Sentenza 10 dicembre 1997
Massime • 4
La distinzione tra "giudice per le indagini preliminari" (g.i.p.) e "giudice dell'udienza preliminare" (g.u.p.), sebbene corretta, non va oltre l'aspetto funzionale, in quanto entrambi, pur nella peculiarità delle funzioni loro rispettivamente attribuite, sono espressione dello stesso ufficio giudiziario, di quell'unico organo giurisdizionale monocratico, che il codice denomina "giudice per le indagini preliminari", costituito all'interno degli uffici giudicanti con il procedimento tabellare di cui all'art. 7-bis R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. ordinamento giudiziario) e istituzionalmente preposto a provvedere sulle specifiche richieste delle parti nel corso delle indagini preliminari. Ne consegue che è manifestamente infondata, in relazione all'art. 76 Cost., per pretesa violazione dell'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987, direttiva n. 64, la questione di legittimità costituzionale delle norme codicistiche che ignorano il giudice dell'udienza preliminare, non lo istituiscono, ne' espressamente lo diversificano dal g.i.p. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha richiamato la copiosa giurisprudenza costituzionale che ha escluso un'istituzionale diversificazione tra g.i.p. e g.u.p., individuando, poi, proprio nel g.i.p. del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, il magistrato competente a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti indicati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.)
Poiché, a norma dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen., "la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito", a seguito della dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio (nella specie per insufficiente enunciazione del fatto oggetto di imputazione) da parte del tribunale, il procedimento deve necessariamente regredire all'udienza preliminare, non rientrando tra i poteri del giudice del dibattimento procedere alla rinnovazione del decreto in questione, e gli atti devono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari perché provveda a tale rinnovazione, previa fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 418 e seguenti cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha chiarito anche che, nell'ipotesi di nullità del decreto di citazione dichiarata dal Pretore, gli atti vanno trasmessi al pubblico ministero, essendo suo compito rinnovare l'atto nullo, in considerazione del fatto che a lui spetta tale incombente nel procedimento pretorile, in cui manca l'udienza preliminare).
Il provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, in conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, è inoppugnabile, poiché non assume natura decisoria e si concretizza in un atto di mero impulso processuale strumentale, non lesivo dei diritti delle parti, che bene potranno esplicarsi nelle sedi previste. (Nella specie la S.C., in applicazione di tale principio e dato atto che il provvedimento in questione non poteva qualificarsi come abnorme, ha dichiarato inammissibile il ricorso).
È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Principio enunciato con riferimento all'ipotesi - nella quale la S.C. ha escluso la configurabilità di un atto abnorme - della declaratoria di parziale nullità, da parte del giudice del dibattimento, del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato e della contestuale trasmissione di autonomo fascicolo processuale, da formare con gli atti rilevanti a tal fine, al g.i.p. per quanto di competenza).
Commentari • 12
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 10/12/1997, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ferruccio SCORZELLI Presidente Cam. Cons.
Dott. FR SACCHETTI Componente del 10/12/97
Dott. Umberto PAPADIA Componente SENTENZA
Dott. Bruno FOSCARINI Componente N. 17
Dott. FR MORELLI Componente R.G.N.45218/96
Dott. Luciano DI NOTO Componente Rel.
Dott. Torquato GEMELLI Componente
Dott. Mariano BATTISTI Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI BA IB, n. a Gravina il 25.12.1951;
DI BA TO, n. a Gravina, il 28.09.1914;
avverso l'ordinanza 10 ottobre 1996 del Tribunale di Bari Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso.
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Luciano Di Noto.
Letta la requisitoria del pubblico ministero - sost. Procuratore Generale dott. Mario Fraticelli - che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Bari, nel processo penale a carico di FA FR ed altri, tra i quali IB ed TO Di AT, su eccezione ritualmente proposta dai difensori, con ordinanza in data 10 ottobre 1996,dichiarava la nullità del decreto che aveva disposto il giudizio limitatamente ai capi compresi dalla lettera A) alla lettera E) ed ordinava formarsi autonomo fascicolo processuale da trasmettersi al G.I.P. per quanto di sua competenza.
1.1 Ai fini del presente giudizio, giova precisare che IB ed TO Di AT, nella loro qualità di titolari della omonima ditta, e quest'ultimo, inoltre, quale amministratore unico della società Di AT TO s.r.l., con sede in Gravina di Puglia, erano stati citati a giudizio, insieme ad altri, per rispondere dei seguenti reati, unificati dal medesimo disegno criminoso, ex art. 81 cpv. c.p.:
A) delitto di cui all'art. 416, co. 1,2,3 e 5 c.p. - perchè si associavano tra loro allo scopo di commettere i sottospecificati delitti;
B) delitto di cui all'art. 4, co. 1 p. 5 L. 516/82 - perchè, al fine di evadere le imposte e di conseguire un indebito rimborso, nonchè di consentire l'evasione e indebiti rimborsi a terzi, emettevano, utilizzavano fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti come da schema allegato;
specificatamente:- Di AT IB, utilizzava fatture per £ 286.000.000#; - Di AT TO, utilizzava fatture per £ 3.124.913.000 e £ 408.768.000#. Comunicazione definitiva di notizia di reato in data 21.03.94 a cura del Comando Brigata G. di. F. di Altamura. Con la recidiva di Di AT TO.
1.2 L'ordinanza del Tribunale veniva motivata sul duplice rilievo:
a) che le menzionate imputazioni erano state formulate in violazione dell'art. 429, secondo comma, cod. proc. pen., non essendo stato sufficientemente specificato il fatto, a causa dell'omessa indicazione del tempus commissi delicti e delle singole fatture delle quali si assumeva la falsità, sì da pregiudicare il diritto di difesa dell'imputato; b) che il decreto non poteva ritenersi integrato dallo schema che il p.m. asseriva essere allegato alla relativa richiesta. Detto schema, infatti, non risultava allegato al decreto e comunque non conteneva alcuna indicazione circa le date di commissione dei fatti e gli estremi delle fatture delle quali si contestava la falsità. Tanto meno il decreto poteva essere integrato dal p.v. di constatazione, che si presume contenesse più specifica indicazione delle fatture in ipotesi false. Trattandosi, invero, di un atto di polizia giudiziaria e non del pubblico ministero esso poteva utilmente concorrere alla individuazione del contenuto e dell'oggetto dell'azione penale solo ove fosse stato espressamente richiamato, mediante specifico e formale rinvio, nella richiesta e nel pedissequo decreto che dispone il giudizio.
2. Ricorrono per cassazione IB ed TO AT e censurano, a mezzo del comune difensore - avv. Temistocle Gurrado -, il provvedimento impugnato "limitatamente alla parte in cui "veniva disposto formarsi autonomo fascicolo processuale da trasmettersi al GIP per quanto di sua competenza", essendo questa una disposizione da ritenersi comunque abnorme ed in ogni caso capace di produrre una stasi processuale, comunque non rimuovibile, in quanto il G.U.P. - e giammai il G.I.P., privo di qualsivoglia potere - non avrebbe competenza funzionale, spettando essa al pubblico ministero. Viene al riguardo precisato che ove l'autonomo fascicolo processuale venisse trasmesso al GIP, per quanto di sua competenza, "lo stesso rimarrebbe al G.I.P., si fermerebbe al G.I.P.". Questi, infatti, non avendo competenza funzionale, in quanto organo giurisdizionale diverso dal G.U.P. essendo giudice ad acta nell' ambito del procedimento e non del processo, non potrebbe adottare iniziative di sorta, dovrebbe al limite trasmettere gli atti al pubblico ministero.
