Sentenza 30 maggio 2012
Massime • 1
L'aggravante previsto dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.
Commentario • 1
- 1. Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettivaRedazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020
La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2012, n. 24025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24025 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 30/05/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1003
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 14115/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di AU AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 09/12/2011 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Aniello Roberto, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito i difensori avv.ti Caltabiano Maria Caterina e Ragazzo Giuseppe, che si sono riportati ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di AT Di AU propone ricorso avverso l'ordinanza emessa dai Tribunale di Catania 9 dicembre 2011 che ha confermato il provvedimento di custodia cautelare pronunciato dal gip di quella città in relazione al delitto di rapina aggravata. Con il primo motivo si contesta l'esistenza degli indizi di colpevolezza ed il vizio di motivazione, in relazione all'accertamento del reato di cui all'imputazione. Gli indizi sono stati individuati nelle dichiarazioni dei collaboranti che risultano privi del carattere individualizzante, ove valutati alla luce della circostanza che l'interessato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, ha fatto presente i motivi di astio nutriti nei suoi confronti dai dichiaranti. Sul punto nel provvedimento impugnato, pur dandosi atto della non totale coincidenza di quanto riferito dagli Interessati in merito all'identificazione degli autori del reato, si formulano valutazioni teoriche riguardo ai collegamenti emergenti dagli atti in ordine alla posizione degli indagati, in relazione ai quali mancano riscontri individualizzanti, così verificandosi una sostanziale elusione dell'obbligo di motivare.
Non possono trarsi elementi di conferma dalle dichiarazioni delle vittime, posto che la rapina risulta commessa da cinque o sei malviventi col volto travisato, mentre i collaboratori parlano di un numero di rapinatori ben più cospicuo, tanto che il reato è stato contestato sette persone.
La mancanza di riscontri individualizzati non può ritenersi superata, contrariamente a quanto sul punto valutato dal Tribunale, dall'individuazione di elementi oggettivi forniti dagli interessati, conducendo tale valutazione astratta ad escludere la possibilità di difendersi da parte dell'interessato.
2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in riferimento all'applicazione dell'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, mancando, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori, l'indizio della sussistenza della volontà di agevolare il sodalizio mafioso, circostanza che non risulta confermata dalle condotte antecedentemente ascritte al Di AU, a cui carico non emerge l'esistenza di condanne per violazione dell'art. 416 bis c.p., ne' risulta questi risulta indicato dei collaboratori di giustizia come autore di ulteriori reati. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In particolare la contestazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risulta operata individuando ulteriori elementi alternativi, da contrapporre agli indizi indicati dal giudice di merito, nessuno di carattere dirimente, che non scardinano ne' la coerenza della ricostruzione dei fatti posta a base del provvedimento impugnato, ne' la valenza Indiziante degli elementi di accusa, costituiti da due convergenti chiamate in correità, tra loro non contraddittorie, che risultano correttamente valutate nella loro attendibilità oggettiva e soggettiva, neppure contestata in ricorso, che permettono di ravvisare la gravità degli indizi che legittima l'emissione del provvedimento impugnato.
Risulta del tutto generico il dedotto vizio di motivazione, quanto alla pretesa inimicizia dei dichiaranti nei confronti del ricorrente, unico elemento sulla base del quale si opera una contestazione di attendibilità dei narrato, atteso che nel provvedimento impugnato, a fg 7, è contrastato in fatto tale assunto, per di più giustificato dalle allegazioni dell'interessato riguardo al solo dichiarante Cavallaro, sulla base di ragioni ricostruite in maniera coerente e non contraddittoria, mentre l'allegata non coincidenza del racconto dei due collaboranti riguarda elementi ricostruttivi secondari, suscettibili di chiarimenti nel corso del procedimento, che non attingono la chiara indicazione del prevenuto tra i partecipi dell'azione illecita.
La gravità indiziaria desumibile dalle ricostruzioni offerte non richiede l'acquisizione di elementi di conferma ulteriori, quali i riconoscimenti a cura degli aggrediti, che si pongono in antitesi con gli elementi richiamati, in quanto dalla ricostruzione offerta emerge che il gruppo agì solo con alcuni suoi componenti introducendosi nell'esercizio oggetto di rapina, mentre altri correi garantirono il loro apporto collaborativo rimanendo fuori dall'esercizio, sicché anche l'indicazione di un numero di agenti inferiori, proveniente dalle vittime del reato, risulta irrilevante nel senso di escludere la gravità indiziaria.
2. La contestazione dell'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n.203, art. 7 si giustifica tutte le volte in cui possa trarsi dalla situazione concreta conferma della finalizzazione dell'azione al finanziamento di un'associazione avente le caratteristiche mafiose, e nella specie tale elemento di fatto può trarsi dalle dichiarazioni dei collaboranti che hanno riferito della finalità di finanziamento assicurata dalle azioni illecite, in favore di tale compagine. Se la consapevolezza di tale scopo dell'azione risulta essenziale alla configurazione dell'aggravante di cui alla L. 12 luglio 1991, n.203, art. 7 (Sez. 6, Sentenza n. 11008 del 07/02/2001, dep.
21/03/2001, imp. Trimigno, Rv. 218783), tuttavia non è richiesto che tale consapevolezza sia condivisa da parte di tutti i concorrenti, poiché in proposito trova applicazione il disposto dell'art. 59 c.p., comma 2 che impone di valutare le circostanze a carico dell'agente, anche quando le abbia ignorate per sua colpa. Conseguentemente, pur ammettendo dimostrata l'ignoranza del Di AU rispetto alla complessiva finalità del progetto criminoso, la soggettiva possibilità di contestazione ai partecipi dell'aggravante richiamata, la cui sussistenza oggetti va è a livello indiziario sostenuta dalle dichiarazioni offerte dai collaboranti circa la ripartizione degli utili, valutata unitamente all'adesione del ricorrente al proposito delittuoso, impone di concludere per la sussistenza indiziaria del profilo di colpa richiesto dall'art. 59 c.p., comma 2 al fine dell'ascrivibilità soggettiva dell'aggravante,
non risultando dimostrata l'ignoranza incolpevole del proposito comune ai partecipi dell'azione. In tale contesto ricostruttivo l'assunta estraneità del ricorrente ad ulteriori attività illecite compiute con i componenti del gruppo, e l'assenza di precedenti a suo carico per reati dello stesso tipo non risulta idonea ad escludere la presenza di indizi idonei a giustificare il riconoscimento dell'aggravante contestata.
3. Le deduzioni svolte, non attingendo a vizi del provvedimento, ripropongono in questa sede istanze volte a sollecitare una nuova valutazione di merito, estranea a questa fase, che impone di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2012