Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 1
L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma primo, cod. proc. pen., per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, emessa nell'ambito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2015, n. 9659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9659 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ IO - Presidente - del 03/02/2015
Dott. PETRUZZELLIS NA - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 162
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 30316/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
EL RE CRISTOFORO N. IL 03/04/1985;
EL RE OB N. IL 06/01/1974;
inoltre:
MA RO N. IL 02/11/1960;
EZ ROLBA N. IL 29/04/1981;
EZ RITA N. IL 25/11/1984;
TO AN N. IL 13/07/1971;
CO AN N. IL 10/08/1973;
VO TOMMASO N. IL 26/02/1977;
D'BR RI RE N. IL 15/03/1958;
DE CO EP N. IL 05/01/1979;
DE CO RI RORIA N. IL 21/09/1972;
DE CA ORESTE N. IL 14/09/1976;
DE CA RITA N. IL 22/05/1974;
DE RI AL N. IL 31/08/1949;
EL RE CRISTOFORO N. IL 03/04/1985;
EL RE OB N. IL 06/01/1974;
D'NO AN N. IL 12/03/1971;
CO AL N. IL 06/03/1978;
CO VA N. IL 31/07/1975;
FU AN N. IL 20/07/1976;
FU UI N. IL 12/04/1955;
FU RIRCA N. IL 16/03/1983;
LO ASSUNTA N. IL 16/11/1954;
IM IL N. IL 23/10/1970;
AU ASSUNTA N. IL 08/12/1956,
MONTEFU CATERINA N. IL 16/09/1978;
PO GIOSUÈ N. IL 02/05/1972;
RE OM N. IL 27/03/1981;
NO AN N. IL 06/11/1948;
UT NA AN N. IL 10/02/1980;
AV CIRO N. IL 20/02/1978;
AV MARCO N. IL 18/08/1974;
HE IA N. IL 01/01/1977;
avverso la sentenza n. 11140/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 15/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per v. allegato.
Uditi i difensori v. allegato.
Il P.G. ha chiesto:
Inammissibilità del ricorso del P.G.;
Annullamento senza rinvio della sentenza in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e trasmissione degli atti al P.M.;
Per MA OS annullamento senza rinvio per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e rigetto per il resto;
Per EZ OSlba, EZ TA, TO IO, CO IO inammissibilità del ricorso in relazione al contestato reato associativo;
Per VO TO, D'BR IA DO, DE CA TA, D'NO IO, CO VA, FU NA, FU UI, FU IArca, LO SU, AV RC, HE CI, inammissibilità dei ricorsi in relazione alla contestazione associava e annullamento senza rinvio per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
Per DE CO SE, DE CO IA OSria, DE CA ES chiede l'inammissibilità dei ricorsi;
Per DE RI RE chiede il rigetto del ricorso;
Per EL RE ST, EL RE RO, CO AL chiede il rigetto in relazione alla contestazione associativa e annullamento senza rinvio per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
Per IM MI, AU SU, MONTEFU RI, PO OS, RE DO chiede inammisibilità dei ricorsi.
Per NO NA e AV CI chiede il rigetto dei ricorsi. Per UT NN IO chiede annullamento senza rinvio per il contestato reato di spaccio.
L'avv. ARICÒ Giovanni per DE CA TA conclude associandosi alle conclusioni del P.G. e riportandosi ai motivi di ricorso. L'avv. ARIENZO OSrio per PO OS e RE DO conclude per l'annullamento senza rinvio.
L'avv. CAPOZZI Maurizio per DE CA TA, D'NO IO e IM MI si riporta ai motivi di ricorso.
L'avv. PECORARO NN per UT NN IO, anche in sostituzione dell'avv. COLA Sergio difensore di AV CI e AV RC e dell'avv. AIELLO Valeria difensore di CO AL, chiede l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. L'avv. VILLA Eugenio per TO IO si riporta ai motivi di ricorso.
L'avv. GRAZIANO Sabato per MA OS, EZ OSlba, EZ TA, DE CO SE, DE CO IA OSria, LO SU, IM MI, UT NN IO e HE CI chiede l'annullamento senza rinvio per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e si riporta ai motivi dei ricorsi.
L'avv. LIGUORI Francesco per D'BR IA DO, DE CA ES e LO SU si riporta ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15.7.2013 la Corte di appello di Napoli - a seguito di gravame avverso la sentenza emessa in data 20.6.2012 a seguito di rito abbreviato dal G.U.P. del locale Tribunale interposto, tra gli altri, dagli imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 110 c.p., cit. D.P.R., art. 73,
NO NA, FU NA, AV RC, AV CI, FU IArca, MONTEFU RI, AU SU, FU UI, EL RE RO, EL RE ST, MA OS, UT NN IO, EZ TA, EZ OSlba, DE CA ES, HE CI, LO SU, D'BR IA DO, RE DO, DE CA TA, DE CO IA OSria, DE CO SE, IM MI, CO VA, D'NO IO, DE RI RE, CO IO, CO AL, PO OS, VO TO, TO IO - con esclusione di MA OS e UT NN IO già prosciolti in primo grado dalla contestazione associativa, essendo riconosciuti colpevoli del solo reato di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - , ritenuto più grave il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, come rispettivamente ascritto ha rideterminato la pena inflitta a:
NO NA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate;
EL RE RO e EL RE ST, escluso per entrambi il ruolo di capi promotori;
AV CI, esclusa la qualifica di organizzatore e ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 10.6.2005, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con detta sentenza;
- D'BR IA DO e TO IO;
- FU NA, AV RC, FU IArca, MONTEFU RI, AU SU, FU UI, SP SA, EZ TA, EZ IN, EZ OSlba, LO EL, DE CA ES, HE CI, LO SU, RE DO, DE CO IA OSria, DE CO SE, IM MI, CO VA, D'NO IO, DE RI RE, CO IO, CO AL, PO OS e VO TO, escludendo le pene pecuniarie come rispettivamente inflitte;
Ha escluso la recidiva contestata a UT NN IO, confermando la pena inflitta. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza.
2. La vicenda processuale riguarda la esistenza ed operatività di due distinte organizzazioni criminali - tra di loro collegate - dedite alla commercializzazione di sostanze stupefacenti di diversa natura. La prima, ipotizzata nel capo a), facente capo ai EL RE che fornivano lo stupefacente agli altri associati, i quali poi, provvedevano al confezionamento della sostanza presso l'appartamento, sito in Melito di Napoli, nella disponibilità dei coniugi AU NE e NO NA;
il secondo, ipotizzato nel capo b), è stato individuato nel corso delle indagini svolte sulla precedente associazione, a causa del legame emerso tra alcuni componenti del primo gruppo ed altri di questo gruppo che faceva capo a UT NN IO e MA OS e che operava nella zona di Caivano, all'interno del Parco Verde.
3. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il P.G. e gli imputati.
4. Il P.G. ricorre nei confronti degli imputati EL RE RO e EL RE ST per violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in ordine alla esclusione della qualifica di promotori e capi dell'associazione a delinquere in questione, confermata - invece - dal ruolo non fungibile rivestito dai due imputati che, abitualmente, fornivano l'associazione della sostanza stupefacente, per le successive fasi di confezionamento e cessione al minuto, recandosi, l'uno o l'altro, o insieme, presso le abitazioni- laboratorio dei sodali e convenendo con costoro i termini dell'illecito mercimonio. E tanto si desume dal compendio intercettivo considerato in primo grado, così come confermato dalle dichiarazioni del collaboratore PI che ha affermato che con EL RE SA lavoravano i due fratelli EL RE RO e EL RE ST e che loro, insieme, gestivano la piazza di spaccio. La circostanza che EL RE SA fosse il reggente non esclude che i due imputati svolgessero il ruolo di impulso e controllo della associazione.
5. Con ricorso personale NO NA deduce violazione di legge e travisamento del fatto in relazione alla attribuzione alla ricorrente del ruolo apicale all'interno di una associazione della quale non avrebbe mai fatto parte. Sarebbe stato travisato il compendio intercettivo ed omesso di considerare che in relazione all'unico episodio che l'ha vista coinvolta con il defunto marito AU NN - avvenuto il 16.7.2005 - è stata assolta per non aver commesso il fatto. In particolare la conversazione n. 448 delle ore 19,29 del 9.6.2005 in cui è la nipote FU NA ad essere richiesta dal AU di nascondere qualcosa, escluderebbe qualsiasi consapevolezza della ricorrente. Cosicché si sarebbe confusa la ipotesi di connivenza non punibile - relativa al rapporto di coniugio con il AU - con quella di concorso nel reato.
6. Con ricorsi personali FU UI, FU IArca, FU NA e AU SU deducono violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione alla conferma di un costrutto accusatorio cristallizzato in contestazioni generiche senza alcun riferimento ai singoli episodi di cessione di stupefacenti, versandosi in un compendio probatorio intercettivo di contenuto neutro e in comportamenti di mera connivenza rispetto alla condotta di altri familiari. L'attività di spaccio andrebbe inquadrata in un'organizzazione rudimentale, limitata ad una partecipazione familiare e caratterizzata da condotte occasionali. La sentenza sarebbe carente di motivazione in relazione a FU UI, FU IArca e AU SU mentre del tutto priva di motivazione in relazione a FU NA.
7. Nell'interesse di AV RC, con ricorso a mezzo del difensore, si deduce:
7.1. carenza assoluta di motivazione e manifesta illogicità della stessa in relazione al rigetto della richiesta assolutoria con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ed alla ipotesi associativa. Quanto alla contestazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, essa nella sua genericità coinciderebbe con la contestazione associativa senza che si possa enucleare alcuna circostanza specifica. Quanto alla ipotesi associativa, l'assunto dei giudici di merito - secondo il quale il ricorrente "aveva il compito di consegnare la droga" - sarebbe in contrasto con l'ipotesi di accusa che, invece, gli ascriveva il ruolo di "addetto al confezionamento dello stupefacente", così assumendosi contraddittoriamente la partecipazione associativa sulla base della presunta consegna dello stupefacente.
7.2. assoluta mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione sulla erronea incompatibilità tra il riconoscimento di dette attenuanti ed il ruolo rivestito dal ricorrente, incensurato e privo di carichi pendenti.
8. Nell'interesse di AV CI, con ricorso a mezzo del difensore, si deduce:
8.1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente trafugando la sostanza stupefacente ai danni dei EL RE, referenti del clan di riferimento, per il tramite e con la collaborazione della famiglia FU (addetta al confezionamento della cocaina), non poteva contribuire alla realizzazione del fine comune dell'associazione in cui è stato coinvolto. Cosicché il ricorrente non farebbe parte ne' della associazione sub a), ne' in quella sub b) relativa al UT, ne' di altre micro-associazioni ed illegittima sarebbe la considerazione secondo la quale il ruolo rivestito dal AV non sarebbe in contrasto con gli scopi associativi senza motivare in alcun modo tale assunto e nonostante non vi fosse alcuna prova che l'associazione sub a) traesse vantaggio dalla vendita "sottobanco" operata dal AV, senza accordo con i EL RE.
8.2. carenza assoluta di motivazione in relazione al rigetto della istanza assolutoria in ordine al capo A) ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non essendo stato indicato - rispetto alla stessa genericità della accusa - alcun elemento dal quale si sarebbe potuta delineare tale ultima condotta ed al di là dell'unico episodio del giugno 2005 per il quale il ricorrente è stato già condannato in via definitiva.
8.3. mancanza ed assoluta contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione basata solo sul richiamato precedente - che si poneva all'interno delle vicende oggi oggetto di giudizio - ed al di fuori del quale null'altro vi era a carico del ricorrente. La Corte avrebbe omesso di considerare tutto ciò e si sarebbe disinteressata anche della positiva condotta post - delictum tenuta dal ricorrente, unico - peraltro - a confessare.
8.4. inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 cpv c.p. e art. 442 c.p.p., comma 2. Erronea sarebbe la quantificazione della pena ottenuta aumentando la pena di anni otto di reclusione per i reati oggetto di questo processo - ottenuta operando la diminuzione per il rito - di un ulteriore anno per la ritenuta continuazione con la precedente condanna, quando - invece- solo dopo detto aumento per la continuazione doveva effettuarsi la diminuzione per il rito.
9. Con ricorso personale MONTEFU RI deduce carenza di motivazione in ordine alla conferma di responsabilità in ordine alla ipotesi associativa, essendo gli elementi addotti privi di sussistenza ed il quadro probatorio non sufficientemente chiaro. 10. Nell'interesse di EL RE ST e EL RE RO, a mezzo del difensore, si deduce:
10.1. omessa motivazione in relazione alla deduzioni difensive mosse in appello e già sottoposte al giudice di primo grado. In particolare, con riguardo alla identificazione dei ricorrenti ed alle deduzioni difensive al riguardo nonché alla fusione e confusione tra la condotta partecipativa e la condotta di violazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 pur in mancanza di specifici episodi riferibili agli attuali ricorrenti. Quanto al primo aspetto, la Corte di merito non avrebbe compiutamente indicato le ragioni per le quali ZU sia stato identificato con EL RE IN, nonostante questi sia stato già condannato per aver operato traffico di droga nello stesso periodo con soggetti diversi da quelli imputati in questo processo, trascurando - altresì - che lo stesso viene indicato come "a pacchiana" ed altri soggetti sono indicati col nome ZU.
Inoltre, non sarebbero state considerate altre emergenze incompatibili con la identificazione di EL RE RO (v. conversazione n. 1124 del 8.9.05 nella quale il riferimento al predetto è rinvenuto nella indicazione di BE di cui è indicato il compleanno lo stesso giorno, mentre il ricorrente è nato il 6 gennaio). Ancora, del tutto immotivatamente sarebbe stato attribuito significato illecito alle conversazioni intercettate - arbitrariamente attribuite agli imputati - senza che l'esito delle altre indagini lo potessero giustificare. Cosicché è smentita la pertinenza al thema probandum delle dichiarazioni rese da PI IO nel 2008 che si riferiscono ad un periodo successivo a quello in contestazione e che, pertanto, escluderebbero la condotta partecipativa in esame, rispetto alla quale non vi sono emergenze. Risulterebbe illogica la motivazione resa dalla Corte secondo la quale il PI farebbe riferimento ad un periodo di tempo immediatamente successivo alla latitanza di EL RE NZ e non ad un momento vicino al tempo in cui rende dichiarazioni, posto che la stessa Corte trascura che il dichiarante collega la latitanza del EL RE all'ultimo periodo che corrisponde alle recenti ed ultime conoscenze, sul piano temporale, dello stesso dichiarante. Quanto al secondo aspetto di criticità, l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sarebbe frutto di un inammissibile automatismo, senza individuare episodi specifici riconducibili ai ricorrenti.
10.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 ed illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla esclusione di detta ipotesi minore basata soltanto sulla sussistenza del carattere associativo.
10.3. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 132, 133, 69 e 81 cpv. c.p. e mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione agli elementi costitutivi della fattispecie. In particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di indicare i criteri adottati nel commisurare la pena, anche a titolo di continuazione e giustificare il notevole discostamento della pena base dal minimo edittale.
10.4. mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla disposta confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies in relazione alla esclusione dei dati documentali giustificativi della legittima provenienza dei beni sequestrati;
violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. La Corte si sarebbe limitata ad escludere la lecita provenienza dei beni in ragione del reddito dell'intestatario, senza spiegare la conclusione della riferibilità dei beni sequestrati allo stesso imputato;
ne' spiegando la ragione per la quale il versamento in contanti sul conto corrente che ha costituito la provvista dell'assegno utilizzato per l'acquisto fosse riferibile all'imputato.
11. Nell'interesse di MA OS, UT NN IO, DE CA TA, EZ TA, EZ OSlba, IM MI, LO SU, HE CI, DE CO SE, DE CO IA OSria, a mezzo del difensore avv. Sabato Graziano, si deduce:
11.1. per tutti i ricorrenti, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla configurabilità dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. A fronte di un unico episodio riscontrato a carico di MA OS, ai sensi del cit. D.P.R., art. 73, comma 5, inconsistente sarebbe il compendio intercettivo che da solo non può sostanziare le ipotesi di accusa. Cosicché, in assenza di accertati singoli episodi di detenzione e spaccio, la accusa ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - al più - sarebbe dovuta confluire in quella ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, ove ritenuto sussistente. Per questa ipotesi, non potrebbe farsi leva solo sulla plurima serie di reati riconducibili a singoli soggetti, svalutando il dato organizzativo, nella specie insussistente;
come pure insussistente risulterebbe il profilo psicologico richiesto dalla norma in assenza della prova di un accordo criminoso tra le parti.
11.2. per UT NN IO erronea applicazione della legge penale nella parte in cui la Corte di appello, escludendo l'aumento per la recidiva, non ha diminuito la pena inflitta svilendo la concessione delle attenuanti generiche. In particolare, la reformatio in pejus così operata dalla Corte di merito non tiene conto dell'errato giudizio di equivalenza delle generiche con le contestate aggravanti formulato dal primo giudice, attesocché al UT non era contestata alcuna aggravante, essendo stato condannato solo per il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 11.3. Per DE CA TA, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualifica di capo e promotore della associazione in contestazione, sostanzialmente ascrittale per ragioni familiari in ragione del rapporto di coniugio con LL DO, detenuto dal 1999. Nessun contributo associativo proverrebbe dalla ricorrente che si limiterebbe a raccogliere gli sfoghi della MA senza intervenire. 11.4. Infine, in punto di pena, la sentenza merita di essere annullata in quanto - tra le sostanze trattate dalla associazione - vi sono anche le droghe c.d. leggere così dovendosi verificare la incidenza della sentenza costituzionale n. 32/2014 sul trattamento sanzionatorio per gli imputati condannati per il reato di cui al cit. D.P.R., art. 73.
12. Nell'interesse di DE CA TA, con ricorso a mezzo del difensore avv. Maurizio Capozzi, si deduce:
12.1. violazione dell'art. 521 c.p.p., riguardo alla qualifica di "organizzatore" non oggetto di contestazione, essendo genericamente ascritto alla ricorrente di essere "personaggio di spicco dell'associazione", del tutto inidoneo a configurare l'ipotesi in questione.
12.2. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74;
manifesta illogicità e mancanza di motivazione, risultando una mera elencazione di conversazioni telefoniche senza alcun apporto critico che possa dare contezza della sussumibilità delle emergenze nell'ambito della fattispecie in esame;
ne' distinguendo questa dalla ipotesi di reato continuato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche in forma concorsuale.
12.3. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1 in relazione alla ritenuta sussistenza della qualifica di organizzatore in quanto la gestione in proprio da parte dell'imputata di alcuni punti-vendita non è condotta compatibile con quella di organizzatore della stessa associazione.
13. Nell'interesse di UT NN IO, a mezzo del difensore avv. NN Pecoraro, si deduce:
13.1. violazione di legge, illogicità e assenza della motivazione in relazione all'assorbimento della contestazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nell'imputazione per il delitto di cui al cit. D.P.R.,
art. 74, in difetto di qualsiasi specificazione delle condotte ascritte a ciascun imputato. La risposta della Corte - che ha rigettato la doglianza facendo leva sul solo profilo procedurale di contestazione dell'accusa, ritenuto sanato perché non dedotto nel termine di legge - non è aderente alla doglianza mossa in appello che, invece, sostanziava una censura di mera duplicazione della accusa ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, dalla quale il ricorrente era stato prosciolto per violazione del bis in idem, rendendo illegittima la condanna ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 13.2. violazione di legge, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativamente all'operato bilanciamento tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti. Invero, risultava errato il giudizio di equivalenza espresso dalla prima sentenza tra attenuanti ed aggravanti, queste ultime non più sussistenti in capo al UT, prosciolto dalla accusa ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed essendosi escluse le aggravanti ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, L. n. 203 del 1991, art. 7 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, cosicché il bilanciamento andava operato solo tra le attenuanti generiche e la recidiva. Alla doglianza in appello in ordine alla erroneità di detto bilanciamento, unitamente alla esclusione della recidiva la Corte ha risposto con un errore ancor più evidente, escludendo la recidiva e tenendo fermo il giudizio di comparazione e dunque la sanzione inflitta, senza che concorresse più alcuna aggravante non facendo operare - come previsto - la ritenute attenuante.
14. Nell'interesse di IM MI, a mezzo del difensore avv. Maurizio Capozzi, si deduce:
14.1. erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e manifesta illogicità e mancanza della motivazione, avendo la Corte di merito richiamato il materiale intercettivo senza riferire alcunché in ordine alla natura continuativa e consapevole del contributo della ricorrente - che si occupa delle vicende domestiche della coimputata MA OS - al fine di distinguerlo dal concorso di persone nel reato continuato.
14.2. inosservanza della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e manifesta illogicità e mancanza della motivazione, a fronte della totale assenza di sequestri di sostanza stupefacente che facesse disattendere la levità dei fatti e facendosi illogicamente leva sulla particolare articolazione della attività della ritenuta compagine associativa.
15. Nell'interesse di D'BR IA DO, DE CA ES e LO SU, a mezzo del difensore avv. Francesco Liguori, si deduce:
15.1. omessa motivazione in ordine alla doglianza in appello che censurava la prima motivazione che si era limitata a riportare il contenuto intercettivo senza sottoporlo a verifica critica, essendosi la Corte territoriale limitata a richiamarsi alla prima motivazione o, al più, ad adoperare formule di stile ed avendo evocato poteri di integrazione della motivazione non riconoscibili nella specie laddove era censurata la inesistenza della motivazione e non solo la sua carenza.
15.2. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, rispetto alla interpretazione del compendio intercettivo - dichiaratamente criptico - avulsa dall'effettivo contenuto. In particolare, non sussisterebbe nella specie alcuna struttura organizzata che non potrebbe essere desunta dalla sola commissione di una serie di cessioni di droga, in assenza di una affectio societatis, di una condivisione dei fini e della permanenza dell'accordo. Inoltre, il Giudice non ha adottato un criterio logico nell'interpretazione delle conversazioni captate che non avrebbero contenuto illecito.
In particolare, la D'BR è stata ritenuta colpevole di tutti i reati contestabile sulla sola base di sei telefonate con la MA, non considerata partecipe dell'associazione. Per DE CA ES la sentenza omette di rispondere alle doglianze difensive ed afferma illogicamente l'inserimento associativo nonostante il fatto che gli altri non si fidassero minimamente del predetto perché sempre sotto effetto della droga;
quanto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non si specifica neanche in quali circostanze il ricorrente abbia ceduto droga a qualcuno. In relazione alla LO SU la motivazione sarebbe inconfutabilmente inesistente.
15.3. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per assoluta genericità del capo di imputazione che non indica singoli e precisi episodi. 16. Nell'interesse di DE CA TA, a mezzo del difensore avv. IO Abet, si deduce:
16.1. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, illogicità ed insufficienza della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, mancando nella specie la prova degli elementi costitutivi di una associazione e non essendo indicate le ragioni per cui le condotte in contestazione siano inquadragli in ambito associativo e non nell'ambito di un concorso nel reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e mancando nel compendio intercettivo posto a base della condanna il profilo psicologico del reato associativo. Inoltre, la scarna motivazione dedicata alla posizione della ricorrente non risponde alle doglianze difensive poste con l'appello.
16.2. violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 con riferimento al riconoscimento del qualifica di capo e promotore della associazione ed illogicità della motivazione sul punto. In particolare, si attribuirebbe contraddittoriamente alla ricorrente sia un ruolo direttivo ed organizzativo di mero vertice sia quello esecutivo di compiti e mansioni materiali. Il ritenuto ruolo di custode della droga e dei proventi dell'attività di spaccio non risulterebbero sorrette da adeguati riscontri: il ruolo apicale è attribuito dalla sentenza alla MA ed al UT;
il deposito della cassa è nella mani della MA e, in sua vece, dalla HE;
la ricorrente non gestisce in maniera autonoma alcun punto vendita ne' risulta colpita da sequestri. Anche per questo aspetto la sentenza non darebbe risposta alle molteplici doglianze difensive.
17. Nell'interesse di PO OS e RE DO, a mezzo del difensore, si deduce:
17.1. Per il PO, erronea applicazione della legge penale e delle norme da cui dipende l'applicazione della legge penale essendo stata riconosciuta la partecipazione associativa del ricorrente sulla base di una unica occasione di accesso al Parco Verde, base logistica e piazza di spaccio del sodalizio in questione. Quanto al reato di cui al cit. D.P.R., art. 73 si deduce violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e vizio di motivazione in quanto le conversazioni captate non sarebbero affatto sintomatiche ne' di presunte forniture di sostanza stupefacente ne' di partecipazione associativa al gruppo capeggiato da MA OS. Inoltre, anche in relazione alla richiesta concessione della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, e delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza nonché trattamento sanzionatorio nel minimo per la continuazione non si sarebbe tenuto conto di dati processuali certi in ordine alla rudimentalità del sodalizio dedito a piccole cessioni che non fuoriuscivano dalla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
17.2. Per RE DO, violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in quanto da un unico presunto episodio,
incerto nella sua ricostruzione e fondato su prove labili, non può ritenersi raggiunta la prova della sua responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio.
18. Nell'interesse di CO VA, con ricorso a mezzo del difensore, si deduce con unico motivo violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p. con riguardo alla contestazione associativa erroneamente ritenuta sussistente isolando i singoli episodi di spaccio ed amalgamandoli tra loro solo perché inseriti all'interno di un obbligo di rifornimento dal clan territorialmente dominante o perché il clan pretende una sorta di "tangente" dai profitti illeciti conseguiti dal singolo spacciatore. Cosicché del tutto assente sarebbe la considerazione della assenza nella specie del dolo associativo, costituito dalla coscienza e volontà di dar vita a un fatto proprio destinato a diventare utile e comune a tutti gli associati. 19. Nell'interesse di D'NO IO, a mezzo del difensore, si deduce:
19.1. erronea applicazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, manifesta illogicità e mancanza della motivazione avendo la Corte di merito richiamato il materiale intercettivo senza riferire alcunché in ordine alla natura continuativa e consapevole del contributo della ricorrente - in relazione a sole sei conversazioni, su 25 captate, che sembrano far riferimento a forniture di stupefacenti - al fine di distinguerlo dal concorso di persone nel reato continuato. In particolare, dall'assenza di un rapporto di esclusiva tra il ricorrente e gli asseriti sodali, dall'assenza di prestazioni di fornitura prestabilite e predeterminate nel loro ammontare e dalla presenza di più fornitori discende l'illogicità delle conclusioni della Corte circa la consapevole destinazione dell'attività alla vita dell'associazione.
19.2. violazione dell'art. 521 c.p.p. con riguardo alla violazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla mera enunciazione, nel capo di imputazione, della predetta norma violata senza specificare tempi, modalità e circostanze di luogo in cui si sarebbe consumata la violazione della detta norma.
20. Nell'interesse di DE RI RE, a mezzo del difensore, si denuncia:
20.1. violazione del cit. D.P.R., art. 74 per l'assenza, nella specie, tra il ricorrente e gli altri coimputati di una comunanza di intenti e una suddivisione di compiti nella esecuzione di un comune accordo;
ne' essendo state individuate inequivocamente ed in concreto le modalità di estrinsecazione della condotta di fornitore di sostanza stupefacente.
20.2. violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 per insussistenza, nella specie, degli estremi oggettivi e soggettivi. 20.3. violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'omessa risposta alle deduzioni difensive riguardanti le conversazioni n. 16267, 16269 e 16271 nell'ambito delle quali il ricorrente appariva come acquirente e non come venditore della sostanza stupefacente, inficiando la prospettazione accusatoria.
20.4. Con motivi aggiunti si deduce violazione dell'art. 597 c.p.p. in relazione alla commisurazione della pena determinata, in assenza di gravame da parte del P.m., sulla base del diverso reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 con base edittale maggiore di quella prevista per il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 considerato più grave dalla prima sentenza, producendo una non consentita reformatio in pejus.
21. Nell'interesse di CO IO, a mezzo del difensore, si deduce:
21.1. violazione dell'art. 133 c.p. in quanto il Giudice non ha tenuto conto di tutti gli elementi previsti ai fini della determinazione della pena, avendo il primo Giudice omesso di considerare la personalità del ricorrente.
21.2. violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e della norme che regolano le intercettazioni ambientali e telefoniche;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di tutte le richieste difensive e nonostante la mancanza di prova che il ricorrente abbia continuativamente assunto la funzione di fornitore di sostanza stupefacente del gruppo UT-MA; ne' avendo le intercettazioni contenuto chiaro, risultando la loro natura criptica. 22. Nell'interesse di CO AL, a mezzo del difensore, si deduce:
22.1. erronea interpretazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e manifesta illogicità della motivazione che si sarebbe attestata ad un esame teorico della fattispecie senza spiegare perché il sintomo costituito dalla reiterazione delle condotte sia trasceso nella specifica ed autonoma struttura. In particolare, non sarebbe spiegato da quali elementi si desuma la consapevolezza del ricorrente di appartenere ad una consorteria finalizzata al traffico di droga, risultando illogico che egli interagisca con l'organizzazione tramite l'intermediazione di CO VA e tenuto conto della minima durata ricavabile dalle intercettazioni telefoniche che lo vedono coinvolto in un mese e mezzo e limitati ai contatti con il cugino CO VA.
22.2. erronea interpretazione e violazione del cit. D.P.R., art. 74, comma 6 e art. 73, comma 5 in mancanza di qualsiasi riferimento a sostanze stupefacenti specifiche o quantitativi risultando erronea l'esclusione operata dalla Corte in base al numero ed alla reiterazione dei fatti.
22.3. mancanza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della prevalenza delle concesse attenuanti generiche, in relazione alla tautologica affermazione di gravità dei fatti e del notevole discostamento dai minimi edittali senza valutare la personalità del ricorrente e l'epoca risalente della commissione dei fatti.
22.4. erronea interpretazione dell'art. 81 c.p. e manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della continuazione tra i fatti giudicati e la sentenza n. 7669/2003 depositata in atti sulla base del solo criterio cronologico, senza tener conto che per tali ultimi fatti il CO era in custodia cautelare e nessun atto poteva dirsi interruttivo del disegno criminoso.
22.5. nullità del decreto che dispone il giudizio per genericità della contestazione per violazione dell'art. 24 Cost. e 429 c.p.p., lett. c) sia in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 che art. 73, senza alcuna indicazione specifica delle singole cessioni. 23. Nell'interesse di VO TO, a mezzo del difensore, si deduce:
23.1. violazione dell'art. 649 c.p.p. in relazione alla sentenza che assolveva UT NN e MA OS perché mancava la prova della esistenza oggettiva di un'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 nel territorio di Caivano dal marzo 2003 e con condotta perdurante, perfettamente identica a quella oggi oggetto di contestazione.
23.2. mancanza, contraddittorietà della motivazione in ordine agli specifici punti gravati in appello in relazione alla esatta identificazione del ricorrente certa per uno soltanto dei due numeri telefonici che si sostiene utilizzati dal VO. La Corte, sostiene che una sola intercettazione basta a dimostrare la partecipazione del ricorrente senza indicare neppure chi sarebbe l'interlocutore del VO. Ancora, sostiene la mancata contestazione difensiva dei brogliacci di p.g., invece effettuata dalla difesa che aveva eccepito l'assenza di riferimenti concreti al VO.
Inoltre, mancherebbe del tutto la motivazione sulla doglianza relativa alla pena fissata su una pena base ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ben oltre i limiti edittali.
23.3. erronea applicazione del cit. D.P.R., art. 73 in assenza di qualsiasi specificazione delle condotte e del relativo contesto spaziotemporale che rispecchia l'assenza di un quadro probatorio idoneo a fondare una sentenza di condanna.
24. Nell'interesse di TO IO con ricorso personale si deduce violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla interpretazione del compendio intercettivo ed alla sua valenza in relazione alla posizione del ricorrente con particolare riguardo alla sua consapevolezza di appartenere ad un contesto associativo e di contribuirvi con le proprie condotte. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del P.G. in relazione agli imputati EL RE RO e EL RE ST è inammissibile.
1.1. Mentre per il delitto di partecipazione ad associazioni per delinquere, come reato a forma libera, si richiede una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo, la qualità di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione richiedono ben diverse azioni: infatti promotore è colui che da solo con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris"; organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture;
finanziatore è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso (fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). (Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Marin ed altri, Rv. 186226); ancora, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sè le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali. (Sez. 6, n. 5501 del 12/12/1995, Falsone, Rv. 205653).
1.2. Nella specie, la Corte di merito - rispetto ad una prima decisione che non risulta aver affrontato lo specifico tema - ha escluso la qualifica di capi-promotori dei EL RE non ravvisando in capo ad essi alcun ruolo di preminenza, ne' posizioni qualificate che potessero giustificare la contestazione mossa.
