Sentenza 19 aprile 2017
Massime • 3
La circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo connotata dal profilo del dolo specifico, che risulta assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione che denota la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso; ne consegue che tale circostanza è applicabile a ciascun concorrente nel delitto, anche a partecipazione necessaria, solo previo accertamento che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con cui il tribunale del riesame aveva ritenuto applicabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa in considerazione della sola situazione di ignoranza colpevole in cui versava il ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., quale promotore ed organizzatore di un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione illecita di imprese operanti nel settore delle scommesse a distanza).
In relazione al reato di associazione per delinquere "comune" di cui all'art. 416 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159 è ipotizzabile esclusivamente sotto lo specifico profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa e non dell'utilizzo del metodo mafioso, dovendosi necessariamente configurare, nella seconda ipotesi, il diverso reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.
Lo svolgimento in forma organizzata dell'attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ) ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest'ultima, il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis. (In motivazione la Corte ha ritenuto irrilevante la modalità di raccolta delle scommesse da parte dell'intermediario, effettuata tramite "conti gioco" on line anziché mediante la raccolta da banco, rilevando che l'art. 1, comma 644, l. 28 dicembre 2014, n. 190, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e di regolarizzare la loro attività, non riconosce alcuna liceità allo svolgimento con tale modalità dell'attività di raccolta delle scommesse, limitandosi a prevedere a loro carico ulteriori obblighi e divieti).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/2017, n. 25510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25510 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2017 |
Testo completo
25510-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da 858 Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. CC 19/04/2017 Maurizio Gianesini R.G.N. 7116/2017 Anna Emilia Giordano Antonio Corbo Relatore - PI Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RE OL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/04/2016 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'avvocato UC Cianferoni, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 11 aprile 2016, e depositata il 9 maggio 2016, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando su richiesta di riesame presentata nell'interesse di OL RE, a seguito di annullamento con rinvio Ал disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11990 del 18/02/2016, e да riformando il provvedimento genetico adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, ha sostituito nei confronti del medesimo, per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., aggravato ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, alla misura della custodia in carcere quella dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione, quale promotore ed organizzatore, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti connessi alla gestione illecita di imprese, dedita all'acquisizione di licenze e concessioni governative per occultare lo svolgimento di giochi e scommesse a distanza, operante in elusione della normativa di settore, di quella fiscale e di quella anti-riciclaggio, con l'aggravante di aver commesso fatti «funzionali ad agevolare sinallagmaticamente le attività» di un'associazione di tipo mafioso, con condotte accertate dal 2010 e tuttora perduranti. L'ordinanza impugnata ha inoltre ritenuto la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare quelle di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed ha disposto l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza in ragione dei provvedimenti del G.i.p. che hanno progressivamente modificato, attenuandolo, il regime cautelare, originariamente consistito nell'imposizione della custodia in carcere.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe l'avvocato UC Maio, quale difensore di fiducia del RE, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 416, 81, e 110 cod. pen., 4, commi 1 e 4-bis della legge n. 401 del 1989 125, 273 291 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione per delinquere. Si deduce che l'ordinanza impugnata, invece di individuare gli elementi indiziari a carico del RE, si è limitata a ripercorre il contenuto di conversazioni telefoniche intercettate cui era estraneo il ricorrente, fornendone una interpretazione soggettiva, omettendo di indicare circostanze di fatto significative sotto il profilo oggettivo e soggettivo e fraintendendo la disciplina normativa di settore. Si rappresenta, quanto alle circostanze fattuali rilevanti, che: a) il RE ha svolto per un periodo circoscritto, e a partire dal settembre 2013, l'attività di collaborazione commerciale per la società PA, skin per la diffusione del Ал 2 яя gioco on line di proprietà della SO TD, società riconducibile a IC GR e priva di qualunque rapporto con EN AR;
b) EN AR e IC GR, come indicato nello stesso capo di imputazione, avevano interrotto i loro rapporti commerciali già nel 2011; c) il RE ed il AR non hanno mai avuto rapporti tra di loro, ed anzi il secondo, dopo l'inizio della sua collaborazione con l'Autorità giudiziaria, ha parlato una sola volta e genericamente del ricorrente, indicandolo come collaboratore della PA TD, per informazioni ricevute attraverso attività di spionaggio industriale;
d) gran parte dell'ordinanza valorizza elementi relativi al gruppo diretto dal AR ed in epoca antecedente al settembre 2013, periodo in cui l'odierno ricorrente stabili rapporti lavorativi con la PA TD, e non analizza in alcun modo la posizione della SO TD, proprietaria della PA TD;
e) in particolare, le conversazioni intercettate da cui l'accusa evince l'utilizzo di siti illeciti ed occulti per le scommesse (cd. "siti .com") e la cd. "raccolta a terra" delle giocate risalgono al 13 agosto 2010, ossia ad epoca anteriore di tre anni all'instaurazione di rapporti lavorativi tra il ricorrente e la PA TD, e sono comunque di contenuto equivoco e frammentario. Si censurano, poi, illogicità e fraintendimenti normativi, con riferimento allo svolgimento dell'attività di gestione di giochi e scommesse. Si osserva, innanzitutto, che è manifestamente illogica la conclusione secondo cui i cd. "punti vendita ricarica" (PVR) servivano ad occultare l'utilizzo di siti illeciti (i cd. "siti .com"), posto che per l'attività dei cd. PVR, in quanto non destinati alle giocate da banco, non era richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., la quale serve proprio a consentire la raccolta da banco. Si aggiunge, inoltre, che l'ordinanza confonde tra la società BA, la quale gestiva appunto i PVR, e la società SO TD, la quale gestiva invece le giocate da banco, attraverso le cd. "casse CED", ma ricevendo i fondi non in contanti, bensì tramite bonifici o simili sistemi di pagamento, come risulta da numerose conversazioni intercettate, ed esaminate dal Tribunale solo parzialmente e con fraintendimenti. Si rileva, poi, che i "CED" per effetto dell'art. 1, comma 644, della legge di stabilità 28 dicembre 2014, n. 190, hanno riconosciuto la possibilità di consentire ad ogni giocatore titolare di un proprio "conto gioco" on line di effettuare in maniera autonoma le giocate, previa registrazione del medesimo giocatore nel sito on line con suffisso ".com", e che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 07/04/2016, ricorrente CC, ha ritenuto "discriminata" dal bando Monti la società SO TD ai fini del rilascio delle autorizzazioni ex art. 88 T.U.L.P.S., e di conseguenza lo stesso deve ritenersi per la società PA TD. Si contesta, ancora, il metodo "generalizzante" dell'ordinanza, che estende il giudizio di illiceità, riscontrato con riferimento alle Ал 3 яд condotte di alcuni indagati, a tutti i coindagati, come programmaticamente affermato anche nei confronti del RE. Si contesta, poi, l'assenza di elementi idonei a configurare la partecipazione del ricorrente ad un'associazione per delinquere. Le uniche circostanze addotte con riguardo al RE attengono alla sua attività di promoter commerciale e di soggetto chiamato a prestare assistenza ai CED della società PA TD;