Viene censurato altresì il richiamo fatto dal tribunale, nella parte motiva del provvedimento impugnato, all'art. 423 cod. proc. pen. - "La pronuncia di nullità sarà pertanto parziale, alla stessa consegue la trasmissione degli atti al G.I.P., davanti al quale il p.m. provvederà, ex art. 423 cod. proc. pen., all'integrazione dei capi d'imputazione da a) ad e)". - trattandosi di norma del tutto estranea alla subiecta materia, al pari del comma 52 dell'art. 2 della legge delega che prevede il "potere del p.m. nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni", come tale inapplicabile poichè vi difettano i presupposti di legge. Ed invero, l'art. 423, primo comma, cod. proc. pen. consente al pubblico ministero, una volta instauratosi regolarmente il contraddittorio, di integrare o modificare l' imputazione, quando, nel corso dell'udienza, il fatto risulta diverso da come descritto nel capo d'imputazione, ovvero emerge una circostanza aggravante o un reato connesso ex art. 12 comma 1 lett. b). Il tribunale, pertanto, una volta accertata e dichiarata la nullità del decreto dispositivo del giudizio per insufficiente specificazione dei fatti reato, avrebbe dovuto ordinare la trasmissione di quel fascicolo processuale al pubblico ministero per l'esercizio ex novo dell'azione penale, dopo aver corretto gli errori e superato le manchevolezze. E ciò in conformità a quanto affermato dal giudice delle leggi con le sentenze n. 76 del 1993 e n. 70 del 1996, in tema di trasmissione degli atti nell'ipotesi in cui il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per territorio.
Si sottolinea, inoltre, che la trasmissione al G.I.P. degli atti del fascicolo del dibattimento pone in evidenza un assurdo iato normativo, in quanto egli non ha alcun potere di ordinare o chiedere al pubblico ministero la trasmissione degli atti, nè può ordinare allo stesso che la trasmissione avvenga in un certo tempo dato. Viene sollevata dai ricorrenti, infine, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono la trasmissione al giudice dell'udienza preliminare e non al pubblico ministero degli atti processuali (fascicolo per il dibattimento) ogni qualvolta il tribunale dichiari la nullità del decreto dispositivo del giudizio per apprezzabile ed apprezzato vizio nell'esercizio dell'azione penale.
3. Il ricorso veniva assegnato alla III sezione penale di questa Corte.
4. Il P.G., nella sua requisitoria scritta, chiedeva, in via principale, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, poichè abnorme in quanto funzionale alla regressione del processo alla fase antecedente a quella dibattimentale, vale a dire l'udienza preliminare: regressione indebita in quanto, in presenza di una ipotesi accusatoria asseritamente deficitaria o imprecisa, andava disposta non già la restituzione degli atti al pubblico ministero, ma l'attivazione dei meccanismi processuali previsti dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. proprio per stimolare l'iniziativa delle parti e risolvere così eventuali situazioni di stallo.
In via subordinata segnalava l'esistenza di un contrasto giuri- sprudenziale sul punto, per l'eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite.
5. Il difensore dei ricorrenti, con brevi note ritualmente deposi- tate nella cancelleria di questa Corte, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito (sez. II - 8 novembre 1996, P.M. c/Borgna; sez. III - 21 febbraio - 26 aprile 1997, Cazzaniga;
Tribunale Locri - 25 gennaio 1996, in proc. CA ME ed altri), insisteva per l'abnormità del provvedimento impugnato, essendo indebita la trasmissione al G.I.P. di un processo che sarebbe dovuto tornare alla fase procedimentale delle indagini preliminari, o, a tutto concedere, sarebbe dovuto tornare al giudice dell'udienza preliminare per consentire al pubblico ministero, nel corso della rinnovata udienza preliminare, di correggere gli errori e superare ogni deficiente contestazione, rilevata ed evidenziata dal tribunale nella parte motiva della sua ordinanza.
6. La terza sezione penale, con ordinanza del 1 luglio 1997, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen., rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sull'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti e sul destinatario stesso di tale restituzione.
7. Il Primo Presidente Aggiunto di questa Suprema Corte, assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissava l'odierna udienza per la sua trattazione.
8. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte, con requisitoria scritta, si riportava alle precedenti conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE
9. La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite è la seguente: se il giudice possa dichiarare la nullità (e disporre la restituzione degli atti) del decreto che dispone il giudizio ovvero del decreto di citazione a giudizio per l'omessa o insufficiente specificazione del fatto contestato.
