Sentenza 16 febbraio 2017
Massime • 1
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento.
Commentari • 7
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Indice: Il fatto La questione giuridica Osservazioni conclusive Il fatto La IV sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato l'imputata per il delitto di interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.). Il procedimento è stato definito con le forme del rito abbreviato; pertanto, è stata acquisita la documentazione contenuta nel fascicolo del P.M., sulla base della quale il giudice di merito ha ritenuto pienamente integrato il reato contestato in imputazione, con l'opportuna precisazione che non è stato utilizzato, ai fini della decisione, il verbale delle dichiarazioni rese dall'imputata (allora indagata) dinnanzi alla P.G in quanto in quella sede la stessa era stata escussa senza …
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Le dichiarazioni spontanee, anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio, sono utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Si tratta di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed ai riti a prova contrata, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 13 – 28 marzo 2018, n. 14320 Presidente Diotallevi – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/02/2017, n. 13917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13917 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2017 |
Testo completo
13917-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 16/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 456/2017 Presidente - ANTONIO SETTEMBRE - REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.21332/2016 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI LUCA PISTORELLI IRENE SCORDAMAGLIA Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL MI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/12/2015 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI Udito il Procuratore Generale in persona del MARILIA DI NARDO che ha concluso per l' uwkil ti sel w o شتن RITENUTO IN FATTO 1 - Con sentenza del 17 dicembre 2015, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Portici che aveva ritenuto MI OL colpevole del delitto di cui all'art. 482 cod. pen., per avere contraffatto la targa del proprio ciclomotore. Il compendio probatorio era costituito dalle spontanee dichiarazioni dello stesso imputato, utilizzabili per il rito alternativo prescelto, nelle quali questi aveva ammesso di essere del tutto consapevole che il ciclomotore di sua proprietà, sottoposto a controllo mentre alla guida vi era altra persona, avesse una targa non propria. La Corte territoriale non riconosceva all'imputato le circostanze attenuanti generiche per i numerosi e gravi precedenti penali.
2 - Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi. -2 1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge in quanto si erano utilizzate le sue dichiarazioni, rese in sede di spontanee dichiarazioni ai sensi dell'art. 350 cod. proc. pen., violando i precetti previsti dall'art. 63 codice di rito. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in 2- 2 - particolare dell'art. 482 cod. pen., non essendovi prova che il ricorrente fosse consapevole della contraffazione della targa. 2 3 Con il terzo motivo deduce il difetto di motivazione in ordine alla dosimetria della pena posto che la Corte, nel fissare la pena base, non aveva tenuto conto dei profili oggettivi della vicenda e delle condizioni personali dell'imputato ed aveva negato le circostanze attenuanti generiche non tenendo adeguato conto del corretto comportamento processuale e delle disagiate condizioni di vita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1-Il primo motivo è manifestamente infondato posto che è orientamento ormai costante di questa Corte che, nel giudizio abbreviato, siano utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perchè l'art. 350, comma settimo, cod. proc. pen. ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (da ultimo Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri, Rv. 262192, ed, ancor prima, Sez. 5, n. 6346 del 16/01/2014, Pagone, Rv. 258961, Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010, Avietti, Rv. 246865, superando l'orientamento contrario rappresentato dalla pronuncia della Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic, Rv. 253574) in considerazione del fatto che la norma citata consente espressamente agli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere, sul luogo e nell'immediatezza del fatto (così non si contesta essere avvenuto nell'odierno caso concreto), dalla persona nei cui 1 confronti vengono svolte le indagini, anche senza la presenza del difensore, notizie o indicazioni utili alla prosecuzione delle indagini. E si prevedono invece le guarentigie difensive degli avvertimenti e della assistenza del difensore solo negli ulteriori casi previsti e quindi quando le dichiarazioni dell'indagato non vengano raccolte, appunto, sul luogo o nell'immediatezza dei fatti. Le dichiarazioni del ricorrente pertanto erano parte integrante e legittima del fascicolo del pubblico ministero e la scelta difensiva di procedere con il rito abbreviato le aveva rese pienamente utilizzabili ai fini della prova. Peraltro la prova della materialità del fatto discendeva anche dalla mera constatazione che il mezzo, appartenente al ricorrente, era provvisto di targa non propria. - Anche il secondo motivo, in ordine al dolo del delitto di falso, è 2 manifestamente infondato posto che la Corte territoriale aveva argomentato, con motivazione priva di vizi logici manifesti, che l'apposizione sul motociclo di una targa falsa non consentisse di concludere che la sua formazione fosse avvenuta al di fuori della sfera di controllo del suo proprietario.
3 - Il terzo motivo, sulla dosimetria della pena e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché: - la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e - dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (i numerosi e gravi precedenti penali del ricorrente), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli 2 ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4 All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Settembre Enrico Vittorio Stanislao Scarlini سگ DEPORTATA IN CANCILLERIA addi 22 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camely Lanzune о щеou jure 3