Sentenza 23 giugno 2000
Massime • 3
L'art. 128 del D.P.R. n. 490 del 1999 prevede che le disposizioni del precedente art. 127, il quale punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio, non si applichino, tra l'altro, a chi pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa ovvero, quando ciò non sia possibile, in dichiarazione separata. Ne consegue che in tal caso, non potendo configurarsi reato, non è possibile disporre la confisca di un quadro dichiaratamente falso, ne' è possibile, una volta confermata in appello l'assoluzione dal reato di commercio di un quadro contraffatto, oggetto, ciò nonostante, di confisca in primo grado,disporne la restituzione, subordinandola all'apposizione, su di esso, di una dicitura di accertata contraffazione in sede giudiziaria, essendone lecita la detenzione per uso esclusivamente personale.
Dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni, è legittima la rinnovata nomina degli stessi periti, specie ove non risulti possibile trovare altri periti per la medesima indagine. (Fattispecie relativa a perizia disposta per accertare l'autenticità di un dipinto).
Al perito nominato di ufficio è consentito affidare adempimenti materiali e analisi di laboratorio a terzi di sua fiducia, a condizione che ciò non si risolva in una sorta di incarico completamente affidato ai terzi stessi ovvero in una "delega" ad espletare la perizia e sempre che egli controlli, sottoponga a vaglio critico e faccia proprio i risultati degli esami e delle attività eseguiti altrove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2000, n. 10058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10058 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR.GIUSEPPE SAVIGNANO PRESIDENTE del 23/6/2000
DR.FELICE SAVERIO MANNINO CONSIGLIERE SENTENZA
DR.VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE N. 2574
DR.ALDO CECCHERINI CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
DR.ALFREDO LOMBARDI CONSIGLIERE N. 49599.99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR IA N. A PALOMBAIO DI BITONTO IL 6.1.40 RES. A TORRE CANNE VIA EROI DEL MARE 81
SE RI SA N. A IVREA L'11. 8.27, RES. A CASTELLETTO TICINO VIA SIVO 1
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 5.7.99 la quale, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 15.1.97, eliminava la confisca e disponeva la restituzione del dipinto a TT MA IS, previa apposizione sul retro della tela con inchiostro indelebile della seguente dicitura:
"accertata la contraffazione con sentenza del Tribunale penale di Brindisi in data 15.1.97 confermata in appello". Confermava nel resto la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARIO FRATICELLI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, i quali hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I due imputati indicati in epigrafe venivano citati a giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi, unitamente ad ER VI deceduto nelle more del processo, per rispondere del reato di cui agli artt. 110 Codice Penale e 3 della Legge n. 1062.71 - commesso il 24.2.89 - perché il fatto non costituisce reato. Veniva ordinava la confisca del quadro in sequestro. L'imputazione era relativa alla detenzione, per la vendita, di un quadro dal titolo "Portrait de jeune femme" attributo ad AM IA.
2. Detto quadro sarebbe stato di proprietà della famiglia TT fino dal 1942, per averlo acquistato da stranieri di passaggio nella città di Ivrea. Successivamente il dipinto veniva fittiziamente venduto all'ER, peraltro al solo scopo di consentirgli di trovare un acquirente, contro promessa di una provvigione pari al 10% del prezzo che sarebbe stato spuntato.
3. Il 24.2.89 i Carabinieri di Fasano sequestravano detto quadro.
4. Espletata una perizia circa l'autenticità del dipinto, essa veniva annullata e ripetuta per vizi di forma. Le conclusioni dei periti erano nel senso della non-attribuibilità del quadro al IA, per i motivi che appresso si vedranno. Gli imputati venivano peraltro assolti per difetto dell'elemento psicologico del reato ed il quadro veniva confiscato.
5. La Corte di Appello disattendeva le eccezioni di nullità della perizia espletata in primo grado Peraltro, in applicazione dell'art. 8 della Legge n. 1062.71, restituiva il quadro a TT MA IS, a condizione che su di esso venisse apposta la dicitura riportata in epigrafe.
6. Hanno proposto distinti ricorsi per Cassazione i due imputati TT e UM, per i motivi che seguono.
7. Col primo motivo del ricorso, il UM deduce violazione, a sensi dell'art. 606 lett. (c) CPP, degli artt. 221 e 228 Codice di Procedura Penale , per essere la sentenza basata su perizia nulla.
8. Con ordinanza 3.11.95, il Tribunale dichiarava la nullità della perizia PP e DE, per omesso avviso ai consulenti di parte dell'inizio delle operazioni peritali. Peraltro, la perizia veniva nuovamente affidata ai suddetti, con la motivazione che sarebbe stata constatata la difficoltà di trovare, in Italia, persone esperte nello specifico campo. Motivo infondato, perché i due esperti non erano insostituibili.
9. Comunque, i periti PP e DE si erano basati, a loro volta, su una vera e propria perizia da loro affidata alla società Panart, senza autorizzazione del giudice ad avvalersi di persone estranee e, comunque, perché l'incarico alla Panart non riguardava solo attività materiali. In sostanza, come si comprende chiaramente dal ricorso, i periti del tribunale hanno affidato la perizia a terzi non nominati dal giudice.
10. Col secondo motivo del ricorso, il UM deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. (b) CPP, dell'art. 7 della Legge n. 1062.71, per avere la Corte di Appello disposto che venisse apposta sul quadro la dicitura inerente alla falsità, senza che ciò sia previsto da alcuna norma.
11. Col primo motivo del ricorso, la TT ripercorre i motivi già illustrati dal ricorso UM in punto di nullità della perizia.
12. Col secondo motivo del ricorso, la TT eccepisce anch'essa l'illegittimità della dicitura imposta all'atto della restituzione del quadro in parola.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Il primo motivo dei due ricorsi è infondato. Dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso dell'inizio delle operazioni alle parti, non è vietato al giudice nominare gli stessi periti, specie se non risulti possibile trovare altri periti per la stessa indagine.
14. Parimenti, non è inibito ai periti di ufficio affidare adempimenti materiali ed analisi di laboratorio a terzi di loro fiducia, a condizione che ciò non si risolva in una sorta di incarico completamente affidato ai terzi stessi, ovvero in una "delega" ad espletare la perizia. Peraltro, i periti di ufficio possono rivolgersi a terzi per analisi di laboratorio o per adempimenti materiali, a condizione che essi stessi controllino, sottopongano a vaglio critico e facciano propri i risultati delle analisi fatte eseguire altrove. Ad esempio, se un perito medico- legale ha bisogno di far sottoporre un periziando ad esame radiografico, egli può certamente inviare il paziente presso uno studio attrezzato e far eseguire l'esame; dovrà però sottoporre a vaglio critico il referto, il quale entrerà a far parte della relazione per il giudice se e nella misura in cui sarà stato recepito dal perito di ufficio.
15. Nella specie, i due periti di ufficio si sono rivolti alla Pan- Art per l'esecuzione di una serie di indagini sul dipinto. La società Pan-Art non si è limitata all'esecuzione di esami di laboratorio, ma ha espresso valutazioni, sull'opportunità delle quali si può discutere.
16. I rilievi eseguiti dalla Pan-Art hanno dato i risultati seguenti, come evidenziato dalla motivazione della sentenza di appello: dipinto eseguito su tela piuttosto grossa;
preparazione e strati pittorici molto sottili;
preparazione non distinguibile;
assenza dei bianchi di piombo, zinco e titanio;
non presenza di disegno preparatorio sottostante;
pennellata nera di impostazione;
stesura dei colori definitivi a risparmio;
non presenza di pentimenti;
presenza di vernice ossidante sopra la pellicola pittorica;
non residui di vernice sopra la firma;
segni di una operazione di pulitura precedente la firma;
firma eseguita in due fasi successive, mediante la stesura di rosso e nero.
