Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il "dies a quo" va fissato nel 15 settembre ed il giorno 16 settembre va, quindi, utilmente calcolato. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto irrevocabile una sentenza di patteggiamento depositata l'1 agosto contro la quale era stato presentato ricorso per cassazione il 17 ottobre).
Commentari • 7
- 1. Valentina Abu Awwadhttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Ha conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pisa il 10.10.2007 con la votazione di 110 su 110 e lode, discutendo, con il relatore Prof. Tullio Padovani, una tesi in Diritto Penale dal titolo "I reati politici di opinione nell'esperienza italiana. Alcune riflessioni alla luce dell'esperienza tedesca". La parte comparatistica dell'elaborato ha tenuto conto dei risultati di un soggiorno di studi presso l'Università Albert Ludwigs e il Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht di Freiburg im Breisgau (Germania) Ha conseguito il Master universitario di livello I in "Esperto dell'Immigrazione" presso l'Università degli …
Leggi di più… - 2. La corruzione “funzionale” e il contrastato rapporto con la corruzione propriaGiorgio Fidelbo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giorgio Fidelbo Sommario: 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale”. – 2. I reati di corruzione nella giurisprudenza precedente alla riforma del 2012: il passaggio dall'atto alla funzione. – 3. L'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. – 4. La figura di corruzione per asservimento della funzione e le interpretazioni della giurisprudenza dopo la riforma del 2012. – 5. Nuovi confini tra corruzione propria e corruzione per l'esercizio della funzione. – 6. Esercizio della funzione e discrezionalità. – 7. Limiti dell'attuale assetto normativo. 1. L'incremento sanzionatorio previsto per il reato di corruzione “funzionale” La …
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Leggi di più… - 4. Art. 319 c.p.: la corruzione propria e la deviazione dell’agire pubblicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2025
Indice: 1. Genesi, ratio e bene giuridico 2. Soggetti e struttura della condotta 3. Elemento soggettivo, consumazione e tentativo 4. Circostanze e misure premiali 5. Rapporti con altre fattispecie incriminatrici 1. Genesi, ratio e bene giuridico Tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. occupa una posizione centrale. Come rileva Trinci, essa rappresenta il paradigma più grave della fenomenologia corruttiva, in quanto implica non soltanto la messa a disposizione della funzione, ma la sua consapevole deviazione rispetto ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento …
Leggi di più… - 5. Profili di responsabilità penale dei componenti delle commissioni di garaSalvatore Faraci · https://www.diritto.it/ · 7 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2012, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 27/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 3410
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 47936/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UM TA N. IL 01/01/1984;
avverso l'ordinanza n. 258/2011 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, del 11/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 28 novembre 2011 il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale RI RE aveva chiesto la sospensione della esecuzione della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale il 25 luglio 2011. Con tale pronuncia, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., era stata applicata nei confronti dell'imputato la pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 3000,00 di multa. Ad avviso dell'istante la sentenza non era passata in giudicato perché depositata il 1.8.2011 ed impugnata con ricorso per cassazione il 17 ottobre 2011, tesi questa contrastata dal G.E., il quale con l'ordinanza anzidetta ha ritenuto che la sentenza impugnata è passata in giudicato il 16 ottobre 2011 e cioè dopo trenta giorni a decorrere dal 16 settembre 2011, all'esito del periodo di sospensione dei termini feriali del processo.
2. Propone ricorso per cassazione avverso detto provvedimento il RI, personalmente, denunciando violazione di legge, anche processuale (art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e d), art. 172 c.p.p., comma 4, ed L. n. 742 del 1969, art. 1) nonché illogicità
della motivazione sul punto. Assume in particolare il ricorrente che nel conteggio del termine ad impugnare la sentenza depositata in costanza di sospensione dei termini feriali, sospensione che, come è noto, termina il 15 settembre, non deve essere conteggiato come termine a quo il 16 settembre.
3. Il P.G. in sede, con motivata requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso dappoiché in contrasto, la tesi difensiva,con il costante insegnamento del giudice di legittimità.
