Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
Spetta al giudice ordinario la competenza a conoscere del reato permanente la cui condotta, iniziata dal soggetto minorenne, sia terminata in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2013, n. 14995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14995 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/02/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 298
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 5431/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. IO AR, nato a [...] il [...];
2. NI OR, nato a [...] il [...];
3. CA AR, nato a [...] il [...];
4. CA Le UR, nato a [...] il [...];
5. PE IE ZU, nato a [...] il [...];
6. EN RA, nato a [...] l'[...];
7. FA PA, nato a [...] il [...];
8. PE RI, nato a [...] il [...];
9. UD AV, nato a [...] l'll/12/1973;
10. OD AV, nato a [...] il [...];
11. AT OR, nato a [...] il [...];
12. PE SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/01/2011 della Corte d'appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena accessoria inflitta a AR CA nell'interdizione per anni cinque, con rigetto nel resto, e la dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi l'avv. Ernesto Pino per OR NI e RI PE, l'avv. Francesco Traciò per AR CA, Le UR e RI PE, l'avv. AT Silvestri, in proprio per ZU, ed in sostituzione dell'avv. Scordo nell'interesse di PA, l'avv. Laura Autru Ryolo per AV UD e AV OD, e l'avv. Carlo Autru Ryolo per SA PE, i quali tutti si sono riportati ai propri ricorsi chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Messina con sentenza del 25/01/2011, definiva il giudizio di impugnazione proposto nei confronti delle sentenze del 30/05/2005 del Gip del Tribunale di Messina del 23/12/2005 emessa dalla medesima autorità e del decreto di confisca dei beni di PE IE LO emesso dallo stesso Gip il 13/11/2005; parzialmente riformando i provvedimenti di primo grado riconosceva la prevalenza delle attenuanti generiche in favore di parte degli appellanti, nonché la sussistenza del vincolo della continuazione con precedente giudicato in favore di SA, rideterminando per l'effetto la pena inflitta agli imputati, e confermando nel resto i provvedimenti impugnati.
Il processo aveva ad oggetto la contestazione di associazione per delinquere di stampo mafioso e di un'associazione a fini di commercio di sostanze stupefacenti, nonché i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Raggruppando per contiguità di argomenti i motivi di ricorso si rileva, sul piano procedurale:
2.1. Nell'interesse di NI OR e RI PE, ritenuti responsabili rispettivamente del reato di cui all'art. 416 bis c.p. e dei reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt.73 e 74, la difesa ha eccepito con il primo motivo violazione di legge processuale, e difetto di motivazione riguardo all'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate presso la sala ascolto della squadra mobile in assenza della motivazione del requisito di urgenza nel decreto autorizzativo, eccezione svolta con riferimento alle intercettazioni sull'auto di SA, effettuate con autorizzazione del Gip del 02/02/2002, disposte con decreto esecutivo del P.m. del 05/02/2002, e successive proroghe.
La condizione di indifferibilità temporale richiesta dalla legge per consentire, in presenza di indisponibilità degli impianti siti in Procura, l'esecuzione delle captazione in luogo diverso non si ricava nè dai provvedimenti autorizzativi, ne' dallo stesso procedimento usato, posto che non vi è stato un decreto del P.m. di cui si è richiesta la convalida, ma si è scelta la via ordinaria. Erroneamente interpretando la sentenza delle S.U. Policastro sul punto il giudicante ha ritenuto sussistente in re ipsa in materia di criminalità organizzata il requisito dell'urgenza, svalutando il richiamo, pur contenuto nella pronuncia, all'esistenza in quel caso di una motivazione per relationem, nella specie mancante, ricostruzione quindi che ribadisce la necessità di un'analisi concreta, non svolta in questo caso. L'interpretazione del giudicante assume, secondo il ricorrente, un effetto abrogativo della disposizione processuale, ed additiva, nella parte in cui ne esclude l'applicazione ai reati di criminalità organizzata, andando chiaramente oltre il dettato normativo.
Analogamente, il decreto esecutivo del P.m. del 17/05/2002, con cui si disponevano le modalità di captazione nell'autovettura in uso a tale ZI, richiamava le esigenze di coordinamento sul territorio, ma ancora una volta nulla riferiva quanto all'ulteriore requisito dell'urgenza.
2.2. La medesima eccezione, fondata sull'assenza del requisito dell'urgenza dell'intercettazione risulta svolta nell'interesse di CA AR, nonché di ZU PE IE, condannati per il reato associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e per i reati fine;
nell'interesse di quest'ultimo si deduce che non possa desumersi l'indisponibilità degli impianti della Procura da una certificazione risalente al settembre 2001, risultando la captazione eseguita in epoca diversa. Analogo rilievo viene operato nell'interesse di SA, condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., per il reato associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 e per i reati fine, che ritiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte, in quanto captate con impianti esterni alla Procura, senza alcuna motivazione, non risultando richiamato ne' nel decreto esecutivo del P.m., ne' nel provvedimento autorizzativo del Gip l'atto del 29/09/2001 nel quale il Procuratore della Repubblica attestava l'indisponibilità degli impianti, al contrario di quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha sottolineato l'esigenza di una motivazione all'interno dei provvedimenti dispositivi, e non consente una successiva integrazione.
