Sentenza 10 maggio 2001
Massime • 3
In tema di capacità del giudice, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt.25 e 110 della Costituzione, dell'art.33, comma 2, cod.proc.pen., nella parte in cui non prevede che la violazione delle disposizioni tabellari per l'applicazione del giudice all'ufficio giudiziario comporti la mancanza di capacità del giudice stesso e la conseguente nullità degli atti, dal momento che, in linea con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.419 del 14 dicembre 1998, le disposizioni relative all'assegnazione dei giudici agli uffici e alle sezioni non concorrono a determinare la capacità del giudice e che il principio del giudice naturale trova adeguata garanzia nelle disposizioni dell'Ordinamento giudiziario e nei rimedi che ad esso si ricollegano.
In tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen., ostandovi l'espresso disposto di cui all'art. 33 comma secondo dello stesso codice, il fatto che uno dei componenti del collegio sia stato applicato all'ufficio senza l'osservanza dei criteri fissati in sede tabellare secondo il congiunto disposto degli artt.110 e 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche, in quanto il mancato rispetto di tali disposizioni non attiene alla capacità generica del giudice, cui può conseguire in caso di inosservanza la nullità degli atti compiuti, ma solo alla sua capacità specifica.
In tema di perizia, costituisce nullità relativa la violazione delle disposizioni Circa l'incompatibilità del perito nominato dal giudice, così che le relative questioni non possono essere avanzate oltre i termini fissati dall'art.182,comma 2, cod.proc.pen. Ne consegue che dev'essere dichiarata inammissibile la eccezione di nullità dell'atto proposta per la prima volta dal difensore in sede di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2001, n. 24077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24077 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
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J. M
240 77 REGISTRO GENERALE N. 1076 de l 2001
UDIENZA PUBBLICA DEL 10.5.20 01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 719 SENTENZA N. UFFICIO COPIE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Richiesta copia studio UFFICIO COPIE dal Sig. COMIRATO 12006 RichiestL SOR 2ªORP REPUBBLICA per diritti L. ITALIANA dal Sig. 13 610. 2001 per dirittiairil" ལྦུ་ 12000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE 13 GTU 2001 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Fortunato Pisanti Presidente LIRE 2000 Dott. Francesco Romano CANCELLERIAConsigliere
Dott. Tito Garribba Consigliere
Dott. Ilario Martella Consigliere
Dott. OV Conti Consigliere ha pronunciato la seguente: BE127785
AS618304 SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Cagliari nonché dagli imputati
CO NI, AN NI, DO OV, DO Seba-
stiano, IU NI e CA OR
AVVERSO la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, il 20 aprile 2000;
Udita la relazione svolta dal Cons. Tito Garribba;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale Anna Ma-
•per los manifesto infanta Fezz;
alle questioni di costituzionalife;
ina bilite 21ea2so Pite ria De Sandro, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi alter
Udito per la parte civile Regione Sardegna l'avv. Campus, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Aste, EP Madia, Lorenzo Soro, Pasquale Ramazzotti, Enzo
Musco e Gianni Sannio, che hanno chiesto l'accoglimento dei ri-
spettivi ricorsi;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Il fatto.
La sera del 18 maggio 1995 CH RU veniva prele-
vato a forza all'interno del suo complesso alberghiero, sito in
Cala Gonone frazione di Dorgali e, dopo un viaggio di circa tre ore compiuto prima in auto e poi a piedi, veniva rinchiuso in una grotta ubicata sulla mezzacosta del monte Orudè, versante di
Lanaitto. Alla sua custodia provvedevano due individui che si alternavano con turni di dodici ore ciascuno..
Il sequestrato, verso la fine del mese, con lettera indi-
rizzata all'amico avv. Mannironi chiedeva aiuto e precisava che il prezzo da pagare per la sua liberazione era di cinque miliar-
di.
Il 4 luglio perveniva all'avv. Mannironi una seconda lette-
ra, nella quale, al pressante messaggio rivolto dal sequestrato ai familiari, era unita l'intimazione dei sequestratori a pagare il prezzo entro il ferragosto, pena il taglio di un orecchio;
"seguivano i nomi di cinque avvocati tra cui scegliere chi avreb-
be preso contatto con la malavita per condurre le trattative. Su
consiglio dell'avv. Mannironi, i familiari sceglievano l'avv
. ...
R oo
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Brodu, il quale il 12 luglio accettava l'incarico e si rivolgeva a SS NI, che stava difendendo in un processo per l'appli-
cazione della misura di prevenzione patrimoniale. I familiari
facevano sapere che potevano pagare al massimo un miliardo e
mezzo.
Le trattative languivano, finché il 5 settembre il seque-
strato scriveva un'altra lettera, precisando che aveva convinto i sequestratori ad accettare un riscatto di tre miliardi. I fa-
miliari allora indicavano all'avv. Brodu in lire 1.730.000.000
la somma più alta che sarebbero riusciti a raccogliere e i se-
questratori rispondevano di accettarla e che il residuo doveva essere pagato a liberazione avvenuta.
Il 15 ottobre veniva liberato CI EP, vittima di altro sequestro perpetrato alcuni mesi prima di quello di Chec-
chi, ed erano immediatamente arrestati SS NI e TU
NI, che in numerose conversazioni intercettate avevano di-
scusso di entrambi i fatti delittuosi.
Il 21 ottobre gli elicotteri delle forze dell'ordine prese-
ro a velteggiare davanti alla grotta ove CH era tenuto pri-
gioniero e i custodi si davano alla fuga. Rimasto solo, CH
attese quattro giorni prima di uscire allo scoperto e chiamare aiuto verso il sottostante ovile di AR OR, ove erano acquartierati i carabinieri, che subito lo recuperarono.
In
Tra i reperti rinvenuți nella grotta, risultavano utili per le indagini uno specchietto da toeletta e una bomboletta di lu-
brificante per armi su cui erano rilevate le impronte papillari - 4 -
rispettivamente di CO NI e di DO SE.
All'atto della liberazione, CH RU calzava, un paio di stivali, fornitigli dai custodi, che risultavano essere stati fabbricati da un calzaturificio trevigiano e, dopo una se-
rie di passaggi documentati da scritture contabili, venduti da
IA AR a RU OV. Quest'ultimo dapprima negava di averli acquistati;
poi, sentito il 3.6.1996 dal pubblico mini-
stero quale persona informata sui fatti ex art. 351 cod.proc.
ammetteva di averli effettivamente ricevuti e aggiungeva pen.,
che li aveva lasciati nell'ovile di AR OR dopo averli indossati durante le operazioni di vaccinazione del bestiame.
Dai successivi accertamenti risultava che RU, nella cennata circostanza, aveva usato altro tipo di stivali, per cui veniva accusato di concorso nel sequestro.
