Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2013, n. 22123
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Sentenza 8 febbraio 2013

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È inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2013, n. 22123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22123
    Data del deposito : 8 febbraio 2013

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