Sentenza 9 luglio 1997
Massime • 1
Le disposizioni del codice di rito concernenti i termini per la proposizione dell'impugnazione operano anche con riferimento al ricorso per cassazione avverso gli atti abnormi; con la sola eccezione delle ipotesi di gravame proposto nei confronti di quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale che, determinandone l'inesistenza materiale o giuridica e rendendoli inidonei a passare in giudicato, può essere denunciata in qualsiasi momento. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso del pubblico ministero il quale aveva denunciato l'abnormità del provvedimento del pretore che, ritenuta la nullità del decreto di citazione per omessa citazione della persona offesa, aveva restituito gli atti al titolare dell'azione penale, osservando come dall'anomalia da cui era affetto detto provvedimento non potesse comunque conseguirne l'inesistenza giuridica).
Commentari • 9
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Contro il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell'indagato è esperibile il solo rimedio previsto dall'articolo 115 bis c.p.p. entro dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, senza possibilità di proporre ricorso per cassazione per abnormità (che ha natura residuale e, pertanto, non è esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici). CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione VI penale (data ud. 06/11/2024) 13/01/2025, n. 1276 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A.A., nato a L il (Omissis); avverso l'ordinanza emessa il 24/04/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara visti gli …
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Immaginate un giudice, un pubblico ministero e un sistema informatico che si rifiuta di collaborare. Sembra l'inizio di una barzelletta, ma è la trama di una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass.pen., II, n. 45/2024) che ci racconta cosa succede quando il mondo della giustizia e quello della tecnologia si scontrano. Il caso: carta vs. computer Tutto inizia a L'Aquila, dove un pubblico ministero cerca di archiviare un procedimento contro ignoti. Fin qui, nulla di strano. Il problema sorge quando il PM si trova davanti a un sistema informatico che fa i capricci. Avete presente quando il vostro computer si aggiorna mentre cercate di inviare un'email urgente? Ecco, qualcosa di …
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Il Giudice per le indagini preliminari può legittimamente esercitare un sindacato discrezionale sull'ammissione dell'incidente probatorio di persona vulnerabile. Anche le fonti internazionali non prevedono alcun automatismo probatorio legato all'introduzione di un vero e proprio obbligo, in capo al giudice, di disporre l'assunzione delle prove dichiarative della persona offesa vulnerabile a seguito della mera presentazione di una richiesta di incidente probatorio. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 6 marzo 2024 (dep. 2 maggio 2024), n. 17521 In fatto 1. Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la …
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La decisione qui in rassegna desta un certo interesse essendo ivi postulato, dopo essere fatto presente che la valutazione della rilevanza del materiale acquisito o della sua eventuale inutilità impone l'attivazione di uno specifico incombente in termini di contraddittorio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., come espressamente prevede nella sua parte finale l'art. 269, comma 2, cod. proc. pen. (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 269, co. 2) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia, con apposita istanza, chiedeva che si procedesse …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/07/1997, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:
Dott. Elio JACOMINI Presidente Camera di Consiglio
Dott. Giuseppe VIOLA Componente del 09/07/1997
Dott. Renato TERESI Componente SENTENZA
Dott. Giovanni PIOLETTI Componente N. 11
Dott. Giovanni D'URSO Componente REG. GEN.
Dott. Carmelo SCIUTO Componente n. 34016/97
Dott. Carlo DAPELO Componente
Dott. Giovanni SILVESTRI (Rel.) Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Velletri nel proc. LL RR, n. a Roma il 25/03/1920;
avverso l'ordinanza del TO di Velletri in data 27/05/1996. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Sentita la relazione in camera di consiglio fatta dal Consigliere dr. Giovanni SILVESTRI.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero con le quali chiede l'inammissibilità del ricorso.
O S S E R V A:
1 - Nel giudizio a carico di NT RR, imputato del reato di cui all'art. 594 c.p. in danno di Giaj Aventino, il TO di Velletri, con ordinanza del 27.5.1996, dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio, non essendo stata indicata ne' citata la persona offesa, e disponeva rimettersi gli atti al P.M.. Con atto depositato il 3.7 1996, il P.M. proponeva ricorso per cassazione deducendo che l'ordinanza pretorile costituiva provvedimento abnorme sia per la dichiarata nullità del decreto di citazione a giudizio, non prevista dall'art. 555, comma 2° c.p.p., sia per la disposta restituzione degli atti al P.M., dato che quest'ultimo provvedimento comportava la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, in violazione dell'art. 143 disp. att. c.p.p., in forza del quale spettava al TO provvedere alla rinnovazione della citazione della persona offesa dopo gli eventuali accertamenti necessari per l'identificazione della stessa.
