Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, non in astratto. Ne consegue che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni; diversamente, in presenza di una patologia psichiatrica che non renda il dichiarante incapace, le sue dichiarazioni, se valutate con particolare rigore, possono essere ritenute attendibili ed utilizzate a fini probatori. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da chiamante in reità o correità dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma affetto da sintomatologia ritenuta non tale da far dubitare delle sue facoltà mentali).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 12195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12195 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NI - Presidente - del 14/03/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 643
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 43267/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TO IO LU nato il [...];
2. FI ST nato il [...];
avverso la sentenza del 13/06/2011 della Corte di Appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. MA Fraticelli che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Mari Carlo Alberto e Alfredo Gaito (per TO) e Ursitti LU (per FI) che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO
p.
1. Con sentenza del 13/06/2011, la Corte di Appello di Venezia confermava la sentenza con la quale, in data 13/02/2009, il g.u.p. del Tribunale di Treviso, aveva ritenuto FI GI e TO MA CI colpevoli dei reati di concorso (con altre persone giudicate separatamente) in rapina pluriaggravata della somma di L. 6 miliardi ai danni della ditta North East Radr s.c.a r.l., nonché di ricettazione dei mezzi adoperati per la suddetta rapina. P.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. p.
3. TO ha dedotto violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale correttamente applicato i criteri per la valutazione della prova. Il ricorrente, infatti, dopo aver premesso che gli elementi a suo carico erano costituiti dalle chiamate in correità di NI UR e NI CA, sostiene che la Corte territoriale aveva "sminuito i risultati negativi dell'esame della personalità di NI CA, ha minimizzato l'influenza dei sintomi della malattia sul narrato, ha obliterato la propensione al racconto di fatti inesistenti ed ha qualificato irrilevanti ed ininfluenti le pur rilevate contraddizioni interne e gli insanabili contrasti con gli altri elementi". La Corte territoriale, in altri termini, aveva disatteso il procedimento logico che, secondo la Corte di Cassazione, il giudice di merito deve seguire al fine della corretta valutazione della chiamata in correità ossia: a) la credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità; b) l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni;
c) la sussistenza di riscontri esterni. Infatti, nel caso di specie, il narrato del CA non solo si era mostrato lacunoso e contraddittorio sia in ordine alla programmazione e ai preparativi della rapina, sia in ordine alla fase esecutiva descritta sempre in modo differente, ma era rimasto privo di alcun riscontro esterno individualizzante. Con memorie difensive redatte dagli avv.ti Gaito e Mari, i suddetti motivi sono stati ulteriormente illustrati. p.
4. FI ha dedotto i seguenti motivi:
1. violazione del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, comma 1 per avere la Corte territoriale utilizzato le dichiarazioni accusatorie di CA NI nonostante costui avesse effettuato la chiamata in correità dopo due anni e mezzo dall'inizio della sua collaborazione.
2. violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 per avere la Corte territoriale ritenuto la penale responsabilità del ricorrente sulla base della sola chiamata in correità del CA con motivazione carente o illogica in ordine alla sua credibilità intrinseca e senza che vi fossero riscontri esterni. Quanto alla credibilità intrinseca, il ricorrente evidenzia che la Corte:
2.1. erroneamente aveva ritenuto di desumerla dal fatto che il CA, per fo stesso fatto, era stato condannato con sentenza passata in giudicato;
2.2. non aveva motivato sulla tardi vita della chiamata in correità;
2.3. non aveva spiegato le ragioni per le quali, i coimputati Di LO RT, AU HE e UR NI, pur avendo effettuato numerose chiamate in correità, contribuendo, in modo decisivo all'accertamento dei fatti, non avevano mai fatto il nome del FI: sul punto, la motivazione della Corte, secondo la quale "il UR, da un lato, avrebbe potuto dimenticare ovvero potrebbe non aver subito chiamato alla memoria la persona del FI", era carente ed illogica "non essendo razionalmente spiegabile come il UR abbia potuto dimenticare un proprio complice in una rapina avendo fatto i nomi di tutti gli altri";
2.4. non aveva considerato che non vi era alcun riscontro esterno alla chiamata in correità atteso che: a) il controllo effettuato dai C.C. nella notte tra l'8 e il 9/11/2000 era avvenuto tre mesi prima della rapina;
b) la scheda telefonica era inequivocabilmente in uso all'LL CE e non ad esso ricorrente;
c) non poteva essere considerato un riscontro il fatto che il numero telefonico di esso ricorrente era stato ritrovato fra gli appunti sequestrati all'LL;
2.5. non aveva preso in esame la possibilità che il CA, avendo effettuato la chiamata in correità a quasi sei anni dal fatto, "potrebbe avere collegato, in buona fede, il soggetto FI alla rapina proprio per averlo visto qualche mese prima (il 8 novembre) in compagnia dell'LL: Così come potrebbe aver sovrapposto un ricordo".