si tratta, però, di fatti non collegati tra di loro, funzionali all'ordinario e regolare svolgimento dell'attività d'impresa, e privi di ogni significato in ordine alla sussistenza di eventuali legami tra il ricorrente ed i pretesi sodali. Si esamina, poi, il contenuto di due conversazioni intercettate: la n. 910 del 3 aprile 2015, e la n. 577 del 4 marzo 2014; si sottolinea che la prima attiene a contrasti con l'esercente di una sala giochi slot-machine e non di un centro scommesse, e concerne quindi un'attività estranea a quella oggetto di indagine, mentre la seconda intercorre tra terze persone e viene travisata nel suo significato, perché è riferita ad un presunto ruolo del TE quale socio della SO TD e non, invece, come è in realtà, e come può evincersi dall'esame della successiva conversazione n. 1599 del 15 marzo 2014 tra gli stessi interlocutori, quale socio della PA TD. Si aggiunge che né EN AR, né IC GR, nei loro interrogatori, hanno indicato il RE come socio della SO TD, o di uno dei due gruppi criminali che gestivano l'attività. In sintesi, si osserva che manca, nell'ordinanza impugnata, «l'indicazione di tutta una serie di elementi da cui si possa ricavare che RE OL, oltre al rapporto di collaborazione avuto con la società PA, skin per la diffusione del gioco on line della SO TD, abbia posto in essere condotte finalizzate alla realizzazione degli interessi del presunto ente criminale, nonché che le stesse, eventualmente, siano state poste in essere con la piena consapevolezza anche di partecipare e di contribuire attivamente alla realizzazione di un presunto programma delittuoso comune illimitato nel tempo». Del resto le attività di raccolta di scommesse da banco effettuate dai CED della SO TD e delle società ad essa collegate, come la PA, «non possono ritenersi in assoluto effettuate in violazione di leggi e di regolamenti».
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 623 e 627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo all'utilizzo di materiale indiziario acquisito o prodotto dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare. Si deduce che è illegittimo l'utilizzo in sede di giudizio di rinvio di elementi non presenti agli atti nel momento in cui è stata emessa l'ordinanza genetica, atteso quanto disposto dagli artt. 623 e 627 cod. proc. pen. Si aggiunge, inoltre, 4 Ал ял che detti elementi, costituiti da comunicazione contenente notizia di reato del 16 settembre 2015, ed asseritamente relativi all'attività del RE anche per la SO TD, sono privi di significato perché contro colui che ha fornito la notizia di reato è stata presentata dall'odierno ricorrente denuncia-querela per calunnia.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge, in riferimento agli artt. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, e 125, 273, 291 e 292 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità e sussistenza dell'aggravante di aver agito per agevolare un'associazione di tipo mafioso. Si deduce che la conversazione telefonica del 3 aprile 2015 attiene ad interessi strettamente personali e a tutela di ragioni creditorie del fratello riscontrate anche dalla polizia giudiziaria, e che, più generale, manca qualunque elemento per affermare che le condotte contestate al ricorrente siano state poste in essere nella consapevolezza di avvantaggiare tutti i soggetti partecipi alla consorteria criminale. Si rileva che il fondamento dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stato individuato nell'attività svolta da EN AR nell'interesse della cosca Tegano, e che, però, il RE non ha mai avuto rapporti con il AR, ma solo con il GR e solo dal settembre 2013, come si evince anche dall'ordinanza impugnata. Vi è pertanto violazione del principio secondo cui l'aggravante in questione, quando attiene non al metodo "mafioso" della condotta, ma alla proiezione favoreggiatrice o agevolatrice della stessa, richiede che il «comportamento antigiuridico risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale considerato nel suo complesso». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame con riferimento all'affermata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertita dalla legge n. 203 del 1991, per le ragioni di seguito precisate.
2. Occorre innanzitutto premettere che infondate sono le doglianze del secondo motivo di ricorso che deducono l'inutilizzabilità in sede di rinvio di elementi non presenti agli atti nel momento in cui è stata emessa l'ordinanza genetica, quali quelli costituiti dalla comunicazione di notizia di reato del 16 Ал settembre 2016. 5 яя Le censure in questione, il cui esame è logicamente preliminare rispetto a quelle concernenti la sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato ed all'aggravante in contestazione, si scontrano, infatti, con il consolidato principio giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui nel giudizio cautelare di rinvio possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento (per una puntuale enunciazione del principio cfr. Sez. 2, n. 17991 del 19/04/2006, Omobono, Rv. 234758; cfr., nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268978, con specifico riferimento a giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di ordinanza emessa in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., nonché Sez. 4, n. 33659 del 19/05/2010, Calò, Rv. 248344, relativa a giudizio di rinvio conseguente a provvedimento di riesame in materia cautelare reale). Di conseguenza, pienamente legittimo deve ritenersi l'utilizzo, nel presente procedimento, da parte del giudice del rinvio degli elementi sopravvenuti all'ordinanza genetica, e, in particolare, della denuncia contenuta nella comunicazione di notizia di reato del 16 settembre 2016, impregiudicato restando, ovviamente, il dovere di una valutazione dei medesimi dati conoscitivi nel rispetto delle regole giuridiche e logiche, con conseguente ammissibilità di un pertinente sindacato alla stregua dei motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
3. Infondati, inoltre, sono i motivi concernenti la configurabilità e sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione, quale promotore ed organizzatore, all'associazione per delinquere indicata in contestazione. Tale conclusione, infatti, vale sia per le censure relative alla illegittimità dell'attività realizzata dal gruppo nel quale si ritiene inserito il ricorrente, e, quindi, alla configurabilità di un'associazione per delinquere, sia per le censure concernenti la sussistenza di una condotta di partecipazione addebitabile al RE, sia per le censure riferite alla consapevolezza da parte del medesimo di porre in essere una condotta di partecipazione nella struttura delinquenziale.
