Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2015, n. 9659
CASS
Sentenza 3 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell'ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2015, n. 9659
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9659
    Data del deposito : 3 febbraio 2015

    Testo completo