Sentenza 16 marzo 2005
Massime • 7
I reati di associazione per delinquere di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti possono concorrere formalmente per la diversità dei beni giuridici tutelati, rispettivamente l'ordine pubblico messo in pericolo dalle situazioni di assoggettamento e di omertà, e la salute individuale e collettiva, minacciata dalla diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Ne consegue che uno stesso soggetto ben può fare parte del sodalizio mafioso restando estraneo all'attività criminosa nel campo degli stupefacenti, o viceversa può fare parte della struttura associativa impegnata nel traffico di stupefacenti e non prender parte agli altri settori di attività e soprattutto non avvalersi del cosiddetto metodo mafioso.
I caratteri della fermezza e dell'irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell'aggravante della premeditazione, non ricorrono ove la decisione di uccidere sia stata adottata senza la specifica individuazione dei vari bersagli e senza l'accurata organizzazione delle varie aggressioni.
La sentenza è inesistente quando è emessa da un soggetto estraneo all'ordinamento giudiziario, che si arroghi la qualità di giudice, e non anche quando è emessa da un giudice incompetente. Non è pertanto inesistente la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni per fatti commessi da un soggetto maggiore di età. In tal caso la sentenza è suscettibile di passare in giudicato secondo le ordinarie regole di procedura.
Nel caso di concorso di persone nel reato di omicidio, l'aggravante della premeditazione si estende al correo che ne abbia effettiva conoscenza e che aderisca così al progetto criminoso.
Il provvedimento di separazione dei procedimenti, in conseguenza dell'ammissione al rito abbreviato di alcuni imputati di uno stesso delitto associativo, è legittimo perchè non incide sui diritti di difesa degli imputati. (La Corte ha altresì affermato che l'imputato, giudicato separatamente per fatti connessi, ha comunque diritto di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato).
La richiesta di patteggiamento per imputazioni che esorbitano, per entità di pena, dai limiti di legge è inammissibile. È dunque legittimo il rigetto delle istanze di sospensione o di rinvio del procedimento, finalizzate alla proposizione di una richiesta di patteggiamento o alla valutazione dell'opportunità di una richiesta ancora non proposta, non potendo rilevare l'eventualità di una modifica dell'imputazione che le renda compatibili con i limiti di pena fissati dalla legge.
L'accettazione di un ruolo all'interno di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, mediante affiliazione o acquisizione di una qualifica specifica, può costituire una prova significativa dell'assunzione concreta di compiti e di svolgimento di attività per le finalità associative, dal momento che impegna ad un'adesione senza riserve, consente l'accesso a notizie molto riservate con l'obbligo assoluto del segreto, implica una costante sottoposizione a regole, la cui violazione è sanzionata in genere con l'eliminazione fisica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2005, n. 21956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21956 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento