Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 5
Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano, la nullità prevista dagli artt. 18-bis e 16 del d.P.R. n. 574 del 1988 per la mancata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo dell'audizione dei testimoni nel linguaggio da essi prescelto è configurabile solo qualora la parte interessata alla traduzione della deposizione non vi abbia esplicitamente o implicitamente rinunciato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta rinuncia implicita la mancata formulazione di obiezioni in relazione al provvedimento che aveva disposto la riproduzione dell'intera attività di udienza mediante registrazione, per la impossibilità di avvalersi del servizio di stenotipia, e la verbalizzazione in forma riassuntiva nella lingua del processo).
In tema di perizia, la visione parziale degli atti, dei documenti e delle cose prodotti delle parti non determina alcuna nullità e/o inutilizzabilità, in assenza di espresse previsioni di legge, ma può eventualmente riverberarsi sull'affidabilità delle considerazioni conclusive espresse dal perito, la cui valutazione, rimessa al libero convincimento del giudicante, è sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata ed immune da vizi logici.
L'art. 196 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica (quali perizie o esperimenti giudiziali), ma consente il ricorso anche all'esame di un teste "qualificato". (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali).
In tema di perizia, la "anamnesi", consistente nella raccolta dal paziente o dai suoi familiari di notizie, informazioni o dati necessari ad indirizzare l'esperto verso una diagnosi, costituisce una attività materiale che, non implicando apprezzamenti o valutazioni, rientra tra le operazioni, legittimamente delegabili dal perito ad un ausiliario di sua fiducia a norma dell'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'accertamento anamnestico compiuto dall'ausiliario del perito sulla persona offesa di reati sessuali).
Il divieto di assumere l'incarico di perito previsto dall'art. 222 cod. proc. pen. per chi è stato nominato consulente tecnico non è applicabile all'ausiliario designato dal perito (nella specie, per la formulazione dell'anamnesi sulla persona offesa vittima di abusi sessuali).
Commentario • 1
- 1. Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 11096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11096 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
O S C U R A T A 1 1 0 9 6 / 1 4 DEPOSITATA IN CANCELLEI REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano IL - 7 MAR 2014 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE OL CANCELLIERE Iugna асп Sent. n. 3607 sez. Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott.ssa Claudia Squassoni - Presidente - UP 10/12/2013- Dott. Lorenzo Orilia - Consigliere - R.G.N. 25937/2013 Dott. Vito Di Nicola - Consigliere - Dott. Andrea Gentili - Consigliere - Dott. Alessio Scarcella - Consigliere Rel. - In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e Cll all dad Mentific...vi, ha pronunciato la seguente Q nome dell'art. 12 d.lgs. 1960s quanto: SENTENZA disposto d'ufficio ☐ a richiesta di parto ✓ imposto dalla legge sul ricorso proposto da: P.H. (omissis) IL CANCELLIERE n. Luana Mari Luana Martani A.G. n. (omissis) avverso la sentenza della Corte d'Appello di TRENTO, sez. dist. BOLZANO, in data 1/10/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti, per il ricorrente P.H. gli avvocati A. Forza del Foro di Venezia e N. Nettis del Foro di Bolzano, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udita, per la parte civile P.S. l'avv. Christine Mayr del Foro di Bolzano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte con richiesta di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;
O S C U RAT A udita, per la parte civile P.E. l'avv. Thomas Pichler del Foro di Bolzano, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte con richiesta di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del grado;
letta la memoria difensiva dell'avv. A. Forza del Foro di Venezia, depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 5/12/2013, nell'interesse del ricorrente P.H. letta la memoria difensiva dell'avv. W. Andriolo del Foro di Bolzano, depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 26/11/2013, nell'interesse della ricorrente A.G. lette le memorie difensive pervenute, a mezzo fax, presso la Cancelleria di questa Corte in data 3/12/2013, nell'interesse della parte civile P.S. e nell'interesse dalla parte civile P.E. 2 O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. P.H. e A.G. hanno proposto separatamente, a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari cassazionisti, tempestivi ricorsi avverso la sentenza della Corte d'Appello di TRENTO, sez. dist. Bolzano, in data 1/10/2012, depositata in data 19/12/2012, parzialmente confermativa della sentenza 28/03/2011 emessa dal Tribunale di BOLZANO, con cui i medesimi imputati venivano condannati, rispettivamente, alla pena di anni dieci di reclusione (il e di anni cinque di reclusione (la A.P. ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e riconosciute le circostanze attenuanti generiche alla sola A. oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento danni in favore delle due parti civili costituite, con assegnazione di una provvisionale di 60.000 euro ciascuna e condanne alle spese di costituzione e difesa delle predette parti civili, per le seguenti imputazioni loro ascritte: a) concorso in maltrattamenti in famiglia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ai danni delle due figlie E. e S. secondo le modalità meglio descritte nel capo sub 1) della rubrica;
in (omissis) (omissis), dal 1987 al 2007 (artt. 81, comma 2, 110, 572 c.p.); b) concorso nel reato di violenza sessuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringendo con violenza o comunque inducendo la figlia E. a subire atti sessuali, secondo le modalità meglio descritte nel capo 2) della rubrica;
fatto aggravato dall'essere stata posta in essere la condotta illecita sulla figlia minore degli anni 10, rispettivamente, 14 e 16; in (omissis) tra il 1990 ed il 2003 (artt. 40, comma 2, 81, 110, 609 - bis, 609 - ter comma 1, nn. 1 e 5, comma 2 e 609 c.p.); c) concorso nel reato di violenza sessuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, costringendo con violenza o comunque inducendo la figlia S. a subire atti sessuali, secondo le modalità meglio descritte nel capo 3) della rubrica;
fatto aggravato dall'essere stata posta in essere la condotta illecita sulla figlia minore degli 14, rispettivamente 16; in (omissis) dal 1996 e fino al 2006 (artt. 40, comma 2, 81, 110, 609 - bis, 609 - ter comma 1, nn. 1 e 5, c.p.).
2. Ricorrono avverso la predetta sentenza gli imputati, deducendo, il EI, con il ricorso presentato dal difensore fiduciario cassazionista avv. N. Nettis, otto motivi di ricorso e, con il ricorso presentato dal difensore fiduciario cassazionista avv. A. Forza, ulteriori dieci motivi di ricorso;
la A. a 3 O S C U R A T A mezzo del difensore fiduciario cassazionista avv. W. Andriolo, sei motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. P.H. deduce con un primo motivo - ricorso avv. A. Forza -, la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta non cogenza dell'assunzione di perizia sulla valutazione dell'idoneità a testimoniare delle pp.oo. nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia e travisamento della prova documentale. In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale respinto la richiesta di rinnovazione della perizia sull'idoneità a testimoniare delle pp.oo. (per non aver il perito del tribunale valutato i documenti depositati dal PM due anni dopo che questi aveva rassegnato le proprie conclusioni), motivando nel senso della mancanza della necessità di assumere la perizia e che, comunque, la valutazione di tale idoneità sarebbe stata possibile semplicemente sulla base dell'ampia e dettagliata documentazione medico specialistica in atti;
la Corte - territoriale, in particolare, non spiegherebbe come il giudice potesse agevolmente effettuare tale valutazione di fronte a tale documentazione specialistica, peraltro, dimostrando la Corte di non aver esaminato tutta la documentazione sanitaria in atti da cui risulterebbe l'assoluta inidoneità delle pp.oo. a rendere dichiarazioni, con conseguente infedeltà dei giudici trentini rispetto alle carte processuali.
3.1. Deduce, con un secondo motivo ricorso avv. A. Forza la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla presunta credibilità delle pp.oo. così come rilevata rispettivamente dalla Corte e dal perito rispetto ai contenuti della documentazione clinica prodotta dal PM prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale. In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto le pp.00. capaci, in base agli accertamenti del perito, di ricordare e riferire i fatti vissuti e subiti in prima persona, ritenendo banali le critiche mosse dal c.t. di parte prof. S. sugli errori metodologici del perito;
si deduce, in particolare, la contraddittorietà della sentenza per aver la stessa inizialmente affermato che non vi sarebbe stata necessità della perizia e, successivamente, affermato che il primo giudice avesse correttamente concluso per la capacità a testimoniare, accertata dal perito. 4 O S C U R A T A "3.2. Deduce, con un terzo motivo ricorso avv. A. Forza la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla personalità di G.M. ed alla sua attendibilità come teste, in ordine alle ideazioni della stessa sull'esistenza degli abusi nonché vizio di travisamento della prova. In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte in modo apodittico ed illogico ignorato la genesi della vicenda processuale, valorizzando invece la deposizione della teste G. recependo le dichiarazioni della stessa estremamente generiche e prive di un'attendibile successione cronologica;
ancora, la Corte avrebbe omesso di motivare sulla “prevenzione" della G. che, muovendo dalle sue ideazioni e dalle sue avversioni contro il padre delle pp.00., avrebbe prodotto un irreparabile guasto nella genesi della vicenda (si rileva, in ricorso, come la teste non avesse fatto alcun cenno dei presunti abusi sessuali nelle prime tre audizioni davanti ai CC di Laces del 14, 27 e 29/02/2008, riferendosi solo a maltrattamenti subiti dalla P.E. quando lei, M. qualchepiù grande di quattro anni, andava con la comune madrina lunedì a trovarla, fermandosi i suoi ricordi all'età di 14 anni, nel 1995; solo in data 22/03/2008, la teste si sarebbe recata dai CC per gettare un pesante sospetto sull'imputato, suo maestro, raccontando che si sarebbe messa sulle ginocchia dell'uomo percependone l'erezione, fatto verificatosi all'età di 4/5 anni, ossia circa 22 o 23 anni prima: dunque solo quel 22 marzo la teste avrebbe introdotto una circostanza di natura sessuale nel racconto di un accadimento capitato a lei e non alle pp.oo., ciò che contrasterebbe con le regole della memoria, in quanto è impossibile che una simile esperienza, non vissuta consapevolmente al momento dei fatti, affiori alla memoria improvvisamente dopo così tanto tempo). In altri termini, la questione degli abusi sessuali sarebbe stata frutto della fantasia della G. donde sarebbe affetta dal richiamato vizio la motivazione della Corte d'appello che attribuisce valenza di riscontro rispetto alle deposizioni delle pp.oo. delle dichiarazioni della G. in quanto le pp.00. sarebbero vittime delle suggestioni di quest'ultima, il cui timore era che la sua madrina ed non potessero andare a spasso con S. e conE. V. -ricorso avv. A. Forza" la mancanza, 3.3. Deduce, con un quarto motivo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla personalità di A.M. ed alla sua attendibilità come teste, in ordine alle dichiarazioni rese dalla stessa. 5 he O S C U R A T A In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale ignorato le censure mosse contro la sentenza del giudice di prime cure quanto alla deposizione resa dalla teste A.M. zia della E. che in - occasione della prima audizione del 14 e del 3/03/2008 - aveva escluso che la nipote le avesse mai confidato degli abusi sessuali;
secondo la difesa, l'accusa contro il ricorrente di aver posto in essere abusi sessuali sarebbe motivata dal desiderio della teste di esautorare il padre delle due ragazze sulle quali la M. nubile, aveva sempre preteso di esercitare un ruolo genitoriale;
inoltre, la zia poteva vantare un rapporto fiduciario con le nipoti, facilmente suggestionabili fino al punto di convincersi di aver vissuto esperienze non reali, come dimostrato dal fatto che le confidenze da parte della nipote E. in ordine ai presunti abusi del padre, sarebbero insorte solo dopo il suo arresto in occasione di una vacanza al mare con la M. ossia la teste G. sulla cui attendibilità la difesa dubita (v. supra, terzo motivo). Quanto ai maltrattamenti, sembrerebbe che la teste A. ne fosse stata sempre a conoscenza, ma che non li avesse denunciati in precedenza per paura di ripercussioni su E. risolvendosi a denunciarli solo dopo la nascita della minore| V. per timore che potesse subire lo stesso destino delle due pp.oo. La Corte, tuttavia, fornirebbe una risposta illogica e contraddittoria rispetto al quesito posto (come era possibile che a distanza di ben 5 anni dal trasferimento di E. presso i nonni materni e la zia, solo nel febbraio 2008 si fosse parlato degli abusi e delle violenze ?), ritenendo convincente la spiegazione della teste, basata sulla paura delle ripercussioni e conseguenze irreparabili per la E. donde sarebbe censurabile la motivazione nella parte in cui ritiene attendibili le dichiarazioni della A. come anche della G. circa le ragioni della loro denuncia "tardiva". - ricorso avv. A. Forza -, la mancanza,3.4. Deduce, con un quinto motivo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla consulenza tecnica del PM, dott.ssa C.C. In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte omesso di considerare che l'attività preliminare e le conclusioni del predetto c.t. contrastassero con i protocolli di settore, avendo la stessa fatto uso di domande suggestive rivolte alla p.o. E. attraverso cui aveva fornito alla teste p.o. informazioni sconosciute su aspetti legati alla vicenda. In particolare, i giudici trentini non avrebbero risposto a tre eccezioni sollevate dalla difesa (modalità con cui la teste era stata sottoposta agli esami;
totale mancanza di affermazioni della ragazza circa esperienze sessuali avute con il padre;
numerose serie di "non ricordo"), accontentandosi della spiegazione fornita dal c.t. secondo cui la vittima era 6 O S C U R A T A capace di testimoniare perché aveva un deficit intellettivo che le avrebbe impedito di sostenere una menzogna nonostante fosse scientificamente - infondata, nonché, ancora, per aver aderito alle conclusioni del c.t. secondo cui : la credibilità del narrato della E. troverebbe conferma per il fatto che le sue dichiarazioni corrispondessero a quelle della G. sulla cui genuinità dichiarativa la difesa ha espresso già censure (v., supra, terzo motivo). "3.5. Deduce, con un sesto motivo - ricorso avv. A. Forza la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità a testimoniare di ed alla sua P.E. credibilità clinica nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attendibilità della prova. In sintesi, si duole il ricorrente con ciò richiamando quanto già espresso - in sede di primo motivo (v. supra) per aver la Corte territoriale sostenuto - contraddittoriamente che la capacità mnemonica della p.o. P.E. fosse buona sulla base della documentazione in atti (la stessa risulterebbe affetta da oligofrenia con Q.I. pari a 70), laddove, diversamente, secondo l'assunto difensivo, dagli atti risulterebbe il contrario, ossia documentazione tale da delineare un quadro di elevata gravità dello stato psichico della p.o. (il richiamo è a quanto contenuto nella relazione del Centro di salute mentale di Silandro USL a firma del dott. T. in data 20/09/2007, (omissis) relazione nella quale non vi sarebbe traccia della storia familiare della p.o. con sospetti di abusi sessuali da parte dei genitori, sicchè la Corte territoriale avrebbe fatto apparire contrariamente al vero che già in un recente passato della ragazza esistessero sospetti di tale gravità), in quanto il Q.I. indicato nella relazione, pari a 64 sarebbe espressione di un grado di deficienza mentale lieve, il che starebbe a significare che un soggetto adulto è portatore di un'età mentale compresa tra i 7 ed i 10 anni (il richiamo è, ancora, alla relazione del Servizio Piscologico dell'ASL di (omissis) a firma della dott.ssa H.H. in data 5/04/2006, in cui si certifica un ritardo mentale lieve F70 con Q.I. pari a 64, il che si tradurrebbe, in particolare, in bassi risultati nei campi della capacità mnemonica nel senso della difficoltà a ricordarsi dei fatti che si succedono nonché un basso valore circa la durata del ricordo di informazioni appena datele). -3.6. Deduce, con un settimo motivo la mancanza, ricorso avv. A. Forza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità a testimoniare di P.S. ed alla sua 7 O S C U R A T A credibilità clinica nonché la contraddittorietà ○ manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attendibilità della prova. In sintesi, si duole, come nel precedente motivo di ricorso riguardante la : OR E. per aver la Corte d'appello totalmente ignorato le censure ed i rilievi critici espressi in sede di osservazioni dal c.t. di parte prof. S. quanto al giudizio di attendibilità della teste P.S. che avrebbero enunciato in maniera apodittica ed autoreferenziale la linearità, la chiarezza e coerenza del narrato, in contrasto con quanto invece emerso circa gli influssi suggestivi e la sua capacità di rappresentarsi falsi eventi (il riferimento è, in particolare, alle dichiarazioni rese dalla teste ai CC il 4/03/2008 ed il 21/03/2008, davanti ai quali la stessa avrebbe dichiarato di aver subito gli abusi sessuali da parte del padre senza che vi fosse stato nessuno in casa, nemmeno la madre, per poi, invece, in sede dibattimentale, dichiarare che la madre sarebbe stata presente e vi avrebbe persino partecipato;
ancora, si evidenzia come per le dichiarazioni della P.S. si assista ad una sorta di incremento progressivo dei contenuti, arricchendosi le stesse continuamente di particolari e di nuovi eventi mal conciliandosi con la genuinità e verità del narrato (il riferimento è, in particolare, alle iniziali dichiarazioni rese ai CC il 3/03/2008, nelle quali, solo a seguito di una domanda suggestiva, la teste riferisce di un episodio in cui il padre, all'età di 11 anni, le avrebbe toccato il seno, come avrebbe fatto anche con la OR;
il giorno successivo, sempre in sede di dichiarazioni, la stessa avrebbe amplificato la gravità dei fatti parlando di veri e propri abusi sessuali da parte del padre nei confronti della OR E. senza tuttavia stranamente parlare dei presunti abusi personalmente subiti;
ancora, il 21/03/2008, avrebbe aggiunto ulteriori particolari a seguito di domanda suggestiva, ma "contenendo" la condotta illecita del padre nel senso di escludere che quest'ultimo l'avesse mai toccata in corrispondenza della vagina o del sedere, ma solo all'altezza del seno;
ancora, il 24/07/2008, S. avrebbe nuovamente parlato dei maltrattamenti, amplificandone le modalità con l'aggiunta di calci e umiliazioni verbali, ammettendo su domanda suggestiva di aver subito molestie sessuali da parte del padre, quale reazione del padre alla sua collera per il fatto di avergli risposto apertamente, aggiungendo tutta una serie di particolari con riferimento alle modalità della violenza subita dal padre ed al ruolo da "spettatrice" della madre che, alla sua richiesta di aiuto, le avrebbe risposto che era così che doveva essere;
analoghe risposte poco credibili sarebbero state rese a seguito di domande suggestive dalla ragazza, come nel caso della seconda violenza subita all'età di 17 anni dal padre che l'avrebbe legata ai pioli del letto con del nastro adesivo, laddove in udienza era stata 8 O S C U R A T A fornita prova dell'assenza di pioli del letto che, per la sua conformazione, non avrebbe consentito di legare alcunché). Dubita la difesa della veridicità dell'assunto, sia perché di queste due violenze la S. avrebbe parlato solo in quest'ultima occasione e mai nelle precedenti, sia perché non sarebbe verosimile che il padre l'avrebbe violentata per un semplice eccesso d'ira, sia, inoltre, perché non sarebbe credibile che la madre sia rimasta mera spettatrice di uno stupro della figlia ancora vergine, come altrettanto poco logica l'affermazione secondo cui la ragazza, dopo i fatti, abbia potuto pensare a mangiare, sentendo peraltro dire alla madre, rivolgendosi al padre, se volesse un caffè; secondo la difesa, diversamente, ciò sarebbe spiegabile per effetto di una violenza realmente subita ad opera di un estraneo nel 2005 e che, in conseguenza delle domande suggestive degli inquirenti, abbia provocato uno "pseudoricordo", ossia la necessità per la p.o. di identificarsi nel ruolo della vittima che riesce finalmente a scrollarsi di dosso il suo passato da "pecora nera". Ulteriore censura sull'attendibilità della deposizione della P.S. poi, si appunta in merito all'episodio narrato in occasione della deposizione del 4/12/2009, in cui la ragazza descrive un abuso sessuale patito dalla OR E. ad opera del padre, la reazione della madre che avrebbe aiutato il marito a tener ferma la figlia per consentirgli di abusare di lei e, infine, il tentativo fallito di abusare di lei da parte del padre, non essendo riuscita la madre a tenerla ferma;
il fatto sarebbe frutto di una mera invenzione, in quanto la giustificazione fornita (rimozione dell'episodio per senso di vergogna) non reggerebbe in quanto evidenzierebbe il ruolo avuto dalla zia M. e e gli influssi suggestivi che quest'ultima avrebbe avuto sulla p.o. -3.7. Deduce, con un ottavo motivo ricorso avv. A. Forza -, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla grave inadeguatezza metodologica riscontrata nella perizia del dott. G. In sintesi, si duole il ricorrente per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione in ordine alle censure di inadeguatezza metodologica mosse nei confronti dell'operato del dott. illustrate con il contributo del c.t.p. G. prof. S. con la memoria difensiva, da qualificarsi come consulenza tecnica di parte, in tal senso valutabile dal giudice. La corte trentina non avrebbe, dunque, assolto all'onere di motivare tenendo conto delle conclusioni espresse dal c.t.p., soprattutto in quanto le stesse destituivano di fondamento le conclusioni del perito d'ufficio (il riferimento, alle pagg. 60/66 del ricorso, è ad una serie di elementi che avrebbero denotato l'errato operare del perito d'ufficio: a) utilizzo del solo test di R. ; b) utilizzo sul piano anamnestico di metodi differenti 9 O S C U R A T A per le due pp.oo.; c) difetto dei necessari accertamenti su capacità linguistiche e grado di comprensione verbale, capacità di memoria autobiografica, livelli di suggestionabilità non valutati dal perito;
d) gravi fallacie logiche e metodologiche delle conclusioni peritali). Difetterebbe, pertanto, qualsiasi motivazione in ordine al vaglio critico sull'adeguatezza metodologica e sulla credibilità scientifica del contributo dell'esperto.