Il contrasto di giurisprudenza denunciato dall'ordinanza di rimessione, tuttavia, non verte sulla dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio bensì sull'identificazione del soggetto cui spetti rimuoverne la nullità operando una ridescrizione esaustiva del fatto.
10. Un primo indirizzo ritiene abnorme l'ordinanza che dichiari la nullità del decreto di citazione a giudizio, con conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari (a seconda che si tratti di procedimento davanti al tribunale o al pretore), perchè si verificherebbe un' indebita regressione alla fase degli atti introduttivi, sussistendo d'altro canto la possibilità di utilizzare meccanismi processuali come quelli previsti dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. (o dagli artt. 506 e 507 cod. proc. pen. come specificato da sez. VI - 8 marzo 1993, P.M. c/Presutti, m. CED 193797) attraverso i quali possono essere superate situazioni di stasi del processo stimolando l'iniziativa delle parti, così da consentire una compiuta decisione sulla regiudicanda ( sez. III - 15 dicembre 1992, P.M. c/Antinori, m. CED 192600; sez. V - 2 agosto 1993, P.M. c/ Bonandini, m. CED 194456; sez. V - 11 febbraio 1994, P.M. c/Marino, m. CED 197091;
sez. II - 16 dicembre 1996, P.M. c/Borgna, m. CED 206495; sez. III - 26 aprile 1997, Piccoli, m. CED 207297). In particolare, nella sentenza 16 dicembre 1996, P.M. c/Borgna, in fattispecie analoga a quella di cui trattasi, è stata affermata l'abnormità del provvedimento proprio per la restituzione degli atti al G.I.P., poichè essa determinerebbe "una inammissibile regressione del processo ad una fase anteriore, creando una situazione di paralisi in quanto il giudice per le indagini preliminari cui gli atti sono rimessi non dispone dei poteri necessari per sanare la nullità predetta dovendosi escludere che gli spetti un autonomo potere integrativo o correttivo, nè tantomeno può ordinare a sua volta la restituzione degli atti al pubblico ministero, perchè proceda all'eventuale integrazione dell'imputazione, in quanto anche tale provvedimento, determinando una inammissibile regressione processuale, sarebbe abnorme".
11. L'opposto orientamento opera invece sul concetto di atto abnorme limitandone l'ambito e restringendo quindi la portata della deroga al principio di tassatività delle impugnazioni (sez. III - 30 gennaio 1997, P.M. c/Maffei; sez. V - 14 gennaio 1997, P.M. c/ Biancucci, m. CED 207257; sez. III - 18 novembre 1996, P.M. c/Diop; sez. VI - 6 giugno 1996, P.M. c/Gaslini, m. CED 205879; sez. VI - 26 aprile 1996, P.M. c/Del Brocco;
sez. V - 25 marzo 1996, P.M. c/Ceccarini; sez. III - 21 marzo 1996, P.M. c/Delle Fabbriche;
sez. VI - 19 maggio 1995, P.M. c/Cutillo; sez. VI - 21 settembre 1994, P.M. c/ME, m. CED 200830; sez. V - 11 marzo 1994, P.M. c/Luchino, m. CED 197999; sez. V - 25 febbraio 1994, P.M. c/Manduca;
sez. V - 25 gennaio 1994, P.M. c/Santangelo). Su tale linea la sentenza della sez. V - 11 marzo 1994, P.M. c/Luchino, proprio in tema di insufficiente specificazione del fatto, ha negato il carattere di abnormità all'ordinanza che aveva annullato il decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al P.M., in base al principio secondo il quale "l'atto processuale può essere qualificato abnorme sotto il profilo strutturale (quando per la sua singolarità si pone fuori dal sistema organico della legge processuale)o funzionale (quando pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo, con l'impossibilità di proseguirlo). Non può, quindi, essere inquadrato in nessuna delle due forme di abnormità l'ordinanza con la quale il pretore dichiari la nullità del decreto di citazione, ritenendo insufficiente l' enunciazione del fatto, per non essere stata specificata la condotta di ciascuno dei concorrenti nel reato, ove dagli atti emergano gli elementi utili alla precisazione del contributo causale recato da ognuno di essi alla realizzazione dell'illecito. Sotto l'aspetto strutturale, infatti, non può dirsi abnorme il provvedimento sol perchè eventualmente viziato da errata interpretazione di norme sostanziali o processuali;
sotto l'aspetto funzionale, poi, un siffatto provvedimento non è suscettibile di produrre alcuna paralisi".
