Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 marzo 1996 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 1998 |
Commentari • 185
- 1. Osservatorio Corte EDU: dicembre 2022https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
Selezione di pronunce rilevanti per il sistema penale A cura di Francesco Zacché e Stefano Zirulia Il monitoraggio delle pronunce è stato curato, questo mese, da Mario Nicolini (artt. 3 e 10 Cedu) e Pietro Zoerle (artt. 5 e 6 Cedu). In dicembre abbiamo selezionato pronunce relative a: obblighi delle autorità di perseguire gli abusi sessuali in ambito famigliare (art. 3 Cedu); controllo di attendibilità delle prove poste alla base dell'arresto dei sospetti autori del reato (art. 5 Cedu); omessa motivazione del diniego di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (art. 6 Cedu); immunità parlamentare per dichiarazioni diffamatorie (art. 6 Cedu); Condanna a pena pecuniaria per …
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Giurisprudenza • 93
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/03/2025, n. 10869Provvedimento: In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI 10869-25 Composta da GH SA GI DE SA LL AS RE Vincenzo IA Luigi CH Ercole Aprile IE PP NI RB ha pronunciato la seguente - Presidente- Sent. n. sez. 19 C.C. - 12/12/2024 R.G.N. 7505/2024 - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese nel procedimento nei confronti di Di IE GI, nato a [...] il …Leggi di più...
- art. 572 cod. pen.·
- giurisprudenza di legittimità·
- art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen.·
- incidente probatorio·
- vulnerabilità·
- potere discrezionale del giudice·
- persona offesa·
- abnormità del provvedimento·
- contrasto interpretativo·
- vittimizzazione secondaria
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il capo I del titolo IX del libro secondo e gli articoli 530 , 539 , 541 , 542 e 543 del codice penale sono abrogati.
- Art. 2. 1. Nella sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale , dopo l'articolo 609, sono inseriti gli articoli da 609-bis a 609-decies introdotti dagli articoli da 3 a 11 della presente legge.
- Art. 3. 1. Dopo l' articolo 609 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 609-bis (Violenza sessuale). - Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita in misura non eccedente i due terzi".