3.8. Deduce, ancora, con un nono motivo - ricorso avv. A. Forza -, la mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità delle informazioni raccolte dal c.t.p. in veste di ausiliario del perito. Si duole il ricorrente per avere la Corte ritenuto infondata l'eccezione di nullità della perizia espletata dal dott. G. per violazione degli artt. 221 e 228 c.p.p. (per avere il perito demandato l'anamnesi della p.o. P.S. ad un terzo, il dott.
0. c.t. della coimputata A. così violando il divieto di prestare ufficio di perito o ausiliario chi sia stato nominato c.t. nel medesimo procedimento), in quanto la dedotta eccezione sarebbe stata tardiva con conseguente sanatoria del vizio. Rileva, sul punto, il ricorrente come, al di là dell'eccezione qualificata come tardiva, la violazione avrebbe avuto un effetto suggestivo sulla teste, fatta oggetto di oltre 200 domande in 52 minuti di esame da parte di un c.t.p., ciò che avrebbe determinato una contaminazione della genuinità delle risposte, vanificando il concetto di terzietà del perito e, comunque, circa l'inattendibilità delle informazioni raccolte dal c.t.p. e sulla valutazione svolta dal perito sullo stato di salute psichica della teste P.S. non vi sarebbe motivazione alcuna. -3.9. Deduce, infine, con il decimo motivo ricorso avv. A. Forza -, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova testimoniale favorevoli all'imputato, specificamente indicati nei motivi di appello nonché il vizio di travisamento delle prove. In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto le deposizioni a discarico degli imputati genericamente inidonee a discolparli in quanto rese da soggetti non sufficientemente qualificati, laddove, diversamente, si sarebbe trattato di soggetti qualificati (insegnanti, psicologhe ed assistenti sociali) assolutamente capaci di cogliere i segni dei presunti maltrattamenti e abusi sulle due ragazze (il riferimento è, in particolare, alla dep. Eberhofer, ud. 10/12/2010; alla dep. Ganthaler, ud. 14/02/2008; alla dep. Thurner, ud. 4/02/2011). 10 bu O S C U R A T A P.H. deduce -ricorso avv. N. Nettis-con un primo motivo, la violazione di legge processuale ex art. 606, lett. c), c.p.p., sub specie di inosservanza delle norme processuali di cui agli artt. 468 e 507 c.p.p., per avere il tribunale di Bolzano disposto l'escussione di testi non inseriti in alcuna lista testimoniale e in spregio a quanto previsto dall'art. 196 c.p.p. Rileva il ricorrente che il tribunale di Bolzano, con ordinanza 20/04/09, invitava PM, per ragioni di opportunità, a disporre la citazione dei medici o dei consulenti tecnici che avessero avuto in cura o che si fossero altrimenti occupati dal punto di vista delle capacità mentali, della o delle persone offese;
a seguito di tale ordinanza, il PM disponeva la citazione dei medici H. L. e D. , non compresi nelle liste testimoniali né del PM né delle PP.CC., sicchè la difesa dei ricorrenti provvedeva ad eccepire la violazione dell'art. 468 c.p.p.; tale eccezione veniva respinta dalla Corte, con l'argomento secondo cui erano stati i difensori degli stessi imputati a richiedere l'audizione dei testi non indicati nella lista, laddove, diversamente, vi era stata l'opposizione della difesa alla produzione della documentazione (elaborata dei predetti testi), la quale aveva evidenziato che PM e PP.CC. avrebbero potuto/dovuto indicarli nella lista e, solo dopo l'ammissione e la loro escussione, si sarebbe potuto procedere alla produzione della documentazione da loro redatta. In diritto, pertanto, oltre alla violazione dell'art. 468 c.p.p., l'ordinanza avrebbe violato il disposto dell'art. 507 c.p.p., che consente al giudice "terminata l'acquisizione delle prove" di disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, nonché quella dell'art. 196 c.p.p., nel senso che l'attribuzione al giudice del potere di citare testimoni prima di quelli indicati dalle parti, secondo tale ultima disposizione, equivarrebbe ad una deroga alla norma dell'art. 507 c.p.p. (norma, quest'ultima, che non consentirebbe, secondo la difesa, di disporre nuovi mezzi di prova al fine di verificare la capacità di testimoniare di un soggetto, ma solo al fine di accertare i fatti di cui all'imputazione); inoltre, il richiamo all'art. 196 c.p.p. da parte dei giudici di merito per giustificare l'ammissione anticipata di testi non compresi in lista, sarebbe erroneo, in quanto la norma circoscrive le modalità di verifica agli accertamenti di natura tecnica, quali perizie ed esperimenti giudiziari.
4.1. Deduce, con il secondo motivo - ricorso avv. N. Nettis la violazione della legge processuale ex art. 606, lett. c), c.p.p., sub specie di inosservanza delle norme processuali previste dal d.P.R. n. 547/88 ed, in particolare dal combinato disposto di cui agli artt. 16 e 18-bis, nella parte in cui prescrivono a pena di 11 O S C U R A T A nullità assoluta che le dichiarazioni rese dai testimoni debbano essere immediatamente tradotte e verbalizzate nella lingua del processo. Rileva il ricorrente che, all'ud. 4/05/08, il presidente del collegio giudicante aveva avvisato le parti che, a casa di un momentaneo blocco del servizio di stenotipia dovuto a ragioni contrattuali, quanto si sarebbe svolto in udienza sarebbe stato registrato con successiva trascrizione;
la difesa, pur ammettendo la rispondenza di quanto disposto dal tribunale alla norma dell'art. 134 c.p.p., eccepiva però che due testi H. e G. ) sarebbero stati assunti in violazione dell'art. 16, comma 4, d.P.R. n. 547/88, in quanto, avendo deposto in lingua tedesca, non sarebbe stata assicurata la presenza di un interprete, donde la violazione della citata disposizione non avendo ottemperato il tribunale all'obbligo di immediata traduzione e verbalizzazione della testimonianza nella lingua del processo, violazione sanzionata dall'art. 18-bis del citato d.P.R. quale nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. La corte d'appello, invece, avrebbe rigettato l'eccezione richiamando l'art. 140 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'ausilio della riproduzione fonografica o audiovisiva nel caso di redazione del verbale in forma riassuntiva, per conseguente indisponibilità degli strumenti di riproduzione o degli ausiliari tecnici;
analogamente, non rileverebbe, secondo la difesa, il richiamo della Corte di merito al disposto dell'art. 16, comma sesto, d.P.R. n. 547/88, nella parte in cui prevede che la verbalizzazione avvenga nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato, ciò in quanto difetterebbe la rinuncia, esplicita od implicita, della difesa del P. all'immediata traduzione nella lingua del processo o all'interprete, avendo la parte consentito solo alla registrazione;
né, aggiunge la difesa, rileverebbe la circostanza per la quale nessuna delle parti abbia chiesto la traduzione, dopo che la trascrizione era stata resa disponibile, atteso trattarsi di una nullità assoluta. L'importanza delle deposizioni rese dai predetti testi, peraltro, emergerebbe dall'esame dei verbali dibattimentali (allegati al ricorso), di cui la difesa sintetizza in lingua italiana il contenuto. -4.2. Deduce, con il terzo motivo ricorso avv. N. Nettis -, la violazione della legge processuale ex art. 606, lett. c), c.p.p., sub specie di inosservanza delle norme di cui agli artt. 222, 228, 178, 181 c.p.p. e 111 Cost., nella parte in cui prevedono l'impossibilità per il consulente tecnico nominato nello stesso procedimento di prestare l'ufficio di perito o ausiliario. Rileva la difesa che, all'ud. 11/05/09, il tribunale aveva conferito a tale dott. l'incarico di valutare le condizioni fisiche e mentali delle pp.oo. e,G. 12 L. O S C U R A T A all'esito di indicare la sussistenza o meno della capacità a testimoniare ex art. perito nominato dal tribunale, errando, aveva però attribuito al 196 c.p.p.; consulente tecnico dell'imputata A. (dott.
0. il compito di eseguire : P.S. ; sussisterebbe, quindi, la violazione l'anamnesi della p.o. delle richiamate norme processuali, atteso il divieto, colpito dalla sanzione della nullità, di prestare l'ufficio di perito o di ausiliario per chi sia stato nominato nello stesso procedimento, o in un procedimento connesso, consulente tecnico;
a tale vizio, peraltro, secondo la difesa si aggiungeva quello dell'essere stata svolta l'attività in assenza dei difensori nonché dall'essere stata svolta la periziai in lingua tedesca, senza alcuna traduzione, eccezione sollevata nei motivi di appello. Si censura l'ordinanza di rigetto della Corte d'appello, per aver i giudici di merito respinto l'eccezione sull'assunto che la difesa nulla aveva eccepito in sede di assunzione dell'anamnesi né all'udienza successiva, essendo stata depositata la perizia il 20/07/09; tale motivazione non terrebbe conto della circostanza che la perizia è stata depositata in lingua tedesca, lingua diversa da quella del processo;
in ogni caso, l'assunzione dell'anamnesi da parte del dott.
0. c.t. dell'imputata A. avrebbe contaminato la genuinità delle risposte da parte della p.o. esaminata a causa delle domande suggestive postele, con conseguente adulterazione della fonte di prova. 74.3. Deduce, con il quarto motivo ricorso avv. N. Nettis la violazione della legge processuale ex art. 606, lett. c), c.p.p., sub specie per falsa ed erronea applicazione della norma di cui all'art. 498, comma 4-ter c.p.p., nella parte in cui prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente, vittima del reato (di sfondo sessuale), venga effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Rileva la difesa che all'ud. 20/04/09, le difese delle parti civili avevano chiesto che l'esame delle pp.oo. venisse svolto nelle forme dell'art. 498, comma 4-ter, c.p.p.; nonostante l'opposizione della difesa degli imputati i quali sostenevano che, trattandosi di persone offese maggiorenni, non vi era uno stato di infermità tale da giustificare il ricorso alle forme indicate dalla norma richiamata il tribunale disponeva l'audizione protetta in aula con specchio ed alla presenza di una persona di riferimento che assistesse ciascuna p.o. durante l'esame, motivando l'ordinanza con il richiamo ad un concetto di infermità mentale diverso da quello ordinario e fatto oggetto di interpretazione costituzionale nell'estendere l'audizione protetta al testimone maggiorenne infermo di mente, non potendo trarsi dalla sentenza della Corte cost. n. 63/05 alcuna indicazione al 13 O S C U R A T A fine di legittimare la possibilità di ricorrere alle forme di escussione protetta anche in casi diversi da quelli di infermità mentale, sì da farvi rientrare anche disturbi non patologici di carattere psicologico;
nessuna delle pp.oo., infatti, sarebbe portatrice di una patologia psichica qualificabile come infermità o seminfermità mentale, donde la nullità dell'audizione delle pp.oo., la cui testimonianza sarebbe stata assunta in violazione delle norme di cui agli artt. 498, commi da 1 a 3, 499 e 500, commi 1 e 2, c.p.p.. La motivazione della Corte per il rigetto dell'eccezione (nel senso che la violazione non sarebbe affetta da nullità), non terrebbe conto della violazione del diritto di difesa, in quanto l'impossibilità per quest'ultima di formulare direttamente le domande al teste (anziché, come avvenuto, in forma scritta, mediante consegna al giudice di "foglietti" contenenti le domande delle parti), pregiudicherebbe la ratio fondante il disposto dell'art. 498 c.p.p. che trova il suo parametro costituzionale di riferimento nell'art. 111 Cost., non essendo stato consentito alle parti di svolgere la cross examination, con compressione del diritto di difesa per violazione del diritto al contraddittorio. In subordine, peraltro, viene prospettata la possibile incostituzionalità dell'art. 179 c.p.p. in relazione all'art. 498 c.p.p., nella parte in cui non prevede in caso di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, la nullità dell'atto nelle ipotesi di audizione protetta del testimone al di fuori delle specifiche ipotesi disciplinate dall'art. 498 c.p.p.
4.4. Deduce, con il quinto, articolato, motivo ricorso avv. N. Nettis il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., sub specie di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli specifici motivi evidenziati nell'atto di appello. Rileva il ricorrente, nel copioso argomentare (pagg. 37/88 del ricorso), come la Corte d'appello, chiamata a decidere sulle plurime eccezioni svolte dalla difesa P. in relazione alle modalità con cui il primo giudice era pervenuto all'affermazione della sua responsabilità penale, non avrebbe dato risposta, lasciando inalterati gli interrogativi e le perplessità sollevate dalle singole doglianze oppure avrebbe sostituito con la propria, la motivazione manchevole, contraddittoria ed erronea del primo giudice, a tal fine illustrando le eccezioni relative al vizio metodologico e motivazionale, suddivise in tre sezioni: a) la manchevole e contraddittoria motivazione sulla sufficienza della documentazione medica specialistica in atti al fine di permettere la valutazione in merito alla capacità a testimoniare delle persone offese (si censura la decisione dei giudici d'appello di non disporre una nuova perizia sulla capacità a 14 O S C U R A T A testimoniare delle pp.oo. in conseguenza dei gravi errori metodologici presenti nella perizia del dott. G. ; la Corte avrebbe rigettato la richiesta, in quanto la valutazione della capacità a testimoniare delle pp.o0. poteva agevolmente effettuarsi sulla base dell'ampia e dettagliata documentazione medica specialistica agli atti nonché delle deposizioni assunte, senza necessità di disporre perizia né ricorrere ad una nuova perizia;
la Corte, sul punto, non avrebbe tenuto conto dell'eccezione difensiva proposta nei motivi d'appello in ordine alla mancata valutazione della copiosa documentazione prodotta dal PM all'ud. 1/03/11, che, se valutata dal perito, avrebbe potuto condurre ad una conclusione diversa;
in particolare la difesa, dopo aver illustrato il contenuto di tale documentazione, si duole della mancata risposta da parte dei giudici d'appello ad alcuni quesiti (pagg. 52/53 del ricorso), né varrebbe ad escludere la necessità di una perizia sulla capacità a testimoniare il richiamo alle deposizioni delle pp.oo., atteso che le loro deposizioni sarebbero avvenute in un momento successivo alla perizia volta ad accertare la capacità di rendere testimonianza;
b) la mancanza di motivazione riguardo alla suggestionabilità dei testimoni ed in particolare della p.o. (si censura il rigetto P.E. che aveva ritenuto che le domandedell'eccezione da parte del tribunale - suggestive riguardo agli abusi formulate durante le deposizioni precedenti a quella dibattimentale non avessero alcun rilievo, in quanto la prova si forma al dibattimento mediante l'audizione delle pp.oo. - in quanto, pur essendo le pp.oo. per il loro grado di maturità e la loro vulnerabilità esposte alla suggestione, il perito nominato dall'ufficio non avrebbe proceduto a valutare minimamente ed a documentare approfonditamente il livello di suggestionabilità delle pp.oo., a tal proposito riportando le conclusioni della letteratura scientifica internazionale sul punto (pagg. 56/57 del ricorso) che dimostrerebbe come la maggiore carenza nella memoria e delle funzioni cognitive determinerebbe una maggiore suggestionabilità; in particolare, ciò sarebbe evidente quanto alla p.o. P.E. M.dalla cui deposizione emergerebbe l'influenza della zia come, ancora, sarebbe dimostrato da diverse "insistenze" nel corso della deposizione della stessa per portarla a parlare degli abusi subiti, nonostante la stessa non voglia parlarne o dichiari di non ricordare;
si pone, poi, l'attenzione sulla genesi delle testimonianze delle pp.oo., in particolare della P.E. che non avrebbe inizialmente fornito alcuna indicazione sui presunti abusi subiti dal padre, notandosi la inquietante presenza della IA M. e della sig.ra G. analogamente le incertezze sarebbero proseguite in sede di esame da parte del c.t. del PM C. , che, a seguito di domande suggestive, avrebbe fornito alla p.o. informazioni sconosciute su aspetti legati a 15 O S C U R A T A vicende di natura sessuale, sicchè sindacabili sarebbero le conclusioni della cappelletti quanto alla capacità a testimoniare della E. nonché il riferimento, al fine di sorreggerne l'attendibilità, alle convergenze dichiarative con quanto affermato dalla G. le modalità suggestive di svolgimento dell'esame della E. , dunque, avrebbero irrimediabilmente compromesso e contaminato la deposizione della p.o. in fase dibattimentale si cita come - esempio, l'episodio della "vasca da bagno" o ancora i frequenti "non ricordo" della stessa -, distogliendo e falsificando il ricordo, frutto delle manipolazioni di tre soggetti in particolare (la OR di E. la zia M. e la G.M. che l'avrebbero suggestionata, così inficiandone l'attendibilità; motivazione della Corte sull'eccezione, secondo la difesa, non sarebbe in linea con la giurisprudenza più avveduta sul tema); c) la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice di primo grado ha ritenuto inattendibili le prove contrarie all'ipotesi accusatoria (si censura, nella lunga illustrazione, la motivazione della decisione della corte d'appello quanto al silenzio in ordine all'ininfluenza delle circostanze riferite dai testi introdotti dalla difesa nonché all'assenza di una valutazione critica delle prove a difesa, che mancherebbe anche nel paragrafo della decisione a ciò dedicato;
a tal fine, si enumerano le plurime circostanze emerse nel corso del dibattimento, quali deposizioni favorevoli ai ricorrenti, su cui la corte territoriale non svolgerebbe alcuna considerazione, sicché la mancata enunciazione delle ragioni per cui sono state ritenute inattendibili le prove contrarie vizierebbe la sentenza ex art. 547, comma 1, lett. E), c.p.p.; in particolare, si richiamano: a) la dep. D. b) la dep.
0. c) la dep d) la dep. G. e) E. T.la dep. f) la dep. T. h) la dep. g) la dep. D. P.I. OR del ricorrente;
i) la dep. fratello del ricorrente;
I) P.K. la dep. G. ; m) la dep. zia del ricorrente;
n) la P.P.E. dep. P. la corte d'appello si sarebbe limitata acriticamente a recepire quanto affermato dal tribunale, senza sottoporre a vaglio critico le doglianze difensive, così inficiando del tutto la motivazione, senza argomentare circa la irrilevanza o l'ininfluenza delle loro deposizioni).