Il Tribunale di Nuoro, con sentenza del 9 aprile 1999, di-
chiarava SS NI, TU NI, DO OV, Gad-
done SE, CO NI, EM GI e AR OR
colpevoli del delitto di sequestro di persona a scopo di estor-
eccettuato EM, anche di quelli sione e, strumentalmente connessi. Assolveva invece RU OV per non avere commesSO
il fatto.
La Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sas-
sari, con sentenza del 20 aprile 2000, assolveva EM dal-
d'unico reato ascrittogli per non avere commesso il fatto; con-
cedeva le circostanze attenuanti generiche a AR, CO e
DO SE, riducendo le rispettive pene;
confermava nel _
888888888886
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resto la decisione di primo grado.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazio-
ne tutti gli imputati condannati nonché il pubblico ministero.
Saranno esaminati prima i motivi comuni a più ricorrenti e poi quelli soltanto personali concernenti le singole posizioni.
i K -6-
$2. L'eccezione di nullità del giudizio di primo grado per incapacità del giudice.
Occorre rammentare:
che il presidente della Corte d'appello di Cagliari, quando il giudizio di primo grado era appena cominciato (s'erano CO-
stituite le parti), con decreto del 15.5.1998, applicava la dott.ssa Maria Grazia CO, magistrato con funzioni di consigliere presso la detta Corte, al Tribunale di Nuoro "con l'incarico di presiedere il collegio nel procedimento penale a carico di SS NI e altri";
che il 25.5.1998 la dott.ssa CO assumeva le funzioni di presidente del collegio giudicante del citato processo;
che il Consiglio Superiore della Magistratura il 23.9.1998
-
deliberava di non approvare il decreto di applicazione, per-
ché la individuazione della dott.ssa CO all'incarico di presiedere il collegio nel procedimento in questione "non rispondeva ai criteri predeterminati e oggettivi per la SO-
stituzione dei magistrati, previsti nelle tabelle di composi-
zione del Tribunale di Nuoro";
che successivamente il C.S.M., su conforme richiesta del pre-
sidente della Corte d'appello di Cagliari che meglio spiegava della disposta applicazione, con delibera delle ragioni 23.9.1998, revocava il precedente provvedimento e approvava i'applicazione della dott.ssa CO "nel senso che è de-
stinata al Tribunale di Nuoro con funzioni di presidente del -7-
collegio".
Orbene i ricorrenti AR, SS e CO reiterano l'ecce-
zione di nullità ex art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc.pen. del giudizio di primo grado e degli atti conseguenti per inosservan-
za delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice, assumendo che il provvedimento di applicazione in di-
scorso aveva violato il principio del giudice naturale precosti-
tuito per legge stabilito dall'art. 25 Cost., perché la dott.ssa
Corradini era stata nominata per presiedere quello specifico giudizio, rimuovendo il presidente titolare che l'aveva già ini-
ziato, e così disapplicando le norme dettate in materia dall'or-
dinamento giudiziario.
In subordine si deduce l'illegittimità dell'art. 33 comma 2
cod.proc.pen., per contrasto con gli artt. 25 comma 2 e 111 com-
ma 2 Cost., nella parte in cui, negando che le disposizioni sul-
la destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezio-
ni attengono alla capacità del giudice, esclude che la loro vio-
lazione sia causa di nullità assoluta ex art. 178 lett. a).
$2.1 L'eccezione proposta, come hanno correttamente ri-
tenuto i giudici di primo e secondo grado, è infondata.
Per individuare quali siano le condizioni di capacità del giudice la cui inosservanza determina la nullità assoluta sanci-
ذي ta dall'art. 178 comma 1 lett. a) cod.proc.pen., occorre risali-
re all'art. 33, il quale richiama, al primo comma, "le condizio-
ni stabilite dalle leggi dell'ordinamento giudiziario" e aggiun- www. t o
/ www . ddon s
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ge, al secondo comma, che "non si considerano attinenti alla ca-
pacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudi-
ce agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici".
Alla stregua di tale disciplina, questa Corte Suprema ha da tempo precisato che la capacità del giudice, quale capacità di esercizio della funzione giurisdizionale, va distinta in capaci-
tà generica e capacità specifica: la prima concerne la nomina e l'ammissione alla funzione giurisdizionale;
la seconda, invece,
la costituzione del giudice nel singolo processo. 2 La nullità prevista dall'art. 178 lett. a) cit. ha riferimento soltanto al-
la capacità generica di esercizio della funzione, mentre la ca-
pacità specifica, che presuppone la regolare costituzione del giudice nell'ambito di un determinato processo, non è assistita
da uguale sanzione, avendo il legislatore voluto evitare che la violazione delle regole concernenti il funzionamento interno de-
gli uffici giudiziari potesse dar luogo a nullità processuali
(v. Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di proce-
dura sub art. 178). Nel caso concreto, in cui si deduce l'irregolare costitu-
zione del collegio giudicante per essere stata la dott.ssa Cor-
radini destinata a presiederlo in forza di un provvedimento che
14 non avrebbe rispettato il disposto degli artt. 7 bis e 110 R.D. 30.1.1941 n. 12, si ricade in una tipica ipotesi di incapacità
specifica del giudice, come si è appena detto, non è san- che, -9- 1
zionata dalla nullità prevista dall'art. 178 lett. a).
L'eccezione di illegittimità costituzionale della disposi-
zione di cui al secondo comma dell'art. 33 cod.proc.pen.
- dedotta dalla difesa in via subordinata
- è manifestamente in-
fondata.
Sulla questione si è in tal senso già pronunciata la Corte
costituzionale con la sentenza 419 del 1998, osservando, da ( n.
un lato, che la costruzione normativa della capacità del giudice come idoneità generica all'esercizio della funzione giurisdizio-
nale, alla cui definizione non concorrono le regole sulla desti-
nazione agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi, risponde a crite-
ri di razionalità e, dall'altro, che il principio del giudice naturale precostituito per legge ha avuto attuazione
- in rela- zione all'esigenza di impedire che un determinato giudizio sia assegnato ad un giudice allo scopo discrezionalmente costituito con le norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al
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nuovo processo penale (approvate con d.P.R. 22.9.1988 n. 449),
la cui violazione non deve necessariamente essere sanzionata dalla nullità degli atti, così come è previsto dall'art. 178
lett. a) per la diversa e autonoma fattispecie della mancanza
delle condizioni di costituzione del giudice, ma può trovare ri-
medio in altri strumenti apprestati dall'ordinamento giuridico
***
*considerato nel suo complesso.
