nella sentenza S.U. 20804 del 2013 che richiede, ai fini della prova della responsabilità dell'accusato altra o altre chiamate di analogo tenore non solo la verifica della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni dichiarazione in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza e spontaneità nonché la verifica della natura indipendente delle dichiarazioni, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
l'accertamento dell'autonomia genetica fra le dichiarazioni, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazioni diverse e la convergenza delle varie chiamate che debbono riscontrarsi reciprocamente e in modo individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del tema di prova, criteri che, con motivazione apparente, la sentenza pure richiama nella parte generale a pag. 69 e 70 pervenendo, tuttavia, a conclusioni fallaci tenuto conto della specificità della contestazione ascritta all'TO, in quanto relativa a condotte illecite commesse nell'anno 2011. Rileva, in particolare, che pur avendo la Corte apprezzato l'attendibilità di IO UA ai fini della ricostruzione dell'omicidio del IE e della vicenda associativa oggetto di contestazione sub capo A), non ha riconosciuto rilevanza alla circostanza che questi, capo e promotore del clan, nulla abbia riferito sulla posizione dell'TO quale componente del clan EL AS, omissione che rileva sia come omessa valutazione di un elemento di prova che come carenza motivazionale. La Corte è incorsa, inoltre in verso e proprio vizio di travisamento della prova - oltre al vizio di violazione del disposto di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio motivazionale- riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese da TO CC. MA EL, MA RR e OM ER. Le dichiarazioni rese da TO CC, riportate nel ricorso, sono, infatti, relative a fatti del 2007, e, dunque prive di attinenza con i fatti del presente procedimento e con il periodo 22 oggetto di contestazione ( dall'aprile 2011) che, peraltro, si sovrappone nella fase finale a quello per il quale l'TO ha riportato condanna per la sua partecipazione al clan CO-ET; riferiscono fatti appresi de relato (dal Caiazza); sono generiche con riguardo al passaggio nel quale lo CC riferisce del passaggio dell'TO al clan EL AS e contrastanti con le risultanze probatorie poiché il dichiarante ha collocato l'TO nel clan ON. Né la motivazione della sentenza di condanna, limitata ad un riscontro generico delle dichiarazioni rese dallo CC, vale a superare quella del giudice di primo grado che aveva evidenziato la natura confusa delle dichiarazioni acquisite a carico dell'TO nel delinearne il ruolo associativo. Analogo vizio di travisamento della prova, per la omessa valutazione di ulteriori interrogatori (riportati per estratto nel ricorso) inficia la valutazione delle dichiarazioni rese da MA EL, che, inizialmente, non individua l'TO tra i capi del gruppo e che fa riferimento del tutto generico alla gestione di attività illecite del clan in S. TR a Patierno da parte del ricorrente, senza descriverne il ruolo nel settore degli stupefacenti risolvendosi, pertanto, in una dichiarazione del tutto generica e, viceversa, apprezzata dalla Corte con riguardo all'arresto dell'TO per il favoreggiamento della latitanza di IO MA, reato dal quale l'TO è stato prosciolto in applicazione dell'art. 384 cod. pen.. Vizi di analogo tenore inficiano anche la valutazione delle dichiarazioni rese dal RR, che riferiva notizie apprese de relato;
da Costanzo Apice, anche in questo caso in mancanza di valutazione dei requisiti di attendibilità del dichiarante, di analisi dei suoi rapporti con la fonte di conoscenza e di specificità del dictum. Erroneamente, poi, la Corte ha ritenuto convergenti le dichiarazioni rese dal RR con quelle ER valorizzando un unico passaggio dichiarativo di questi e travisando il contenuto del verbale, nella parte in cui il ER riferiva di avere appreso che l'TO era passato con il clan EL AS mentre era in carcere e comunque di non conoscere gli appartenenti di detto clan. Si caratterizza per illogicità e contraddittorietà il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da AN, che chiama in causa l'TO come gestore delle estorsioni nel territorio di San TR a Patierno, pur avendo dichiarato di non sapere se il gruppo della EL fosse dedito ad estorsioni, e non nel traffico degli stupefacenti. Generiche sono anche le dichiarazioni di TO CU e MA De SA, queste ultime de relato ( perché apprese da CE RD) ed entrambe inficiate dal travisamento della prova dichiarativa in quanto quelle dell'CU relative a notizie collocate agli anni 2007/2008. Ulteriore vizio della sentenza inficia il ritenuto ruolo direttivo svolto dall'TO, in mancanza della indicazione delle funzioni in concreto esercitate 23 sia con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. che con riguardo al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990. Denuncia, infine vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 99, comma quarto, 133 cod. pen. per la genericità della motivazione circa la indicazione degli elementi per il calcolo della pena, l'aumento praticato per la recidiva ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche, privi di riferimento alla posizione soggettiva e personalità del ricorrente.
3.8 SI IU Motivo n. 1: vizio di violazione di legge (artt. 603, commi 2 e 3, 438, comma 5 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione all'ordinanza del 1 aprile 2015 con la quale veniva disposto, su richiesta del P.G., l'esame del collaboratore TO CU, on sulla base dell'assoluta indispensabilità della sua escussione ma esclusivamente perché le sue dichiarazioni erano sopravvenute rispetto all'emissione della sentenza di primo grado;
motivo n. 2: vizio di violazione di legge (artt. 192, 195 cod. proc. pen.; artt. 56-575, 577, n. 4 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla valorizzazione, quali riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IA IU, da qualificarsi come chiamate in reità de relato, delle dichiarazioni rese da GI AN, AR AN, GI AR. MA RR e TO CU arbitrariamente ritenute convergenti ed individualizzanti rispetto al contributo del IU, ancorché tutte frutto di una conoscenza de relato, proveniente da fonti non sempre verificabili e prive dei requisiti indicati nella giurisprudenza delle Sezioni Unite. Il motivo di ricorso attiene, in particolare, al reato di tentato omicidio in danno di DI IC (e connesso reato in materia di armi) contestati al SI ai capi K) ed L). Il ricorrente deduce che erroneamente nella sentenza impugnata le dichiarazioni rese dal IU sono state ricondotte ad una chiamata di correo poiché il IU aveva partecipato al gruppo che doveva uccidere GI TO, ma, siccome il IU si era allontanato dal luogo dei fatti prima della esplosione dei colpi di arma da fuoco e, quindi, non aveva assistito al ferimento del IC apprendendo solo successivamente da SI IU che questi aveva sparato colpendo il IC alla gola, correttamente le dichiarazioni andavano qualificate quali dichiarazioni de auditu e, pertanto, la Corte avrebbe dovuto valutarle con particolare attenzione e prudenza ed alla luce di riscontri esterni individualizzanti verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, superato positivamente tale esame, verificare la convergenza, indipendenza, specificità e autonomia genetica di ciascuna dichiarazione utilizzata come riscontro. Alla stregua di tali elementi non possiedono valenza 24 indiziante: le dichiarazioni rese da AN, perché non specifiche con riguardo al ricorrente;
quelle dell'AN, in quanto il dichiarante nutriva motivi di rancore nei confronti del SI poiché sua madre aveva avuto una relazione amorosa con lo zio del SI ed aveva riferito circostanze notorie asseverate, con riferimento al passaggio di una moto con a bordo il SI, da altra fonte;
quelle del AR, prive di autonomia genetica in quanto apprese da tale IU ER;
quelle del RR, che neppure indica la fonte di conoscenza delle notizie riferite. Anche le dichiarazioni rese dall'CU, che aveva appreso il fatto dal RA e dal ET che si recavano a trovarlo in Scauri, non appaiono utili ai fini della individualizzazione della posizione del ricorrente. Né possiede valenza indiziaria il riscontrato sequestro, in chiave di ritorsione, del CI e del AN da parte di presunti esponenti del clan IN in quanto causale comune a tutti i componenti del clan EL AS e non esclusiva del SI;
motivo n. 3: violazione di legge (in relazione agli artt. 581- 178 lett. c) cod. proc. pen.; 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990) e vizi di motivazione per la omessa valutazione e illogica confutazione dei motivi di appello proposti dalla difesa sulla genericità e mancanza di specificità, sul ruolo e condotta illecita del SI nelle associazioni contestatigli, mancata valutazione dei contrasti tra le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia poste a fondamento della conferma della sentenza;
motivo n. 4: vizio di violazione di legge processuale e penale (artt. 649 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990) e vizi di motivazione in relazione ai capi sub A) e B) nonché C) e D) per avere la sentenza impugnata illogicamente ed apoditticamente sussunto la medesima condotta - cioè componente del gruppo di fuoco, killer e vedetta armata sulle piazze di spaccio riferibili alla EL -, ascrittagli ai capi A) e B), e gestore della piazza di spaccio della cd. 33 già diretta dal padre Paolo e dallo zio Francesco e di componente della scorta armata di MA FF jr, dall'estate 2007 al maggio 2011 ascrittagli ai capi C) e D) - in due differenti ipotesi delittuose cioè art. 416 bis e 74 d.P.R. 309/1990 in violazione del principio del ne bis in idem. Motivo n. 6: violazione di legge (in relazione agli artt. 581- 178 lett. c) cod. proc. pen. e vizi di motivazione per la omessa valutazione e illogica confutazione dei motivi di appello della difesa in relazione alle contestate aggravanti.
3.9 AN NI Con ricorso sottoscritto dal difensore, NI AN denuncia vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen e vizio di motivazione per la erronea valutazione delle dichiarazioni dei 25 collaboratori di giustizia che lo chiamano in causa e che non sono state apprezzate con riguardo ai parametri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. anche avuto riguardo all'interesse di cui i dichiaranti sono portatori nella vicenda processuale. Le dichiarazioni rese dai collaboratori sono, infatti, inficiate per la genericità dei ricordi dei propalanti che riferiscono anche fatti risalenti nel tempo (come quelle di OM NC che risalgono all'omicidio del RA del ricorrente e di un pestaggio di cui questi era stato vittima nel 2009, per avere frequentato una ragazza); perché non sono in grado di approfondire, riferendone la causale, la vicenda del rapimento (in particolare le dichiarazioni rese da IA IU); che risultano generiche e frutto di personali valutazioni (come quelle rese da GI AN) o da AR AN, che riferisce notizie sul rapimento ma non sa se il ricorrente facesse parte del gruppo di fuoco del clan;
ovvero che riferisce di un conflitto a fuoco con i Carabinieri di cui si sarebbe reso autore il AN, appreso da fonte anonima e de relato al pari di altro episodio che lo vide protagonista di un'azione armata all'interno della Vela Celeste. Nella sentenza impugnata sono stati valorizzati due episodi uno, quello del 5 luglio 2012, per il quale si procede separatamente a carico del ricorrente e non ancora concluso con sentenza irrevocabile a suo carico, l'altro quello del - suo sequestro di persona, insieme a AR CI privo di valenza a fini probatori e che, anzi, illogicamente valorizza un dato, quale l'essere stato vittima di un reato, per inferirne la responsabilità nel reato associativo.
3.10 AZ LE Motivo n. 1: denuncia vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e vizio di motivazione, per la erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che chiamano in causa il ricorrente e che non sono state apprezzate con riguardo ai parametri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. Le dichiarazioni di MA EL sono, invero, generiche perché si limitano a riferire della partecipazione del AZ ad alcune riunioni tenutesi dopo l'omicidio IE a casa di AR Blond ma nulla dicono sul suo ruolo e sul contributo rilevante, sul piano causale, ai fini della esistenza e rafforzamento dell'associazione, contributo che viene ricostruito ritagliandolo sul fatto che il ricorrente era amico del EL e lo accompagnava. Irrilevanti, ai fini del tema di prova del presente procedimento, sono le dichiarazioni rese da LO PA, che si riferiscono ad un periodo antecedente a quello in contestazione (anno 2007), al più relative ad un'attività illecita ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e che, in palese violazione del disposto di cui all'art. 187 cod. proc. pen. sono state illogicamente apprezzate dalla Corte per motivare l'inserimento nella consorteria mafiosa di cui in rubrica. Parimenti, costituiscono il risultato di una erronea 26 valutazione e malgoverno delle regole di giudizio in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte apprezzando l'attendibilità dei dichiaranti e la rilevanza delle dichiarazioni rese da GI AN- che riferisce fatti del 2007 e che contrastano con quelle di - IA IU, che ha escluso che il ricorrente gestisse una delle piazze di spaccio del clan;
da GI AR, anche queste generiche e non riferibili temporalmente al fatto in contestazione;
da TO CU, prive di motivazione con riguardo all'attendibilità della chiamata in correità a carico del AZ ed in presenza di circostanze che avrebbero dovuto indurre a dubitare della stessa attendibilità soggettiva del dichiarante che conosceva, prima della collaborazione, gli atti del processo in quanto seguiva le vicende cautelari del RA latitante (ER); motivo n. 2: vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 132, 133, 62 bis cod. pen..La sentenza impugnata non contiene alcun riferimento alla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. pen. per la determinazione del grave trattamento sanzionatorio inflitto al AZ;
né al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato cumulativamente con riguardo alla posizione degli altri imputati.
3.11 RE AR Motivo n. 1 vizio di violazione di legge, in relazione. agli artt. 125, comma 3, 178, lett. c) e 546, lett. e) cod. proc. pen., art. 24, secondo comma e 111, commi 5 e 6 Cost. e 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Deduce, in particolare che la sentenza impugnata non ha fornito specifica risposta, incorrendo pertanto nel vizio di motivazione apparente, sui punti del gravame concernenti il periodo di accertamento della partecipazione contestata al RE e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore MA EL che costituiscono l'unica chiamata in correità dotata di attualità con riguardo al periodo in contestazione (epoca successiva all'omicidio del IE) laddove gli altri collaboratori avevano riferito circostanze distoniche rispetto all'epoca del fatto (richiama in proposito le dichiarazioni rese da NC OM, TO De SA, IA IU e IO UA) ovvero incongruenti con il ruolo ascritto al RE nel contesto associativo perché generiche (riconducibili alla mera presenza sul luogo la sera dell'omicidio IE ed alla sua partecipazione all'irruzione nella zona nota come "Case dei Puffi” per appropriarsene come piazza di spaccio). In particolare la Corte non ha valutato le censure difensive secondo le quali le dichiarazioni che coinvolgono il ricorrente non possiedono i credibili, attendibili, convergenti,requisiti per essere apprezzate come indipendenti ed autonome;
27 Motivo n. 2:analoghi vizi inficiano la motivazione, espressa con mere clausole di stile, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, benché la Corte fosse pervenuta all'assoluzione del RE dal reato di omicidio.
3.12 MA IO Sono stati depositati due ricorsi, sottoscritti l'uno dall'avvocato Nino Marazzita l'altro dall'avvocato MA Riccardi. Motivo n. 1: vizio di motivazione con riguardo al reato ascritto al capo G). I soli elementi di prova che fondano la responsabilità del ricorrente sono costituiti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, oggetto di valutazione cumulativa, ed alla stregua delle quali sono stati letti, con la individuazione delle persone presenti, anche i filmati delle videocamere di sicurezza che, tuttavia, non possiedono contenuto nitido e che, pertanto, traggono solo dalle indicazioni dei collaboratori significato ed attribuibilità al ricorrente. In particolare: a) NC OM, nel corso dei vari interrogatori, non fa riferimento alcuno alla presenza del MA in occasione dell'omicidio IE sebbene egli conosca il MA, al quale si riferisce come RA di LO, da tempo risalente e che neppure lo individua sui filmati che riproducono il fatto pur avendolo riconosciuto in una delle foto che gli vengono esibite. A specifica domanda sulla presenza del MA, il OM ribadisce di non essere in grado di dire se fosse presente. La Corte di merito omette di valutare le deduzioni difensive e si limita ad apprezzare la compatibilità delle dichiarazioni del OM con quelle del UA;
b) IA IU, riferisce di avere appreso, notizie del fatto da varie persone, fra le quali il ricorrente. Riferisce, comunque, notizie che offrono una ricostruzione contraddittoria della vicenda in particolare ER CU gli aveva riferito di avere cinto con un braccio FF Di UR e di avere detto al MA di sparagli, cosa non riuscita perché la pistola di questi si era inceppata, ricostruzione che si pone in innegabile divergenza con quanto riferito dal OM che non fa riferimento alcuno a quest'ultima circostanza. Peraltro - neppure IU, presa visione dei filmati, colloca IO MA sulla scena e ricostruisce la causale del raid del gruppo Di UR nel quartiere affermando che nel gruppo erano preparati (mentre il OM parla di una decisione estemporanea, alla ricerca di tale IO) ed indica, riconoscendolo sui filmati, il UA come esecutore materiale;
c)la Corte partenopea ha privilegiato la ricostruzione di IO UA in modo del tutto illogico (in ragione della sua appartenenza al gruppo della EL AS) e non rilevando che il UA riferisce circostanze contraddittorie 28 re dapprima attribuendo al MA la esplosione di entrambi i colpi che avevano attinto il IE e poi attribuendo a questi il primo e al ET il secondo. La Corte non spiega tale discrasia né il contrasto della ricostruzione compiuta dal UA con quella del OM (che come detto non colloca il MA sulla scena) e con le risultanze del filmato (che ad es. non riprende affatto l'aggressione ai danni di FF Di UR) e con quella del EL sia sul momento in cui il MA si era armato (secondo il EL dopo avere parlato con Di UR prelevando l'arma dal marsupio di CO ON;
secondo UA il MA si era armato altrove ed era sopraggiunto correndo) e sull'antefatto (poiché secondo UA era stato ET a picchiare le ragazze e non IO TO, come riferito da EL); d) contraddittoria è la ricostruzione del filmato, compiuta dai collaboratori di giustizia che attribuiscono dei nomi alle persone riprese in ragione degli indumenti indossati non essendo possibile, invece, alcuna individuazione delle persone riprese sulla base di dati antroposomatici, muove dalla indicazione di AR RE come la persona che entra, in compagnia di ON CO, nel civico 57 e in MA come la persona che viene vista in uscita, armato di pistola, dalla quale parte uno dei colpi. Divergono nella individuazione delle persone e delle modalità del fatto le ricostruzioni compiute dal OM, dal IU e dal UA che la Corte, immotivatamente, pone a fondamento della propria ricostruzione. Né il referto autoptico, dal quale emerge solo che il IE venne attinto da due colpi, entrambi esplosi con una cal. 9x 21, offre ulteriori spunti per avallare il resoconto dei collaboratori tenuto conto che viene registrata la presenza di almeno quattro pistole, l'unica delle quali sommariamente descritta in possesso del ET, e che alcuna arma è stata sequestrata;
motivo n. 2: vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 e quella dei motivi abietti e futili. Le dichiarazioni accusatorie poste a fondamento della condanna, come ricostruite attraverso le dichiarazioni dei collaboratori, sono soggettivamente e oggettivamente diverse da quelle cristallizzate nel capo di accusa che riconduce la vicenda alla tutela del territorio ed alla riaffermazione della sovranità malavitosa laddove la esibizione di armi, da parte degli incursori, non costituisce una causale irrisoria. Ne consegue la contraddittorietà della sentenza tra la parte della ricostruzione della vicenda e le conclusioni che ne trae quanto alla sussistenza dei futili motivi. Quanto ai motivi abietti la Corte richiama comportamenti e status mentali, per vero appartenenti ai componenti del clan Di UR autori del raid, consegnando sul punto una motivazione illogica e apparente;
29 да motivo n. 3: violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 2 e n. 5 cod. pen. e illogicità della motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti comuni della provocazione e del concorso del fatto doloso della persona offesa. La sentenza impugnata, a tenore della quale IO MA sparò per primo contro il IE vedendo o credendo di vedere una pistola, è sul punto contraddittoria e incongruente poiché la circostanza che il IE fosse armato, portando visibilmente fra le gambe una pistola, viene riferita dallo SS OM che, sebbene lontano, poteva vederla. Ulteriore incongruenza deriva dal fatto che la Corte omette di valutare che chiunque abbia sparato per primo durante il colloquio avuto con il IE ed il suo gruppo, ha reagito ad una provocazione poiché appare causale adeguata la reazione di chi esplode un colpo (senza uccidere) ai danni di chi potrebbe sparare da un momento all'altro avendo scelto di far bella mostra di tale intenzione. Illogica è anche la motivazione con la quale la Corte ha escluso l'attenuante di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen. poiché la circostanza che il IE fosse uscito armato costituisce il presupposto doloso e ingiusto della reazione di controparte;
motivo n. 4:violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo H) e della circostanza ivi contestata dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. La Corte non ha motivato la responsabilità del ricorrente in ordine ai reati in materia di armi, fatta discendere da quella del reato di omicidio con le conseguenze che a tale conclusione sono riferibili tutte le argomentazioni innanzi svolte per confutare la legittimità e correttezza della motivazione della sentenza impugnata. Contraddittoria è anche la motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge203/1991 poiché, dopo avere escluso che la morte del IE fosse riferibile a fenomeni di tipo mafioso, si afferma in sentenza che che l'uso della pistola con la quale questi era stato ucciso era riconducibile all'affermazione della supremazia sul territorio;
motivo n. 5: vizio di motivazione con riferimento al reato associativo sub capo A). Privo di riferimenti testuali, poiché il ricorrente è persona incensurata, è il riferimento alle sentenze emesse nei confronti di altri soggetti. Le dichiarazioni accusatorie, inoltre, vengono elencate in modo cumulativo, sono prive di autonomia, in quanto provengono da collaboratori di giustizia che avevano preso cognizione degli atti processuali;
del requisito di specificità con riguardo al ruolo che nel contesto associativo avrebbe avuto il ricorrente;
contraddittorie perché non spiegano la ragione per la quale egli, capo e vertice del gruppo, avrebbe dovuto ricevere direttive da parte di TO CU ovvero dal UA che, in occasione dell'omicidio IE, gli avrebbe impedito di sparare contro il Di UR. In realtà le dichiarazioni poste a fondamento della sentenza non sono affatto univoche ed evidenziano, ad es. quella di GI che lo dà intento a giocare a - 30 carte in occasione di una riunione nel corso della quale avrebbe dovuto decidersi l'omicidio di TO GI -; ovvero quelle del AR, che lo indica come semplice affiliato, un ruolo del tutto diverso del ricorrente nel contesto associativo;
motivo n. 6: vizi della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., denegate in ragione della gravità del fatto inidonea a fondare tale conclusione. Nel ricorso sottoscritto dall'avv. Riccardi sono denunciati, vizio di illogicità della sentenza impugnata per la ritenuta sussistenza del reato associativo di cui al capo A) e vizio di carenza di motivazione sul ruolo del ricorrente nel contesto associativo, con riguardo al contributo offerto ed al giudizio di attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento della condanna;
vizi di motivazione sulla sussistenza della premeditazione di cui al capo G); dell' aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 sub capo H) che, una volta disposta la unificazione dei reati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. costituisce una mera duplicazione di circostanza già ritenuta sussistente con riguardo al reato di cui al capo H) ed al reato associativo. Erronea è la riconduzione dell'omicidio IE ad una faida di natura camorristica dovendo, invece la stessa ricondursi a motivi di carattere personale.