4.5. Deduce, con il sesto motivo-ricorso avv. N. Nettis -, la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., per erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. 16 O S C U R A T A Rileva la difesa come la Corte d'appello abbia negato il riconoscimento delle attenuanti generiche fondandolo sulla gravità oggettiva dei fatti, ostativi alla concessione, ciò che non sarebbe sufficiente a bilanciare il dato della sua incensuratezza;
il mero richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p., dunque, non costituirebbe motivazione sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Analogamente, la Corte territoriale non motiverebbe la particolare severità della pena inflitta al ricorrente, anche in relazione alla diversità del trattamento sanzionatorio rispetto alla moglie;
non sarebbe sufficiente, a tal fine, il richiamo all'episodio nell'interezza delle sue componenti soggettive ed oggettive. ricorso avv. N. Nettis -, la violazione di ->
4.6. Deduce, con il settimo motivo legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., per erronea a falsa applicazione dell'art. 609 bis c.p. in relazione ai reati di abuso sessuale asseritamente consumati in data anteriore alla legge n. 66/96, in vigenza dell'art. 519 c.p. Rileva il ricorrente come gran parte degli episodi contestati ricadrebbero sotto la vigenza dell'art. 519 c.p.; l'aggravante di cui all'art. 609 ter c.p., dunque, non riguarderebbe i fatti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 66/96, sicchè la pena massima prevista di cui tener conto, anche agli effetti della prescrizione, sarebbe quella di anni dieci di reclusione, prevista dall'art. 519 c.p. ricorso avv. N. Nettis -, la4.7. Deduce, infine, con l'ottavo ed ultimo motivo mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Difetterebbe, in particolare, qualsiasi motivazione riguardo alle dedotte doglianze difensive quanto alla condanna del risarcimento del danno. deduce, con un primo motivo, la violazione delle norme 5. A.G. processuali di cui al combinato disposto degli artt. 16 e 18 bis del d.P.R. n. - 574/88, nella parte in cui prescrivono a pena di nullità che le dichiarazioni rese dai testimoni debbano essere immediatamente tradotte e verbalizzate nella lingua del processo (art. 606, lett. c), c.p.p.). In sintesi, si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale ritenuto che il consenso dato dalle parti all'ud. 4/05/2009 alla successiva trascrizione dell'udienza, costituisse un'implicita rinuncia alla traduzione immediata in lingua italiana della deposizione delle testi H. e G. (che avevano scelto di deporre in lingua tedesca), essendo peraltro assente in udienza un interprete;
tale rinuncia non sarebbe mai stata manifestata dalla difesa ed, inoltre, 17 O S C U R A T A G.soprattutto la deposizione resa dalla teste assume un'importanza particolare a conferma dell'estraneità della A. ai fatti per cui è processo.
5.1. Deduce, con un secondo motivo, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità delle testimonianze rese dalle : pp.oo. per contraddittorietà con gli atti del processo (art. 606, lett. e), c.p.p.). In sintesi, si duole la ricorrente per non aver la Corte d'appello vagliato le censure difensive mosse nell'atto di appello, in particolare quanto al giudizio di attendibilità delle pp.oo., ponendo alla base un ragionamento del tutto illogico che non si porrebbe l'obiettivo di escludere ogni possibilità di dubbio o di sospetto che le dichiarazioni delle pp.oo. posano derivare dall'immaturità psichica o dalla loro facile suggestionabilità. Difetterebbero, in particolare, valutazioni sufficienti e logiche in riferimento ad alcuni dei principi che la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali indicatori dell'attendibilità delle testimonianze rese dalle pp.oo., al di là di ogni auto od eterosuggestione (il riferimento è: a) alla mancata approfondita valutazione della genesi della notizia di reato, non essendo sorta la volontà di rivolgersi alle autorità spontaneamente ma per mano di terzi, ciò che avrebbe contaminato il processo di rielaborazione del vissuto con inquinamento della genuinità delle dichiarazioni, ciò che avrebbe imposto ai giudici d'appello una puntuale motivazione in ordine all'attendibilità delle pp.oo.; b) alla mancata valutazione dell'attendibilità delle pp.oo. risultate affette da deficit cognitivi che avrebbero imposto maggiore attenzione e sforzo motivazionale;
c) alla mancata valutazione delle dinamiche familiari, permeate da un'evidente rancore dalle pp.oo. verso i genitori e verso il padre in particolare nonché dal desiderio di essere compiacenti con la zia M. sempre schieratasi dalla loro parte nei conflitti tra le ragazze ed i genitori;
d) alla mancata valutazione della contaminazione delle dichiarazioni rese durante l'esame testimoniale a causa di domande nocive, rectius suggestive;
e) alla valutazione del riscontro tra le dichiarazioni rese dalle pp.oo. o in altri elementi così da poter escludere che siano il frutto di immaturità psichica o facile suggestionabilità, richiamando in ricorso, v. pagg. 17/26, una serie di passaggi che renderebbero inattendibile il narrato delle due pp.00.).
5.2. Deduce, con un terzo motivo, l'omessa motivazione e l'illogicità della motivazione in relazione alla suggestionabilità delle pp.oo. laddove la Corte ritiene che le risposte dimostrino la loro genuinità (art. 606, lett. e), c.p.p.). In sintesi, si duole il ricorrente per avere la Corte d'appello omesso di approfondire la doglianza relativa alla suggestionabilità delle pp.oo., limitandosi 18 5 O S C U R A T A ad escludere la fondatezza della tesi difensiva;
avrebbe, ancora, omesso di valutare la circostanza che lo stato psicologico delle pp.oo. sarebbe causa di una minore resistenza ai meccanismi di suggestione, soprattutto a seguito di interrogazioni provenienti da soggetti che, nella loro percezione, rivestono particolare autorevolezza o hanno un legame affettivo intenso con loro (il : riferimento è alla zia delle due pp.oo., M. nonché al sottufficiale dei CC W. di omissis 5.3. Deduce, con un quarto motivo, l'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente ai fatti contestati all'imputata sub capo 2) e capo 3) della rubrica per mancanza di una precisa analisi e ricostruzione dell'accaduto (art. 606, lett. e), c.p.p.). Si duole la ricorrente per aver la Corte territoriale confermato la corresponsabilità dell'imputata, madre delle pp.oo., in base alle dichiarazioni rese dalle due figlie, da quelle rese dalla teste G. dalla zia delle minori A.M. e dalla teste S.A. qualificandole come lineari ed esaustive, prive di contraddizioni tra loro, senza tuttavia specificare il motivo;
diversamente, si duole la difesa, degli episodi di violenza sessuale ne avrebbero parlato solo le due figlie (dichiarando che la madre era al corrente di quanto faceva il padre e che talvolta sarebbe stata anche presente, laddove, invece, le altre testi dichiarano di aver assistito solo ai maltrattamenti della A. nei confronti delle figlie. Anche la difesa delle A. come già quella del marito evidenzia la scarsa attendibilità della teste G. quanto al P.H. racconto delle riferite violenze, teste peraltro fatta oggetto di contestazioni durante il suo esame per farne rilevare le contraddizioni emergenti, senza la Corte di merito abbia tratto da tali contraddizioni elementi di dubbio sulla genuinità del dichiarato (laddove, diversamente, analogo metro non sarebbe stato seguito quanto alle dichiarazioni dell'imputata, che avrebbe riferito di non aver fatto certe dichiarazioni e di non sapersi spiegare come fossero presenti nel verbale dei CC, ma rispetto alla quale la Corte territoriale motiva ritenendo che si fosse trattato di una corretta verbalizzazione da parte dei CC e che l'affermazione della A. fosse frutto di una sua goffa difesa); infine, sempre nell'ambito del presente motivo, la difesa si duole per aver la Corte trattato dal tentativo di suicidio dell'imputata dopo l'arresto del marito un elemento a comprova della sua corresponsabilità nei fatti, senza tuttavia tener conto di quanto sarebbe emerso in sede istruttoria in merito alla circostanza di essere stata la A. essa stessa vittima di ripetute violenze sessuali da parte del marito, di essere la stessa una donna dalla personalità fragile ed anche affetta 19 O S C U RA TA da lieve deficit intellettivo, ciò che fornirebbe una diversa spiegazione di tali tentativi di uccidersi.
5.4. Deduce, con un quinto motivo, l'omessa e contraddittoria motivazione sull'esame condotto dal perito nominato dal tribunale, dott. G. il quale : avrebbe dovuto pronunciarsi sulla capacità a testimoniare delle pp.oo. (art. 606, lett. e), c.p.p.). In sintesi, si duole la ricorrente per aver disatteso la Corte d'appello le censure difensive circa le conclusioni peritali, limitandosi ad affermare che la tesi della distinzione tra capacità di testimoniare generica e specifica non meriterebbe accoglimento alla luce delle emergenze probatorie complessive, essendo le conclusioni peritali in linea con le risultanze della documentazione specialistica in atti e che le dichiarazioni in ordine agli abusi, violenze sessuali fisiche psichiche non rileverebbero, senza dunque prendere posizione su quanto contestato dalla difesa (v., in particolare, quanto esposto nelle pagg. 34/37 del ricorso, il cui contenuto sostanzialmente riproduce analoga doglianza espressa dalla difesa del ricorrente EI, v. supra, motivo 3.7).
5.5. Deduce, infine, con un sesto motivo, l'erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di violenza sessuale di cui agli artt. 609-bis e 609- ter c.p. per i fatti antecedenti l'entrata in vigore della I. 15 febbraio 1996, n. 66, entrata in vigore il 6 marzo 1996, nel periodo di vigenza dell'art. 519 c.p. (art. 606, lett. c), c.p.p.). Si duole, in sostanza, la ricorrente per non aver tenuto conto la Corte d'appello della circostanza per la quale gli episodi di abuso sarebbero avvenuti, quasi tutti per quanto riguarda la tra il 1989 ed il 1997, P.E. mentre per quelli di cui risulta asseritamente vittima la P.S. fatti sarebbero avvenuti tra il 1992 ed il 2005; ne discenderebbe, quindi, che per gli episodi verificatisi prima del 6 marzo 1996 la pena di cui occorre tener conto è quella di anni dieci, prevista dall'abrogato art. 519 c.p., anche ai fini del decorso del termine di prescrizione.
6. In sede di ricorso, la ricorrente ha chiesto sospendersi l'esecuzione della condanna civile (provvisionale di € 60.000,00) ai sensi dell'art. 612 c.p.p., in quanto, al di là dell'estraneità ai fatti della A. dall'esecuzione della condanna civile potrebbe derivare un grave danno, essendo la stessa nullatenente ed attualmente disoccupata e non in grado di far fronte alla condanna civile. 20 O S C U R A T A 7. Con memoria difensiva depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 26/11/2013, la difesa della A. ha approfondito e puntualizzato quanto esposto nei motivi di ricorso, in particolare integrando la censura di vizio motivazionale della decisione impugnata in ordine all'asserita attendibilità e presunta credibilità delle pp.oo., soprattutto con riferimento alla genesi della notizia di reato, riprendendo e sviluppando in maniera più fluida il predetto motivo di ricorso.
8. Con "note di udienza" depositate presso la Cancelleria di questa Corte in data 5/12/2013, la difesa del ricorrente P. ripercorreva i profili di censura già esposti nei motivi di ricorso dianzi riportati, evidenziando ancora una volta i profili di vizio motivazionale di cui la decisione impugnata risulterebbe affetta. CONSIDERATO IN DIRITTO 9. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà appresso. 10. La stretta connessione tra i vari motivi di ricorso e le censure che questi terzo, il quarto ed muovono alla sentenza impugnata (in particolare, il secondo, il quinto motivo A. tutti e dieci i motivi di ricorso P. proposti proposto dall'avv. P. dall'avv. Forza;
il quinto motivo di ricorso Nettis, evocano, sotto diversi angoli prospettici, il medesimo vizio motivazionale P. poi, pur ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; il sesto motivo evocando un vizio di violazione della legge sostanziale, richiamando la norma di cui all'art. 62 bis c.p., riconduce in realtà la rilevanza del vizio al procedimento logico giuridico con cui la Corte territoriale ha operato la valutazione negatoria - del riconoscimento delle attenuanti generiche, sicchè tale vizio non può non riverberarsi sul percorso logico argomentativo espresso nella motivazione della - sentenza;
discorso diverso, come si vedrà, va fatto invece con riferimento alle censure mosse con il primo ed il sesto motivo di ricorso della A. nonché con i motivi dal primo al quarto nonché con il settimo e l'ottavo motivo del ricorso del P. proposto dall'avv. Nettis, che afferiscono a questioni processuali o attinenti alla violazione di legge sostanziale, questioni che il Collegio ritiene in parte meritevoli di accoglimento per le ragioni di cui si dirà oltre) ne consente la loro trattazione congiunta. 11. Quale generale premessa in diritto alle più specifiche valutazioni sui motivi di ricorso, può considerarsi innanzi tutto che come più volte affermato da questa - 21 O S C U R A T A Corte-le dichiarazioni della persona offesa possono essere assunte anche da sole come fonte di prova ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva (ex plurimis: Cass., sez. 4^, 21 giugno 2005, Poggi;
da ultimo, Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214 ). Si è anche precisato come tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti (Cass., sez. 3^, 26 settembre 2006, Gentile). Tali principi trovano applicazione ancor più stretta allorché la persona offesa sia un soggetto affetto da patologia mentale ed i fatti narrati possano interagire con gli aspetti più intimi della sua personalità, come nel caso esaminato da questa Corte, sì da accentuare il rischio di suggestioni, di reazioni emotive, di comportamenti di compiacenza o autoprotettivi, di contaminazioni da c.d. "dichiarazioni a reticolo" in comunità quali la famiglia o, come nella specie, l'ambiente familiare, e quindi di dichiarazioni che, anche inconsapevolmente, non siano corrispondenti a realtà. Ed infatti, posto che la capacità del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, e non in astratto, ne consegue che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni;
diversamente, in presenza di una patologia psichiatrica che non renda il dichiarante incapace, le sue dichiarazioni, se valutate con particolare rigore, possono essere ritenute attendibili ed utilizzate a fini probatori (Sez. 2, n. 12195 del 14/03/2012 - dep. 02/04/2012, Romito e altro, Rv. 252709). Nel caso qui esaminato, in particolare, siamo in presenza di due persone offese che, all'epoca dei fatti, erano sicuramente minorenni (essendo nate, la E. ma entrambe portatriciil (omissis) e, la S. il (omissis) di patologie mentali che, pur non determinandone l'infermità mentale (come del resto la stessa difesa riconosce, nel momento in cui solleva l'eccezione di cui al quarto motivo di ricorso P. proposto dall'avv. Nettis), hanno richiesto un'approfondita indagine psicologica, sui cui esiti, peraltro, si appuntano le censure difensive. Ma, proprio per questa ragione, nel caso di specie, le condizioni delle persone offese (sentite a notevole distanza dei fatti) erano tali da necessitare un'indagine più penetrante ed approfondita dello sviluppo fisio- psichico, in quanto ciascuna di esse risulta affetta da patologia mentale, destinata, a determinate condizioni, non soddisfatte nel caso di specie, ad 22 h. O S C U R A T A incidere sul narrato. Del resto, deve ricordarsi che anche lo stato di ritardo mentale della persona offesa, come già affermato da questa Corte, non esclude che alla testimonianza della medesima sia attribuito pieno valore probatorio qualora il giudice abbia accertato, ed abbia dato congrua motivazione, che la deposizione non è stata influenzata dal deficit psichico (Sez. 3, n. 9734 del 16/06/1999 - dep. 30/07/1999, Mattu C P, Rv. 214374). 12. In estrema sintesi si ha che, da una parte, in generale le dichiarazioni della parte offesa di abusi sessuali, che abbia piena capacità di intendere e di volere, possono esse sole fondare la prova della responsabilità dell'autore della condotta ove non sussistano elementi, anche solo indiziali, di segno opposto che possano indurre a dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni;
nel qual caso il giudice di merito è chiamato a valutarli criticamente e ad esprimere la ragione del suo convincimento. D'altra parte, come autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214, che, peraltro, ha precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi). 13. Altra considerazione di carattere generale necessaria soprattutto tenuto conto del nucleo essenziale delle doglianze difensive, appuntate su un preteso vizio motivazionale è che la verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa asseritamente abusata, è rimessa alla prudente valutazione del giudice del merito. In tal caso i limiti del sindacato di legittimità di questa Corte sono ancor più stringenti in ragione dell'ampio margine di apprezzamento di tali dichiarazioni che ha il giudice di merito, peraltro maggiormente vicino alle fonti di prova ed in grado di valutarle. Il procedimento valutativo delle risultanze processuali converge invero pur sempre verso un giudizio di attendibilità del teste;
in questo senso deve sempre ricordarsi in quanto sovente si tende a confondere i due piani valutativi che -- mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi 23 O S C U R A T A sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto : del vaglio del giudice (v., tra le tante: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703). Il giudizio di legittimità, però, rimane stretto essenzialmente negli angusti limiti del vizio di motivazione essendo deducibile, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame. A questa Corte, cioè, non è rimesso affatto un giudizio sul dissenso, pur motivato, del ricorrente in ordine al risultato del procedimento valutativo operato dal giudice di merito. Il ricorrente che argomenti in ordine all'attendibilità o inattendibilità della persona offesa asseritamente abusata, si colloca fuori dallo schema del giudizio di legittimità ed invoca inammissibilmente un ulteriore grado di merito. Oggetto della censura deve essere invece l'iter motivazionale e la connessione logica delle argomentazioni della sentenza impugnata. Ciò implica l'individuazione di un "passaggio motivazionale" - id est la concatenazione di due o più affermazioni secondo un connettivo di vario genere (d'inferenza, di conseguenzialità, di analogia, di continenza) che il ricorrente censura perché - a suo avviso illogico o contraddittorio utilizzando a tal fine anche "atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Come anche l'isolamento di un'affermazione della sentenza impugnata che, in quanto meramente assertiva, risulti non porsi in connessione logica nel tessuto argomentativo della motivazione da adito ad una censura di mancanza di motivazione. Nell'una e nell'altra ipotesi però la censura di vizio di motivazione è tutta focalizzata sul testo della sentenza impugnata e sull'analisi critica della rete di connessioni logiche che legano le affermazioni di cui la motivazione si compone. In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 18 settembre 2007, Scancarello) - in una vicenda d'ipotizzati abusi sessuali in danno di minori in una scuola materna - ha affermato che il controllo della Cassazione, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica della esistenza di un apparato argomentativo non contraddittorio né manifestamente illogico del provvedimento impugnato. 24 O S C U R A T A La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Cassazione di valutare la razionalità e coerenza della motivazione avendo come referente anche gli atti processuali segnalati dal ricorrente;
la possibilità di una indagine extra testuale non ha alterato la funzione tipica della Cassazione. La modifica ha attribuito solo alla Corte di legittimità la facoltà di verificare la tenuta : logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati. -Rimane fermo il divieto per la Cassazione in presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria di una diversa valutazione delle prove, anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per invocare il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa e più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal giudice sì da rendere illogica o contraddittoria la motivazione. 14. Tutto ciò premesso in generale, deve poi considerarsi, con riferimento alla vicenda processuale in esame, che il tratto comune di tutti i motivi di ricorso proposti da A. e (limitatamente a quelli tendenti a far rilevareP. i dedotti vizi motivazionali ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.), avverso l'impugnata sentenza della Corte d'appello di Trento, dist. Bolzano è, almeno prevalentemente, quello del dissenso in ordine alla valutazione soprattutto delle dichiarazioni delle persone offese e delle altre risultanze processuali;
dissenso peraltro espresso in termini generali, ossia in termini di ritenuta inattendibilità ed inidoneità della narrazione delle due figlie dei ricorrenti ad offrire la prova di abusi sessuali sofferti. Ma si ripete non si tratta di giudicare se la valutazione operata dai giudici di merito sia, o no, persuasiva;
ciò non spetta a questa Corte, che non può essere chiamata a svolgere un'ulteriore valutazione di merito. Si tratta invece di verificare se l'impianto argomentativo della motivazione della sentenza impugnata consista, o no, in una rete di connessioni logiche e non contraddittorie. Certo può notarsi subito sentenze così dettagliate e scrupolose quali quelle della Corte d'appello di Trento e del Tribunale di Bolzano lasciano poco spazio a censure di vizio di motivazione;
mentre rimangono a margine come processualmente irrilevanti il dissenso valutativo di ciascun ricorrente, le - 25 O S C U R A T A perplessità di alcune dichiarazioni delle persone offese alla luce della presunta influenza e suggestionabilità di cui sarebbero state vittime, i dubbi che sono inevitabili in vicende di tal genere di abusi sessuali. Ma occorre pur sempre tener conto che il parametro di valutazione del giudice di : merito è quello dell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 5: il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli "al di là di ogni ragionevole dubbio". Cfr. Cass., sez. 1^, 8 maggio 2009, Manickam, che ha in generale affermato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", recata dall'art. 533 c.p.p., comma 1, impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana;
conforme: Sez. 1, n. 17921 del 03/03/2010 - dep. 11/05/2010, Giampà, Rv. 247449. Ed in proposito questa Corte ha più volte sottolineato che nel processo penale vige, in materia probatoria, la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", laddove nel processo civile opera la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". 15. Può quindi procedersi all'esame dei singoli motivi di ricorso, muovendo anzitutto da quelli che, per priorità logica, investono profili di doglianza di natura processuale, rispetto ai quali, com'è noto, questa Corte ha accesso gli atti in quanto giudice del fatto. 15.1. Seguendo l'ordine numerico prospettato dai ricorrenti, anzitutto, si P. (avv. Nettis), procede all'esame del secondo motivo della difesa (avv. Andriolli), con cui si comune al primo motivo di ricorso della difesa A. censura la violazione degli artt. 16 e 18-bis, d.P.R. n. 547/88. Il motivo è infondato. Ed invero, prima di passare ad esaminare la questione in diritto, è utile ricordare le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto dell'eccezione sollevata dalle difese (v. pagg. 13/16 della sentenza impugnata). La Corte di merito, in particolare, ha respinto l'eccezione difensiva osservando anzitutto come dalla lettura del verbale dell'ud. 4/05/2008, tutte le parti prestarono il loro consenso in ordine al modus procedendi di celebrazione dell'udienza ed, in particolare dell'assunzione dei mezzi di prova;
che, pertanto, 26 O S C U R A T A sull'accordo di tutte le parti, venne disposta l'integrale registrazione delle deposizioni in attesa della successiva trascrizione, con contestuale verbalizzazione riassuntiva sintetica;
che, in base al disposto dell'art. 16, comma sesto, d.P.R. n. 547/88, in caso di rinuncia alla traduzione dalla parte che vi abbia interesse, la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata;
che, peraltro, avendo le parti dato il proprio assenso alla verbalizzazione sintetica, nella lingua del processo, nessuna nullità sarebbe integrata, non essendo mai stato revocato il consenso dalle parti;
che, ancora, la difesa, una volta disponibile la traduzione, non ne ha chiesto la traduzione, né in primo grado né in appello, confermando così di non avervi interesse in quanto rinunciante;
che, a sostegno della tesi della rinuncia, la Corte d'appello valorizza due circostanze di fatto (anzitutto, la circostanza che la difesa non si oppose più all'acquisizione della certificazione specialistica redatta dalla teste H. dopo la sua audizione, ciò che conferma come anche per la difesa l'assunzione della deposizione fosse stata resa a seguito del consenso sulle relative modalità nonché per la rinuncia implicita alla traduzione delle sue dichiarazioni;
in secondo luogo, la circostanza che la teste H. ha affermato di non poter esprimere giudizi sulla capacità a testimoniare della limitandosi a fare riferimento alla P.E. certificazione acquisita senza l'opposizione della difesa;
infine, quanto alla deposizione del teste G. il suo esame venne svolto sia in lingua tedesca che italiana, a conferma che la parte non aveva interesse alla traduzione immediata delle risposte perché le comprendeva perfettamente;
a ciò si aggiunga che lo stesso Presidente del Collegio chiese alla difesa se intendesse risentire la G. successivamente, non ritenendolo la difesa necessario); infine, la Corte d'appello, nel rigettare l'eccezione in quanto infondata attesa la rinuncia per facta concludentia alla traduzione delle deposizioni nella lingua del processo, ha evidenziato anche l'irrilevanza delle stesse, non soltanto perché il contenuto della deposizione riflette esclusivamente quanto risulta dalla documentazione medica dai testi sottoscritta (documentazione ritualmente acquisita senza opposizione della difesa), ma anche perché il giudice di merito non ha posto a base della decisione, quali elementi determinanti, le dichiarazioni delle due testi. Alla luce delle argomentazioni esposte dalla Corte d'appello, le censure difensive appaiono assolutamente prive di fondamento. Ed invero, le disposizioni rilevanti, nel caso in esame, sono costituite dai richiamati artt. 16 e 18-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei 27 b. O S C U R A T A procedimenti giudiziari"). In particolare, l'art. 16, comma quarto, del citato d.P.R. prevede che "L'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti viene svolta nella lingua da essi prescelta ed è immediatamente tradotta e verbalizzata nella lingua del processo"; il comma sesto, evocato dalla Corte d'appello, prevede, peraltro, che "Nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 la verbalizzazione avviene nella sola lingua utilizzata, qualora la parte che ha interesse alla traduzione vi abbia rinunciato"; infine, l'art. 18-bis, comma primo, richiamato dalla difesa, stabilisce che "L'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli (omissis) ..16, commi da 1 a 5, (omissis).... è prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 179 del codice di procedura penale". E' ben vero, come affermato da questa Corte, che le nullità derivanti dalle violazioni della disciplina sull'uso processuale della lingua negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano sono assolute ed insanabili, nonché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Sez. 3, n. 47224 del 30/09/2005 - dep. 28/12/2005, Pichler, Rv. 233265; Sez. 6, n. 2894 del 16/06/1994 dep. 22/08/1994, Mahlknecht, Rv. 198538), ma è altrettanto vero che la nullità conseguente alla violazione del combinato disposto degli artt. 18-bis, comma primo, e dell'art. 16, comma quarto, del DPR 15 luglio 1988 n. 574, posta a tutela della minoranza di lingua tedesca nella regione Trentino Alto Adige, prescrivendo che l'audizione dei testimoni, consulenti tecnici e periti dev'essere svolta nella lingua da essi prescelta con immediatamente traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo, è configurabile solo qualora la parte che ha interesse alla traduzione della deposizione (nella specie registrata integralmente in lingua tedesca e verbalizzata riassuntivamente nella lingua del processo), non via abbia rinunciato esplicitamente od implicitamente, ai sensi del comma sesto dell'art. 16 citato. Del resto, secondo il principio generale contenuto nell'art. 109, comma 2, cod. proc. pen., la nullità è comunque esclusa quando risulti, dagli atti, che la parte che ha interesse alla traduzione della deposizione (nella specie, ciascun imputato ricorrente) è stata perfettamente in grado di assistere al giudizio e abbia avuto la possibilità di svolgere l'esame testimoniale nella lingua tedesca. Sul punto, è agevole peraltro rilevare dagli stessi verbali dibattimentali allegati dalla difesa (v. ricorso avv. Nettis) che, all'ud. 4 maggio 2009, ambedue gli imputati erano presenti, e che, a seguito dell'avviso del Presidente del Collegio che riferiva dell'impossibilità di servirsi del servizio di stenotipia precisando che tutta l'udienza sarebbe stata registrata e che la stessa sarebbe stata successivamente trascritta non appena sbloccatasi la situazione, nessuna delle parti presenti ebbe ad obiettare alcunchè, con conseguente, e corretta, 28 O S C U R A T A applicazione dunque da parte della Corte territoriale del disposto del comma 6 dell'art. 16 del d.P.R. n. 574/1988, attesa la rinuncia implicita o per facta concludentia - manifestata in quel momento e protrattasi anche successivamente " della parte che vi aveva interesse, alla traduzione della deposizione. A ciò, poi, si aggiunge la circostanza, fattuale, secondo cui tutte le parti procedettero all'esame dei testi H. e G. in lingua tedesca, con domande della difesa in alcuni frangenti svolte in lingua italiana (v. ad es. pag. 45 del verbale deposizione G. , senza che, nel corso dell'esame o successivamente, fosse stata avanzata richiesta di trascrizione delle deposizioni. A ciò, infine, si aggiunge, l'ulteriore rilievo, espresso nella motivazione dell'impugnata sentenza, secondo cui le deposizioni dei predetti testi sono del tutto irrilevanti, atteso che i testi in questione si sono limitati soltanto a confermare i documenti da essi sottoscritti, documenti la cui acquisizione è avvenuta, si osservi, proprio a seguito dell'esame degli stessi, senza che le difese nulla abbiano opposto all'acquisizione documentale. Trattasi di argomentazione condivisa da questo Collegio, anche alla luce della pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui è consentito procedere anche in sede di legittimità alla cd. "prova di resistenza", e cioè valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito, mediante il controllo della struttura della motivazione, al fine di stabilire se la scelta di una certa soluzione sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute sufficienti (v., tra le tante: Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003 - dep. 12/01/2004, Bonandrini e altro, Rv. 226972): ed è evidente dalla lettura della decisione impugnata come, del resto dalla decisione di primo grado, che le deposizioni delle due testi appaiano assolutamente irrilevanti a dispetto del compendio probatorio ben più consistente valutato dai giudici di merito. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: La nullità conseguente alla violazione del combinato disposto degli artt. 18-bis, comma primo, e 16, comma quarto, del d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574, è configurabile solo qualora la parte che ha interesse alla traduzione della deposizione non via abbia rinunciato, esplicitamente od implicitamente, ai sensi del comma sesto dell'art. 16 citato». P.15.2. Può, in secondo luogo, esaminarsi il primo motivo di ricorso (ricorso avv. Nettis), con cui è stata eccepita la violazione degli artt. 196, 468 e 507 c.p.p., in quanto il tribunale avrebbe disposto l'escussione di alcuni testi non inseriti nella lista testimoniale. 29 O S C U R A T A Anche in relazione a tale censura processuale, è utile richiamare gli argomenti svolti dalla Corte d'appello per il rigetto dell'eccezione (v. pagg. 7/10 della sentenza impugnata). In particolare, si legge in sentenza, che l'audizione dei testi in questione venne effettivamente disposta in quanto il difensore del : EI, da un lato, ne aveva chiesto l'audizione subordinando l'acquisizione della documentazione medica dagli stessi testi sottoscritta alla loro audizione;
analogamente, la difesa A. si era opposta alla produzione documentale, motivandola con la necessità del contraddittorio;
ambedue i difensori, dunque, avevano subordinato all'audizione degli stessi la successiva acquisizione della documentazione medica, cosa effettivamente avvenuta;
infine, la Corte territoriale, richiamando pronunce giurisprudenziali di questa Corte, ha respinto l'eccezione, richiamando anche il disposto dell'art. 196 c.p.p. Anche tale motivo è infondato. Valgano, a tal fine, le seguenti considerazioni. In tema di poteri istruttori del giudice, l'art. 507 rappresenta una norma di cruciale importanza, in quanto attribuisce allo stesso la facoltà di disporre, anche d'ufficio, se risulta assolutamente necessario, l'assunzione di nuovi mezzi di prova. L'art. 507 rappresenta la trasposizione normativa dell'art. 2, n. 73, della legge delega 16.2.1987, n. 81 ("potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova"), all'interno della quale è stato espressamente previsto che il giudice possa disporre "l'assunzione di mezzi di prova". La direttiva ha vincolato il legislatore a disciplinare la cross-examination in modo tale da consentire anche al giudice di porre domande al dichiarante, fatto salvo il diritto delle parti di concludere l'esame. La legge delega ha così espressamente previsto l'attribuzione di un potere-dovere di direzione e di vigilanza all'organo giurisdizionale, al fine di garantire la lealtà dell'esame, la genuinità delle risposte, la pertinenza al giudizio ed il rispetto della persona. Attraverso l'attribuzione di poteri istruttori ex officio è stata introdotta una deroga al principio dispositivo sancito dall'art. 190 c.p.p., in virtù del quale il diritto alla prova è prerogativa delle parti;
deroga che si è resa necessaria al fine di fronteggiare eventuali situazioni d'incompletezza istruttoria, consentendo, così, al giudice di giungere a una completa rappresentazione del fatto. Il potere di ammettere prove ex officio mira ad impedire una piena disponibilità della prova ad opera delle parti e a togliere l'organo giurisdizionale da una situazione probatoriamente incerta. Affinché il giudice possa ammettere d'ufficio nuove prove sono necessarie alcune precise condizioni. Innanzitutto, occorre che sia terminata l'acquisizione delle prove richieste dalle parti, nonché la lettura degli atti consentiti;
in secondo 30 O S C U R A T A luogo, il ricorso all'art. 507 può aversi solo se l'assunzione della nuova prova risulti "assolutamente necessaria". Entrambi i requisiti richiesti dalla norma in questione sono stati oggetto di una lunga diatriba dottrinale e giurisprudenziale. Innanzitutto, ci si è interrogati sul fatto se, ai fini dell'attivazione dei poteri officiosi del giudice, sia necessaria un'attività probatoria delle parti. : Secondo un orientamento maggiormente restrittivo, l'attività ex officio dell'organo giudicante non sarebbe esercitabile se nessuna attività istruttoria è stata compiuta dalle parti (C., Sez. VI, 2.6.1992, Flammia, in Mass. Uff., 191699; C., Sez. VI, 4.2.1992, Lucente, in ANPP, 1992, 569; C., Sez. I, 22.11.1991, Pepe, in GP, 1992, III, 643; C., Sez. III, 3.12.1990, Ventura, in CP, 1991, 495). Secondo un indirizzo intermedio, il potere di integrazione probatoria attribuito al giudice ex art. 507 non è vincolato da preclusioni o decadenze ma non può supplire alla totale inerzia delle parti, essendo esercitabile a condizione che qualche prova sia stata acquisita (C., Sez. II, 23.10.1991, Marinkovic, in ANPP, 1992, 436). Secondo un orientamento estensivo, il potere di assunzione di nuove prove non è sottoposto ad alcun vincolo, a condizione, però, che vi sia l'assoluta necessità di acquisire la nuova prova (C., Sez. II, 10.10.1991, Paoloni, in RIDPP, 1992, 1199). Al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, accogliendo l'interpretazione maggiormente estensiva, hanno affermato il principio secondo cui il potere istruttorio del giudice dibattimentale può essere esercitato anche in rapporto a prove non tempestivamente dedotte dalle parti e anche quando sia mancata ogni altra acquisizione probatoria (C., S.U., 6.11.1992, Martin, in CP, 1993, 280). Pertanto, l'espressione "terminata l'acquisizione delle prove" indicherebbe solamente il limite temporale decorso il quale il giudice può esercitare il potere di integrazione probatoria, e non il presupposto per l'esercizio del potere del giudice. Quanto enunciato dalle Sezioni Unite è stato successivamente avallato anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 507 per violazione degli artt. 2, 3, 24, 101, 102, 111 e 113 Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, la limitazione dei poteri del giudice ex art. 507 c.p.p. si porrebbe in contrasto con "la ricerca della verità", considerato il fine primario ed ineludibile del processo penale. Inoltre, prosegue la Consulta, sarebbe contraddittorio, da un lato, garantire l'effettiva obbligatorietà dell'azione penale contro le negligenze o le deliberate inerzie del pubblico ministero conferendo al giudice per le indagini preliminari il potere di disporre che costui formuli l'imputazione; e dall'altro, negare al giudice 31 n O S C U R A T A dibattimentale il potere di supplire analoghe condotte nella parte pubblica. L'attribuzione di tale potere ha, anzi, un fondamento maggiore, perché i principi di legalità e uguaglianza esigono che il giudice sia messo in grado di porre rimedio anche alle negligenze ed inerzie del difensore». La prevalente giurisprudenza di questa Corte, successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1992, si è sostanzialmente attenuta ai canoni interpretativi fissati con la sentenza de qua, ribadendo che il giudice può disporre l'assunzione di nuove prove ex officio anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna acquisizione probatoria, sia per mancata tempestiva richiesta delle parti, sia per l'assoluta inerzia della pubblica accusa (C., Sez. IV, 8.2.2005, Cacciatori, in Mass. Uff., 231726; C., Sez. V, 11.11.2004, Scuderi, ivi, 230460; C., Sez. IV, 29.9.2003, Collina, in Gdir, 2004, 9, 73; C., Sez. V, 20.4.2001, Tomasella, in CP, 2002, 2417; C., Sez. I, 12.10-28.12.1999, Paternò, in Mass. Uff., 215016; C., Sez. I, 13.2.1997, Massaria, ivi, 207815; C., Sez. III, 2.2.1995, Bolla, ivi, 202882). Non sono tuttavia mancati interventi che, in adesione all'orientamento minoritario, hanno escluso dall'operatività dell'art. 507 l'ipotesi in cui vi sia totale inattività probatoria delle parti, legittimandosi l'intervento dell'organo giudicante solo laddove vi sia un principio di supporto probatorio suscettibile di intervento integrativo (C., Sez. V, 1.12.2004, Canzi, in Mass. Uff., 232156). Quanto affermato ha determinato l'insorgere di un nuovo contrasto giurisprudenziale, che ha richiesto, ancora una volta, l'intervento delle Sezioni Unite che, collocandosi nel solco della precedente statuizione giurisprudenziale, hanno confermato l'orientamento prevalente (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006 - dep. 18/12/2006, P.M. in proc. Greco, Rv. 234907). In particolare, le Sezioni Unite hanno ribadito come, anche dopo la riforma dell'art. 111 Cost., operata con la legge sul giusto processo, permane il potere del giudice di disporre l'acquisizione di nuovi mezzi di prova non solo nel caso d'inerzia delle parti, ma anche laddove una delle parti stesse abbia erroneamente ritenuto di poter provare diversamente una o più circostanze. Presupposto indefettibile per l'attivazione da parte del giudice del potere di integrazione probatoria è l'assoluta necessità della prova da assumere. Anche sul punto in esame, si sono espresse le Sezioni unite, stabilendo che il requisito dell'assoluta necessità risulta integrato quando il mezzo di prova risulti dagli atti del giudizio e la sua assunzione appaia decisiva (C., S.U., 17.10.2006, Greco, in CP, 2007, 3341; C., S.U., 6.11.1992, Martin, ivi, 1993, 280). Infine, e soprattutto, deve rilevarsi che qualora il Giudice disponga, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., l'assunzione di un nuovo mezzo di prova ivi compresa la - perizia - senza attendere che sia "terminata l'acquisizione delle prove", non può 32 O S C U R A T A farsi da ciò derivare alcuna nullità, trattandosi solo di una semplice irregolarità sfornita di qualsivoglia sanzione processuale (Sez. 1, n. 12081 del 04/10/2000 - dep. 23/11/2000, Pietrostefani ed altri, Rv. 217300; Sez. 5, n. 26163 del 11/05/2010 - dep. 08/07/2010, Bontempo, Rv. 247896; C., Sez. I, 14.4.1997, Nerla, in CP, 1998, 2633). Il tribunale, pertanto, alla luce della consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, ha fatto buon governo delle linee esegetiche affermate in relazione alla disposizione dell'art. 507 c.p.p., procedendo anticipatamente all'esame dei testi, seppure non indicati in lista, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi, peraltro indottovi dalle stesse istanze della difesa che avevano subordinato l'acquisizione dei documenti redatti da quei testi proprio alla loro audizione, a salvaguardia del diritto al contradditorio, come dalle stesse invocato. Il richiamo, infine, all'art. 196 c.p.p., non appare decisivo. Ed infatti, Il 2° e 3° co. della norma citata, pur recependo un indirizzo giurisprudenziale già consolidato sotto il vigore del precedente codice di rito, ampliano la possibilità di effettuare accertamenti sull'idoneità fisica e mentale del testimone, ancorandola al mero requisito della "necessità" della verifica stessa, dando vita ad una particolare forma di accertamento "complementare", che non appare sufficientemente positivizzato dal legislatore, sia con riferimento ai modi e ai tempi (per esempio, è indubbio che l'accertamento possa avvenire indifferentemente prima o dopo l'esame testimoniale), sia alla tipologia e alle modalità di espletamento degli accertamenti stessi (definiti dalla norma semplicemente come "opportuni" e "con i mezzi consentiti dalla legge") sia al valore e all'utilizzabilità dei relativi esiti. La possibilità che il giudice, anche d'ufficio, svolga, con i mezzi consentiti dalla legge, un'indagine sulla idoneità psicofisica del teste, riequilibra la scelta legislativa di riconoscere ad ogni persona la capacità di testimoniare. In definitiva, dunque, nessuna delimitazione la norma prevede quanto alle modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica (perizie od esperimenti giudiziali, secondo la difesa), ben potendo giudice disporre, anche d'ufficio, come avvenuto nel caso di specie, l'assunzione della deposizione di un teste (peraltro, "qualificato", in quanto si trattava di medici), al fine di valutare le dichiarazioni delle due persone offese (sul cui stato mentale i testi avrebbero deposto), per verificare l'idoneità mentale a rendere testimonianza. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 196 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice possa, anche d'ufficio, ordinare gli accertamenti opportuni al fine di verificare l'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli 33 O S C U R A T A accertamenti di natura tecnica (quali perizie od esperimenti giudiziali), ma consente al giudice di ricorrere anche all'esame di un teste "qualificato"». P.15.3. Può, successivamente, esaminarsi il terzo motivo di ricorso (avv. Nettis), con cui si eccepisce la violazione della legge processuale (artt. 222, 228, 178 e 181 c.p.p. e 111 Cost.) nella parte in cui prevedono l'impossibilità per il c.t. nominato nello stesso procedimento di prestare l'ufficio di perito od ausiliario. Si richiama, come già avvenuto per le precedenti eccezioni, il percorso argomentativo di cui alla sentenza impugnata, con cui è stata rigettata la relativa eccezione (v. pagg. 16/18). La Corte territoriale, muovendo dalla verifica positiva del presupposto in fatto dell'eccezione (conferimento da parte del perito nominato dal tribunale, dott. Gutweniger, al c.t. della difesa dell'imputata A. dott. O. dell'anamnesi della p.o. , ha rilevato la P.S. tardività dell'eccezione, in quanto la violazione del disposto di cui all'art. 222 c.p.p. darebbe luogo a nullità relativa, soggetta ai termini fissati dall'art. 182, comma 2, c.p.p.; nella specie, si legge in sentenza, l'imputato eraP. S.B. ; in sede di anamnesi nulla venne rappresentato dal suo c.t.p., prof. eccepito né il difensore del P. ebbe ad eccepire tale nullità all'udienza successiva (24/09/09), nel corso della quale venne esaminato il dott. G. in merito alle risultanze della perizia, depositata il precedente 20 luglio 2009, senza che la difesa sollevasse alcuna eccezione;
analogamente, nulla venne eccepito nel corso dell'udienza del 29/10/09, quando venne sentito proprio il dott. O. in ordine alle modalità di espletamento e risultati della perizia senza, peraltro, che la difesa del sollevasse alcuna eccezione. P. In sintesi, dunque, l'eccezione di nullità in questione venne sollevata per la prima volta con i motivi di appello depositati il 26/09/11, laddove, diversamente, avrebbe dovuto essere sollevata, stante la natura di nullità relativa, all'udienza del 24/09/09, prima udienza successiva a quella dell'11/05/09 in cui venne conferito l'incarico, o, a tutto concedere, all'udienza del 29/10/09, in cui vennero sentiti perito e consulenti di parte. Il motivo è infondato. Ed invero, la difesa del ricorrente muove dall'assunto per il quale, nel caso in esame, troverebbe applicazione il disposto dell'art. 222, lett. e), c.p.p., secondo cui "Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: (omissis) chi è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso". 34 O S C U R A T A La norma si riferisce, espressamente, alle incapacità e incompatibilità del "perito". Le cause d'incompatibilità sono indicate tassativamente sotto le lett. d) ed e), e riguardano soggetti che, per motivi connessi al ruolo svolto o in corso di svolgimento (consulente tecnico nello stesso procedimento o in procedimento connesso) o per la funzione assunta in un dato procedimento (testimone o interprete) o che non ha potuto assumere (perché non eleggibile a testimone o avente facoltà di astenersi), pur godendo dei requisiti soggettivi per la nomina, sono esclusi per ragioni di opportunità dal novero degli incaricabili per l'espletamento della perizia. La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha specificato che è incompatibile con l'ufficio di perito colui che, nell'ambito dello stesso procedimento, sia stato nominato consulente tecnico, sempre che abbia effettivamente esercitato l'incarico (Sez. 1, n. 38627 del 21/10/2010 - dep. 03/11/2010, Abida, Rv. 248666). Nel caso in esame, il dott. O. non venne nominato perito ma, come si desume dalla decisione impugnata, al medesimo venne affidata dal perito d'ufficio l'anamnesi della p.o. P.S. l'attribuzione di tale semplice "ausiliario" del perito.incombente, dunque, rendeva il dott.