3. La difesa di FA PA, ritenuto responsabile del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, eccepisce violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione con riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale dell'autorità giudiziaria ordinaria, riferendosi gli elementi a carico dell'interessato a periodi temporali nell'ambito dei quali questi non aveva compiuto la maggiore età, come riconosciuto dal provvedimento emesso dal Tribunale del riesame.
La differente valutazione operata dal giudice di merito è fondata sul contenuto di una telefonata intercorsa tra terzi, che dà conto della presenza del telefono dell'interessato in luogo di pertinenza di correi, elemento di fatto non dimostrativo della continuazione nel reato nell'epoca in cui era divenuto maggiorenne, mentre sul punto la Corte nella sentenza impugnata, opera tale illogico collegamento. Si rileva conseguentemente violazione dell'art. 25 Cost. e del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 3.
Passando ai rilievi di merito si osserva:
4.1. Nell'interesse di IO AR, RA EN, condannati entrambi alla pena di anni cinque per i reati di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, con il primo motivo si eccepisce l'assenza di motivazione sul reato associativo, poiché lo sviluppo della pronuncia impugnata si limita alla riproposizione della ricostruzione storica dell'esistenza dei due gruppi nella zona ionica di Messina, richiamando quanto espresso nella pronuncia di primo grado, e riferendosi a massime giurisprudenziali non rapportate al caso concreto. In alcun capo della pronuncia si ravvisano indicazioni delle fonti di prova su cui si è fondata la decisione, o le argomentazioni svolte, risultando omessa la trattazione delle singole posizioni.
Quale elemento di prova a carico di AR nella pronuncia si richiama il contenuto delle intercettazioni indicate nella sentenza di primo grado, assumendo che dal loro contenuto si ricavi la qualità di cedente e non di consumatore di stupefacente, senza individuare gli elementi di prova sulla base dei quali tale giudizio viene reso, così come si qualifica associativa l'attività di RA, richiamando le allegazioni della pronuncia di primo grado, per di più ignorando le specifiche contestazioni svolte in appello, riguardanti lo svolgimento dell'attività illecita contestata nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso, accusa per la quale egli aveva patteggiato la pena nell'ambito dello stesso procedimento, oltre che il limitato sviluppo temporale dell'azione, che contrasta l'assunto accusatorio.
Con riferimento alla situazione di RI, imputato del reato associativo in materia di stupefacenti e del reato fine, si rileva mancanza di motivazione. Nei motivi d'appello si era sottolineata la diversità del modus procedendi del ricorrente, che non aveva realizzato le condotte ritenute caratteristiche dell'azione illecita ed associativa, quale cambiare il cellulare frequentemente o utilizzare utenze intestate a terzi, ed in sentenza inoltre non era stato indicato da quale elemento potesse evincersi che gli appuntamenti concordati si fossero poi effettivamente tenuti, non essendo stata svolta alcuna attività ulteriore, rispetto alle intercettazioni, volta alla ricerca di riscontri.
Inoltre quanto all'art. 73 cit. era stata rilevata la genericità della contestazione quanto al luogo, ai tempi ed agli elementi soggettivi ed oggettivi delle cessioni, rilievi tutti a fronte dei quali il giudice dell'appello ha motivato semplicemente richiamando la pronuncia di primo grado.
Gli avvocati Francesco CI ed TA MA DA, nell'interesse di CA AR, con il primo motivo denunciano i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento al motivo d'appello con il quale si contestava la sicura identificazione della persona coinvolta nelle conversazioni con l'odierno ricorrente, effettuata sulla base del solo riconoscimento vocale eseguito dagli organi di p.g., oltre che sull'altrettanto generica comunanza di interessi lavorativi con SA, e possibile attribuzione di un diminutivo del nome di battesimo del tutto comune in quel territorio, argomenti con superati nel provvedimento impugnato. Analogo vuoto viene evidenziato con riguardo alle rilevate discrepanze interpretative di una conversazione, sulla base di una consulenza di parte depositata in appello, eccezione il cui accoglimento avrebbe potuto fondare, quanto meno l'applicazione della diminuente di cui al D.P.R. in esame, art. 74, comma 6 su cui la Corte non aveva svolto argomenti.
Nello stesso senso risultavano ignorati gli specifici riferimenti operati nel gravame ad alcune conversazioni che, ove attribuibili all'interessato, ne dimostravano l'assoluta mancanza di interesse rispetto all'attività cui si faceva riferimento, argomento specifico rispetto al quale si era stato operato un rimando alla motivazione della pronuncia di primo grado, analogamente a quanto avvenuto in merito alle considerazioni operate in ordine alla possibilità di ricondurre il suo interessamento all'esigenza dell'uso personale della sostanza, senza individuare gli elementi caratterizzanti la ritenuta partecipazione all'azione illecite collettiva. Analoghi rilievi vengono svolti nell'interesse di Le UR, ZU, AV UD e OD AV, SA e
OR, tutti ritenuti responsabili del reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. cit., ad eccezione di SA, raggiunto anche da altre accuse, come già precisato.
4.2. Contestazioni dello stesso tenore sono svolte nell'interesse di OR e SA, imputati del reato associativo di cui all'art. 416 bis c.p.. In particolare, quanto al primo si lamenta assenza di motivazione poiché, a fronte degli specifici rilievi di fatto operati nel giudizio d'appello la sentenza si limita a richiamare quanto in argomento svolto dal primo giudice, senza analizzare i motivi di gravame, argomentandone l'inconsistenza o la non pertinenza. Nell'interesse di SA si eccepisce violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza del reato associativo di stampo mafioso, oltre che sulla responsabilità del ricorrente. Sotto il primo profilo contestato in atto di gravame, la Corte si era limitata a richiamare quanto espresso in primo grado, facendo generico riferimento ad atti di indagine da cui desumere l'esistenza di una struttura dedita alle estorsioni ed allo spaccio, senza alcun indicazione ulteriore, relativa all'elemento costitutivo dell'assoggettamento ed omertà derivante dal vincolo. Quanto alle prove di partecipazione di SA, oltre alla carenza di motivazione, risulta altresì l'omessa confutazione di una argomentazione in senso contrario proveniente dalla difesa, fondata su dichiarazione di intraneo al gruppo mafioso che ha affermato di conoscere il ricorrente solo in quanto acquirente per uso personale di cocaina.
5. Tutti gli imputati del reato associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 eccepiscono difetto di motivazione per l'esclusione del riconoscimento dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 richiesta formulata in appello, in relazione alla quale il giudice del gravame si limita al richiamo della pronuncia di primo grado, in maniera acritica.
6. Nell'interesse di AR si eccepisce inoltre violazione di legge penale in relazione all'art. 29 c.p. sull'intervenuta conferma della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, malgrado la pena in secondo grado fosse stata ridotta al di sotto dei cinque anni, situazione che avrebbe consentito l'applicazione dell'interdizione temporanea.
Si eccepisce nell'interesse di Le UR e AR violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento ai rilievi mossi nel gravame alle modalità identificative dei conversanti, ed alla mancanza di attività di verifica successiva delle tesi di accusa ricavate dalle conversazioni, in merito alla qualità di tossicodipendenti degli interessati, che doveva indirizzare nelle interpretazioni delle conversazioni;
quanto a Le UR le risultanze, specificamente indicate, risultavano rivelatrici di una ricerca per uso personale, anche in ragione della sporadicità dei contatti registrati e della costante esigenza di questi di approvvigionarsi di stupefacente, argomenti ignorati nella pronuncia impugnata.
Le medesime argomentazioni erano state riproposte nell'interesse di AR, che risultava per di più aver solo assistito passivamente alle conversazioni svolte tra terzi, sicché le intercettazioni avevano rivelato l'assenza di collegamenti economici tra il ricorrente e SA, permettendo di qualificare le sue condotte nell'ambito del consumo di gruppo, argomenti tutti confutati con il mero richiamo per relationem.
7. Nel ricorso proposto nell'interesse di ZU PE IE, si eccepisce violazione di norma penale e processuale e vizio di motivazione del punto della decisione riguardante la confisca disposta L. 7 agosto 1992, n. 356, ex art. 12 sexies su beni mobili, di cui si nega la titolarità, che non possono costituire cespite utilizzabile al fine di valutare la sproporzione reddituale, e quelli immobili, rispetto ai quali non è stato considerato il tempo di acquisto, antecedente alla data di contestazione dei reati oggetti del procedimento, senza considerare sia l'onere economico del mutuo, accollato dai genitori, sia l'apporto economico per la ristrutturazione degli arredi affrontato dalla convivente, che permette di escludere la sproporzione tra il bene ed il reddito dell'interessato, presupposto del provvedimento ablativo. La situazione descritta riguarda anche l'ulteriore immobile di cui l'interessato ha la titolarità, anch'esso acquistato con i proventi dell'attività di lavoro del padre. Si ritiene che, sulla base della norma applicata, alla confisca si possa giungere solo in caso di sproporzione tra i redditi accertata sulla base o della dichiarazione fiscale, o dell'attività economica svolta, situazioni non scandagliate nella motivazione del provvedimento che si è impugnato.
8. Nell'interesse di PA inoltre si denuncia violazione di legge penale e vizio di motivazione riguardo il travisamento del fatto, perché emergeva da un telefonata intercettata che oggetto della transazione era l'erba e non la cocaina, come ritenuto in sentenza, nonché con riferimento alla quantificazione della pena ed all'applicazione delle attenuanti generiche. Si assume che aveva condotto in secondo grado, applicata la prevalenza, si era giunti a determinare pene diverse ad imputati che in primo grado avevano fruito del medesimo trattamento sanzionatorio;
tale scelta non è stata giustificata da alcuna motivazione, non essendosi fornito nella specie adeguato rilievo all'incensuratezza del ricorrente.
9. La difesa di PE SA rileva da ultimo carenza di motivazione quanto al giudizio di comparazione delle circostanze, che per SA è stato confermato nella forma della equivalenza, mentre è stata riconosciuta agli altri imputati la prevalenza delle attenuanti, con valutazione equitativa, il cui mancato riconoscimento in favore dell'interessato è rimasto privo di sostegno argomentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, ad eccezione di quello proposto nell'interesse di AR, fondato in relazione all'eccezione relativa all'illegalità della pena accessoria a lui inflitta.
2. Occupandosi preliminarmente dell'eccezione di inutilizzabilità del intercettazioni proposte nell'interesse di OR, AR, Le UR, ZU, SA e RI, in quanto captate con attrezzature esterne a quelli degli uffici di Procura che le aveva disposte, si osserva che nel provvedimento esecutivo del P.m. del 05/02/2002 c'è un espresso richiamo alla situazione di totale inagibilità delle apparecchiature interne all'ufficio, certificate dal provvedimento del Procuratore della Repubblica del settembre dell'anno precedente.
L'attestazione del P.m. che da atto del permanere di tale condizione, non deve essere supportata da nuova documentazione, trattandosi a sua volta di una certificazione, superabile con la dimostrazione della prova contraria, non offerta dall'allegante a sostegno della sua eccezione. Nella situazione logistica descritta - mancanza di strumenti di captazione presso la Procura - costituisce principio pacifico (da ultimo Sez. 6^, Sentenza n. 15396 del 11/12/2007, dep. 11/04/2008, imp. Sitzia, Rv. 239633) che la captazione possa essere autorizzata presso strutture esterne, anche in assenza del requisito dell'urgenza, in quanto si ritiene che i tempi del doveroso controllo non possano essere dettati dalla presenza di strutture tecniche adeguate;
per di più nella specie si era in presenza di un'attività illecita in atto, circostanza di cui si da conto nei provvedimenti autorizzativi, che da sola giustifica positivamente l'estremo dell'urgenza delle indagini.
Il dato pacifico della presenza di una limitazione di natura tecnica, che non risulta superata alla data in cui vennero disposti gli ascolti, per quanto già esposto, esclude la fondatezza del rilievo quanto alle captazioni rilevate all'interno dell'auto di SA. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per quel che riguarda le captazioni nell'auto di ZI, disposta nel maggio di quell'anno. In tal caso la presenza della certificazione del cancelliere, nel suo richiamo alla situazione di occupazione di tutte le linee, da conto del raggiunto superamento della situazione di stallo certificata per il periodo precedente;
per contro la situazione concreta, costituita dall'accertamento, grazie alle precedenti intercettazioni, della presenza di un'azione illecita in corso di esplicazione, rendeva più concreti i gravi indizi di reato che sorreggono il provvedimento e davano conto di un'azione illecita in corso di esecuzione/situazione che legittima, per ciò stesso il requisito dell'urgenza (Sez. 2^, Sentenza n. 5103 del 17/12/2009, dep. 09/02/2010, imp. Cannizzaro, Rv. 246435) che consente di superare in fatto l'eccezione formulata. In tal senso quindi deve concludersi per la manifesta infondatezza delle eccezioni svolte a tal fine.
3. Analogamente, sull'ulteriore rilievo procedurale operato dalla difesa di PA, deve escludersi la fondatezza del rilievo, relativo all'incompetenza funzionale del giudice ordinario, per essere l'interessato coinvolto in attività illecita esclusivamente durante la sua minore età.
Come già argomentato dal giudice di merito, in presenza di una contestazione per reato permanente, quale quello associativo, con termine di consumazione collocato in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età non poteva che demandarsi al giudice ordinario la cognizione del reato (Sez. 1^, ordinanza n. 7057 del 13/01/2006, dep. 24/02/2006, imp. Frizziero, Rv. 234067), salvo gli approfondimenti successivi riguardo alle prove della responsabilità e l'eventuale possibilità di circoscrivere la consumazione del reato ad epoca differente.
Del resto, posto che la competenza deve essere valutata sulla base della contestazione, non trova spazio la valutazione analitica delle prove assunte al riguardo, che interviene in un momento successivo;
per di più nel merito, come giù rimarcato dai primo giudice, è mancante la prova della recisione dei rapporti dell'interessato con i consociati in epoca antecedente il raggiungimento della sua maggiore età, circostanza che ulteriormente esclude la fondatezza dell'eccezione di incompetenza.