1.3. Pertanto, la doglianza del ricorrente pubblico si risolve in una sostanziale censura nel merito della valutazione appena richiamata che esula dalle ragioni per le quali è ammesso ricorso in sede di legittimità.
2. I ricorsi degli imputati.
3. Osserva la Corte che risulta comune a più ricorrenti la doglianza, talvolta diversamente formulata, in ordine all'assenza di contestazione, per entrambe le formulate imputazioni sub a) e b), di episodi specifici riguardanti la ipotesi di cui all'art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Se ne dolgono FU UI, FU IArca, FU NA, AU SU, AV RC, AV CI, EL RE ST, EL RE RO, MA OS, UT NN, DE CA TA, EZ TA, EZ OSlba, IM MI, LO SU, HE CI, DE CO SE, DE CO IA OSria, DE CA ES, D'NO IO, CO AL e VO TO.
3.1. Con riguardo all'aspetto affrontato da tali doglianze la sentenza impugnata - sul rilievo che si trattava di questione afferente alla genericità della contestazione e della conseguente violazione del diritto di difesa parametrandolo rispetto all'art. 429 c.p.p., comma 2 - ha rilevato - da un lato - l'intempestività della eccezione in quanto sollevata solo in grado di appello e non entro la deliberazione del G.U.P.; dall'altro, comunque ne ha ritenuto la infondatezza osservando che la contestazione di entrambi i reati ex D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 risultava corretta e formulata in modo da garantire l'esplicazione del diritto di difesa. In particolare, quanto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la doglianza avrebbe riguardo più alla conoscenza delle fonti di prova che alla enunciazione del fatto e, come tale, non sarebbe prevista - per la sua mancata specificazione per ogni episodio - la sanzione di nullità ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 2, e risultando, comunque, le fonti di prova ed i fatti a cui esse si riferiscono agevolmente rilevabili dal fascicolo del P.M. e che gli imputati si erano difesi compiutamente in merito all'accusa loro mossa di spaccio contestando proprio le interpretazioni offerte dalla pubblica accusa in ordine al contenuto delle conversazioni monitorate. Diversamente - ha opinato la sentenza impugnata - sarebbe dovuto avvenire se le contestazioni di spaccio fossero state fondate esclusivamente su fonti dichiarative di collaboratori di giustizia, dovendosi in tal caso necessariamente richiamarle nel capo di contestazione, a pena di incorrere nella invocata nullità.
3.2. In relazione alle ridette doglianze il P.G. ha formulato la sua richiesta di annullamento della sentenza, limitatamente alla ipotesi ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, censurando la risposta data a riguardo dalla sentenza impugnata sul rilievo che non può sopperirsi al difetto di contestazione attraverso la individuazione probatoria dei fatti che la contestazione indefettibilmente presuppone, la cui formulazione nei debiti termini risponde ad una fondamentale esigenza del processo - da rivalutarsi anche alla stregua dei principi C.E.D.U. - con particolare riguardo all'esercizio del diritto di difesa.
3.3. Ritiene la Corte che la richiesta del P.G., in linea con la predetta comune doglianza difensiva, è fondata sul rilievo che, nella specie, si versa in un apparente esercizio dell'azione penale limitatamente al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 menzionato in entrambi i capi di imputazione relativamente ai due gruppi associativi.
3.4. È costante insegnamento di legittimità che nel giudizio abbreviato sono deducibili e rilevabili le nullità di carattere assoluto (ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, Avallone e altri, Rv. 256038) e, in particolare, quelle che impediscano la nascita del processo (Sez. 4, n. 5801 del 03/11/1999, Alice F e altri, Rv. 216600).
3.5. Ed è stato affermato che l'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1, per inosservanza delle disposizioni che concernono l'iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio dell'azione penale. (Sez. 1, n. 19928 del 09/04/2014, Sussarellu, Rv. 259793). Si è condivisibilmente osservato che in tema rileva non solo il difetto di qualità soggettive da parte del pubblico ministero che ha esercitato l'azione ma che anche la oggettiva inosservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa dal Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale comporta la nullità assoluta (v., in tema di violazione delle disposizioni relative alla contestazione del fatto nuovo rispetto a quello contestato, Sez. 1, n. 11651 del 09/11/1992 - dep. 04/12/1992, Barrago, Rv. 192580).
3.6. Il Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 405 c.p.p., comma 1 esercita l'azione penale attraverso la formulazione della richiesta di rinvio a giudizio e l'art. 417 c.p.p., comma 1, dispone che detto atto di promovimento contiene (lett. b) l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto. Sicché, deve convenirsi con il richiamato insegnamento, che la omessa enunciazione del fatto - in relazione alla condotta tipica del reato - integra indiscutibilmente la inosservanza delle disposizioni concernenti la iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale.
3.7. Nella specie, e per entrambe le imputazioni cumulativamente formulate in ciascuno dei capi di imputazione, agli imputati - in uno alla partecipazione associativa - è stato addebitato il reato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione all'"acquisto, detenzione e commercializzazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, kobrett, hashish e marijuana"... "in concorso tra loro" senza alcuna individuazione dei fatti storici che sostanziano tale qualificazione, ascrivendo in qualche modo tutto a tutti e a ciascuno. Tanto non si risolve in una contestazione, per così dire, sovrabbondante rispetto alla quale sarebbe possibile verificare a quali dei soggetti i singoli fatti effettivamente appartengano (in relazione a ciascuna condotta) ed in quale misura (a titolo di concorso morale o materiale), quanto - invece - nella sostanziale traslazione nell'ambito della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 del ruolo associativo individuato per ciascuno dei partecipi alla medesima associazione manifestando una erronea equipollenza - ai fini della formulazione dell'accusa - tra i due differenti aspetti del ruolo associativo e della condotta ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, cosicché - ad esempio - l'indicazione del ruolo di depositario della sostanza stupefacente trafficata dalla associazione coincide con la contestazione di episodi non individuati di detenzione dello stupefacente.
3.8. Ritiene questa Corte che - diversamente da quanto ha opinato la Corte di merito - non si tratta affatto di un vizio di genericità dell'accusa ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 quanto, invece, della mancata formulazione della stessa accusa che non ha indicato i fatti storici per i quali ha inteso promuovere l'azione ovvero ne' i loro autori, ne' le concrete condotte ascritte.
3.9. È del tutto evidente che a tale radicale vizio d'iniziativa non possa ovviarsi attraverso il postumo rinvenimento di fonti probatorie evocative dell'accusa solo apparentemente esercitata o facendo leva sugli approcci difensivi esplicati a riguardo. Solo il valido esercizio dell'azione, attraverso la individuazione di un fatto che si sussume in una ipotesi di reato, investe il Giudice della regiudicanda, rispetto alla quale è chiamato alla verifica della sua fondatezza sulla base del compendio probatorio raccolto e non è quest'ultimo a definire il perimetro della stessa regiudicanda tanto che, ove dovessero emergere fatti per i quali l'azione non è stata esercitata - per rimanere al rito alternativo adottato nella specie - scatteranno i meccanismi previsti dall'art. 441 bis c.p.p.. 3.10. Non osta, pertanto, alla declaratoria di nullità - esclusa la fattispecie di cui all'art. 429 c.p.p. non pertinente rispetto alla instaurazione del rito alternativo in sede di udienza preliminare - la mancanza di previsione della relativa ipotesi con riferimento al requisito previsto dall'art. 417 c.p.p., lett. b). Esso invero, ha riguardo al diverso aspetto della genericità del capo di imputazione per difetto di taluno degli elementi che debbano integrarlo al fine della sua determinatezza, potendo questa - secondo costante l'insegnamento - essere raggiunta attraverso la doverosa sollecitazione da parte del Giudice all'organo dell'accusa (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, Battistella, Rv. 238240). Mentre non si attaglia al diverso caso, qui in esame, della omessa indicazione dei fatti oggetto della regiudicanda che, ovviamente, non possono essere oggetto di integrazione o specificazione.
3.11. Nè, ancora, all'epilogo che si va sostenendo osta l'insegnamento secondo il quale l'imputato del giudizio abbreviato incondizionato non può eccepire il vizio di genericità e indeterminatezza dell'imputazione, perché la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato implica necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, Alfiero e altri, Rv. 249897), non potendo costituire oggetto del negozio processuale l'indisponibile elemento genetico dello stesso processo quale è l'esercizio dell'azione penale.
3.12. Esula, quindi, dai criteri di legittimità indicati la risposta data dalla Corte di merito in ordine alla mancata indicazione dei fatti oggetto della contestazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sia con riferimento alla natura del vizio che, conseguentemente, alla sua sanatoria.
3.13. In conclusione, nella specie difetta, con riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio del 21.7.2011, l'esercizio della azione penale in relazione alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 menzionata in entrambi i capi di imputazione e - per l'effetto della propagazione della invalidità ai termini dell'art. 185 c.p.p., comma 1, - la sentenza impugnata - e quella di primo grado che questa impugnata nova - sono inficiati da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 1 per inosservanza delle disposizioni che concernono la iniziativa del Pubblico Ministero nell'esercizio della azione penale.
3.14. Il rilievo che precede comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in relazione a tutti i ricorrenti per l'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., limitatamente all'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sub a) e b), con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per le determinazioni di competenza.
4. Vanno, quindi, esaminati i ricorsi degli imputati in relazione ai motivi diversi da quelli aventi ad oggetto la questione appena affrontata e risolta.
5. In relazione alle comuni doglianze in ordine alla sussistenza del vincolo associativo ed alla partecipazione ad esso va premesso quanto segue.
6. Sia il codice penale (artt. 416 e 416 bis) che il t.u. delle leggi sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto. Elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto, nel senso cioè che l'assoluta mancanza di un supporto strumentale priva il delitto del requisito dell'offensività. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Sez. 6, n. 10725 del 25/09/1998, Villani J e altri, Rv. 211743); cosicché, ciò che rileva è la effettiva costituzione ed operatività di una organizzazione stabile, posta in essere da tre o più persone (aventi consapevolezza di parteciparvi) allo scopo di realizzare un programma criminoso protratto nel tempo, con ripartizione di compiti tra gli associati. Poiché, dunque, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell'associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione. (Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, Burgio S. ed altri, Rv. 213978); e, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reato associativo desumibili dalla continuità e sistematicità dello spaccio e dalla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato per lo più intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso, ne' l'unicità dell'associazione è esclusa dal fatto che la stessa si articoli in due gruppi distinti operanti in ambienti diversi e con distinta clientela: infine la costituzione e la partecipazione alla medesima associazione non è incompatibile con l'accertamento di una pluralità di cessioni di droga tra gli stessi partecipi all'associazione, ne' da eventuali conflitti di interesse tra i soci in ordine ai singoli atti di cessione interna. (Sez. 6, n. 2772 del 09/01/1995, Lacedra ed altri,Rv. 201353); ancora, una volta verificata la sussistenza dei requisiti inerenti alla continuità e sistematicità dello spaccio ed alla predisposizione di una struttura operativa stabile, la costituzione del sodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia per lo più imperniato attorno a componenti dello stesso nucleo familiare, poiché, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora più pericoloso (Sez. 1, n. 35992 del 14/06/2011, De Witt e altri, Rv. 250773).
7. Il ricorso di NO NA è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione posta a base della affermazione di responsabilità in ordine alle ipotesi associativa ed in fatto, facendo leva su un limitato aspetto probatorio, avulso dal più ampio contesto considerato, impropriamente invocando un preteso "travisamento del fatto" rispetto a quella che, invece, risulta la proposizione di una alternativa probatoria.
7.1. Invero, con motivazione ineccepibile dal punto di vista logico ed in applicazione dell'insegnamento ricordato, la sentenza ha riconosciuto la partecipazione associativa della ricorrente sulla pacifica circostanza che la donna aveva messo a disposizione del gruppo la propria abitazione per la custodia dello stupefacente e la sua suddivisione e confezionamento in dosi, documentati inequivocamente dal compendio intercettivo che - attraverso il sistematico uso di termini criptici - dava conto della costante attività illecita svolta. Del pari sfugge a censure di legittimità l'attribuzione della posizione apicale ravvisata nell'assunzione ed espletamento di poteri di gestione e di distribuzione dei compiti nell'ambito dell'attività di confezionamento, impartendo disposizione e curando i contatti.
8. I ricorsi FU UI, FU IArca, FU NA e AU SU - in relazione agli ulteriori motivi - sono inammissibili perché generici rispetto alla motivazione resa dalla sentenza impugnata - la quale va letta in uno a quella di primo grado - ed in fatto allorquando accampano una diversa interpretazione del compendio intercettivo.
8.1. FU UI è individuato come punto di riferimento per la famiglia EL RE - dopo l'arresto dei coniugi AU - assumendo il ruolo di custode dello stupefacente che conserva presso la sua abitazione fino al ritiro di essa - previo avvertimento criptico dell'arrivo - da parte della figlia FU NA oppure di MONTEFU RI per il successivo confezionamento in dosi. Correttamente ritenuto sintomatico della consapevolezza della attività illecita svolta è la dismissione da parte dell'imputato della utenza telefonica per il timore di essere sottoposto a controlli.
8.2. La posizione di FU NA è considerata nell'ambito di un gravame cumulativo riguardante anche altri imputati che aveva ad oggetto la censura circa la generale sussistenza del legame associativo in ragione della dedotta occasionante delle singole condotte. Cosicché si deve considerare entrambe la motivazione di entrambe le sentenze di merito: quella di primo grado, nell'ambito della quale è dettagliatamente esposto il cospicuo compendio probatorio alla stregua del quale è individuato il ruolo ricoperto dalla ricorrente sia nel periodo temporale ricompreso tra l'avvio delle indagini e l'arresto dei coniugi AU allorquando la stessa ricorrente risulta impegnata costantemente presso l'appartamento dello zio AU NN in Melito a confezionare le dosi di cocaina per il successivo spaccio sulla piazza di MELITO gestita dai EL RE;
sia successivamente presso l'appartamento di SP AE e sempre in rapporto di subordinazione con i EL RE. Suggello finale è, infine, fornito dalla confessione della stessa ricorrente nel corso delle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 18.11.2011 in ordine a tutti i reati ascrittile.
8.3. FU IArca è stata ritenuta partecipe in ragione del suo coinvolgimento nell'attività di confezionamento e trasporto (unitamente ad altri correi) dello stupefacente in relazione al quale svolgeva costantemente attività di preparazione delle dosi, unitamente alla sorella FU NA ed al fratello FU SA.
8.4. La posizione di AU SU è stata considerata limitatamente all'oggetto dell'appello, volto a censurare l'omesso riconoscimento della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 e l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Rispetto a tale devoluto del tutto generico è il ricorso.
8.5. Il ricorso AV RC, in relazione al primo motivo in relazione all'inserimento associativo, è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione resa dalla sentenza che ha individuato in capo al ricorrente, marito di FU NA, il compito di consegnare la droga. Anche in questo caso la sentenza di secondo grado deve essere letta in uno alla dettagliata esposizione contenuta nella prima sentenza in cui tale individuato compito di consegna della droga da confezionare si unisce a quello di diretta partecipazione del ricorrente alla stessa attività di confezionamento svolto con la moglie e gli altri della famiglia FU.
8.6. Il secondo motivo è assorbito dalla declaratoria di nullità relativa all'ipotesi di cui al cit. D.P.R., art. 73 la quale comporta un nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
9. Il ricorso AV CI, in relazione agli ulteriori motivi, è inammissibile.
9.1. Il primo motivo è generico quando non manifestamente infondato, rispetto alla motivazione resa dalla Corte di merito - rispetto alla doglianza mossa in appello - in relazione alla partecipazione associativa individuata nell'essere il "trait d'union" tra l'associazione partecipata dai FU sub a) e quella sub b) operante in Caivano facente capo ai UT - MA, desunta dai rapporti tra il ricorrente e FU SA per le consegne della sostanza stupefacente, rispetto alla quale non è affatto distonica l'attività distrattiva di quote di stupefacente fornita al gruppo dai EL RE, realizzata in combutta con i FU, per rifornire l'altro gruppo associativo guidato dal UT e dalla MA, in quanto realizzata in costanza del rapporto associativo e facendo leva su di esso, così realizzando la finalità illecita dello spaccio e i profitti derivanti da questo.
9.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato in relazione alla condotta associativa, secondo quanto appena detto. È assorbente, quanto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la declaratoria di nullità già formulata.
9.3. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dalla predetta declaratoria di nullità che determina la necessità di un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
10. Il ricorso MONTEFU RI è inammissibile per palese genericità e perché in fatto allorquando fa leva sulla pretesa insufficiente chiarezza del quadro probatorio.