DIRITTO
p.
1. TO.
p.
1.1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. p.
1.2. Il g.u.p. aveva ritenuto che il TO "ebbe a partecipare a preventivi sopralluoghi, finalizzati a verifiche logistiche e ambientali per il buon andamento dell'impresa; nella dinamica dell'azione d'assalto egli, a bordo del fuoristrada e insieme a NA HE, detto Nasone, bloccò uno dei furgoni blindati;
all'esito della rapina, insieme a PE IG e a bordo di un'autovettura Audi in seguito recuperata, si diede alla fuga, incorrendo in tale fase in un incidente, perdendo parte del bottino e continuando il loro percorso dopo essersi impossessati di altra autovettura Fiat Bravo sottratta a OS IGno" (cfr pag. 38 sentenza primo grado).
Il g.u.p. era pervenuto alla suddetta conclusione sulla base dei seguenti elementi:
- la chiamata in correità di UR NI che aveva affermato che TO MA CI, insieme al fratello AN (individuati come i "due fratelli di IA che ben conosceva "quali figli del noto boss CI il E", di averne verificato la presenza presso il capannone di Reschigliano provincia di Padova e la successiva partenza dei detti alla volta di Casale sul Sile insieme ad altri complici ...": pag. 39-40 sentenza di primo grado);
- l'ulteriore chiamata in correità di CA NI che aveva riferito che il TO aveva partecipato alla rapina indicandone anche il ruolo che aveva svolto: cfr pag. 20 ss della sentenza di primo grado dove le dichiarazioni del CA sono riportate per esteso;
- il comportamento reticente tenuto dal coimputato Di LO il quale, "dopo avere inizialmente individuato, per foto, TO MA CI come uno dei complici addetti allo svolgimento dei sopralluoghi e all'esecuzione materiale sia della rapina in Udine si di quella in Casale sul Sile, in seguito" per timore di rappresaglie del clan malavitoso di cui il TO faceva parte "non l'ebbe poi a riconoscere personalmente": cfr pag. 10, 38, 40 sentenza di primo grado);
- "la piena corrispondenza tra le dichiarazioni del UR e quelle del CA" oltre "alle dichiarazioni confessorie rese proprio dai citati NA e PE per quanto attiene ai ruoli dai detti svolti nell'azione criminosa": cfr pag. 39 sentenza di primo grado;
- lo stesso modus operandi di un'altra rapina perpetrata il 26/06/2001 in Udine, con gli stessi soggetti di quella per cui si procede, alla quale aveva partecipato il TO, reo confesso: pag. 40 sentenza di primo grado.
p.
1.3. L'imputato aveva contestato la suddetta motivazione con i motivi di appello riportati dalla Corte territoriale in sentenza a pag. 17 ss, dove, in particolare, l'imputato aveva evidenziato che il CA non poteva essere ritenuto attendibile in quanto soffriva di "psicosi allucinatoria cronica".