La Corte costituzionale ha dunque giudicato legittima la scelta compiuta dal legislatore ordinario, il quale ha ritenuto OB
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di soddisfare, per questo aspetto, l'esigenza di precostituzione del giudice attraverso la predeterminazione di criteri obietti-
vi, la cui definizione è rinviata al Consiglio Superiore della
Magistratura, che vi provvede deliberando le relative tabelle, e ha altresì predisposto una disciplina per cui "l'ipotesi di vio-
lazione di quanto disposto nelle tabelle o dei criteri di asse-
gnazione degli affari rimane senza rilievo processuale, ma im-
plica la messa in opera delle procedure amministrative proprie del Consiglio Superiore della Magistratura, oltre che, eventual-
mente, dell'iniziativa disciplinare" (v. Relazione al progetto preliminare delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giu-
diziario al nuovo processo penale).
Comunque, prima di chiudere l'argomento, non si può non la valutazione espressa dal giudice d'appelloconcordare con circa la regolare costituzione del collegio che condusse il di- 1 battimento di primo grado. Infatti, quando all'udienza del
5.10.1998 iniziò la proposizione e discussione delle questioni preliminari di cui all'art. 491 cod.proc.pen., era già interve-
nuta la delibera del C.S.M. del 30.9.1998, che, riconoscendo la sussistenza di oggettive esigenze di servizio, approvò l'appli-
cazione della dott.ssa CO "al Tribunale di Nuoro, con funzioni di presidente del collegio penale". In tal modo il
C.S.M., avvalendosi dei poteri di organo superiore di controllo,
**emendò il provvedimento del presidente della Corte d'appello proprio nella parte in cui, conferendo al predetto magistrato lo specifico incarico "di presiedere il collegio nel procedimento .
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penale a carico di SS NI e altri" e, quindi, assegnando il processo ad personam, violava il principio della precostitu-
zione del giudice.
$3. L'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali.
I ricorrenti CO e SS reiterano l'eccezione di inuti-
lizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali per inosservanza degli artt. 267 e 268 comma 3 cod.proc.pen., dedu-
cendo:
a.) che i decreti di autorizzazione e di proroga conterrebbero una motivazione meramente apparente, costituita da clausole di stile e da un acritico rinvio alle richieste del pubblico
P ministero e della polizia giudiziaria;
b) che le operazioni di intercettazione sono state compiute me-
diante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, senza che il pubblico ministero abbia adottato il provvedimento prescritto dalla legge;
c) che la polizia giudiziaria ha registrato, secondo la propria scelta discrezionale, soltanto le conversazioni ritenute "in-
teressanti".
$3.1 Le intercettazioni investite dall'eccezione di inu-
tilizzabilità furono disposte in via d'urgenza dal pubblico mi-
mistero con decreto del 27.6.1995 convalidato dal giudice per le indagini preliminari nel termine delle quarantotto ore e proro-
per periodi successivi di quindici giorni fino algate 08 . 888 888669
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16.10.1995, al fine di captare le conversazioni che si svolgeva-
no sull'autovettura di SS tra questi e altri pregiudicati in-
dagati per il sequestro in persona di CI EP.
Occorre rammentare che questa Corte, con recente decisione presa a Sezioni Unite (sentenza n. 17 del 21.6.2000, Primavera e altri), ha chiarito che, in tema di provvedimenti concernenti le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, per l'assolvi-
mento dell'obbligo di motivazione, la cui mancanza determina
l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, è
legittimo il ricorso alla motivazione per relationem, a condi-
zione che essa:
a) faccia riferimento, ricettizio o di semplice rinvio, a un le-
gittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessa-
to o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui divie-
ne attuale l'esercizio della facoltà di critica ed eventual-
mente di gravame.
Ha altresì precisato, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minor impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono - 13 -
ugualmente dare conto della ragione di persistenza delle esigen-
ze captative.
Orbene la Corte d'appello ha rettamente respinto l'eccezio-
ne di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni,
Os- servando, in conformità ai suesposti principi:
sotto il profilo sub a), che esistevano le condizioni previ-
! ste dall'art. 13 D.L. n. 152/1991 per il compimento delle in-
tercettazioni (sufficienti indizi di reato e necessità per lo svolgimento delle indagini) nonché gli estremi dell'urgenza prescritti dall'art. 267 comma 2 cod.proc.pen.; che il rinvio alla richiesta di intercettazione ambientale inoltrata della questura di Nuoro rappresentava appagante motivazione del de-
creto emesso dal pubblico ministero, posto che essa conteneva elementi idonei a giustificare l'intercettazione ed era stata messa nella disponibilità delle parti per l'eventuale esame;
che la completezza della motivazione del provvedimento adot-
tato dal pubblico ministero si rifletteva sulla legittimità
del decreto di convalida emesso dal giudice per le indagini preliminari, che a quella motivazione rinviava;
che non pote-
va pretendersi che i decreti di proroga dovessero essere di
volta in volta motivati con nuovi e diversi argomenti, quando la situazione delle indagini e il protrarsi della cattività
dell'ostaggio costituivano ragioni più che valide perché le intercettazioni proseguissero;
sotto il profilo sub b), che l'autorizzazione, contenuta nel - 14 -
decreto del pubblico ministero, a utilizzare gli impianti in dotazione della questura di Nuoro, era giustificata dalla ne-
cessità, che non poteva essere soddisfatta per mezzo degli impianti esistenti presso la procura della Repubblica, di at-
tivare la microspia installata sull'autovettura di SS,
quando le pattuglie incaricate del servizio di osservazione segnalavano che a bordo della stessa erano salite persone le cui conversazioni potevano avere rilievo per le indagini;
sotto il profilo sub c), che la discontinuità delle intercet-
tazioni era dovuta al fatto che la microspia veniva attivata soltanto in presenza di condizioni favorevoli per l'ascolto,
senza peraltro che vi fossero state manipolazioni del mate-
riale registrato.
A queste osservazioni deve aggiungersi:
relativamente al profilo sub a), che il pubblico ministero
- non ha compiuto un mero rinvio agli elementi esposti nella richiesta della polizia giudiziaria, ma li ha anche debita-
mente vagliati e ritenuti idonei a giustificare l'intercetta- zione; e il provvedimento di convalida, pur contenendo sol-
tanto l'affermazione di avere esaminato il decreto emesso dal pubblico ministero e di avere ritenuto che la necessità e l'urgenza dell'intercettazione si evincevano dalla richiesta della polizia giudiziaria "a cui si fa integrale riferimen-
to", manifesta, a prescindere dall'uso di un modulo a stampa,
il decidente ha preso cognizione delle ragioni esposteche -15-
nell'atto di riferimento, e che, condividendole, le ha fatte proprie, disponendo pertanto la convalida;
relativamente al profilo sub b), che il pubblico ministero dispose che l'intercettazione fosse effettuata presso i loca-
li della questura "mediante l'impiego di apparecchiatura tec-
nica TF-02 in dotazione della Squadra Mobile della Questura
di Nuoro, consistente in un trasmettitore che utilizza la re-
te Telecom", così significando, sia pure implicitamente, che l'intercettazione non poteva essere eseguita presso la procu-
ra della Repubblica per indisponibilità di quell'attrezzatura tecnica che solo la questura possedeva;
relativamente al profilo sub c), che non è stato minimamente
-
provato che il modo di procedere della polizia giudiziaria,
consistito nell'attivare la microspia e registrare le conver-
sazioni solo quando a bordo dell'autovettura tenuta sotto os-
servazione venivano viste salire persone sospettate di coin-
volgimento nel sequestro, abbia nuociuto alla genuinità о
completezza dell'intercettazione.
