Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 2
L'accesso al rito semplificato del cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento.
L'inosservanza dell'obbligo di traduzione degli atti del procedimento instaurato nei confronti dell'imputato appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta determina, ai sensi dell'art. 18-bis, d. P.R. n. 574/1988, una nullità relativa eccepibile secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 181, cod. proc. pen.. (Fattispecie relativa ad un processo celebrato dinanzi ad autorità giudiziaria della Regione Trentino-Alto Adige, nei confronti di un imputato di madrelingua tedesca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2009, n. 10983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10983 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 19/11/2009
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2004
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 30285/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Z.K., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 927/2005 TRIBUNALE di BOLZANO, del 28/11/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza 28/11/2006, a norma degli art.444 c.p.p. e ss., applicava a K.Z. la pena concordata di un anno e mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all'art.572 c.p., per avere maltrattato, tra il (OMISSIS), la propria compagna convivente, rivolgendole quasi giornalmente frasi offensive e minacciosa si da sottoporla ad un regime di vita vessatorio e intollerabile.
Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo la violazione della legge penale e di quella processuale, con riferimento al D.P.R. n. 574 del 1988, artt. 14 e 15, per non essere stati tradotti in tedesco, sua madrelingua, la maggior parte degli atti di indagine redatti in lingua italiana e dei quali il Giudice a quo aveva tenuto conto, con conseguente nullità della pronuncia finale adottata.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Secondo il principio generale contenuto nell'art. 109 c.p.p., comma 2 e il sistema di garanzie di cui al D.P.R. n. 574 del 1988, artt. 14 e 15 (recante norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino- Alto Adige per l'uso delle lingue tedesca e ladina), gli atti del procedimento che devono essere posti a disposizione dell'imputato, appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta, devono essere, su sua richiesta tradotti nella madrelingua. L'inosservanza di tali disposizioni determina, ai sensi del D.P.R. n.574 del 1988, art. 18 bis, una nullità relativa, eccepibile secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 181 c.p.p.. Se ciò è vero, devesi tuttavia rilevare che l'applicazione concordate della pena postula la rinunzia a fare valere eventuali nullità, diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso ad essa prestato, e ciò perché le dette nullità se verificatesi, devono ritenersi superate dall'accordo intervenuto tra le parti. Il giudizio di applicazione della pena deve infatti, ritenersi svincolato dalla specificità delle forme processuali nel corso delle quali esso si è innestato. Da ciò consegue, con specifico riferimento al caso in esame, che l'accesso al rito alternativo del c.d. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di parte degli atti del procedimento, anche perché proprio la libera scelta del rito lascia presupporre la conoscenza effettiva del contenuto di tali atti da parte dell'imputato e il pieno rispetto, sotto tale profilo, del diritto di difesa. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010