Sennonché la Corte (pag. 28 ss della sentenza), nel ribadire la validità del quadro accusatorio ritenuto dal g.u.p., ha respinto il gravame rilevando che:
a) "a parte il fatto che la sussistenza di un tale status patologico avrebbe comportato una pronuncia di proscioglimento nei suoi confronti per atti ritenuti compiuti da persona incapace di intendere e volere e la conseguente applicazione dell'istituto di cui all'art.222 cod. pen., atti questi tutti di cui non v'è traccia nel fascicolo processuale, poi, v'è da rilevare che non vi sono atti posti in essere dal CA che siano stati "certificati" da competenti strutture sanitarie pubbliche quali atti ricollegabili ad una qualche forma di incapacità di intendere e volere";
b) la chiamata in correità del CA doveva ritenersi intrinsecamente credibile essendo costante, reiterata, circostanziata e genuina anche perché resa quando si trovava in isolamento e quindi era privo di contatti;
c) la suddetta chiamata era stata riscontrata dalle dichiarazioni del UR nonché "dalle dichiarazioni confessorie rese da NA e PE suoi ruoli svolti nella rapina e dalle dichiarazioni del coindagato Di LO sulla partecipazione ai sopralluoghi"; d) non era ravvisabile alcuna delle discrasie evidenziate dalla difesa nel racconto del CA e del UR (cfr pag. 32 ss sentenza impugnata).
p.
1.4. Con il presente ricorso, il ricorrente si è limitato a censurare l'impugnata sentenza, in pratica, solo ed esclusivamente in ordine alla ritenuta inattendibilità della chiamata in correità del CA, sotto il profilo che a costui i giudici di merito non avrebbero dovuto dare alcun credito perché affetto da una grave patologia psichiatrica. Ne verbum quidem in relazione a tutti gli altri elementi evidenziati dal g.u.p. e confermati dalla Corte territoriale.
Ora, il fatto che, nel ricorso, manchi una qualsivoglia critica a quella parte della sentenza che, come si è detto, confermando quella di primo grado, ha riscontrato le dichiarazioni del CA con quelle del UR e con altri riscontri esterni e di natura logica, rende il ricorso, già di per sè, generico ed aspecifico rispetto all'ampia motivazione addotta dalla Corte territoriale. Sul punto, è appena il caso di rilevare che il tentativo del ricorrente di far leva su un singolo elemento indiziario e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo, va stigmatizzato. Infatti, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell'impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. La Corte territoriale si è, correttamente attenuta al suddetto procedimento, sicché, sotto questo profilo, non si ravvisano vizi censurabili in sede di legittimità. p.
1.5. Tanto premesso, si ritiene ugualmente opportuno valutare il ricorso e le successive memorie al fine di evidenziarne l'infondatezza.
Come si è innanzi illustrato, il ricorrente, in relazione alle dichiarazioni rese dal CA, ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe "sminuito i risultati negativi dell'esame della personalità del CA, ha minimizzato l'influenza dei sintomi della malattia sul narrato, ha obliterato la propensione al racconto di fatti inesistenti ed ha qualificato irrilevanti ed ininfluenti le pur rilevate contraddizioni interne e gli insanabili contrasti con gli altri elementi" (pag. 3 ricorso), Nella memoria difensiva presentata dall'avv.to Gaito si è, poi, ipotizzato un "vizio di vera e propria infedeltà rispetto alle carte processuali" avendo la Corte omesso "di esaminare la documentazione sanitaria in atti dalla quale, senza mezzi termini, è possibile evincere l'assoluta ed insuperabile inidoneità del pentito a rendere dichiarazioni auto ed etero accusatorie in minima misura affidabili" (pag. 1 memoria): la difesa, quindi, ha sostenuto che la Corte, nel negare che il CA sia affetto dalla suddetta patologia avrebbe omesso la disamina della cartella clinica che si trovava agli atti essendo stata depositata nel corso del giudizio di primo grado: da qui il travisamento della prova e l'irragionevolezza della motivazione addotta dalla Corte territoriale (pag. 4 ss della memoria).
Questa Corte ritiene, innanzitutto, che la Corte territoriale non sia incorsa in alcun travisamento della prova.
Infatti, se ben si legge, per intero, la motivazione con la quale la Corte ha respinto la doglianza dell'imputato (cfr supra 1.3. sub a), è facile avvedersi che la Corte, non ha negato tout court che il CA avesse dei problemi legati anche all'abuso di sostanze stupefacenti (cfr pag. 26 sentenza impugnata): ma, quando parla di "atti ... di cui non v'è traccia nel fascicolo processuale" non si riferisce, con tutta evidenza, alla cartella clinica, ma, molto più semplicemente, ad "atti materiali" compiuti dal CA dai quali potesse desumersi la suddetta patologia.
