Sentenza 29 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto, da un lato, egli può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti, e, dall'altro, grava sul pubblico ministero il rischio di mancata prova in ordine agli elementi a carico dell'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva affermato la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche perchè il mancato accertamento della percentuale di principio attivo, per il principio del "favor rei", doveva risolversi a favore dell'imputato).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2013, n. 47523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47523 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 29/10/2013
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1588
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 29060/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno;
nel procedimento penale nei confronti di:
EL HI IC, n. in Marocco il 30/12/1987;
contro la sentenza del Tribunale di Livorno del 6/2/2013;
- letti il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice dell'udienza preliminare del locale tribunale ha condannato IC EL HI per avere detenuto e ceduto hashish ed eroina a Iroide Davide, IA NT ed altri (1 o 2 grammi per volta) e per avere trasportato in autovettura gr. 30,50 di eroina, in concorso con l'Iroide.
Il giudice ha riconosciuto la circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, che deduce difetto di motivazione ed erronea interpretazione e applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, lamentando l'omessa perizia e censurando il "giudice che,
senza conoscere la percentuale di principio attivo della sostanza stupefacente in sequestro, ha ritenuto che il quantitativo consentisse il riconoscimento dell'attenuante speciale, anche perché il mancato accertamento di tale percentuale, per il principio del favor rei, doveva risolversi a favore dell'imputato". Assume, inoltre, il ricorrente l'inapplicabilità della predetta circostanza attenuante ad uno spacciatore che commercia abitualmente droghe di diversa natura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
2. Il giudice di merito ha motivatamente ritenuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, valutando il dato quantitativo della sostanza detenuta e ceduta, la mediocre qualità della "sostanza di strada" e il modesto profitto derivante, le modalità dell'azione che non denotano particolare pericolosità.
A fronte di tale motivazione, il ricorrente contrappone una sua diversa valutazione, che non può essere presa in considerazione i questa sede di legittimità.
3. Manifestamente infondata è la censura di illegittimo uso del principio del favor rei.
Contrariamente all'assunto del pubblico ministero, quello del favor rei è principio generale, da ritenersi applicabile non soltanto nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso, come risulta dalla giurisprudenza di legittimità che ne ha fatto applicazione sia in tema di continuazione e di prescrizione, sia in tema di circostanze attenuanti (v. per il riconoscimento del danno di particolare tenuità, Cass. Sez. 5, n. 8690 del 27.4 1992, rv. 191565; Sez. 4, n. 4050 del 7.4.1983, rv. 158815).
4. Del tutto infondata è anche la doglianza di omessa perizia. L'ordinamento processuale non prevede alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e quantità del principio attivo di una sostanza drogante. Infatti, da un lato, il giudice può attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova offerte dalle parti o acquisite eccezionalmente di ufficio, liberamente, entro i limiti di una motivazione logica e puntuale;
dall'altro lato, le parti, in un sistema ispirato al principio del diritto alla prova a cui corrisponde il rischio della mancata prova, hanno il diritto di fare esaminare la sostanza sequestrata da propri consulenti e di chiedere una perizia nell'incidente probatorio o nel dibattimento (Cass. Sez. 6, n. 3392 del 29/09/1992, Rv. 192311). Nella specie il pubblico ministero ha omesso qualsiasi iniziativa in merito, pur incombendo sull'accusa l'onere probatorio relativo ad ogni elemento di fatto eventualmente valutabile a carico dell'imputato.
5. Destituita di fondamento è anche la dedotta incompatibilità tra la circostanza attenuante e l'attività di spaccio non occasionale. In materia di stupefacenti, l'attenuante del fatto di lieve entità è compatibile con l'attività di spaccio non occasionale, posto che lo stesso legislatore ipotizza, all'art. 74, comma 6, D.P.R. cit., una associazione "costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, comma 5", ossia una associazione programmaticamente finalizzata (ciò che confligge per definizione con l'occasionalità) alla commissione di fatti di lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 25988 del 29/05/2008, rv. 240569; Sez. 4, n. 1736 del 27/11/1997, dep. 1998, rv. 210161; Sez. 6, n. 6615 del 14/02/1994, rv. 199198).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013