In questa direzione si colloca, pertanto, l'affermazione secondo cui è abnorme la trasmissione degli atti al pubblico ministero (sez. VI - 6 giugno 1996, P.M. c/Gaslini, m. CED 205879) in quanto viola il principio della irretrattabilità dell'azione penale, esercitata definitivamente dall'organo dell'accusa con la richiesta di rinvio a giudizio;
mentre non è da ritenersi nella situazione anzidetta la trasmissione degli atti al g.i.p.
L'abnormità dell'ordinanza che aveva trasmesso gli atti al G.I.P. dopo avere dichiarato la nullità del decreto dispositivo del giudizio per assoluta genericità dell'imputazione è stata altresì negata da questa Corte (sez. I - 11 febbraio 1997, Comito, m. CED 207096), in sede di risoluzione di conflitto negativo di competenza, essendo la regressione del procedimento espressamente prevista dall' art. 185, comma terzo, cod. proc. pen. (con riferimento alla trasmissione degli atti al p.m., ma sempre in sede di conflitto tra tribunale e G.I.P., vedi anche sez. I - 18 dicembre 1996, Giorno, m.CED 206520).
12. Le Sezioni Unite della Corte ritengono di dover aderire a quest'ultimo orientamento.
12.1 Occore innanzi tutto ribadire che un provvedimento può definirsi abnorme quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., essendo questo il solo strumento processuale utilizzabile per rimuoverne gli effetti (S.U. - 26 aprile 1989, Goria). Le Sezioni Unite, richiamando l'articolata giurisprudenza di questa Corte, hanno inoltre di recente precisato (S.U. - 9 settembre 1997, Quarantelli), che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell' ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
Hanno infine le S.U. posto in rilievo che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini stasi del processo e l' impossibilità di proseguirlo (sez. III - 14 luglio 1995, P.M. c/Beggiato; sez. V - 11 marzo 1994, P.M. c/Luchino). In tali ipotesi non rientra di certo l'ordinanza del giudice del dibattimento che abbia dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione del fatto contestato, e disposto la trasmissione degli atti al giudice per l'udienza preliminare, "per quanto di competenza". Il provvedimento, infatti, non è affetto da vizio alcuno, in procedendo o in iudicando;
tanto meno il suo contenuto può definirsi talmente singolare da determinare una indebita regressione del procedimento o una stasi dello stesso.
Esso, invece, è in piena coerenza con l'ordinanmento processuale vigente.
Ed invero, l'art. 429, comma secondo, cod. proc. pen. espressamente prevede la nullità del decreto che dispone il giudizio "se manca o è insufficiente" l'indicazione del requisito previsto dal comma 1 lett. c): l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. L'art. 181, comma terzo, cod. proc. pen., a sua volta dispone che le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio debbono essere eccepite entro il termine previsto dall'art. 491, comma primo. Quest'ultimo, infine, al primo comma, sancisce che le questioni preliminari sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente;
mentre al comma quinto, precisa che sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza. 12.2 Tanto meno l'ordinanza impugnata può ritenersi abnorme per il suo contenuto, in particolare per avere disposto la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari, per quanto di sua competenza, previa formazione di un autonomo fascicolo processuale. Inconferente e comunque errato è il richiamo agli artt. 516, 517 cod. proc. pen. Dalla mancata applicazione degli stessi anche nella ipotesi di dichiarata nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto, non può, invero, arguirsi l' illegittima regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, come affermato in talune sentenze di questa Corte (sez. III - 21 febbraio 1997, Piccoli;
sez. II - 8 novembre 1996, Borgna;
sez. V - 13.01.94, P.M. c/ Marino) e sostenuto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta.
