Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
In tema di dichiarazioni rese dal teste minore vittima di reati sessuali, mentre la verifica dell'idoneità mentale del teste, diretta ad accertare se questi sia stato nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in suo pregiudizio e sia in grado di riferire sugli stessi, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata da eventuali alterazioni psichiche, è demandabile al perito, l'accertamento dell'attendibilità del teste, attraverso l'analisi della condotta dello stesso e dell'esistenza di riscontri esterni, deve formare oggetto del vaglio del giudice.
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In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande non pertinenti o suggestive, da un lato, non determina l'inutilizzabilità della testimonianza, in quanto tale sanzione riguarda le prove vietate dal codice di rito e non la regolarità dell'assunzione di quelle consentite, dall'altro, non è sanzionata da nullità in virtù del principio di tassatività (Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 - dep. 19/09/2008, Ouertatani, Rv. 241090); nè determina nullità o inutilizzabilità l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori persone offese di reati di natura sessuale, e non è neanche, di per sé, ragione di inattendibilità …
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Le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere assunte anche da sole come fonte di prova per la condanna dell'imputato ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva: tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, deve però essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 30 settembre ? 6 novembre 2014, n. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2010, n. 24264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24264 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 27/05/2010
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1078
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 46665/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Resegotti Pietro, difensore di fiducia di F.M., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 17.9.2009 della Corte di Appello di Milano, con la quale, in parziale riforma di quella del G.U.P. del Tribunale di Milano in data 3.3.2008, venne condannato alla pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione, quale colpevole dei reati: a) di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, art. 609 septies c.p., comma 4, nn. 1 e 2 e L. n. 104 del 1992, art. 36; b) di cui agli artt. 81 cpv. e 610 c.p. e L. n. 104 del 1992, art. 36, unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. LOMBARDI Alfredo Maria;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Resegotti Pietro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di colpevolezza di F.M. in ordine ai reati: a) di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, art.609 septies c.p., comma 4, nn. 1 e 2 e L. n. 104 del 1992, art. 36;
b) di cui agli artt. 81 cpv. e 610 c.p. e L. n. 104 del 1992, art.36, a lui ascritti per avere costretto, in circostanze diverse, la minore L.M. a subire atti sessuali, consistiti nell'introdurle le dita nella vagina, morderle i capezzoli, nello stringerla al suo corpo in modo lascivo nel contempo masturbandosi, nel palparla mentre faceva la doccia, commettendo i fatti con abuso delle condizioni di inferiorità psichica della parte lesa, affetta da grave ritardo cognitivo derivante da epilessia focale sintomatica e psicosi deficitaria (capo a); nonché per avere costretto la L. ad essere fotografata nuda, versando poi le fotografie effettuate mediante telefonino nel proprio computer. Il procedimento penale aveva tratto origine dalla segnalazione della dott.sa La.La., psicologa in servizio presso l'U.T.M. Distretto (OMISSIS) di Milano, alla Questura di Milano, la quale riferiva che, lavorando quale psicologa presso l'Associazione Fraternità ed Amicizia, aveva ricevute le confidenze di L.M., una diciassettenne con diagnosi di psicosi infantile, circa gli abusi sessuali subiti ad opera di un amico della madre, tale F. M..
La La. produceva anche due lettere nelle quali la ragazza descriveva gli episodi di abuso sessuale.
A seguito di tale segnalazione venivano disposte indagini ed in particolare veniva eseguita una perquisizione presso l'abitazione del F., ove veniva rinvenuto e sequestrato materiale informatico, venivano effettuate intercettazioni telefoniche sulle utenze del F., della madre della parte lesa, B.S., e di
G.R., direttrice del Centro, la quale informata dalla La. le aveva risposto di essere già al corrente delle confidenze della minore.
Da tali indagini scaturivano, oltre al procedimento penale a carico del F., altri nei confronti della madre della parte lesa e dei soggetti incaricati di pubblico servizio che, essendo venuti a conoscenza degli abusi sessuali subiti dalla L., avevano omesso di riferirne all'autorità competente.
La Corte territoriale, in accoglimento della richiesta dell'appellante, ha disposto una perizia in ordine alla capacità della parte lesa di rendere testimonianza.
La sentenza ha dato atto delle risultanze della perizia espletata, dalle quali è emerso che la parte lesa, affetta da epilessia in esiti di emorragia cerebrale neonatale e disturbo relazionale con ritardo nell'apprendimento di grado moderato, risulta persona capace a rendere testimonianza, in quanto, pur con scarsi strumenti cognitivi e con i limiti derivanti dalla sua patologia, che comportavano uno sviluppo cognitivo corrispondente ad un'età di otto o dieci anni, la stessa non risultava affetta da disturbi della memoria o della coscienza, aveva un rapporto integro con la realtà ed era capace di apprezzare le situazioni in cui veniva a trovarsi cogliendone il significato.