3.13 ET TO, Motivi di ricorso sottoscritti dall'avv. LO Irace. Motivo n. 1: vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 110 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. e mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo ai profili di affidabilità delle dichiarazioni, dirette e de relato, a carico del ET, profili denunciati con i motivi di appello e con una specifica memoria difensiva, depositata in sede di conclusioni, alle quali non è stata data logica e congruente risposta dalla sentenza impugnata. La difesa deduce, in particolare che la presenza del ET, affermata da tutti i collaboratori escussi, non è riscontrata in alcuno dei passaggi del filmato che ha ripreso la scena e che la sentenza impugnata non ha motivato sul punto e sulle ragioni della mancata ripresa della presenza del ET sul video della telecamera n. 4 che inquadra l'angolo del Bar Ariston- che ha ripreso l'arrivo dei Di UR, giunti contromano da via Cupa Fosso del Lupo, e che avrebbe necessariamente dovuto riprendere anche il ET che, trovandosi a casa della LL AN, avrebbe dovuto percorrere la medesima strada per raggiungere la piazza. In particolare evidenzia: 31 ты a) la contraddittorietà intrinseca ed il contrasto con i dati processuali delle dichiarazioni rese da NC OM ( appartenente al clan Di UR) circa la presenza sul posto del ET;
le specifiche modalità dell'agguato; l'identificazione dell'autore dell'omicidio; i contatti con FF Di UR;
la circostanza che il ET fosse stato fatto segno della esplosione di più colpi di pistola ed avesse risposto al fuoco;
in sede di prime dichiarazioni, peraltro, il OM aveva accusato dell'omicidio tale Raimo, che si è accertato essere detenuto;
b) la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori sulla presenza e sui movimenti del ET sul luogo del fatto. In particolare: IO UA, entrato in contrasto con il ET dopo l'omicidio IE sulla gestione del clan, ha indicato il ET come proveniente da via Dante per sottolineare la circostanza che questi non veniva ripreso dalla telecamera n.
4 - la stessa che aveva inquadrato l'arrivo dei componenti del clan Di UR provenienti da via Cupa del Fosso che è la via in cui abita la LL del ricorrente;
sulla presenza dell'imputato sulla scena, sulle modalità del fatto e sul successivo allontanamento, dietro al motorino di IO;
a dire del dichiarante, infatti, il ET, si sarebbe recato a casa sua, dove gli spiegava quanto accaduto, in compagnia del EL;
MA EL, ha collocato il ET sulla scena dopo l'arrivo dei Di UR, indicandone la provenienza da casa della LL AN e ne ha descritto l'allontanamento, in compagnia di IO MA, lungo via Lungo Ponte dove avrebbe incontrato il EL che dava loro un asciugano per pulirsi ed in compagnia dei quali si reca a casa di AR Blond;
IA IU, riferiva di aver saputo che a sparare erano stati in tre, ET, MA e UA(che lo ha negato); GI AN, ha parimenti indicato uno degli sparatori in UA;
motivo n. 2: vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 61 n. 1 cod. pen.; 7 legge 203/1991, 125 e 546 cod. proc. pen. e illogicità della motivazione per la erronea applicazione dell'aggravante dei motivi abietti e violazione dell'art. 522 cod. pen. per violazione del principio della contestazione in relazione all'affermazione per i reati di cui ai capi G) ed H). La chiara ricostruzione dei fatti, dalla quale emerge che i Di UR posero in essere un'irruzione armata che colse del tutto impreparati i componenti del clan EL AS che si trovavano sul posto e che si difesero dalla provocazione subita, rende insussistente la contestata aggravante dei motivi abietti, individuati nella scopo di riaffermare il controllo criminale del territorio della EL da parte del gruppo omonimo, aggravante che, comunque, dovrebbe ritenersi assorbita, in ragione dei criteri di 32 re cui all'art. 15 cod. pen., nella circostanza ad effetto speciale di cui all'art. 7 legge 203/1991 che correda il reato satellite sub capo H), assorbimento che ricorre quando il motivo abietto venga individuato, come nel caso in esame, nel fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, aggravanti che, viceversa, possono concorrere solo allorquando la circostanza comune sia caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e predominio sul territorio. La Corte territoriale ha ritenuto ricorrere un "diverso ambito di applicazione" fra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, in relazione al reato in materia di armi, e l'aggravante del motivo abietto, contestata al capo G) senza, tuttavia, esplicitare il contenuto di detto ambito che, difatti, viene richiamato con riguardo allo scopo di riaffermare il controllo criminale del territorio;
motivo n. 3: la sentenza impugnata, in violazione del principio di contestazione, ha ritenuto sussistente anche l'aggravante dei motivi futili, ricollegandola alla "volontà di punire un ragazzo, reo di avere frequentato ragazze del gruppo contrapposto" sebbene la sentenza di primo grado abbia escluso l'aggravante della premeditazione collegando la reazione armata nei confronti del IE ad un fatto estemporaneo e d'impeto; motivo n. 4: violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 2 e n. 5 cod. pen. e illogicità della motivazione per la mancata concessione dell'attenuante della provocazione e del concorso del fatto doloso della persona offesa. I requisiti del raid aggressivo ravvisati nella condotta del gruppo del Di UR nei confronti degli appartenenti al gruppo della EL AS, l'uso minatorio dell'arma, il numero delle persone e dei mezzi usati per invadere il territorio e il momento della subita aggressione ( erano pronti a festeggiare un evento familiare) il fatto di essere disarmati integrano i requisiti dell'attenuante della provocazione la cui sussistenza è stata illogicamente esclusa nella sentenza impugnata. motivo n. 5: violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e mancanza per apoditticità della motivazione con la quale è stata disattesa la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. motivo n. 6: violazione ed erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 2,24 e 111 Cost. in quanto la punibilità del reato con isolamento diurno di cui all'art. 72, secondo comma cod. pen. è correlata ad un fatto assolutamente casuale quale l'essersi proceduto per più fatti con un'unica sentenza, laddove tale criterio non avrebbe trovato applicazione qualora si fosse proceduto separatamente. motivo n. 7: violazione ed erronea applicazione della legge penale per mancato concorso con delitti puniti con pena detentiva superiore a cinque anni ed erronea trattazione congiunta dei diversi capi di imputazione. 33 धू Ricorso avv. Ricciulli Motivo n. 1: vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 575 cod. pen. per la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Le dichiarazioni di NC OM, teste oculare presente ai fatti, sono contrassegnate da contraddizioni sia nella individuazione degli esecutori materiale del reato che in quella della sede del corpo del Faiella attinta dai colpi, avendo il OM indicato quale esecutore materiale tale HE (cioè RA LU), all'epoca detenuto e che la vittima era stata attinta alla schiena (mentre la perizia autoptica ha accertato che era stato colpito alle spalle). Quelle di IO UA (raggiunto da plurime dichiarazioni accusatorie e assolto in appello dal reato di omicidio) sono opportunistiche e condizionate dalla conoscenza degli atti processuali (il UA manifestava volontà di collaborare solo all'udienza preliminare essendo stato raggiunto da misura per i fatti del presente procedimento). Circolare la fonte di prova costituita dalle dichiarazioni del EL che, allontanatosi dal luogo del fatto, avrebbe appreso quanto accaduto proprio dal ET e dal MA. Analoghi vizi inficiano le dichiarazioni di TO CU che, al momento della collaborazione, aveva conoscenza degli atti processuali ed aveva ricevuto notizie degli stessi dal MA. Ulteriore vizio di violazione di legge inficia la sentenza nella parte relativa alla decodificazione delle immagini delle telecamere (ben quattro) che riprendevano la zona rendendole coerenti con le dichiarazioni rese dai collaboratori - decodificazione riportata a pag. 86 della sentenza - e che ha condotto alla individuazione del ricorrente sul luogo del delitto, conclusione mai raggiunta neppure dagli operatori di Polizia che avevano esaminato la scena, immagini ritenute coerenti con le dichiarazioni dei collaboratori, in primis IO UA, e che avevano consentito di attribuire precisa identità a figure dai contorni sfumati catapultando sulla scena soggetti che non vi erano presenti (come il ET). La Corte partenopea avrebbe dovuto considerare tale identificazione quale mero indizio e, pertanto, da sottoporre a rigorosa analisi. Denuncia, altresì l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata sugli esiti della perizia balistica circa i colpi esplosi all'indirizzo della vittima in mancanza di risposta ai quesiti posti dalla difesa nei motivi di appello concernenti il quesito su chi e con quale arma aveva colpito mortalmente il IE nel corso del conflitto a fuoco. Nessun elemento obiettivo, invero, ha asseverato il dato che il IE fosse stato attinto dai colpi esplosi da due armi da fuoco che, certamente, venivano utilizzate sulla scena (cioè una Beretta cal. 9 mod. 98 o analoga una 38 special o 375 Magnum a tamburo). In maniera del tutto eccentrica rispetto ai quesiti posti dalla difesa la Corte ha esaminato tema del 34 ferimento del De LU che, tuttavia, rileva solo ai fini del richiamato confitto a fuoco ma non sulla individuazione dell'arma utilizzata. motivo n. 2: vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990, per la ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia poste a fondamento della condanna per i reati di cui ai capi A), B), C) ed F). Le dichiarazioni dei collaboratori sono assolutamente fuorvianti e, in quanto tali, non serventi ad una pronuncia di condanna. Ulteriore profilo di criticità è ravvisabile nella possibilità di ritenere sussistenti la simultanea partecipazione ad associazione di stampo camorristico (per il solo ET con riguardo al capo F) risalente ad epoca recedente l'anno 2007) e l'associazione dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti in presenza della stessa composizione personale e potendo i reati in materia di stupefacenti rientrare tra quelli fine della compagine associativa di stampo camorristico;
motivo n. 3: violazione di legge in relazione all'applicazione degli artt. 61 n. 1, cod. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 5 cod. pen., negate sul presupposto della incompatibilità dell'aggravante del motivo futile con quella della provocazione della quale, viceversa, sussistono tutti gli elementi costitutivi (lo stato d'ira rispetto ad un fatto ingiusto altrui ed il rapporto di causalità psicologica) e dando per scontata a immotivata sussistenza della prima e, quanto all'attenuante del fatto doloso della persona offesa, omettendo di apprezzare la proditorietà dell'aggressione portata dal IE e dai suoi correi;
motivo n. 4: violazione di legge per la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 in relazione al delitto sub H) e ai reati in materia di stupefacenti e contraddittorietà della motivazione in mancanza di un verifica puntuale della sussistenza dell'elemento psicologico in capo al soggetto agente sia sotto profilo dell'agevolazione, nella illecita detenzione e porto delle armi che sarebbero state utilizzate per commettere l'omicidio, pur avendo accertato che l'evento delittuoso non era riconducibile ad una lotta fra sodalizi ma determinato da ragioni assolutamente private;
motivo n. 5 mancanza di motivazione in punto di determinazione della pena con riguardo ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, denegata facendo ricorso a clausole di stile.
3.14 CO ON Il ricorrente, con ricorso affidato al difensore di fiducia, denuncia vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416- bis cod. pen. e vizio di motivazione evidenziando, in particolare, la contraddittorietà, non 35 risolta dalla Corte territoriale, delle dichiarazioni rese da MA EL e poste a fondamento della condanna- con quelle rese da IO UA, valorizzate in altre parti della sentenza, che ha precisato che l'imputato si accompagnava sempre al MA, ne ignorava intenzioni omicidiarie e che l'arma o armi portate dal CO erano dirette al MA. Il UA ha precisato che il CO non partecipava alle riunioni del clan perché "non gli spettava". Il mero rapporto di conoscenza fra il ricorrente e i collaboratori non è rilevante ai fini della dimostrazione della partecipazione del predetto al sodalizio, partecipazione che richiede, a livello di prova, la convergenza di plurime fonti di accusa, qui carenti perché solo MA EL ha fatto riferimento al CO, mancando, altresì, la prova di un contributo causalmente rilevante ai fini del consolidamento del vincolo associativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IO MA e TO ET limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 577, n. 4, in relazione all'art. 61, n. 1, cod. pen. contestata al capo G), con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per nuovo esame sul punto.
2.Gli altri ricorsi devono essere rigettati.
3.Le censure dei ricorrenti su problematiche di carattere generale impongono, onde evitare inutile ripetizioni, un esame congiunto dei motivi attinenti:
3.1 ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
3.2 alla compatibilità dell'affermata sussistenza dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen e quella di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed alla configurabilità, con riguardo a quest'ultima, delle circostanze aggravanti dell'associazione armata e di quella di cui all'art. 7 legge 203/1991; 3.3 alla duplicazione delle contestazioni relative ai reati associativi, poiché, secondo i ricorrenti, al di là degli specifici problemi di prova da ciascuno sollevati, la appartenenza al gruppo EL AS, doveva costituire oggetto di un'unica contestazione, a prescindere dagli accordi che si sono susseguiti nel corso del tempo;
3.4 al trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'aumento per la continuazione e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 36 3.1 La valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Con riguardo ai criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e fermo restando quanto si dirà in relazione all'esame della posizione dei singoli ricorrenti sulla precisione e convergenza del dictum dei collaboratori i motivi di ricorso muovono dal richiamo ai parametri che, in - astratto, devono fondare il giudizio di credibilità soggettiva e attendibilità oggettiva dei dichiaranti, diretti o de relato, e sulla valenza dei riscontri esterni che devono supportarne il racconto onde rispondere ai requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen.. Numerose sono le censure sollevate che investono il giudizio di attendibilità dei dichiaranti in ragione dei contrasti che si sono venuti registrando nel gruppo all'indomani dell'omicidio di ON IE - con riguardo, in particolare, alla posizione di IO UA e che denunciano la mancanza di autonomia del narrato di questi e di quello di TO CU, il primo perché divenuto collaboratore di giustizia poco prima che venisse tenuta l'udienza preliminare nel procedimento (e che raggiunto da misura cautelare, era venuto a conoscenza degli elementi probatori raccolti nella fase delle indagini) il secondo divenuto collaboratore alla vigilia del giudizio di appello, che, in particolare con riguardo all'omicidio IE, ha riferito notizie apprese de relato. Sono state, inoltre, denunciate di inattendibilità e genericità le dichiarazioni rese dai collaboratori già sodali del gruppo (MA EL, AN GI, IA IU) perché distoniche rispetto all'epoca dei fatti contestati con riguardo al reato associativo di cui al capo A) e, comunque, rispetto ai fatti contestati quelle rese dai collaboratori più risalenti, NC OM, TA e AR AN, TO CC, ed i già ricordati IA IU e GI AN, ovvero perché rese da soggetti che non gravitano nel clan EL AS (NC OM e i fratelli AN, i collaboratori RR e ER), ma in gruppi contrapposti e, dunque, inidonee a costituire riscontro al resoconto dei primi sulla vita e dinamiche interne del clan EL AS nonché sulle attività del singolo associato. La mancanza di precisione, ovvero la genericità del racconto, e la distonia dei fatti raccontati rispetto alle imputazioni costituiscono, dunque, il comune riferimento nei ricorsi al vizio genetico del racconto dei dichiaranti oltre alla mancanza di riscontri specifici.
3.1.1 La Corte partenopea ha richiamato il più recente e autorevole approdo in materia di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (S.U., n. 20804, del 29/11/2012, (dep. 2013), Aquilina, Rv. 2455145), proprio nel passaggio argomentativo che pone al centro del giudizio la verifica della credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue 37 де dichiarazioni, e la premessa che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale. E, sulla scorta di tale premessa ermeneutica, la sentenza impugnata si è soffermata, in particolare, sulle dichiarazioni rese da MA EL, IO UA e TO CU, senza tuttavia pretermettere quelle dei rimanenti collaboratori sui quali si è riportata al giudizio sviluppato nella sentenza di primo grado. Con riguardo ai collaboratori di giustizia ora nominati la Corte, dopo averne evidenziato il comune elemento dello stabile inserimento dei dichiaranti nel gruppo EL AS, in particolare CU e UA con ruolo apicale e non tacendo la circostanza che essi avessero reso dichiarazioni in epoca successiva alla emissione della ordinanza di custodia cautelare, ha valorizzato le circostanze che rendono utilizzabili ed attendibili le dichiarazioni sottoponendole a rigorosa analisi critica, onde verificarne l'autonomia anche dopo che i collaboratori avevano potuto prendere atto degli elementi già contenuti negli atti. In particolare ha rilevato che MA EL, IO UA e TO CU: a) risultano aver operato una chiara scelta di recisione dei legami con l'ambiente camorristico o delinquenziale con cui erano in stretto contatto;
b) hanno reso plurimi interrogatori senza mai ritrattare gli stessi;
c) hanno primieramente reso confessioni relative a numerosi rilevanti fatti illeciti loro ascritti, in particolare CU e UA, su reati di omicidio ed altri gravi reati sui quali la loro responsabilità e quella dei compartecipi non era stata individuata;
d) hanno reso dichiarazioni sostanzialmente convergenti su singoli fatti e singole persone senza che risulti alcun elemento inquinante la genuinità delle stesse;
e) hanno reso dichiarazioni pienamente compatibili e coincidenti con tutti gli altri elementi di prova acquisiti in atti, segnatamente quanto alla loro qualità all'interno della associazione, e sulla collocazione dei compartecipi trovando conferma nelle dichiarazioni degli altri collaboratori, appartenenti a di gruppi diversi, la cui affidabilità di propalanti aveva già trovato conferma in altre sentenze passate in giudicato e che hanno ricostruito la geografia criminale dei clan operanti nella zona di NO: NC OM, IA IU, GI AN, TA e AR AN, TO CC oltre ad altri più recenti, quali quelli appartenenti agli scissionisti, ovvero GI AR;
e quelli del clan CO - ET -quali MA RR, OM ER e da ultimo quelli della EL AS, - partecipi direttamente ai principali fatti della vita della associazione, e in particolare UA e EL presenti all'omicidio di IE ON. La Corte partenopea ha altresì concluso che si tratta di dichiarazioni mai appiattitesi su 38 rr quanto detto dai compagni, e rimaste ferme anche quando esse sembravano isolate, in particolare quelle del UA, reputate fondamentali ai fini della ricostruzione dell'omicidio di cui al capo G).
3.1.2 Ritiene il Collegio che le censure difensive - che reiterano più o meno pedissequamente quelle dedotte in appello e già non accolte si rivelano, meramente assertive a fronte delle argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, che la Corte di assise di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, esaminando dettagliatamente le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - già riportate nella sentenza di primo grado e ivi fatte oggetto di specifica disamina con riguardo alla precisione e concludenza sul piano storico-narrativo del contenuto della dichiarazione - e conclusivamente ritenendone, alla stregua dei corretti criteri ermeneutici innanzi richiamati, la 205 complessiva attendibilità, affatto scalfita da discrepanze ritenute marginali e comunque non decisive in senso contrario laddove effettivamente esistenti, e motivatamente evidenziando la natura diretta ovvero de relato della - dichiarazione stessa.
3.1.3 Ai fini della ritenuta sussistenza dei reati associativi, nella loro articolata e composita successione nel tempo quali strutture di cui agli artt. 416- bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990, e ai fini dell'affermazione di responsabilità dei singoli sulle condotte di partecipazione, sono state, in particolare, valorizzate le motivatamente ritenute attendibili, convergenti, sufficientemente autonome e non altrimenti inquinate, dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano militato nel clan EL AS ovvero in clan anche in contrapposizione armata fra loro e con il clan EL AS, sulla scorta di una ricostruzione che, muovendo dal resoconto compiuto dagli intranei al clan, i suddetti IO UA, GI AN e TO CU, tutti e ciascuno a conoscenza delle dinamiche interne del clan EL AS ed ai quali erano ben note le alleanze e le contrapposizioni del momento in quanto soggetti cointeressati alla gestione del territorio e degli affari che su essi il gruppo aveva in corso oltre che delle attività riconducibili ai singoli associati, aveva trovato conferma in quelle rese dai collaboratori che militavano nei clan contrapposti e che, ritenuti attendibili e credibili anche alla stregua delle sentenze in atti, riferivano fatti che, sia pure appresi de relato, con riguardo alle dinamiche interne del clan EL AS ed alle attività svolte dai singoli componenti, non erano per ciò solo inaffidabili o inidonee a fungere da riscontro alle prime, sul rilievo che la contrapposizione armata sul territorio con gli altri clan costituisce il tratto caratteristico delle 39 да associazioni in questione, nelle loro diverse ed articolate compagini e imponeva il rispetto di regole (in primis quella del divieto di ingresso nel territorio dell'altro clan, regola conclamata nel presente procedimento dall'omicidio IE) che ciascun associato, a tutela della propria incolumità, doveva conoscere ed osservare e che presupponeva la necessaria conoscenza ed il rispetto delle posizioni dei singoli componenti nelle rispettive zone di spaccio e di controllo delle ulteriori attività illecite ivi in corso. La sentenza impugnata ha, dunque, fatto buon governo, non solo del principio di diritto secondo cui le dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia possono fornire un adeguato supporto indiziario anche quando siano riscontrate esclusivamente attraverso l'incrocio di dichiarazioni provenienti da soggetti, ma anche della regola secondo cui, in tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, con la conseguenza che le dichiarazioni dei collaboratori 0 l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il fatto da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato medesimo bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264380).
3.1.3.1 Né, con riguardo alle dichiarazioni di IO UA e TO CU, rese a procedimento già iniziato, le difese hanno allegato specifici elementi alla stregua dei quali ritenere acquisito anche solo il sospetto della denunciata circolarità delle informazioni ovvero la esistenza di contatti tra i collaboratori, in guisa da inficiarne l'autonomia dichiarativa, laddove, invece, la sentenza impugnata si è fatta carico di esaminare il percorso dichiarativo dei collaboratori esprimendo, all'esito di approfondita ed esaustiva motivazione, la incidenza della conoscenza degli atti sulla credibilità, autonomia ed affidabilità delle dichiarazioni medesime.