Gli specifici mezzi processuali in essi previsti per stimolare l'iniziativa delle parti e superare così eventuali situazioni di stallo, senza far regredire il procedimento alla fase precedente, non possono trovare applicazione anche in presenza di una ipotesi accusatoria asseritamente deficitaria o imprecisa. Occorre innanzi tutto sottolineare che la modifica dell' imputazione, secondo il chiaro dettato delle norme in esame, è consentita, infatti, "nel corso dell'istruzione dibattimentale";
in una fase cioè che implica il superamento di tutte le questioni di ordine preliminare, tra le quali quella relativa alla eventuale nullità del decreto che dispone il giudizio, dovendo questa essere eccepita, per non rimanere preclusa, e decisa, ex art. 491 cod. proc. pen., prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
In secondo luogo i casi che consentono al pubblico ministero di procedere alla modifica dell'imputazione sono nettamente distinti e per nulla assimilabili a quello che dà luogo alla nullità del decreto che dispone il giudizio, per insufficiente indicazione del fatto, oggetto d'imputazione.
Tanto basta ad escludere che si possa far ricorso alle disposizioni in esame per sanare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ove sia stata ritualmente dedotta, ed evitare così la regressione del processo "allo stato o grado in cui è stato compiuto l'atto nullo", secondo il dettato dell'art. 185, cpv., cod. proc. pen. Ciò vale ache per il richiamo fatto agli artt. 506 e 507 cod. proc. pen. (sez. VI - 8 marzo 1993, P.M. c/Presutti)che disciplinano i poteri del presidente in ordine all'assunzione delle prove in dibattimento considerato che gli stessi possono essere esercitati nel corso della istruzione dibattimentale Di nessun pregio è poi il rilievo concernente l' individuazione del "giudice" funzionalmente competente a rinnovare il decreto dichiarato nullo, che il ricorrente indica nel "giudice dell'udienza preliminare", in quanto organo giurisdizionale diverso da quello indicato nell'ordinanza. La distinzione tra "giudice per le indagini preliminari" (G.I.P.) e "giudice dell'udienza preliminare" (G.U.P.), sebbene corretta, non va oltre l'aspetto funzionale. Entrambi, infatti, pur nella peculiarità delle funzioni loro rispettivamente attribuite, sono espressione dello stesso ufficio giudiziario, di quell'unico organo giurisdizionale monocratico, che il codice denomina "giudice per le indagini preliminari", costituito all'interno degli uffici giudicanti (tribunale e pretura) - con il procedimento "tabellare" di cui all'art. 7 bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 - istituzionalmente preposto, ex art. 328 cod. proc. pen., a provvedere sulle specifiche richieste delle parti, tra le quali:la richiesta di rinvio a giudizio presentata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 416 cod. proc. pen. Ciò si evince chiaramente dal sistema delle disposizioni che disciplinano le indagini e l'udienza preliminare, contenuto nel libro V del codice di procedura penale. La norma che contempla il " giudice per le indagini preliminari " è collocata, infatti, nel titolo I, tra le disposzioni generali. Egli è pertanto il giudice "naturale" che deve intervenire nel corso ovvero alla chiusura delle indagini preliminari. Come previsto nel caso dell'udienza preliminare, disciplinata nel titolo IX, in relazione alla quale al "giudice" è stata attribuita una vera e propria competenza ad processum, funzionalmente ordinata al controllo sul corretto esercizio dell' azione penale. Nè rileva che nell'elenco dei criteri e dei principi il punto 64 dell'art. 2 della legge di delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), menzioni espressamente il "giudice dell'udienza preliminare". Il legislatore delegante, con la direttiva in questione, si è limitato ad attribuire al medesimo il potere di disporre misure di coercizione personale, ma non ha inteso incidere affatto sulle modalità organizzative del "giudice" deputato a provvedere sulle specifiche domande presentate dalle parti nel corso o alla chiusura delle indagini preliminari. Tant'è che nella direttiva in questione il "giudice dell'udienza preliminare" è menzionato insieme al "giudice del dibattimento", ma non è stato mai contrapposto al "giudice per le indagini preliminari", che peraltro il legislatore