4. Deve precisarsi in via generale, riguardo all'eccezione di carenza motivazionale della sentenza dell'appello formulata da tutti i ricorrenti sia con riferimento alla contestazione dell'ipotesi associativa di cui all'art. 416 bis c.p. che a quella prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 che l'obbligo di motivazione è strettamente correlato alla specificità dei rilievi formulati, ben potendo limitarsi la pronuncia d'appello a richiamare quanto sviluppato nella sentenza di primo grado, ove i motivi di gravame prescindano dalla ricostruzione offerta nella pronuncia oggetto di impugnazione e si limitano a riproporre eccezioni e rilievi che risultano congruamente superati nell'atto impugnato.
4.1. Nella specie, analizzando preliminarmente i rilievi contenuti negli atti di appello proposti nell'interesse di OR e SA quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui all'art. 416 c.p. si deve rilevare che la pronuncia di primo grado ha esaminato l'accertamento della presenza di una associazione di stampo mafioso ancora attiva, cui partecipavano sia OR, che tale ZI, estraneo a questo procedimento, compiutamente ponendo in luce gli elementi di fatto in base ai quali è giunta alla determinazione di attualità della partecipazione di OR, ancorché ancora sottoposto a misura carceraria, individuando le intercettazioni sulla base delle quali tale esame è stato condotto, richiamando le direttive e le intimidazioni che OR, grazie ai colloqui con suo figlio, riusciva ad inviare fuori dalle mura carcerarie, da cui si traeva la sua costante informazione sull'attività degli associati, sui cui comportamenti possedeva ancora potere di incidenza, valutazione e determinazione.
A fronte di tali specifici elementi l'appellante si limitò nell'impugnazione di merito a negare l'esistenza dell'associazione, per la verità accertata con sentenza passata in giudicato, la cui persistenza era denotata dalla pianificazione della collettiva attività emergente dalle intercettazioni citate;
a negare la possibilità di comunicazione scritta, per la sottoposizione a censura, ex art. 41 bis ord. pen. la cui efficacia è smentita dal tenore delle conversazioni, o a reiterare le richieste di riconoscimento del bis in idem, sulla base delle medesime argomentazioni già respinte dal primo giudice.
Unico rilievo specifico era costituito dalla conversazione in cui si dava atto della preminenza di ZI nel gruppo, a seguito della carcerazione di OR, argomentazione rispetto alla quale nella stessa pronuncia di primo grado venivano citate le conversazioni tra il figlio di OR ed il ZI, finalizzata a coordinare l'attività dei due, che di fatto smentivano il preteso avvicendamento con esclusione del primo dalla compagine.
4.2. Quanto alla contestazione di partecipazione del SA all'associazione mafiosa, in atto d'appello si negava genericamente l'esistenza di elementi di conferma dell'ipotesi di accusa, del tutto ignorando i riferimenti contenuti in sentenza di primo grado alle conversazioni telefoniche che attestavano lo stretto legame esistente tra il capo OS ZI ed il ricorrente, al punto da condurlo in giornata, presso il luogo di detenzione del primo in Emilia, con rientro in serata, per acquisire istruzioni e prendere accordi per l'attività illecita, prontamente seguita nel suo sviluppo in linea con le direttive ricevute.
Rispetto alla genericità dei motivi di gravame il richiamo alle conclusioni di primo grado risulta in entrambi i casi relativi alla contestazione di cui all'art. 416 bis c.p. del tutto rispondente all'onere motivazionale gravante sul giudice di appello, per difetto di specificità dei rilievi.
5. Analoghe considerazioni debbono svolgersi con riguardo alle contestazioni sulla sussistenza dell'associazione finalizzata alla cessione di stupefacenti, rispetto alla quale le due sentenze di primo grado oggetto del giudizio d'appello hanno individuato i seguenti caratteri di stabilità del traffico: cooperazione per il raggiungimento degli scopi associativi desunta dalla continuità dei rapporti e dall'utilizzazione di linguaggio criptico che oltre che dal reciproco soccorso prestato tra i componenti per sottrarsi ai controlli (la pronuncia del Gip 30/3/2005) nonché la stabilità dei canali di approvvigionamento e di smercio, che si relazionano sull'andamento degli affari, sulla versione da fornire in caso di controlli, e sulle modalità di formazione delle dosi commerciali, con opportuno uso della sostanza da taglio, la consapevolezza della presenza di ulteriori rivenditori a valle delle persone rifornite da SA, della cui modalità operativa quest'ultimo è informato e si interessa, il rendiconto economico offerto a SA dalle persone che provvedono allo smercio (la sentenza del 23/12/2005), elementi tutti ricavabili dalle conversazioni telefoniche del cui richiamo sono costellate le pronunce di primo grado. Anche in relazione a tali elementi concreti elementi le contestazioni contenute nell'atto di appello proposto dagli odierni ricorrenti risultano del tutto generiche.