3.1.4 Conclusivamente, ritiene il Collegio, che i ricorrenti non si confrontino adeguatamente con la trama motivazionale della sentenza impugnata che, con riguardo ai singoli dichiaranti, ha condotto una disamina puntualmente intesa a verificarne i parametri della precisione, costanza, coerenza e spontaneità della dichiarazione (Sez. 6, n. 4683 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389), proponendo censure che si limitano a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di assise di appello e riproponendo una propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti della prova, e 40 де contraddittorietà ed evidenti illogicità della motivazione che è fondata sulla puntuale osservanza delle norme di rito quali convalidate, al fine di assurgere ad adeguato standard probatorio in punto di responsabilità, dalla giurisprudenza di legittimità. A fronte di tale analitica disamina, le censure difensive che attengono alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che parimenti richiamano l' indirizzo nomofilattico posto a fondamento della sentenza della Corte di assise di appello di Napoli - ricondotte nei proposti motivi al vizio di violazione di legge, art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, nelle sue varie articolazioni risultano prive di specificità poiché non si confrontano - criticamente con la sentenza impugnata. Compatibilità dell'affermata sussistenza dell'associazione di 3.3 cui all'art. 416 bis cod. pen e quella di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed alla configurabilità, con riguardo a quest'ultima, delle circostanze aggravanti dell'associazione armata e di quella di cui all'art. 7 legge 203/1991. Sono infondate le censure difensive che concernono la compatibilità e possibilità di concorso tra i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 d.P.R. 309/1990 proposte con motivi di ricorso con i quali vengono dedotti vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione, sostanzialmente sovrapponibili perché il primo portato del secondo. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione di un principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo il quale i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Ciò in quanto i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi, il primo l'ordine pubblico, mentre l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico, finalità tipica di tutti i delitti associativi, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione. In effetti il delitto di cui al d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'art. 416 cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'art. 73 d.P.R. cit.. (così Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, (dep. 2009) Magistris, Rv. 241883; Sez. 2, n. 36692 del 22/05/2012, Abbrescia, Rv. 253892). 41 д 3.2.1 La Corte di merito ha, dunque, ritenuto ben possibile e dimostrato, sulla scorta di elementi fattuali derivanti dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la coesistenza di due distinte organizzazioni criminali, con una parziale coincidenza soggettiva ed oggettiva, idonee ad integrare gli estremi di entrambi i delitti associativi in questione, sul rilievo che la totale identità dei soggetti e delle strutture organizzative, messe in comune tra le due organizzazioni, non preclude affatto il riconoscimento del concorso di tali due reati dell'associato e preoccupandosi di verificare che i soggetti impegnati nel traffico di sostanze stupefacenti siano stati altresì consapevoli di contribuire, con la loro condotta alla realizzazione di una delle finalità tipiche del sodalizio criminale e con il ricorso al metodo mafioso (Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009, Bassano, Rv. 245875), metodo denunciato, con riguardo al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, dalle modalità di violenta acquisizione della proprietà della piazza di spaccio e del successivo controllo, mediante vedette armate e gruppi di fuoco, delle attività di spaccio. La sentenza impugnata richiamate sul punto le dichiarazioni rese da TO CU che consentivano di ricondurre a sintesi quelle rese dai diversi collaboratori e che in queste trovavano riscontro ha evidenziato che il programma delinquenziale delle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., come variamente articolatesi nel corso del tempo, sia con riguardo a quella denominata Nuova EL AS, contestata al capo A), sia di quella di cui al capo C), relativa alla compagine denominata MA-PA, ovvero clan cd. degli scissionisti, era volto all'acquisizione e al controllo anche di ulteriori attività illecite che si svolgevano sul territorio - la raccolta dei proventi delle estorsioni ai commercianti e per i lavori edili, la imposizione di slot machine, la raccolta del calcio-scommesse una sola delle quali era, dunque, quella del traffico di stupefacenti ed ha esaminato, poi, le evenienze probatorie che hanno consentito di ritenere ciascuno dei ricorrenti partecipe dell'una (l'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.), dell'altra (quella di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990), nelle loro cadenze temporali, ovvero di entrambe, soffermandosi nell'esame delle singole responsabilità dei compartecipi del clan nei diversi settori e, quindi, sulla consapevolezza dei singoli imputati circa la natura armata dell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, denunciata dalle specifiche modalità della condotta. Non va trascurato, in vero, che le sentenze di merito hanno distinto la responsabilità tra coloro che raccoglievano le estorsioni e coloro che "erano in quota" sul ricavato delle stesse e, con riguardo al traffico di stupefacenti, hanno descritto, oltre alle modalità di acquisizione delle piazze di spaccio, in occasione, in particolare, della girata che contrassegnò il violento distacco dal clan MA- PA nello scorcio dell'anno 2011, sia i passaggi di mano - ovvero 42 да l'intermediazione nella cessione della droga, compito precipuo, del clan Di UR, prima, del clan MA-PA, poi ed al quale ambiva il clan EL AS nelle sue pretese autonomistiche da quella della gestione effettiva e concreta delle - piazze di spaccio, che, più precipuamente, connota le condotte riconducibili al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990. 3.2.2 Con riguardo alla compatibilità tra l'aggravante dell'associazione armata di cui al comma 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e quella omologa di cui al comma 5 dell'art. 416 bis cod. pen., rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che in tema di stupefacenti, l'aggravante dell'associazione armata, prevista dall'art. 74, quarto comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - circostanza di natura oggettiva, come noto diversamente da - quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis, quinto comma cod. pen. quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (Sez. 5, n. 4750 del 13/03/1996 - dep. 10/05/1996, Rizzo ed altri, Rv. 20484401). Facendo corretta applicazione di tale regola, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che le condotte dei singoli ricorrenti, riconducibili alle attività di presa di possesso delle piazze di spaccio, alla intermediazione nel traffico di sostanze stupefacenti, al controllo della piazza di spaccio ed alla partecipazione ai guadagni delle attività che vi anche in quota - sono riconducibili, senza il pericolo di violazione avevano corso- del principio del ne bis in idem, ad entrambe le aggravanti, in ragione delle specifiche condotte a ciascuno degli imputati ascritte, direttamente evocative dell'uso delle armi e, che, pertanto, denotano, ai sensi dell'art. 59 cod. pen., la colpevolezza anche in relazione a tale aspetto.
3.2.3 Infondata è la denuncia del vizio di violazione di legge con riguardo all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, contestata nella duplice dimensione, oggettiva, del metodo mafioso, e soggettiva, del fine di agevolare l'attività mafiosa, con riguardo ai reati associativi di cui all'art. 74, d.P.R. 309/1990 essendo emersi, alla stregua dei dati riferiti dai collaboratori, elementi integranti l'esercizio del metodo mafioso, nell'acquisizione delle piazze di spaccio, nella conservazione della proprietà delle stesse e nelle modalità del controllo della gestione degli stupefacenti nonché della finalità di avvantaggiare le associazioni egemoni (rispettivamente il clan EL AS, assurto a clan autonomo;
il clan MA-PA ovvero il clan Di UR, rispettivamente in relazione ai reati di cui ai capi B), D) ed F). Va certamente ribadito che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 43 да maggio 1991, n. 152, convertito in L. n. 203 del 1991, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464), finalità che, nel caso in esame, non è per nulla esclusa né dalla circostanza che gli autori del reato perseguano un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso né allorquando, come nel caso in esame, siano ravvisabili contrasti nella gestione della piazza di spaccio, contrasti che, tuttavia, non intaccano la finalità agevolativa denunciata dal sistema di monopolio e connesso sistema di - controllo e dalla misura di partecipazione agli utili che derivano da un sistema - accettato e condiviso, anche per le utilità che ne derivano in chiave di protezione dalle pretese di gruppi contrapposti. Tali contrasti, lungi dal connotare l'asservimento dei componenti del gruppo storico della EL AS al gruppo di riferimento, costituiscono la scaturigine dei conflitti che, di volta in volta, portano il gruppo della EL AS alla scissione dal gruppo Di UR;
poi alla girata dal gruppo MA-PA approdando, infine, alla costituzione del gruppo autonomo, oggetto di contestazione ai capi A) e B).
3.3 La duplicazione delle contestazioni relative ai reati associativi. E' infondata la tesi difensiva secondo la quale la duplicazione delle contestazioni relative ai reati associativi viola principio del divieto di ne bis in idem e che la appartenenza al clan EL AS doveva formare oggetto, per ciascuno dei ricorrenti, di un'unica contestazione, a prescindere dagli accordi susseguitisi nel corso del tempo. Rileva il Collegio che già nella sentenza di primo grado si era dato della sussistenza degli elementi indicati nella norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. con riguardo al clan Di UR e alle associazioni nate dalla sua scissione. La sentenza evidenziava la peculiarità della contestazione relativa ai reati associativi elevata nel presente procedimento sul rilievo che, mentre in processi simili, di solito, veniva contestata agli imputati l'appartenenza ad un solo clan camorristico, sia che lo SS operasse insieme ad altre associazioni criminali riunite in un cartello o in un'alleanza sia che operasse autonomamente evidenziando che, a parte qualche fisiologica defezione dei singoli, il clan nel suo complesso andava a comporre una più ampia consorteria criminale, nella vicenda processuale in esame, era stato correttamente ritenuto che gli appartenenti al clan EL AS avevano dato vita a tante associazioni a seconda del gruppo con cui avevano interagito. Le 44 re contestazioni operate in tale modo dal Pubblico ministero -si legge testualmente nella sentenza devono essere ritenute esatte e conformi ai fatti: invero è stata - la condotta opportunistica dei componenti della EL, e, in particolare, le scelte operate da ET TO, a dar vita ad organizzazioni criminali diverse contrapposte ai Di UR prima, ed agli scissionisti poi. Tali organizzazioni criminali sono state costituite essenzialmente per gestire l'immenso traffico di sostanze stupefacenti e per contrastare la concorrenza delle altre associazioni, già presenti sul territorio o nate dalla "scissione" del clan Di UR".
3.3.1 I giudici di appello si sono soffermati sulle censure difensive concernenti la "duplicazione" delle contestazioni per i reati associativi e per quelli in materia di stupefacenti muovendo dai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità sul divieto del ne bis in idem ed hanno evidenziato che gli elementi di prova raccolti consentivano di ritenere accertato che i gruppi criminali facenti capo dapprima al clan Di UR (capi E) ed F) e poi al clan MA-PA (capi C) e D) costituivano strutture del tutto autonome e in chiaro contrasto tra loro;
che il gruppo facente capo a EL AS, nato sotto il controllo del clan Di UR, dopo la scissione nel 2007, si era inserito nel clan MA-PA e, solo nel 2011 (cioè dopo l'omicidio IE), era diventato autonomo e, anzi, aveva promosso un accordo con le altre famiglie dissenzienti (le cd. altre cinque famiglie) per una diversa ripartizione del territorio, condotta che integra le diverse fattispecie contestate ai capi A) e B).
3.3.2 EC un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per medesimo fatto deve intendersi "ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi, cioè da condotta, nesso causale ed evento". Con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che, al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo SS nome ed operanti nello SS territorio (Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013 (dep. 2014), Imperio, Rv. 258750; Sez. 2, n. 8697 del 18/1/20015, Romito, Rv. 230791; Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, Rv. 263928). 45 ry 3.3.3 Ed è in linea con questo orientamento, che la sentenza impugnata ha ricostruito dapprima la partecipazione del sottogruppo EL AS rectius - dei singoli ricorrenti al clan Di UR (si tratta delle contestazioni di cui al capo E) ed F) in relazione ai quali ha riportato condanna limitatamente al reato sub capo F) il solo TO ET;
poi la partecipazione al gruppo degli scissionisti Idi cui ai capi C) (art. 416-bis cod. pen. per il quale hanno riportato condanna - TO ET e IU SI) e D) (art. 74 d.P.R. 309/1990 per il quale hanno riportato condanna UI TA, ST TA, IU SI, AD RE e TO De IT), evidenziando la contrapposizione armata che aveva caratterizzato i due gruppi nella gestione del territorio, e si è, in particolare, soffermata sugli elementi che denotano la rilevanza quale gruppo autonomo del clan EL AS, con riguardo alle contestazioni di cui ai capi A) e B) per i quali hanno riportato condanna i nominati TO ET, SI IU, UI TA, ST TA, AD RE e TO De IT (per soffermarsi solo sugli imputati ricorrenti interessati dalla pluralità delle contestazioni. L'autonoma configurabilità e sussumibilità nelle contestate - fattispecie associative- è stata giustificata non certo in forza dell'emersione dei nuovi capi che costituivano il gruppo di comando (TO ET e IO MA ma anche IO UA) ma in ragione della nuova strategia criminale che il sodalizio aveva varato e che si era tradotta nell'acquisizione, in tempi brevi, di un territorio vastissimo, se paragonato a quello ben più ristretto della EL AS e, soprattutto, della capacità di tessere nuove alleanze, esercitando capacità attrattiva nei confronti di camorristi di vecchia guardia (emblematica la vicenda di NC TO e AD RE) e di nuovi arrivati che si erano arruolati sotto le bandiere della nuova organizzazione, epiloghi conseguiti attraverso il rovesciamento violento delle vecchie alleanze (il clan Di UR, prima;
il clan MA-PA, poi) e l'acquisizione del dominio sulle piazze di spaccio di un nuovo soggetto che "succedeva" ai gruppi in precedenza dominanti ed egemoni nel governo del territorio. La sentenza impugnata ha correttamente escluso, alla stregua del principio innanzi richiamato, che nel territorio di NO si sia in presenza, di un'unica grande consorteria mafiosa all'interno della quale operavano gruppi che erano fra loro rivali e che con il loro conflitto, finalizzato al controllo di attività illecite -soprattutto droga - determinavano uno stato di grave allarme sociale nel territorio, ed ha evidenziato che, viceversa, si era in presenza di diversi sodalizi mafiosi che operavano, in contrapposizione armata, nello SS territorio. A questo fine sono state ritenute rilevanti le dichiarazioni rese da NC OM già militante nel clan Di UR che, con riguardo al reato di cui al capo F), ha collocato TO ET, il RA di IO MA (TO) ed 46 rr altri soggetti appartenenti al gruppo della EL AS nella piazza di spaccio della zona "269", e che ha ben illustrato le dinamiche del controllo della piazza e della sua gestione (cioè la sua attribuzione al clan residente) evidenziando poi che solo il clan di riferimento (cioè il clan Di UR prima e il clan PA-MA poi), poteva vendere ai residenti la droga, determinandone il prezzo di vendita - e, quindi, incidendo notevolmente sui costi della famiglia incaricata della gestione, poiché, ad es. per l'eroina, il cui mercato era florido nella piazza della EL AS, il clan Di UR pagava a 30.000,00 e vendeva a 48.500 -; imponendo la partecipazione ai guadagni derivanti dallo spaccio a persone di fiducia (i cd. quotisti, in proposito, indicato in NC TO), persone che intervenivano in caso di problemi ma che entravano inesorabilmente in contrasto con il gestore della piazza, che con essi doveva dividere il guadagno, rappresentando un costo ulteriore, attività, si badi, tutte diverse ed ulteriori da quelle dello spaccio e smercio al minuto della droga, rimesse al gruppo residente. Attraverso il resoconto compiuto dal OM risulta evidente come il passaggio del clan EL AS al gruppo MA-PA non si sia risolto in un mero conflitto interno tra fazioni appartenenti alla medesima matrice ma in una successione nelle attività criminali di un organismo diverso, sia pure retto dalle medesime regole. Le dichiarazioni rese dal OM hanno trovato eco in quelle di IA IU, militante nel clan MA-PA, con riguardo al periodo successivo all'omicidio IE, dichiarazioni puntualmente ricostruite nella sentenza di primo grado. Questi ha individuato proprio nella gestione della piazza di spaccio delle cd. case celesti, la genesi e l'articolazione del contrasto insorto tra il gruppo MA-PA e il clan EL AS, piazza sulla quale il clan MA-PA aveva indirizzato il suo appetito e che si era trasformato in un'aperta contrapposizione tra tale clan e il gruppo della EL AS per una concomitante serie di congiunture che aveva visto coagularsi le famiglie IN, NO, AP, AR, ET e EL AS (cui si erano uniti anche i ON), contro gli MA-PA-, coagulo al quale si giunge attraverso ricorrenti riunione di vertice, organizzate da NG TE, ed alle quali partecipavano i rappresentati di tutti i clan ora nominati e per la EL AS proprio TO ET. Il IU aveva precisato che si era concordato che in questo gruppo non ci sarebbero stati "capi e code" ma una partecipazione paritaria alle decisioni dei capi delle varie famiglie. Il resoconto del IU converge con quello del OM sul concorso di una serie di fattori che portarono alla scissione del 2011, fra cui la presa di distanza degli MA-PA dal gruppo di EL AS poiché non avevano appoggiato TO ET dopo l'omicidio IE;
il risentimento del IC per la uccisione di AR e RR e la generalizzata insofferenza degli altri sodali verso 47 дя lo strapotere degli MA-PA. In particolare il IU riferisce che si venne a determinare una vera e propria contrapposizione tra le famiglie MA- PA e le altre famiglie di NO (AR, IN e EL AS), seguite da quella dei ON e dalla famiglia di AT e che portarono a relegare gli MA-PA nelle zone di Melito e Mugnano;
rivendica di essere stato abile tessitore dell'accordo con la famiglia ON e dell'avvicinamento di Li TA, che aveva portato al controllo sullo spaccio nelle case dei puffi, anche se l'accordo si era rivelato precario a causa della tracotanza di NG TE che aveva finito con relegare il gruppo AR nelle case celesti, che avevano un guadagno mensile di ca. 150.000,00 euro a fronte di quelle delle case dei puffi di oltre un milione, guadagno, quest'ultimo al quale partecipavano le altre quattro famiglie. Ed era stato proprio l'intraprendente TO ET a suggerire la strategia stragista, apertasi con il tentato omicidio GI TO, prontamente seguito dai AR e dai ON che mal sopportavano la prevaricazione degli TE e degli IN, raccogliendo intorno a sé il gruppo ON, il gruppo della 33 ed altri gruppi sebbene poi la guerra ai capi non raggiunse il suo obiettivo e il risultato finale fu che il gruppo EL AS perse anche la zona dei Puffi, ricostruzioni che, come anticipato, palesano il passaggio dei soggetti ad una diversa organizzazione criminale in connessione con la successione nelle attività criminali operanti sul territorio e, quindi, l'autonomia del gruppo associativo che ne è derivato, con conseguente configurabilità di distinte fattispecie associative.
3.4 Il Trattamento sanzionatorio. Altro comune motivo di ricorso è quello che concerne il trattamento punitivo e che riguarda sia la determinazione della pena base, sia l'aumento di pena praticato in sede di continuazione e recidiva, infine la mancanza di motivazione sulle richieste circostanze attenuanti generiche con vizi ricondotti alla violazione di legge e al vizio di motivazione. A tale proposito mette conto evidenziare come, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorché l'apprezzamento sul punto sia sostenuto da una motivazione adeguata. E', pertanto, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142). Principi analoghi la Corte di legittimità ha affermato con riguardo all'aumento di pena per la continuazione e per la recidiva, ferma restando la necessità di 48 яя rispetto dei limiti di aumento operanti nelle rispettive materie. Parimenti, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, la concessione o meno delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. costituisce giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex plurimis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Le circostanze attenuanti generiche hanno difatti lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello SS, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610).
4. Per non rendere oltremodo complessa la esposizione saranno esaminate, nell'ordine, le posizioni dei ricorrenti condannati per il solo reato associativo di cui al capo A), cioè ER CU, NI AN, RE AR e NS CO;
le posizioni degli altri ricorrenti, partecipi dei vari gruppi associativi e, infine, le posizioni dei due ricorrenti condannati alla pena dell'ergastolo, cioè IO MA e TO ET.
4.1 CU ER 4.1.1 Il ricorso di ER CU deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi che rasentano la manifesta inammissibilità per i plurimi profili di genericità ed aspecificità dei rilievi difensivi che, in più passaggi argomentativi, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e che propongono, attraverso la estrapolazione di specifici passaggi dichiarativi dei collaboratori, una lettura delle fonti di prova parziale e funzionale alla tesi difensiva. 4 949 4.1.2 Viceversa, la sentenza impugnata ha puntualmente esaminato, con riguardo alla posizione del ricorrente, le chiamate in correità operate sia da collaboratori appartenenti ad altri gruppi, come IA IU, che da IO UA e MA EL, militanti nel clan EL AS, arricchitesi, a seguito delle dichiarazioni acquisite nel giudizio di appello, di quelle rese da TO CU, RA del ricorrente, divenuto collaboratore di giustizia. La Corte napoletana, dopo avere sinteticamente riportato le dichiarazioni acquisite, ha puntualmente ricostruito il ruolo di promotore dell'associazione svolto da ER CU nel contesto associativo, apprezzando, in linea con i canoni interpretativi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che si sono richiamati al punto 3.1 del considerato in diritto, sia l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti che il loro reciproco riscontrarsi sul ruolo ricoperto del ricorrente nel gruppo all'indomani dell'omicidio del IE. Ha, in proposito, evidenziato che IO UA, pur rivendicando a sé IO MA e TO ET la decisione di "espansione" della zona di influenza del clan EL AS a seguito dell'omicidio IE, aveva precisato che anche gli altri del gruppo, tra i quali il ricorrente, erano soci alla pari;
che esplicitamente MA EL si riferisce ad ER CU indicandolo come capo del clan al momento delle sue dichiarazioni (nell'anno 2013) e, anzi, riconduce proprio ad un ordine impartitogli da ER CU (quello di uccidere tale RO BA RO, sospettando che si fosse pentito) la sua decisione di intraprendere la collaborazione con gli inquirenti dopo avere già commesso omicidi per conto dei fratelli CU fra i quali quello di tale LL e di LO ZZ. Convergenti, nel descriverne l'ingresso nell'associazione ed l'ascesa a ruoli di comando in conseguenza dell'arresto di IO UA e ET TO, sono anche le dichiarazioni rese da TO CU, che mentre si trovava detenuto agli arresti domiciliari a Scauri, riceveva le visite del RA ER e di IO MA che lo informavano sull'andamento degli affari, consegnandogli bigliettini e curando le comunicazioni con TO ET e IO UA. TO CU ha, inoltre, coinvolto il RA, odierno ricorrente, negli incontri avuti con RI IC, reggente del gruppo MA-PA, con il quale tentarono di convenire un patto di tregua a seguito dell'arresto di TO ET ed in quelli avuti con IA RD a capo del clan AS CA - in merito alla gestione di - una piazza di spaccio in Mianella, affidata a LO ZZ;
alla decisione di chiuderla, perché rivelatasi poco conveniente, e nella gestione dei contrasti venutisi a creare con LO ZZ, che aveva mantenuto aperta la piazza dopo che ne era stata decisa la chiusura, e che portarono alla decisione di uccidere il ZZ con l'incarico, ad ER CU, di accompagnarlo a casa dei ON dove avrebbe dovuto essere ucciso: attività indubbiamente 50 да congruenti con il contestato ruolo svolto nel gruppo associativo e in linea, sotto il profilo temporale, con l'epoca della contestazione.
4.1.3 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Richiamate le coordinate che presidiano la decisione in materia, illustrate al punto 3.4 del considerato in diritto, ritiene il Collegio che siano ineccepibili e, dunque, incensurabili in sede di legittimità, le argomentazioni poste a base del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche dalla Corte di merito (v. pag. 151 della sentenza impugnata) evidenziando che nessun elemento in senso favorevole era emerso dagli atti e che né la condotta tenuta dopo il fatto e durante il processo né la personalità dell'imputato, quale emerge dal reato ascrittogli, inducono ad una favorevole valutazione, non senza avere rilevato che lo status di formale incensuratezza a seguito della modifica dell'art. 62 -bis cod. pen. con d.l. n. 92 del 2008 convertito in legge 125/2008 non è sufficiente ai fini di concessione del beneficio. Né è in contraddizione con tale assunto la circostanza che in primo grado, e con riferimento alla condanna per il reato di omicidio di cui al capo G) (per il quale è intervenuta assoluzione in appello), ad ER CU fossero state concesse le circostanze attenuanti generiche, scelta incentrata sul contributo materiale fornito dall'imputato alla commissione del fatto.
4.2 AN NI 4.2.1 Anche il ricorso proposto nell'interesse di NI AN, che si pone al limite della inammissibilità, deve essere rigettato: le doglianze difensive, in vero, non si confrontano criticamente con la sentenza impugnata alla luce della intervenuta assoluzione del AN dal reato ascrittogli al capo B) motivata in ragione della genericità delle dichiarazioni rese da NC OM e da GI AN, sicuramente riferibili ai trascorsi delinquenziali del AN nel tempo in cui il ricorrente militava nel clan degli scissionisti e, che, pertanto, non si ponevano in diretto riscontro con quelle di AR AN, che lo coinvolgevano nella gestione della piazza di spaccio di hashish e marijuana nel Lotto P, all'epoca dei fatti in contestazione.
