Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari - investito dell'opposizione a decreto penale - rigetti la richiesta di giudizio abbreviato - formulata dal difensore dell'imputato in assenza della necessaria procura speciale - senza nulla disporre in ordine alla proposta opposizione, considerato che l'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. prevede che con l'opposizione al decreto penale di condanna possano essere richiesti alternativamente il giudizio immediato, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. e, in mancanza, il giudice emette decreto di citazione a giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2007, n. 39017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39017 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 13/07/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1263
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 017870/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR MASSIMO, N. IL 12/07/1968;
avverso ORDINANZA del 27/05/2006 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. FRATICELLI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RILEVATO IN FATTO
- Che con il provvedimento di cui in epigrafe, steso in margine a dichiarazione di opposizione a decreto penale avanzata dalla difesa AR MASSIMO, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, respinse la richiesta di giudizio, abbreviato contenuta in detta dichiarazione, non risultando essere stata all'uopo conferita la necessaria procura speciale, senza tuttavia nulla disporre con riguardo all'opposizione in sè;
- che avverso detto provvedimento ha proprio ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato denunciando violazione di legge sull'assunto che il giudice avrebbe comunque dovuto dar conto all'opposizione, da riguardi, come tale, validamente proposta, in luogo di considerarla, come invece aveva fatto, "tamquam non esset".
CONDIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso appare meritevole di accoglimento, posto che l'impugnato provvedimento equivale, di fatto, ad un rigetto "tout court" della proposta opposizione, da riguardarsi come illegittimo, alla luce del principio già affermato da questa Corte secondo cui:
"Poiché l'art. 464 cod. proc. pen., comma 1, prevede che con l'opposizione al Decreto penale di condanna possano domandarsi, alternativamente, il giudizio immediato, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e che inoltre, nel difetto di alcuna di tali richieste, il giudice emette decreto di citazione a giudizio immediato, qualora l'imputato, nell'atto di opposizione, presenti un'istanza non completata dalla legge (nella specie di giudizio ordinario), questa deve equipararsi alla mancata formulazione di qualsiasi specifica richiesta, con la conseguenza che il giudice deve comunque emettere il decreto che dispone il giudizio immediato" (Cass. 3^, 24 novembre - 28 dicembre 1995, n. 12562, Ferrari, RV. 203303; conf. Cass. 3^, 10 febbraio - 22 giugno 2000, n. 663, Rosari, RV. 217511);
- che, pertanto, l'impugnato provvedimento va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Bologna per il corso ulteriore.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bologna per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2007