In particolare si rileva:
a. per AR, oltre che alla contestazione sulla struttura dell'associazione superata dai rilievi richiamati nella sentenza di primo grado, non oggetto di specifica contestazione nell'atto di appello, in quel gravame si evidenziava, al pari che nel ricorso, la qualità di tossicodipendente dell'interessato, che non si confronta con lo specifico contenuto delle conversazioni idonee a smentire radicalmente tale assunto, dando prova dell'inserimento di questi nell'attività di smercio realizzata in maniera sistematica ed inserita nell'azione associativa, sviluppata dal coimputato cipolla, del quale il ricorrente costituiva l'alter ego. b. Per AR nel gravame di merito si offriva una lettura dell'attività attribuitagli quale consumatore, anche in gruppo dello stupefacente, del tutto sganciata dalle specifiche risultanze intercettative richiamate in primo grado estranee al consumo personale, che danno conto della piena conoscenza delle modalità di svolgimento del traffico illecito da parte di terzi, della compartecipazione sia alle decisioni attinenti all'individuazione più efficace nascondiglio, che ai modi di eludere i controlli delle forze dell'ordine, che non avrebbero ragion d'essere, se non con la piena condivisione degli obbiettivi del gruppo.
e. Per Le UR risulta richiamata in atto di appello la qualità di tossicodipendente, ancora una volta in completa pretermissione delle specifiche telefonate che attestavano l'attività dell'interessato nella ricerca della sostanza di diverso tipo, per cui in alcuni casi egli individuava nuovi canali di approvvigionamento da proporre a SA, ed il suo continuo relazionarsi con questi per lo svolgimento dell'attività di cessione.
d. Per ZU si contestava genericamente la qualità di partecipante all'associazione di fatto ignorando il chiaro contenuto delle conversazioni richiamate nella sentenza di primo grado, dalle quali è dato evincere ripetutamele il suo ruolo di fornitore del gruppo, con i cui componenti egli era ripetutamente sorpreso ad operare conteggi, acquisire ordinativi, e svolgere le ulteriori attività di ricerca connesse al ruolo riconosciutogli, azioni del tutto ignorate nell'atto di gravame.
e. L'atto di appello redatto nell'interesse di RA riduceva la portata indiziante della partecipazione all'associazione ponendo genericamente in dubbio il significato delle conversazioni, laddove la pronuncia d'appello richiamandone il numero, oltre che il contenuto, con particolare riferimento alla conversazione nella quale egli si assumeva l'onere di custodire un rilevante quantitativo di sostanza riconducibile agli associati, addossandosene il relativo rischio, desume da tale condotta la specifica volontà partecipativa, in ciò fornendo un'osservazione compiuta e sufficiente, rispetto al tenore generico del gravame proposto.
f. In favore di RI nell'atto di appello si contestava genericamente la riconducibilità allo stesso della voce captata nelle intercettazioni, omettendo di valutare le riprese video che avevano avvalorato il riconoscimento di cui si dava atto nella sentenza di primo grado, contestando la riconducibilità all'illecito dei contatti con SA, omettendo di spiegare in chiave alternativa i chiari riferimenti effettuati nel corso delle conversazioni a quantitativi di sostanza, ed addirittura alle modalità di taglio della stessa, che escludeva la possibilità di letture alternative.
I richiami contenuti quindi di fatto non si confrontavano con il Contenuto delle conversazioni richiamate nella sentenza di primo grado, che davano conto del costante coinvolgimento di RI, circa le modalità di trattamento della sostanza, il richiamo alla necessità di approvvigionamento ed alle modalità di contrasto dei controlli, elementi tutti dai quali era stato tratto l'accertamento dell'ipotesi associativa, in relazione alla quale, mancando una specifica contestazione, correttamente il giudice di secondo grado, ha operato un richiamo a quanto espresso dal primo giudice. g. Le contestazioni formulate nell'interesse di UD AV nel gravame di merito riguardavano la natura dei suoi interventi, quale tossicodipendente e non quale persona attiva nel commercio in favore di terzi dello stupefacente, ed in relazione ad essa la sentenza ha correttamente fatto richiamo alle conversazioni che evidenziavano, in senso contrario, la sua attività di costante raccordo tra domanda ed offerta, alla ricerca di prodotto da cedere, con costante riferimento ai componenti del gruppo;
anche in questo caso quindi la pronuncia, richiamando la sentenza di primo grado, con la quale l'appellante non si era confrontato, ha fornito adeguata motivazione in ordine alla infondatezza del rilievo svolto.
h. Analoghe considerazioni possono svilupparsi per OD AV, la cui qualità di tossicodipendente alla ricerca di una dose per sè, sostenuta in atto di appello, è smentita dal contenuto delle intercettazioni che ne attestano la presenza, in qualità di intermediario, a fianco di SA alla ricerca di approvvigionamenti, oltre che nella qualità di cedente in favore dei consumatori, elementi che denotano la collocazione costante nel gruppo dedito all'illecito commercio.