0. Le disposizioni dell'art. 222 c.p.p., in quanto si riferiscono al "perito" non trovano applicazione a soggetti diversi, salvo il richiamo operato dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen., norma che esclude che possa essere nominato consulente tecnico di parte chi si trova nelle condizioni di incompatibilità od incapacità del perito previste dalle lettere da a) a d) dell'art. 222 citato. Ne consegue, pertanto, che il richiamo al disposto dell'art. 222 c.p.p. operato dalla difesa è inconferente, atteso che la disciplina in esame trova applicazione esclusivamente al soggetto nominato come perito e non anche all'ausiliario nominato dal perito. In ogni caso, anche a ritenere diversamente, la presenza di una situazione di incapacità o di incompatibilità prevista dall' art. 222 comporta, per espressa statuizione legislativa, la nullità della perizia, che non essendo annoverabile tra le ipotesi contemplate dall'art. 178 è da qualificare relativa: come tale, rilevabile su eccezione di parte, a pena di decadenza, nei termini stabiliti dagli artt. 181 e 182 comma secondo, c.p.p.: sicché, la parte presente al conferimento dell'ufficio peritale (o di ausiliario del perito) a persona già nominata consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso deve eccepire la nullità medesima non appena ha notizia del conferimento dell'incarico e, quindi, ancora prima che esso sia adempiuto, risultando tardiva l'eccezione proposta in sede di conclusioni finali (Sez. 3, n. 44454 del 08/10/2009 - dep. 19/11/2009, A., Rv. 245266, principio affermato in relazione ad audizione protetta di un minore, 35 O S C U R A T A vittima di reati sessuali, svolta dal g.i.p. con incidente probatorio, previa designazione di un neuropsichiatra già nominato consulente tecnico dal p.m.), o, addirittura, con l'impugnazione della sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 24077 del 10/05/2001 - dep. 13/06/2001, PM in proc. Cossu N. e altri, Rv. 219535; Sez. : 1, n. 5421 del 20/02/1992 - dep. 09/05/1992, Bellanota, Rv. 190296). Corretta, sarebbe, dunque, la soluzione offerta dalla Corte territoriale nel respingere l'eccezione per la sua tardività. La questione giuridica da risolvere a monte, però, al fine di valutare la legittimità dell'operato del perito (e, conseguentemente, la esistenza di vizi che possano aver inficiato la perizia svolta dal dott. G. consiste nell'accertare se lo svolgimento dell'anamnesi possa o meno rientrare nelle attività delegabili all'ausiliario del perito. La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen., secondo cui «Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni"». Ritiene il Collegio come debba essere evitata una lettura restrittiva della disposizione, dovendosi riconoscere che il perito, se difetta soltanto degli strumenti o dell'esperienza per compiere materialmente l'attività di indagine che pur conosce, possa ricorrere all'autorizzazione giudiziale anche quando intenda avvalersi di specialisti che compiano attività implicanti rilevazioni di dati e/o elaborazioni degli stessi: a condizione che sottoponga a vaglio critico e faccia propri i risultati delle attività compiute dagli ausiliari, formulando il giudizio finale (Sez. 1, n. 32925 del 23/06/2005 - dep. 02/09/2005, Petriccione, Rv. 232109; Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002 - dep. 21/10/2002, P.G. Botticelli e altro, Rv. 222521; Sez. 3, n. 10058 del 23/06/2000 - dep. 25/09/2000, Fumarola e altro, Rv. 217006; Sez. 3, n. 7499 del 24/06/1991 - dep. 12/07/1991, Schettino, Rv. 188783). Nel caso sottoposto all'esame di questa Corte, all'ausiliario del perito era stato attribuito il compito di svolgere l'anamnesi della p.o. P.S. L'anamnesi, nel processo conoscitivo-valutativo che porta alla diagnosi, è solo il primo degli strumenti di questo processo, che si articola nella raccolta, elaborazione, lettura dei dati e nella restituzione di quanto rilevato. In particolare, ci si intende riferire al c.d. colloquio psicodiagnostico, ossia a quel tipo di colloquio che si svolge tra uno psicologo ed un paziente, che si rivolga direttamente o venga inviato allo psicologo stesso, per qualche problema o disagio psicologico, riconosciuto dalla persona stessa o da altri. Tale colloquio si compone di una parte anamnestica, nella quale vengono raccolte le informazioni 36 O S C U R A T A riguardanti la storia di vita del paziente, per le quali possono anche essere eventualmente coinvolti nel processo i familiari, gli amici o colleghi dello stesso. Detto colloquio contempla: a) l'anamnesi familiare;
b) l'anamnesi della condizione della salute fisica;
c) l'anamnesi psicologica e psicopatologica. L'anamnesi psicologica e psicopatologica, in particolare, si articola nell'esplorazione dei diversi momenti evolutivi della vita del soggetto. E' indubbio, quindi, che l'anamnesi, intesa come la raccolta dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare l'esperto a indirizzarsi verso una diagnosi, può qualificarsi come attività materiale non implicante apprezzamenti e valutazioni, a sensi dell'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen. e, in quanto tale, delegabile dal perito all'ausiliario. Che l'accertamento anamnestico possa essere svolto da un ausiliario si ricava indirettamente, peraltro, dall'analisi della stessa giurisprudenza di questa Corte, che ha addirittura ritenuto delegabile all'ausiliario del perito la somministrazione, nell'ambito di una perizia psichiatrica, del test di R. (noto strumento per l'indagine della personalità, qualificato come test psicologico proiettivo), sempre che il perito psichiatra fosse in possesso delle cognizioni tecniche per formulare un'autonoma valutazione finale, poiché in tal caso la collaborazione dello psicologo poteva definirsi ancora di tipo materiale (Sez. 1, n. 12931 del 15/07/1980 - dep. 09/12/1980, Nicosia, Rv. 147002). Nel caso in esame, non soltanto all'ausiliario (dotato d'indubbia competenza) era stato delegato un accertamento materiale, qual è- come detto l'anamnesi sono statidella p.o., ma i risultati dell'anamnesi svolta dal dott.
0. sottoposti a vaglio critico ed a valutazione autonoma da parte del perito nominato d'ufficio, nel formulare il giudizio finale in ordine alla capacità a testimoniare delle persone offese (in particolare, per quanto qui di interesse, P.S. la cui anamnesi venne rilevata dal dott. Q. della Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, perdono di spessore argomentativo le ulteriori doglianze. Anzitutto, quanto alla circostanza che la perizia fosse stata depositata in lingua tedesca, è ben vero che in base al disposto dell'art. 16, comma settimo, d.P.R. n. 574/1988 "I documenti prodotti dalle parti nel giudizio, nonché le consulenze tecniche e le perizie che siano in lingua diversa da quella del processo, sono tradotti a richiesta di parte", ma deve, però, tenersi conto che l'inosservanza di tale disposizione, in virtù di quanto disposto dall'art. 18-bis, comma secondo, d.P.R. n. 574/1988 "è prescritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 181 del codice di procedura penale": in altri termini, dunque, si tratta di una nullità 37 les O S C U R A T A relativa eccepibile secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 181, cod. proc. pen. (v., sul punto: Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009 - dep. 22/03/2010, Z., Rv. 246676). Non essendovi prova che la difesa abbia né richiesto la traduzione della perizia né tempestivamente sollevato l'eccezione di nullità riferita all'art. 16, comma settimo, del citato d.P.R., la stessa è da considerarsi tardiva in quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità. Analogamente è a dirsi quanto alla presunta contaminazione della genuinità delle risposte da parte dell'esaminata, atteso che ove fossero sorte questioni, sarebbe stato onere delle parti attivarsi tempestivamente ai sensi dell'art. 228, comma quarto, cod. proc. pen. All'esito dell'esame del motivo, dunque, devono essere affermati i seguenti principi di diritto: - In tema di attività del perito, la c.d. anamnesi - intesa come la raccolta dalla voce diretta del paziente e/o dei suoi familiari, di tutte quelle informazioni, notizie e sensazioni che possono aiutare l'esperto a indirizzarsi verso una diagnosi costituisce un'attività materiale non implicante apprezzamenti e - valutazioni e, in quanto tale, la stessa è delegabile dal perito all'ausiliario di sua fiducia»; In materia d'incompatibilità ed incapacità del perito, la disposizione di cui - all'art. 222 c.p.p., non trova applicazione nei confronti di soggetti diversi dal perito, salvo quanto disposto dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. (fattispecie nella quale la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 222 c.p.p. nei confronti dell'ausiliario nominato dal perito, ai sensi dell'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen., per lo svolgimento dell'anamnesi della p.o., vittima di abusi sessuali)». 15.4. Passando, quindi, all'esame del quarto motivo di ricorso EI (ricorso avv. Nettis), la difesa ha eccepito la violazione della legge processuale (artt. 498, comma 4-ter, c.p.p.), per essere stato svolto l'esame delle persone offese maggiorenni nelle forme della c.d. audizione protetta fuori dei casi previsti dalla norma processuale richiamata, non essendo stata accertata la loro infermità mentale, con conseguente violazione del diritto al contraddittorio, per essere state private le parti del diritto ad esaminarle e controesaminarle, presidiato dall'art. 498 c.p.p. sotto la copertura costituzionale dell'art. 111. Il motivo è infondato. La censura difensiva, costituente motivo d'appello, venne respinta dalla Corte territoriale (v. pagg. 10/13 della sentenza impugnata), in quanto l'assunzione 38 le O S C U R A T A nelle forme "protette" al di fuori dei casi previsti dall'art. 498 c.p.p., non è sanzionata da nullità. La soluzione è indubbiamente corretta. Ed invero, questa Corte ha già dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 179 cod.proc.pen. nella parte in - cui non prevede la nullità dell'assunzione testimoniale nel caso in cui siano disposte audizioni protette al di fuori dei casi previsti dall'art. 498 cod. proc.pen. - in quanto il mancato rispetto delle norme che regolano l'esame testimoniale, quando non si concreti nella violazione di divieti posti dalla legge, determina irregolarità ma non nullità né inutilizzabilità, non risolvendosi nella violazione del diritto di difesa e non essendo, pertanto, riconducibile ad alcuna delle previsioni della norma censurata, purché sia assicurato il diritto della difesa di porre domande al teste, con la conseguenza che, in tal caso, non è violato principio del contraddittorio (Sez. 5, n. 36061 del 19/06/2007 - dep. 02/10/2007, Poulain Didier, Rv. 237721). -La difesa, peraltro, ha contestato tale soluzione, ritenendo che nel caso risolto precedentemente da questa Corte e richiamato nella sentenza impugnata -, pur essendo stata assunta la deposizione della teste, persona offesa, con l'uso di una tenda al fine di separarla dall'imputato, il difensore aveva avuto comunque la possibilità di rivolgere direttamente le domande, così essendo assicurato il diritto al contraddittorio. L'eccezione non è però conducente, atteso che, come si legge nella stessa sentenza impugnata, tutte le parti, pubblica e private, hanno avuto la possibilità di fare domande alle persone offese, possibilità poi realmente tradottasi nell'indicazione e nella formulazione di domande effettivamente rivolte alle due testimoni. L'esame, dunque, si è svolto nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, senza che sia ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa. A ciò, peraltro, si aggiunge che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni assunte in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 498 cod. proc. pen. non soltanto non sono inutilizzabili, trattandosi di prove assunte non in violazione di divieti di legge, bensì con modalità diverse da quelle previste dalla legge, ma non sono neanche nulle, in difetto di una specifica previsione di nullità, e non rientrando la fattispecie in alcuna delle nullità di ordine generale previste dall'art. 178 cod. proc. pen. (v., tra le tante: Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008 - dep. 05/08/2008, Sapone e altri, Rv. 241227). Né miglior sorte merita la questione di sospetta incostituzionalità evocata dalla difesa del combinato disposto degli artt. 179 e 498 c.p.p., nella parte in cui non è prevista, in caso di violazione del principio del contraddittorio e del diritto di 39 O S C U R A T A difesa, la nullità dell'atto nelle ipotesi di audizione protetta del testimone al di fuori delle specifiche ipotesi disciplinate dall'art. 498 c.p.p. A parte la mancata indicazione espressa dei parametri costituzionali (che, peraltro, pur potrebbero desumersi dalla formulazione dell'eccezione d'incostituzionalità, individuandosi gli stessi nell'art. 111, comma secondo, Cost. e nell'art. 24, comma secondo, Cost.), l'eccezione sollevata dalla difesa è, attualmente, irrilevante, in quanto la questione è ormai superata da una novità legislativa incidente sulla norma processuale sospettata d'incostituzionalità. Ed invero, l'art. 498, comma 4-ter, contempla che, per determinati reati a sfondo sessuale l'esame del minore vittima del reato (o del maggiorenne infermo di mente vittima del reato), su richiesta sua o del suo difensore, venga effettuato mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. L'estensione delle garanzie procedimentali in tema di esame si è arricchita dell'ulteriore previsione, contenuta nel nuovo art. 498, comma 4-quater (aggiunto dall'art. 2, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, con decorrenza dal 17 agosto 2013, convertito con modd. in L. 15 ottobre 2013, n. 119), che oggi prevede che "quando si procede per i reati previsti dal comma 4-ter, se la persona offesa è maggiorenne il giudice assicura che l'esame venga condotto anche tenendo conto della particolare vulnerabilità della stessa persona offesa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede, e ove ritenuto opportuno, dispone, a richiesta della persona offesa o del suo difensore, l'adozione di modalità protette". L'invocata incostituzionalità della previsione normativa richiamata dalla difesa, dunque, perde di qualsiasi rilevanza, atteso che lo stesso legislatore, ha ampliato la possibilità di ricorrere alle forme di audizione c.d. protetta anche al di fuori dei casi indicati dal comma 4-ter (persona offesa minore, inferma di mente;
persona offesa maggiorenne, inferma di mente), prevedendo che nel caso di persona offesa maggiorenne si debba tener conto della "particolare vulnerabilità", legittimando l'audizione con modalità protette. Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, atteso che i giudici di primo grado, quasi anticipando la modifica legislativa, procedettero all'esame delle persone offese con tali modalità proprio valutando le condizioni di particolare vulnerabilità delle stesse pp.oo. a causa delle loro condizioni psichiche e dell'oggetto del processo. 16. Può, quindi, procedersi all'esame dei motivi di ricorso, in parte comuni, proposti dalle difese dei ricorrenti tendenti a far rilevare asseriti vizi motivazionali nella sentenza impugnata. -Si procederà al loro esame per categorie omogenee di censura, analizzando attesa la loro natura di censure motivazionali la valutazione delle 40 be - O S C U R A T A argomentazioni esposte dai giudici di merito rispetto ai singoli profili di doglianza. Può, però, sin d'ora affermarsi come le doglianze ruotano tutte attorno alla censurata affermazione conclusiva della sentenza impugnata di raggiungimento della prova degli abusi sessuali contestati ai due imputati. Richiamando una serie di elementi emergenti dagli atti, i ricorrenti pervengono alla conclusione che la Corte d'appello, seguendo un coerente percorso logico argomentativo, avrebbe dovuto disconoscere al portato narrativo delle persone offese (e degli altri testi assunti, tenuto altresì conto della censurabilità degli approdi peritali) l'efficacia di una valida, significativa ed autonoma fonte di prova idonea a fondare l'affermazione di responsabilità di ciascuno degli imputati per i reati loro ascritti. I ricorrenti, però, così argomentando, non fanno altro che esprimere un inammissibile dissenso valutativo delle risultanze processuali;
d'altra parte, le censure difensive non tengono conto che, nel caso in esame, la Corte non predica un'autosufficienza delle dichiarazioni delle due persone offese, le quali invece come già sopra rilevato nella premessa in diritto ove sintomatiche di un abuso sessuale, devono trovare un convincente conforto in altri elementi di conferma, come la Corte trentina si cura di fare. Quindi correttamente la Corte d'appello e, prima ancora, il Tribunale, hanno ricercato possibili elementi di riscontro degli abusi sessuali contestati ai due imputati ed hanno proceduto a valutare complessivamente tutte le risultanze processuali. In particolare, la sentenza impugnata non ha mancato di svolgere un attento, dettagliato e scrupoloso esame critico. La Corte d'appello (ed il tribunale, prima, dovendosi valutare e considerare unitariamente le due motivazioni, attesa la natura di doppia conforme, avendo la sentenza di secondo grado dato conto degli specifici motivi di impugnazione che censuravano in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, provvedendo il giudice d'appello ad argomentare altrettanto puntualmente sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi) ha ripercorso l'esame delle singole dichiarazioni delle due persone offese, evidenziando come (e chiarendo le ragioni per le quali) il nucleo centrale del loro racconto dovesse essere ritenuto attendibile credibile. Ad analoga conclusione devepervenirsi quanto ai profili di doglianza sollevati in relazione alla contestata "progressione dichiarativa" del racconto delle persone offese rispetto ai pretesi abusi, nel senso che il loro narrato non sarebbe stato univoco e costante nel tempo, ma arricchito progressivamente di particolari episodi. Tale elemento, all'evidenza, si traduce in un'inammissibile censura di merito che tradisce il dissenso dei ricorrenti sulla valutazione probatoria operata dal giudice d'appello, a fronte degli elementi di 41 O S C U R A T A riscontro (in particolare costituiti dalle dichiarazioni del teste G. e della zia M. che confermano la sussistenza degli abusi. Il contributo dichiarativo del teste persona offesa, infatti, può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano, come nel caso in esame, un completamento e : un'integrazione dei precedenti. Tanto premesso, possono così riassumersi, per gruppi omogenei, i motivi di ricorso alla luce della tipologia id censura sollevata: 1) primo motivo (ricorso avv. A. Forza) e quinto motivo (ricorso avv. N. Nettis), quanto alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta non cogenza dell'assunzione di perizia sulla valutazione dell'idoneità a testimoniare delle pp.oo. nonché alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia e travisamento della prova documentale;
2) secondo motivo (ricorso avv. A. Forza), quinto motivo (ricorso avv. N. Nettis) e secondo motivo (ricorso A. quanto alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla presunta credibilità delle pp.oo. così come rilevata rispettivamente dalla Corte e dal perito rispetto ai contenuti della documentazione clinica prodotta dal PM prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale;
3) terzo motivo (ricorso avv. A. Forza), quanto alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla personalità di G.M. ed alla sua attendibilità come teste, in ordine alle ideazioni della stessa sull'esistenza degli abusi nonché vizio di travisamento della prova;
4) quarto motivo (ricorso avv. A. Forza), quanto alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla personalità di A.M. ed alla sua attendibilità come teste, in ordine alle dichiarazioni rese dalla stessa;
5) quinto motivo (ricorso avv. A. Forza) e quinto motivo (ricorso avv. N. Nettis), quanto alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla consulenza tecnica del PM, dott.ssa C.C. 6) sesto motivo (ricorso avv. A. Forza), quinto motivo (ricorso avv. N. Nettis) e terzo motivo (ricorso A. ), quanto alla mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità a testimoniare di ed alla sua credibilità clinica P.E. 42 O S C U R A T A nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attendibilità della prova;
7) settimo motivo (ricorso avv. A. Forza), quinto motivo (ricorso avv. N. Nettis) e terzo motivo (ricorso A. ), quanto alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità a testimoniare di P.S. ed alla sua credibilità clinica nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attendibilità della prova;
