Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/12/1997, n. 17
CASS
Sentenza 10 dicembre 1997

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La distinzione tra "giudice per le indagini preliminari" (g.i.p.) e "giudice dell'udienza preliminare" (g.u.p.), sebbene corretta, non va oltre l'aspetto funzionale, in quanto entrambi, pur nella peculiarità delle funzioni loro rispettivamente attribuite, sono espressione dello stesso ufficio giudiziario, di quell'unico organo giurisdizionale monocratico, che il codice denomina "giudice per le indagini preliminari", costituito all'interno degli uffici giudicanti con il procedimento tabellare di cui all'art. 7-bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. ordinamento giudiziario) e istituzionalmente preposto a provvedere sulle specifiche richieste delle parti nel corso delle indagini preliminari. Ne consegue che è manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 Cost., per pretesa violazione dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987, direttiva n. 64, la questione di legittimità costituzionale delle norme codicistiche che ignorano il giudice dell'udienza preliminare, non lo istituiscono, ne' espressamente lo diversificano dal g.i.p. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha richiamato la copiosa giurisprudenza costituzionale che ha escluso un'istituzionale diversificazione tra g.i.p. e g.u.p., individuando, poi, proprio nel g.i.p. del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, il magistrato competente a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.)

Poiché, a norma dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen., "la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito", a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio (nella specie per insufficiente enunciazione del fatto oggetto di imputazione) da parte del tribunale, il procedimento deve necessariamente regredire all'udienza preliminare, non rientrando tra i poteri del giudice del dibattimento procedere alla rinnovazione del decreto in questione, e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari perché provveda a tale rinnovazione, previa fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 418 e seguenti cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha chiarito anche che, nell'ipotesi di nullità del decreto di citazione dichiarata dal Pretore, gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero, essendo suo compito rinnovare l'atto nullo, in considerazione del fatto che a lui spetta tale incombente nel procedimento pretorile, in cui manca l'udienza preliminare).

Il provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, in conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, è inoppugnabile, poiché non assume natura decisoria e si concretizza in un atto di mero impulso processuale strumentale, non lesivo dei diritti delle parti, che bene potranno esplicarsi nelle sedi previste. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio e dato atto che il provvedimento in questione non poteva qualificarsi come abnorme, ha dichiarato inammissibile il ricorso).

È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Principio enunciato con riferimento all'ipotesi - nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità di un atto abnorme - della declaratoria di parziale nullità, da parte del giudice del dibattimento, del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e della contestuale trasmissione di autonomo fascicolo processuale, da formare con gli atti rilevanti a tal fine, al g.i.p. per quanto di competenza).

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  • 1bis c.p.p. a tutela della presunzione di innocenza, tra dimensione processuale ed extraprocessuale: il recente approdo della Cassazione
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 giugno 2025

    Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha chiarito che l'istanza di correzione prevista dall'art. 115-bis c.p.p. è l'unico rimedio esperibile avverso un provvedimento di archiviazione nel quale siano spese indebite affermazioni colpevoliste. Il presente contributo si pone l'obiettivo di porre in rilievo la fragilità del rimedio codicistico di recente conio, anche in virtù delle plurime dimensioni che la presunzione di innocenza ha assunto in una prospettiva multilivello. The italian Supreme Court has clarified that the request for correction given by article 115-bis c.p.p. is the only remedy available against a dismissal order in which are also made statements of guilt. This paper …

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  • 2Colpevole seppur archiviato, unico rimedio istanza di correzione (Cass. 1276/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 dicembre 2024

    Contro il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato è esperibile il solo rimedio previsto dall'articolo 115 bis c.p.p. entro dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, senza possibilità di proporre ricorso per cassazione per abnormità (che ha natura residuale e, pertanto, non è esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione VI penale (data ud. 06/11/2024) 13/01/2025, n. 1276 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a L il (Omissis); avverso l'ordinanza emessa il 24/04/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara visti gli …

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  • 3Particolare tenuità del fatto: per le Sezioni unite non è abnorme
    Emanuele Sylos Labini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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  • 5L’udienza preliminare alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 gennaio 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/12/1997, n. 17
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17
Data del deposito : 10 dicembre 1997

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