Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore 1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata all'autorita' procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finche' la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui e' comunicata all'autorita' procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finche' la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.
Commentari • 62
- 1. Avvocato revocato: va garantita l'assistenza fino alla concessione del termine a difesa all'imputatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 gennaio 2022 · 188.75098
[…] Moretto, con la specificazione che, a norma dell'art. 107 c.p.p., comma 3, la nuova nomina non avrebbe avuto effetto fintanto che non fosse decorso il termine a difesa concesso ex art. 108 c.p.p. e che il difensore rinunciante al mandato era pertanto tenuto a comparire all'udienza successiva se fissata nei sette giorni dalla comunicazione di rinuncia al mandato; all'udienza del 10 novembre 2017, […] attesa la permanenza nell'incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli artt. 107 e 108 c.p.p. (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015, P.G. in proc. […]
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Giurisprudenza • 219
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 3938Provvedimento: […] La Corte di appello prendeva atto della revoca, disponendo procedersi al giudizio stante la mancanza del nuovo difensore di fiducia e dovendosi ritenere che l'assistenza del ricorrente era garantita dalla presenza del difensore revocato, in base all'art. 107 cod. proc. pen. 2. […] Quanto detto comporta che non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto dell'art. 107, comma 4, cod. proc. pen. che, per la sola ipotesi di revoca cui non segua la nuova nomina del difensore di fiducia, onera il precedente difensore di proseguire nell'assistenza. […]Leggi di più...
- art. 178 cod. proc. pen.·
- art. 96 cod. proc. pen.·
- art. 107 cod. proc. pen.·
- art. 22 l.n. 69/2005·
- spese processuali·
- revoca difensore·
- diritto di difesa·
- nomina difensore d'ufficio·
- nullità sentenza·
- art. 97 cod. proc. pen.