Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
È inammissibile a norma dell'art. 606, terzo comma, ultima parte, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2013, n. 22123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22123 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/02/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI M. - Consigliere - N. 411
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 34957/2012
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- RD CO, n. a Roma, il 19 luglio 1981;
- RD SV, n. a Frascati il 21 marzo 1953;
- D'RE AB, n. a Roma il 15 giugno 1962;
avverso la sentenza, in data 13 marzo 2012, della Corte d'appello di Roma;
sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso in relazione ai ricorsi di RD CO e RD SV per l'annullamento senza rinvio per prescrizione in ordine ai reati di cui alle lettere a) ed e), e per il rigetto nel resto;
per il ricorso di D'RE AB per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito l'avv.to Giovanni Aricò del foro di Roma, difensore di fiducia di D'RE AB, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e, in subordine, l'annullamento con rinvio;
nonché l'avv.to Salivetto Giuseppe, del foro di Roma, difensore di fiducia di RD SV e RD CO, cha ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
RD CO, RD SV, D'RE AB hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in data 13 marzo 2012, della Corte d'appello di Roma, con cui, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma in data 22 novembre 2007, sono stati condannati tutti alla pena di anni diciotto di reclusione ed Euro 5000,00 di multa, per i reati di rapina aggravata, tentato omicidio, porto e detenzione di armi comuni e da guerra, ed associazione a delinquere.
A sostegno dell'impugnazione i ricorrenti hanno dedotto: RD CO:
a) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla pronuncia di penale responsabilità in concorso per i reati previsti nei capi di imputazione di cui alle lett. B), D), E);
Il ricorrente lamenta che la sua condanna sia stata basata su una individuazione fotografica e sulla riferita caratteristica degli occhi a mandorla, circostanze ribadite poi dal riconoscimento personale avvenuto in dibattimento dagli operanti. Secondo il ricorrente dagli atti emergerebbero elementi contraddittori rispetto alla certezza manifestata dagli operanti, Di TO e EL, in ordine all'identificazione del ricorrente come uno dei rapinatori, che hanno visto in viso il rapinatore che, con il volto scoperto, ha fatto fuoco nei loro confronti;
in particolare sarebbero contraddittorie le risultanze relative alla corporatura robusta e non esile, al colore dei capelli, castani e non neri, alla carnagione, olivastra e non scura. In realtà, secondo il ricorrente, in base alle dichiarazioni testimoniali, al momento del conflitto a fuoco, lo sparatore indossava il casco e solo al momento di inforcare lo scooter per fuggire lo avrebbe perso. Il ricorrente censura il fatto che gli sia stato attribuita l'esplosione di colpi di pistola nei confronti degli agenti operanti, travisando gli esiti della consulenza tecnica effettuata sui proiettili, sui bossoli, e sulle armi utilizzate nel corso della rapina e dei conflitti con le forze dell'ordine. Erroneamente inoltre sarebbe stato valorizzata la presenza di un bossolo sul luogo della sparatoria, riconducibile all'arma dell'autore della rapina, anziché alle munizioni in dotazione agli agenti intervenuti. Erronea sarebbe inoltre la valutazione della deposizione della teste IA DA in relazione alla quale la dichiarazione di non aver sentito la sparatoria sarebbe giustificata, secondo i giudici, dall'ipoacusia percettiva di cui è risultato essere portatrice. In realtà, secondo il ricorrente, non vi sarebbe nessun elemento certo da cui dedurre che la teste, all'epoca dei fatti, fosse afflitta dalla patologia evidenziata. Contesta inoltre i motivi d'inattendibilità dell'alibi fornito, e, in particolare, lo spostamento dell'orario concernente la sua presenza all'interno del ristorante della Mafalda Daniela dalle 12.30 alle 14.30, in base ad un dato non verificato, quale il fatto che, a quell'ora, ancora non sarebbe stato diffuso il nominativo dell'arresto del padre, come invece riferito dalla stessa testimone in merito alle domande rivolte al ricorrente da alcuni amici.
b) Annullamento della sentenza impugnata per carenza di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Il ricorrente censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del ruolo marginale avuto nella rapina, alla giovane età e allo stato d'incensuratezza. Il diniego sarebbe infatti assolutamente immotivato. c) Violazione per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b); carenza di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla pronuncia di penale responsabilità del reato contestato al capo A), art. 416 c.p.. Il ricorrente censura l'erronea valutazione operata dai giudici di merito in ordine alla sussistenza degli elementi da cui dedurre l'esistenza dell'associazione a delinquere anziché del reclamato concorso di persone nel reato. In sostanza, secondo il ricorrente , non sarebbe stata dimostrata l'esistenza di un vero e proprio pactum sceleris, ossia di un più vasto programma criminoso rispetto alla rapina effettuata. Il delitto fine eseguito non potrebbe avere un valore indiziante tale da far ritenere sussistente il reato ipotizzato.
Con ulteriore ricorso CO RD e SV RD hanno dedotto:
a) Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) e inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416 c.p., ex art. 606 c.p.p., lett. b). I ricorrenti censurano le valutazioni operate dai giudici di merito in ordine agli elementi in base ai quali dedurre l'esistenza dell'associazione a delinquere;
non sarebbero qualificanti le considerazioni relative "all'accuratezza dei preparativi", qualità riscontrabile in ogni seria attività criminosa, all'"utilizzazione" del cd. "rostro", funzionale esclusivamente al compimento della rapina, all'amicizia e solidarietà tra gli esecutori dell'azione criminosa, elementi neutri al fine della sussistenza dell'associazione; la stessa base logistica non rappresenterebbe quel "quid pluris" da cui dedurre l'esistenza dell'associazione, essendo riconducibile esclusivamente alla realizzazione del complesso reato fine. Mancherebbe, secondo i ricorrenti, del tutto la prova che vi fosse una struttura autonoma sorta per compiere più delitti. b) Per RD CO viene altresì dedotto:
1) Nullità della sentenza impugnata in relazione ai reati contestati nei capi b) e d), manifesta illogicità e contraddittorietà e carenza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) travisamento degli elementi di prova.
Si ribadisce l'erroneità dell'affermazione ricavata dalla deposizione dei due carabinieri, relativa al fatto che gli stessi abbiano visto il volto del rapinatore;
in particolare viene evidenziata la sottovalutazione della dichiarazione di uno dei due testi, secondo la quale lo stesso, in sede di esame dibattimentale, avrebbe dichiarato che il rapinatore durante la sparatoria avrebbe indossato il casco. Nessuna traccia del DNA del ricorrente peraltro è stata rinvenuta sul casco.
Viene censurata altresì la valutazione al ribasso delle incertezze e dei momenti di dubbio rinvenibili nelle deposizioni dei testi in sede di riconoscimento del RD CO al dibattimento. Viene contestata altresì la motivazione adottata per il superamento delle discrasie fisiche tra la descrizione del rapinatore e le effettive fattezze del ricorrente. Viene ricordata a supporto la descrizione dell'imputato fatta nel verbale di interrogatorio del G.I.P.. c) RD SV deduce altresì:
1) Nullità della sentenza impugnata in relazione ai reati contestati nei capi B) e D), manifesta illogicità e contraddittorietà e carenza della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) e travisamento degli elementi di prova.
Viene censurata la ritenuta partecipazione del ricorrente alla rapina sulla base del collegamento con il furgone atto a fungere da base logistica e della partecipazione al conflitto a fuoco. In realtà per l'esecuzione di una rapina non sarebbe necessaria una base logistica, mentre sul RD SV sono state rinvenute tracce di polvere da sparo, ma non altri specifici elementi relativi al tentato omicidio e alla partecipazione al conflitto a fuoco. La tragica fine del TT non smentirebbe l'assunto in quanto essa deve essere collocata nella parte finale della rapina e non alle fasi antecedenti in cui sarebbe stato presente il RD SV. In ogni caso il ruolo dello stesso deve essere circoscritto a quello di custode delle armi, e a tale circostanza dovrebbero ricondursi le tracce di polvere da sparo rinvenute sulla sua maglietta. Non esisterebbe la prova della sua partecipazione alla rapina e quindi al tentato omicidio. 2) Nullità della sentenza impugnata per carenza di motivazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in riferimento al diniego della concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ancorate all'assenza di elementi in base ai quali giustificare la loro concessione. Per il RD CO tale giudizio non terrebbe conto della giovane età, dello stato d'incensuratezza mentre per il padre RD SV dell'atteggiamento collaborativo, dimostrato dalla confessione e dal riferimento al coinvolgimento del TT, di cui sconosceva il decesso.
d) AB D'RE ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma e l'ordinanza di rigetto della richiesta dia acquisizione del verbale di s.i.t. rese il 25 settembre 2002 da CO IL, ovvero di rinnovazione dell'esame testimoniale del medesimo emessa dalla corte d'appello in data 13 marzo 2012; a tal fine ha dedotto:
1) Vizio di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova (ex art. 192 c.p.p., art. 530 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1). Il ricorrente deduce che, a fronte della consistente attività istruttoria espletata, l'unico elemento sulla base del quale è stata affermata la responsabilità del D'AM è il contenuto delle conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura Multipla tg. BW 555 FT di sua proprietà, da cui verrebbe desunta una minuziosa conoscenza delle modalità con cui si era svolta la rapina e da cui è derivato il conseguente inserimento nell'associazione criminosa e la sua partecipazione alla commissione dei reati fine. In realtà tale indizio, secondo il ricorrente, sarebbe privo di un pregnante significato probatorio, essendo privo dei requisiti di gravità, univocità e convergenza rispetto ai riscontri acquisiti, in base ai quali emergerebbe piuttosto la prova dell'assenza del coinvolgimento dell'imputato.
A sostegno della tesi illustrata richiama la deposizione del teste IL, che ha indicato piuttosto il PA come compartecipe al fatto reato, escludendo al contempo la partecipazione del D'RE.
In sostanza il ricorrente deduce la debolezza indiziaria dell'elemento posto a suo carico, con conseguente incongruità logica della motivazione, a fronte di un'ipotesi alternativa, come l'estraneità ai fatti del D'RE, possibile e plausibile, che aprioristicamente non sarebbe stata tenuta in alcuna considerazione. Dal contenuto delle conversazioni captate nell'autovettura del D'RE al più potrebbero emergere sospetti nei suoi confronti, ma non elementi univoci, gravi e concordanti, peraltro smentiti da tutti gli accertamenti tecnici eseguiti, in cui al più sarebbe emerso il coinvolgimento di un diverso imputato, PA, ma sicuramente l'estraneità del D'RE al fatto;
ne' a suo carico potrebbe essere utilizzata la testimonianza della teste Bruni, stante la genericità della ricognizione.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza della motivazione Erroneamente la Corte avrebbe dedotto la partecipazione del ricorrente alla rapina, in base alla dimostrata conoscenza dello svolgimento della stessa. Peraltro il concorso nell'associazione è rimasto generico nel ruolo e nei contatti con i componenti. Viene denunciata come sottostimata deposizione del mar. NO e quella del teste IL, per ricostruire l'identità dei soggetti partecipanti alla rapina e dell'alibi fornito dal D'RE. Sostanzialmente la Corte di merito sarebbe venuta meno all'obbligo motivazionale relativo alle prove contrarie alla ricostruzione accolta.
3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per travisamento della prova.
Il ricorrente lamenta la mancata ammissione della rinnovazione della testimonianza del teste IL, che avrebbe potuto riferire in ordine alle confidenze fattegli da tale PA, il cui coinvolgimento sarebbe provato anche dal rinvenimento della custodia di un telefonino su cui è stata identificata una impronta papillare, ideatore e partecipante alla rapina, circostanze peraltro confermate anche dalla teste IC e già oggetto di contestazioni in primo grado. Dalla medesima deposizione del IL, che non potrebbe essere considerato come teste de relato, emergerebbe la estraneità del D'RE e il coinvolgimento del PA;
mentre al contrario dall'utilizzazione del pronome "noi" utilizzato dal D'RE nella captazione ambientale, durante la narrazione relativa alla rapina, non potrebbe evincersi la sua diretta partecipazione alla stessa. 4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per illogicità d ella motivazione. La responsabilità del D'RE non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, cui non potrebbe essere di supporto la circostanza del rinvenimento presso la sua abitazione di numerose schede telefoniche, ritenute prova per evitare controlli incrociati tramite tabulati, con personaggi legati allo stesso ambiente malavitoso. La motivazione sarebbe dunque congetturale e censurabile sotto il profilo dei canoni logici.
5) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. D) per mancata assunzione di una prova decisiva.
Il ricorrente lamenta il mancato accoglimento della richiesta di acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese il 25 settembre 2002 dal IL, ovvero ex art. 603 c.p.p. di riassumere la testimonianza. Tale circostanza sostanzia il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, anche in base all'ordinanza di revoca della misura custodiale emessa il 10 ottobre 2002;
6) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale.
Il ricorrente lamenta la omessa indicazione nella motivazione del contributo fornito all'associazione a delinquere, sicuramente non configurabile in base alla mero dato fattuale della conoscenza dell'avvenuta rapina, dovendosi escludere la sua presenza sul luogo del delitto, ovvero dalla conoscenza con il TT, da cui aveva ricevuto anche un regalo per il figlio, ovvero il proposito o l'idea di andare a recuperare la refurtiva 8 al limite favoreggiamento).
7) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza della motivazione in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Viene censurata la motivazione in base alla genericità dell'affermazione in forza della quale viene negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
8) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. Viene censurata la insufficiente esplicitazione dei criteri di dosimetria della pena adottati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente osserva la Corte che appare coerente con l'esaustivo quadro probatorio acquisito in primo grado il rigetto della richiesta di riaprire l'istruttoria dibattimentale in appello.
2. Partendo dall'esame dei singoli ricorsi osserva la Corte che in appello il ricorrente SV RD ha impugnato la sentenza di primo grado nel merito esclusivamente per i reati di associazione a delinquere, sequestro di persona e di tentato omicidio, censurando poi i criteri di dosimetria della pena utilizzati per tutti i reati. Essendo stato assolto dal reato di sequestro di persona le censure nel merito in ordine all'affermazione della sua responsabilità riguardano in questa sede esclusivamente il reato di associazione a delinquere e di tentato omicidio.
3. Osserva il collegio che per quanto concerne i profili che investono la ritenuta responsabilità dell'imputato il ricorso è infondato,ai limiti dell'inammissibilità, salvo per quanto verrà rilevato d'ufficio in ordine al reato di porto e detenzione di armi comuni da sparo;
nella sentenza infatti risultano affrontate tutte le questioni dedotte nel ricorso e che peraltro erano già state proposte in appello, anche per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico.
In ogni caso nel ricorso si prospettano esclusivamente generiche valutazioni su elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d'appello con motivazioni congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti (si veda, in particolare per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine alla consumazione della rapina, oltre le parziali ammissioni dell'imputato, l'occultamento della refurtiva e delle armi nel vano realizzato appositamente nel camion di proprietà del medesimo, l'indicazione parziale di altri complici, tra cui il TT, poi deceduto nel successivo conflitto a fuoco, le tracce di polvere da sparo rinvenute sulla maglietta indossata, l'attribuibilità al medesimo della realizzazione del doppiofondo (v. pag. 10 sent. 1 grado) e il contenuto delle intercettazioni ambientali concernenti i colloqui con i suoi familiari, per tentare di ottenere il dissequestro del camion, per rientrare in possesso delle armi e della refurtiva;
logica appare poi la ricostruzione dei fatti in ordine alla partecipazione al conflitto a fuoco, essendo stato arrestato in flagranza dello stesso, anche se senza armi, verosimilmente tempestivamente occultate all'interno del mezzo, nel breve lasso di tempo intercorso tra l'arrivo del RD SV nel piazzale e l'arrivo nello stesso luogo della polizia, (v. pag. 11 della sentenza d'appello). Il complesso degli elementi probatori acquisiti, uniti al fatto che il RD SV cessò di interessarsi al dissequestro del mezzo dopo l'avvenuta scoperta del vano segreto e il recupero di armi e (parte?)della refurtiva porta a ritenere esenti da censure logico giuridiche le valutazioni operate dai giudici di merito oltre che per il reato di rapina aggravata, in ordine anche ai contestati reati di associazione a delinquere (si vedano le valutazioni in ordine alla complessità dell'operazione e alla conseguente necessità di un pactum sceleris ed un'autonoma organizzazione di supporto in particolare le pagg. 21 e ss. della sentenza di primo grado e pagg. 12 della sentenza d'appello, con riferimento alla posizione di RD CO) e detenzione e porto di armi. In relazione a quest'ultimo reato deve peraltro dichiararsi la prescrizione per quanto riguarda la detenzione e il porto delle armi comuni da sparo essendo decorso il termine massimo previsto dalla legge, a far data dall'accertamento del reato. Questa conclusione ovviamente deve essere estesa a tutti gli odierni ricorrenti.
4. Supporta le conclusioni sopra evidenziate l'applicazione, nel caso in esame, del principio di diritto, in base al quale le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
Peraltro, ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici, come è avvenuto nel caso di specie. Ne deriva, in ipotesi di riproposizione di una delle dette questioni con ricorso per cassazione, che la impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte". (Cass. pen., sez 6, 25.1.94, Paolicelli,
197748).
Deve soltanto aggiungersi che le attività di preparazione, l'esistenza di basi logistiche (appartamento),di mezzi sofisticati per la realizzazione del colpo, con l'intervento di modifiche che hanno richiesto tempo di realizzazione e capacità progettuale permanente nel tempo, di vincoli di solidarietà e di interessi, emersi anche dopo l'esecuzione della rapina, (si veda per tutte l'interesse mostrato e già ricordato da RD SV per il recupero del camion), la distribuzione dei ruoli tra i partecipanti all'azione criminosa, (almeno sei - sette furono le persone impegnate a vario titolo, nel complessivo sviluppo dell'azione criminosa, v. pagg. 21 e 22 della sentenza di primo grado, con riferimento al numero delle armi utilizzate),dimostrano la sussistenza della societas sceleris in ordine alla quale è stata affermata la responsabilità dei prevenuti. Tra l'altro la complessiva valutazione della vicenda criminosa porta la Corte a ritenere che nel caso in esame deve applicarsi anche il seguente principio di diritto, in base al quale "in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012 - dep. 18/01/2013, PG in proc. Di Sarli, Rv. 254233).
5. L'adeguatezza della motivazione anche in ordine alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche appare ampiamente esaustiva in ordine all'insussistenza di elementi positivi cui fare riferimento per la concessione della medesima attenuante.
6. Per quanto riguarda la posizione di RD CO osserva la Corte che anche in questo caso in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260); i giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
e il ricorso per cassazione dell'imputato, denunziando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie , anche con riferimento alla motivazione per relationem adottata, censura asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e in ordine alla natura dello stesso che non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Nella ricostruzione del fatto deve infatti essere applicato il principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 254107), anche perché le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - dep. 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615), come è avvenuto nel caso in esame. Ciò premesso occorre sottolineare come le valutazioni operate dai giudici di merito in ordine alla falsità dell'alibi fornito da RD CO sono esenti da censure logico - giuridiche. I riferimenti logici ed oggettivi, specificamente indicati nella sentenza di primo grado (v. pag. 11 e 12), sono coerenti nella loro razionale sequenzialità, e trovano supporto nelle testimonianze degli agenti che presero parte al conflitto a fuoco in via Feronia, e nei reperti della sparatoria, tra cui il bossolo rinvenuto sul luogo, in prossimità del civico 22, ove era ferma la Fiat 500, posizionata in modo strategico per ostruire il passaggio di autovetture delle Forze dell'ordine. Il rapinatore, identificato poi nel RD CO, scese dal mezzo, fece fuoco nei confronti degli agenti è fuggì sullo stesso motorino ritrovato poi nel piazzale, dove avvenne il secondo conflitto a fuoco tra i rapinatori e gli agenti sopraggiunti. Nella fuga il RD CO perse il casco che era poggiato sul motorino, e che non indossava al momento del conflitto a fuoco, circostanza che fornisce fondamento fattuale e giuridico alle dichiarazioni degli agenti operanti e attendibilità alla ricognizioni fotografiche e personali effettuate, in base anche al fatto che la ricognizione di fronte al GIP avvenne a mesi di distanza dal fatto, circostanza che giustifica le apparenti discrasie evidenziate;
ad esempio, correttamente è stato tenuto conto che al momento della rapina il ricorrente aveva i capelli rasati tranne due riccioli, capigliatura che sicuramente non era più tale al momento della ricognizione e soprattutto al momento del riconoscimento operato in primo grado (si veda la dettagliata ricostruzione delle procedure e degli esiti delle medesime alle pagg. 13 e 14 della sentenza di primo grado). Occorre sottolineare poi che nello stesso piazzale ove è stato trovato il motorino utilizzato per la fuga è stata rinvenuta anche l'OPEL Vectra utilizzata per la rapina e da cui, secondo le testimonianze acquisite, sono scesi almeno altri tre rapinatori senza alcun borsone. Da ultimo deve sottolinearsi che nel piazzale è stata ritrovata anche una autovettura Panda, anch'essa risultata rubata il giorno antecedente la rapina, come le altre due autovetture, l'Opel con cui fuggirono tre rapinatori dopo aver eseguito il colpo e la Fiat 500, da dove scese il complice degli esecutori materiali della rapina,che fece fuoco verso gli agenti e fuggì poi con il motorino Morini, e identificato poi nell'odierno ricorrente RD CO (v. pagg. 9 e ss della sent. di primo grado e pagg. 12 e 13 della sentenza d'appello). Le considerazioni già effettuate in ordine alla corretta qualificazione giuridica e sussistenza dei reati contestati al RD CO, esposte nell'esame della posizione del RD SV, vanno dunque riproposte anche con riferimento alla sua posizione. Corretta, ed esente quindi da contraddizioni logico giuridiche, appare inoltre il giudizio relativo all'insussistenza della possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante il suo stato d'incensuratezza, in base all'articolata motivazione dei giudici di primo grado, confermata dai giudici d'appello.
7. Per quanto riguarda la posizione di D'RE AB osserva la Corte che il ricorrente deduce l'insussistenza di un quadro probatorio stringente ed inoppugnabile, ritenendo che le affermazioni dei giudici di merito in ordine alla affermazione della sua responsabilità per i reati ritenuti all'esito dei giudizi di merito, siano fondati esclusivamente su dati meramente congetturali, privi di riscontri oggettivi, comunque insufficienti e lacunosi, e privi di univocità tale da poter fondare su di essi un giudizio di colpevolezza. In particolare sarebbero stati ignorati i risultati delle perizie, in base alle quali non sono state rilevate tracce di impronte riconducibili al ricorrente, è stato indicato un numero di partecipanti alla rapina indimostrato, sarebbe stato ignorato l'esito delle deposizioni di CO IL ed EO IC, che hanno indicato quale organizzatore della rapina PA NN, di cui sono state rinvenute le impronte papillari in un reperto. Al contrario sarebbe stato erroneamente valutato il contenuto delle intercettazioni in cui il D'RE parla della rapina ed esprime l'intenzione di recuperare le armi, nascoste nel doppiofondo predisposto dal RD SV sul suo automezzo. L'equivocità delle sue affermazioni, peraltro, non sarebbero sufficienti a ritenerlo intraneo al contesto associativo, all'interno del quale non sarebbe stato individuato un suo ruolo e, considerando le affermazioni del IL, che avrebbe escluso la sua partecipazione alla rapina, e che erroneamente non sarebbe stato risentito dai giudici di secondo grado, sottolinea la validità della ricostruzione alternativa, caratterizzata dalla sua estraneità ai fatti di causa. Tale ricostruzione, peraltro, non potrebbe essere scalfita anche dal sequestro delle numerose schede telefoniche rinvenute nella sua abitazione, ovvero dalla pregressa conoscenza con il TT, altro partecipante alla rapina, deceduto in un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine, durante la fuga successiva all'esecuzione della rapina medesima. Tantomeno il giudizio di colpevolezza potrebbe essere basato sul contenuto delle intercettazioni e sull'idea espressa di andare a recuperare la refurtiva;
tali elementi, meramente indiziari troverebbero assoluta smentita nelle altre acquisizione probatorie, sopra evidenziate ed inoltre dall'alibi fornito.
8. A parere della Corte le valutazioni operate dai giudici di merito appaiono esenti da censure logico - giuridiche. La ricostruzione della difesa del D'RE appare assolutamente lacunosa e in contrasto con le acquisizioni probatorie;
le perizie, pur non rinvenendo la presenza di impronte del D'RE sui reperti sequestrati, non possono escludere la sua partecipazione alla rapina, in ruoli diversi, non necessariamente correlati alle armi (peraltro emerge dagli atti che almeno due rapinatori, il TT ed un secondo rapinatore che indossava la tuta bianca dell'Adidas, calzavano guanti, come emerge dai reperti sequestrati, v. sent. 1 grado pag. 5); inoltre le deposizioni del IL e della IC, pur indicando quale organizzatore della rapina PA NN, non escludono la partecipazione del ricorrente al fatto criminoso;
(il IL riporta dichiarazioni favorevoli del PA, ma personalmente non sa nulla ne' su chi ha organizzato la rapina, ne' su chi vi ha partecipato, non sa se è vero o non è vero ciò che ha detto PA, non sa se PA si era vantato di questa cosa (della rapina) (v. verbale udienza trib. 1 giugno 2006), il contenuto delle intercettazioni ambientali è tutt'altro che aspecifico e irrilevante, sia perché appare ricco di particolari, anche non di pubblico dominio, come l'esistenza del doppio fondo nel mezzo allestito dal RD SV, la qualità delle armi utilizzate, anche da guerra, la conoscenza che il mezzo è stato ricoverato nel deposito della polizia, che all'interno sono custoditi denaro e armi, nonostante la falsa notizia propolata dalle forze dell'ordine, sia perché fornisce una dettagliatissima ricostruzione delle drammatiche sequenze successive alla rapina, in particolare della sparatoria avvenuta sul piazzale, dove poi è stato catturato il RD SV, riferendo anche della presenza di un tale Sergio, che non risulta tra i soggetti coinvolti nel processo, del fatto che due dei rapinatori si erano nascosti nel vano interno realizzato dal RD, circostanze che dimostrano la correttezza della quantificazione dei partecipanti all'evento criminoso ipotizzata dai giudici di merito (si veda sul punto la puntuale motivazione della sentenza di primo grado alle pagg. 21 e 22). Appare dunque priva di illogicità la conclusione dei giudici di merito, secondo i quali un tale grado di conoscenza dei fatti può giustificarsi esclusivamente sulla base di una diretta partecipazione all'episodio delittuoso, fin dalla sua organizzazione con un diretto coinvolgimento nell'esecuzione del medesimo, anche eventualmente con un ruolo di supporto.
L'affermazione della responsabilità del D'RE nella partecipazione alla rapina, e prima ancora, per quel che verrà successivamente evidenziato, nella partecipazione all'associazione, pertanto si basa non solo su dati negativi,nel senso che rimangono ampiamente fuori del perimetro della univocità, precisione e concordanza, come l'insufficienza dell'alibi, e l'equivocità delle deposizioni dei testi IL e IC (v. pagg. 14 e 15 della sentenza di primo grado), ma dal fatto che al quadro offerto dal ricorrente, a sostegno della sua completa estraneità al fatto, viene opposta una ricostruzione non solo verosimile ma supportata da elementi oggettivì fondati su dati inequivocabili e da una serie di indizi e considerazioni logiche che raggiungono solidamente il livello della gravità, precisione e concordanza, rispettando il criterio affermato nell'art. 533 c.p.p., comma 1 secondo il quale la responsabilità dell'imputato deve essere affermata "al di là di ogni ragionevole dubbio". E in tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile,come deve ritenersi nel caso in esame, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti. (Cass., Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011 - dep. 15/02/2012, Brancucci, Rv. 252066;
Massime precedenti Conformi: N. 4652 del 2005 Rv. 230873, N. 15897 del 2009 Rv. 243528). In questo caso, a parere della Corte, il giudizio di responsabilità viene supportato non da mere congetture, ma da elementi concreti e considerazioni logico-giuridiche coerenti come emerge dalla motivazione integrata delle due sentenze di merito, e che comunque emerge dalla ricostruzione contenuta negli atti. In questo caso, come sopra già sottolineato, occorre fare riferimento innanzitutto al contenuto delle intercettazioni ambientali, dove il D'RE parla di particolari, come la presenza dei soldi e delle armi all'interno del furgone, nonostante la polizia avesse dato alla stampa la falsa notizia del ritrovamento della refurtiva e delle stesse armi all'interno di un appartamento, evidenziando la volontà di recupero del denaro e delle armi stesse, custodite nel vano ricavato dal RD, e della rinuncia al tentativo di recupero per il fatto che il mezzo era custodito in un autoparco della Polizia. È poi un dato di fatto incontestabile dal punto di vista processuale che il TT si recò a casa del D'RE due giorni prima della rapina, insieme alla sua compagna EL;
emerge altresì dagli atti che la EL ricevette dal TT un numero telefonico con il quale avrebbe dovuto contattare un amico che avrebbe poi contattato una persona soprannominata "Il tigre", per recuperare l'autovettura Ypsilon 10, noleggiata dalla EL e utilizzata dal TT per recarsi presso l'abitazione dei RD la mattina in cui sarebbe stata poi commessa la rapina;
tale autovettura rimase parcheggiata presso l'abitazione dei RD fino al 26 ottobre 2001, e il giorno successivo venne trovata in un campo distrutta dalle fiamme. Dopo la rapina la EL, preoccupata per la macchina, aveva utilizzato il numero telefonico che gli aveva fornito il TT, cui aveva risposto l'EL, che le aveva assicurato che all'auto avrebbe pensato lui, mentre la EL venne invitata a far scomparire dall'appartamento a disposizione della banda armi, indumenti e radio ricetrasmittenti a disposizione della banda (v. pag. 7 della sentenza di primo grado). È documentalmente provato poi che l'EL partì per Bruxelles lo stesso giorno per fare ritorno il 28, e che prima e dopo la rapina si era messo ripetutamente in contatto con D'RE. Tali circostanze dimostrano sicuramente la contiguità dell'EL (nella sentenza di primo grado gli elementi a suo carico sono ritenuti sufficienti per ipotizzare un reato di favoreggiamento ormai prescritto, e insufficienti per pronunciare una sentenza di condanna per i reati contestati) al circuito criminale degli autori della rapina e per il D'RE, alla luce di tutti gli elementi acquisiti a suo carico, l'intraneità nello stesso. Le sentenze di merito evidenziano infatti, oltre il contenuto delle intercettazioni,assolutamente rilevante per quanto sopraesposto, altri elementi concreti che servono a configurare il ruolo del ricorrente D'RE, e cioè il possesso di numerosi telefoni cellulari e di schede telefoniche, nonché di schede prepagate, come quella fornita dal TT alla EL per telefonare ad EL, peraltro anch'egli trovato in possesso di numerosi cellulari e schede