4. Per quanto attiene alla illegittimità dell'attività realizzata dal gruppo nel quale si ritiene inserito il ricorrente, quale presupposto per la configurabilità di un'associazione per delinquere, è doveroso osservare, preliminarmente, che la sentenza di annullamento della Corte di cassazione n. 11990 del 18/02/2016, "AM aveva avuto specifico riguardo alla motivazione fornita dal giudice del riesame in 6 дя punto di partecipazione del RE alla struttura delinquenziale, e non alla sussistenza di quest'ultima. In ogni caso, deve rilevarsi che le argomentazioni esposte nel ricorso non evidenziano criticità logiche o giuridiche tali da inficiare il giudizio di gravità indiziaria al quale sono pervenuti i giudici del merito cautelare relativamente, in primo luogo, alla illiceità penale delle condotte di intermediazione del gioco e delle scommesse poste in essere dal gruppo facente capo a IC GR, e, in secondo luogo, alla sussumibilità di tale gruppo nello schema dell'associazione per delinquere. E' inoltre importante una puntuale individuazione dei profili attinenti all'illiceità dell'azione posta in essere dal gruppo al quale è collegato l'odierno ricorrente, ed all'organizzazione del medesimo gruppo, per una corretta valutazione delle doglianze concernenti la configurabilità e sussistenza della condotta di partecipazione del RE.
4.1. Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui l'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse on line, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest'ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (cfr., in tal senso, Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, Ranucci, Rv. 267736, proprio con riferimento ad indagati che raccoglievano scommesse per conto della società SO TD, nonché, tra le altre, Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115). A fondamento di tale principio, si osserva, innanzitutto, che l'art. 4, comma 4-bis, legge 13 dicembre 1989, n. 401, sanziona penalmente anche la condotta di chi solo favorisca l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Si rileva, poi, che l'allestimento di un internet point interamente ed esclusivamente dedicato alla raccolta delle scommesse on line finalizzata ad intercettare i giocatori e, dunque, a sollecitare la stipula di contratti con un bookmaker estero sprovvisto di concessione integra a tutti gli effetti (quanto meno a livello indiziario) il requisito organizzativo richiesto dalla fattispecie incriminatrice appena citata perché la condotta assuma penale rilevanza. Si aggiunge, quindi, che in assenza di qualunque richiesta di rilascio dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., manca persino la base fattuale per lamentare la violazione dei diritti di prestazione di servizi e di libertà M 7 For di stabilimento di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE: solo in caso di diniego dell'autorizzazione all'intermediario ex art. 88 T.U.L.P.S. per difetto di concessione in capo all'allibratore estero, sarebbe rilevante valutare se vi siano (meglio: vi siano state) in danno di quest'ultimo violazioni del diritto euro- unitario tali da precludere al medesimo, appunto, l'accesso alla concessione. Le ragioni addotte a fondamento del principio indicato, che escludono la liceità delle modalità di esercizio dell'attività organizzata di intermediazione delle scommesse, non sono scalfite nemmeno dai nuovi argomenti giuridici esposti nel ricorso in esame, i quali assumono la legittimità dell'azione "imprenditoriale" del gruppo perché effettuata mediante "conti gioco" on line e non mediante la cd. raccolta da banco. Innanzitutto, l'art. 1, comma 644, della legge 28 dicembre 2014, n. 190, non risulta in alcun modo riconoscere la liceità, di per sé, dello svolgimento di un'attività organizzata di raccolta delle scommesse mediante "conti gioco" on line. Invero, detta disposizione, nel regolamentare la situazione di coloro che non chiedono l'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., e, più in generale, la regolarizzazione della loro attività, non solo si limita a stabilire semplicemente obblighi e divieti» ulteriori e non certo a liberalizzare attività, ma precisa espressamente che la disciplina in essa contemplata opera ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni In secondo luogo, poi, il riferimento alla sentenza (in realtà, ordinanza) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, 07/04/2016, CC (Causa C-462/14), è del tutto privo di significato. Per quanto è dato comprendere dal dispositivo dell'ordinanza (la motivazione non risulta pubblicata sul sito ufficiale della Corte, né il provvedimento è stato prodotto dal ricorrente), si tratta di una riedizione del principio già enunciato da precedenti decisioni circa la configurabilità della violazione dei diritti di prestazione di servizi e di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE nel caso di disposizione nazionale che impone al concessionario di giochi d'azzardo di cedere a titolo non oneroso, all'atto della cessazione dell'attività per scadenza del termine della concessione, l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Di conseguenza, il contenuto della pronuncia evocata non inficia in alcun modo l'osservazione secondo cui, in assenza di qualunque richiesta di rilascio dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. da parte del gestore della struttura presso la quale sono state effettuate le giocate, manca ogni base fattuale per lamentare la An 8 да violazione dei diritti di prestazione di servizi e di libertà di stabilimento di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE in danno dell'allibratore estero di riferimento: detta violazione, anche a volerne ammettere la sussistenza, potrebbe essere dedotta dall'intermediario solo in quanto abbia costituito la ragione decisiva per il diniego dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. In considerazione di quanto evidenziato, può quindi ritenersi che lo svolgimento in forma organizzata, ossia con stabile destinazione di mezzi, dell'attività di accettazione o raccolta o di intermediazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest'ultima, il reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 4.2. Il principio appena indicato risulta pienamente applicabile anche alla vicenda oggetto del presente ricorso. Invero, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha evidenziato, in fatto, l'esistenza di un "sistema" organizzato per l'attività di ricezione, raccolta e intermediazione di giochi e scommesse. Ha innanzitutto premesso che i cd. «CED» (o agenzie) del gruppo nel quale si assume fosse inserito il RE, quale master per il Piemonte, hanno operato attraverso un conto a ciascuno di essi facente capo, denominato «cassa CED», abilitato dal bookmaker maltese BA RA TD, facente capo a DO GR, ed alimentato dal titolare del singolo C.E.D, o agenzia, denominato P.J., ovvero dal master territorialmente competente: il titolare del conto C.E.D. o il master anticipava la ricarica dei singoli conti gioco, su cui venivano effettuate le scommesse o le giocate, e poi doveva effettuare il bonifico alla società maltese appena indicata, per un importo calcolato in relazione alle provvigioni percepite;