17. A questi dati oggettivi, la Pan-Art aggiunge delle considerazioni, che per vero non sono di competenza di un tecnico di fiducia dei periti e che valgono in quanto recepite, previo esame critico, da parte dei periti di ufficio.
18. Nella specie, tale ricezione è stata fatta e l'esame critico è stato eseguito. Nota infatti il perito SA Cappuqi che "la figura è stata realizzata riempiendo di colore gli spazi delimitati dalla linea nera di contorno, in maniera piatta, non creando volume come era solito fare IA, cioè aggiungendo, pennellata dopo pennellata, tonalità diverse di colore, realizzando, attraverso lievi sfumature, la rotondità della figura nello spazio. Altra diversità fra il dipinto in oggetto e in generale quelli di IA è che qui manca la struttura, l'impalcatura del disegno che è fondamentale e caratteristica di questo pittore che, come noto, era anche scultore." Altra stranezza è la firma, che può essere ripetuta dopo un ripensamento, ma non viene in genere "ripassata" in maniera non naturale.
19. Anche il perito Andrea DE, dopo avere recepito le indicazioni tecniche della Pan-Art, aggiunge considerazioni a proposito della ricostruzione in epoca recente del telaio in abete, della ricomposizione di uno strappo in resina vinilica e della cimosa. Il dipinto è stato manipolato forse tra gli anni 1960-1970. 20. In definitiva, il giudizio di merito in ordine alla non- autenticità del quadro in questione non è soggetto a censura, siccome motivato in riferimento ad una perizia basata in larga misura su analisi fatte eseguire presso un laboratorio terzo, ma non per ciò inutilizzabile, posto che i periti di ufficio hanno fatto proprie le risultanze analitiche e le hanno sottoposte a vaglio critico. Dalla motivazione della sentenza di appello è possibile ricavare ulteriori elementi a conforto della diagnosi di falsità:
trama grossa della tela, mentre IA si avvaleva di tele a trama più fine;
tecnica pittorica diversa, con pennellate allungate, mentre AN usava pennellate a tocchi brevi di colore;
nessuna traccia di disegno preparatorio ne' di ripensamenti;
pulitura discontinua e disorganica;
firma eseguita con ripasso;
preparazione approssimativa.
21. Fondato è invece il secondo motivo dei due ricorsi. L'art. 129 del vigente TU n. 490.99 punisce la contraffazione di opere d'arte e la loro messa in commercio. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, salvo che si tratti di persone estranee al reato.
22. L'art. 128 del detto TU prevede che le disposizioni dell'art. 127 cit. non si applicano a chi, tra l'altro, pone in vendita copie di opere di pittura dichiarate espressamente non autentiche mediante annotazione sull'opera stessa avvero - quando ciò non sia possibile - in dichiarazione separata. Il senso dell'art. 128 che non costituisce reato porre in vendita copie o esemplari dichiarati espressamente falsi e, quindi, non è possibile disporre in tali casi la confisca. La norma non prevede, invece, che sia possibile subordinare la restituzione di un quadro non autentico all'apposizione della dicitura in esame, perché non è vietato detenere per uso esclusivamente personale un quadro falso, ma solo metterlo in commercio come autentico. In altri termini, non è prevista dalla norma una combinazione tra l'art. 127 e l'art. 128 del TU n. 490.99, nel senso che sia possibile revocare la confisca imponendo al privato di apporre la dicitura inerente alla falsità. 23. La condotta esimente di cui all'art. 128 del TU n. 490.99 deve precedere la dichiarazione di non punibilità e non seguirla. Nel caso in esame, l'ordine di restituzione non può essere riformato "in peius" stante la mancata impugnazione da parte del PM, ma non può esigersi dalla TT che essa apponga la dicitura prevista sul dipinto, finché l'interessata si limiterà a detenere il quadro per uso personale. Ove la stessa ponga nuovamente in vendita il quadro, potrà a sua discrezione apporre la dicitura prevista al fine di non incorrere in una nuova denuncia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione avente ad oggetto la dicitura di falsità del dipinto. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2000