i. Nell'interesse di SA la contestazione sull'esistenza dell'associazione a fini di spaccio operata in atto di appello, risulta estremamente generica, in quanto si limita a rilevare la natura rudimentale dell'attività, non contrastando gli specifici indicatori dell'esistenza di un gruppo dotato di uno specifico programma criminoso, individuati analiticamente nella pronuncia di primo grado. Quanto alla specifica azione svolta dall'interessato ancora una volta la difesa ha richiamato la natura di tossicodipendente del suo assistito, che ricercava la dose per uso personale, sicché sul punto la motivazione della pronuncia d'appello, che per contrastare tale assunto ha richiamato le intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, ove si opera costante riferimento ai canali di approvvigionamento, a quantitativi elevati si sostanza, ed ai relativi prezzi da recuperare, risulta correlata alla natura delle contestazioni svolte.
I. Anche nell'appello proposto in favore di OR si contestava la sua partecipazione consapevole all'azione illecita evidenziando elementi di fatto, quali la sua estraneità alla sala giochi gestita dalla moglie separata, o la sua consapevolezza dell'esistenza del gruppo, che non fornivano alcuna spiegazione alle telefonate intercettate, malgrado esse, contrariamente all'assunto, rivelassero con chiarezza la costanza nel tempo dell'azione illecita, riguardando un periodo di oltre sette mesi, e la chiara correlazione dell'attività illecita con quella del gruppo di SA, che infatti si preoccupa di un controllo eseguito dalle forze dell'ordine presso la sua sala giochi.
Rispetto alla genericità delle contestazioni, anche in questo caso la sentenza^ che ha svolto un richiamo per relationem a quanto chiaramente riportato dalla pronuncia di primo grado;
risulta completa ed insuscettibile delle censure mosse nel ricorso, risultando del tutto pacifico che tale modalità argomentativa vizia la sentenza solo nell'ipotesi di omessa risposta ad argomentazioni specifiche, che per quanto detto risultano assenti nella specie (Sez. 3^, Sentenza n. 24252 del 13/05/2010, dep. 24/06/2010, imp. O., Rv. 247287).
6. Come riportato in narrativa tutti i ricorrenti contestano la motivazione della decisione, nella parte in cui ha escluso l'applicazione della fattispecie criminosa meno grave di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6; in realtà, ancora una volta, a fronte della mancanza di specificità dei rilievi contenuti in argomento negli atti di appello la sentenza impugnata ha richiamato la pronuncia di primo grado che aveva esaustivamente chiarito che l'accertata connessione del gruppo con l'associazione mafiosa, garantita dalla partecipazione di SA e di altri associati, la quantità e qualità dei quantitativi trattati, oltre che la costanza dell'attività costituiscono tutti elementi idonei ad escludere la possibilità di far rientrare tutti gli episodi di cessione nell'art. 73, comma 5, e conseguentemente di ritenere l'azione del gruppo riconducibile alla fattispecie minore invocata. Anche in questo caso la ricostruzione argomentativa, sia pure per relationem, risulta coerente e completa, e quindi priva dei vizi rilevati nei ricorsi, connotati da genericità in quanto nessuno di essi svolge delle eccezioni specifiche, fondate su elementi di segno contrario desumibili dagli atti.
7. Si rileva inoltre che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AR e Le UR, ove si lamenta il difetto di motivazione quanto alla certezza della loro identificazione è inammissibile per genericità.
Invero, nell'atto di gravame proposto nell'interesse dei due ricorrenti è sollevata una generica eccezione riguardante l'identificazione della voce, omettendo di valutare gli ulteriori elementi di fatto che collegano i due al SA, quale, ad esempio il riferimento la comune attività di lavoro ordinaria, specificamente richiamata in sentenza, per supportare l'avvenuta identificazione, suffragata dalle osservazioni di p.g. che è dato ricavare dalla ricostruzione delle scene percepite con il supporto delle intercettazioni.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi quanto al mancato esame del motivo attinente la omessa valutazione della consulenza tecnica di parte allegata alla memoria difensiva depositata in primo grado, per difetto di specificità. In particolare il richiamo all'atto riguarda non un rilievo d'appello, che non risulta esistente sulla base dell'esame delle impugnazioni di merito, ma osservazioni proposte nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, sulla base di atti di parte, di cui non risulta neppure il provvedimento di acquisizione da parte del giudice che ammise il rito contratto. In ogni caso, l'omessa riproposizione del rilievo in fase di appello, esonerava il giudice da specifica motivazione.