i conti gioco, pur se gestiti dai titolari dalle agenzie affiliate, erano normalmente intestati ad un terzo, diverso anche dal singolo cliente, sicché quest'ultimo non veniva neppure registrato. Ha poi precisato che i siti «.it» utilizzati dai cd. CED'> erano collegati con i siti esteri «.com», o «.biz», o «.eu», o «.net», tutti gestiti dalla SO TD, anch'essa facente capo a IC GR, che sui conti collegati a tali siti esteri erano concessi fidi per giocate a credito, garantiti dai concessionari del "sistema" e poi coperti con l'incasso delle scommesse, che le giocate sui siti «.com>> non consentivano, a soggetti diversi dall'allibratore estero, di quantificare gli importi di denaro utilizzati, stante l'assenza di collegamento al totalizzatore nazionale, e che ai gestori di esercizi pubblici i quali attivavano sistema di gioco descritto era anche proposta l'installazione di un corner, ossia di una piccola postazione dedicata all'effettuazione delle Ал 9 Jor scommesse. Ha inoltre rappresentato che il modulo organizzativo descritto rispondeva a precise disposizioni impartite dal vertice della BA RA TD. Né l'esistenza di questi elementi conoscitivi è stata oggetto di precise confutazioni da parte del ricorrente, mediante puntuale denuncia di travisamento del fatto. Ancora, l'ordinanza impugnata precisa che la BA RA TD era titolare della necessaria concessione per l'esercizio di giochi o scommesse con esclusivo riferimento ai siti «.it», ma non anche con riferimento ai siti «.com». Né risulta, come conferma espressamente pure Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016, Ranucci, cit., o è allegato, che la SO TD, alla quale facevano specificamente capo i siti «.com>, e che operava attraverso i cd. skin, come la PA, commercializzata dal RE, fosse mai stata titolare di pertinente concessione o abbia avuto i requisiti per accedervi. C'è da aggiungere che non risulta, e neppure è stato allegato, che i soggetti operanti in Italia per la raccolta o comunque l'intermediazione delle "puntate" abbiano chiesto, almeno con riguardo ai giochi e alle scommesse sui siti «.com», il rilascio dell'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S., o che questa sia stata negata per l'insussistenza della concessione in capo alla BA RA TD, o alla SO TD. E' perciò corretta la conclusione secondo cui le condotte mediante le quali è stata realizzata l'attività di raccolta ed intermediazione di scommesse e giocate svolta dal gruppo nel quale si assume sia stato inserito il RE sono sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 4, commi 1 e 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 4.3. Anche in considerazione di quanto appena esposto, può affermarsi che immune da vizi è pure l'ulteriore assunto concernente l'esistenza di un'associazione per delinquere facente capo al GR, e finalizzata alla commissione, in particolare, dei reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, ex art. 4 legge n. 401 del 1989, di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ex art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e di truffa aggravata ai danni dello Stato in relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa per l'esercizio di giochi e scommesse, ex art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. L'ordinanza impugnata, infatti, rappresenta, innanzitutto, che il sistema facente capo a IC GR si avvaleva di strumenti operativi specificamente dedicati, quali le società BA RA TD e SO TD, nonché i cd. skin, come appunto PA, e le agenzie affiliate, tutti tra loro funzionalmente coordinati al fine di raccogliere scommesse in Italia e di dirottarle verso operatori privi di concessione, aventi sede fuori del territorio nazionale. 10 M Evidenzia, poi, che l'azione di detti soggetti era disciplinata da regole comportamentali ben definite: si pensi a quella che prevedeva la schermatura dei siti esteri «.com», o «.biz», o «.eu», o «.net», per i quali non vi era concessione, mediante l'affiancamento ai siti «.it», per i quali, invece, vi era il titolo abilitativo, ovvero a quella che disponeva l'utilizzo di “conti gioco" facenti capo alle singole agenzie, ma intestati a soggetti terzi, assistiti da fidi a copertura delle giocate a credito, e tali da escludere la registrazione dei singoli giocatori. Rileva, ancora, che i soggetti coinvolti nel "sistema" erano numerosi e consapevoli degli illeciti a vario titolo da essi realizzati, ed anzi consapevolmente pianificati, come dimostrano ad esempio: a) la conversazione intercettata il 28 febbraio 2014, n. progr. 214, tra PI NT e AR VA, entrambi master del gruppo, l'uno per la zona di Lamezia Terme e l'altro per la provincia di Reggio Calabria, nel corso della quale il primo dice al secondo di essersi formato un "cultura fiscale" al fine di eludere la normativa;
b) la conversazione del 4 marzo 2014, n. progr. 548, nella quale il VA e UC AL, master per le regione Abruzzo e Marche, si lamentano che i gestori delle sale consegnano denaro in contanti, e concludono di voler riportare le somme ai singoli titolari delle agenzie affinché gli stessi, invece, effettuino bonifici, in linea con le disposizioni impartite da IC GR, sul presupposto che l'eliminazione delle tracce di raccolta di denaro contante avrebbe consentito di aggirare gli obblighi ed i limiti derivanti dalla disciplina di settore;
c) la conversazione del 9 marzo 2014, n. progr. 995, nella quale il VA, parlando con OL SC, master per la regione Lombardia, esplicita il mascheramento del sito «.com> attraverso il sito .it'> (tu gli dici gli carichiamo il com e via e giochi con PA giochi poi ti fai lo scudo con il punto it e via»); d) la conversazione del 26 marzo 2014, n. progr. 2542, nella è come un conto quale il VA spiega al titolare di un bar che «la cassa CED player solamente che da lì giochi da banco, mi segui? sì, sì, mi hanno ... chiesto di giocare da banco».