Il motivo di ricorso è dunque infondato. - 16-
$4. La diminuente per il giudizio abbreviato.
I ricorrenti CO, SS, TU, DO OV e Sebastiano reiterano la doglianza sulla mancata applicazione della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato, assu-
mendo che gli ulteriori accertamenti, in vista dei quali il pub-
blico ministero si era opposto al rito speciale, erano prete-
stuosi o superflui;
che il dibattimento non aveva portato ad ac-
quisire alcun nuovo elemento probatorio;
che comunque la novella legislativa, che ora prevede l'ammissione al giudizio abbreviato sulla sola richiesta dell'imputato, sarebbe applicabile anche alla fattispecie, e, in caso di interpretazione contraria, si solleva questione di illegittimità della nuova disciplina per contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3
Cost. s4.1 Si rammenta che il giudice del merito, per verifica-
se il negato consenso del pubblico ministero, alla richiesta re di celebrazione del giudizio con il rito abbreviato, sia da con-
siderarsi giustificato, deve accertare, con valutazione ex ante cioè riportandosi al momento in cui il dissenso venne espres-
-
senza tenere conto della acquisizioni probatorie sopravvenu- So,
te in corso di dibattimento se il processo era definibile allo stato degli atti;
e il relativo apprezzamento, quando sia coe-
rentemente formulato, non è censurabile in sede di legittimità,
poiché implica una valutazione di fatto.
Orbene il giudice d'appello, attenendosi al cennato crite- 888888888888
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rio di valutazione, ha ritenuto che il processo non fosse defi-
nibile nell'udienza preliminare per le seguenti ragioni:
per SS, TU e DO OV, perché, a causa dei
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contrasti esistenti tra la trascrizione qurata dalla polizia :
giudiziaria e quella effettuata dai periti nominati in sede di incidente probatorio, era necessario disporre una nuova perizia per fare chiarezza su alcuni punti delle conversazio-
ni intercettate che apparivano decisivi per il giudizio;
per CO e DO SE, perché, avendo essi conte-
stato i risultati degli accertamenti di polizia giudiziaria e chiesto l'espletamento di una perizia dattiloscopica, si pro-
filava la necessità di dover disporre accertamenti peritali per verificare l'attribuzione agli stessi delle tracce papil-
lari e biologiche rinvenute nella famosa grotta.
Essendo, dunque, la decisione in esame fondata su un cor- retto apparato logico-giuridico, le censure dei ricorrenti devo-
no essere rigettate.
$4.2 La richiesta di diminuzione di pena ex art. 442
cod.proc.pen. non può essere accolta neppure sotto il profilo dell'invocata applicazione della nuova disciplina del giudizio
- che non subordina più l'accoglimento della richie- abbreviato sta dell'imputato al consenso del pubblico ministero e al vaglio
*di ammissibilità del giudice perché la nuova legge (artt. 27,
28, 29, 30 e 56 legge 16.12.1999 n. 479 ) è entrata in vigore -18-
quando l'istruzione dibattimentale era ormai cominciata (ed era stata anche già pronunciata la sentenza di primo grado).
Per l'art. 11 comma 1 disp.prel.cod.civ. "la legge non di-
spone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo", per cui le nuove norme processuali riguardano il compimento degli atti futuri e non possono fungere da parametro per valutare gli atti precedentemente posti in essere dalle parti, giacché, altrimen-
ti, esse agirebbero retroattivamente. Infatti la corretta appli-
cazione del principio tempus regit actum richiede che, qualora intervenga un mutamento normativo tra il compimento dell'atto a opera delle parti e il suo successive controllo demandato al
giudice, quest'ultimo, nel valutare l'atto, faccia riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui l'atto stesso è stato realizzato. Pertanto il giudice d'appello ha correttamente nega-
to la spettanza del diritto alla diminuzione di pena, applicando i parametri di valutazione contenuti nella vecchia disciplina del giudizio abbreviato. La circostanza, poi, che un imputato, oggi citato al-
l'udienza preliminare, goda di condizioni di accesso al rito ab-
breviato più favorevoli di quelle già assicurate agli imputati che furono giudicati secondo la vecchia disciplina, costituisce una disparità di fatto, dipendente dal tempo di entrata in vigo-
re della nuova legge, che non dà luogo a questione di legittimi-
*tà costituzionale, perché la disuguaglianza deriva da un factore contingente, riferibile non alla norma considerata nel suo con-
tenuto precettivo, ma semplicemente alla sua concreta applica- www.
- 19-
: zione. Violazione del principio di uguaglianza avrebbe, invece,
potuto esservi ma non è questo il caso di specie
-
- soltanto se la nuova normativa non avesse regolato in modo identico le posi-
zioni di tutti coloro che si trovano nella medesima condizione temporale e nella stessa fase processuale. D'altronde, se si do-
vesse accogliere la pretesa dei ricorrenti, di fruire della ri-
duzione di pena in relazione ad un giudizio che non era defini-
bile allo stato degli atti e che è stato celebrato con il rito ordinario, la fisionomia e la razionalità del giudizio abbrevia-
to ne sarebbero radicalmente stravolte. La dedotta eccezione di illegittimità costituzionale quindi manifestamente infondata.
た it. www
- 20 -
$5. Il ricorrente AR nei motivi residui denuncia:
1. 1'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da
RU OV avanti al pubblico ministero il 3.6.1996, аст
quisite nel fascicolo per il dibattimento mediante contesta-
zione a norma dell'art. 500 comma 2 bis cod.proc.pen., per una triplice ragione: a) per inosservanza dell'art. 63 comma
2 cod.proc.pen., perché RU avrebbe dovuto essere sentito dal pubblico ministero in qualità di indagato, posto che, in quella data, già emergevano a suo carico indizi di reato,
avendo egli negato ogni rapporto con i noti stivali e anche cercato di persuadere IA a recedere dalle dichiarazioni già rilasciate;
b) per violazione dell'art. 6 par. 3 lett. d)
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, là dove stabilisce che ogni accusato ha diritto di interrogare o fare interroga-
re i testimoni a carico;
c) per violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dal
novellato art. 111 Cost.; qualora si ritenesse che l'utiliz-
zabilità è consentita dall'art. 1 commi 2 e 4 legge n.