Da ultimo il contenuto delle conversazioni richiamate evidenzia la consapevolezza dell'esistenza del gruppo, posto che AR dimostra di conoscere il nascondiglio della droga scelto dai consociati, è presente durante le riunioni dei consociati, si preoccupa dei controlli a cui lui stesso potrebbe essere sottoposto, ha contatti con SA e cipolla, che sono i principali organizzatori del traffico, con attività che correttamente i giudizi di merito hanno valutato pienamente compenetrata nell'azione del gruppo, che dimostra consapevolezza dello stesso, sicché i rilievi operati in ricorso al riguardo appaiono generici, poiché non superano gli specifici rilievi della motivazione al riguardo.
8. Analoga genericità attinge l'osservazione svolta nell'interesse di ZU di identico contenuto, posto che le conversazioni nella quali risulta coinvolto, richiamate nella pronuncia di primo grado, attestano il rapporto di questi con più di un consociato, con i quali questi si relaziona per coordinare l'attività di cessione, elemento di fatto che dimostra la consapevolezza dell'associazione e la volontà di farne parte ed evidenzia la manifesta infondatezza del motivo di ricorso sul punto.
9. Analoga conclusione deve raggiungersi quanto all'impugnazione proposta nell'interesse di ZU, con riferimento al provvedimento di confisca, atto rispetto al quale l'interessato ripropone in questa sede eccezioni di merito, riguardanti la capienza del suo patrimonio rispetto ai beni acquisiti, e non vizi specifici della motivazione sul punto, che al contrario analizza sia la capienza delle disponibilità dell'interessato che quelle dei suoi genitori per escludere la rapportabilità del valore di quanto percepito con gli acquisti operati.
Rispetto a tale punto della decisione il ricorrente si limita a riproporre argomenti di fatto, senza formulare rilievi attinenti alla coerenza e completezza della motivazione, circostanze che denotato l'inammissibilità del motivo di ricorso.
10. Passando ai motivi di ricorso avanzati dalle difese PA, quanto alla determinazione della pena dopo l'applicazione delle attenuanti generiche e per SA per la valutazione di equivalenza delle attenuanti concesse, si osserva per PA che il giudice di merito ha tenuto conto, nella graduazione della pena base la gravità del suo coinvolgimento, circostanza che deve avere il suo rilievo in forza di quanto stabilito dall'art. 133 c.p.; per SA la valutazione di equivalenza delle attenuanti concesse risulta giustificata nel complesso della motivazione dalla maggiore rilevanza della sua partecipazione ai fatti, e dal collegamento con l'associazione mafiosa riconosciuto con l'attribuzione del vincolo della continuazione, circostanza che non involge nessuno dei coimputati e che giustifica il diverso trattamento. I rilievi svolti al riguardo risultano volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, in quanto tale inammissibile in questa fase. 11. Le eccezioni di travisamento del fatto svolte dalla difesa di PA con riferimento al contenuto di una telefonata nella quale si fa riferimento all'erba, non risultano pertinenti rispetto all'accertamento di una associazione dedita allo smercio di vari tipi di sostanza, sicché il dedotto travisamento risulta insussistente rispetto alla fattispecie contesta.
Inammissibile è anche il motivo di ricorso proposto nell'interesse di SA, ove si lamenta la mancata argomentazione in merito alla valutazione sollecitata sulle dichiarazioni di un collaborante che non lo avrebbe reinserito nell'organismo mafioso, di cui pure ha ammesso di fare parte.
L'eccezione risulta generica, in quanto formulata con la produzione del verbale delle dichiarazioni che palesemente non possono interferire con gli accertamenti oggetto della pronuncia, posto che nella fase iniziale della dichiarazione il pentito chiarisce di non partecipare più all'associazione illecita dal 1999, data a cui si fermano le sue informazioni;
ne consegue che i suoi riferimenti non potevano assumere alcuna valenza con riguardo all'imputazione attinente ad episodi notevolmente successivi, in quanto rilevati da conversazioni del 2002. Conseguentemente il difetto di motivazione, influendo su circostanze di fatto irrilevanti rispetto alla contestazione, non può costituire oggetto di censura della pronuncia impugnata.
12. Fondato è il motivo di ricorso proposto nell'interesse di AR riguardo all'illegalità della pena accessoria che risulta confermata dalla pronuncia di secondo grado nell'interdizione perpetua, malgrado l'entità della pena inflitta sia inferiore ad anni cinque, per effetto della riduzione intervenuta in appello. In tal senso quindi, annullata parzialmente la pronuncia sul punto, deve disporsi, in sostituzione di quanto previsto, l'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
13. L'inammissibilità dei ricorsi di AR, OR, Le UR, ZU, RA, PA, RI, AV UD, AV OD, OR e SA impone la loro condanna al pagamento delle spese del grado, e ciascuno della somma indicata in dispositivo, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AR CA limitatamente alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, che sostituisce con la interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
rigetta nel resto il ricorso del AR. Dichiara inammissibili i ricorsi di AR, OR, Le UR, ZU, RA,
PA, RI, AV UD, AV OD, OR e SA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013