4.2.2 Infondate sono, invece, le deduzioni difensive, con riguardo alla militanza del AN nelle fila del clan EL AS, in epoca successiva all'aprile 2011, richiamate le valutazioni espresse dalla Corte territoriale sull'attendibilità soggettiva dei dichiaranti a carico del ricorrente, meglio illustrate al punto 3.1 del considerato in diritto. 51 rr 4.2.3 La Corte di merito, in linea con la ricostruzione compiuta nella sentenza di primo grado e con le argomentazioni ivi svolte, ha valorizzato a carico del AN, quale elemento fortemente sintomatico della sua militanza nel clan EL AS, l'episodio di cui il ricorrente era stato vittima e, cioè, il sequestro di persona, a scopo di ritorsione, sequestro accertato dalla Polizia di Stato, che il 18 marzo 2012 procedeva all'arresto in flagranza di reato degli autori (AV ES, ER IA e MO SA), liberando così il AN e l'altra vittima. Nella sentenza impugnata si è rilevato che la vicenda è significativa dell'inserimento di AN nella associazione della EL AS in quanto, per costringere i vertici di tale gruppo a consegnare l'autore del tentato omicidio di IC DI, ovvero SI IU, non avrebbe avuto senso il rapimento di un soggetto estraneo. Solo una azione di forza nei confronti di uno degli associati avrebbe potuto spingere i vinelliani ad un compromesso e, nel caso specifico vittime designate ne furono CI AR, figlio illegittimo di TO TA (e RA di UI e ST TA) e, appunto AN NI, episodio, viceversa, svalutato dalla difesa quale dato neutro.
4.2.4 Premesso che non compete alla Corte di legittimità una valutazione alternativa in ipotesi più favorevole all'imputato delle evidenze probatorie ove le conclusioni raggiunte dai giudici del merito siano rispondenti alle regole della logica, rileva il Collegio che nessun vizio logico è dato ravvisare nella ricostruzione della sentenza impugnata che ha inquadrato l'episodio in esame nello scontro armato che in quel frangente storico vedeva contrapposto il clan EL AS, nel quale militava il AN (clan in quel momento alleato al gruppo ON) al gruppo TE-NO-AP-IN e come risposta ritorsiva al tentato omicidio di DI IC (ascritto, tra gli altri, all'odierno imputato IU SI) e, soprattutto, al rifiuto dei vertici della gruppo della EL di consegnare a GI TO l'autore del ferimento. E che la ricostruzione in esame, ineccepibile sul piano logico, sia frutto del rigoroso apprezzamento delle fonti dichiarative discende dalla circostanza che sul punto hanno reso dichiarazioni più voci processuali, con dichiarazioni convergenti anche nella descrizione della caratura criminale del ricorrente e, in particolare IA IU, GI AN e GI AR, convergenza tanto più apprezzabile perché si registra tra dichiaranti che, al momento dei fatti, militavano in gruppi tra loro contrapposti, pur derivando da una comune matrice criminale, in quanto ex affiliati del cartello scissionista. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha apprezzato le precise e specifiche dichiarazioni rese da IA IU, che ha descritto l'arrivo nel rione di ST TA che recava la notizia del sequestro del fratellastro 52 ая (AR CI) e di AN NI e le trattative avviate dal clan, gestite direttamente da TO ET, con GI TO per ottenerne la liberazione e, sul fronte opposto - quelle di GI AR, autore del sequestro, che ne ha ribadito la causale, inquadrandola nel conflitto che si era venuto a creare tra il gruppo della EL AS e GI TO a seguito del ferimento del IC nonché da GI AN e, infine, da AR AN, che confermava ruolo di rilievo svolto dal AN nel gruppo della EL AS anche se non era in grado di precisare la sua appartenenza al gruppo di fuoco, carenza che non incide sulla precisione del racconto del collaboratore.
4.2.5 Ulteriore episodio valorizzato a carico del AN, occorso il successivo luglio 2012, è la sua partecipazione al conflitto a fuoco con i Carabinieri, all'indomani del ferimento di GI TO prima e IV GH poi. Il AN, che riusciva a dileguarsi dopo avere esploso dei colpi di pistola all'indirizzo dei Carabinieri, si trovava infatti con un gruppo di persone che, all'alt intimatogli, si davano a repentina fuga dopo essere scesi da un'autovettura, sulla quale venivano rinvenuti un fucile mitragliatore e due pistole, e avere abbandonato gli scooter, uno dei quali appartenente proprio al ricorrente. Tali specifiche circostanze di fatto - a prescindere dalla mancanza di una sentenza definitiva- costituiscono, sul piano logico, un riscontro diretto alle dichiarazioni rese dal GI AN, che ha indicato il AN come una persona che girava armata e che ne ha ricostruito i trascorsi precisando che, dopo una comune militanza nel clan MA-PA, il AN era passato al clan EL AS in cui si accompagnava ai vari capi, TO ET, IO UA e IO MA, indicazione che si rivela tutt'altro che generica anche perché, secondo la ricostruzione compiuta dai giudici del merito, in linea con la scelta di vittima del sequestro di persona, innanzi descritto, scelta che non poteva che cadere sulle persone più vicine gruppo di comando vuoi per il ruolo rivestito nel gruppo SS, come per il AN, vuoi per i rapporti personali di una delle vittime (il CI, per i suoi rapporti di consanguineità con gli TA).
4.3 AZ LE.
4.3.1 I motivi posti a fondamento del ricorso di LE AZ sono infondati.
4.3.2 Anche con riguardo ai motivi di ricorso attinenti alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori giova richiamare le conclusioni alle quali il Collegio è pervenuto illustrate al punto 3.1 del considerato in diritto. 53 да Ciò premesso deve ritenersi adeguata, siccome immune da vizi logico- giuridici, la motivazione adottata dalla Corte di assise di appello di Napoli che ha evidenziato come le dichiarazioni rese dai collaboratori, fossero state tutte convergenti nel delineare la partecipazione del ricorrente non solo alle varie compagini associative che si erano succedute nel controllo della zona di competenza a cominciare da quelle rese da LO PA, risultate riscontrate dalle segnalazioni di Polizia che sullo scorcio degli anni 2000 lo segnalavano in stabile rapporto con esponenti del clan Di UR, fra i quali il sunnominato LO PA ma, soprattutto, per quanto è d'interesse in questa sede, quelle che ne convalidavano l'inserimento organico nel clan EL AS illustrato agli inquirenti dai più recenti collaboratori di giustizia, IA IU e GI AN passando per MA EL amico di lunga data del AZ - - dichiarazioni che trovavano riscontro nei controlli di Polizia che segnalavano lo segnalavano in compagnia di IU MA, IO UA e MA EL. Questi, in particolare, dopo avere riferito gli antefatti che lo avevano convinto a lasciare il clan Di UR e ad entrare nel gruppo EL AS, ha precisato che propose di accogliere nel gruppo anche il AZ, che, infatti, vi venne ammesso con il ruolo di accompagnare, armato, UI MA e OR TR divenendo, poi, entrambi uomini di fiducia di IO UA. E, in tale veste, rileva la Corte partenopea, il AZ si accompagnava ai capi del clan anche durante le riunioni decisive nella storia della associazione, per esempio alla presa della Piazza dei Puffi ed alle riunioni dopo l'omicidio IE, presso la abitazione di AR Blond.
4.3.3 Le dichiarazioni rese dal EL, lungi dal rivelarsi generiche, descrivono il comune percorso di ingresso nel clan EL AS e trovano riscontro quanto al più risalente comune periodo di militanza nel clan Di UR - prima e nel gruppo MA-PA poi in cui i due gestivano anche la piazza di spaccio di crack ed eroina in quelle del PA e, con riguardo allo specifico - ruolo rivestito nel clan EL AS, sia quale componente del gruppo di fuoco, che quale partecipe a tutte le riunioni, in quelle rese da IA IU e GI AR e, infine, da TO CU che, da componente del clan EL AS, delinea il percorso criminale seguito dal ricorrente nelle attività inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti con una ricostruzione 1 convergente con quella dei restanti collaboratori e ne conferma, altresì, la - presenza nel gruppo di fuoco, a tutela del territorio: trattasi, all'evidenza di elementi che denotano appieno l'inserimento del ricorrente, con un ruolo affatto defilato o minore, nel gruppo associativo. rr 54 4 La sentenza impugnata ha, pertanto motivato in modo esauriente il coinvolgimento del AZ nell'organizzazione camorristica operante nel rione EL AS.
4.3.4 Le censure del ricorrente alla stregua dei principi richiamati al punto 3.4 del considerato in diritto si appalesano generiche e manifestamente - infondate sul secondo motivo di ricorso sol che si rifletta che gli è stata inflitta la pena determinata nel minimo edittale per il reato associativo come contestatogli (partecipazione ad associazione armata) pena che già non teneva conto - dell'aumento in relazione all'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., esclusa dalla Corte di merito aumentata per la recidiva. Il contenimento della pena nel minimo edittale limita, come noto, l'onere motivazionale al minimo, onere che, peraltro, è stato assolto, con motivazione che non risulta manifestamente illogica, con il richiamo alla gravità del fatto ed al contributo che il ricorrente ha prestato con la sua attività in favore del gruppo, rafforzandone il potere criminale sul territorio per un apprezzabile periodo temporale, come illustrati nelle sentenze di merito.
4.4 RE AR 4.4.1 Il ricorso di AR RE deve essere rigettato.
4.4.2 Infondato è il primo motivo di ricorso poichè la Corte di merito ha proceduto all'esame specifico dei motivi di appello devolutigli ed ha compiuto una specifica analisi della convergenza, indipendenza ed autonomia della fonti di prova a carico del RE, fonti che ne descrivono, anche in questo caso da più angoli visuali, l'excursus criminale, per nulla limitato come dedotto dalla difesa- alla sua presenza sul luogo dell'omicidio IE ed alla scorcio di vita dell'associazione criminale, nuova EL AS. Al contrario la Corte di merito ne ha descritto il contributo offerto al gruppo nel cruciale periodo della girata dagli MA-PA e la progressione criminale all'interno della associazione, tanto da partecipare alle più importanti azioni del gruppo: ruolo ricostruito con precisione sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese da dai collaboratori di giustizia, anche inseriti con ruolo direttivo nello SS clan, ovvero IO UA e TO CU, oltre a MA EL. La Corte territoriale ha, in particolare, evidenziato la vicinanza del ricorrente ad TO ET, come componente del gruppo di fuoco e come spacciatore, nella gestione della piazza di spaccio della EL AS sebbene non gli sia contestato anche il reato di cui al capo B) - sicché la responsabilità dell'imputato non discende affatto dalla sua presenza sul luogo nel giorno dell'omicidio di 55 дя ON IE né dalla sua partecipazione, il 26 marzo 2012, all'incontro dei vertici del gruppo EL AS, presso il ristorante "Il Gabbiano" di Bacoli ovvero nell'abitazione di TO ET la sera in cui venne eseguito il fermo di questi - dati questi evincibili dagli atti di Polizia giudiziaria-, sebbene dalla convergenza di tutti questi elementi che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni rese da IA IU, che lo indica come persona che portava imbasciate ad TO ET e di quelle del EL, che ne descrive la presenza a tutte le riunioni effettuate in quei giorni, dapprima per sollecitare un intervento degli MA-PA, dopo l'omicidio IE, a loro favore e poi, di fronte al rifiuto opposto, per pianificare la girata e, quindi le strategie del nuovo gruppo. L'imputato era certamente presente all'incontro tenutosi presso l'abitazione di AR Blond, in cui venne decise il passaggio di AD RE e TO De IT, con il clan EL AS, e proprio il RE fu mandato a chiamare RE e De IT, ai quali TO ET spiegò che gli MA- PA erano stati vigliacchi nei confronti della nostra famiglia, in occasione dell'omicidio IE e disse loro della sua intenzione di separarsi dagli MA- PA, chiedendo di passare con la EL AS. Ancora, il ricorrente era presente all'ulteriore incontro, con i rappresentanti delle famiglie AR e TE- IN, in cui venne deciso di andare contro gli MA-PA e venne pianificata l'irruzione nelle piazze di spaccio del Lotto G e delle Case dei Puffi, e deciso il sistema di governo del territorio delle varie famiglie precisando che ogni famiglia sarebbe rimasta nella gestione della propria piazza di spaccio. E attivo si dimostrò il RE nella azione violenta della presa della piazza dei Puffi, alla quale parteciparono altri coimputati nel presente procedimento. Sebbene riferiscano anche di attività illecite più risalenti rispetto all'epoca dei fatti, anche gli altri collaboratori- MA De SA, IO ITgliano e AR UZ collocano il RE, con monocorde precisione, nel gruppo di fuoco insieme con TO ET che, nello specifico, accompagnava con il proprio scooter. Da ultimo, TO CU, dopo averne descritto i trascorsi a partire dagli anni 2003-2004 nella piazza di spaccio, quando facevano la cocaina a telefonino e poi le attività come pusher negli anni 2007/2008 - ha ribadito che il ricorrente passò con il gruppo EL AS, curando sia le attività di spaccio, facendo il capo piazza e, successivamente, all'omicidio IE (e questo è il periodo oggetto della contestazione) "fu messo con De IT e AD nel Rione IE" Con perfetta aderenza a tali risultanze probatorie la Corte di merito ha pertanto ritenuto raggiunta la prova dell'inserimento di RE AR nella associazione della nuova EL AS. খ 956 5 4.4.3 Richiamate le coordinate che presidiano la decisione in materia di trattamento punitivo, illustrate al punto 3.4 del considerato in diritto, ritiene il Collegio che siano ineccepibili e, dunque, incensurabili nella sede di legittimità le argomentazioni poste a base del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche dalla Corte di merito (v. pag. 151 della sentenza impugnata) laddove viene evidenziato che nessun elemento in senso favorevole è emerso dagli atti e che né la condotta tenuta dopo il fatto e durante il processo né la personalità dell'imputato, quale emerge dal reato ascrittogli, inducono ad una favorevole valutazione. Né è in contraddizione con tale conclusione la circostanza che in primo grado, e con riferimento alla condanna per il reato di omicidio di cui al capo G) (per il quale è intervenuta assoluzione in appello), gli erano state concesse al ricorrente le circostanze attenuanti generiche, ritagliate con riguardo al contributo materiale fornito dall'imputato alla commissione del fatto.
4.5 CO ON 4.5.1 Il ricorso è infondato.
4.5.2 Premesso che il CO è stato condannato in separato giudizio per l'omicidio IE, la Corte territoriale, ha evidenziato la infondatezza dei rilievi della difesa, secondo i quali gli stessi collaboratori ne escludono l'inserimento nella associazione, descrivendo puntualmente le dichiarazioni rese da IO UA, MA EL e TO CU che lo indicano come persona vicina a IO MA, a lui legato da rapporti di parentela e che ne collocano l'ingresso nella associazione in epoca prossima all'omicidio IE, con lo specifico compito di reperire armi per la associazione in quanto, come precisato da TO CU, la famiglia di CO aveva un negozio nella zona del "Buvero" e aveva, pertanto, l'occasione di procurarsi armi, ricevendo, per tale compito, uno stipendio. I collaboratori indicati sono stati concordi nel riferire che il CO aveva procurato a IO MA l'arma da questi utilizzata per l'omicidio di ON IE mentre l'CU ha ricordato che il CO aveva accompagnato IO MA in Olanda a prendere della marijuana per conto della associazione, che aveva pensato di espandersi nel settore delle droghe leggere, idea poi abbandonata perché economicamente non conveniente;
che aveva tentato di favorire la latitanza del MA in occasione dell'arresto di questi poi eseguito nel giugno 2012 - fatto per il quale il CO ha riportato una condanna per favoreggiamento - svolgendo anche altri compiti e riportando imbasciate per conto del MA e, nel 2012, percependo la mensilità dal clan Vinella, perché era un affiliato e perché era stato arrestato per l'omicidio IE. 57 ser Tali dichiarazioni, particolarmente attendibili sul punto dello stipendio quelle dell'CU che dopo l'arresto dei correi aveva gestito la cassa del gruppo, si saldano con quelle rese da IA IU, GI AN, MA De SA e MA RR che ne indicano la vicinanza a IO MA perché adottato da un parente di NC TO, suocero del MA. Sono, dunque, solidi e convincenti gli elementi dichiarativi che la Corte partenopea ha valorizzato ai fini della prova della sua partecipazione alla associazione, in ragione del suo formale inserimento nel gruppo e del contributo offerto quale fornitore di armi per il gruppo.
4.6 UI TA.
4.6.1 Il ricorso di UI TA deve essere rigettato.
4.6.2 Rinviando a quanto si è detto al punto 3.3 del considerato in diritto in relazione al primo motivo di ricorso nel quale viene sviluppato il tema della - denunciata duplicazione delle contestazioni di cui ai capi A) e D) nonché di quelle sub A) e B); al punto 3.1 con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e al punto 3.2 in relazione alla denunciata violazione del divieto di bis in idem ritiene il Collegio infondati, ed al limite- dell'ammissibilità, anche i rilievi sviluppati al punto 2 del ricorso.
4.6.3 La Corte napoletana, invero, ha proceduto ad una disamina analitica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia con riguardo a UI TA e ne ha ritenuto accertato, all'esito di un percorso argomentativo logico e razionale nonché corretto, l'inserimento nel clan MA-PA dal marzo 2007 all'aprile- maggio 2011, epoca in cui entrava a far parte del gruppo EL AS, in quanto pienamente inserito nell'attività di vendita di sostanze stupefacenti con attribuzione della gestione della cd. Piazza dei Puffi, piazza già di pertinenza del clan MA-PA. Dal compiuto esame delle dichiarazioni dei collaboratori si evince, altresì, che col passaggio con la EL AS, oltre che serbare compiti nella distribuzione della droga, l'TA aveva modificato il suo ruolo, acquisendo maggiore rilievo ed entrando a far parte anche del gruppo di fuoco della struttura associativa: da cui la conferma per la condanna anche del reato di cui all'art. 416 bis, cod. pen., contestatogli al capo A).
4.6.4 La sentenza impugnata (cfr. pag. 120 e ss.) si è particolarmente soffermata sulla denunciata genericità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (denuncia replicata con l'odierno ricorso che per tale ragioni lambisce il profilo della inammissibilità) evidenziandone , viceversa, la specificità e la 58 Gr convergenza del narrato nella descrizione del coinvolgimento del ricorrente in episodi cardine della vita della associazione, collocati anche temporalmente con riguardo a specifiche vicende che, ovviamente, hanno facilitato ricordo dei collaboratori ed hanno, quindi, consentito la collocazione sul piano temporale del contributo arrecato dall'TA ai vari contesti associativi e descritto la progressione della carriera criminale dell'imputato nel corso degli anni, a partire dai tempi della sua militanza, non ancora ventenne, nel clan Di UR, non senza evidenziare che anche le dichiarazioni rese dai collaboratori che riferiscono fatti fuori dal periodo in contestazione (la difesa richiama le dichiarazioni rese da AR AN, relative all'anno 2006) si appalesano tutt'altro che eccentriche vuoi perché intese alla ricostruzione e precisazione temporale di vicende vuoi perché ritagliate sulla partecipazione individuale e sullo specifico contributo arrecato al consolidamento degli equilibri del gruppo e, comunque, rilevanti ai fini della descrizione delle variegate unità criminali che si sono succedute nel controllo del territorio di NO. A questo fine, pertanto, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni rese da TO ES, storico militante del clan Di UR, divenuto collaboratore di giustizia nei primi anni duemila, che ha descritto la collocazione dell'TA nel clan Di UR, perfettamente in linea con il resoconto compiuto da altri dichiaranti (LO PA, UI EC e BI TO) che, invece, si sono soffermati sul passaggio del ricorrente nel clan MA-PA, a partire dal 2007, e le attività svolte, in concorso con ricorrente, per il ritiro e successiva consegna di hashish e marijuana da spacciare nel Lotto P, dato, questo significativamente riscontrato da TO CU che ha precisato che, in quegli anni, l'TA faceva i passaggi di mano della droga e riforniva all'ingrosso siringhe e altro. In proposito i giudici del merito hanno evidenziato come i dichiaranti abbiano riferito fatti diversi nei quali sono stati rispettivamente coinvolti- e quindi non notizie riferite o notorie che possano far pensare ad una possibilità di inquinamento della dichiarazioni tra di loro riscontrate da quelle degli altri collaboratori, anche per il successivo periodo che vede l'TA coinvolto nel clan EL AS, sempre nella qualità di gestore della piazza di spaccio delle Case dei Puffi, come precisato da TO CU che ne ha confermato l'inserimento, con il RA ST, e in società con OR AR e con OR TO, prima con il clan MA-PA e poi con il gruppo EL AS e da IA IU (il cui verbale del 30 novembre 2012 è leggibile agli atti, a pag. 139 della sentenza di primo rado, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa). дя 59 ॐ 4.6.5 Alla stregua delle precise indicazioni desumibili dalle dichiarazioni rese da TO CU, MA EL e IO UA devono ritenersi infondati anche il terzo e quarto motivo di ricorso, nella parte in cui denunciano che, ai fini della condanna per il reato di cui ai capi A) e B), sono state utilizzate le sole dichiarazioni rese da TO CU, isolate, prive di riscontro e frutto di conoscenza "de relato" del dichiarante. La compenetrazione che esiste tra le attività riconducibili al reato associativo di cui al capo A) e quelle sub B) - che si è esaminata e illustrata nel punto 3.2 del considerato in diritto impone di valutare, precisato l'ambito di partecipazione dei singoli ricorrenti alle attività illecite, unitariamente le dichiarazioni accusatorie non potendosi, come sembra faccia la difesa, isolare la partecipazione del ricorrente ad azioni armate, per riprendersi la piazza di spaccio, dagli interessi che lo SS soggetto aveva nella gestione della piazza stessa. Orbene l'analisi compiuta nella sentenza impugnata delle dichiarazioni rese da TO CU consente di rilevare che questi illustra fatti di sua diretta e personale conoscenza allorquando riferisce che a UI TA ed al RA ST, venne affidata, fino al luglio 2013, non solo la "distribuzione" della cocaina, che il gruppo continuava ad acquistare dagli MA-PA ma anche il coinvolgimento in omicidi una volta esplosa la faida con il gruppo TE- IN, tanto che, dopo uno di questi, l'TA si rese latitante e fu proprio TO CU ad occuparsi della sua gestione e che, precedentemente, si recava da lui a colloqui, mentre era detenuto a Scauri agli arresti domiciliari, o in compagnia di ER CU ovvero di LE AZ. Men che mai può ritenersi isolata la ricostruzione dell'CU poiché essa trova riscontro nelle dichiarazioni di MA EL, che ha indicato UI TA come uno di coloro che parteciparono attivamente alla scissione ed alla costituzione della Nuova EL AS e che era presente alle riunioni, confermando la modalità di gestione della piazza di spaccio ovvero l'accordo con il clan MA- PA (che prevedeva di prendere da costoro 200 pacchi di cocaina al mese) e ha parimenti indicato la partecipazione di UI TA alla azione armata per riprendersi la piazza di spaccio delle Case dei Puffi, che era stata loro sottratta dagli AB che l'avevano assegnata a FF Li TA, vicenda genericamente confermata anche da IO UA, sebbene questi non faccia diretto riferimento al ricorrente. Il ruolo di preminenza che UI TA ha assunto nella nuova compagne associativa, che si è affiancato alla responsabilità nella gestione degli stupefacenti, allargata allo smercio di cocaina;
la diretta partecipazione ad azioni armate a dimostrazione della forza del clan nel territorio;
la circostanza che si sia, a propria volta, occupato della latitanza di IO UA e che sia stato in diretto contatto con TO CU, ne denotano la pluralità dei compiti assunti 60 дя nella nuova compagine associativa che valgono a connotare, secondo la logica inferenza tratta dalla Corte territoriale da tali accertati dati di fatto, la sua condotta come rilevante contributo offerto alla costituzione che al rafforzamento del gruppo camorristico oltre che al reato associativo in materia di stupefacenti, e, quindi, ai reati ascrittigli ai capi A), B) e D).
4.6.6 Non può trovare accoglimento il motivo n. 5 di ricorso. Rileva il Collegio che all'udienza del g. 1 aprile 2015 il Procuratore generale sollecitava alla Corte di appello la rinnovazione parziale dell'istruttoria per l'esame del collaboratore TO CU evidenziando che si trattava di prova nuova in quanto sopravvenuta al giudizio di primo grado;
ammessa la prova e acquisiti i verbali delle dichiarazioni rese dall'CU, la Corte procedeva all'udienza del 27 aprile 2015 all'esame dell'CU. Orbene ritiene il Collegio manifestamente infondate le deduzioni difensive alla luce del condiviso principio affermato da questa Corte secondo cui, è legittima - in sede di giudizio abbreviato in grado di appello l'assunzione di nuove prove disposta, su richiesta di parte, dal giudice che ne abbia ritenuto la necessità, la quale è rimessa alla sua valutazione discrezionale, non censurabile in sede di legittimità (Sez.5, n. 8384, del 27/9/2013 (dep. 2014), Trubia, Rv. 259045). Ed invero, la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 cod. proc. pen.) sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è compatibile con il rito abbreviato, specialmente se "condizionato" ai sensi dell'art. 438, comma 5, cod. proc. pen., poiché nessuna norma vieta al giudice d'appello di assumere nuovi mezzi di prova, quando lo ritenga necessario per la c proprio ompletezza dell'istruttoria (cfr. ex multis Sez, 1, n. 35846 del 23/05/2012, Andali, Rv. 253729). Deve, in vero, ribadirsi che le esigenze di completezza istruttoria in vista di un giudizio equo e aderente alla realtà dei fatti - legittimano, anche nel giudizio abbreviato, i poteri di integrazione probatoria del Giudice di appello, azionabili tutte le volte in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti non senza trascurare che i benefici cui l'imputato accede con il rito abbreviato - e che gli vengono garantiti anche in caso di integrazione probatoria sono in realtà diversi da quello di conoscere preventivamente il materiale probatorio su cui il Giudice fonderà la sua decisione e consistono nella riduzione di un terzo della pena in caso di condanna e la celebrazione non pubblica del processo, con la conclusione che nessuna violazione di legge è ravvisabile nell'assunzione di nuove prove da parte della Corte d'appello di Napoli, la quale ha ritenuto "necessaria" l'escussione del collaboratore TO CU. яя な 61 4.6.7 Né è fondato l'ulteriore motivo secondo il quale TO CU deve considerarsi teste de relato alla luce della ricostruzione del dictum del dichiarante contenuta nella sentenza impugnata che, come illustrato nel punto 3.1, del considerato in diritto, ha ricostruito il percorso collaborativo dell'CU escludendo, in ragione della specificità, chiarezza, univocità e della dichiarazioni, che queste possano essere derivate dalla conoscenza degli atti processuali, considerazioni che devono estendersi, in presenza di enunciati meramente assertivi contenuti nei motivi di ricorso, anche con riguardo alle dichiarazioni rese da BI TO, LU ME e UI EC, alla stregua della ricostruzione compiuta nella sentenza di primo grado.
4.6.8 Sono infondati, per la genericità delle censure dedotte, i motivi di ricorso sviluppati nell'interesse del ricorrente con riguardo ai criteri seguiti nella determinazione della pena base e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Invero, richiamate le coordinate che presidiano la decisione in materia, illustrate al punto 3.4 del considerato in diritto, ritiene il Collegio che siano ineccepibili, perché niente affatto incongrui o illogici, i richiami svolti nella sentenza impugnata con riguardo alla gravità dei reati commessi ed al ruolo tenuto dall'odierno ricorrente non senza rilevare che la pena per il più grave reato di cui al capo D) ( escluso il ruolo di gestore) è stata individuata nel minimo della pena prevista, con aumento nel minimo previsto per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e aumento per la continuazione in anni tre per la - continuazione con il reato sub A)- correttamente ragguagliato sul contributo offerto dal ricorrente anche a detta condotta associativa.
4.7. TA ST richiamate le considerazioni4.7.1 Anche il ricorso di ST TA svolte al punto 3.2 del considerato in diritto sulla compatibilità della contestazione dei reati associativi ascrittigli - deve essere rigettato, non senza rilevare che i motivi proposti sono al limite dell'ammissibilità laddove viene dedotto in termini del tutto generici, il vizio di travisamento del fatto, che, come noto, non è deducibile, nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) e ammissibile solo qualora la ricostruzione compiuta comporti il c.d. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale 62 99 sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
4.7.2 Orbene, esaminando le deduzioni difensive con riguardo al profilo della logicità, congruità e correttezza dell'apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha compiuto un approfondito esame degli elementi di prova che attingono il ricorrente evidenziando il narrato dei collaboratori che, in termini convergenti, ne hanno illustrato la militanza prima nel clan MA-PA poi in quello della EL AS, con dichiarazioni precise nell'identificare i diversi periodi cui fanno riferimento le loro dichiarazioni talvolta anche riferendo avvenimenti che, anche alla stregua delle indagini di polizia, hanno trovato riscontri processuali e specifiche nel delineare il contributo del ricorrente al gruppo della EL AS - in cui ST TA in una al RA UI era transitato dopo l'omicidio IE e nettamente distinguendolo dal RA con il quale pure lo associavano. In tale contesto la Corte partenopea ha valutato anche le dichiarazioni rese da TA AN che, lungi dal connotarsi come generiche, hanno fatto riferimento proprio ai compiti che ST TA aveva in tale clan ove si occupava (era responsabile) della divisione della parte di cocaina propria della EL AS, con attribuzione delle quote a ciascuna famiglia, secondo la stessa ripartizione indicata da MA EL e IO UA.
4.7.3 Con riguardo al periodo precedente (ed alle dichiarazioni di accusa che fondano la dichiarazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo D), la sentenza impugnata ha richiamato, accanto alle dichiarazioni rese da GI AR e BI TO, quelle rese da LU ME e GI AN secondo le quali il ricorrente lavorava con il RA (UI) nella piazza di spaccio di hashish e marijuana e, in proposito, il ME ha precisato che era lui SS a rifornire i fratelli TA di marijuana tra la fine del 2009 e gli inizi del 2010, epoca in cui iniziava la collaborazione, mentre GI AN, dopo aver riferito di un'inziale attività di spaccio di eroina svolta dal ricorrente, ha precisato che era passato allo spaccio di hashish e marijuana e, dopo il 2011, era transitato con il clan la EL AS e si era messo armato accanto ad TO ET e IO UA, e sui compiti svolti nei rispettivi contesti associativi di appartenenza la sentenza impugnata ha richiamato anche le dichiarazioni rese 63 왜 da TA AN e AR AN che hanno collocato il ricorrente dapprima come gestore della piazza di spaccio con il RA, precisando che era già transitato con il gruppo EL AS prima della frattura con il clan TE- IN nel 2012, tanto che era uno dei loro obiettivi quale gruppo di fuoco, dopo il luglio 2012, perché impegnato nella vigilanza del territorio proprio nel periodo della contrapposizione contro gli AB, impegno confermato da GI AN e MA De SA che lo indicano come attivo nel gruppo di fuoco che controllava la piazza, portavoce del RA UI mentre IA IU ricorda che, insieme al RA UI, gli faceva pervenire la cocaina per il clan EL AS. Riscontro integrale tali ultime accuse hanno trovato in quelle rese da TO CU che ha ribadito che, rispetto al RA, ST TA veniva utilizzato per le ambasciate e che si occupava del trasporto di droga cd. "a sistema". In conclusione, attraverso la valutazione di fonti convergenti e di collaboratori che militavano in fazioni anche tra loro opposte, la Corte ha ritenuto acquisiti solidi elementi probatori secondo i quali dalla fine del 2007 fino agli inizi del 2011 ST TA aveva collaborato con il RA UI nella gestione della piazza di spaccio del Lotto P (le Case dei Puffi), quando la stessa era sotto il controllo degli MA-PA, quindi, nel momento della scissione, era passato con il RA UI nella associazione della Nuova EL AS, nel periodo della sua contrapposizione con gli MA-PA unitamente alle altre famiglie, ovvero nella fase della associazione delle cinque famiglie, assumendo compiti di vigilanza armata del territorio, e che ne connotano il contributo partecipativo al reato associativo contestatogli al capo A).
4.7.4 Vanno richiamate, con riguardo al motivo di ricorso sub 3, le considerazioni svolte ai punti 4.6.2 e 4.6.3 che precedono.
4.7.5 Sono infondati, per la genericità delle censure dedotte, i motivi di ricorso sviluppati nell'interesse di ST TA con riguardo ai criteri seguiti nella determinazione della pena base e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In vero, richiamate le coordinate che presidiano la decisione in materia, illustrate al punto 3.4 del considerato in diritto, ritiene il Collegio che siano ineccepibili, perché per nulla incongrui o illogici, i richiami svolti nella sentenza impugnata con riguardo alla gravità dei reati commessi ed al ruolo tenuto dall'odierno ricorrente non senza rilevare che la pena per il più grave reato di cui al capo D) è stata individuata nel minimo di quella prevista, con aumento nel minimo previsto per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e aumento per la continuazione in anni tre per la continuazione 64 89 con il reato sub A), ragguagliato sul contributo offerto dal ricorrente anche a detta condotta.
4.8. RE AD e TO De IT 4.8.1 Anche il ricorso di AD RE, articolato in vari motivi alcuni comuni con il coimputato TO De IT nonché il ricorso di questi, devono essere rigettati richiamate le conclusioni alle quali il Collegio è pervenuto e illustrate ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del considerato in diritto con riguardo ai motivi sub 1 e 2 del ricorso comune. Nell'ordine vengono esaminati dapprima i motivi del ricorso individuale e, a seguire, quelli comuni ai ricorrenti.
4.8.2 Il primo motivo di ricorso nell'interesse dell'RE è infondato alla stregua della ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata che riporta le dichiarazioni accusatorie oggetto, attraverso i verbali integrali, dell'analisi del giudice di appello che ne ha puntualmente descritto l'inserimento nel clan MA PA relativo alla gestione della piazza di spaccio del ON IE, e non altre condotte qualificatrici della partecipazione al 416 bis cod. pen., diversamente che per il reato sub A), rispetto al quale la condotta di partecipazione discende dalla sua condivisione delle decisioni prese, unitamente ai vertici della associazione, sugli assetti e sui programmi del clan EL AS. Le dichiarazioni poste a fondamento della condanna, lungi dal connotarsi come generiche, aspecifiche ed indeterminate, sono state dunque ritenute dalla Corte, e non illogicamente, dettagliate e circostanziate con riguardo al ruolo che l'RE aveva avuto dapprima nell'ambito del clan MA-PA e, poi, in quello EL AS, descrivendolo concordemente le fonti escusse con riguardo a tale periodo - come soggetto inserito nel gruppo di fuoco e per alcuni mesi anche delegato a riscuotere i proventi delle scommesse e delle estorsioni, oltre che gestore del quartiere ON con TO De IT e AR RE. Sulla descrizione dei compiti svolti dal ricorrente, convergono anche le dichiarazioni rese da IA IU, che ha precisato di avere incontrato l'RE personalmente tutti i giorni insieme con De IT TO, con il quale RE riforniva di droga il quartiere ON-IE e che lo colloca presente alla riunione convocata da ET TO, dopo il maggio 2012, presso la casa di TO ON quando, all'epoca della frattura con gli TE IN, decisero di uccidere alcuni elementi di vertice di questo clan;
quelle di MA EL - che ha descritto il passaggio di RE e De IT TO con la EL AS e il ruolo (cioè la gestione del Rione IE e la piazza della cocaina del ON) e la partecipazione alla aggressione armata alla piazza del quartiere dei Puffi insieme a TO De IT, AR RE, 65 29 LE AZ e TA UI (per fermarsi agli imputati del presente procedimento); TO CU, dopo averne richiamato il suo passato criminale, ha precisato che dal novembre 2012, quando aveva assunto il comando del clan, AD RE (nonché altri imputati) si recava da lui a Scauri - dove si trovava detenuto agli arresti domiciliari -per riferirgli notizie e prendere direttive, con viaggi infittitisi dopo l'arresto nel 2013 di TO ET. Sulla gestione delle piazze di spaccio l'CU ha ribadito che AD RE insieme a UI TA, LE AZ e MA EL - era tra le persone più vicine a loro e, descrivendo la gestione delle piazze di spaccio, ha precisato che il ON- IE era un'unica cosa, gestita da tre soci: AD RE, TO De IT e AR RE;
costoro avevano inizialmente vicino zio ES, poi spostato al Lotto G, e che c'erano anche dei ragazzi che davano una mano a RE e zio ES a spostare droga ed armi e che, dopo l'omicidio di tale O'Baccalaiuolo, l'RE era stato incaricato, per tre o quattro mesi, della riscossione delle estorsioni, cioè dei soldi derivanti dalle slot machine, dalle scommesse e di "qualche lavoro che si faceva ogni tanto" e che l'RE aveva anche curato la latitanza di ET TO, affianco al quale lo collocano, prima che la latitanza avesse inizio, i controlli di Polizia che la difesa svilisce a frequentazioni amichevoli ma che correttamente, alla stregua delle riferite dichiarazioni, la Corte territoriale ha apprezzato quale riscontro al dictum accusatorio. Tutte le fonti escusse risultano, dunque, concordi nel designarlo, unitamente ad TO De IT, come una delle vecchie forze dei rioni ON e IE sulle cui piazze di spaccio erano insediati da tempo, e nelle quali mantiene inalterata la sua posizione verticistica, nonostante il modificarsi degli equilibri interni ai clan. La posizione del ricorrente è stata confermata da GI AN, elemento di spicco del clan MA-PA pentitosi nell'anno 2012, che ne descriveva il ruolo collocandone precisamente l'affiliazione al clan MA-PA e ribadendo che l'RE si accompagnava, a TO De IT e IU AR con i quali si recava nel Lotto G, nel luogo in cui si tenevano le riunioni dei capi, rimanendo fuori. Chiaro, quindi, che AN sta parlando di un periodo antecedente al 2011, nel quale la EL AS era inserita nel clan MA- PA e, quindi, anche RE e De IT non si erano ancora staccati dalla associazione di provenienza.
4.8.3 Rileva conclusivamente i Collegio che al di là dei generici riferimenti ai trascorsi delinquenziali dell'RE (sui quali si è diffuso il collaboratore LO PA) ovvero i generici riferimenti di NC OM (risalenti e generici con riguardo alla sua contiguità agli esponenti dei clan camorristici), la Corte di 66 merito, ponendosi in ragionato confronto con le censure sollevate dalla difesa nei motivi di gravame, ha esaminato i determinati e precisi riferimenti dei collaboratori che, come GI AN, lo collocano nel clan degli MA- PA come gestore della piazza di spaccio del Rione IE e del ON unitamente ad TO De IT TO e IU AR posizione che trova - conferma nel resoconto compiuto da TO CU che proprio alla stregua di tale posizione determinante ne patrocinò, con i vertici del clan EL, l'affiliazione al nuovo gruppo nel quale, e le dichiarazioni del EL concordano con tale assunto, cresce il livello di potere dell'RE, non più ristretto al settore degli stupefacenti, ma diversificato in quello di referente per la zona del ON-IE, nella quale si interessava anche dello spostamento delle armi, o del recupero delle somme derivanti dalle estorsioni.
4.8.4 Il motivo di ricorso sub n. 4 relativo a TO De IT è infondato poiché la Corte partenopea, in adesione ai criteri delineati al punto 3.1 del considerato in diritto, ha sottoposto a rigorosa analisi con particolare riguardo alla cadenza temporale della ricostruzione ed alla specificità e rilevanza del narrato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GI AN, BI TO, OM ER, TO CC e, infine, TO CU che hanno ricostruito la vicenda criminale del ricorrente inquadrandolo dapprima nell'associazione a delinquere dedita allo spaccio riferibile al clan MA-PA, come referente del clan nel rione ON IE, e poi in quella, dedita alla medesima attività, nel gruppo denominato EL AS, contesto associativo nel quale veniva registrata una crescita criminale del ricorrente, tratto in arresto anche per avere favorito la latitanza di TO ET, in concomitanza con la sua ascesa ad un ruolo di maggiore responsabilità, secondo il paradigma descritto trattando la posizione di AD RE che trova fondamento nelle dichiarazioni rese da TO CU, riscontrate dall'esito dei controlli di Polizia che ne verificavano, in più occasioni, l'accompagnamento ad TO ET. L'analisi svolta nella sentenza impugnata rivela che tutt'altro che generiche sono le dichiarazioni rese da GI AN, che lo ha individuato, negli anni 2008 e 2009, come referente del clan MA-PA, in una a IU AR nei rioni ON e IE precisando che, dopo la morte del AR il ricorrente era transitato nel clan EL AS;
quelle rese da BI TO, OM ER e CC TO che lo collocano, a stipendio, del clan CO- ET insieme a NC TO ed altri del clan MA-PA, quando il loro gruppo "prese" il controllo dello spaccio nei suddetti rioni;
quelle più recenti, perché riferite al passaggio con il clan EL AS, e parimenti circostanziate, di IA IU che, a seguito della conquista dei rioni da parte del gruppo 67 Er EL AS, lo colloca nel ruolo di luogotenente (insieme all'RE) di TO ET. Incarico che viene ben esplicitato da GI AR secondo il quale "comandare un quartiere significa che ogni attività illecita che si compie in quel quartiere deve essere autorizzata dal capo;
De IT era quindi il referente della Vinella, ossia di TO ET", incarico che non è affatto limitato alla gestione delle piazze di spaccio, come specificato dal EL e dall'CU. Le dichiarazioni rese da MA EL anche queste precise e circostanziate - e quelle del nominato TO CU collocano il De IT come partecipe alle riunioni del gruppo, in particolare alla riunione delle cinque famiglie in cui si stabilirono le ripartizioni delle piazze e delle zone di influenza;
alla conquista armata della piazza di spaccio delle case dei Puffi, riscontrando, sul punto quelle di GI AN che lo inseriscono anche nel gruppo di fuoco della EL mentre il già nominato CU conferma le modalità di avvicinamento e l'ingresso nel clan della EL AS del De IT dopo la morte di IU AR e il loro predominio nel rione ON IE in società con NN - RE e Corredo RE al quale si aggiunse, poi, l'TO. Conclusivamente, la precisione e concretezza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia che, pur muovendo da contesti associativi diversi, lo collocano nel gruppo MA PA prima e in quello della EL AS poi;
la convergenza sui temi di accusa delle dichiarazioni dei collaboratori consente di escludere che la motivazione della sentenza impugnata sia inficiata da vizi di illogicità e contraddittorietà che dovrebbero condurre al suo annullamento.
4.8.5 I comuni motivi di impugnazione sviluppati nei ricorsi di TO De IT e AD RE sul trattamento punitivo sono manifestamente infondati. La Corte territoriale (v. sul punto pagg. 152 e 153 della sentenza impugnata) ha determinato la pena inflitta ai ricorrenti tenuto conto del ruolo di promotore da ciascuno rivestito e dell'autonomia del reato a costoro riconducibile - piuttosto che mera ipotesi circostanziale nel minimo edittale della fattispecie - aggravata dalla natura incriminatrice prevista dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 armata del contesto associativo-, cioè anni ventiquattro di reclusione, misura che riduce al minimo l'iter motivazionale richiesto al giudice del merito e nel caso assolto attraverso il richiamo alla gravità del fatto ed alla connessa responsabilità dei ricorrenti in ragione del ruolo di vertice rivestito nel contesto associativo. Sulla pena è stato operato l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/1991 - per la cui sussistenza si rinvia a quanto illustrato al punto 3.3 del considerato in diritto - per il De IT pervenendo alla pena matematica di anni 32 e di un terzo complessivo (tenuto conto del limite di cui al comma 4 dell'art. 63 cod. pen.), nonché a carico dell'RE oltre che per detta 68 99 aggravante anche della contestata recidiva e di anni cinque di reclusione per le ulteriori fattispecie associative (capi A) e B) rispettivamente contestate aumento anche questo ricondotto al ruolo rivestito nei rispettivi gruppi associativi -, aumenti meramente matematici tenuto conto del criterio di temperamento di cui all'art. 78 cod. pen. e, dunque, della pena di anni trenta di reclusione. La Corte territoriale ha sinteticamente richiamato, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia nei confronti del De IT che dell'RE la personalità degli imputati, quale emerge dal complessivo esame della loro posizione processuale e la gravità dei fatti, giudizio più che completo - con riguardo al descritto onere motivazionale che incombe al giudice - sol che si rifletta alla protrazione nel tempo delle attività associative loro ascritte dipanatesi per più anni, in contesti associativi di elevata pericolosità sociale per le attività di controllo armato del territorio.
4.9 TO NC 4.9.1 Il ricorso di NC TO, non senza avere richiamato le considerazioni svolte al punto 3.1 con riferimento al motivo che investe la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, deve essere rigettato.
4.9.2 Alla condanna dell'TO si è pervenuti solo in grado di appello attraverso una rivalutazione delle prove dichiarative acquisite a carico del ricorrente e che erano state oggetto da parte del giudice di primo grado, secondo le considerazioni svolte dal giudice di appello, di una valutazione incompleta, incoerente e contraddittoria anche alla luce delle dichiarazioni rese dagli imputati MA De SA e TO CU, divenuto collaboratore di giustizia nel corso del procedimento e idonee a confortare un quadro probatorio già consistente. Tale contesto motivazionale rendeva non decisiva alla stregua della nozione delineata dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo con la sentenza resa a l'audizioneSezioni Unite n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 26748701 - diretta dei dichiaranti. In tale sentenza si è, in vero, affermato che non può ritenersi "decisivo" un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate о erroneamente considerate 0 addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità, secondo una linea interpretativa già delineata in precedenti sentenze di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, 69 Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682). E, nel caso che occupa, deve rilevarsi che a fondamento dell'assoluzione dell'TO il giudice di primo grado aveva posto il giudizio di inattendibilità dei dichiaranti in ragione della confusione che ne connotava il dictum, per la commistione fra la personalità criminale dell'imputato e i suoi legami di parentela, primo fra tutti quello della figlia con IO MA.
4.9.3 Rileva il Collegio che le argomentazioni svolte dal ricorrente, nel ricorso sottoscritto personalmente, e nel motivo sub 3 del ricorso del difensore costituiscono la mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della sentenza di condanna che ha ritenuto NC TO responsabile dei reati associativi ascrittigli ai capi A) e B) sulla scorta delle dichiarazioni, precise e convergenti, dei collaboratori di giustizia segnatamente MA RR, OM ER, GI AN e MA EL - valorizzate dall'apporto dichiarativo, quale elemento nuovo, di TO CU che lo indica, univocamente, come il ras di S. TR a Patierno, precisando che tale ruolo il ricorrente aveva ricoperto nel corso degli anni e, da ultimo, a favore del clan EL AS. Le dichiarazioni rese dall'CU si pongono in linea di continuità con quelle rese dai collaboratori TR TO, AR RR, LU ME, LO PA e BI TO, che ne avevano descritto l' analogo ruolo ricoperto dall'TO per conto del clan CO ET quando gestiva, per tale clan e nell'ambito dell'associazione MA- PA, la piazza di spaccio del medesimo quartiere, fatto per quale l'TO è già stato raggiunto da condanna non irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Non ritiene il Collegio che rivesta la decisiva importanza, rappresentata dalla difesa, la circostanza che IO UA, uno dei collaboratori, non abbia parlato del ricorrente non potendo apprezzarsi in chiave liberatoria - a fronte del numero, convergenza e precisione del dictum dei collaboratori tale omissione. - Né possiede efficacia decisiva sulla scorta delle considerazioni sviluppate nella - sentenza impugnata - l'apparente scarsa precisione della ricostruzione del ruolo dell'TO compiuta da TO CC. La Corte partenopea ha, invero, evidenziato che la ricostruzione dello CC inizia da epoca risalente (cioè dalla fase iniziale della contrapposizione degli scissionisti al clan Di UR quando l'TO fu messo a gestire il ON insieme a AR IU e RR IU precisando che ad TO il clan aveva dato 25.000 euro al mese per aiutarlo ad avviare la piazza) ricostruzione che, comunque, non contraddice affatto quanto riferito dagli altri collaboratori sulla posizione del ricorrente quando il gruppo EL AS si impossessò delle piazze del ON, del Rione IE e di San TR a Patierno, dando vita ad un'alleanza tra il clan EL 70 Er AS, gli TE, NO, IN. Con riguardo a tale specifico periodo che costituisce oggetto di contestazione nel presente procedimento la Corte di merito ha apprezzato, il resoconto di MA EL che colloca l'TO nella gestione della piazza di spaccio di San TR a Patierno fino alla data del suo arresto;
la circostanza che l'TO venne tratto in arresto per il favoreggiamento del genero, IO MA, sebbene poi sia stato prosciolto da tale accusa;
le dichiarazioni rese da MA RR che non solo ne descrive il ruolo ma riferisce una circostanza particolare, che, cioè, passato con il gruppo della EL AS l'TO non pagò più gli stipendi per conto dei CO ET, notizia riscontrata dal ER che, soffermandosi sul ruolo dell'TO nel clan EL AS, ha ribadito che costui nella zona "decideva tutto quello che si doveva fare e come si doveva fare" sia per le piazze di fumo che di cocaina e che aggiungeva che l'TO, pur essendo detenuto agli arresti domiciliari continuava a gestire San TR a Patierno;
da AN GI che indica l'imputato nel ruolo di responsabile di San TR a Patierno per conto del can EL AS, lì collocato dal genero IO MA IO, ove si occupava anche del controllo del settore delle estorsioni, pur ricordandone i trascorsi a partire dalla militanza nel clan CO-ET, passando per quella del clan MA PA, militanza che lo aveva visto passare indenne, secondo quanto riferito da MA RR, anche dai blitz che nel corso degli anni avevano attinto sia il gruppo CO-ET che i RD - tanto da indurre il sospetto che fosse collaboratore di giustizia-, continuando a gestire la zona assegnatagli anche mentre si trovava agli arresti domiciliari, e sicuramente fino al 20 dicembre 2012, data in cui il RR aveva deciso di collaborare. Infine, MA De SA, collaboratore affiliato alla famiglia ON, nel raccontare la scissione della metà del 2011, illustrava l'assetto della ripartizione del territorio dopo la separazione dagli MA PA ed aveva ribadito che la famiglia della EL AS, che faceva capo ai nipoti di TR OR, gestiva tutta la zona di via Dante, via EL AS, tutto il Corso Italia, via del Cassano, il Rione IE, San TR a Patierno e indicato i nomi dei referenti in "TO ET, che noi chiamavamo NI;
ER CU, RA di TO CU,... IO MA, che noi chiamavamo 'o mocill;
OR MA;
IO UA Jo banana;
UC, NC TO O porsche, che sarebbe anche il suocero di IO MA, in quanto sua figlia sposa IO. Ancora, IO TO, il figlio di UC TO. Loro sono attivi nel rione IE a San TR." Conclusivamente l'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori che attingono il ricorrente consente di escludere i denunciati vizi motivazionali e di legittimità del provvedimento impugnato. 71 ед 4.9.4 Sono generiche le censure del ricorrente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, contenuto nel minimo edittale (anni ventiquattro di reclusione) previsto dalla fattispecie incriminatrice (art. 74, comma 4 d.P.R. 309/1990) ascrittagli al capo B), e ritagliata sul ruolo di promotore del gruppo in quanto referente e capo del clan nella zona di competenza;
pena aumentata- tenuto conto del limite di cui al comma 4 dell'art. 63 cod. pen. - per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 e della recidiva in anni trentadue di reclusione e di anni sei di reclusione- richiamato il ruolo del ricorrente- per il reato sub A) e, comunque contenuta, alla luce del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. in quella di anni trenta di reclusione. Anche in questo caso il contenimento della pena nei minimi edittali consente di ritenere sufficiente la sintetica motivazione della Corte territoriale che ha, comunque, significativamente, richiamato, anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche concreti elementi di giudizio ai quali ha ancorato le proprie valutazioni, ritagliate sulla condotta ascritta al ricorrente e sul suo specifico contributo all'operatività delle associazioni criminali di cui trattasi.
4.10. SI IU 4.10.1 Il ricorso di IU SI non è fondato.
4.10.2 Vanno richiamate, con riguardo al motivo di ricorso sub 1, le considerazioni svolte trattando la posizione di TA UI al punto 4.6.2 che precede.
4.10.3 Manifestamente infondate sono le censure difensive sviluppate nel motivo sub 2, con riguardo all'episodio di tentato omicidio in danno di DI IC, contestatogli al capo K) e connessi reati in materia di armi. Invero, richiamato quanto si è già esposto al punto 3.1 del considerato in diritto, correttamente la Corte partenopea ha proceduto alla qualificazione, quali dichiarazioni di correo, delle dichiarazioni rese da IA IU, avendo questi partecipato all'agguato in danno dell'TO, culminato nel ferimento del IC, e, apprezzatane la precisione, coerenza e specificità del narrato, ne ha illustrato la convergenza con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizia e, in particolare, con quelle di GI AN, AR AN, AR GI e da TO CU. Tutti i collaboratori non hanno mancato di evidenziare che il vero bersaglio dell'azione programmata era GI TO, elemento di spicco del clan IN, (e cognato di IN FF, capo storico del clan) al quale il IC era legato in quanto RA di AS IC, altro esponente del clan TE IN. La Corte territoriale, a fronte delle censure 72 ६ oggi riproposte come motivo di ricorso, si è soffermata sul contenuto delle dichiarazioni rese da IA IU evidenziando che questi faceva parte del commando incaricato della esecuzione dell'uccisione dell'TO, su ordine di TO ET, IO UA e altro soggetto. Il IU aveva riferito che IU SI insieme a lui SS ed altri due complici, a bordo di - due moto aveva fatto parte del commando omicida, appostandosi sotto casa dell'TO; che nel corso dell'appostamento egli si era allontanato dal luogo perché avvisato dell'arrivo della Polizia;
che veniva, poi, raggiunto dal SI che aveva riferito che si era avvicinato un ragazzo con un casco e lui gli aveva sparato al collo apprendendo, in seguito che si trattava di un RA di AS IC. Il IU aveva riferito delle ulteriori vicende - e in particolare, quelle correlate al sequestro di persona del CI (descritte nelle pagine che precedono) e del RA come ritorsione del ferimento del IC e per costringere il ET a consegnare gli autori del ferimento. In ossequio ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di merito ha, dunque, correttamente proceduto alla qualificazione delle dichiarazioni rese dal IU come dichiarazioni non de relato o de auditu ma come dichiarazioni provenienti da correo, potendo la partecipazione all'agguato considerarsi come forma di concorso nel tentativo, ed essendo del tutto irrilevante che il IU si fosse allontanato al momento della sparatoria poiché la qualità del dichiarante deve essere riferita al fatto illecito, che non può essere frazionato nei vari momenti che lo compongono avuto riguardo alla unitarietà e unicità della condotta che ha visto partecipe il dichiarante e il SI, per la contestualità temporale e la conoscenza che il dichiarante ebbe del suo epilogo, senza apprezzabile soluzione di continuità. La Corte di merito ha evidenziato anche la precisione e la concordanza del racconto del IU con quello riveniente dagli altri collaboratori in particolare con riguardo alle dichiarazioni rese dall'AN e da AR AN - sia sul contesto in cui andava inscritto il fatto, sia sul suo seguito, cioè il sequestro di persona di VI AN e DI CI;
con le dichiarazioni rese da MA RR, anche queste apprese nel contesto criminale di appartenenza, che ha espressamente indicato il SI come autore del ferimento del IC e, soprattutto, nelle dichiarazioni rese da TO CU che, nel corso dei vari interrogatori, ha indicato nel SI l'autore del ferimento del IC, ricostruendone - in termini convergenti con quello degli altri collaboratori la causale e il reale obiettivo (cioè l'TO), precisando che la fonte della sua conoscenza era costituita dalle notizie che gli venivano riferite da ET e dal MA, che espressamente gli avevano indicato in AR OR e SI IU gli autori del ferimento. Si tratta, come ben ha evidenziato la sentenza impugnata, di dichiarazioni che 73 да provengono da una fonte particolarmente qualificata, in ragione del ruolo rivestito nel clan EL AS sia dall'CU che dalle persone che gli riferivano le vicende e le dinamiche sottostanti (cioè il ET ed il MA), dichiarazioni che, congiuntamente esaminate, concorrono a delineare un composito quadro probatorio nel quale, senza contrasti di rilievo, convergono tutte le dichiarazioni acquisite e che, per quanto qui rileva, provengono da fonti di conoscenza diverse, per ciascuno dei dichiaranti sicchè del tutto irrilevante è il sospetto che alcuno di loro possa essere mosso dal risentimento verso il SI poiché non introducono elementi dissonanti con le dichiarazioni rese da uno dei protagonisti del ferimento e dai capi del gruppo, strateghi delle iniziative criminali per assicurarsi il controllo del territorio.
4.10.4 Anche con riguardo ai motivi di ricorso sub 3 e 4 (e non trascurando il richiamo ai punti 3.1 e 3.2 del considerato in diritto), rileva il Collegio che la Corte territoriale ha ritenuto comprovato il ruolo rivestito nel contesto associativo e le modalità del passaggio del SI dal clan MA-PA a quello della EL alla stregua dell'analisi secondo i canoni della precisione- -temporale e della specificità del narrato dei racconti dei più risalenti collaboratori (MA ES, TO ES e GI AN), che rendono dichiarazioni nel 2008; di OR IZ, che lo indica vicino a FF MA jr;
di BI TO che lo individua come gestore di una delle piazze di spaccio di cocaina nella quale è subentrato al padre;
di AR RR che ne descrive il compito di guardia armata nel Lotto G, in quanto svolgeva il ruolo di vedetta;
di LU ME che lo ha visto portare a casa di RI, genero di AR PA, i soldi ricavati dalla "piazza" della cocaina compito che viene, infine, ribadito anche da IA IU, che ne descrive il passaggio dal gruppo MA-PA a quello della EL AS. E sono proprio le dichiarazioni del IU che hanno consentito al giudice territoriale facendo corretta applicazione dei canoni ermeneutici indicati al punto 3.2- di inquadrare, con riguardo ai compiti in concreto svolti dal SI, la sua condotta sia nel paradigma di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 che in quello di cui all'art. 416 bis cod. pen.. In particolare il IU ha riferito che, fino all'inizio della sua collaborazione, il SI era vedetta armata del Lotto G (acquisito al controllo del clan EL AS) e che era il SI a recarsi personalmente dal ET per riferirgli i fatti di rilievo e ricevere direttive, dichiarazioni che la sentenza impugnata, del tutto logicamente, ha letto in combinazione con quelle dei fratelli AN, che ne confermano il compito di guardia armata nel Lotto G per la EL AS, dopo avere rammentato che il ricorrente era proprietario 74 Er della piazza di spaccio della "33" - già appartenente al padre che, mentre si trovava detenuto acconsenti al passaggio con il clan EL AS - e con quelle di MA RR che ha riferito di avere fatto gli ultimi acquisti dal ricorrente nel luglio agosto dell'anno 2012 e che il SI gli aveva detto di essersi trasferito nel Lotto G di Scampia, in particolare messo lì dal clan EL AS. -Con riguardo al precedente periodo, GI AN rimasto nel clan MA-PA- non solo ha descritto il passaggio del SI, nel maggio 2011, con il clan EL AS e le altre cinque famiglie con un racconto dal fronte - opposto ma speculare a quello del IU - ma ne ha anche ribadito - in linea con i collaboratori innanzi indicati - i compiti svolti nel clan MA-PA, la "vicinanza" a FF MA jr - per il quale svolgeva le funzioni di guardia armata e qualsiasi compito questi gli richiedesse e la "proprietà" della piazza di spaccio della "33", che era da tempo della sua famiglia, e nella quale era subentrato, al padre Paolo, dopo il suo arresto, elementi che la Corte territoriale ha posto a fondamento del giudizio di colpevolezza con riguardo ai reati di cui ai capi C) e D) evidenziando che il SI non aveva avuto un ruolo collegato unicamente alla gestione della piazza di spaccio di cocaina, ma aveva anche ruolo di controllo armato del territorio, con perfetta sovrapponibilità a quello svolto quando era entrato nel clan EL AS, con la sola differenza di essere stato "collocato" nel Lotto G -poiché, come chiarito da IO UA, dopo la separazione dal clan MA-PA., le piazze di spaccio vennero "riorganizzate" spettando loro il 50% della piazza del lotto G ed ai ON il restante 50%. Vicende che hanno trovato puntuale conferma nella ricostruzione compiuta da TO CU, a partire dagli anni 2007/2008, e che ha illustrato l'importanza strategica, nel contesto determinatosi a seguito della scissione dagli MA-PA e della nuova alleanza con le famiglie dissenzienti, del Lotto G, nel quale fu collocato proprio il gruppo di SI, illustrazione che risolve anche il contrasto denunciato dalla difesa- sulla collocazione del ricorrente ora nella zona 33 ora nel Lotto G. A fronte degli elementi di prova valorizzati ai fini della condanna e della conseguente lineare e logica scansione argomentativa sviluppata nella decisione impugnata, anche in ragionato confronto con le deduzioni difensive svolte nei motivi di gravame, emerge evidente che le censure oggi proposte, lungi dal rilevare contraddizioni ed illogicità ictu oculi percepibili, sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla _ Corte di assise d'appello in punto di responsabilità e di ricostruzione degli elementi tipici delle fattispecie associative contestate, tenuto conto che la motivazione sviluppata in sentenza consente di rilevare che il giudice di appello 75 Er ha esaminato con completezza il thema probandum oggetto del processo, come indicato nei punti 3.1, 3.2 e 3.3 del considerato in diritto.
4.10.5 Infondate sono le doglianze di cui al motivo n. 6 del ricorso del SI. La Corte napoletana, ha evidenziato, in punto di fatto che la reale motivazione sottesa al tentato omicidio del IC ed ai connessi reati in materia di armi era da individuarsi nella volontà di mantenere il controllo del - territorio e di reagire alle violazioni dei patti in precedenza stilati. Il programmato omicidio di GI TO, riveniva la sua motivazione nel fatto che questi aveva cercato di sottrarre a IU SI la gestione della piazza di spaccio della zona 33, con la conseguenza che la programmata aggressione denota la sussistenza della contestata aggravante ad effetto speciale, integrata sia dalla appartenenza dei soggetti coinvolti ai gruppi camorristici contrapposti sia dalla motivazione della spedizione punitiva, che connota l'azione omicidiaria come diretta a favorire il clan e a ribadire la sua forza nella zona di interesse. Anche su questo punto la conclusione del collegio partenopeo è in linea con la interpretazione dell'art. legge n. 203/1991 secondo la quale l'aggravante è integrata dalla condotta delittuosa idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica con i caratteri propri dell'intimidazione derivante dall'organizzazione criminale della specie considerata nel senso che la condotta stessa, per le modalità che la distinguono, sia già di per sé tale da evocare l'esistenza di consorterie e sodalizi amplificatori della violenza criminale del reato commesso a prescindere dalla loro concreta ed effettiva esistenza, cioè mediante la ostentazione in maniera evidente e provocatoria di atteggiamenti di particolare coartazione e conseguente intimidazione proprie delle organizzazioni della specie considerata;
sicché l'aggravante consiste nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o minaccia mafiosa, quella cioè più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso (cfr. Sez. 1, n. 16883, del 13/4/2010, Stellato, Rv. 246753).
4.11 MA IO e ET TO 4.11.1 Sono infondati i motivi di ricorso che investono il merito della responsabilità degli imputati in ordine al reato di omicidio e agli ulteriori reati loro rispettivamente ascritti.
4.11.2 Sono, in particolare, infondati i motivi di ricorso relativi alla violazione dei criteri di valutazione della prova, rilevanti ai sensi dell'art. 192 76 дя cod. proc. pen. proposti, negli atti redatti dai difensori, nell'interesse di IO MA e TO ET, motivi che investono la valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento della condanna in relazione ai reati di cui ai capi G) ed H) nonché gli altri capi di imputazione per reati associativi per i quali è intervenuta la condanna. Oggetto, in particolare, delle censure difensive è il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da NC OM, IU IA, IO UA, TO CU, MA EL. Fermo restando quanto si dirà nel prosieguo in relazione alle contraddizioni denunciate dalla difesa, rileva il Collegio che la sentenza di primo grado e così quella impugnata hanno fatto lineare applicazione dei principi enucleati da questa Corte con riferimento alla valutazione del narrato dei collaboranti, a proposito dei quali occorre ricordare che le dichiarazioni rese dal UA costituiscono una chiamata in correità; che quelle rese da NC OM, provengono da una persona particolarmente qualificata perché presente sulla scena mentre quelle mentre il EL, pur costituendo notizie apprese de relato, rinvengono la loro fonte in persone particolarmente qualificate, e, cioè, proprio i due ricorrenti, immediatamente dopo la sparatoria. La Corte territoriale, come illustrato al punto 3.1 del considerato in diritto al quale si rinvia, ha espressamente richiamato i parametri ermeneutici vigenti in materia di chiamate in correità, affermati nell'ultimo arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite, secondo cui nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, precisando che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale ed ha, conseguentemente, fatto buona e coerente applicazione delle regole di diritto alle dichiarazioni poste a fondamento del giudizio di colpevolezza dei ricorrenti, come illustrato al punto 3.1 del considerato in diritto al quale si rinvia.
4.11.3 Passando alle più specifiche censure difensive ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di IO MA, al limite della inammissibilità, è infondato poiché la Corte di merito, ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che attingono il ricorrente, leggendole in una alle risultanze dei filmati delle videocamere che hanno ripreso la scena in 77 яя cui avevano luogo i fatti, offrendone una lettura completa e logica che si sottrae alle censure svolte dalla difesa in punto di vizio di motivazione, all'esito del ragionato confronto con le censure ed i rilievi contenuti nei motivi di appello oggi riproposti con i motivi di ricorso. Il Collegio condivide il consolidato orientamento della Corte di legittimità secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; Sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244766), rilievo che, tuttavia, nel caso in esame è privo di fondamento con riguardo alla mancata valutazione, a favore di IO MA, delle dichiarazioni rese da NC OM, uno dei componenti del gruppo Di UR, e che, pur conoscendo IO MA, non è stato, tuttavia, in grado di riferire se fosse stato o meno presente al fatto e che, anzi, aveva inizialmente indicato in persona diversa l'autore del primo colpo di pistola diretto contro il IE e di quelle rese da IA IU che, secondo l'assunto difensivo, aveva indicato uno degli esecutori, individuandolo sui filmati, in IO UA ed aveva ricostruito la decisione di alcuni componenti del clan Di UR di recarsi nella zona EL AS descritta come una decisione estemporanea, alla - ricerca di tale IO.
4.11.4 Al contrario di quanto assunto nei motivi di ricorso, la Corte di merito (cfr. pag. 89 della sentenza impugnata) ha analizzato le deduzioni difensive e ne ha disatteso la rilevanza e la decisività ai fini dedotti dalla difesa evidenziando che NC OM, per come dallo SS precisato, aveva una conoscenza solo vaga e soprattutto non attuale -in relazione all'epoca del fatto - delle giovani leve dell'avverso clan della EL AS tanto che, mostratagli una foto di IO MA, egli lo aveva indicato come tale IO, da lui conosciuto da ragazzo. Il OM, mostratagli anche la foto di LU RA, non lo aveva affatto riconosciuto come la persona che aveva inizialmente indicato e, anzi, individuato come esecutore materiale dell'omicidio: da qui la conclusione della Corte di disattendere, perché erronee, le indicazioni provenienti dal OM sulla persona di uno degli sparatori e, precisamente, sul soggetto che si era avvicinato alla moto sulla quale si trovava ON IE contro il quale aveva esploso un colpo di pistola, scena, questa inequivocabilmente riprodotta dal filmato della telecamera n. 3 ad ore 20:40:00, frame in cui si nota un lampo di luce e un occasionale passante fuggire, dopo essersi piegato sulle 78 gambe, tornando indietro, in direzione via Dante e, quindi, inequivocabilmente riconducibile alla esplosione di uno dei due colpi di pistola che, secondo l'esame autoptico, avevano attinto il IE. Le argomentazioni sviluppate dalla Corte di merito, supportate dalle precisazioni che NC OM aveva compiuto nel verbale di interrogatorio, sono, dunque, ben lontane dal dedotto vizio di mancanza о carenza di motivazione, sul punto della valutazione di elementi a favore del ricorrente, e pervengono ad una conclusione del tutto logica sul complessivo giudizio di attendibilità della ricostruzione del fatto compiuta dal OM, perfettamente coincidente in più punti con le risultanze del filmato, e, dunque, sulla compatibilità della descrizione fatta da questi con quelle dei collaboratori (in particolare IO UA, MA EL e TO CU), alfine poste a fondamento del giudizio di responsabilità del MA. La Corte di merito, dunque, in presenza di elementi incerti in ordine alla complessiva attendibilità del racconto compiuto dal OM e, soprattutto, sulla identificazione dell'autore dello sparo, non si è esentata dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, giudizio che deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151). In tale ambito, peraltro, le censure mosse dalla difesa del ricorrente non appaiono meritevoli di accoglimento con riguardo alla prospettata contraddittorietà tra il resoconto compiuto dal OM e quello dell'altro collaboratore, IA IU. Premesso che, visionando il filmato, anche il IU ha individuato e riconosciuto nella persona effigiata sul fotogramma ad ore 20:39:38 del filmato n. 3 proprio IO MA con una pistola tra le mani (v. pag. 107 sentenza di primo grado), la contraddittorietà tra le dichiarazioni rese dal IU e quelle del OM appare riconducibile, secondo le logiche deduzioni sul punto evincibili dalla sentenza impugnata, per un aspetto, alla erronea indicazione, ragionevolmente giustificata, della individuazione di uno degli esecutori materiali da parte del OM e, con riguardo all'antefatto (cioè la ragione del raid del gruppo Di UR nel territorio del gruppo EL AS, diversamente ricostruito dal OM e dal IU), sul rilievo che trattasi di discrasie riferibili ad ambiti diversi di conoscenza. Fermo restando quanto si dirà oltre, trattando la posizione di ET TO, circa la portata del raggio visuale delle telecamere, rileva il Collegio che dalla complessiva motivazione della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale si è soffermata sulle contraddizioni denunciate dalla difesa richiamando le fonti dichiarative che corroboravano la ricostruzione compiuta da IA IU (in particolare le dichiarazioni rese da TO CU che 79 да aveva confermato l'aggressione consumata dal RA ER in danno del Di UR;
la circostanza che nel punto esatto dal quale IO MA aveva esploso il colpo di pistola era stato rinvenuto un solo bossolo, a comprova del verosimile inceppamento dell'arma da questi utilizzata), idonee ad escludere che le contraddizioni siano il risultato di una dolosa precostituzione della ricostruzione dei fatti in danno del ricorrente ed evidenziando, piuttosto, che esse costituiscono il portato delle ricostruzioni a posteriori fatte nei gruppi di appartenenza alla stregua della frammentaria conoscenza che ciascuno di essi aveva dei fatti e della loro evoluzione, condizionate quelle in particolare del - OM dal luogo in cui il dichiarante si trovava durante l'azione, così a - riguardo delle ragioni poste a fondamento della subitanea aggressione subita dal gruppo dei Di UR.
4.11.5 Né denuncia illogicità alcuna la scelta della Corte partenopea di privilegiare, in sede di ricostruzione della responsabilità del ricorrente, le dichiarazioni rese da IO UA e MA EL nonché TO CU, cioè dei componenti del clan EL AS, il primo presente al fatto e già condannato in primo grado come partecipe del gruppo che aveva accerchiato le moto del gruppo Di UR;
il secondo, componente del gruppo che si trovava sul luogo proco prima del fatto dal quale si allontanava per puro caso e che, subito dopo la sparatoria veniva raggiunto nel portone di casa da IO MA e TO ET, ancora armati e sporchi di sangue, che gli chiedevano un asciugamano e, infine, quelle di TO CU, perché provenienti da una fonte particolarmente qualificata, come diffusamente motivato a pag. 87 della sentenza impugnata. La difesa ha evidenziato la contraddittorietà della ricostruzione privilegiata dalla Corte territoriale proveniente dal UA con le dichiarazioni rese da IA IU e dal EL (sia sull'antefatto che sul momento nel quale IO MA si era armato), che, tuttavia, per la parte relativa allo svolgimento dei fatti, sono testi solo de relato, avendo appreso notizie da ER CU ovvero dal MA e dal ET dopo i fatti;
che hanno riferito particolari, come quello che ER CU aveva cinto con un braccio FF Di UR invitando IO MA a sparargli, cosa che non si era verificata perché la pistola del MA si era inceppata, che non sono state affatto riprese dalle telecamere, al pari di altri passaggi ricostruiti grazie alle dichiarazioni di tutte le persone presenti, e, comunque frutto, quanto all'antefatto, di ricostruzioni a posteriori. Né, con riguardo alla chiamata in correità del UA a carico del MA e del ET sono stati allegati elementi che inducano a ritenere frutto di progressivi aggiustamenti la 80 да ricostruzione posta a fondamento della sentenza impugnata e dalla quale si indicandone la provenienzaevince che il UA ha individuato il MA - dalla via Dante in coincidenza con i dati riprodotti sul filmato ed ha descritto la - dinamica dell'azione sia con riguardo alla esplosione del colpo di pistola all'indirizzo del IE sia con riguardo ai movimenti di ET TO, nel frattempo sopraggiunto con la moto, che aveva un conflitto a fuoco con gli esponenti dei Di UR - in particolare FF IN che stava a bordo della moto con De LU UI- al quale si univa, in appoggio, anche il MA e che, nel frangente in cui il Faiella, già ferito si stava rialzando da terra, barcollando, lo aveva fulminato con un altro colpo di pistola. Né ridondano a elemento per dubitare della ricostruzione del UA le circostanze da questi riferite sulle modalità di prelievo delle armi, rispetto alla ricostruzione di MA EL, per la ragione che le notizie riferite da EL sono frutto di notizie apprese da altri e quelle del UA viceversa, frutto della conoscenza diretta poiché il dichiarante si trovava nella piazza e difatti viene più volte ripreso dalla telecamera - e aveva potuto notare i movimenti di IO MA che, per come si evince dalla ricostruzione del filmato (cfr. pag. 116 della sentenza di primo grado, frame ore 20:39:37 della telecamera 4) viene indicato in uscita su via Dante (verosimilmente proveniente dal fabbricato n. 57) e visto correre verso il bar Ariston, dove si trova la moto di ON IE, tenendo nella mano destra una pistola (frame successivo).
4.11.6 Giova, rammentare che IO MA è stato riconosciuto sul filmato e individuato non solo dai collaboratori di giustizia (IA IU e GI AN, cfr. pag. 124 della sentenza di primo grado, oltre che dal UA) ma anche da personale di Polizia a ciò delegato (cfr. sentenza di primo grado, pag. 126 dove si dà atto della individuazione compiuta sulla scorta della nota della Polizia di Stato del 24 novembre 2012), individuazione particolarmente affidabile trattandosi di soggetti ben noti agli inquirenti, che non erano nemmeno gli organi incaricati delle indagini, individuazioni che, nell'uno e nell'altro caso muovono dalla indicazione dell'abbigliamento indossato dalla persona individuata ma non si risolvono certo nella individuazione in ragione della corrispondenza degli abiti sebbene alla luce della pregressa conoscenza (e addirittura quotidiana dimestichezza per i collaboratori di giustizia) con la persona individuata. A fronte della pregnanza di tali elementi di prova risulta irrilevante che non sia stata individuata la pistola utilizzata dal ricorrente e che l'arma non sia stata descritta con altri particolari atteso che nessuna delle armi utilizzate è stata mai rinvenuta. 81 4.11.6 Fermo restando quanto si è innanzi rilevato a riguardo del giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese da NC OM sulla dinamica dei fatti, ricostruzione che ha trovato corrispondenza nella illustrazione dei frame che riproducono il momento dello sparo contro il IE da parte del MA, rileva il Collegio - passando all'esame del primo motivo di ricorso di TO ET che, viceversa, non possono estendersi alla compiuta individuazione di questi come uno degli sparatori da parte di NC OM le considerazioni svolte trattando la posizione di IO MA, poiché TO ET è stato chiaramente individuato, riconosciuto ed indicato dal OM che, trovandosi in una posizione non ripresa dalle telecamere, ne ha descritto l'arrivo nella piazza e la posizione assunta durante la dinamica della sparatoria, individuandolo come uno dei soggetti che stava avvicinandosi alle moto sulle quali si trovavano FF Di UR e il dichiarante, insieme a FF IN, che dopo la esplosione del colpo contro il IE, aveva iniziato a propria volta a sparare e contro il quale si indirizzarono i colpi di pistola esplosi dal ET e, infine, indicato dal OM come autore del secondo sparo che attinse il IE. La sentenza impugnata ha diffusamente indicato e analizzato le convergenti e solide dichiarazioni che attingono ET TO soffermandosi su quelle rese da IO UA, dichiarazioni delle quali la difesa segnala la contraddittorietà con riguardo alle dichiarazioni rese dal OM. Elemento centrale nella difesa del ricorrente, al fine di smentire la ricostruzione di NC OM e quella di IO UA motivata dai contrasti che fra questi e il ricorrente erano insorti dopo l'omicidio per la gestione del gruppo è la circostanza che TO ET non compare in nessuno dei fotogrammi che hanno ripreso l'arrivo dei componenti del gruppo Di UR e le scene successive. La difesa ha rilevato che TO ET, trovandosi a casa della LL AN - secondo quanto riferito dal EL - avrebbe dovuto essere ripreso dalla telecamera n. 4, che inquadrava anche l'angolo del Bar Ariston, mentre giungeva sulla piazza percorrendo via Cupa del Fosso, che è la stessa strada dalla quale erano giunti i componenti del gruppo di UR e che, proprio per spiegare tale mancata ripresa, IO UA viceversa indicato come uno degli sparatori sia da IA IU che da GI AN - ha, invece, sostenuto che TO ET era giunto nella piazza proveniente da via Dante, da luogo non ripreso dalle telecamere. Vanno in proposito richiamate non solo le considerazioni generali sviluppate nel punto 3.1 del considerato in diritto in merito all'attendibilità del UA e dell'CU- poste a fondamento del giudizio di responsabilità del ET -, ma rileva la Corte, come non possieda la rilevanza che le viene attribuita dalla difesa a smentita della ricostruzione compiuta nella sentenza impugnata, la 82 ar circostanza che TO ET non sia stato ripreso dalle telecamere, né al momento dell'arrivo né successivamente sol che si rifletta sul dato che anche un'altra persona, certamente presente sulla scena, non è mai stata ripresa dalle telecamere e, cioè proprio FF Di UR. Ciò a significare non solo un dato ovvio che, cioè, le telecamere inquadravano solo una parte della scena, come si evince dall'analisi dei filmati compiuta nella sentenza di primo grado - ma altresì la circostanza che una parte di rilievo dei fatti, cioè quelli che si sono svolti intorno alla persona di FF Di UR, si sono certamente svolti al di fuori del raggio di azione delle telecamere tanto che mai FF Di UR viene inquadrato e ripreso e ciò perché, come si evince dal racconto fatto dallo SS NC OM, FF di UR, il OM SS e la moto sulla quale si trovavano AS LI e NO De LU si erano collocati al momento del - loro arrivo ad una decina di metri dall'ingresso del bar. Nelle sentenze di merito -O viene messo in rilievo che NC OM neppure si era "individuato" nella scena dell'arrivo ma solo dopo, al momento in cui affiancava con la moto a quella condotta da RO SI e sulla quale si trovava ON IE, moto quest'ultima sempre posizionata per come si evince dal filmato- proprio - davanti al bar. Del resto, come rilevato dai giudici di merito, anche la moto sulla quale si trovava ON IE, a lungo inquadrata davanti al Bar Ariston, dopo la esplosione del primo colpo di pistola, ebbe un'impennata, spostandosi ed uscendo dal raggio di ripresa delle due telecamere che inquadrano il fuggi-fuggi seguito allo sparo ma non anche il successivo colpo dal quale il IE venne inequivocabilmente attinto. Logica e congruamente motivata è dunque la scelta della Corte partenopea di privilegiare la ricostruzione dei fatti offerta da IO UA, ricostruzione che non trova smentita sul piano logico né in quella compiuta da NC OM, evidentemente impegnato a proteggere se SS dall'azione di fuoco ed al quale possono essere sfuggiti i precisi movimenti dei componenti dell'avverso clan né in quella di MA EL, che incontrò TO ET subito dopo la sparatoria sul portone di casa, in compagnia di IO MA, ancora armato e sporco di sangue;
o da IA IU e GI AN che pur indicando uno degli "sparatori" in IO UA hanno indicato inequivocabilmente anche TO ET. Si deve rilevare, con riguardo al motivo di ricorso proposto dall'avv. Ricciulli che dalla sentenza impugnata (a pag. 86) non si evince alcuna decodificazione delle immagini delle telecamere che conduca alla identificazione del ET poiché, invece, la sintesi costituisce la finale ricostruzione compiuta dai giudici di appello alla stregua dei dati dichiarativi e, segnatamente, delle dichiarazioni del UA sulla scorta dei quali viene ricostruito l'allontanamento di FF Di 83 ва UR e della successiva azione di fuoco
contro
ON IE che, ferito al volto, si stava rialzando per allontanarsi. Ed è solo sulla scorta di tali dichiarazioni impossibile una verifica balistica poiché i proiettili che avevano - attinto mortalmente la vittima non furono rinvenuti in corpore nel corso dell'esame autoptico che si è ritenuto, non irragionevolmente avuto riguardo - alla natura meramente presuntiva della dinamica e tipologia dei colpi che avevano attinto il IE (dato questo pure evidenziato nella sentenza impugnata), che IE fosse stato attinto da due colpi esplosi da arma diverse (cioè quella del MA e quella del ET), armi che erano certamente presenti sulla scena sulla scorta dei dati evincibili dalle dichiarazioni acquisite, mentre si è potuto accertare che il De LU venne attinto da un colpo esploso da una cal. 9, che era la stessa arma che aveva sparato in Corso d'Italia, al confronto con i bossoli ivi rinvenuti, bossoli che provengono anche da una pistola cal. 38 e che NC OM indica come arma detenuta dal IN.
4.11.8 Passando ad esaminare i motivi di ricorso relativi al reato di cui al capo H) (motivo 4 del ricorso MA e motivo 2 del ricorso ET) appare opportuna una premessa. Non appare seriamente contestabile, a tenore della enunciazione letterale dei capi di imputazione, che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa è stata contestata sia con riguardo al reato di omicidio di ON IE (nella imputazione, al di là del richiamo ai motivi abietti e futili sul quale si tornerà di seguito, rileva, sul piano letterale, il richiamo allo scopo di riaffermare il controllo criminale del territorio della EL AS da parte del gruppo omonimo) sia con riguardo al capo H) della rubrica, in cui sono contestati ai ricorrenti i reati in materia di armi (detenzione e porto di almeno tre pistole) impiegate nella esecuzione del delitto ove è enunciata la finalità di avvantaggiare l'organizzazione camorristica denominata EL AS nello scontro con esponenti del clan Di UR ed allo scopo di riaffermarne il controllo criminale sul territorio, con espressa indicazione anche dell'art. 7 della legge n. 203/1991. La Corte partenopea cfr. pag. 100 della sentenza impugnata - ha ritenuto - accertato che le armi impiegate nella commissione dei fatti di sangue venivano detenute, custodite, portate e utilizzate, proprio per ribadire la forza della associazione e fronteggiare aggressioni esterne e, richiamando anche l'episodio che ha visto vittima IC DI, ascritto a IU SI al capo K) della rubrica, ha ritenuto che anche la detenzione e l'uso delle armi, inequivocabilmente comprovato dalle modalità esecutive dei reati, costituisce chiaro segno di modalità mafiosa e di consapevole direzione della azione da 84 rr parte dei soggetti allo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione, ribadendone il controllo del territorio. Alla stregua di tali considerazioni sono infondate le censure dei ricorrenti IO MA e TO MA nella parte in cui investono la ritenuta responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui al capo H) ma anche la denunciata contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 con riguardo al capo H). La subitaneità della decisione di sopprimere, nel gruppo degli invasori, proprio ON IE (subitaneità che aveva condotto in primo grado alla esclusione della premeditazione pure ancora richiamata nei motivi di ricorso dell'avv. Riccardi, e in appello alla esclusione della responsabilità di quanti degli esponenti del clan EL AS si erano limitati all'accerchiamento degli esponenti del clan Di UR), non contraddice affatto la finalità agevolatrice. Come noto la circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, si atteggia in due forme alternative, l'una a carattere oggettivo, consistente nell'impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, e l'altra, di natura soggettiva, costituita dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di tipo mafioso, circostanza aggravante, configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso. (S. U., n. 10 del 28/03/2001, Cinalli e altri, Rv. 21837701). Rileva il Collegio che non sussistono, sul piano della interpretazione della ratio dell'aggravamento di pena prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, ragioni perché detta aggravante, qualora comprovata alla stregua dei criteri di accertamento che regolano la formazione della prova, non possa essere applicata anche ai reati in materia di armi, pure in presenza della disposta unificazione dei reati sul piano sanzionatorio, unificazione che non determina alcun ridimensionamento del fatto storico, quale emerge dagli atti e dalle fonti di prova, e che - ove sia contestato e provato è destinato a dispiegare una serie più cospicua di effetti giuridici, ben oltre il momento applicativo della pena nel giudizio di cognizione, mediante l'instaurazione di un regime processuale differenziato e di meccanismi di esecuzione della pena in termini di più severa afflittività per l'imputato.
4.11.9 Come accennato è fondato il motivo di censura, sviluppato nei ricorsi di IO MA (motivo n. 2 e deduzioni sviluppate nel ricorso Riccardi) e TO ET (motivo n. 2) limitatamente alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 577, n. 4, in relazione all'art. 61, n. 1, cod. pen., aggravante contestata al capo G), punto sul quale la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per 85 да 32 nuova decisione, con conseguente (eventuale) necessità di rideterminazione, fermo restando il giudicato parziale, del trattamento punitivo.
4.11.9.1 Va preliminarmente rilevato che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminoso (Sez. 1, n. 59 del 01/10/2013, (dep. 2014), Femia, Rv.258598). Univoca, sul piano definitorio, è anche la nozione del motivo abietto, inteso come quello che è espressione di un sentimento spregevole (Sez. 1, n. 30291 del 22/06/2011, Okaja, Rv. 250882). Si è affermato che la circostanza del motivo abietto è riscontrabile quando il delitto è stato finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sulle attività economiche che si svolgono sul territorio (cfr. Sez. 1, n. 21955 del 02/02/2010, Agosta, Rv.247000). La identificazione dell'aggravante dei motivi abietti si è rivelata operazione più complessa qualora questi siano consistiti nella finalità di agevolazione di un'associazione mafiosa, ricondotta ed identificata nella riaffermazione del potere del gruppo criminale sul proprio territorio. Una risalente giurisprudenza di questa Corte, condivisa nella sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, a causa della latitudine della nozione di motivo abietto, l'aggravante comune sia configurabile quando il movente dell'azione consista nella finalità di favorire o consolidare un'associazione di matrice mafiosa (Sez. 1, n. del 20/01/2000, RR, Rv. 215504; Sez. 2, n. del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218598; Sez. 2, n. 44624 dell' 8/7/2004, Alcamo, Rv. 230243; Sez. 1, n. 21/2/2007, Messina, Rv. 236284). A ben diversa conclusione sono, tuttavia, pervenute le Sezioni Unite di questa Corte. Nello sforzo di precisare la portata delle due aggravanti, con affermazione condivisa e posta a fondamento anche della decisione impugnata, le Sezioni Unite hanno evidenziato che, allorché siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso (S.U., n. 337 del 18/12/2008 (dep. 2009), Antonucci, Rv. 241577). Nella sentenza ora indicata si è precisato che, in tanto 86 non vi è materia, in astratto, per un concorso apparente di norme tra le due circostanze aggravanti, in quanto il motivo abietto venga, in concreto, riferito ad una ragione che non sia interamente sussumibile nel paradigma dell'ipotesi speciale, trovando altrimenti applicazione la sola disposizione particolare che regola l'aggravamento dei delitti commessi con il motivo, tra i tanti abietti, riconducibile al fine di agevolare associazioni mafiose, in cui resta "assorbita" l'aggravante comune. E ciò per effetto dell'esplicita clausola di riserva contenuta nel primo alinea dell'art. 61 cod. pen. che, siccome espressione del principio di specialità, è fatta salva, mediante il richiamo all'art. 15, anche dall'art. 68, comma 1, cod. pen. nel caso di circostanze complesse. Giova, altresì, rammentare che la richiamata sentenza ha anche risolto un'ulteriore problematica affacciatasi sulla scena processuale all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 152 del 1991 conv. in I. n. 203 del 1991, introduttivo della circostanza aggravante del cd. "metodo mafioso" e della cd. "agevolazione mafiosa". Tale disposizione prevede, al primo comma, che "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo SS articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà" e, al comma successivo (interpolato dall'art. 5, comma 1, I. n. 34 del 2003), che "le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, cod. pen., concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". Chiamate a rispondere al quesito "se la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, sia applicabile ai delitti 'punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, quando venga inflitta, in concreto, una pena detentiva diversa dall'ergastolo",le Sezioni Unite hanno affermato che il primo comma dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, nel prevedere che la pena sia aumentata da un terzo alla metà per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo, non esclude affatto, con riguardo ai reati puniti con la pena perpetua (come nel caso di specie di omicidio commesso per motivi abietti), la contestabilità e l'operatività della speciale aggravante ad altri fini, ben potendosi anzi conseguire l'effetto aggravatorio nell'ipotesi di esclusione, all'esito del giudizio di cognizione, delle circostanze aggravanti comportanti l'ergastolo. La prescrizione de qua, al di là dell'ambiguità lessicale del termine "punibili", secondo la richiamata sentenza, è semplicemente diretta, in sostanza, a quantificare l'aumento di pena applicabile alla pena detentiva temporanea, concretamente irrogata in presenza dell'aggravante speciale, incremento che non 87 è ovviamente ipotizzabile allorché la pena inflitta in concreto sia invece quella dell'ergastolo.
4.11.9.2 Tanto premesso in punto di configurabilità delle contestate aggravanti, rileva il Collegio che il tenore letterale della contestazione in fatto ascritta ai ricorrenti riconduce i motivi abietti o futili richiamati mediante il - rinvio alla previsione di cui all'art. 577 n. 4 e art. 61 n. 1 cod. pen. - proprio allo scopo di riaffermare il controllo criminale del territorio della zona EL AS da parte del gruppo omonimo: è indubbio che la contestazione, anche nel suo tenore letterale, appare immediatamente evocativa dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 I. 203/1991. La Corte territoriale, che pure in taluni passaggi argomentativi sembra avere escluso la configurabilità nel fatto contestato dell'aggravante di cui all'art. 7 legge. 203/1991 sebbene abbia espressamente richiamato i principi recati dalla sentenza a Sezioni Unite innanzi riportati, ha ritenuto integrati i “motivi futili dalla comune volontà dei coimputati di punire un ragazzo reo di avere frequentato delle ragazze appartenenti ad un gruppo contrapposto" nonché il motivo abietto, "integrato dal fatto che ON IE era colui che, improvvidamente, aveva spinto i Di UR ad andare a dare una "lezione" a tale IO. L'ingresso nella EL AS da parte degli appartenenti al clan prosegue la sentenza impugnata- in violazione dei patti stipulati porta avverso - gli autori del reato a dare una punizione a colui che aveva dato la "stura all'invasione" e che aveva osato venire armato. E, che non sia stata, quindi, la comune decisione di punire il clan Di UR, ma la decisione di ET TO e MA IO di punire IE è confermata anche dal fatto che, come concordemente affermato dai collaboratori, proprio RC Di UR all'epoca - reggente del clan- punisce il RA allontanandolo, invece (di) iniziare la guerra, perché una questione di ragazze poteva far scatenare il conflitto. Si comprende anche, in questo modo, perché non c'è la rottura con i Di UR, anzi la rottura è con gli MA-PA, cosa impossibile se l'irruzione dei Di UR fosse stata diretta a minacciare il territorio della EL AS".
4.11.9.3 Ritiene il Collegio, accogliendo sul punto le deduzioni difensive, che non può non ravvisarsi una contraddizione fra le conclusioni raggiunte dalla Corte di merito con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, in relazione alla condotta di cui al capo H); alla compiuta ricostruzione della vicenda fattuale e alle stesse coordinate ermeneutiche, illustrate alle pagg. 92 e 93, dalle quali la sentenza impugnata muove in risposta alle deduzioni difensive in punto di compatibilità fra la 88 да contestazione dell'aggravante speciale dell'agevolazione cd. mafiosa e quella comune dei motivi futili e dei motivi abietti. La Corte territoriale, in particolare ha individuato e ritenuto sussistenti, i motivi futili, in totale mancanza di una chiara descrizione fattuale riportata nel capo di imputazione nonché i motivi abietti, in assenza di una descrizione in fatto evocativa del quid pluris che deve connotare il motivo abietto rispetto all'aggravante di cui ad effetto speciale, secondo il principio richiamato e condiviso enunciato dalle Sezioni Unite, quid pluris enucleato, in netto contrasto con il tenore della contestazione elevata nel decreto che dispone il giudizio e nella sentenza di primo grado e dopo avere, come detto contraddittoriamente, escluso la connotazione agevolativa, in favore dell'associazione, dell'omicidio IE. Consegue la nullità della relativa statuizione, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen. poiché, in ragione della esplicitazione in fatto riportata nella imputazione e che deve individuare con chiarezza le modalità ed il contenuto dell'aggravante, non può, ove sia contestata una specifica modalità della realizzazione della condotta che giustifica l'aggravamento di pena, senza una modifica della contestazione, ritenersi configurata l'una o l'altra fattispecie aggravatrice, poiché la possibilità attribuita al giudice dall'art. 521 cod. proc. pen., di qualificare giuridicamente le circostanze contestate in maniera difforme da quanto prospettato nell'imputazione, si muove necessariamente nell'ambito dell'identità del fatto contestato, che nella specie risulta differente e, quindi, realizzata con mutamento del fatto, prima che della qualificazione giuridica, sottratto al contraddittorio delle parti: il chè esula dalle possibilità riconosciute al giudice ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen.. -Rileva, infine, il Collegio a precisazione del delineato contrasto di motivazione che la Corte territoriale ha ritenuto integrati i motivi futili dalla comune volontà dei coimputati di punire un ragazzo reo di avere frequentato delle ragazze appartenenti ad un gruppo contrapposto, richiamando sul punto le dichiarazioni rese dai collaboratori, secondo le quali il motivo della uccisione del IE era legato solo alla vicenda delle ragazze che lo SS ET aveva picchiato perché si erano permesse di frequentare appartenenti al gruppo contrapposto. Dal tenore della contestazione, benché sia stata esclusa l'aggravante della premeditazione, si evince, invece, che il richiamato antefatto (cioè l'aggressione delle due ragazze) era costituito dal risultato di una provocazione nei confronti dei componenti del clan Di UR, che venivano attesi per picchiarli ed aggredirli. Nella ricostruzione compiuta a pag. 78 della sentenza, riferendo le dichiarazioni rese dal OM, la Corte ha evidenziato che questi, componente del gruppo Di UR si era recato su Corso d'Italia dopo che il gruppo si era imbattuto in un certo IO che avevano pensato 89 29 picchiare perché dava loro fastidio tanto che, intercettato il IO, lo avevano seguito fino al Bar Ariston, dove pensarono di essere finiti in una trappola perché li aspettava "la Vinella AS al completo". Il OM prosegue il racconto evidenziando che TO ET aveva avuto una discussione accesa con ON IE, indicandolo come la persona che aveva convinto FF Di UR ad andare nella EL AS per parlargli perché il ET aveva picchiato due ragazze della EL dopo aver saputo che uscivano con il IN e il IE. Anche IA IU, IO UA e MA EL hanno reso dichiarazioni, sulle modalità dei fatti e soprattutto sulla effettiva causale dell'aggressione, dichiarazioni con le quali la Corte territoriale non si è affatto confrontata al fine di pervenire alla motivata esclusione dell'aggravante contestata in fatto e della riconducibilità dei fatti accertati ad ulteriori fattispecie aggravatrici.
4.11.10 Non sono fondati i motivi di ricorso di cui al punto 3 del ricorso di IO MA e al motivo n. 4 del ricorso di TO ET sul punto del mancato riconoscimento della circostanza della provocazione e del concorso del fatto doloso del terzo. A prescindere, in vero, dal riferimento alla contestata sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, incompatibile con l'attenuante della provocazione, la motivazione della Corte di merito non si presta a censure ed è incentrata sulla compiuta ricostruzione e valutazione delle circostanze di fatto pervenendo a risultati che, siccome non manifestamente illogici e incongrui, si sottraggono a rilievi in sede di legittimità, circostanze delle quali la difesa sollecita una lettura alternativa. La Corte territoriale ha compiuto una ricognizione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62, n. 2, cod. pen., principi secondo i quali occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da un'alterazione emotiva che può anche protrarsi nel tempo e non essere in rapporto di immediatezza con il "fatto ingiusto altrui"; b) il "fatto ingiusto altrui", che deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, o reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale;
c) un rapporto di causalità psicologica e non di mera occasionalità tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l'una e l'altra condotta» (cfr. Sez. 1, n. 4780 del 14/11/2013, Saieva, Rv. 258454). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, la Corte di assise di Napoli ha ritenuto accertato che il gruppo dei Di UR, gruppo di cui faceva parte 90 да ON IE, era entrato armato nel territorio della EL AS ma non aveva aperto il fuoco contro gli altri e che nessuno degli appartenenti al gruppo Di UR aveva per primo esploso colpi di pistola e che era stato IO MA che, vedendo, ovvero credendo di vedere un'arma tra le gambe del IE, aveva per primo colpito il IE: evidente, rileva la Corte di merito, la sproporzione del fatto commesso, rispetto al preteso fatto ingiusto altrui, tale da far escludere il nesso di causalità e l'adeguatezza della reazione rispetto alla provocazione. Ritiene il Collegio, così delineato il contesto di fatto dell'azione omicidiaria, che correttamente la Corte territoriale ha vagliato il parametro dell'ingiustizia della condotta della vittima, da intendere come contrarietà alle regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito della collettività di cui l'imputato e la vittima fanno parte, e che non può certo ravvisarsi nelle convinzioni dell'imputato, cioè nella invasione della sfera di competenza del clan EL AS, poiché il corretto indicatore della ingiustizia del fatto altrui non può ravvisarsi nella condivisione di regole, pure generalizzate, espressive della mentalità camorristica. Né, ai fini che ci occupano, è priva di rilievo la circostanza che ON IE per come rilevato anche dalla difesa nei motivi proposti seppure - armato, portava la pistola fra le gambe, circostanza che esclude la esistenza di un pericolo immediato e diretto dal quale IO MA aveva inteso difendersi. Del resto, può affermarsi, in linea con un condivisibile principio che l'accettazione di una sfida, come anche il portare una sfida, per la risoluzione di una contesa o per dare sfogo ad un risentimento, impedisce l'applicazione della circostanza attenuante della provocazione, per la illiceità del comportamento di sfida, seppure esso sia stato occasionato da un precedente fatto dell'avversario (Sez. 1, n. 16123 del 12/04/2012, Samperi, Rv. 253210). Corrette, infine le conclusioni della Corte anche per la ritenuta insussistenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 5 cod. pen. alla stregua del condivisibile principio di diritto enunciato da questa Corte secondo il quale, in tema di circostanze attenuanti, perché possa farsi luogo alla applicazione di quella prevista dal n. 5 dell'art 62 cod.pen., non è sufficiente che la persona offesa abbia contribuito, con la sua condotta, alla causazione dell'evento, ma è necessario, sul piano psicologico, che l' offeso abbia voluto lo SS evento avuto di mira dall'agente (Sez. 5, n. 7570 del 22/04/1999, Traverso, Rv. 21363901), conclusione che non trova alcun sostegno nello svolgimento reale della dinamica dell'omicidio, nelle modalità esecutive di esso e in ogni altro elemento obiettivo che concorra a dimostrare un atteggiamento doloso, caratterizzato dall'intenzione o, meglio, 91 дя dalla volontà di agire, finalizzata intrinsecamente a uno scopo determinato e perseguito da parte del IE.
4.11.11 Manifestamente infondato è il motivo n. 5 del ricorso di IO MA in ordine alla condanna per il reato associativo ascrittogli al capo A), motivo che si risolve in una critica generica ed aspecifica alla motivazione svolta dai giudici del merito e nella mera translitterazione dei motivi di gravame senza confronto critico con il ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata. In vero, a suo carico, la Corte partenopea ha illustrato le convergenti e più recenti dichiarazioni rese da IO UA e TO CU in una a quelle di MA EL, che tutte e ciascuna lo indicano come uno dei promotori del clan Nuova EL AS, ovvero del nuovo gruppo autonomo scisso dai clan storici di NO, nato nel 2011 dopo l'omicidio IE, dichiarazioni che trovano eco e corrispondenza nelle dichiarazioni rese da collaboratori appartenenti ai gruppi che nel tempo avevano avuto a che fare, come consorziati e come rivali con costoro. Nella sentenza impugnata sono riportate proprio le dichiarazioni di TO CU che, insieme al RA ER faceva frequenti viaggi a Scauri - ove il MA era ristretto agli arresti domiciliari- per riceverne le direttive precisando che IO MA si era interessato, nel periodo in cui TO CU era stato arrestato, del traffico di droga. Anche IA IU ha descritto l'incontro avuto, nel gennaio 2012, con il MA e nel corso del quale questi, TO ET, e IO UA lo informarono dell'intenzione di fare la guerra ai clan TE- IN NO -ON, non mancando, poi, di descriverne i rapporti con il clan AR (clan al quale il IU era associato) ai quali si unirono i ON e quelli della "33", e soffermandosi su uno degli episodi emblematici dell'excursus criminale del clan ovverosia la presa "a mano armata" del quartiere ON. MA RR che ne ha confermato il ruolo di capo, unitamente a ET TO e UA IO, ha anche riferito che NC TO, padre della convivente del MA, era passato con la EL AS e che nel 2011, insieme con MA IO avevano allontanato, De CC AR da San TR a Patierno e ne avevano preso il controllo. Trattasi di elementi dichiarativi partitamente esaminati, da leggere in una alle considerazioni che nelle sentenze impugnate sono state svolte a riguardo dell'attendibilità ed autonomia del dictum dei rispettivi dichiaranti, illustrate al punto 3.1 del considerato in diritto;
specifici sulle attività ascrivibili al MA nel contesto associativoe che illustrano il contributo offerto all'associazione chiaramente sussumibile nel ruolo di organizzatore ascrittogli, e, infine, univoche non potendosi elevare a elemento rivelatore di una posizione di subordinazione 92 дя del MA specifiche vicende come l'avergli impedito di sparare
contro
Di UR all'atto dell'omicidio IE da parte del UA - , da leggere nel contesto di riferimento, ovvero riferite ad un periodo precedente da quello che ne ha registrato l'ascesa a ruoli di comando. richiamate le coordinate che4.11.12 Anche per detto ricorrente presidiano la decisione in materia, illustrate al punto 3.4 del Considerato in diritto, ritiene il Collegio che siano ineccepibili e, dunque, incensurabili nella sede di legittimità le argomentazioni poste a base del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche dalla Corte di merito ( v. pag. 150 della sentenza impugnata) laddove viene evidenziato la gravità del fatto, il ruolo primario che il ricorrente vi ha svolto e non trascurando il ruolo direttivo che il MA ha avuto nel gruppo associativo.
4.11.13 Ad analoga conclusione di genericità, aspecificità e manifesta infondatezza - deve pervenirsi con riguardo al motivo n. 2 del ricorso sottoscritto dall'avv. Ricciulli in favore di ET TO, richiamate sul punto le considerazioni svolte ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del considerato in diritto e alla stregua della puntuale analisi, sviluppata in senso cronologico, dalla Corte territoriale nelle pagg. 100 e ss. della sentenza impugnata, ricostruzione che si salda alla intervenuta condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per la sua partecipazione al clan Di UR. La ricostruzione compiuta ne analizza dapprima la militanza nel clan Di UR e nell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (contestata al capo F), poi, la contestazione - ascrittagli al capo C) - di partecipazione alla associazione di stampo camorristico clan MA-PA, dalla scissione operata nel 2007 dal clan Di UR al 2011, data a partire dalla quale il clan EL AS si rese autonomo secondo un progetto che, per come riferito da TO CU, TO ET coltivava da molto tempo. La Corte territoriale, in particolare, si è soffermata sugli omicidi ( quello di IU CA, avvenuto il 24 marzo 2007 e quello del IE avvenuto il 14 aprile 2011) che hanno connotato la vicenda associativa del gruppo della EL AS sia nel suo distacco dal clan Di UR con adesione al gruppo MA PA sia in occasione della rivendicazione di autonomia del clan EL AS. Con riguardo alla prima fase la Corte ha esaminato le dichiarazioni, concludenti e precise, rese da CC TO, OM NC, UA IO, CU TO secondo le quali l'omicidio del CA, uomo di RC Di UR, era stato determinato dalla decisione di questi di "mettere" dieci soci in quota nella gestione della piazza di spaccio della EL AS, tra cui ET 93 дя TO, MA UI, TR OR, OM NC e PA LO, stato di cose che non era piaciuto ai rappresentanti della famiglia della EL che, per recuperare la gestione della piazza, avevano deciso di uccidere CA IU. L'omicidio fu commesso il 14 marzo 2007 e, secondo i collaboratori (che sul punto sono tutti concordi), fu la dimostrazione della "girata" del gruppo dai Di UR agli scissionisti. segnatamente IO UA e Con altrettanta precisione i collaboratori TO CU sono concordi nel riferire che in questo periodo e fino ' all'aprile del 2011 ET TO, con il gruppo della EL AS, operava sotto il controllo degli MA-PA e che, anche dal carcere come evincibile - dal contenuto delle intercettazioni ambientali riportate a pagg. 11 e ss. della sentenza di primo grado il ricorrente continuava a gestire gli interessi della associazione, facendo accordi anche con gruppi siciliani;
che, dopo la sua scarcerazione, in data 10 dicembre 2010, egli aveva operato direttamente nell'ambito della associazione curandone la direzione, unitamente ad TO CU, ER CU e MA IO facendosi promotore della scissione dagli MA PA e dell'accordo delle "cinque famiglie" dopo l'omicidio di IE ON. Con ragionamento ineccepibile la Corte di merito, richiamate le dichiarazioni rese da IA IU e i compiti svolti dal ET che gli sono valsi la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis. cod. pen. in relazione alla sua partecipazione al clan Di UR, passando per quelle di TO CC che ne ha individuato il ruolo di gestore della piazza di spaccio della 219 per conto dei Di UR (racconto che, particolarmente attendibile per i compiti che direttamente svolgeva il dichiarante), ha trovato avallo nella ricostruzione di TO CU che ha riferito dei comuni trascorsi criminali con il ET fin da quando questi, dal 2002/2003, era socio di OR Di UR sulla piazza di spaccio di Melito e che ha precisato che il ET aveva continuato a percepire lo stipendio dai Di UR anche durante la carcerazione iniziata nel 2004 e che, anche dal carcere, aveva continuato a collaborare alla gestione del gruppo della EL AS. La Corte territoriale ha rilevato, in proposito, come la sua responsabilità in ordine al reato associativo di cui al capo F) non consista nella duplicazione di contestazione con la sentenza già passata in giudicato a carico del ET per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. del 15 febbraio 2008 poiché la gestione della piazza di spaccio della 219 e la sua partecipazione, in quota, di quella di via Dante integrano condotte diverse ed ulteriori rispetto alla partecipazione al gruppo camorristico, per il quale aveva riportato condanna irrevocabile, alla luce della nozione secondo la quale, per medesimo fatto, ai fini di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi ciò che risulta dai suoi 94 да elementi costitutivi e, cioè la condotta, evento e nesso di causalità con la conseguenza che, diversamente dal reato associativo per il quale è intervenuta condanna definitiva, nell'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 viene punito il fatto associativo tipico, votato all'acquisto, detenzione, vendita e distribuzione di stupefacenti, conclamato dalle dichiarazioni dei collaboratori innanzi richiamati. Con voce concorde collaboratori provenienti da clan diversi (IA IU, del clan AR;
GI AN GI, del clan MA-PA; AN AR ed AN TA, AR GI, componenti del clan TE- IN;
RR MA, del clan CO ET;
IO UA, MA EL e, da ultimo, CU TO) hanno collocato TO ET nelle fila del clan MA-PA, indicandolo a capo del gruppo della EL AS e descrivendo le spaccature che caratterizzarono l'anno 2011 (la prima individuata nel periodo di aprile-maggio del 2011 (l'omicidio IE, prima e il duplice omicidio di IU AR, reggente del ON-IE, e del suo guardaspalle); la seconda, del dicembre 2011, epoca in cui la EL si accordò con i ON ed i AR per riallacciare sottobanco i rapporti con gli MA-PA, in contrapposizione con le famiglie TE-NO -IN- AP fino a quando il clan EL AS ed i suoi consorziati tentarono di uccidere TO AR. Tutti i collaboratori descrivono il ruolo che in occasione dei fatti ebbe TO ET sempre presente nelle attività del clan che come evidenziato a punto 3.2 del Considerato in diritto avevano ad oggetto non solo la droga, ma anche il controllo di tutte le attività economiche sul territorio (la raccolta dei proventi delle estorsioni ai commercianti e per i lavori edili;
la imposizione di slot machine, la raccolta del calcio-scommesse). In tale quadro, la Corte di merito ha ragionevolmente letto anche i contrasti emergenti tra CU, UA, MA e ET SS, sempre fautore della separazione dai clan di riferimento, perseguita anche mentre era detenuto venne, infatti tratto in arresto il 3 gennaio 2013- attraverso ordini e indicazioni che dal carcere faceva pervenire all'CU ed RA ER bigliettini manifestando l'idea di continuare la guerra, mentre gli altri associati erano d'accordo con l'CU che proponeva un tregua. - richiamate le coordinate che 4.11.16 Anche per ET TO presidiano la decisione in materia, illustrate al punto 3.4 del Considerato in diritto, ritiene il Collegio che siano ineccepibili e, dunque, incensurabili nella sede di legittimità le argomentazioni poste a base del diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche dalla Corte di merito ( v. pag. 150 della sentenza impugnata) evidenziando la gravità del reato di omicidio ascrittogli, il 95 дя ruolo che il ricorrente vi ha svolto e non trascurandone il ruolo direttivo e i precedenti specifici a suo carico che concorrono a formulare un giudizio ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4.11.17 La Corte napoletana, in sede di trattamento punitivo, ha confermato la determinazione della pena compiuta dal giudice di primo grado - indicata superiore ad anni cinque per ciascuno dei reati ascritti con richiamo espresso all'art. 72, comma 2, cod. pen. aumento specificato, con riguardo al ricorrente, in quello di anni sei di reclusione per il reato sub A); anni 4 di reclusione per il reato sub C), anni 4 per il reato sub capo F) ed anni 3 per il reato di cui al capo H), ed evidentemente confermando, nel resto, il dictum del primo giudice (cioè quello di aumento di pena superiore ad anni cinque per i rimanenti reati). Come noto, quando il reato più grave è in concreto punito con la pena dell'ergastolo pena perpetua come tale in sé non suscettibile di èqualsiasi aumento, ma soltanto di inasprimento con l'isolamento diurno - discussa la possibilità di diretta applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall'art. 81 cod. pen.al quale ha fatto ricorso il giudice territoriale. Prendendo spunto da pronunce giurisprudenziali che riconoscevano l'operatività dell'istituto anche in caso di reati sanzionati con pene di specie diversa (per tutte, la sentenza n. 312/1988 della Corte Costituzionale) e dal principio del favor rei, si è giunti ad affermare (v., in particolare, Sez. 1, n. 1218 22/3/1993, Nistri, Rv. 193730; Sez. 4, n. 15499 del 3/4/2004, Ouahid, Rv. 227921) che, ricorrendo il presupposto dell'unico disegno criminoso, ben può applicarsi la continuazione fra reati puniti con l'ergastolo ed altri sanzionati con pene temporanee, utilizzando se del caso l'inasprimento per mezzo dell'isolamento diurno, anche in deroga ai limiti temporali minimi previsti dall'art. 72, commi 1 e 2, cod. pen.. Il detto inasprimento, in ragione del principio per cui la continuazione non può portare ad un trattamento deteriore rispetto a quello derivante dal cumulo delle pene (art. 81, comma 3, cod. pen.), si renderà peraltro applicabile, in caso di concorso fra reato punito con l'ergastolo e altri sanzionati con pene diverse, soltanto quando questi ultimi non "importano" pene detentive temporanee per un tempo superiore a cinque anni, giusta la previsione dell'art. 72, comma 2, cod. pen.. Ed è fuori di dubbio che nel caso in esame la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, derivante da concorso di reati e reato continuato, è sostituita, per effetto della scelta del rito, da quello dell'ergastolo, in applicazione della regola di giudizio dettata dall'art. 442, comma 2, cod. pen.. Inconferente è il rilievo difensivo secondo il quale l'imputato sconta così un fattore causale derivante dalla circostanza che si sia proceduto nei suoi - confronti per una pluralità di reati - poiché, in vero, la scelta del rito abbreviato, 96 ор anche in un contesto di processo cumulativo, è pur sempre riconducibile ad un'opzione dell'imputato e che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non si determina alcuna differenza con riguardo al caso nel quale, in executivis, venga riconosciuto il vincolo della continuazione fra reati poiché il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato. (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, Serafino, Rv. 24761601). Ne deriva la manifesta infondatezza della dedotta questione di illegittimità costituzionale.
4.11.17 Al rigetto dei ricorsi di ER CU, UI TA, ST TA, TO De IT, NC TO, IU SI, NI AN, LE AZ, AR RE, ON CO e AD RE, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA IO e ET TO limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 577, n. 4, in relazione all'art. 61, n. 1, cod. pen. contestata al capo G) e rinvia ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 giugno 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Emilia Anna Giordano GI Conti Jomika DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 28 FEB 2017, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Plera TO R O C 97 CORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE La Corte di Ceftazione - Sez. sesta fende depositate il 27/5/2020: "Dictiona - сом олові шаине польяги 2020 е irrevocabile l'offermazione di responsabilità di M oguetti IO ellenette dectomis in orolive ai riste loro rispettivamente as mitti 9956/2017 della Corte oli е contente vella sentenza no Pottazione emesso in date 15/6/2016, e, fer l'effetto, executive ei ollo stato, for entrambi, le pene oli anni quattordici di reclusion . Rome 6/8/2020 ZIONE IL DIRETTORE Roberta Tarsiправора