Articolo 107 del Codice di procedura penale
Articolo 90 bisArticolo 90 ter
Versione
24 ottobre 1989
Art. 107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore 1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata all'autorita' procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finche' la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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