In secondo luogo, va disattesa, essendo infondato in diritto, quanto sostenuto dal ricorrente secondo il quale, ogni volta che un chiamante in reità o correità sia affetto da una qualche patologia psichiatrica, automaticamente e per ciò solo, il giudizio sull'attendibilità delle dichiarazioni deve arrestarsi dovendo il giudice ritenere le suddette dichiarazioni a priori inattendibili. In realtà, l'art. 192 cod. proc. pen., comma 3 non prescrive affatto tale drastica conclusione auspicata dal ricorrente. Sul punto, è, però, opportuna la seguente precisazione. Il vigente ordinamento processuale penale esige che chiunque partecipi al processo e vi renda dichiarazioni, sia esso teste o imputato, deve avere la capacità di comprendere il significato delle dichiarazioni che rende.
Infatti, da una parte, l'art. 70 cod. proc. pen. dispone che, ove l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve disporre, anche d'ufficio, perizia, e dall'altra, l'art. 196 cod. proc. pen. - relativamente ai testimoni - detta una disciplina parallela, disponendo che il giudice "qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificare l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, anche d'ufficio, può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge".
Questa Corte, in relazione all'art. 196 cod. proc. pen., ha ritenuto che l'idoneità a rendere testimonianza è concetto diverso, e di maggior ampiezza, rispetto a quello della capacità di intendere e di volere, implicando non soltanto la necessità di determinarsi liberamente e coscientemente, ma anche quella di discernimento critico del contenuto delle domande al fine di adeguarvi coerenti risposte, di capacità di valutazione delle domande di natura suggestiva, di sufficiente capacità mnemonica in ordine ai fatti specifici oggetto della deposizione, di piena coscienza dell'impegno di riferire con verità e completezza i fatti a sua conoscenza. Ne consegue che l'obbligo di accertamento della capacità di intendere e di volere ai fini del disposto dell'art. 196 cod. proc. pen. non deriva da qualsivoglia comportamento contraddittorio, inattendibile o immemore del teste, ma sussiste soltanto in presenza di una situazione di abnorme mancanza in lui di ogni elemento sintomatico della sua assunzione di responsabilità comportamentale in relazione all'ufficio ricoperto": Cass. 20864/2010 riv 247407; Cass. 2993/1997 riv 207225. Ora, sebbene il suddetto principio sia stato enunciato in ordine alla testimonianza, non pare che vi sia alcuno ostacolo a che, mutatis mutandis, non possa estendersi anche alla parallela norma di cui all'art. 70 cod, proc. pen. il quale è improntato alla stessa ratto legis ossia al principio per cui può partecipare al processo e rendere dichiarazioni solo chi abbia la coscienza delle proprie dichiarazioni. Non a caso, questa Corte, in relazione alla normativa di cui all'art. 70 cod. proc. pen., ha ritenuto che la perizia va disposta solo quando il giudice non disponga di elementi sufficienti per valutare lo stato mentale dell'imputato (Cass. 44624/2004 riv 23246) tant'è che, neppure l'interdizione costituisce, di per sè, elemento idoneo a far scattare l'obbligo della perizia ove l'imputato appaia cosciente dello svolgimento del processo in modo da potervi partecipare ed esercitare il suo diritto di difesa (Cass. 2283/2004 riv 231404). Questa breve digressione, consente, quindi, di affermare che, nel processo penale la capacità del teste o dell'imputato di rendere dichiarazioni non va valutata in astratto ma in concreto, sicché il divieto di assumere le dichiarazioni dei medesimi scatta solo quando il giudice abbia concreti elementi per stabilire che il teste o l'imputato - in considerazione dell'accertato stato psico fisico che non consente loro di partecipare liberamente e coscientemente al processo - siano assolutamente incapaci di rendere qualsivoglia dichiarazione. Al contrario, deve ritenersi che, se uno dei suddetti soggetti risulti affetto da una qualche patologia psichiatrica che non lo renda però incapace, pur essendo indubbio che le sue dichiarazioni debbano essere valutate e vagliate in modo particolarmente rigoroso, ciò non significa che, ove le medesime - all'esito del consueto processo cui, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, le dichiarazioni accusatorie devono essere sottoposte: ex plurimis Cass. 4888/2000;
Cass. 15756/2002; Cass. 31442/2006 - vengano riscontrate e cioè ritenute attendibili, il giudice non le possa utilizzare. