Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2013, n. 47523
CASS
Sentenza 29 ottobre 2013

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In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti, e, dall'altro, grava sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche perchè il mancato accertamento della percentuale di principio attivo, per il principio del "favor rei", doveva risolversi a favore dell'imputato).

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  • 1Stupefacenti, attenuante di lieve entità per un solo concorrente? (Cass. 27727/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 luglio 2024

    In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di spaccio di sostanza stupafecente non attenuato e nei confronti di altro concorrente il reato di spaccio di sostanza stupafecente attenuato dalla lieve entità cui all'art. 73, comma 5, del medesimo D.P.R. La giurisprudenza costituzionale propende per una responsabilità penale sempre più sviluppata in senso personalistico, al fine di ricondurre la condotta dei singoli al loro effettivo disvalore, ritenendo che ciò sia più conforme al modello costituzionale delineato dall'art. 27, primo …

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  • 2Narcotest basta per condanna, ma solo per lieve entità (Cass. 16/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2025

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    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020

    La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2013, n. 47523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47523
Data del deposito : 29 ottobre 2013

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