Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2000, n. 10058
CASS
Sentenza 23 giugno 2000

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L'art. 128 del D.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata. Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, ne' è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado,disporne la restituzione, subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale.

Dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni, è legittima la rinnovata nomina degli stessi periti, specie ove non risulti possibile trovare altri periti per la medesima indagine. (Fattispecie relativa a perizia disposta per accertare l'autenticità di un dipinto).

Al perito nominato di ufficio è consentito affidare adempimenti materiali e analisi di laboratorio a terzi di sua fiducia, a condizione che ciò non si risolva in una sorta di incarico completamente affidato ai terzi stessi ovvero in una "delega" ad espletare la perizia e sempre che egli controlli, sottoponga a vaglio critico e faccia proprio i risultati degli esami e delle attività eseguiti altrove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2000, n. 10058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10058
    Data del deposito : 23 giugno 2000

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