5. Per quanto attiene alle doglianze concernenti la configurabilità e sussistenza, nei confronti del RE, della condotta di partecipazione all'associazione per delinquere diretta da IC GR, quale promotore ed organizzatore della stessa, la valutazione sulla correttezza della decisione impugnata deve muovere dalle osservazioni esposte nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, Sez. 2, n. 11990 del 18/02/2016. 5.1. La sentenza di annullamento appena citata ha innanzitutto individuato come elementi posti a fondamento dell'ordinanza da essa annullata le risultanze di quattro conversazioni telefoniche intercettate: a) la conversazione del 13 Ал 11 яя marzo 2015, n. progr. 41, intercorsa tra il RE e l'avvocato Vianello, consulente legale del gruppo, e nella quale quest'ultimo aveva suggerito di ricorrere alla moneta elettronica per impedire la prova della raccolta a terra di denaro e, quindi, in forza dell'interpretazione seguita da una Procura della Repubblica, per escludere la configurabilità di illeciti da parte dei CED;
b) la conversazione del 26 febbraio 2014, n. progr. 96, intercorsa tra UC AL e AR VA, e nella quale il secondo si lamenta del rifiuto del RE di prestare assistenza ad un'agenzia da lui aperta con investimento di 5.000,00 euro;
c) la conversazione del 3 marzo 2014, n. progr. 413, intercorsa tra UC AL e AR VA, e nella quale quest'ultimo aveva indicato il RE come socio;
d) la conversazione del 3 aprile 2015, n. progr. 910, intercorsa tra RE e AU IS, nel corso della quale il primo aveva minacciato gravemente il secondo. La sentenza di annullamento, poi, ha rilevato l'assenza di univocità, ed anzi l'apoditticità, degli elementi riportati per ritenere che l'odierno ricorrente «avesse interessi comuni» con i soggetti coinvolti nella gestione delle attività di SO TD, «e avesse piena consapevolezza anche di partecipare e di contribuire attivamente alla realizzazione di un programma delittuoso comune ed illimitato nel tempo». Ha perciò disposto che si procedesse ad una rinnovata valutazione del quadro indiziario, anche chiedendo al giudice di merito di provvedere «alla sommaria descrizione delle condotte allo stesso ascrivibili in relazione diretta o anche solo strumentale al reato per il quale è stata - - emessa la misura cautelare [...]».
5.2. L'ordinanza impugnata in questa sede, in particolare, ha riesaminato elementi già presenti in atti e dato conto di un elemento investigativo sopravvenuto. L'elemento di novità, risultante dalla denuncia-querela sporta dal cinese WE CH, riportata nella comunicazione della notizia di reato del 16 settembre 2015, attiene alla proposta fatta dal RE al predetto WE CH di affiliarsi alla SO TD, con contestuale offerta di anticipare le somme necessarie per l'apertura dell'attività in cambio del versamento del 65 % delle vincite, in linea con le consolidate modalità operative del gruppo. Il rinnovato esame degli elementi già presenti in atti, poi, ha portato a rilevare che: a) nella conversazione del 26 febbraio 2014, di cui si è già detto in riferimento alla precedente ordinanza annullata, il VA, nel lamentarsi con il AL della mancata assistenza del RE ad una sua agenzia appena aperta, evidenzia un preciso legame di coesione con lo stesso (Perché se facciamo parte di un gruppo, di un'azienda, dobbiamo essere diciamo meno egoisti ...»; b) nella conversazione n. progr. 577 (verosimilmente del 28 febbraio 12 да 2014), non specificamente considerata nella sentenza di annullamento, il AL, parlando delle scelte gestionali assunte da IC GR, rappresentava la necessità di ascoltare «il pensiero di tutti e sette»>, magari mediante l'utilizzo di skype, ed indica tra questi «OLne», da identificarsi nel RE, anche alla luce della successiva la conversazione del 3 marzo 2014, n. progr. 413, intercorsa tra il medesimo AL e AR VA, e nella quale quest'ultimo aveva indicato il RE come socio;
c) nella conversazione del 4 marzo 2014, n. 524, non specificamente considerata nella sentenza di annullamento, il VA ed il RE discutevano analiticamente delle scelte da compiere in relazione alle forme organizzative per la gestione dei centri CED, ad esempio se adottare la soluzione dell'internet point o quella dell'attività prevalente, alla luce dei pareri dell'avvocato Vianello, al fine di limitare i rischi e l'oggetto di possibili sequestri da parte della polizia giudiziaria, e segnatamente della Guardia di Finanza, oltre che rilievi di natura fiscale;
d) nella conversazione del 13 marzo 2015 di cui si è già detto in riferimento alla precedente ordinanza annullata, l'avvocato Vianello, oltre a riferire al RE dell'interpretazione di una Procura della Repubblica sulla non illiceità della giocata con moneta elettronica, individua il medesimo come soggetto partecipe dell'attività gestionale del gruppo quale «socio» («creando questa giurisprudenza che stiamo creando, che poi vi giro a tutti i soci, così magari ne discutete [...] vuol dire togliere anche l'88 [T.U.L.P.S.], OL, vuol dire togliere l'88, vuol dire non andare più in questura a chiedere nulla [...]».