11. I motivi dei ricorsi di EL RE ST e EL RE RO - diversi da quello relativo alla imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, ove non assorbiti - sono inammissibili.
11.1. Il primo motivo, in relazione alla ipotesi associativa, è inammissibile costituendo reiterazione del motivo in fatto proposto in appello relativo alla identificazione dei ricorrenti, al quale la Corte di merito ha risposto -senza vizi logici e giuridici - rilevando che essa è ricondotta alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PI, che ha esplicitamente indicato i due ricorrenti coinvolti nella gestione del traffico di stupefacenti relativa alla piazza di Melito, ed al compendio intercettivo - ampiamente esposto nella prima sentenza - in cui emergono due soggetti, rispettivamente indicati come "ST" e "RO". In particolare, quanto a quest'ultima emergenza, la sentenza giustifica puntualmente il collegamento tra questi due soggetti con il terzo soggetto ZU, ovvero EL RE IN "a pacchiana", giudicato in distinto procedimento e sovraordinato rispetto ai predetti due fratelli nell'attività organizzata. Nè può inficiare detta individuazione la deduzione difensiva che chiama in causa la conversazione n. 1124, avulsa dal suo contesto che cripticamente indica IN in luogo di EL RE RO. Ed anche la deduzione relativa al riferimento temporale delle dichiarazioni del PI è inammissibile riproposizione dell'identica doglianza mossa in appello alla quale la Corte - non illogicamente - oppone una valutazione non parcellizzata e non illogica che collega le stesse al momento successivo alla latitanza di EL RE IN. Il secondo aspetto della censura - relativa al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - è già stato sopra affrontato e risolto.
11.2. La questione dedotta con il secondo motivo è proposta solo con il presente ricorso, risultando, pertanto, inammissibile. 11.3. Il terzo motivo è assorbito dalla declaratoria di nullità relativa alla imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la quale comporta la necessità di un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
11.4. Il quarto motivo è inammissibile perché generico ed in fatto, rispetto all'esame della documentazione prodotta dalla difesa relativa al NA AL che, in ragione della retribuzione di operaio appena sufficiente alle esigenze primarie dell'esteso nucleo familiare, non si è ritenuto potesse vincere la presunzione di illecita accumulazione, sicché gli immobili intestati alla moglie del ricorrente NA NA, priva di attività lavorativa, sono stati ineccepibilmente ricondotti all'attività illecita di quest'ultimo. Le stesse ragioni hanno ineccepibilmente sostenuto la inincidenza della esistenza di un conto cointestato alla NA ed al padre sul quale risultava un versamento di cinquemila Euro, provvista di un assegno utilizzato per il successivo acquisto immobiliare.
12. I motivi di ricorso di MA OS, UT NN IO, DE CA TA, EZ TA, EZ OSlba, IM MI, LO SU, HE CI, DE CO
SE, DE CO IA OSria - diversi da quello oggetto di declaratoria di nullità in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 che, una volta accolto, esaurisce la posizione della MA e del UT - sono inammissibili.
12.1. Il primo motivo in relazione alla ipotesi associativa è inammissibile perché generico ed in fatto. Quanto alla sussistenza della ipotesi associativa - in relazione alla quale per MA OS è stato dichiarato n.d. p. per bis in idem - la sentenza impugnata, in applicazione dell'insegnamento di legittimità sopra ricordato, recepisce l'accertamento, ampiamente dettagliato nella sentenza di primo grado, in ordine alla esistenza ed operatività in Caivano, all'interno del Parco Verde, dell'organismo criminale sub b) facente capo a UT NN IO ed alla suocera di questi MA OS che riceveva - tramite AV CI - cospicui quantitativi di stupefacente proveniente dai traffici gestiti dalla associazione sub a) per effettuarne le operazioni di taglio e confezionamento delle dosi (generalmente cocaina, kobrett e crack) da commercializzare all'interno del Parco Verde attraverso turnazioni quotodiane (comprensive anche delle ore notturne), risultando il gruppo munito di un sistema di sicurezza costituito da un complesso circuito di telecamere installate nelle aree di interesse. Il gruppo criminale risultava imperniato su due nuclei familiari, quello della MA e quello dei DE CA - LO, che si avvalevano di una estesissima rete di spacciatori per coprire quella che è notoriamente una delle più vaste piazze di spaccio della Campania. E la ricostruzione della esistenza del gruppo è emersa a seguito di un notevolissimo compendio intercettivo che vede protagonisti gli imputati in uno ai riscontro forniti dalla attività di p.g.. Quanto alla concludenza del compendio intercettivo, la dedotta inconsistenza si rivela una generica deduzione in fatto;
anche la dedotta svalutazione del dato organizzativo, parimenti si palesa una generica deduzione in fatto rispetto alla accertata articolazione personale ed insistenza e controllo territoriale del gruppo. Infine, generica è la dedotta insussistenza del profilo psicologico del reato associativo mossa sul rilievo della assenza di prova di un accordo criminoso tra le parti, invece, dimostrato ineccepibilmente per facta concludentia.
12.2. Il secondo motivo relativo al UT è assorbito dalla declaratoria di nullità relativa alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 12.3. Il terzo motivo, afferente alla posizione di DE CA TA, è inammissibile perché generico ed in fatto. La partecipazione associativa della ricorrente con il ruolo di organizzatrice è fondata sul compito di rilievo da lei svolto di comunicazione delle disposizioni impartite dal marito LL DO, detenuto in carcere;
di custodire lo stupefacente ed il denaro proveniente dal commercio della sostanza - rispetto al quale si accorda con la MA per la relativa ripartizione -, risultando responsabile - come si desume dalla prima sentenza - della zona di spaccio individuata all'interno del Parco Verde di Caivano denominata "piazza dei carcerata" e gestendo in proprio alcuni punti vendita. 12.4. Il quarto motivo è assorbito dalla declaratoria di nullità relativa alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 13. Il ricorso nell'interesse di DE CA TA per avv. Maurizio Capozzi.
13.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla contestazione in fatto del ruolo organizzativo.
13.2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione resa dalla sentenza di appello che nessuna elencazione delle conversazioni ha operato nel rendere la sua motivazione secondo la valutazione critica già sopra richiamata. 13.3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione resa in tema di riconoscimento del ruolo apicale della ricorrente, certamente non limitato al pur rilevante profilo della gestione in proprio di alcuni punti vendita.
14. Il primo motivo del ricorso di DE CA TA per avv. A. Abet è inammissibile per genericità per le ragioni già esposte in relazione all'analogo motivo proposto da altro difensore. 14.1. Il secondo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto per le ragioni già prima esposte in relazione al riconoscimento della posizione apicale alla ricorrente, aggiungendosi che nessuna contraddittorietà è ravvisabile rispetto a tale riconoscimento nel contemporaneo svolgimento di mansioni esecutive. Quanto ai profili concorrenti a definire il ruolo apicale della ricorrente essi non sono inficiati da contemporanea apicalità di altro soggetto o dallo svolgimento di analoghe mansioni anche da parte di altri soggetti. 15. Il ricorso di SA NN IO per avv. Pecoraro. 15.1. Il primo motivo è stato già considerato ed accolto con la declaratoria di nullità relativa alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 15.2. Il secondo motivo è assorbito da detta declaratoria. 16. Quanto al ricorso per IM MI per avv. Maurizio Capozzi va detto quanto segue.
16.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto, facendo nuovamente leva sulla dedotta funzione familiare della ricorrente, smentita dalla sentenza impugnata che - invece - sulla base del compendio intercettivo e dell'arresto della donna in data 2.10.2005 e delle reazioni a tale avvenimento all'interno del gruppo, definisce la stabile collaborazione data dalla ricorrente ai traffici gestiti dalla MA.
16.2. Il secondo motivo è assorbito dalla declaratoria di nullità in ordine alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 alla quale consegue la necessità di un nuovo giudizio sulla rideterminazione della pena.
17. I motivi dei ricorsi di D'BR IA DO, DE CA ES e LO SU - diversi da quello relativo alla declaratoria di nullità in ordine alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 - sono inammissibili.