2 - Il ricorso veniva assegnato alla Quinta Sezione Penale di questa Corte per la trattazione con le forme previste dall'art. 611 c.p.p. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto il provvedimento pretorile non poteva considerarsi abnorme in relazione alla previsione di cui all'art. 178 lett. c) c.p.p., sicché doveva riconoscersi che il TO aveva il potere di rilevare la nullità del decreto di citazione a giudizio per l'omessa citazione della persona offesa. Nella stessa requisitoria veniva, comunque, segnalata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto al fine della eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite. La Quinta Sezione Penale, con ordinanza del 18.3.1997, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza creato dalla divergenza riscontrabile in talune sentenze di questa Corte, in alcune delle quali era stata esclusa l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al P.M. conseguente alla dichiarazione di nullità del decreto di citazione a giudizio per non essere stata citata la persona offesa, mentre in altre era stato, al contrario, riconosciuto il carattere abnorme di siffatta statuizione.
3 - Deve esaminarsi, d'ufficio, la questione relativa all'ammissibilità o meno del ricorso, accertando se i termini prescritti, a pena di decadenza, dall'art. 585, comma 1° debbano essere osservati anche quando il ricorso sia proposto contro un provvedimento abnorme.
È noto che la figura dell'abnormità dei provvedimenti del giudice rappresenta il risultato di una lunga elaborazione giurisprudenziale con cui - a partire dall'entrata in vigore del codice del 1930 - è stata creata, accanto a quella tradizionale della invalidità, la categoria del provvedimento abnorme.
L'intento dichiarato di tale operazione di integrazione normativa è stato quello di introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, nel senso che si è inteso apprestare il rimedio del ricorso per cessazione contro quei determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale e da giustificarne la qualificazione dell'abnormità. Il ricorso per cassazione costituisce, pertanto, pertanto, "lo strumento processuale utilizzabile per rimuovere gli effetti di un provvedimento che, per la singolarità e la stranezza del suo contenuto, deve essere considerato avulso dall'intero ordinamento giuridico" (cfr. Cass., Sez. Un., 9 maggio 1989, Goria). In mancanza di una definizione legislativa, la giurisprudenza di questa Corte ha configurato il paradigma del provvedimento abnorme ponendone in risalto i caratteri salienti nel fatto che esso si discosta e diverge non solo dalla previsione di determinate norme ma anche dall'intero sistema organico della legge processuale, tanto da porsi come atto insuscettibile di ogni inquadramento normativo e da risultare imprevisto e imprevedibile rispetto alla tipizzazione degli atti processuali compiuta dal legislatore (Cass., Sez. III, 9 luglio 1996 P.M. in proc. Cammarata;
Cass., I, 19 maggio 1993, La Ruffa ed altro, Cass., Sez., VI, 19 novembre 1992, Bosca;
Cass., 22 giugno 1992, P.M. in proc. Zinno). In altre decisioni è stato precisato che è abnorme non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (Cass. Sez. III, 21 febbraio 1997, Cazzaniga ed altro;
Cass., Sez. I, 11 giugno 1996, P.M. in proc. Settegrana;
Cass., Sez. V, 13 gennaio 1994, P.M. in proc. Marino ed altro). Nella ricerca degli elementi qualificanti la figura del provvedimento abnorme è stato altresì stabilito che l'atto abnorme rappresenta un'evenienza del tutto eccezionale essendo emesso in assoluta carenza di potere, oltre che con radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale (Cass., Sez. VI, 30 settembre 1993, Russo ed altro), e che l'abnormità inerisce soltanto a quei provvedimenti che si presentano avulsi dagli schemi normativi e non anche a quelli che, pur essendo emessi in violazione di specifiche norme processuali, rientrano tra gli atti tipici dell'ufficio che li adotta (Cass., Sez. II, 10 aprile 1995, P.M. in proc. Saraceno): inoltre, è stato posto in luce che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché, per la sua singolarità, si pone fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. III, 14 luglio 1995, P.M. in proc. Beggiato ed altri;
Cass., Sez. V, 11 marzo 1994, P.M. in proc. Luchino ed altro). 4. - L'assenza di criteri omogenei e uniformi di identificazione dei caratteri distintivi del provvedimento abnorme ha contribuito ad una progressiva estensione di tale categoria alla quale la giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso per rimuovere situazioni processuali "extra ordinem" - altrimenti non eliminabili - create da provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali che ne impediscono l'inquadramento nei tipici schemi normativi e li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale.
È opportuno, poi, osservare che il legislatore del 1988, pur prendendo atto del diritto vivente e della flessibilità inerente alla nozione di provvedimento abnorme, ha preferito astenersi da qualsiasi diretto intervento normativo, motivando la scelta dell'esclusione di una espressa previsione dell'impugnazione dei provvedimenti abnormi con "la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l'esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini della impugnabilità. Se infatti, proprio per il principio di tassatività, dovrebbe essere esclusa ogni impugnazione non prevista, è vero pure che il generale rimedio del ricorso per cassazione consente comunque l'esperimento di un gravame atto a rimuovere un provvedimento non inquadrabile nel sistema processuale o adottato a fini diversi da quelli previsti dall'ordinamento" (Relazione al prog. prel., pag. 126).
