Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2012, n. 24025
CASS
Sentenza 30 maggio 2012

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Massime1

L'aggravante previsto dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in l. n. 203 del 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole.

Commentario1

  • 1Aggravante speciale prevista dall'art.416 bis co. 1 c.p. ha natura soggettiva
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2020

    La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/05/2012, n. 24025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24025
Data del deposito : 30 maggio 2012

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