Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 11096
CASS
Sentenza 10 dicembre 2013

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Nel processo penale celebratosi nella provincia di Bolzano, la nullità prevista dagli artt. 18-bis e 16 del d.P.R. n. 574 del 1988 per la mancata traduzione e verbalizzazione nella lingua del processo dell'audizione dei testimoni nel linguaggio da essi prescelto è configurabile solo qualora la parte interessata alla traduzione della deposizione non vi abbia esplicitamente o implicitamente rinunciato. (Fattispecie in cui è stata ritenuta rinuncia implicita la mancata formulazione di obiezioni in relazione al provvedimento che aveva disposto la riproduzione dell'intera attività di udienza mediante registrazione, per la impossibilità di avvalersi del servizio di stenotipia, e la verbalizzazione in forma riassuntiva nella lingua del processo).

In tema di perizia, la visione parziale degli atti, dei documenti e delle cose prodotti delle parti non determina alcuna nullità e/o inutilizzabilità, in assenza di espresse previsioni di legge, ma può eventualmente riverberarsi sull'affidabilità delle considerazioni conclusive espresse dal perito, la cui valutazione, rimessa al libero convincimento del giudicante, è sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata ed immune da vizi logici.

L'art. 196 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica (quali perizie o esperimenti giudiziali), ma consente il ricorso anche all'esame di un teste "qualificato". (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali).

In tema di perizia, la "anamnesi", consistente nella raccolta dal paziente o dai suoi familiari di notizie, informazioni o dati necessari ad indirizzare l'esperto verso una diagnosi, costituisce una attività materiale che, non implicando apprezzamenti o valutazioni, rientra tra le operazioni, legittimamente delegabili dal perito ad un ausiliario di sua fiducia a norma dell'art. 228, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l'accertamento anamnestico compiuto dall'ausiliario del perito sulla persona offesa di reati sessuali).

Il divieto di assumere l'incarico di perito previsto dall'art. 222 cod. proc. pen. per chi è stato nominato consulente tecnico non è applicabile all'ausiliario designato dal perito (nella specie, per la formulazione dell'anamnesi sulla persona offesa vittima di abusi sessuali).

Commentario1

  • 1Art. 196 c.p.p. - Capacità di testimoniare
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2013, n. 11096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11096
Data del deposito : 10 dicembre 2013

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