35/2000 (ora art. 26 comma 5 legge n. 63/2001), se ne eccepi-
'sce l'illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 10 e 111
Cost.;
2. mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza: il racconto del sequestrato sul tragitto compiuto a piedi per raggiungere la grotta sarebbe incompatibile con la conformazione del sentiero, che partendo dal fondo di sua proprietà conduce alla grotta;
non solo, ma -21-
non si sarebbe considerato che, per raggiungere la grotta, oltre a quello che passa sul suo fondo, vi sarebbero altri tre sentieri, tutti di pubblico passaggio, sempre sul versan-
te di Lanaitto;
inoltre, dal versante di Oddoene 1
- che, a differenza di quello di Lanaitto, non era sorvegliato dalle forze dell'ordine si poteva pervenire alla grotta per ben
-
otto sentieri;
si censura poi che la corte di merito, pur ri- levando che le dichiarazioni accusatorie di RU contenevano delle menzogne, le abbia contraddittoriamente ritenute atten-
dibili; lamenta infine mancanza di motivazione sulla misura della pena inflitta.
$5.1 Le eccezioni di inutilizzabilità dedotte con il pri-
mo motivo sono tutte infondate.
In ordine a quella sub a), si osserva che la Corte territo-
riale, con valutazione di fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità, ha ritenuto che i sospetti che, all'epoca dell'au-
dizione del 3.6.1996, potevano sussistere intorno alla figura di Ruiu, non erano idonei a qualificarlo come indiziato di reato,
per cui il pubblico ministero l'aveva legittimamente sentito co-
me persona informata sui fatti. Invero argomenta il giudice di l'esperienza insegna che contraddizioni, esitazioni e merito
-
reticenze della persona sentita ex art. 362 cod.proc.pen. posso-
→no dipendere non già dal suo coinvolgimento nel reato oggetto di-
indagine, ma dal desiderio di sottrarsi all'ingrato dovere di testimoniare o da intimidazioni subite o
- e questa è l'ipotesi do s od
N
:
- 22-
nel caso concreto ritenuta più verosimile dalla remora a pale-
-
sare verità nocive a persona cui si è legati da rapporti d'affa-
ri, di amicizia;
di parentela. Del resto la migliore dimostra-
zione che non v'erano concreti elementi di prova a carico di insomma, ch'egli fosse sostanzialmente un testimone e RU e,
che tale avrebbe dovuto rimanere è fornita dalla sentenza irre-
vocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto, emessa nei suoi confronti nel giudizio di primo grado.
In ordine all'eccezione sub b), questa Corte osserva che la citata norma della Convenzione europea peraltro recepita nel-
l'art. 1 comma 3 legge cost. 23.11.1999 n. 2 è stata rispetta-
-
ta, perché le dichiarazioni di RU sono state acquisite nel fa-
scicolo del dibattimento non mediante la semplice lettura come
prevedeva l'art. 513 comma 2 cod.proc.pen., prima di essere mo-
dificato dall'art. 1 legge n. 267/1997 bensì attraverso il meccanismo della contestazione a norma dell'art. 500 comma 2 bis conformemente alla decisione della nota sentenza cod. proc.pen.,
della Corte costituzionale n. 361 del 2.11.1998. Infatti, me-
diante lo strumento della contestazione previsto dall'art. 500 comma 2 bis cit., l'accusato viene posto nella condizione di esercitare "il diritto di interrogare e fare interrogare i te-
stimoni a carico" o, come meglio recita la su citata legge co-
stituzionale "la facoltà, dayanti al giudice, di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo ca-
rico". Il che è ritualmente avvenuto all'udienza del 17.2.1999, -23-
nella quale prima il pubblico ministero, poi il difensore del ricorrente hanno punto per punto letto e contestato a Ruiu le
dichiarazioni da lui precedentemente rese. E la circostanza che
l'esaminato abbia rifiutato di rispondere alle domande e alle
contestazioni non elide il fatto che all'imputato è stata comun-
que garantita la facoltà di confrontarsi con il suo accusatore,
assicurandogli l'osservanza del contraddittorio nella dimensione soggettiva.
In ordine all'eccezione sub c), si rammenta che l'art. 2
comma 1 legge costituzionale n. 2 del 1999 ha affidato alla leg-
ge ordinaria il compito di "regolare l'applicazione" dei princi-
pi del giusto processo ora inseriti nell'art. 111 Cost. ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore. E il
Governo con il decreto-legge 7.1.2000 n. 2, convertito con modi-
ficazioni nella legge 25.2.2000 35, ha provveduto dettando n.
una disciplina che, per quanto qui interessa, può essere così
condensata:
i principi del giusto processo si applicano a tutti i proce-
-
dimenti in corso al 7.1.2000 (art. 1 comma 1);
le dichiarazioni predibattimentali, già acquisite al fascico-
-
lo per il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge stessa (3 marzo 2000), rese da chi, per libera scelta,
-si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate solo se la loro attendibi- dddc tasis- bo
24-
lità è confermata da altri elementi di prova, assunti ○ for- mati con diverse modalità (art. 1 comma 2);
alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimen-
to, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla corte di cassazione le disposizioni vi-
genti in materia di valutazione della prova al momento della decisioni stesse (art. 1 comma 4).
La difesa del ricorrente, sul rilievo che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 2 e 4 D.L. cit., testé richiamate, pon-
gono una deroga ai principi del giusto processo e, precisamente,
non applicano il disposto di cui all'art. 1 comma 4 legge cost.
n. 2/1999 ("il processo penale è regolato dal principio del con-
traddittorio nella formazione della prova e la colpevolezza del-
l'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sot-
tratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo di- fensore"), che introduce una nuova norma di acquisizione proba-
toria assistita dalla sanzione dell'inutilizzabilità, ne sostie-
ne l'incostituzionalità.
L'assunto difensivo è viziato da un errore di prospettiva,
perché esamina le norme messe a confronto da un punto di vista meramente statico, senza considerare che nella fattispecie si è
in presenza del fenomeno della successione di norme giuridiche
14
* nel tempo, e delle relative implicazioni che vanno risolte sulla base del fondamentale principio regolatore della materia,
espresso dal brocardo tempus regit actum. G ododdddd ...