delegante ha sempre indicato con il semplice nome di "giudice". Tanto basta a far ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale "delle norme codicistiche che ignorano espressamente il giudice dell'udienza preliminare, non lo istituiscono, nè espressamente lo diversificano dal G.I.P." per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione alla direttiva n.64 dell'art. 2 della legge delega n. 81, del 16 febbraio 1987. E ciò proprio alla luce della giurisprudenza del giudice delle leggi che in più occasioni ha negato l'incompatibilità a partecipare all' udienza preliminare del "giudice per le indagini preliminari" che abbia in precedenza disposto la misura cautelare personale nei confronti della persona sottoposta alle indagini (ordinanze n. 24/96; 232/96; 279/96; 333/96; 410/96; 26/97) riconoscendo così che il "giudice dell'udienza preliminare", pur nella peculiarità delle funzioni ad esso attribuite, non è organo giurisdizionale distinto dal "giudice per le indagini preliminari". Aggiungasi che la stessa Corte Costituzionale, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 328, comma 1 bis cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 25, comma primo Cost., ha indicato proprio nel "g.i.p. del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente" il magistrato competente a svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti indicati nell' art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. (ordinanza n. 481/95).
E ciò per una serie di considerazioni che è opportuno qui richiamare:
- la mancanza di una norma che preveda una "differente distribuzione della competenza per il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nell'udienza preliminare, fasi, queste, che, non a caso, il legislatore ha invece inteso correlare sistematicamente nell' ambito dello stesso libro V, con cui esordisce la parte seconda del codice di rito";
- la sussistenza, invece, di "alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario, come quella, che mira a privilegiare, nell'assegnazione degli affari, la "concentrazione" in capo allo stesso g.i.p. "di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento", senza operare distinzioni di sorta a seconda della natura dei provvedimenti stessi (art.
7-ter); quella che stabilisce tabellarmente una apposita "sezione dei giudici singoli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari", prescindendo da qualsiasi peculiare previsione per il giudice chiamato a celegrare l'udienza preliminare (art. 46); il differente regime - che dimostra quindi l'opposta regola - previsto per il processo minorile, ove sono devolute ad un organo a composizione collegiale, e, quindi, funzionalmente diverso, le attribuzioni relative alla fase dell'udienza preliminare (art. 50 bis); la disciplina, infine, dettata dall'art. 238 delle disposizioni di ordinamento del codice di rito, ove, nell'individuare ratione loci il g.i.p. nel caso di procedimenti relativi a reati di competenza della corte di assise, e pertanto il giudice davanti al quale deve svolgersi anche l'udienza preliminare, viene fatta espressamente salva proprio la previsione derogatoria introdotta, evidentemente non soltanto per le indagini preliminari, dall'art. 328 comma 1- bis cod. proc. pen.". 12.3 Manifestamente errato è altresì il richiamo al pubblico ministero quale soggetto cui gli atti avrebbero dovuto essere trasmessi. Esso è privo di riferimenti normativi e contrasta inoltre con il chiaro dettato dell'art. 185, comma terzo, cod. proc. pen., che in tema di effetti della dichiarazione di nullità così recita:"la dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito".
Ciò significa che nell'ipotesi di dichiarazione di nullità del decreto che dispone il giudizio il procedimento deve necessariamente regredire allo stato nel quale essa si è verificata: l'udienza preliminare, non rientrando nei poteri del giudice del dibattimento procedere alla rinnovazione dello stesso.
E gli atti pertanto debbono essere trasmessi al giudice per le indagini preliminari perchè provveda alla rinnovazione dell'atto nullo previa fissazione dell'udienza, a norma degli artt. 418 e segg. cod. proc. pen. 12.4 Nè basta invocare il principio della irretrattabilità dell' azione penale, per far ritenere abnorme il provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari.