5.3. A fronte di questi elementi, la difesa rappresenta, in particolare, che: a) l'attività del RE ha interessato un periodo limitato di tempo, databile intorno al settembre 2013; b) la maggior parte degli elementi richiamati nell'ordinanza impugnata riguarda il gruppo di EN AR, con il quale il ricorrente non ha avuto rapporti, ed un'epoca precedente al settembre 2013; c) non viene analizzata la posizione della SO TD, proprietaria della PA TD per conto della quale agiva il RE, e, comunque, quest'ultimo non è stato indicato come socio della SO TD né da EN AR, né da IC GR;
d) la conversazione progr. n. 577 (indicata come del 4 marzo 2014) è stata travisata nel suo significato, perché attribuisce al ricorrente il ruolo di socio nella SO TD, e non, come in realtà, della PA TD;
e) le dichiarazioni del WE CH sono, se non inutilizzabili, quanto meno inattendibili, perché provenienti da persona denunciata per calunnia. Si tratta, però, di osservazioni inidonee ad evidenziare un vizio di motivazione perché manifestamente infondate o meramente assertive. Le censure appena raggruppate per comodità sotto le lettere a), b) e c), infatti, 13 sono prive della specificità normativamente richiesta dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non si confrontano con le motivazioni dell'ordinanza impugnata, che hanno puntualmente richiamato plurime conversazioni, datate tra il febbraio ed il marzo 2014, ed in cui il RE era uno degli interlocutori, comunque destinatario di contenuti dei colloqui. Le censure appena о raggruppate per comodità sotto le lettere d) ed e), invece, pur formalmente articolate secondo i parametri fissati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., sono meramente assertive e comunque si traducono, sostanzialmente, in una richiesta di rivalutazione del fatto oggetto di accertamento.
5.4. In conclusione, pertanto, alla luce degli elementi esposti nell'ordinanza impugnata e della ininfluenza, in questa sede, delle censure formulate dalla difesa, deve ritenersi immune da vizi l'affermazione del Tribunale secondo cui il RE ha avuto un ruolo organizzativo nell'associazione per delinquere capitanata dal GR, non solo perché responsabile di un'area territoriale nella quale era insediate più agenzie che svolgevano illegalmente l'attività di intermediazione di scommesse e giocate, o perché legato ad esponenti di primo piano del sodalizio illecito, come l'avvocato Vianello ed il VA, con i quali intratteneva rapporti continui, ma soprattutto perché, come risultava ben chiaro a costoro e ad altri sodali di rilievo, quale il AL, era fornito ed esercitava poteri decisionali in ordine alle strategie del gruppo criminale anche al fine di contenere i rischi di controlli da parte delle forze dell'ordine e di sequestri da parte dell'Autorità giudiziaria. Per completezza, può precisarsi che non ha molto senso, ai fini dell'esame della posizione del ricorrente, sottolineare che lo stesso era master per il Piemonte della PA TD, ma non aveva incarichi per conto della SO TD. Invero, è sufficiente osservare che l'attività del RE, così come ricostruita dai giudici del merito cautelare, era oggettivamente e consapevolmente funzionale alla raccolta delle giocate e delle scommesse per i siti gestiti dalla SO TD, ossia della società che operava in assenza di qualunque concessione valida almeno per quanto riguarda l'Italia. In questo contesto, anzi, il dato concernente la formulazione di proposte contrattuali a terzi direttamente per conto della SO TD, esposto nella denuncia di WE CH diventa un elemento solo ulteriormente confermativo del quadro indiziario emergente dall'ordinanza impugnata. Né, dal'altro canto, è manifestamente irragionevole ritenere che il ricorrente abbia avuto «piena consapevolezza anche di partecipare e di contribuire attivamente alla realizzazione di un programma delittuoso comune ed illimitato nel tempo». Infatti, l'affermazione relativa alla consapevolezza dell'illiceità "mん dell'azione del gruppo, e della funzionalità di questo a perseguire obiettivi illeciti, 14 Gr può correttamente poggiare sulla circostanza fattuale costituita dal concorso del RE nell'elaborazione delle strategie dirette a contenere i rischi di controlli da parte della polizia giudiziaria e di sequestri da parte dell'Autorità giudiziaria, discutendo ripetutamente di esse con un altro "quadro" dell'organizzazione come il VA e, soprattutto, con il consulente legale del sodalizio criminale, l'avvocato Vianello.
6. Fondato, invece, è il motivo di ricorso relativo alla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991. Come osservato in altra decisione di questa Corte per una posizione parallela (Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235), la contestazione ha ad oggetto l'aggravante nella sua dimensione agevolativa e finalistica;
il G.i.p., con decisione condivisa dal Tribunale, ha esteso l'applicazione della circostanza anche avendo riguardo al profilo concernente le modalità "mafiose" della condotta. Entrambe le forme di manifestazione dell'aggravante, però, sia pure per motivi diversi, non possono ritenersi correttamente applicate alla posizione del RE.
7. Ad avviso del Collegio, l'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella sua dimensione concernente le modalità "mafiose" della condotta è incompatibile con la fattispecie della partecipazione ad associazione per delinquere cd. semplice. In giurisprudenza, si è recentemente osservato che «l'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 si realizza per la parte che qui interessa, allorché il delitto cui la circostanza stessa accede sia commesso "avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale"; vale a dire utilizzando, quale metodologia criminale, "la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva": requisito, quest'ultimo, che, come è noto, individua il connotato tipizzante dell'associazione di stampo mafioso. In sostanza, il ragionamento che pare essere stato coltivato dai giudici a quibus muove secondo un percorso circolare in forza del quale l'impiego della metodologia mafiosa nel trasformare i reati fine in figure aggravate lascerebbe in modo del tutto apodittico inalterata la fattispecie associativa, quasi come se fosse essa stessa un "reato-fine". Il che, evidentemente, non può ritenersi giuridicamente sostenibile con l'ovvio epilogo 0 9 di rendere l'ordinanza impugnata priva di qualsiasi base argomentativa sul punto 15 Fr in questione≫ (così, in motivazione, Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235). In termini ancora più netti, può rilevarsi che l'incompatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella forma delle modalità della condotta e la fattispecie di partecipazione ad associazione per delinquere rr incompatibile semplice risulta essere originaria per ragioni di tipo giuridico-formale. Invero, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. si pone in posizione di specialità con quello di cui all'art. 416 cod. pen. perché, pur offendendo il medesimo bene giuridico, l'ordine pubblico, e pur potendo avere la medesima direzione funzionale, la commissione di delitti, richiede come specifico elemento ulteriore, e distintivo, che i partecipi si avvalgano, per realizzare detto fine, «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva» (cfr., per osservazioni sostanzialmente identiche, Sez. 1, n. 6784 del 01/04/1992, Bruno, Rv. 190539). L'art. 7 d. I. n. 152 del 1991, a sua volta, attiene ai reati «commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale»; ciò significa che la condotta delittuosa deve essere caratterizzata dall'avvalimento proprio «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva». Ora, se tali forme di manifestazione della condotta qualificano il comportamento di partecipazione ad una associazione diretta alla commissione di più delitti, risulta difficile ritenere che quest'ultimo sodalizio non sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.: tale ipotesi, infatti, si configura in luogo di quella di cui all'art. 416 cod. pen., e se ne distingue, esattamente quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva». Non a caso, del resto, si è affermato che l'aggravante del metodo mafioso, «sul piano del diritto sostanziale, neppure è astrattamente configurabile in relazione al delitto associativo previsto e punito dall'art. 416-bis c.p., in quanto la condotta tipizzata dalla norma incriminatrice assorbe la previsione della aggravante» (così, testualmente, Sez. 1, n. 26609 del 08/06/2011, Marano, Rv. 250752).
8. Per quanto attiene all'aggravante ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella sua dimensione agevolativa, invece, secondo il Collegio, la sua applicazione, sebbene giuridicamente compatibile con la fattispecie di partecipazione ad associazione per delinquere semplice, postula l'accertamento di una cosciente finalizzazione della condotta a tale fine da parte di ciascun agente cui è riferita.
8.1. In effetti, la compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 cit. nella sua m dimensione agevolativa con la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. risulta più 16 да volte affermata nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235, ma anche Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano Trusciglio, Rv. 266681, nonché, esplicitamente in motivazione, Sez. 6, n. 2696 del 13/11/2008, dep. 2009, D'Andrea, Rv. 242686, mass. per altro). Trattasi di soluzione pienamente condivisibile. Come già evidenziato nelle decisioni appena citate, infatti, la finalità di agevolare un sodalizio di tipo mafioso, da un lato, non è logicamente o giuridicamente incompatibile con l'operatività di un'associazione per delinquere semplice e, dall'altro, non può essere ritenuta indifferente per il sistema sanzionatorio.
8.2. Tuttavia, l'aggravante in questione è di natura soggettiva e presuppone, in caso di concorso eventuale o necessario nel reato, la necessità di accertare il dolo specifico di agevolazione mafiosa in capo a ciascun concorrente cui deve essere applicata.
8.2.1. E' doveroso premettere che, anche in caso di reato plurisoggettivo a concorso necessario, la disciplina concernente l'applicazione delle circostanze deve ritenersi dettata dall'art. 118 cod. pen. Invero, come osservano la dottrina assolutamente maggioritaria e la giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. U, n. 20 del 07/07/1984, Dantini, Rv. 165423), le disposizioni relative al concorso eventuale di persone nel reato sono espressione di regole generali in tema di realizzazione plurisoggettiva del reato, e, quindi, le stesse trovano applicazione anche con riguardo ai reati plurisoggettivi a concorso necessario, come appunto quello di partecipazione ad associazione per delinquere "semplice", fino a che non si rivelano in rapporto di incompatibilità strutturale con la specifica fattispecie plurisoggettiva. In particolare, poi, specie in dottrina, si precisa che, tra le previsioni normative applicabili ai reati plurisoggettivi a concorso necessario, rientra quella sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 118 cod. pen.; in forza di essa, però, Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono».
8.2.2. Il Collegio è consapevole dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali nettamente differenziati circa il criterio di imputazione soggettiva dell'aggravante agevolativa ai concorrenti. Secondo un orientamento, che prende origine da Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009, Napolitano, Rv. 244261, l'aggravante in questione è di natura oggettiva, «perché riguardante una modalità dell'azione in quanto rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso, cui corrisponde sotto il profilo soggettivo il dolo specifico, e si trasmette a tutti i concorrenti». Il principio così Ал 17 ая enunciato, che nella sua affermazione originaria, appena riportata, richiede espressamente l'accertamento del dolo specifico in capo ad uno concorrenti, è stato ripreso da diverse, successive pronunce. Alcune di queste decisioni precisano che «se la consapevolezza di tale scopo [agevolativo di un'associazione di tipo mafioso] risulta essenziale alla configurazione dell'aggravante di cui all'art. 7 [...], tuttavia non è richiesto che tale consapevolezza sia condivisa da parte di tutti i concorrenti, poiché in proposito trova applicazione il disposto dell'art. 9 comma 2 cod. pen. che impone di valutare le circostanze a carico dell'agente, anche quando le abbia ignorate per sua colpa» (così testualmente, in motivazione, Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012, Di Mauro, Rv. 253114; cfr., inoltre, nello stesso senso Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Minniti, Rv. 255206). Altre decisioni, invece, esprimendosi in termini più sfumati, non rilevano espressamente che il fine di agevolare debba esistere almeno in capo a taluno dei concorrenti, limitandosi a rappresentare che la circostanza può essere applicata ai concorrenti nel delitto, a norma dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., anche quando questi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (cfr., in particolare: Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258581; Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016, Ciarfaglia, Rv. 266518; Sez. 2, n. 11987 del 18/02/2016, Pantisano Trusciglio, Rv. 266681, in motivazione;
Sez. 2, n. 24802 del 19/05/2016, Ciaffi, Rv. 267235, in motivazione;
Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016, Vernengo, Rv. 268856). Secondo altro orientamento, l'aggravante di cui all'art. 7 nella sua dimensione agevolativa ha, indiscutibilmente, natura soggettiva. Le decisioni che aderiscono a questo indirizzo, muovendo dalla premessa della necessità di accertare una univoca e cosciente finalizzazione agevolatrice della condotta antigiuridica del soggetto agente, hanno escluso la configurabilità dell'aggravante in questione nei confronti di uno dei concorrenti, ritenendola invece nei confronti di altri partecipi (cfr., ad esempio, implicitamente ma inequivocamente, Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218, nonché, in modo espresso ed argomentato Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, Rv. 266464, nonché Sez. 3, n. 36364 del 20/05/2015, Mancuso, non mass.). In particolare, Sez. 3, Basile, cit., e Sez. 3, Mancuso, cit., evidenziano che l'aggravante cd. agevolativa «non si estende agli eventuali concorrenti nel reato ai sensi dell'art. 118 cod. pen.».
8.2.3. Il Collegio ritiene di dover aderire al secondo dei due orientamenti richiamati. Sembra indiscutibile, come riconoscono anche le più argomentate decisioni "M del primo dei due orientamenti precedentemente sintetizzati, che l'aggravante di 18 дя cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella sua dimensione agevolativa è denotata in termini di dolo specifico. Invero, una precisa indicazione testuale in tale direzione proviene dal testo della disposizione normativa che prevede l'inasprimento di pena quando il reo ha agito «al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste [dall'art. 416-bis cod. pen.]>>. Ciò posto, anche a voler ritenere che l'aggravante in questione implichi una condotta idonea, secondo una valutazione ex ante, alla realizzazione della finalità di agevolazione, ai fini della valutazione della sua natura giuridica, il profilo del dolo specifico risulta sicuramente assorbente rispetto a quello attinente alle modalità di esecuzione dell'azione: è lo stesso testo dell'art. 7 cit. che sottolinea esplicitamente il solo aspetto soggettivo per l'ipotesi agevolativa, valorizzando, invece, quello oggettivo per la diversa fattispecie aggravatrice correlata all'utilizzo del metodo mafioso. Nel senso della natura soggettiva dell'aggravante cd. agevolativa si sono espresse le due decisioni delle Sezioni unite che si sono occupate di questioni concernenti l'applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e precisamente Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, mass. per altro, nonché Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, mass. per altro. In particolare, secondo Sez. U, Cinalli: «L'aggravante si articola [...] in due differenti forme, pur logicamente connesse: l'una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l'altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo». In termini pressoché identici si è pronunciata Sez. U, Antonucci, la, quale, nel citare specificamente Sez. U, Cinalli, ha osservato che la circostanza di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 «si atteggia in due forme alternative, l'una a carattere oggettivo, consistente nell'impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, e l'altra, di natura soggettiva, costituita dallo scopo di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione di tipo mafioso». Una volta rilevato che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e non oggettiva, sembra corretto inferire che la stessa non è applicabile a tutti i concorrenti solo perché uno di essi ha agito con la finalità di favorire un sodalizio riconducibile al paradigma dell'art. 416-bis cod. pen. In questo senso, del resto, si è pronunciata specificamente la giurisprudenza con riferimento ad altre aggravanti qualificate di natura soggettiva, come quella concernente i motivi abietti e futili (così Sez. 1, n. 13596 del 28/09/2011, dep. 2012, Corodda, Rv. 252348, nonché Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Erra, Rv. 230147), o quella relativa al nesso teleologico (cfr. Sez. 1, n. 48219 del 19 16/11/2003, Pernice, Rv. 226463, e Sez. 1, n. 12584 del 21/10/1994, Riola, Rv. 200071). In linea con questo orientamento, pertanto, deve ritenersi che a ciascun concorrente nel reato, anche a partecipazione necessaria, in tanto è applicabile l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1992 nella sua dimensione agevolativa in quanto sia accertato che il medesimo abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, abbia fatto propria tale finalità.
8.3. L'ordinanza impugnata, nella vicenda in esame, ha ritenuto applicabile l'aggravante ex art. 7 cit. nei confronti del RE, e specificamente in relazione al reato di cui all'art. 416 cod. pen., per aver versato lo stesso in «una condizione psicologica [...] quanto meno di ignoranza colpevole». Si precisa, in particolare, che al ricorrente la circostanza è applicabile «ai sensi del richiamato co. 2 dell'art. 59 c.p., ben potendo reputarsi che il RE, così come tutti gli altri affiliati al medesimo sodalizio criminoso, abbia versato rispetto agli elementi costitutivi di detta aggravante in una situazione evitabile, e, quindi, inescusabile, di colpa». In questo modo, però, ferma restando l'inapplicabilità dell'aggravante del metodo mafioso ad una condotta di partecipazione per delinquere semplice, per le ragioni precedentemente esposte, si è ritenuta l'operatività dell'aggravante cd. agevolativa in riferimento alla posizione di un concorrente senza richiedere né accertare che lo stesso abbia agito con lo scopo di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, o, comunque, facendo propria tale finalità, e quindi senza verificare la ricorrenza, in capo allo stesso, del necessario coefficiente psicologico. Ciò posto, è evidente che l'esigenza di verificare l'esistenza dei presupposti, sia pure da un punto di vista della gravità indiziaria, per l'applicabilità dell'aggravante in questione, produce effetti anche con riferimento al profilo delle esigenze cautelari. Non a caso, del resto, l'ordinanza impugnata, nel rilevare la sussistenza delle esigenze del pericolo di reiterazione dei reati, ha fatto specifico riferimento anche alla funzione svolta dall'associazione per delinquere semplice di cui si assume faccia parte il RE, in quanto diretta a consentire l'infiltrazione di un sodalizio mafioso nel settore dei giochi e delle scommesse, e, quindi, il reimpiego e riciclaggio dei proventi delle attività delittuose da esso consumate.
9. In conseguenza delle osservazioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sulla applicabilità al RE della 7/ 1 0 99 2 20 circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e, conseguentemente, sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Così deciso il 19 aprile 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giovanni Conti Autow orks Jenk DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO] Piera Esposito 212 4