Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2017, n. 25510
CASS
Sentenza 19 aprile 2017

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La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui versava il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese operanti nel settore delle scommesse a distanza).

In relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Lo svolgimento in forma organizzata dell'attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest'ultima, il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis. (In motivazione la Corte ha ritenuto irrilevante la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell'intermediario, effettuata tramite "conti gioco" on line anziché mediante la raccolta da banco, rilevando che l'art. 1, comma 644, l. 28 dicembre 2014, n. 190, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e di regolarizzare la loro attività, non riconosce alcuna liceità allo svolgimento con tale modalità dell'attività di raccolta delle scommesse, limitandosi a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2017, n. 25510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25510
Data del deposito : 19 aprile 2017

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