8) ottavo motivo (ricorso avv. A. Forza) e quinto motivo (ricorso A. quanto alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla grave inadeguatezza metodologica riscontrata nella perizia del dott. G. 9) nono motivo (ricorso avv. A. Forza), quanto alla mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità delle informazioni raccolte dal c.t.p. in veste di ausiliario del perito;
10) decimo motivo (ricorso avv. A. Forza) e quinto motivo (ricorso avv. N. Nettis), quanto alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova testimoniale favorevoli all'imputato, specificamente indicati nei motivi di appello nonché il vizio di travisamento delle prove;
11) quarto motivo (ricorso A. quanto all'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente ai fatti contestati all'imputata sub capo 2) e capo 3) della rubrica per mancanza di una precisa analisi e ricostruzione dell'accaduto. 16.1. La presunta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta non cogenza dell'assunzione di perizia sulla valutazione dell'idoneità a testimoniare delle pp.oo. nonché la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta irrilevanza della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante nuova perizia e travisamento della prova documentale. La sentenza impugnata, sul punto, motiva, seppur sinteticamente (v. pag. 18), da un lato, evidenziando come il giudice non abbia l'obbligo di disporre la verifica dell'idoneità fisica o mentale del teste, richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011 dep. 01/12/2011, F., Rv. -> 251662) circa la possibilità del giudice di poter fare ricorso ad un'indagine tecnica che fornisca dati inerenti all'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, ma i risultati degli accertamenti sanitari non precludono l'assunzione della testimonianza medesima. Inoltre, rilevano i giudici di appello 43 O S C U R A T A che non vi era la necessità cogente di assunzione della perizia disposta, ben potendo agevolmente effettuarsi la valutazione sulla capacità a testimoniare sulla base della documentazione medica specialistica in atti e sulle deposizioni assunte, senza necessità di disporre perizia né di ricorrere ad un'ulteriore perizia. Per tale ragione, quindi, la richiesta di innovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere una nuova perizia, veniva respinta per difetto die presupposti processuali indicati nell'art. 603 c.p.p. in quanto inutile ed irrilevante nel merito. Ritiene il Collegio condivisibili le argomentazioni esposte dai giudici d'appello. Ed invero, questa Corte, in relazione all'art. 196 cod. proc. pen., ha ritenuto che l'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e di volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. Ne consegue che l'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere ai fini del disposto dell'art. 196 cod. proc. pen. non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza in lui di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto (v., in termini: Sez. 1, n. 20864 del 14/04/2010 - dep. 03/06/2010, Mailat, Rv. 247407; Sez. 1, n. 2993 del 05/03/1997 - dep. 28/03/1997, Taliento, Rv. 207225). Ciò consente, quindi, di affermare che, nel processo penale la capacità del teste o dell'imputato di rendere dichiarazioni non va valutata in astratto ma in concreto, sicché il divieto di assumere le dichiarazioni dei medesimi scatta solo quando il giudice abbia concreti elementi per stabilire che il teste o l'imputato - in considerazione dell'accertato stato psicofisico che non consente loro di partecipare liberamente e coscientemente al processo siano assolutamente incapaci di rendere qualsivoglia dichiarazione (così, Sez. 2, n. 12195 del 14/03/2012 - dep. 02/04/2012, Romito e altro, Rv. 252709). Al contrario, deve ritenersi che, se uno dei suddetti soggetti risulti affetto da una qualche patologia psichiatrica che non lo renda però incapace, pur essendo indubbio che le sue dichiarazioni debbano essere valutate e vagliate in modo particolarmente rigoroso, ciò non significa che, ove le stesse vengano ritenute attendibili dal giudice, quest'ultimo non le possa utilizzare. 44 O S C U R A T A Nel caso di specie, deve ritenersi che entrambi i giudici di merito abbiano valutato la personalità delle persone offese, E. e S. ed abbiano ritenuto che le stesse, benché presentassero problematiche legate a patologie di natura psichiatrica, non assurgenti al grado di vera e propria infermità mentale : (come, del resto, la stessa difesa riconosce, quando ha eccepito la violazione dell'art. 498, comma 4-ter, c.p.p.), non avevano manifestato una sintomatologia tale da far dubitare delle loro facoltà mentali. E, tale giudizio, essendo stato effettuato alla stregua delle dichiarazioni rese delle stesse pp.oo., a seguito della loro positiva valutazione della capacità a testimoniare espressa dal perito d'ufficio dott. e dal c.t. C. non si presta ad alcuna censuraG. in questa sede di legittimità, tanto più che gli stessi ricorrenti, al di là che stigmatizzare la patologia della quale le pp.oo. sarebbero -in modo astratto - affette, non hanno saputo illustrare convincentemente le ragioni per le quali - nel concreto caso di specie - il loro narrato dovrebbe essere frutto di un'alterazione o oggetto di un "falso ricordo". Anche in questo caso, all'evidenza, la censura dei ricorrenti tradisce il dissenso sulla valutazione della prova operata dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché - come avvenuto nel caso in esame ne fornisca un'adeguata motivazione che non- cessa di essere logica solo perché non condivisa dai ricorrenti. Quanto all'obbligo di disporre perizia in sede di rinnovazione istruttoria d'appello, pacifico è nella giurisprudenza di questa Corte che nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
ne consegue che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, come nel caso in esame, è incensurabile in Cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto (v., da ultimo: Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013 - dep. 06/09/2013, Bommarito, Rv. 257062). 16.2. Quanto alla censura di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla presunta credibilità delle pp.oo. così come rilevata rispettivamente dalla Corte e dal perito rispetto ai contenuti della documentazione clinica prodotta dal PM prima della chiusura dell'istruttoria dibattimentale, occorre ancora una volta, trattandosi di censura motivazionale, valutare il percorso argomentativo esposto sul punto dalla Corte d'appello. 45 O S C U R A T A I giudici di secondo grado dedicano, in particolare, al tema oggetto di doglianza un'approfondita disamina (v. pagg. 19/26 dell'impugnata sentenza). Dall'esame, in estrema sintesi, discende che il giudizio di attendibilità delle testi da parte del tribunale si era fondato, non su valutazioni acriticamente riprese dalla perizia, bensì sull'osservazione diretta da parte del tribunale e sulla valutazione critica rigorosa delle dichiarazioni in concreto rese dalla sorelle P. il tribunale, in particolare, nell'esprimere il giudizio di attendibilità, ha correttamente richiamato la capacità, accertata dal perito, delle persone offese di ricordare e riferire i fatti da esse vissuti e subiti in prima persona e ai quali hanno assistito, i fatti della vita da esse vissuta fino a quel momento (operando, peraltro, una puntualizzazione per quanto concerne la ossia tenendo conto del limiteE. nei riferimenti temporali precisi dei fatti, ricavabili agevolmente aliunde, dal fatto che gli stessi risalgono, alla luce delle circostanze dalla stessa teste riferite, al periodo dell'infanzia ed adolescenza in cui la p.o. viveva in casa degli imputati) e tenendo conto, quali elementi di riscontro al narrato della delle E. dichiarazioni della teste S. e delle ulteriori deposizioni di cui, peraltro, viene dato puntualmente conto nella stessa sentenza d'appello. La sentenza impugnata, quindi, si fa carico di analizzare gli approdi del primo giudice sul punto, evidenziando come il tribunale abbia accertato personalmente, sulla base dei dati oggettivi, la capacità delle persone offese di rendere valida deposizione testimoniale, pur tenuto conto della difficoltò e delle estrema sofferenza per ogni persona offesa di riferire in ordine a fatti gravi di maltrattamenti abusi e violenze sessuali, tenendo anche conto dei limiti intellettivo documentati, della incapacità, dovuta alla condizione di ridotto quoziente intellettivo della p.o. P.E. di indicare riferimenti numerici precisi e delle persone offese di riferire fatti non realmente vissuti. La Corte d'appello, passa poi con rigorosa valutazione critica, ad esaminare i passaggi motivazionali della decisione di primo grado che hanno consentito ai primi giudici di esprimere un positivo giudizio di credibilità delle persone offese e di attendibilità delle loro dichiarazioni, giudizio che la Corte d'appello ritiene espresso con motivazione ineccepibile sotto il profilo fattuale e logico e, perciò, condivisibile (v. pag. 21 sentenza impugnata). Importante è la precisazione, contenuta nella gravata sentenza, secondo cui la valutazione sull'attendibilità si sia formata in base all'assistenza ed osservazione diretta da parte del collegio giudicante delle audizioni delle persone offese;
a ciò si aggiunge l'osservazione, altrettanto condivisibile dei giudici di secondo grado, secondo cui sarebbe illogico sostenere che le pp.oo. hanno capacità di testimoniare su tutto quanto succede intorno a loro e da loro direttamente vissuto (c.d. capacità di testimoniare 46 O S C U R A T A generica), mentre non l'avrebbero per il reato di maltrattamenti o per gli abusi sessuali e le violenze direttamente subite, oggetto di puntuali riscontri. Quanto, poi, al profilo di doglianza inerente l'asserita violazione del principio del contraddittorio per l'utilizzo di materiale diagnostico, la Corte evidenzia come tale principio sia stato rigorosamente osservato, atteso che la documentazione relativa è stata acquisita sull'accordo delle parti;
del resto, si precisa in sentenza, i risultati della perizia, rispecchiano i dati della documentazione medica in atti, sottolineando anche l'esistenza di una sorta di "contraddizione difensiva" tra la difesa del P. (secondo cui il perito non avrebbe tenuto conto della documentazione psicologica e medica in atti) e la difesa della A. (secondo cui, invece, il perito ne avrebbe tenuto troppo conto); in ogni caso, non residuerebbe alcun dubbio, come sottolineato dalla Corte d'appello, che dalla lettura e dall'esame del perito, questi abbia tenuto conto della documentazione medica. In ogni caso, la mancata valutazione da parte del perito di tale documentazione, a fronte delle argomentazioni in precedenza espresse dalla Corte territoriale, che escludono l'esistenza dell'invocato vizio motivazione assente, tutt'al più avrebbe potuto dar vita ad una violazione dell'art. 228, comma primo, cod. proc. pen., che appositamente stabilisce che ai fini dell'espletamento dell'incarico il perito "può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento". Tuttavia, la visione parziale, ai fini delle risposte ai quesiti, di tale documentazione, lungi dall'integrare un'ipotesi di nullità e/o inutilizzabilità della perizia, in quanto non espressamente prevista dalla legge, può eventualmente riverberarsi sulle considerazioni conclusive espresse dal perito medesimo che, sottoposte al vaglio del giudice e delle parti, sono suscettibili di giudizio critico;
la loro valutazione, tuttavia, è sempre rimessa al libero convincimento del giudice che, se congruamente motivato ed immune da vizi logici, si sottrae - come nel caso in esame al sindacato di questa Corte, in quanto giudizio di fatto. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto: «La visione parziale, da parte del perito, ai sensi dell'art. 228, comma primo, cod. proc. pen., degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti, non determina alcuna nullità e/o inutilizzabilità della perizia, non essendo la stessa espressamente prevista dalla legge, ma può eventualmente riverberarsi sulle considerazioni conclusive espresse dal perito medesimo che, sottoposte al vaglio del giudice e delle parti, sono suscettibili di giudizio critico;
la loro valutazione, tuttavia, è sempre rimessa al libero convincimento del giudice che, se 47 O S C U RA T A congruamente motivata ed immune da vizi logici, costituisce un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al sindacato di legittimità». 16.3. Quanto alla censura di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla personalità di G.M. ed alla sua attendibilità come teste, in ordine alle ideazioni della stessa sull'esistenza degli abusi nonché vizio di travisamento della prova, la Corte d'appello dedica all'analisi dell'attendibilità quale teste della G. (come, del resto, a tutti gli elementi probatori dichiarativi), un'ampia, dettagliata e critica operazione valutativa (v. pagg. 43/51), senza limitarsi, come invece, i ricorrenti si dolgono, ad una mera rassegna delle dichiarazioni rese né, tantomeno, appiattirsi sulla valutazione che di tali dichiarazioni era già stata svolta dal tribunale (v. pagg. 24/27 della sentenza di primo grado). Dall'esame della motivazione emerge l'assoluta congruenza logica delle conclusioni cui il tribunale prima, e la Corte d'appello, poi, sono pervenuti al fine di attribuire rilevanza e piena credibilità alle dichiarazioni della teste G. assistente sociale presso una casa di riposo e più grande di alcuni anni della p.o. che aveva avuto contatti P.E. già da bambina.con la famiglie delle sorelle P. Ricorda la Corte, come la G. (e, sotto tale profilo, anche la zia M. che, secondo la tesi difensiva, avrebbe avuto influenza sulle nipoti, al punto da suggestionarle, svilendone l'attendibilità) abbia spiegato in modo assolutamente convincente perché si siano attivate ed abbiano denunciato i fatti a loro conoscenza e perché lo avessero fatto solo in quel momento e non prima. In particolare, quanto alla G. su cui si appuntano le doglianze difensive, la Corte di merito evidenzia come quanto dalla stessa dichiarato converga con quanto dichiarato dalla zia della pp.oo., M. negli aspetti comuni riferiti;
che le loro dichiarazioni in ordine all'esordio e sviluppo delle indagini sono risocntrate negli atti acquisiti e nella deposizione dei carabinieri;
che, ancora, la G. e la spiegano in modo convincente perché la G. si fosse A.M. rivolta al distretto socio sanitario di (omissis) e perché la stessa, insieme alla A. si fosse decisa di rivolgersi alle forze dell'ordine; che il narrato della G. e della A.M. non riveli contraddizioni con quanto dichiarato in fase di indagini preliminari e che le spiegazioni dalle stesse fornite, a seguito delle contestazioni dibattimentali, fossero pianamente convincenti;
che ambedue le testi hanno riferito in modo concordante con le dichiarazioni delle persone offese, in ordine a quanto effettivamente appreso dalle stesse;
che, in particolare, la G. ha spiegato in maniera convincente e plausibile le ragioni per cui inizialmente non avesse riferito su tutto quanto occorsole personalmente in casa 48 O S C U R A T A P. e lo avesse invece fatto successivamente, trattandosi di fatti intimi personali, avendo maturato per questa ragione, soltanto dopo, la scelta di riferire tutto, scelta sofferta come dimostrato anche dalla deposizione dibattimentale, peraltro ricca di dettagli e coerente, mantenendosi tale anche dopo il controesame dei difensori, donde la contraddittorietà evocata dalle difese non sussiste. Anche in questo caso, all'evidenza, si tratta di una censura che tradisce il dissenso sulla valutazione della prova operata dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché come avvenuto nel caso in esame ne fornisca un'adeguata - - motivazione. Più volte, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Inoltre, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 16.4. Quanto alla censura di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla personalità di A.M. ed alla sua attendibilità come teste, in ordine alle dichiarazioni rese dalla stessa, valgono le medesime considerazioni già espresse nel paragrafo precedente, relativamente alla deposizione della teste G. A.M. la Corte d'appelloAnche con riferimento alla deposizione della dedica all'analisi della sua attendibilità (come, del resto, a tutti gli elementi probatori dichiarativi), un'ampia, dettagliata e critica operazione valutativa (v. pagg. 37/43), senza limitarsi, come invece, i ricorrenti si dolgono, ad una mera rassegna delle dichiarazioni rese né, tantomeno, appiattirsi sulla valutazione che di tali dichiarazioni era già stata svolta dal tribunale (v. pagg. 21/24 della sentenza di primo grado). Dall'esame della motivazione emerge l'assoluta congruenza logica delle conclusioni cui il tribunale prima, e la Corte d'appello, poi, sono pervenuti al fine di attribuire rilevanza e piena credibilità alle 49 O S C U RA T A dichiarazioni della teste A. zia materna delle persone offese e OR della ricorrente A.G. parrucchiera. Ricorda la Corte, come la A. (che, secondo la tesi difensiva, avrebbe avuto influenza sulle nipoti, al punto da suggestionarle, svilendone l'attendibilità) abbia spiegato in modo assolutamente convincente perché si sia attivata ed abbia denunciato i fatti a sua conoscenza e perché lo avesse fatto solo in quel momento e non prima. In particolare, dopo aver illustrato con dovizia di particolari singoli passaggi della deposizione della teste, la Corte chiarisce come la teste A. che ha aiutato E. sin dalla nascita, ha confermato le proprie dichiarazioni anche in sede di controesame delle difese;
che ha ribadito una situazione e clima di terrore nella casa delle sorelle;
che la stessaP. E. ha confermato che lei oggi non vivrebbe più se non fosse stato per l'aiuto della zia M. ; che E. le aveva confidato di aver subito palpeggiamenti effettuati sia dal padre che dalla madre;
che la moglie del ricorrente aveva paura di quest'ultimo ma che stava sempre dalla sua parte, difendendolo ed assecondandolo. A.M.In particolare, quanto alla su cui si appuntano le doglianze difensive, la Corte di merito evidenzia come quanto dalla stessa dichiarato converga con quanto dichiarato dalla G. negli aspetti comuni riferiti;
che le loro dichiarazioni in ordine all'esordio e sviluppo delle indagini sono riscontrate negli atti acquisiti e nella deposizione dei carabinieri;
che, in particolare, la S. aveva spiegato di non mai denunciato prima i fatti di maltrattamento per paura di ripercussioni e conseguenze irreparabili per la E. che aveva appreso del sospetto di abusi da un'insegnante; che aveva deciso di rendere le dichiarazioni in seguito alla nascita id V. per evitare che la bambina subisse lo stesso destino delle due nipoti;
che, ancora, la A.M. e la G. spiegano in modo convincente perché la stessa, insieme alla G. si fosse decisa a rivolgersi alle forze dell'ordine; che il narrato della G. e della A.M. non riveli contraddizioni con quanto dichiarato in fase di indagini preliminari e che le spiegazioni dalle stesse fornite, a seguito delle contestazioni dibattimentali, fossero pianamente convincenti;
che ambedue le testi hanno riferito in modo concordante con le dichiarazioni delle persone offese, in ordine a quanto effettivamente appreso dalle stesse;
che, la deposizione dibattimentale della A. peraltro ricca di dettagli e coerente, si era mantenuta tale anche dopo il controesame dei difensori, donde la contraddittorietà evocata dalle difese non sussiste. Anche in questo caso, all'evidenza, si tratta di una censura che tradisce il dissenso sulla valutazione della prova operata dalla Corte territoriale, non 50 ん O S C U R A T A consentita in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché come avvenuto nel caso in esame ne fornisca un'adeguata - motivazione. Più volte, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Inoltre, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 16.5. Quanto alla censura di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla consulenza tecnica del PM, dott.ssa C.C. la Corte altoatesina dedica all'analisi del motivo la pag. 87 dell'impugnata sentenza, evidenziando come il c.t. del PM, unitamente al perito del tribunale, hanno escluso la suggestionabilità generica ed una suggestionabilità particolare delle persone offese in relazione ai fatti oggetto del processo;