-25 -
Come si è appena visto, il legislatore costituzionale, per quanto riguarda l'efficacia nel tempo dei nuovi principi, non ha dettato alcuna norma intertemporale o transitoria, ma si è limi-
tato sic et simpliciter ad affidare al legislatore ordinario il compito di provvedere al riguardo. E questi, nel dettare le nor-
me transitorie di cui all'art. 1 commi 2 e 4 legge di conversio-
ne, ha affermato l'utilizzabilità, nei giudizi di merito, delle ex art. 513 comma 2 cod.proc.pen. già acquisitedichiarazioni
nel fascicolo per il dibattimento (modificandone, peraltro, la regola di valutazione, nel senso che gli elementi di conferma ora richiesti devono essere "assunti o formati con diverse moda-
lità") e l'applicazione, nel giudizio di legittimità, delle di-
sposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al mo-
mento della decisione di merito.
Il legislatore ordinario si è dunque fondamentalmente atte-
nuto al principio tempus regit actum, codificato nell'art. 11
comma 1 disp.prel.cod.civ., ma valevole come criterio logico di interpretazione della successione delle norme per l'intero ordi-
namento. Infatti, alla stregua della lex temporis, la prova ac-
quisita al dibattimento con l'osservanza delle norme vigenti al tempo dell'acquisizione, per ciò stesso idonea a produrre l'effetto riconosciuto dalla legge, cioè l'utilizzabilità ai fi- ni del giudizio. E il giudice, chiamato a decidere sul thema
A
Aprobandum, dovendo verificare l'utilizzabilita dei risultati della prova, non potrà che riferirsi alla norma vigente al mo-
mento della loro acquisizione, e non a quella del tempo della .. w ooooooout ood th
-26-
decisione. Ché, se, in applicazione della nuova norma, dovesse ritenere inutilizzabili gli elementi di prova in origine piena-
mente utilizzabili in quanto legittimamente acquisiti secondo le
: regole allora vigenti, verrebbe necessariamente a rivalutare l'atto acquisitivo compiuto nel passato, attribuendo efficacia retroattiva alla nuova norma. Ma, come si è già rimarcato, la
legge costituzionale non ha previsto la retroattività dei nuovi principi, e il legislatore ordinario, cui ne è stata demandata la regolamentazione con riferimento ai processi in corso, nel-
l'esercizio discrezionale del potere normativo, salvaguardando gli interessi costituzionalmente protetti dell'efficienza del processo penale e della non dispersione dei mezzi di prova, ha
dettato una disciplina che prevede l'applicazione immediata, ma
non retroattiva, dei nuovi principi.
Pertanto la proposta questione di legittimità costituziona-
le dev'essere dichiarata manifestamente infondata (v. nello stesso senso, Sez. VI, sentenza del 17.4.2000, ricorso Franci-
ca).
L'altro profilo di legittimità dell'art. 1 commi 2 e 4 D.L.
cit. per violazione dell'art. 3 Cost. è manifestamente irrile-
vante, poiché, nel presente processo, le dichiarazioni prove-
nienti da coimputato che si è avvalso della facoltà di non ri-
spondere sono state utilizzate soltanto nei confronti del ricor-
rent per cui non si è verificata alcuna disparità di tratta-
mento rispetto agli altri imputati.
Per concludere, venendo al caso concreto, l'eccezione sub .
-27-
c) è infondata, perché le dichiarazioni rese da RU e valutate ai fini del giudizio di colpevolezza soddisfano tutte le condi-
zioni previste dalla norma transitoria. Invero sono state come si è già visto
- legittimamente acquisite nel fascicolo per il
↓dibattimento, prima dell'entrata in vigore della. legge n.
35/2000, tramite il meccanismo della contestazione,
e sono sta- te, altresì, legittimamente utilizzate, perché la loro attendi-
bilità risultava confermata da altri elementi di prova, diversa-
mente acquisiti.
$5.2 Anche il motivo di gravame concernente i pretesi vizi di motivazione è privo di fondamento.
La sentenza impugnata, con motivazione diffusa, logica,
completa e coerente con le risultanze processuali, illustra i numerosi, gravi, precisi e concordanti indizi su cui ha fondato il giudizio di responsabilità, facendosi carico di esaminare e confutare gli elementi e le argomentazioni addotti ex adverso.
In particolare la sentenza spiega analiticamente le ragioni per cui, attenendosi al racconto di CH, è pervenuta alla conclusione che il tragitto compiuto dai sequestratori per por-
tare la vittima nella grotta sul monte Orudé era proprio quello che passava dall'ovile di AR, e non un altro. E aggiunge, per corroborare questa conclusione, che uno dei custodi dell'ostag-
gio (cioè CO) conoscere bene non solo AR, ma anche il suo ovile e l'area circostante, perché, l'anno precedente, vi aveva portato il suo gregge a pascolare;
che CO si era sistemato .
- 28-
nella famosa grotta, prospiciente l'ovile di AR, quando s'era dato alla latitanza e, quindi, prim'ancora che CH fosse se-
questrato; che l'ovile di AR rappresentava il punto logistico ideale per rifornire gli abitanti della grotta di acqua e vive-
ri; che AR, per tutta la durata del sequestro, dovendo accu-
dire al bestiame, si era quotidianamente recato dalla sua abita-
zione di Dorgali all'ovile; che i generi alimentari portati e consumati nella grotta risultavano essere stati acquistati negli esercizi commerciali di Dorgali;
che i custodi dell'ostaggio ab-
bandonarono la grotta quando i carabinieri stabilirono la loro base sul terreno di AR.
Nessuna illogicità, poi, è dato scorgere nelle valutazioni espresse in sentenza circa la ritenuta attendibilità delle di-
chiarazioni di RU. Il giudice di merito ha individuato nei saldi rapporti di affinità, di lavoro, di amicizia e di ospita-
lità che legavano RU e AR e, insomma, nel desiderio di RU
di non danneggiare l'amico, il motivo sia dell'iniziale negativa dell'acquisto degli stivali sia del modo non rettilineo usato per dire che li aveva ceduti a AR.
Orbene la valutazione congiunta dei suesposti elementi, ef-
fettuata secondo massime di esperienza comunemente condivise non censurabili nel giudizio di legittimità, ha condotto la corte territoriale a ravvisare nell'imputato AR il supporto logi-
tico di cui si giovarono gli autori del sequestro per tenere བཀྲ་"-
prigioniero per cinque mesi l'ostaggio.
Infine non sono censurabili le valutazioni compiute dal 88888 88888888
-29-
giudice di merito in ordine alla determinazione della pena, per-
ché sorrette da una motivazione conforme ai criteri stabiliti dall'art. 133 cod.pen.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
$6. Il ricorrente CO nei motivi residui denuncia:
1. nullità della perizia dattiloscopica per violazione dell'art. 222 lett. e) cod.proc.pen., per essere stato affidato l'inca-
rico di perito al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari;
2.mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità: a) perché non è stata spiegata la ragione per cui sarebbe lui il "NI" di cui si parla nella conversazione intercettata del 30 agosto ore
17,25; b) perché l'assunto che i custodi del sequestrato era-
no dei latitanti sarebbe contraddetto dalla circostanza che essi si alternavano con regolarità nella sorveglianza del-
l'ostaggio; c) perché la vittima ha detto che i custodi ave-
vano gli occhi colore nocciola, mentre lui li ha verdi.
