Sentenza 21 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, l'aggravante prevista dal comma quarto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (associazione armata) può essere riconosciuta in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione.
Commentario • 1
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2015, n. 49458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49458 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2015 |
Testo completo
49 45 8 /15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/10/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. 1325 Dott. FRANCESCO IPPOLITO Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 22953/2015 - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IA N. IL 20/09/1983 IA SQ N. IL 09/05/1942 SORIA OM N. IL 18/03/1946 VOLPE ES N. IL 05/05/1980 EL LL N. IL 31/12/1982 RO GI N. IL 06/11/1975 RI NC N. IL 01/03/1977 LO GI LI N. IL 14/12/1978 avverso la sentenza n. 631/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. EUGENIO SECVaggi che ha concluso per l'annullamento con rinvis, lim tetemente rigetto nel risto perelle continuazione BA;
rigetto 人 il degli altri ricorsi- ли Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 dicembre 2014 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Napoli il 15 luglio 2013, esclusa per tutti gli imputati la circostanza aggravante di cui all'art. 7 della I. n. 203/1991, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, del d.P.R. n. 309/90, commesso in Boscoreale e Comuni limitrofi con condotta perdurante, nei seguenti termini: in anni sei e mesi otto di reclusione nei confronti di SO NA;
in anni dodici di reclusione nei confronti di EC UI e di VO RO;
in anni dieci di reclusione nei confronti di EL IE;
in anni sette di reclusione nei confronti di IA AS e IA NL;
in anni otto di reclusione nei confronti di IL CE e di AS UI IO, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AS UI IO, deducendo violazioni di legge ex art. 597 c.p.p. e vizi motivazionali per avere la Corte d'appello rideterminato in aumento la pena base e modificato completamente il calcolo della pena operato dal primo Giudice, in assenza di impugnazione da parte del P.M.: mentre questi era partito da una pena base di anni sei, previa concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti, la Corte d'appello, pur escludendo l'aggravante di cui al su citato art. 7, è partita da una pena base di anni dieci, poi ridotta ad anni otto per la concessione delle generiche.
3. Nell'interesse di IL CE ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. Renato D'Antuono, che ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., con riferimento agli artt. 73 del d.P.R. n. 309/90, 81 cpv. e 99, comma 4, c.p.: per una delle ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti (del tipo hashish) posta in continuazione con il fatto oggetto della sentenza qui impugnata ossia per quella giudicata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 3 ottobre 2008, che condannava il IL alla pena di anni quattro di reclusione, con l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. - la Corte territoriale, riconosciuto il vincolo della - continuazione, ha operato un aumento eccessivo di pena, pari ad anni due e mesi due, tenuto conto dei parametri sanzionatori reintrodotti a seguito della ли 1 sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale e di quanto statuito con la recente pronuncia delle Sezioni Unite in data 26 febbraio 2015, in tema di aumento della pena a titolo di continuazione. Anche l'aggravante della recidiva, infine, andrebbe disapplicata, con una ulteriore rideterminazione della pena finale.
4. Nell'interesse di EC UI ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. Domenico Stanga, che ha dedotto violazioni di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. e vizi motivazionali con riferimento all'art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 309/90, per avere la Corte d'appello confermato la qualificazione giuridica dei fatti omettendo qualsiasi motivazione riguardo alla richiesta formulata in sede di gravame, ove si poneva in rilievo il fatto che le singole condotte di cessione commesse in attuazione del programma criminoso dell'organizzazione risultavano sussumibili nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del su citato d.P.R., con la conseguenza che la partecipazione del EC al contestato sodalizio, tenuto conto anche del suo ruolo, poteva essere meglio apprezzata alla stregua della diversa fattispecie di cui all'art. 74, comma 6 (punto, questo, non investito dalla rinuncia al motivo riguardante l'assoluzione).
4.1. Si deducono, altresì, violazioni di legge e vizi motivazionali in relazione alla declaratoria di delinquenza abituale ex art. 103 c.p., intervenuta in assenza di qualsivoglia contestazione da parte del P.M. e senza tener conto delle argomentazioni svolte dalla difesa in sede di gravame, circa la valutazione della effettiva ricorrenza delle condizioni all'uopo necessarie.