17.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione resa dalla sentenza in relazione alla affermazione di responsabili dei ricorrenti. DE CA ES, invero, è stato individuato - attraverso un ineccepibile considerazione di specifiche emergenze intercettive - quale partecipe della associazione con il compito di assicurare la genuinità della sostanza e di custodire la droga. LO SU è stata riconosciuta responsabile del reato associativo ascrittole in quanto - anche in questo caso sulla base delle emergenze intercettive - risulta collaborare con i figli allo spaccio in alcuni punti vendita. Con specifico riferimento alla D'BR IA DO la Corte di merito ha negato l'assunto posto della assenza di motivazione, risultando riportato dalla sentenza di primo grado in modo analitico le conversazioni nel loro contenuto e traendo dal tenore delle singole telefonate e dalla complessiva lettura di esse il significato concreto dei termini usati verificando, quindi, la sussistenza degli elementi integranti le condotte ed il vincolo associativo. La condotta partecipativa della ricorrente è, quindi, individuata - attraverso continui rapporti con la MA - nella sua dedizione alla vendita dello stupefacente ed al monitoraggio delle aree di interesse, segnalando la presenza delle forze dell'ordine.
17.2. Il secondo motivo, sempre in ordine alla ipotesi associativa, è inammissibile in quanto - attraverso il formale profilo azionato - per la D'BR ed il DE CA si censura la ineccepibile valutazione di merito;
quanto alla LO - anche rispetto alla motivazione resa dalla prima sentenza alla cui stregua va letta la seconda motivazione - il motivo è manifestamente infondato. 17.3. Il terzo motivo è stato già trattato e risolto con la declaratoria di nullità.
18. I ricorsi di PO OS e RE DO. 18.1. Quanto ai motivi dedotti per PO, ed in relazione alla partecipazione associativa, la doglianza è inammissibile per genericità. Invero, la sentenza ha confermato detta partecipazione individuando il ricorrente quale fornitore di cocaina in molteplici occasioni al gruppo capeggiato dalla MA e dal UT, e con particolare riferimento ai rapporti direttamente intrattenuti con la prima, come risulta dal compendio intercettivo - intercorrente dal 31.8.2005 al 26.1.2006 - esposto dalla prima decisione e valorizzato dalla sentenza gravata. In relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 il motivo è già stato trattato e risolto.
In relazione, invece, alla ipotesi ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, il motivo è inammissibile perché in fatto, valendo l'implicita motivazione - del tutto corretta - della loro incompatibilità con il riconosciuto ruolo di fornitore dell'associazione. Quanto alla dedotta prevalenza delle attenuanti generiche e del minimo aumento per la continuazione, il motivo è assorbito dalla declaratoria di nullità relativa alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per la necessità di nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
18.2. Il motivo proposto nell'interesse EL RE è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto al ruolo riconosciuto al ricorrente per la sua dedizione allo spaccio ed al prelievo dello stupefacente dai punti in cui veniva preparato per portarlo fino al Parco Verde di Caivano, desunto dai molteplici contatti telefonici (v. sentenza di primo grado) con i vari membri dell'associazione a disposizione dei quali si pone.
19. Il motivo del ricorso di CO VA è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione della sentenza impugnata che - attraverso la disamina del compendio intercettivo completamente esposto nella prima sentenza - lo individua come collaboratore di fiducia di UT NN IO ed elemento di raccordo tra l'associazione da questi capeggiata ed il cugino CO AL e D'NO IO, entrambi fornitori di stupefacente. 20. Il ricorso nell'interesse di D'NO IO. 20.1. Il primo motivo è inammissibile perché in fatto in quanto volto a rivalutare il compendio probatorio - costituito dai molteplici contatti telefonici con il UT ed anche con altri sodali - sulla base del quale, senza vizi logici e giuridici, la Corte di merito ha individuato il consapevole apporto associativo nello stabile ruolo di fornitore di stupefacente tenuto dal ricorrente in favore del gruppo capeggiato dal UT. 20.2. Il secondo motivo è stato già trattato e risolto. 21. Il ricorso di DE RI RE.
21.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza che ha individuato il ricorrente come uno degli stabili fornitori di stupefacente del gruppo facente capo alla MA ed al UT sulla base di un compendio intercettivo - valutato senza vizi logici - dal quale emerge come egli faccia quotidianamente fronte alle richieste di acquisto provenienti dal UT, accumulando crediti per migliaia di Euro.
21.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità in assenza del riconoscimento della aggravante ex L. n. 203 del 1991, art. 7. 21.3. Il terzo motivo è inammissibile perché generico ed in fatto, non essendo dimostrato quale incidenza decisiva potesse avere, rispetto alle altre inequivoche conversazioni captate, il generico assunto interpretativo avanzato dalla difesa limitatamente alle tre captazioni menzionate.
21.4. Il motivo aggiunto è assorbito dalla declaratoria di nullità limitatamente alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in conseguenza della necessità di un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
22. Il ricorso nell'interesse di CO IO. 22.1. Esaminando il secondo pregiudiziale motivo afferente la responsabilità penale, se ne deve dichiarare l'inammissibilità per genericità in relazione a tutti i profili evocati (norme sulle intercettazioni, richieste difensive, mancanza di prova sul ruolo, contenuto delle captazioni) che nell'ambito di una abituale attività di fornitura di stupefacenti svolta dal ricorrente, individua i rapporti illeciti di questi con altri due fornitori del gruppo, DE RI e D'NO, ed anche in relazione alla spartizione dei proventi illeciti ed alle corresponsioni in denaro provenienti dal UT.
22.2. La prima doglianza relativa alla pena è assorbita per le ragioni già dette in relazione alla necessità di un nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
23. Il ricorso nell'interesse di CO AL.
23.1. Il primo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza gravata che ha confermato l'inserimento associativo del ricorrente - evinto dal compendio intercettivo valutato senza vizi logici - individuando il ruolo di fornitore dell'associazione con i membri della quale risulta aver intrattenuto i contatti - segnatamente con lo stesso UT NN IO - ed i rapporti anche tramite il cugino paterno CO VA. 23.2. Il secondo motivo - in relazione alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6 - è inammissibile perché generico ed in fatto rispetto alla motivazione resa dalla sentenza che l'ha negata sulla base della ripetitività dei contatti tra i partecipi, la quantità delle sostanze oggetto di commercializzazione e la quotidianità dei rapporti;
quanto alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 il motivo è assorbito dalla declaratoria di nullità relativa alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. 23.3. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dalla necessità del nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio conseguente alla predetta declaratoria di nullità.
23.4. Il quinto motivo - in relazione alla ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 - è inammissibile perché proposto solo in questa sede di legittimità; quanto alla ipotesi di cui al cit. D.P.R., art. 73 la questione è stata già sopra affrontata e risolta.
24. Il ricorso nell'interesse di VO TO.
24.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità non confrontandosi con la motivazione resa dalla sentenza impugnata che ha escluso il bis in idem nei confronti del ricorrente non essendo stato già giudicato per i medesimi fatti.
24.2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico rispetto alla motivazione resa dalla sentenza anche rispetto alla seconda utenza attribuita al ricorrente, rispetto alla quale vale anche il rilievo della mancata contestazione della sua attribuzione al ricorrente attraverso le indicazioni riportate nei brogliacci della p.g..
24.3. Per quanto riguarda la quantificazione della pena la doglianza è assorbita in relazione al necessario nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
24.4. In relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la doglianza è stata già sopra affrontata e risolta.
25. Il ricorso TO IO è inammissibile perché generico ed in fatto, facendo leva sulla interpretazione del compendio intercettivo, in ordine al quale non coglie alcun profilo di illogicità della relativa valutazione, non tenendo conto della motivazione resa dalla Corte di merito che individua il ricorrente quale referente del gruppo - con il quale teneva contatti attraverso gli esponenti apicali UT e MA - per la fornitura di stupefacente di cui disponeva in quantitativi considerevoli. 26. In conclusione, in relazione a tutti i ricorrenti per l'effetto estensivo ex art. 587 c.p.p., nei confronti di MA OS e UT NN IO la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per le determinazioni di sua competenza;
in relazione agli altri ricorrenti la medesima sentenza impugnata va annullata limitatamente alla imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per le determinazioni di competenza, rinviandosi per la determinazione della pena in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto i ricorsi vanno rigettati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MA OS e UT NN IO e dispone la trasmissione degli atti al P.m. presso il Tribunale di Napoli per le determinazioni di sua competenza.
Annulla la medesima sentenza nei confronti degli altri ricorrenti, limitatamente all'imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Napoli per le determinazioni di sua competenza. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015