Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto sussistente un dolo diretto di omicidio, quanto meno nella forma alternativa, in relazione al concorso in un tentativo di omicidio posto in essere esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco contro un carabiniere postosi all'inseguimento degli autori di una tentata rapina aggravata in danno di un istituto di credito, dopo che egli aveva inutilmente intimato l'alt ed esploso con la pistola di ordinanza un colpo in aria a scopo intimidatorio).
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Rassegna di giurisprudenza Elemento soggettivo In tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi (nella specie, morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed è compatibile con il tentativo (Sez. 1, 27620/2007, richiamata da Sez. 1, 13628/2019). L'assenza di movente dell'azione omicidiaria è irrilevante ai fini …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2007, n. 27620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27620 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 24/05/2007
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI MI G.- Consigliere - N. 798
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 044843/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV RE N. IL 17/09/1971;
avverso SENTENZA del 08/05/2006 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO Umberto;
Udito il Proc. Gene. In persona del Dott. GALASSO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. GUAGLIANI.
OSSERVA
con sentenza in data 18/1/05, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Livorno ha dichiarato OV RE colpevole di concorso con due persone non identificate in tentativo di rapina aggravata ai danni della filiale di CAMPIGLIA Marittima della Cassa di Risparmio di Livorno, in tentativo di omicidio aggravato del carabiniere RR MI che si era posto al loro inseguimento, in sequestro di persona, in ricettazione aggravata di un'autovettura e in detenzione e porto illegali aggravati di un'arma comune da sparo, reati tutti commessi o accertati il 6/6/03 e unificati nel vincolo della continuazione, e con la diminuente per la scelta del rito lo ha condannato a 7 anni di reclusione;
lo ha dichiarato inoltre delinquente abituale ai sensi dell'art. 103 c.p., disponendo che a pena espiata fosse sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno.
Il carabiniere RR si trovava in divisa nei locali della banca quando erano entrati due uomini che alla sua vista si erano subito precipitosamente allontanati unendosi a un terzo che era rimasto all'esterno.
Il militare, dopo avere inutilmente intimato l'alt ed esploso con la pistola di ordinanza un colpo in aria a scopo intimidatorio, li aveva allora inseguiti e in questa fase vi era stato uno scambio di colpi con uno di essi che in tre riprese, dopo averlo minacciato di morte, gli aveva sparato contro senza attingerlo.
L'uomo che aveva sparato, che si era fatto per un po' scudo con un passante, era riuscito infine a dileguarsi e così pure un altro dei fuggitivi;
il terzo, risultato essere il OV pregiudicato anche per rapina, era stato invece bloccato dal RR. Il OV, che non ha voluto rendere alcuna dichiarazione, indossava una vistosa parrucca e un collant arrotolato sulla fronte e aveva in tasca un taglierino e una busta capiente di plastica del tipo usato per raccogliere i rifiuti;
ed altri sacchetti da rifiuti, un altro taglierino identico a quello che l'imputato aveva indosso e un paio di guanti di lattice venivano trovati su un'autovettura Alfa Romeo parcheggiata nei pressi, risultata rubata in Follonica nella notte sul 4/6/03, nella quale due dei malviventi erano momentaneamente entrati prima di proseguire la fuga a piedi. La decisione di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 8/5/06 che ha respinto il gravame dell'imputato.
La Corte territoriale ha ritenuto in fatto probabile che non sia stato il OV a sparare contro il RR, bensì il complice rimasto fuori della banca, ma ha ravvisato gli estremi di un suo concorso pieno in tutti i reati.
Contro questa pronuncia il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, integrato da memoria, con il quale eccepisce anzitutto la nullità assoluta del giudizio di secondo grado per irregolarità della citazione del suo assistito, essendogli il decreto stato notificato ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 senza previa effettuazione del secondo accesso previsto e dall'art. 59 disp. att. c.p.p., comma 7, e per non essere stato osservato quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale 23/9/98 n. 346 che ha dichiarato parzialmente illegittimo la L. 20 novembre 1982, n.890, art.
8. Seguono poi motivi in cui si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione a tutti gli addebiti: quanto al più grave reato di tentato omicidio perché non ne sarebbero ravvisabili gli estremi oggettivi e soggettivi, mancando la prova che il fuggitivo armato di pistola abbia esploso i colpi ad altezza d'uomo e li abbia diretti verso parti vitali del carabiniere, e non sarebbe stato comunque dimostrato che il OV fosse consapevole che uno dei complici aveva un'arma da fuoco e che fosse d'accordo sulla possibilità di eventualmente usarla;
quanto al tentativo di rapina, in relazione al quale si eccepisce anche il difetto di contestazione dell'ipotesi c.d. impropria di cui dell'art. 628 c.p., comma 2, ritenuta in sentenza, sull'assunto che l'ingresso in banca dei due che si erano subito dati alla fuga avrebbe avuto solo lo scopo di eseguire un sopralluogo e che comunque vi sarebbe stata desistenza volontaria;
quanto al sequestro di persona per difetto di prova del concorso;
e quanto alla ricettazione dell'autovettura perché il fatto si sarebbe dovuto qualificare come furto.
Nessuna di queste doglianze ha fondamento, e il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art. 616 c.p.p.. La questione procedurale che fa richiamo alla sentenza della Corte costituzionale 346/1998 è fuori di luogo poiché la declaratoria di parziale illegittimità della L. n. 890 del 1982, art. 8, non può estendersi alle ipotesi di notificazione di cui all'art. 157 c.p.p., (cfr. al riguardo la sentenza della VI Sezione di questa Corte 2/11/99, Li Petri e altro, rv. 215,843). Per quanto concerne poi la mancata effettuazione del secondo accesso previsto del cit. art. 157, comma 7, e dall'art. 59 disp. att. c.p.p., nel luogo - l'abitazione di Ostini, via Latilla 5 ove non è
controverso che il OV all'epoca della notifica, avendone l'obbligo, dimorasse va anzitutto richiamato il principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 27/10/04, Palumbo, secondo cui la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato e non ricorre invece quando vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, che determina solo una nullità di ordine generale sanabile dal raggiungimento dello scopo.
Orbene, nel caso di specie risulta che al difensore di fiducia del OV è stata consegnata, ai fini dell'avviso spettantegli, copia del decreto di citazione di cui si tratta cosicché si è comunque realizzata la forma di notificazione prevista, per quelle successive alla prima, dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, per la cui applicazione ricorrono i presupposti (cfr. al riguardo, tra le molte, Sez. 4, 11/10/05, Sandrini, rv, 232.409; Sez. 1, 11/4/06, Guarnieri, rv.234.020; Sez. 6, 9/3/06, Casilli, rv.234.499; Sez. 5, 22/11/06, Pucino, rv.235.364) e il giudizio di secondo grado si deve dunque ritenere regolare.
I motivi di gravame che attengono all'affermazione di responsabilità dell'imputato si risolvono in buona parte in critiche in linea di fatto e di puro merito, che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, alla ricostruzione sulla cui base la Corte territoriale ha ritenuto, con puntuali riferimenti alle emergenze concrete, che si sia trattato di un concertato progetto di rapina a mano armata la cui esecuzione aveva già avuto inizio con l'ingresso nei locali dell'istituto di due dei correi, tra cui il OV, dotati di mascheramento e in possesso di taglierino (mentre l'arma da fuoco doveva servire a chi era rimasto all'esterno per la protezione della fuga) ed era stata interrotta non per loro libera scelta ma per la presenza del carabiniere RR che li aveva allarmati, per cui del tutto correttamente è stata esclusa la configurabilità della desistenza volontaria.
Un siffatto progetto secondo la Corte territoriale non poteva ragionevolmente non comportare l'uso delle armi di cui i correi disponevano in caso di cogente necessità, evenienza questa verificatasi per la determinazione con cui il RR non aveva desistito dall'inseguimento, esplodendo contro i fuggitivi colpi di pistola anche ad altezza d'uomo come risultato dai rilievi di polizia giudiziaria.
In tale accertato contesto non è sotto il profilo logico censurabile la conclusione alla quale il giudice di secondo grado, considerate anche le minacce di morte proferite dal malvivente armato di pistola prima degli spari, è pervenuto ritenendo che il predetto, per procurare a sè e ai complici l'impunità, quando aveva ripetutamente esploso numerosi colpi contro il carabiniere che lo rincorreva (sono stati recuperati sei bossoli cal. 7,65) abbia a sua volta cercato di attingerlo, essendo ormai chiaramente questo l'unico modo in cui poteva fermarlo, non riuscendovi solo perché si trattava di bersaglio in movimento e che procedeva cambiando di continuo direzione.
Ineccepibili sono poi le conseguenze che sul piano giuridico la Corte di merito ha tratto da questa ricostruzione dell'episodio nel senso dell'esistenza nello sparatore, indifferente all'entità dei danni che poteva provocare con l'uso in quella situazione di un'arma con potenzialità letali, di un dolo diretto di omicidio quanto meno nella forma alternativa - ritenuta dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, le sentenze di questa Sezione 21/10/97, Trovato, rv. 208.933; 11/2/98, Andretti e altro, rv. 211.534; 19/11/99, Denaro, rv.215.251) pienamente compatibile con il tentativo - e di un pieno concorso del OV non solo nel tentativo di rapina, le cui modalità e dinamica sono state in fatto contestate in modo da garantire pienamente l'esercizio del diritto di difesa, ma anche nel tentativo di omicidio del RR, nella detenzione e porto illegale della pistola e nel sequestro di persona ai danni di un passante materialmente commessi dal complice che aveva sparato.
E ciò in considerazione del ritenuto carattere previamente concordato della rapina a mano armata che i correi avevano in animo di compiere, impresa criminosa che per sua natura non esclude l'uso più drastico dei mezzi a disposizione e lo spregiudicato ricorso a ogni iniziativa utile per conseguire l'impunità, e inoltre della sincronia e piena solidarietà con la quale i tre autori si erano mossi anche durante la fuga, compreso il OV che aveva cercato di entrare insieme ai complici nell'autovettura Alfa Romeo quando già la sparatoria era iniziata, per cui correttamente la Corte di appello ha ritenuto che comunque per i reati commessi in tale fase il dolo di concorso fosse maturato quanto meno in quel momento. La sentenza impugnata si sottrae infine a censura anche per quanto concerne la mantenuta qualificazione come ricettazione, tenuto conto della distanza di tempo trascorsa dal furto, del reato contestato in relazione al possesso della suddetta autovettura usata dai correi per raggiungere il luogo della programmata rapina.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2007