5. Nell'interesse di EL IE ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. Fabrizio Granata, che ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., con riferimento agli artt. 136 Cost., 30 1. n. 87/53, 81 c.p. e 73 del d.P.R. n. 309/90, avendo la Corte d'appello riconosciuto il vincolo della continuazione rispetto a fatti di spaccio di droghe "leggere" (hashish e marijuana), oggetto di tre sentenze irrevocabili di condanna, così pervenendo ad una pena finale di anni dieci di reclusione, la cui entità ex art. 81 cpv. c.p. dovrebbe essere tuttavia rideterminata alla stregua della su citata sentenza delle Sezioni Unite in data 26 febbraio 2015. du 2 6. Nell'interesse di VO RO ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. Leopoldo Perone, che ha dedotto vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), c.p.p., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.
7. Nell'interesse di SO NA ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, Avv. Lucio Caccavale, che ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio, per la invocata esclusione dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 309\90 ed il conseguente contenimento della sanzione entro i limiti edittali minimi, tenuto conto anche del corretto comportamento processuale e della sua non più giovane età. Si evidenzia, al riguardo, il mancato accertamento di episodi sintomatici della consapevolezza, da parte dell'imputata, della disponibilità di armi e del carattere armato dell'associazione. La ricorrente, infatti, non è stata rinvenuta in possesso di armi nei controlli di P.G., né è stata mai segnalata in compagnia di alcuno che fosse armato.
8. Nell'interesse di IA AS e IA NL ha proposto ricorso per cassazione il loro difensore, Avv. Michele Basile, che ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, avuto riguardo al ruolo subordinato di "spacciatori al minuto" da loro assunto nel contesto associativo ed alla ridotta potenzialità offensiva delle rispettive condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Inammissibili, in primo luogo, devono ritenersi i ricorsi proposti da IA AS, IA NL e VO RO, avendo i Giudici di merito già riconosciuto nei loro confronti le circostanze attenuanti generiche, concordemente evidenziando, con congrua motivazione, le ragioni giustificative del relativo giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute circostanze aggravanti. E' nota, al riguardo, la linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, dep. 13/04/2001, Rv. 219263) e, di recente, ulteriormente confermata anche dalle Sezioni ли 3 Unite (Sez. Un., n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano, come nel caso in esame, sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. - Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i su indicati ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.
2. Fondati, di contro, devono ritenersi i ricorsi proposti da SO, AS, IL e EL, che vanno conseguentemente accolti entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati.
2.1. In ordine alle posizioni di IL e EL si impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito della recente decisione adottata dal più alto consesso di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 22471 del 26/02/2015, dep. 28/05/2015, Rv. 263717), il quale ha stabilito che, per i delitti previsti dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aumento di pena calcolato a titolo di continuazione per i reati-satellite in relazione alle così dette "droghe leggere" deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni a seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la incostituzionalità degli artt.
4-bis e 4-vicies ter della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - che ha convertito il d.l.. 30 dicembre 2005, n. 272 - e ha determinato, in merito, la reviviscenza della più favorevole disciplina anteriormente vigente. In questi casi, peraltro, come evidenziato da un'altra decisione delle Sezioni Unite, si verte in una situazione di "...illegalità particolare, non solo perché non attiene ad un errore materiale nella determinazione della quantità o del tipo di sanzione, ma perché ciò che è illegale non è la sanzione in sé, quanto l'intero procedimento di commisurazione giudiziale, che si è basato su criteri edittali incostituzionali e quindi mai esistiti, procedimento che ha 4 portato, tra l'altro, all'applicazione di una pena in contrasto con il principio di proporzionalità e di colpevolezza" (v., in motivazione, Sez. Un, 26 febbraio 2015 28 luglio 2015, n. 33040). Ne consegue, in altri termini, che "la valutazione di responsabilità del reo non risulta più misurata "legalmente", perché la risposta punitiva è stata elaborata sulla base di un compasso sanzionatorio incostituzionale, così da risultare alterato lo stesso giudizio di gravità del reato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.".
2.2. In ordine alla posizione di SO NA, inoltre, deve rilevarsi come la decisione impugnata non abbia congruamente motivato in merito al le ragioni che sosterrebbero la configurabilità della su indicata circostanza aggravante (v., in narrativa, il par. 7), la cui sussistenza, come è noto, può essere ravvisata in capo ai partecipi del sodalizio solo se può postularsi una loro colpevolezza anche in relazione a tale aspetto, che richiede, in base a quanto previsto dal comma secondo dell'art. 59 cod. pen., quantomeno un coefficiente di prevedibilità concreta da parte loro della disponibilità delle armi da parte dell'associazione (Sez. 2, n. 44667 del 08/07/2013, dep. 06/11/2013, Rv. 257611). In relazione a tale profilo deve altresì rammentarsi che, secondo il disposto dell'art. 59, comma secondo, cod. pen., non è possibile desumere la consapevolezza dell'esistenza dell'armamento o, in alternativa, la sua colpevole misconoscenza in base alle semplici dimensioni del traffico di stupefacenti gestito dall'organizzazione (Sez. 1, n. 9370 del 08/06/1994, dep. 31/08/1994, Rv. 199907).
2.3. In ordine alla posizione del AS, infine, richiamato quanto esposto in narrativa (v., supra, il par. 2), deve rilevarsi come la Corte d'appello, nonostante l'esclusione dell'aumento dal Giudice di primo grado operato in forza dell'aggravante ex art. 7 1. n. 203/1991, abbia, pur in assenza di impugnazione da parte del P.M., erroneamente determinato la misura della pena base partendo dal più elevato limite di anni dieci di reclusione, anziché da quello di anni sei inizialmente individuato dal G.u.p.. E' nota, al riguardo, la linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 40910 del 27/09/2005, dep. 10/11/2005, Rv. 232066), secondo cui, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma ли 5 tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di secondo grado, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l'effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597, comma quarto, cod. proc. pen.), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado.
2.4. Per quel che attiene ai su indicati ricorrenti, dunque, l'impugnata sentenza deve essere, limitatamente al trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, che dovrà porre rimedio ai vizi rilevati, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti.
3. Manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso del EC, che investe profili attinenti al merito del tema d'accusa, del quale si sollecita, peraltro con aspecifica formulazione, un nuovo apprezzamento in punto di fatto, circa la ricostruzione delle concrete modalità del suo contributo di partecipazione al sodalizio, con la correlata prospettazione di una diversa qualificazione giuridica del reato in contestazione, sebbene tali questioni abbiano costituito oggetto di espressa rinunzia in sede di gravame e risultino, pertanto, del tutto improponibili in questa Sede con la sola - eccezione dei motivi "concernenti la rideterminazione della pena e la continuazione". Fondata, di contro, deve ritenersi la seconda doglianza dal predetto ricorrente prospettata (v., supra, il par. 4.1.), ove si consideri che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 2153 del 12/06/2013, dep. 17/01/2014, Rv. 258872; Sez. 4, n. 17623 del 05/03/2009, dep. 24/04/2009, Rv. 243989), è nulla "in parte qua", per difetto di contestazione, la sentenza di condanna con la quale venga ritenuta l'abitualità a delinquere, se questa non sia stata previamente contestata all'imputato con l'enunciazione non solo della recidiva reiterata, ma anche di tutti gli ulteriori elementi, indicati dall'art. 133 cod. pen., sui quali l'accusa intende fondare la sua richiesta. Nel caso in esame, la relativa statuizione decisoria è intervenuta in primo grado, ed è stata confermata in appello, in assenza di una preventiva formale contestazione della condizione soggettiva rilevante ex art. 103 c.p., imponendosi, conseguentemente, l'annullamento della sentenza impugnata ли 6 con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SO, AS, IL e EL limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Annulla altresì la sentenza nei confronti di EC limitatamente alla dichiarazione di abitualità ex art. 103 c.p. e rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso di EC. Dichiara inammissibili i ricorsi di IA AS e NL e di VO RO e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 21 ottobre 2015 IlPresidente Il Consigliere estensore dr. France Ippo dr. Gaetano De Amicis Er Huweri DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 15 DIC 2015/ REMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposte 7