in particolare, si legge nella sentenza impugnata che la difesa aveva richiamato più volte i colloqui tra il c.t. del PM C. e la teste E. , emergendo come quest'ultima non sia fosse lasciata minimamente suggestionare dalla C. : che, pertanto, nonostante gli sforzi ripetuti ed il ricorso ripetuto a domande suggestive (profilo di doglianza espresso nel motivo di ricorso), il c.t. C. non riuscì a ricavare dalla p.o. alcunchè di quello che la medesima, a causa delle difficoltà soggettive ed oggettive nel riferire fatti così gravi e coinvolgenti, era disposta a riferire in quel momento per libera scelta in ordine agli abusi subiti. Dall'esame della motivazione emerge, dunque, l'assoluta congruenza logica delle conclusioni cui il tribunale prima, e la Corte d'appello, poi, sono pervenuti al fine di attribuire rilevanza e piena credibilità scientifica alle dichiarazioni della C. c.t. del PM, escludendo qualsiasi suggestionabilità della teste P.E. Anche in questo caso, all'evidenza, si tratta di una censura che tradisce il dissenso sulla valutazione della prova operata dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è 51 O S C U R A T A libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché come avvenuto nel caso in esame ne fornisca un'adeguata - motivazione. Più volte, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Inoltre, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 16.6. Quanto alla censura di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità a testimoniare di ed alla sua credibilità clinica nonché la mancanza, P.E. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attendibilità della prova, nonché all'identica censura in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità a testimoniare di P.S. ed alla sua credibilità clinica nonché la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'attendibilità della prova, la Corte d'appello dedica all'analisi dell'attendibilità quale teste delle pp.oo. (come, del resto, a tutti gli elementi probatori dichiarativi), un'ampia, dettagliata e critica operazione valutativa (v. pagg. 30/34 per S. pagg. 34/37 per E. senza limitarsi, come invece, i ricorrenti si dolgono, ad una mera rassegna delle dichiarazioni rese né, tantomeno, appiattirsi sulla valutazione che di tali dichiarazioni era già stata svolta dal tribunale (v. pagg. 27/35 per E. e pagg. 35/40 per S. della sentenza di primo grado). Dall'esame della motivazione emerge l'assoluta congruenza logica delle conclusioni cui il tribunale prima, e la Corte d'appello, poi, sono pervenuti al fine di attribuire rilevanza e piena credibilità alle dichiarazioni delle sorelle E. le vittime dei maltrattamenti e dei reiterati abusi sessualiP.S. posti in essere dal padre. In particolare la corte d'appello chiarisce: che la deposizione di ciascuna delle pp.oo. è precisa nei punti essenziali e rilevanti del racconto nonché concordante con quella dell'altra OR;
che nessuna delle pp.oo. è inferma di mente, ma affetta da lieve deficit mentale;
che tale situazione non ne inficiava la capacità a 52 O S C U R A T A testimoniare, ma comprova la condizione di insufficienza e dipendenza delle pp.oo., soprattutto in tenera età, che non avrebbe mai consentito alle stesse di comprendere, difendersi, reagire alle azioni violente, ai maltrattamenti ed agli abusi sessuali intrafamiliari;
che i giudici ne hanno verificato l'attendibilità mediante l'assunzione, osservazione e valutazione diretta delle dichiarazioni in udienza;
che le deposizioni delle pp.oo. risultano consequenziali e precise negli elementi essenziali, concordanti tra loro, e prive di qualsiasi tendenza all'amplificazione; che non emergono elementi psicolgoici indicativi di mitomania o altre patologie che comportino una distorsione della percezione della realtà; che non sono emersi contrasti significativi con il narrato svolto durante la fase delle indagini preliminari;
che l'affidabilità delle dichiarazioni trova conferma negli elementi evidenziati dal perito e dai cc.tt. del PM e delle PP.CC., che hanno studiato il quadro clinico e psicologico;
che le pp.oo. hanno capacità di percezione degli accadimenti reali e di riferirne con sufficiente esattezza, con i limiti di memoria nell'indicazione di riferimenti temporali precisi per quanto riguarda la che tuttavia non determina l'insussistenza degli E. accadimenti reali riferiti, la cui collocazione temporale risulta dal periodo di tempo trascorso con i genitori;
che dev'essere esclusa la suggestionabilità delle pp.oo., smentita dal dato concreto delle deposizioni testimoniali rese in giudizio, anche per quanto concerne la pretesa influenza della zia o della A.M. teste G. o dovuta alle domande rivolte alle persone offese dai Carabinieri;
che, in particolare, la sofferenza delle deposizioni contrasta all'evidenza con la tesi speculativa della difesa, non essendo idonea ad inficiarne l'attendibilità; che, ancora, l'elemento della costanza della P.E. nel riferire i luoghi dei toccamenti da parte del padre, nella parte anteriore e posteriore del sedere ed i palpeggiamenti del seno, comprova l'affidabilità e serietà della deposizione;
che le dichiarazioni di S. in dibattimento risultano soltanto più complete in ragione delle domande specifiche poste e la teste ha spiegato in modo plausibile e logico le iniziali omissioni;
che le deposizioni delle due pp.oo., tra loro concordanti su quanto singolarmente dichiarato, costituisce un ulteriore elemento rafforzativo dell'attendibilità, sia sui maltrattamenti che sugli abusi sessuali, a loro volta riscontrati dalle dichiarazioni di altri soggetti, tra cui la G. la zia M. ma, soprattutto, dalla stessa coimputata G.A. che confermava l'insaziabile fame di sesso del ricorrente e gli abusi del marito nei confronti delle figlie, al punto tale da tentare il suicidio lasciando dei biglietti alle figlie chiedendo loro scusa per quanto accaduto;
che, ancora, l'esordio tardivo delle denunce da parte delle pp.oo. solo al raggiungimento della maggiore età non può essere considerato sinonimo o indice di mancanza di veridicità delle 53 k O S C U R A T A denunce, ma è spiegabile agevolmente con le difficoltà delle pp.oo., smarrite e sole, prive di sostegno da parte dei genitori da cui hanno subito maltrattamenti ed abusi, perdipiù affette da deficit psichico, anche lieve;
che, ancora, quanto all'argomento suggestivo del "falso ricordo", lo stesso si appalesava privo di fondamento per le ragioni ben esplicitate alle pagg. 98 dell'impugnata sentenza;
che, conclusivamente, nessun elemento difensivo appariva idoneo ad inficiare l'attendibilità delle testi ed il giudizio fondato, corretto e motivato in modo ineccepibile dell'attendibilità delle medesime. Dall'esame della motivazione emerge, dunque, l'assoluta congruenza logica delle conclusioni cui il tribunale prima, e la Corte d'appello, poi, sono pervenuti al fine di attribuire rilevanza e piena credibilità oggettiva e soggettiva alle dichiarazioni delle persone offese, escludendo peraltro qualsiasi suggestionabilità delle stesse. Non è superfluo ricordare, peraltro, che la valutazione circa l'attendibilità del teste, implicando un giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 - dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Anche in questo caso, all'evidenza, i motivi di ricorso proposti in relazione al giudizio di attendibilità delle persone offese, si concretizzano in censure che tradiscono, in realtà, il dissenso sulla valutazione della prova operata dalla Corte territoriale, censure non consentite in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché come avvenuto nel caso in esame ne - fornisca un'adeguata motivazione. Più volte, del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che non hanno rilevanza le censure che si limitino ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di mera legittimità (v., tra le tante: Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006 - dep. 03/11/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Inoltre, non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infine, non va dimenticato che nell'ipotesi di ricorso per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, il sindacato in sede di legittimità è limitato alla sola 54 O S C U R A T A verifica della sussistenza dell'esposizione dei fatti probatori e dei criteri adottati al fine di apprezzarne la rilevanza giuridica nonché della congruità logica del ragionamento sviluppato nel testo del provvedimento impugnato rispetto alle decisioni conclusive: ne consegue che resta esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche, circostanza da escludersi nel caso di specie (Sez. 3, n. 40542 del 12/10/2007 - dep. 06/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016). 16.7. Quanto alla censura di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla grave inadeguatezza metodologica riscontrata nella perizia del dott. G. ancora una volta, al fine di valutare il profilo di ' doglianza, è necessario considerare quanto argomentato nella sentenza impugnata, che dedica alle questioni afferenti presunti errori metodologici le pagg. 19/26. La Corte altoatesina, nel respingere le doglianze difensive, sviluppate nei motivi di appello (riproposte, con leggere sfumature argomentative, davanti a questa Corte), ribadisce che il giudizio di attendibilità al di là dei possibili errori - metodologici commessi nella redazione della perizia d'ufficio, peraltro, non ravvisati dai giudici del merito - delle due persone offese non si fonda su valutazioni acriticamente riprese dalla perizia, ma sull'osservazione diretta delle P. sorelle da parte del tribunale e sulla valutazione rigorosa e critica delle loro dichiarazioni. Nel procedere al predetto giudizio positivo di attendibilità (che, va ricordato per completezza, spetta esclusivamente al giudice, in quanto non delegabile al perito: Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010 - dep. 24/06/2010, F., Rv. 247703), i giudici di merito hanno certamente preso in considerazione le risultanze dell'indagine peritale svolta dal dott. G. finalizzata all'accertamento della capacità a testimoniare delle persone offese, ma - lo si sottolinea in maniera puntuale hanno provveduto personalmente ad accertare, sulla base dei dati oggettivi loro forniti, la capacità di queste ultime a rendere testimonianza, pur tenendo conto della difficoltà e della estrema sofferenza per ogni p.o. di riferire in ordine ai gravi fatti di cui sono state vittima, dei loro limiti intellettivi documentati, dell'incapacità, dovuta alla condizione di ridotto quoziente intellettivo, della di indicare riferimenti numerici P.E. precisi e delle persone offese di riferire fatti realmente non vissuti. In questo senso, dunque, se il tribunale richiama accertamenti e valutazioni espresse, circa P. dal dott. G. le condizioni fisiche e mentali delle due sorelle perito d'ufficio, si sottolinea però nell'impugnata sentenza come la valutazione 55 O S C U R A T A sull'attendibilità si sia formata in base all'assistenza ed osservazione diretta da parte del collegio giudicante delle audizioni delle pp.00. Con riferimento, in particolare, ai denunciati errori metodologici, la sentenza si fa carico di disattendere le argomentazioni difensive, focalizzando l'attenzione su un dato innegabile, ossia che il perito c.t.p. nominato dalla difesa, dott. S. che pure ha ammesso di non aver mai visto le persone offese basandosi per il giudizio esclusivamente sulla documentazione medica in atti, suo sostanzialmente concorda con le conclusioni del perito dott. G. In merito alle condizioni di capacità delle due sorelle, si legge nella motivazione della sentenza impugnata che, quanto alla E. dagli atti e dalle relazioni degli esperti (dott. T. dott. P. dott. H. dott. D. , emerge che la stessa fosse affetta da un lieve deficit intellettivo;
quanto alla S. dalla certificazione dell'autorità scolastica risultano notevoli difficoltà di apprendimento di nuove nozioni e contenuti, scarsa memoria e concentrazione, cui si aggiunge la diagnosi (dott. P. di quoziente intellettivo pari ad 80, che, pur non essendo nella norma, non è un ritardo cognitivo. La corte d'appello da atto che le risultanze peritali sono in linea con tali diagnosi e con gli esiti delle relazioni specialistiche: a) quanto alla E. il perito ne conferma la capacità a testimoniare, pur correttamente confermando la ridotta capacità di ricordo di date precise e l'intelligenza sotto la norma che, tuttavia, non ne inficia(va) la capacità a testimoniare in particolare in merito ad esperienze realmente vissute, cui si associava una memoria di nomi piuttosto buona;
lo stesso perito, sotto il profilo della struttura della personalità, rilevava una forte traumatizzazione derivante da violenza sessuale, fisica e psichica, e stato di paura rilevante, con rischio di blocchi nel riferire ricordi di eventi traumatizzanti;
b) quanto alla S. il perito ne conferma(va) la capacità a testimoniare, precisando che la presenza di disturbi (nevrosi ansiosa) non inficia la capacità di ricordo delle esperienze realmente vissute, pur a fronte di quoziente intellettivo leggermente inferire alla media ed alla constatazione per la quale la ragazza si presentasse emotivamente bloccata in relazione a contenuti opprimenti, essendo però in grado di riferire e ricordare in ordine ad esperienze realmente vissute, con capacità di ricordo anche in ordine a riferimenti temporali e numerici. Il perito, sentito nel contraddittorio tra le parti, ha aggiunto anche un dato importante, ossia che ambedue le persone offese dicono quello che sanno e, se non sanno, dicono che non lo sanno e non inventano alcunchè, ciò che trova conferma come evidenziato nella sentenza impugnata - nelle deposizioni di entrambe. La sentenza si fa, poi, puntualmente carico di sottoporre a giudizio valutativo critico le argomentazioni svolte dalla difesa in ordine alle risultanze delle 56 ん O S C U R A T A conclusioni del c.t.p. dott. S. evidenziando come, quest'ultimo (che, si sottolinea in sentenza: ha confermato la correttezza dell'applicazione del test di R. non ha mai visto né visitato le sorelle ha espresso le P. sue conclusioni prima dell'assunzione quali testi delle due persone offese, formulando un giudizio ipotetico nel senso di non poter escludere il rischio che nel corso della storia della deposizione si sia arrivati ad una distruzione della testimonianza come mezzo di prova, senza però specificare su quali basi fondasse tale affermazione, non avendo mai sentito né parlato con le testi) per quanto riguarda la E. conferma la diagnosi di lieve ritardo mentale, ma non esclude la capacità a testimoniare, esprimendo, peraltro, in termini ipotetici una valutazione che attiene all'attendibilità che, come detto, è di competenza del giudice. Quanto alla OR S. le sue conclusioni sono generiche e si risolvono in una critica assiomatica alla metodologia dell'indagine svolta dal perito sull'accertamento della capacità a testimoniare. Il percorso argomentativo svolto dalla sentenza impugnata, si appalesa assolutamente lineare e scevro da qualsiasi vizio motivazionale, in particolare laddove non soltanto da conto della valutazione critica alle risultanze peritali circa la capacità a testimoniare delle due persone offese, ma anche nella parte in cui si fa carico di chiarire le ragioni della inidoneità delle conclusioni del c.t.p. dott. S. a scalfire il giudizio del dott. corretta, poi, è la G. necessità di distinguere tra giudizio di attendibilità (come visto, spettante unicamente al giudice) e giudizio sulla capacità a testimoniare. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, perdono di spessore argomentativo le doglianze difensive esposte nel motivo di ricorso in ordine alla pretesa assenza di motivazione in ordine alle diffuse censure di inadeguatezza metodologica mosse nei confronti dell'operato del perito d'ufficio, ribadite nelle note di mai sentito in udienza ed udienza, fondate sul contributo del prof. S. introdotte come parere in una memoria depositata ex art. 121 c.p.p. in vista dell'udienza di discussione. Secondo la difesa ciò avrebbe comportato la necessità di uno specifico dovere motivazionale, soprattutto alla luce delle conclusioni del predetto S. che dimostrerebbero la fallacia delle conclusioni peritali. Orbene, questa Corte concorda con l'osservazione difensiva secondo cui legittimati alla presentazione di memorie parrebbero essere anche i consulenti tecnici (di cui pure la norma in commento non fa menzione alcuna), i quali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 233, comma primo, cod. proc. pen., possono esporre al giudice pareri scritti. Detti pareri soggiacciono alla disciplina generale dell'art. 121 c.p.p. (sempre che le parti non ne abbiano concordato l'acquisizione 57 O S C U R A T A al fascicolo del dibattimento ai sensi degli artt. 431, comma secondo, o 493, comma terzo, c.p.p.) e possono essere letti in udienza ed utilizzati dal giudice ai fini della decisione (Sez. 6, n. 10918 del 17/09/1992 - dep. 12/11/1992, Moussa ed altro, Rv. 192881) anche in mancanza del preventivo esame del consulente (a condizione che il loro contenuto non sia stato oggetto di contestazione ed il giudicante abbia ritenuto superfluo disporre una perizia sostitutiva. Peraltro, secondo alcune decisioni di questa Corte (Cass., sez. II, 9 maggio 1986, Baglioni, CP 1988, 272), la facoltà del difensore di presentare una memoria tecnica allegandola all'istanza non può essere dilatata al punto di introdurre nel processo una consulenza tecnica in assenza di perizia. Deve, peraltro, trattarsi di consulenti tecnici già formalmente nominati dalla parte, pubblica o privata, che di essi si avvalga (Cass., sez. V, 20 dicembre 1996, Bornini, GD 1997, 8, 87). La relazione del consulente tecnico, in ogni caso, deve contenere solo pareri fondati su conoscenze generali e non anche descrizioni riguardanti attività di accertamento destinate all'acquisizione di conoscenze particolari attinenti all'oggetto del procedimento, non potendo trarsi argomenti in senso contrario dall'art. 233, comma primo, cod. proc. pen., applicabile solo per i casi di consulenza tecnica fuori dai casi di perizia, norma che opera una indubbia sovrapposizione concettuale tra una attività di tipo illustrativo/retorico, propria della memoria, e una attività di tipo conoscitivo, caratteristica della prova (l'elaborato tecnico scientifico), che, a rigore, devono rimanere separate. -Tanto premesso, osserva il Collegio come pur non dubitandosi della serietà delle critiche esposte dal prof. S. riguardo alle conclusioni peritali - le stesse si risolvono, in sostanza, in un'argomentata contestazione del percorso metodologico adottato dal perito al fine di giungere all'affermazione della capacità a testimoniare delle sorelle P. ma non tengono conto del fatto che, una cosa è il giudizio sulla capacità a testimoniare, altra è il giudizio di attendibilità della deposizione, spettante unicamente all'autorità giudiziaria. Devesi ricordare, infatti, che la capacità del testimone di rendere dichiarazioni non può essere esclusa per la sola presenza nel dichiarante di patologie di carattere psichiatrico, essendo compito del giudice valutare, con particolare rigore, l'attendibilità di quanto affermato e le sue determinazioni, se espresse in modo logico e coerente, potranno essere censurate in sede di legittimità solo nei limiti del travisamento della prova, circostanza esclusa nel caso in esame (Sez. 2, n. 43094 del 26/06/2013 dep. 21/10/2013, P.C., Floccari e altri, Rv. - 257426). L'asserito vizio motivazionale, dunque, non è ravvisabile, avendo infatti la Corte territoriale implicitamente disatteso la tesi difensiva della dubbia (se non, dalla sua ottica, certa) incapacità a testimoniare delle sorelle P. 58 O S C U R A T A nel momento in cui ha non solo dato peso, con motivazione immune da vizi logici, alle conclusioni peritali, ma ha anche evidenziato che tali conclusioni erano state confermate dall'osservazione diretta da parte del tribunale delle due testimoni, le cui dichiarazioni sono state ritenute argomentatamente attendibili. In sede di legittimità, non è, infatti, censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (in termini: Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013 - dep. 26/06/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340). 16.8. Quanto alla censura di mancanza di motivazione in ordine all'attendibilità delle informazioni raccolte dal c.t.p. in veste di ausiliario del perito, il profilo di doglianza riproduce, sul versante del vizio motivazionale, il profilo di doglianza già espresso dalla difesa a proposito dell'asserita nullità della perizia espletata G. per aver delegato all'ausiliario dott. 0. 'anamnesi della dal dott. P.S. L'inattendibilità dell'esito di tale attività svolta p.o. dall'ausiliario, si riverbererebbe sulla valutazione svolta dal perito in ordine allo stato di salute psichica della persona offesa P.S. Anche tale motivo è infondato. Ed invero, per quanto concerne l'inesistenza del vizio di violazione di legge, si rimanda a quanto già detto supra (v. § 15.3); per quanto, invece, concerne l'asserito vizio motivazionale, valgano le considerazioni evidenziato nella esposte nel paragrafo precedente, cui si aggiunge il dato stessa sentenza impugnata (v. pag. 26) - secondo cui alle osservazioni svolte dal dott.