$6.1. Il primo motivo è infondato. Come ha correttamente osservato il giudice d'appello, la causa di nullità non solo è
stata proposta tardivamente, perché avrebbe dovuto essere dedot-
ta, ai sensi dell'art 182 comma 2 cod.proc.pen., all'udienza in cui il perito assunse l'incarico, ma essa non era neppure pro-
spettabile, perché la pretesa incompatibilità non si era realiz- 8 8888888
-30-
zata, dato che alla nomina di consulente tecnico effettuata dal pubblico ministero non seguì l'accettazione dell'incarico.
Anche il secondo motivo è infondato, poiché la prova della responsabilità è stata tratta, principalmente, dall'impronta pa-
pillare, attribuita con certezza all'imputato, rilevata sul noto specchietto rinvenuto nella grotta e, secondariamente, dagli in-
dizi convergenti costituiti dal fatto che SS e TU,
parlando dei complici incaricati della custodia dell'ostaggio,
dicono che sono dei latitanti che non hanno ancora patito la
"vera galera" e, per uno, fanno anche il nome di NI. E que-
ste connotazio̟ni commentano i giudici di merito si attaglia-
-
-
no, per l'appunto, alle persone di CO NI e DO Sal-
vatore.
Non sussiste, infine, l'asserita contraddizione sul parti-
colare del colore degli occhi, perché
- come plausibilmente spiega la sentenza impugnata la frase detta dalla vittima,
-
cioè che i custodi non avevano occhi azzurri ma nocciola, voleva essere una battuta di spirito più che l'esatta descrizione di un tratto somatico, dato che i carcerieri si presentavano al
00- spetto della vittima completamente travisati e illuminati sol-
tanto dalla fiammella di una candela.
Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato.
- soodaddddddddddooddodddddati 6868 ba d 88886
-31-
Il ricorrente SS nei motivi residui denuncia man-
$7.
canza e manifesta illogicità della motivazione, censurando:
1. che sia stata ravvisata una sua regia occulta dietro la scelta che portò l'avv. Mannironi a consigliare ai familiari del sequestrato di incaricare l'avv. Brodu della conduzione delle trattative e l'avv. Brodu a rivolgersi a lui per pren-
dere contatto con i sequestratori;
2. che la conversazione intercettata 1'8 luglio sia stata rife-
rita al sequestro CH anziché CI, donde l'erronea opinione che lui si occupasse del sequestro per cui è pro-
cesso già prima di essere contattato dall'avv. Brodu;
*
3. che il ruolo di "emissario" da lui svolto nella vicenda sia stato equivocato al punto da ritenerlo concorrente nel de-
litto.
-
$7. Il presente motivo di ricorso è manifestamente infon-
dato.
La sentenza impugnata, dal tenore inequivocabile delle con-
versazioni intercettate a bordo della di lui autovettura, ha tratto il motivato convincimento che SS era un componente di vertice della banda dei sequestratori, e non un mero portames-
saggi per conto dell'avv. Brodu. Ché, altrimenti, non si com-
prenderebbero il suo modo di parlare, in prima persona e con ac-
centi decisionisti, delle condizioni per la liberazione del-
l'ostaggio; o le sue ricorrenti recriminazioni per il fatto che il compito di custodire l'ostaggio era stato affidato a persone 888 88888888 od o
- 32-
che mostravano troppa benevolenza verso la vittima, che metteva-
no fretta per la sua liberazione, che erano disposte ad accetta- re un riscatto inferiore a quello inizialmente pattuito;
o il suo disappunto perché i familiari dell'ostaggio non si davano da fare per raccogliere il denaro necessario;
о l'indifferenza ostentata per le condizioni di salute dell'ostaggio; o le valu-
tazioni sull'opportunità del taglio di un orecchio per costrin-
gere i familiari ad accelerare il pagamento. Discorsi, dunque,
che dimostrano come SS potesse prendere decisioni sull'entità
del riscatto e le modalità della liberazione e, quindi, disporre della libertà e della vita dell'ostaggio.
Neppure sugli altri punti della motivazione censurati dal ricorrente, l'iter logico tracciato dal giudicante non presenta lacune o contraddizioni. Tra i cinque nomi indicati dai seque-
stratori, era prevedibilissimo che la scelta dell'avv. Mannironi
cadesse sull'avv. Brodu, posto che in lui riponeva la massima fiducia, tanto che gli aveva riversato tutti i suoi incarichi professionali di natura penale;
ed era altrettanto prevedibile che l'avv. Brodu si rivolgesse a sua volta a SS, soggetto no-
toriamente inserito nella malavita locale, che proprio in quel periodo frequentava il suo studio per la causa di applicazione di una misura di prevenzione. Pertanto ben poteva dirsi che la scelta finale, apparentemente casuale, era stata invece sapien-
SA temente pilotata dai sequestratori, *___
Con pari coerenza logica, la sentenza impugnata, valoriz-
zando i riferimenti alla persona di DO OV e allo sta- 0000000
- cssridÛóó 5ks ex
-33-
to delle trattative per la liberazione dell'ostaggio, collega la conversazione dell'8 agosto al sequestro CH, e ne trae ul-
teriore argomento per confutare la tesi del ruolo di mero inter-
mediario che il ricorrente vorrebbe ritagliarsi.
Il ricorso va dunque rigettato.
§8. Il ricorrente DO OV nei motivi residui de-
nuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione, soste-
nendo che il suolo attribuitogli
- cioè di avere tenuto i colle-
gamenti tra i custodi dell'ostaggio e gli altri componenti della banda dei sequestratori per definire le condizioni di pagamento del riscatto non sarebbe provato da elementi concreti. Si duo-
: le altresì che non sia stato valutato il fatto che nelle inter-
cettazioni eseguite nella sua autovettura e che sono servite a motivare la sua condanna per il sequestro CI
- nulla si dica sul sequestro CH. Denuncia infine l'omesso esame del motivo d'appello concernente la richiesta di riconoscimento delle cir-
costanze attenuanti generiche.
$8.1 Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado,
hanno diligentemente esposto i concreti elementi di prova dai quali hanno desunto la certezza della partecipazione del ricor-
14 rente alla gestione del sequestro. E' sufficiente al riguardo rammentare:
la conversazione intercorsa, la mattina del 30 agosto, tra -34-
SS e AS, durante la quale AS riferisce quanto ha appreso da DO OV: cioè che le condizioni di salute del sequestrato sono critiche;
che urge chiudere il sequestro prima che l'ostaggio muoia;
che si potrebbe accettare subito la somma di un miliardo e quattrocento milioni e il resto a liberazione avvenuta;
che i custodi non gradiscono l'ipotesi della sostituzione dell'ostaggio; che alle ore 18 si dovevano incontrare a Fenosu;
la conversazione, avvenuta poco dopo tra SS e Crissantu,
in cui il primo mette l'altro al corrente delle notizie pro-
venienti da DO e aggiunge che gli ha già fatto il di-
scorso che i custodi non devono lamentarsi, ma attenersi alle istruzioni impartite;
l'incontro, avvenuto alle ore 19 di quello stesso giorno,
presso l'ovile di SS in località Fenosu, tra SS, Cris-
santu e DO OV;
la conversazione, intervenuta subito dopo la conclusione del cennato incontro, tra SS e TU, in cui il primo tor- na a recriminare sul comportamento troppo cedevole dei custo-
e minaccia il taglio dell'orecchio se non verranno pagati di cinque miliardi;
il racconto di CH, il quale ha deposto che, alla fine di agosto, quando credeva ormai prossima la soluzione del seque-
stro, i custodi gli avevano comunicato che il prezzo del ri-
scatto doveva essere aumentato e che la liberazione era rin- jobdoboooo
35-
viata.
Dalla valutazione di questi elementi, cui si aggiunge la prova di altri contatti antecedenti e susseguenti al 30 agosto,
i giudici di merito hanno ricavato la dimostrazione che DO
OV concorreva nelle decisioni concernenti il pagamento del riscatto e la liberazione dell'ostaggio, e ne hanno conseguente-
mente affermato la responsabilità penale. Esiste, dunque, a so-
stegno della decisione di condanna, un'adeguata esposizione e una logica valutazione delle prove raccolte, il che soddisfa il dovere di motivazione.
La censura sull'omessa valutazione della circostanza che nelle intercettazioni disposte nei suoi confronti non sono emer-
si elementi compromettenti è assolutamente inconsistente, perché
non oppone alla prova a carico altra prova idonea a falsificar-
la, ma deduce il fatto, di per sé muto, che una prova a carico,
che, in linea ipotetica, avrebbe potuto essere raccolta, non si
è concretizzata.
Manifestamente infondata è infine la censura sul diniego delle attenuanti generiche, perché il giudice d'appello ha espo-
sto le ragioni della sua decisione sul punto: da un lato, non ha ravvisato, a vantaggio del ricorrente, quello stesso comporta-
mento, improntato a una certa umanità e riguardo verso il pri-
gioniero, che aveva fruttato ad altri il riconoscimento delle dette attenuanti;
dall'altro lato, ne ha negativamente valutata la personalità, sottolineando l'esistenza suo carico di un a precedente specifico nonché l'intensa collaborazione prestata W.
b od 888 8 88888
- 36 -
per la riuscita dell'impresa criminosa.
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
$9. Il ricorrente DO SE nei motivi residui denuncia vizio di motivazione, sostenendo che l'affermazione di responsabilità poggerebbe su argomentazioni congetturali, con-
traddittorie e fantasiose. In particolare censura:
1. che l'impronta papillare rilevata sulla bomboletta gli sia stata attribuita in contraddizione con l'accertata abitudine dei custodi di usare i guanti proprio per non lasciare trac-
ce;
2. che sia stato valutato come indizio a carico il rifiuto di sottoporsi ai prelievi necessari per l'esame del DNA, i cui risultati sarebbero stati comparati con i reperti biologici rinvenuti nella grotta.
$9.1 Come si è già osservato esaminando l'analogo motivo di ricorso dell'altro "custode", la dichiarazione della respon-
sabilità penale non promana da mere congetture, ma è stata fon-
data su elementi di prova certi, rappresentati dall'incontrover-
tibile risultato della perizia dattiloscopica e dalle corrispon-
denze esistenti tra la descrizione dei due custodi, quale risul-
tante dalle conversazioni della coppia SS-TU e dalla
$4 testimonianza della vittima CH, e la storia personale,
l'aspetto fisico e le abitudini di DO SE e di Con-
giu NI. 555
- 37 -
Le censure sollevate dal ricorrente, lungi dall'evidenziare i pretesi vizi di mancanza e manifesta illogicità della motiva-
zione, propongono una diversa valutazione delle risultanze pro-
cessuali, sollecitando un sindacato di merito che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità.
Quanto alle specifiche censure sopra riassunte, si rileva:
sub 1), che il giudice d'appello, osservando che l'imputato aveva lasciato la sua impronta, perché, per una banale disat-
tenzione, in quel momento, non aveva infilato guanti o ne
aveva usato un paio deteriorato, ha fornito una risposta per-
fettamente logica all'obiezione difensiva;
sub 2), che il giudice d'appello non ha attribuito al rifiuto di sottoporsi al prelievo il valore di prova, ma di semplice indizio "che si somma alla già notevole mole di elementi di accusa", per cui il suo peso probatorio, ai fini della con-
danna, è stato irrilevante.
Il ricorso, dunque, siccome infondato, deve es sere rigetta-
to. -38-
$10. Il pubblico ministero ricorre avverso l'assoluzione di EM GI. Denuncia la manifesta illogicità della moti-
vazione, censurando che il giudice d'appello abbia ritenuto scarsamente attendibile la dichiarazione di DA che l'aveva h indicato come il suo punto di contatto con i sequestratori e ab-
bia negato valenza probatoria al comportamento tenuto dall'impu- tato la sera del 26 agosto, quando, giunto nel luogo in cui avrebbe dovuto ricevere i medicinali desti- secondo l'accusa nati all'ostaggio, accortosi della presenza della polizia, si diede alla fuga.
$10.1 Il motivo di ricorso propone una valutazione dei fatti diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata, sen-
za peraltro evidenziare il preteso vizio di manifesta illogici-
tà. Il ricorso, pertanto, si risolve in censure di merito, il cui apprezzamento non è consentito nel giudizio di legittimità,
per cui si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impu-
gnazione ex art. 606 comma 3 cod. proc.pen. odz a k e
-39-
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara manifestamente infondate le sollevate questioni di illegittimità costituzionale;
dichiara l'inammissibilità del ricorso del pubblico mini-
stero;
rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna in solido a pagare le spese processuali nonché a rifondere alla parte civile
Regione Sardegna le spese sostenute in questo giudizio, che si liquidano complessivamente in lire 4.200.000, di cui lire tremi-
lioni per onorari oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 10 maggio 2001.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Tito Garribba Fortunato PisantiFormat Suny Ganible
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Depositato in Cancelleria Lidia Scalla
Свесё Roma, li 13 GIL. 2001
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA seeeee