4. La doglianza è infondata e pienamente condivise dal Collegio sono le ragioni argomentate dal rappresentante della pubblica accusa. Invero, questa Corte ha statuito il principio secondo cui, nel computo del termine di impugnazione, ove il "dies a quo" cada nel periodo di sospensione feriale, non deve tenersi conto, operato il differimento alla fine del periodo di sospensione, del giorno 15 settembre ma di quello immediatamente successivo (V. sez. 5 sentenza n. 34223 del 24.04.2009, RV 245086). Giova rammentare che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 stabilisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e che "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo". Secondo un indirizzo giurisprudenziale, (Cass. pen., sez. 2, 15 maggio 2008, n. 23649, Cass. pen., Cass. pen., sez. 5, 22 maggio 2008, n. 34 645, Cass. Pen. sez. 5, 21 ottobre 2008, n. 43229) la norma contenuta nella predetta disposizione legislativa va interpretata nel senso che la parola inizio deve essere collegata con l'art. 172 c.p.p., il quale stabilisce che nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui è iniziata la decorrenza. Così che in quello stabilito a giorni, nel caso di sospensione nel periodo feriale, per la presentazione dell'impugnazione, non deve computarsi il 16 settembre, in quanto momento di inizio della decorrenza (dies a quo).
Per un altro indirizzo, quando il dies a quo cade nel periodo feriale di sospensione dei termini processuali (1 agosto - 15 settembre), l'inizio è differito "alla fine del periodo di sospensione", cioè al 15 settembre, come espressamente prevede la disposizione legislativa, cosicché quello che non si computa è il 15 settembre, dies a quo, e non il successivo giorno 16, il quale viceversa deve essere compreso nel termine per impugnare (Cass. pen. sez. 1, 20 gennaio 1992, n. 198, Bernasconi, Cass. pen. sez. 4, 13 febbraio 2001, n. 10060). Anche le sezioni civili di questa Corte si sono occupate del problema interpretativo della citata L. n. 1969, art. 1 e, dopo un contrasto giurisprudenziale risolto (sez. un. riv. n. 4814/83), nel senso della computabilità del giorno 16 settembre nel termine di impugnazione, sono tornate sull'argomento, con la sentenza del 1995, (sezioni unite n. 3668) confermando il citato orientamento secondo cui il giorno 16 settembre deve essere compreso nel termine per impugnare. Questo orientamento è stato seguito anche da Cass. civ. 688/2006, 6016/2007, 7757/2007. Questo collegio ritiene di dovere aderire al secondo indirizzo giurisprudenziale affermato anche dalle sezioni unite civili. Anzitutto, va rilevato che non vi è una differenza normativa tra l'art. 155 c.p.c. che dispone che nel computo dei termini a giorni e ad ore, si escludono il giorno e l'ora iniziali" e l'art. 172 c.p.p. che prevede che "nel termine non si computa l'ora e il giorno in cui è iniziata la decorrenza".
Come affermato dalle sezioni unite civili (n. 3668/1995) non ha alcun fondamento logico la distinzione concettuale tra decorso e computo del termine, in quanto "nel decorso del termine entra soltanto ciò che si computa, non ciò che non si computa. Il dies a quo, che non viene computato nel termine, quindi, non è neppure parte del decorso". Poi, giustamente è stato rilevato che il principio della non computalitità del termine iniziale è ispirato all'esigenza di non considerare le frazioni del giorno in cui si sono realizzati atti e gli effetti giuridici (ad es. la notifica della sentenza o la scadenza del termine del deposito) che scandiscono il momento (dies a quo) da cui parte il computo dei giorni interi del termine. Tale principio riguarda i termini processuali in genere stante la unitarietà della nozione di "termine" e la sostanziale uniformità normativa. Per cui è illogico considerare come dies a quo un giorno intero, il 16 settembre, quando in questo nessun atto si è realizzato e nessun effetto giuridico si è verificato. Infatti, nel caso di notifica della sentenza o di scadenza del termine del deposito durante il periodo di sospensione, l'atto e l'effetto giuridico si sono già realizzati ed è all'interno di quel periodo che deve essere situato il dies a quo. E letteralmente ciò ha voluto specificare l'art. 1 cit. quando dispone che "ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo", nel senso che il momento da cui parte il computo dei giorni interi del termine, in seguito alla realizzazione degli atti e la verificazione degli effetti giuridici, è situato all'interno del periodo di sospensione e precisamente alla fine, che è il 15 settembre, che è il dies a quo, e non già il 16 settembre, che è il primo giorno intero di inizio della ripresa del periodo ordinario.
Tale interpretazione conduce ad unità l'interpretazione dell'art. 1 cit. che è dettato per tutti i termini processuali, stante anche l'unitarietà concettuale dei termini processuali. Pertanto, va confermato il principio che ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato al 15 settembre e il giorno 16 settembre, intero, va computato nel termine (in termini e qui ampiamente ripresa: Cass., sez. 5, 7.10.2010, n. 43404, rv. 248941). Nella specie, poiché andava computato nel termine per impugnare il 16 settembre 2011, il ricorso di legittimità proposto il 17 ottobre 2011 è stato legittimamente ritenuto intempestivo. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2013