5. - Delineata nei termini sopra indicati la figura del provvedimento abnorme e rilevato che uno dei suoi tratti essenziali è quello di sottrarsi ad una rigida tipizzazione classificatoria, deve porsi in evidenza che l'abnormità è stata considerata dalla costante giurisprudenza di questa Corte come motivo di deroga al principio di tassatività delle impugnazioni e non anche come ragione che dispensi dall'osservanza delle forme e dei termini ordinari prescritti dalla legge processuale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione. L'operatività dei normali termini di decadenza per l'impugnazione dei provvedimenti abnormi è stata affermata sia con riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 190 e 199 del codice del 1930 (Cass., Sez. I, 28 aprile 1987, Galloni;
Cass., 25 novembre 1983, Corleone;
Cass., Sez. IV, 11 novembre 1983, Gasparri;
Cass., Sez. V, 22 giugno 1983, Podini;
Cass., Sez. V, 18 dicembre 1968, Portanova) sia rispetto alla corrispondente normativa posta dagli artt. 569 e 585 del codice vigente (Cass., Sez. V, 3 dicembre 1996, Pavan;
Cass., Sez. IV, 16 maggio 1995, ric. P.M.; Cass., Sez. I, 28 febbraio 1992, Macedonio). L'indirizzo merita piena conferma in quanto trova solida base giustificativa in precisi e inequivoci argomenti di ordine letterale, logico e sistematico. In primo luogo, va rilevato che l'art. 585 c.p.p. rivela, in termini di incontestabile chiarezza, la portata assoluta e di rigorosa generalizzazione della disciplina dei termini perentori per impugnare, dato che nel tenore letterale della disposizione non è dato cogliere il minimo elemento che possa fare ipotizzare l'eventualità di deroghe allorché l'oggetto dell'impugnazione sia costituito da un provvedimento abnorme. Alla totale mancanza di dati testuali si accompagna l'argomento - di inconfutabile importanza interpretativa sul piano logico e sistematico - desumibile dall'esigenza di certezza e di stabilità dei rapporti connaturata alla perentorietà dei termini per impugnare, dal cui inutile decorso dipende, ai sensi dell'art. 648, comma 2 c.p.p., l'irrevocabilità della decisione del giudice e la formazione del giudicato. La funzione dei predetti termini attiene, pertanto, all'ordine pubblico processuale ed è posta a presidio di uno dei principi fondamentali del sistema, sicché, anche quando l'impugnazione riguardi un provvedimento qualificabile come abnorme, l'interprete è tenuto a riconoscere che una delle condizioni di ammissibilità del gravame è costituita dal rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall'art. 585 c.p.p., dato che la soluzione opposta si traduce in una non consentita deviazione dal canone delle res iudicata e, di riflesso, in una grave e ingiustificata lacerazione dell'ordinamento processuale. Alla luce di posizioni che rappresentano tradizionali acquisizioni della giurisprudenza e della dottrina deve precisarsi, peraltro, che l'unico caso in cui può escludersi l'operatività del principio del giudicato corrisponde a quello della inesistenza giuridica del provvedimento del giudice, che - come è stato chiarito in recenti pronunce di questa Corte - si riduce a mera apparenza ed è assolutamente privo di effetti giuridici a causa della presenza di un'anomalia genetica così radicale (di macro-anomalie parla un autorevole esponente della dottrina processualistica) da escludere o l'esistenza materiale o l'esistenza giuridica dell'atto (emblematica è l'ipotesi della sentenza emessa a non iudice), ditalché l'inesistenza giuridica impedisce la formazione del giudicato e la denunzia di essa non è assoggettata a termini di decadenza, potendo essere fatta valere in ogni momento, a differenza di quanto stabilito per il provvedimento abnorme (Cass., Sez. V, 3 dicembre 1996, n. 5289 e n. 5291, Pavan: negli stessi termini, per la diversa operatività dei termini perentori di impugnazione, applicabili soltanto ai provvedimenti abnormi e non anche a quelli giuridicamente inesistenti, cfr. Cass., Sez. IV, 16 maggio 1995, ric. P.M. cit.; Cass., Sez. I, 28 febbraio 1992, Macedonio cit.;
Cass., Sez. V, 22 giugno 1993, Podini cit.) 6. - Dalle precedenti conclusioni deve evincersi che, poiché il provvedimento del TO di Velletri non è certamente riconducibile nella categoria della inesistenza giuridica, il ricorso del P.M. è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1 lett. c) e 585 c.p.p., per la mancata osservanza dei termini di impugnazione.
Invero, posto che il provvedimento impugnato ha assunto la forma dell'ordinanza pronunciata nella fase degli atti introduttivi al giudizio mediante lettura anche della parte motiva alla presenza del P.M., deve riconoscersi che quest'ultimo doveva proporre ricorso per cassazione entro il termine di quindici giorni fissato dall'art.585, comma 1 lett. a) c.p.p., decorrente dal 27 maggio 1996, data della lettura del provvedimento in udienza. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi tardivo perché presentato in data 2 luglio 1996, quando era già scaduto il predetto termine.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 9 luglio 1997.