La Corte territoriale, poi, in sintesi, ha affermato di condividere la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità della parte lesa, in considerazione della spontaneità delle sue dichiarazioni, del loro carattere coerente nel tempo, dei sentimenti manifestati dalla parte lesa nel corso delle dichiarazioni.
È stata altresì rilevata l'esistenza di riscontri, costituiti dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni rese dalla madre della parte lesa e dal teste A., che aveva ricevuto le confidenze di M., da una lettera ritrovata nel computer dell'imputato indirizzata alla parte lesa e da fotografie di quest'ultima trovate sempre nell'abitazione del F.. La sentenza ha altresì confermato la pronuncia di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui al capo b), osservando che l' A. aveva riferito di avere notato nel computer dell'appellante una cartella dedicata a M., che l'imputato si era rifiutato di aprire, dichiarando di avere dimenticato la password;
che il F. aveva avuto tempo e modo per eliminare ogni traccia della sua condotta illecita.
La Corte territoriale, però, ha concesso all'imputato le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla aggravante, e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta nella misura precisata in epigrafe. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, che la denuncia per vizi di motivazione e violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza risultante anche da altri atti del procedimento e travisamento di una prova decisiva.
La censura viene formulata con riferimento alle risultanze della perizia disposta dalla Corte territoriale in ordine alla capacità della parte lesa a rendere testimonianza.
Si deduce che i periti hanno travalicato i limiti dell'incarico loro conferito, sostanzialmente esprimendo giudizi in ordine alla attendibilità della parte lesa, malgrado le contestazioni sul punto del consulente della difesa, ed, in particolare, hanno confutato l'attendibilità della tesi dell'imputato, secondo la quale le dichiarazioni della ragazza sarebbero frutto di una reazione al rifiuto del F. di accondiscendere alle sue avances. Inoltre hanno impropriamente utilizzato, quale criterio di validazione delle dichiarazioni della parte lesa, le sue manifestazioni emotive. Si deduce che la sentenza nulla ha osservato in ordine ai rilievi della difesa dell'imputato su tali punti, ne' in ordine a quelli del consulente di parte, il quale aveva contestato l'affermazione dei periti di ufficio, secondo la quale gli elementi presenti nella denuncia non sarebbero "usuali nella realtà esperienzale della ragazza", sulla base di rilievi di segno opposto, che vengono riportati in ricorso.
Nel prosieguo si censurano le conclusioni dei periti in ordine alla ritenuta incapacità della parte lesa di mentire o di inventare esperienze non vissute, desunta proprio dalla sua insufficienza mentale, e si riportano, per contestare tale affermazione, citazioni tratte da relazioni di vari centri, che hanno avuto in osservazione la parte lesa, facenti parte della sua documentazione sanitaria. Si riportano, poi, le considerazioni del consulente di parte contrastanti con le valutazioni dei periti, i quali avevano escluso che gli atteggiamenti della parte lesa fossero caratterizzati da componenti di natura sessuale o erotica ed avevano attribuito alla stessa caratteristiche comportamentali di tipo preadolescenziale. Si riportano, quindi, altre relazioni tratte dalla documentazione sanitaria della parte lesa che contrastano con le conclusioni dei periti di ufficio e avvalorano le considerazioni di segno opposto del consulente di parte.
Si deduce, quindi, che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle citate contestazioni e che la Corte territoriale, contraddittoriamente, prima ha ritenuto necessario l'espletamento di una perizia sulla parte lesa, ritenendo insufficiente il materiale probatorio in atti per affermarne l'attendibilità, e, successivamente, non ha dato alcun peso al nuovo elemento probatorio, valorizzando esclusivamente le risultanze già oggetto di valutazione da parte dei giudice di primo, grado.
Si aggiunge che la sentenza ha considerato elemento di riscontro le lettere scritte dalla parte lesa e prodotte dalla La., mentre dall'esame della parte lesa reso nel corso del processo a carico della madre ed acquisito agli atti, è emerso che tali lettere furono scritte sotto dettatura della La..
Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle risultanze probatorie con riferimento al reato di cui al capo b). Si deduce, in sintesi, che l'affermazione dell'impugnata sentenza, secondo la quale l'imputato aveva avuto tempo e modo per eliminare ogni traccia della sua condotta illecita, contrasta con le risultanze della perizia tecnica eseguita sul materiale informatico sequestrato nell'abitazione dell'imputato, dalle quali è emersa l'inesistenza di qualsiasi immagine o video di carattere pedopornografico, anche se oggetto di cancellazione.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante. Si osserva che la giustificazione addotta a sostegno del giudizio di equivalenza contiene il generico riferimento alle condizioni di handicap della parte lesa, che costituiscono la ragione della stessa configurabilità del reato ed alle quali pertanto non poteva essere attribuito lo stesso peso delle concesse attenuanti. Il ricorso non è fondato.
È stato da tempo affermato da questa Suprema Corte che la verifica della idoneità mentale del testimone, ed a maggior ragione della persona offesa, che da sola può costituire idonea fonte di prova per l'affermazione di colpevolezza dell'imputato (cfr. sez. 4, 200530422, Poggi, RV 232018; conf. 200416860, RV 227901; 199906910, RV 213613), è diretta ad accertare se la parte lesa sia stata nelle condizioni di rendersi conto dei comportamenti tenuti in pregiudizio della sua persona e sia in grado di riferire tali comportamenti, senza che la sua testimonianza possa essere influenzata dalla eventuale alterazione psichica da cui risulti affetta.
Diverso è l'accertamento della attendibilità del testimone, la cui verifica non può essere demandata al perito, ma deve formare oggetto del vaglio del giudice di merito attraverso l'analisi delle condotta del teste, dell'esistenza di riscontri esterni e la valutazione di tutti gli elementi che confermano la sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, (cfr. sez. 3, 199600794, Russo ed altro, RV 204205; sez. 1, 199702993, Taliento, RV 207225).
Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente tenuto distinto l'accertamento della capacità di testimoniare della parte lesa minore e la verifica della attendibilità delle sue dichiarazioni. Ed, infatti, il quesito demandato dalla Corte territoriale ai periti, come rilevato dallo stesso ricorrente, ha avuto ad oggetto esclusivamente l'accertamento delle condizioni mentali della L. e, cioè della sua capacità di rendere idonea testimonianza ai sensi dell'art. 196 c.p.p., comma 2. I riferimenti della sentenza impugnata alle risultanze della perizia, inoltre, riguardano solo l'accertamento della capacità della parte lesa a testimoniare, mentre i giudici di merito hanno effettuato un'autonoma valutazione dell'attendibilità della L.M., che rientra nella loro esclusiva competenza.
Di tale valutazione, come già esposto nella parte narrativa, la motivazione della sentenza da ampiamente conto mediante il rinvio alla dettagliata analisi, contenuta nella pronuncia di primo grado, delle dichiarazioni rese in tempi e sedi diverse dalla persona offesa, riscontrandone la coerenza nel tempo e la intrinseca attendibilità, oltre all'esistenza di plurimi riscontri esterni. Nè tale valutazione può ritenersi affetta da vizio logico per avere la Corte territoriale disposto il menzionato accertamento peritale, considerato il diverso oggetto dei due accertamenti, il primo dei quali costituisce necessariamente il presupposto del secondo. Venendo, poi, all'esame delle censure formulate dal ricorrente è agevole rilevare che le stesse si sostanziano nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle risultanze degli elaborati tecnici, inammissibile in sede di legittimità, peraltro fondata sulla indicazione di elementi di giudizio che afferiscono alla valutazione della attendibilità della parte lesa e non alla sua capacità a testimoniare, quesito che era stato demandato ai periti. È appena il caso di ricordare sul punto che le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane un giudizio di legittimità, alla cui cognizione resta estranea qualsiasi nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito, (cfr. sez. 2, 14.6.2006 n. 31980, Brescia, RV 234930; sez. 4, 10.7.2007 n. 35683, Servirei, RV 237652) Anche il secondo mezzo di annullamento è infondato.
L'affermazione di colpevolezza dell'imputato riguarda il delitto di cui all'art. 610 c.p., per avere costretto mediante violenza L. M. a farsi fotografare nuda, ed è stata - precipuamente fondata dai giudici di merito sulle dichiarazioni della stessa parte lesa.
Pertanto, l'accertamento in ordine al fatto che l'imputato abbia successivamente riversato tali fotografie nel suo computer non costituisce un elemento di valutazione decisivo per inficiare il fondamento probatorio su cui è fondata tale affermazione di colpevolezza, in quanto non riferibile alla condotta costituente reato.
È, infine, infondato l'ultimo motivo di gravame.
Il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche concesse all'imputato dalla Corte territoriale con l'aggravante ha formato oggetto di adeguata motivazione, mentre la censura de) ricorrente sul punto è sostanzialmente di merito.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 27 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010