0. si richiama ripetutamente lo stesso c.t. della difesa ricorrente, dott. S. ma, soprattutto, laddove si consideri che gli specifici indicatori di abuso sessuale, sono stati ritenuti provati sulla base dell'osservazione diretta delle due sorelle da parte dei giudici altoatesini. In particolare, si sottolinea in sentenza, come il giudizio di capacità a testimoniare e di attendibilità delle due pp.oo. non risulta basato su indicatori specifici di abuso sessuale, ma sulla documentazione in atti, sulla linearità, chiarezza e coerenza elle deposizioni testimoniali, sul contenuto delle deposizioni rese dalle pp.oo., sull'assenza, riscontrata direttamente in sede di esame, di qualsiasi tendenza all'amplificazione dei fatti o elementi psicopatologici, indicativi di mitomania, nonché alla luce dei numerosi riscontri elencati. A ciò, peraltro, si aggiunge la considerazione per la quale, quanto oggetto di attività dell'ausiliario è destinato ad essere sottoposto a vaglio critico, dapprima, da parte del perito delegante e, in secondo luogo, dei giudici cui compete la valutazione finale di attendibilità, che, implicando un giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene il 59 O S C U R A T A modo di essere della persona escussa, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito, come nel caso in esame, una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006 - dep. 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). 16.9. Quanto alla censura di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova testimoniale favorevoli all'imputato, specificamente indicati nei motivi di appello nonché il vizio di travisamento delle prove, ancora una volta soccorre, al fine di rilevarne l'infondatezza, il percorso argomentativo svolto a tal proposito dalla sentenza impugnata, che dedica alla questione le pagg. 27/81. Emerge, dal motivo di ricorso proposto dalla difesa P. in particolare la censura di circolarità del percorso argomentativo e la tesi, più volte sostenute, della suggestionabilità delle due persone offese per mano, in particolare, della e della teste G.A.M. Al fine di evitare inutili ripetizioni in merito al profilo di doglianza si rinvia a quanto già esposto in precedenza riguardo alle argomentazioni espresse dalla Corte d'appello al fine di escludere l'esistenza di possibili effetti suggestivi sulle due persone offese (pagg. 48, 49, 51 e 54 della presente sentenza); a ciò si aggiunge, peraltro, la dettagliata analisi, condotta con valutazione critica delle dichiarazioni dei testi, anche a difesa, assunti in sede dibattimentale, procedimento valutativo che esclude in radice qualsiasi vizio motivazionale della censurata sentenza, soprattutto alla luce del profilo di doglianza che, estrapolando dal contesto alcuni passaggi dichiarativi resi da alcuni testimoni E. G. T. tenta di valorizzarne in senso ad essa favorevole il contenuto, al fine di dimostrare l'esistenza di tale suggestione. Allo stesso modo si sviluppa la censura che attinge la motivazione dell'impugnata sentenza a proposito della pretesa svalorizzazione delle deposizioni difensive, anche in questo caso condotta me3diante l'estrapolazione dal contesto di alcuni passaggi dichiarativi resi da testimoni ritenuti utili in chiave difensiva D. + ALTRI (omissis) tenta di valorizzarne in senso ad essa favorevole il contenuto, al fine di dimostrare l'esistenza di tale suggestione. Tali censure sono del tutto destituite di fondamento, in quanto mirano a contestare la pretesa erroneità del criterio adottato dalla Corte di merito, tendente a sminuire o a non considerare le dichiarazioni favorevoli alla tesi difensiva e, invece, ad enfatizzare le dichiarazioni utili in ottica accusatoria. 60 O S C U R A T A Anche in questo caso, all'evidenza, si tratta di censure che tradiscono il dissenso sulla valutazione della prova operata dalla Corte territoriale, non consentita in questa sede di legittimità, ove si consideri che il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso ritenuti giusti e rilevanti ai fini della decisione, purché - come avvenuto nel caso in esame ne fornisca un'adeguata motivazione.- Si aggiunga, peraltro, da un lato, come secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte -non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009 - dep. 02/12/2009, Carella, Rv. 245611); dall'altro, che il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). 16.10. Quanto alla censura di omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente ai fatti contestati all'imputata A. sub capo 2) e capo 3) della rubrica per mancanza di una precisa analisi e ricostruzione dell'accaduto, per rilevarne l'infondatezza è sufficiente qui evidenziare come lo stesso si risolva in un profilo di censura puramente contestativo, soffermandosi la difesa della ricorrente sul fatto che le sentenze dei giudici di merito avrebbero affermato presuntivamente la colpevolezza della A. facendola, per così dire, derivare dalla colpevolezza del marito, ad essa estendendola alla luce della sua totale soccombenza psicofisica;
da qui, dunque, per la difesa l'esistenza di elementi (totale mancanza di risocntri oggettivi in ordine alla presenza della A. durante gli abusi sessuali subiti dalle figlie;
contraddizione in ordine al momento in cui la A. viene chiamata indicata dalle figlie come corresponsabile dei fatti addebitati inizialmente solo al padre;
incredibilità delle giustificazioni fornite dalle pp.oo. al riguardo;
inspiegabilità dell'atteggiamento delle figlie che, con la madre, avrebbero sempre mantenuto un contatto;
assenza di elementi accusatori a suo carico ricavabili dalle dichiarazioni della G. riscontri a tale estraneità desumibili dalle dichiarazioni dei testi G. + ALTRI diversa 61 O S C U R A T A lettura dei due tentativi di suicidio da parte della A. che avrebbero imposto il giudizio assolutorio quantomeno in termini dubitativi. Solo le due persone offese, secondo la tesi difensiva, fanno riferimento alla madre quale compartecipe, affermando che la stessa fosse stata al corrente degli abusi del padre e che, talvolta, la stessa era presente, laddove, diversamente, le altre testimoni raccontano di aver assistito ai soli maltrattamenti da parte della A. Ancora una volta corre l'obbligo di sottolineare da parte di questa Corte che in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (v., per tutte: Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 203428). A ciò si aggiunge il dato, sovente pretermesso, secondo cui la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente inficati, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, come la difesa tenta di sostenere nel motivo de quo (per tutte: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996 - dep. 22/10/1996, Di Francesco, Rv. 205621). E' stato, infatti, autorevolmente affermato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944); allo stesso 62 O S C U R A T A modo, poi, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento, senza possibilità, per il giudice di legittimità, di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 - dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). Ed allora, premessi dunque tali limiti al sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza, è di palmare evidenza che le censure prospettate con tale motivo di ricorso a fronte delle chiare argomentazioni esposte in sentenza, in cui si da - atto che la stessa A. seppur inizialmente reticente, aveva alla fine confermato gli abusi del marito nei confronti delle figlie (v. pag. 57/58 impugnata sentenza), affermando di essere stata presente in occasione di un episodio avvenuto in cucina e soprattutto di aver visto il marito abusare della figlia E. una volta, poi contestando sterilmente le confidenze fatte alla madre circa gli abusi sessuali del marito nei confronti delle figlie, ritrattando quanto dichiarato ai carabinieri e cercando di attribuire un significato diverso al biglietto lasciate alle figlie dopo aver tentato il suicidio - si risolvono ancora una volta in un tentativo, vietato in questa sede, di una rilettura degli esiti probatori oggetto del percorso argomentativo della decisione impugnata (e di quella di prime cure). 17. Conclusivamente, la forza persuasiva dell'apparato argomentativo delle decisioni di merito, che, per la sua decisività, assorbe in sé qualunque altro rilievo avanzato per confortare una diversa conclusione, non può essere posta in discussione in questa sede, perché ciò comporterebbe un'inammissibile incursione nella valutazione del fatto, che deve, invece, rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito. Conseguentemente, i motivi di ricorso con i quali si è dedotto, sotto vari profili, il vizio di motivazione della sentenza impugnata (v. supra) prospettandolo, per certi aspetti, anche come vizio di violazione di - legge, che si riduce in realtà al mero dissenso sulla valutazione degli elementi probatori vanno disattesi, perché inidonei a contrastare e, quindi, a porre in 63 O S C U R A T A crisi l'adeguatezza e la logica interna dell'iter motivazionale della stessa sentenza. 18. Devono, infine, essere esaminati i residui motivi di ricorso con cui viene censurata: 1) sesto motivo (ricorso avv. N. Nettis), l'erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.; 2) settimo motivo (ricorso avv. N. Nettis) e sesto motivo (ricorso A. l'erronea e falsa applicazione dell'art. 609-bis c.p. in relazione ai reati di abuso sessuale asseritamente consumati in data anteriore alla legge n. 66/96, in vigenza dell'art. 519 c.p.; 3) ottavo motivo (ricorso avv. N. Nettis), la mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Si procederà di seguito al loro esame, rilevandosene sin d'ora, almeno in parte, l'infondatezza. 18.1. Quanto al dedotto vizio motivazionale e di violazione di legge sostanziale per la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., è sufficiente, al fine di rilevarne l'infondatezza, richiamarsi alla puntuale argomentazione svolta dal giudice d'appello a pag. 99 dell'impugnata sentenza. Si legge, in particolare, che correttamente il tribunale non aveva riconosciuto le attenuanti generiche motivando tale scelta con riguardo alla gravità dei fatti, alla durata delle violazioni, alla perpetrazione dei contestati delitti in danno delle due persone offese, alla gravità dei danni loro cagionati, ritenendo tali elementi preponderanti rispetto al dato formale dell'incensuratezza, rispetto ad una condotta di vita criminale protrattasi per lunghi anni, in danno di persone all'epoca dei fatti minorenne ed indifese. La Corte d'appello, peraltro, aggiunge che, pur non potendo essere negate le attenuanti generiche in ragione della gravità astratta del reato, tuttavia lo stesso non poteva essere concesso tenuto conto delle modalità e circostanze concrete che connotano il reato commesso, nonché dei criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p., non essendovi certo un "diritto" al riconoscimento delle attenuanti generiche, a prescindere dalla valutazione del caso concreto. La Corte d'appello si fa carico, infine, di chiarire le ragioni del differente trattamento sanzionatorio imposto ai due ricorrenti (v. pag. 100), giustificando l'irrogazione della pena in misura superiore al P. Ritiene il Collegio corretto l'argomentare dei giudici di appello ed insussistente l'asserita violazione di legge. Ed invero, dev'essere ricordato a tal proposito, da 64 ke O S C U R A T A un lato, che è insindacabile in sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche motivato dal giudice di merito con esclusivo riferimento alla non arbitrariamente ritenuta particolare gravità del fatto (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998 - dep. 01/12/1998, Hass ed altro, Rv. 211774) e, dall'altro, che l'art. 62 bis cod. pen. prevede il potere discrezionale del giudice di prendere in considerazione altre circostanze diverse da quelle previste nell'art. 62 dello stesso codice, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena: ne consegue che il giudice di merito non è tenuto ad esaminare e valutare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa, e neppure è tenuto a prendere in considerazione tutti i criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente che indichi i motivi per i quali non ritiene di esercitare il potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis cod. pen. (v., in termini: Sez. 1, n. 1666 del 11/12/1996 - dep. 21/02/1997, Adreveno, Rv. 206936). Posto che la ragion d'essere della previsione normativa di cui all'art. 62 bis c.p. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario come bene è stato - affermato da questa Corte (per tutte, l'illuminante Sez. 1, n. 11361 del è la suindicata 19/10/1992 - dep. 25/11/1992, Gennuso, Rv. 192381) meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda. Sia il Tribunale (v. pag. 96 della sentenza di primo grado) che la Corte d'appello (v. pag. 99 dell'impugnata sentenza), hanno fatto buon governo di tali principi, giungendo ad escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di un percorso argomentativo basato su elementi di fatto che, in quanto scevro da vizi logico-giuridici, non merita il sindacato di questa Corte. 65 O S C U RA T A 18.2. Quanto all'erronea e falsa applicazione dell'art. 609-bis c.p. in relazione ai reati di abuso sessuale asseritamente consumati in data anteriore alla legge n. 66/96, in vigenza dell'art. 519 c.p., la Corte d'appello, come emerge dalla lettura della motivazione (pag.100) ha già parzialmente accolto l'eccezione di estinzione per prescrizione, segnatamente per l'imputazione sub 1), ossia i maltrattamenti in danno della p.o. fino alla data del 1 febbraio 2005. P.S. Ritiene il Collegio che, pur tenuto conto dei periodi di sospensione correttamente calcolati (pari a mesi 9 e gg. 14, di cui: gg. 49 di sospensione nel giudizio di primo grado, causa impedimento degli avv.ti Jochler, Valenti e Nettis, dal 17/12/2010 al 4/02/2011; gg. 235 di sospensione nel giudizio di appello, causa rinvii su richiesta dell'avv. Andriolo per ragioni di salute, dal 9/02/12 al 16/04/12 e da tale ultima data al 1/10/2012), dev'essere anzitutto esclusa l'estinzione per prescrizione del reato sub 1), in quanto la stessa verrà a maturazione nel mese di ottobre 2014. Sul punto questo Collegio ritiene, condividendo l'orientamento già espresso da altra Sezione di questa Corte, che in tema di maltrattamenti in famiglia, l'intervenuta prescrizione degli autonomi illeciti eventualmente integrati da alcune delle condotte che concorrono a realizzare il reato non ne determina l'irrilevanza ai fini della sussistenza di quest'ultimo, qualora per esso la causa estintiva non si sia ancora perfezionata (Sez. 6, n. 39228 del 23/09/2011 - dep. 28/10/2011, S., Rv. 251050). Può, invece, accogliersi la richiesta difensiva di annullamento parziale senza rinvio dell'impugnata sentenza, limitatamente alla rideterminazione della pena inflitta ai ricorrenti per i reati sub 2) e sub 3). Ed invero, quanto all'imputazione sub 2), in cui persona offesa è P.E. deve rilevarsi come la stessa abbia raggiunto il decimo anno d'età alla data del 23/10/1995, essendo nata il [...]. Alla data del compimento del decimo anno di età, in particolare, era ancora vigente l'art. 519 c.p. che prevedeva la pena nel massimo di anni dieci che, aumentata di un quarto per effetto degli atti interruttivi (nuovo art. 161, comma secondo, cod. pen., più favorevole rispetto alla disciplina antevigente alla legge n. 251/2005), consente di individuare il termine di prescrizione in anni dodici e mesi sei. L'art. 519 c.p. è applicabile non solo ratione temporis, ma soprattutto perché -come già chiarito da questa stessa Sezione ove non siano ravvisabili gli elementi - (induzione ed abuso) introdotti dall'art. 609-bis cod. pen., è applicabile la previgente normativa, poiché il principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. pen. è applicabile con riferimento alle diverse discipline che si succedono nel tempo intese nel complesso di ciascuna di esse, senza che possa tenersi conto di singole disposizioni più vantaggiose in ciascuna contenute (Sez. 3, n. 4114 del 66 O S C U R A T A 03/12/1996 - dep. 15/02/1997, Pennese, Rv. 207327). Ne discende, dunque, l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 609-ter, ultimo comma, cod. pen., per i fatti commessi fino al compimento del decimo anno della P.E. con conseguente estinzione per prescrizione del reato sub 2), limitatamente ai fatti di abuso sessuale commessi sino alla data del 23/03/2002, tenuto conto che le aggravanti introdotte dall'art. 609-ter c.p. non sono ad effetto speciale agli effetti dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. (calcolo cui si perviene, retroagendo, dalla data di pronuncia della sentenza di questa Corte, 10/12/2013, di anni dodici e mesi sei quale termine di prescrizione massima anni dieci, aumentato di un quarto per l'interruzione -, ossia al 12/06/2001, aumentato per il periodo dovuto alle predette cause di sospensione di mesi 9 e gg. 14, così individuandosi il termine di prescrizione alla data del 23/03/2002, non essendo maturata invece alcuna prescrizione per i fatti successivi sino al 2003). A conclusione parzialmente diversa deve pervenirsi con riferimento all'imputazione sub 3), in cui persona offesa è P.E. deve invero rilevarsi come la stessa abbia raggiunto il decimo anno d'età alla data del 23/11/1999, essendo nata il [...]. L'imputazione individua come data di inizio dei fatti l'anno 1996, coincidente con l'entrata in vigore della legge n. 66/96 che ha introdotto sia l'art. 609-bis che l'art. 609-ter cod. pen., con particolare riferimento alle aggravanti contestate di cui al comma primo, nn.ri 1 e 5. Ne consegue, dunque, che dal 1996 al 23/11/1999, gli imputati rispondono del delitto di cui all'art. 609-bis e 609-ter, ultimo comma, cod. pen., per il quale è prevista la pena di anni quattrodici di reclusione che, aumentata di un quarto, consente di determinare il tempo necessario a prescrivere in anni diciassette e mesi sei di reclusione, non ancora decorsi alla data delle sentenza di questa Corte (10/12/2013). Diversamente, per i fatti commessi tra il 24/11/1999 e il 23/03/2002, valgono le medesime considerazioni già esposte a proposito dell'imputazione sub 2), dovendosi dichiararsi estinti per prescrizione gli episodi di abuso commessi in tale arco temporale, tenuto conto come detto che le aggravanti di cui al - - primo comma, nn.ri 1 e 5, introdotte dall'art. 609-ter c.p., non sono ad effetto speciale agli effetti dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. (calcolo cui si perviene, retroagendo, dalla data di pronuncia della sentenza di questa Corte, 10/12/2013, di anni dodici e mesi sei quale termine di prescrizione massima anni dieci, aumentato di un quarto per l'interruzione -, ossia al 12/06/2001, aumentato per il periodo dovuto alle predette cause di sospensione di mesi 9 e gg. 14, così individuandosi il termine di prescrizione alla data del 23/03/2002, 67 OSCURATA non essendo maturata invece alcuna prescrizione per i fatti successivi sino al 2006). S'impone, pertanto, da un lato, l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per effetto delle accertate prescrizioni, nei limiti temporali indicati, relative ai fatti di cui ai capi 2) e 3) della rubrica;
dall'altro, s'impone l'annullamento con rinvio al giudice d'appello per provvedere alla rideterminazione della pena complessiva, tenendo conto degli effetti estintivi accertati e dichiarati da questa Corte. 18.3. Quanto, infine, alla censura di mancanza di motivazione in relazione alle statuizioni civili, l'infondatezza emerge dalla lettura delle argomentazioni illustrate nell'impugnata sentenza alle pagg. 100 e 101, in cui la Corte territoriale condivide gli argomenti espressi dal primo giudice quanto alla condanna al risarcimento del danno, al riconoscimento ed all'entità della provvisionale, integrandone la motivazione con la precisazione che, in merito all'entità della provvisionale, l'importo riconosciuto appare addirittura modesto rispetto alle estreme sofferenze inflitte ed ai danni cagionati all'esistenza delle persone offese, alle conseguenze psichiche e di somma gravità derivanti alla pp.00. da maltrattamenti, violenze ed abusi sessuali ripetutamente commessi in loro danno dai ricorrenti, con le descritte modalità, in danno di minori, in un arco temporale assai esteso. Si tratta di argomentazioni assolutamente immuni da vizi logico - giuridici e, per ciò solo, soddisfano il dovere motivazionale richiesto dalla legge. In ogni caso deve, però, ricordarsi, da un lato, che, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha nemmeno l'obbligo di espressa motivazione, quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile, come nel caso in esame, essendo stata assegnata una provvisionale di soli 60.000 euro per ciascuna parte civile (Sez. 3, n. 320 del 12/12/1990 - dep. 15/01/1991, Ric: Rondinelli ed altri, Rv. 186163); dall'altro, che, essendo stato riconosciuto alle parti civili anche il risarcimento del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è sì censurabile in sede di legittimità sotto profilo del vizio della motivazione, ma solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria, circostanza da escludersi nel caso in esame (v., sul punto: Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013 - dep. 14/08/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baldini e altri, Rv. 257123). 68 O S C U R A T A 19. Infine, con riferimento alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (provvisionale di € 60.000,00) ai sensi dell'art. 612 c.p.p., avanzata dalla ricorrente A. la stessa è inammissibile, atteso che la richiesta di inibitoria può avere ad oggetto esclusivamente decisioni dotate di efficacia esecutiva, non essendo tale la c.d. condanna generica (v., in termini: Sez. 6, n. 40543 del 27/10/2010 - dep. 17/11/2010, Scaduto, Rv. 248749). 20. Nonostante il rigetto dei restanti motivi di ricorso, non dev'essere pronunciata condanna alle spese processuali nei confronti dei ricorrenti;
ed invero, al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (v., per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207947).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché i reati di cui al capo 2) sono estinti per prescrizione fino alla data del 23/03/2002 e quelli di cui al capo 3) sono estinti per prescrizione dal 24/11/1999 al 23/03/2002; annulla con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trento per la determinazione della pena. Rigetta nel resto i ricorsi. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado, liquidate per ciascuna in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013 Il consigliere est. Il Presidente Alessio Scarcella Claudia Squassoni These fool Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati sia apposta a cura della cancelleria, - sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza. Il Presidente Claudia Squassoni and m 69