Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 marzo 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 1998 |
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- 1. RAPPORTI SESSUALI CONSENSO DISCONTINUO E SIMULATO: contrattualizzazione preventiva degli atti sessuali.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
CONSENSO DISCONTINUO E SIMULATO NEI RAPPORTI SESSUALI tra uomo e donna ed irrilevanza della contrattualizzazione preventiva degli atti sessuali. di Giulio La Barbiera Il Caso: Tizio e Caia, entrambi 25enni, fidanzati da cinque anni, conducono una vita di coppia molto solida connotata dallo intrattenere spesso momenti di intimità. La loro vita intima è molto attiva ma connotata da modalità molto “alternative”: i due sono soliti, infatti, assumere, di comune accordo, ingenti quantità di bevande alcoliche prima di iniziare l'amplesso, nonché filmare i loro “incontri amorosi”. Tali “modalità di svolgimento condivise” della loro vita di coppia non crea però nessun problema alla loro relazione …
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Giurisprudenza • 84
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/05/2019, n. 11747Provvedimento: 1 1747-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' GIOVANNI MAMMONE Primo Presidente - CIVILE MAGISTRATI AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - Ud. 15/01/2019 - PU FELICE MANNA - Presidente Sezione - R.G.N. 19409/2017 ENRICA D'ANTONIO - Consigliere - Can Malt Rep. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - eu ALBERTO GIUSTI - Consigliere - - Rel. Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -ANGELINA MARIA PERRINO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19409-2017 proposto da: CI LE, nella qualità di erede di LI CE, LI …Leggi di più...
- art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015·
- grave violazione di legge·
- decisione difforme dalla precedente consolidata giurisprudenza di legittimità·
- ruolo della motivazione·
- individuazione·
- tipologie·
- errore sottratto alla clausola di salvaguardia·
- esclusione·
- responsabilità per grave violazione di legge·
- condizioni·
- responsabilita' civile·
- magistrati·
- magistrati e funzionari giudiziari
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530 , 539 , 541 , 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
- Art. 2. 1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale , dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.
- Art. 3. 1. Dopo l' articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".