telefoniche. Ed è altresì pacifico che il gruppo fosse dotato oltre che di notevole quantità di armi, di numerosi cellulari e apparecchiature ricetrasmettenti, abiti di taglie diverse a disposizione, come dimostrano i reperti recuperati dalla Polizia, su indicazione della compagna del TT, nel fosso in cui erano state gettati dalla stessa EL, dopo averli recuperati nell'appartamento, utilizzato come base dalla banda, nei giorni successivi alla rapina e alla drammatica morte del TT, su indicazione dell'EL. Sono altresì pacifici i contatti tra l'EL e il D'RE prima e dopo l'esecuzione della rapina (v. pag. 17 della sentenza di primo grado). In sostanza, non appaiono neutri, ai fini della decisione, e si inseriscono coerentemente nel percorso valutativo dei giudici di merito, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, anche per il D'RE gli stretti legami accertati con il duo TT - EL (si vedano le pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado e pag. 4 della sentenza d'appello).
Peraltro le conclusioni perplesse contenute nella sentenza di primo grado, secondo le quali il "Tigre", soggetto cui l'EL ha verosimilmente delegato la sparizione dell'autovettura Ypsilon 10, potrebbe essere identificato in RD SV secondo gli agenti, mal si conciliano con l'assenza di qualsiasi riscontro sul punto e con il fatto che lo stesso EL fosse soprannominato come "il Principale", come ha chiarito il IL (v. dep. udienza 1 giugno 2006), amico del D'RE (v. pag. 14 sent. di primo grado). In ogni caso, la presenza del "Tigre" rivela l'intervento di terzi soggetti, nella vicenda, che dovevano avere un forte legame fiduciario con il TT e con lo stesso EL, ed essere pienamente consapevoli non solo della rapina, ma anche dell'organizzazione complessiva della banda. Circostanza che rende ancor più verosimile il numero dei partecipanti alla rapina ipotizzato dai giudici di merito.
9. Alla luce di queste considerazioni deve ritenersi che il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente non sussiste, in quanto il controllo sulla logicità e coerenza della motivazione deve essere rivolto a verificare se il giudice di merito abbia indicato le ragioni del convincimento che si è formato e se queste siano plausibili, cioè fondate sull'intero materiale probatorio, in modo che le conclusioni risultino il frutto di sillogismi logici. Nella sentenza impugnata le conclusioni appaiono fondate su un esame complessivo dei dati probatori, frutto non di un ragionamento congetturale, ma che trova spiegazione negli elementi probatori acquisiti in sede processuale e valorizzate nelle motivazioni delle due sentenze di merito. Il libero convincimento del giudice risulta giustificato da una motivazione immune da vizi, perché gli elementi indiziari acquisiti appaiono univoci e non consentono una ricostruzione alternativa dei fatti, sicché deve affermarsi che il giudizio espresso in sentenza possa qualificarsi come logico e corretto, dal momento che converge verso un risultato che è contrassegnato da coerenza e ragionevolezza. In altri termini le valutazioni operate non possono essere qualificate mere congetture e sono sufficienti a dimostrare il concorso dell'imputato nei reati a lui ascritti.
Peraltro anche nei confronti del D'RE deve essere eliminato l'aumento di pena concernente il reato di porto e detenzione di armi comuni da sparo, con il conseguente annullamento sul punto della sentenza impugnata, mentre deve ritenersi corretto il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ampiamente motivato nella sentenza di primo grado (v. pag. 26 della sentenza di primo grado) e correttamente ripreso per relationem nella sentenza d'appello.
10. Alla luce delle suesposte considerazioni il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, limitatamente ai reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo, perché estinti per intervenuta prescrizione, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la eliminazione delle relative pene dal computo dell'aumento a titolo di continuazione (capo E); devono essere rigettati nel resto i ricorsi.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo, perché estinti per prescrizione, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la eliminazione delle relative pene dal computo dell'aumento a titolo di continuazione (capo E); rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2013