Le Sezioni Unite, proprio in tema di dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio, con restituzione degli atti al P.M., pronunciata dal Pretore, hanno affermato che spetta al giudice del dibattimento provvedere alla rinnovazione dell'atto nullo (citazione a giudizio o relativa notificazione) ad esclusione dei casi nei quali vengano rilevate invalidità o carenze incidenti sulla regolarità della stessa costituzione del rapporto processuale attinente al giudizio( S.U. - 18 giugno 1993, Garonzi). Ed hanno poi ribadito che la rinnovazione della citazione compete al giudice del dibattimento, tranne l'ipotesi in cui sia resa necessaria da una nullità che ha impedito un valido passaggio dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio: in quest'ultimo caso, al quale sono riconducibili anche la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio e l'inosservanza del termine per comparire di cui al terzo comma dell'art. 555 cod. proc. pen., l'invalidità attiene ad un "atto propulsivo", necessario, cioè, alla progressione del procedimento, di talchè, risultando impedita la regolare costituzione del rapporto processuale, la rinnovazione del decreto non può che spettare al P.M. al quale, perciò, vanno restituiti gli atti ( S.U. - 24 marzo 1995, Cirulli). Assolutamente corretta si dimostra pertanto la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari perchè rinnovi il decreto che dispone il giudizio, poichè la sua nullità investendo l'atto propulsivo ha impedito il passaggio dalla fase procedimentale a quella processuale.
12.5 È da escludere poi che la regressione del processo alla fase precedente determini una stasi non altrimenti rimuovibile se non mediante il ricorso per cassazione, essendo il G.I.P. privo dei poteri necessari per far sì che il fatto enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio venga compiutamente descritto dal pubblico ministero. Come è noto, il giudice delle leggi, con sentenza n. 88 del 1995, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 424 cod. proc. pen. " nella parte in cui non prevede che il G.I.P. possa, all'esito dell'udienza preliminare, trasmettere gli atti al pubblico ministero per descrivere il fatto diversamente da come ipotizzato nella richiesta di rinvio a giudizio", sul rilievo che nulla vieta che alle modifiche dell'imputazione ritenute opportune il pubblico ministero possa essere sollecitato mediante un provvedimento del giudice, il quale, ravvisando l'emergere di fatti diversi da quelli contestati, lo inviti espressamente a tali adempimenti. Provvedimento questo non solo pienamente coerente con la necessità di correlare sempre l'imputazione a quanto di diverso può emergere nell'udienza preliminare ma doveroso anche ai fini del rispetto del diritto di difesa. Senza considerare poi che il giudice, nell'inerzia del pubblico ministero, può ben apportare al fatto nei limiti enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio tutte le precisazioni che si rendano necessarie, considerato che il decreto che dispone il giudizio deve contenere, a norma dell'art.429 lett. d) cod. proc. pen., l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui essi si riferiscono.
12.6 Per ragioni di completezza mette conto osservare che nella ipotesi di nullità del decreto di citazione a giudizio dichiarata, ex art. 555 cod. proc. pen., gli atti dovranno invece essere trasmessi al pubblico ministero, essendo suo compito rinnovare l'atto nullo, considerato che nel giudizio pretorile, mancando l'udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio è atto del pubblico ministero.
12.7 Occorre infine brevemente sottolineare che il provvedimento che dispone la trasmissione degli atti al G.I.P., in conseguenza della dichiarazione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, secondo la giurisprudenza di questa Corte non è suscettibile di doglianza immediata ed incidentale, ed è pertanto inoppugnabile, poichè non assume natura decisioria e si concretizza in mero impulso processuale strumentale non lesivo dei diritti delle parti, che bene potranno esplicarsi nelle sedi previste (sez. VI - 21 settembre 1994, P.M. c/De Stefano;
sez. I - 8 marzo 1994, Curcas, m. CED 196645; sez. I - 3 febbraio 1994, Dell'Ara, m. CED 196229; sez. m. CED 191371).
12.8 Esclusa, pertanto, l'abnormità dell'ordinanza impugnata i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, a norma dell'art. 591, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., poichè proposti avverso un provvedimento non impugnabile, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del propcedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa di giustizia determinare in lire un milione ciascuno in considerazione della natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1997.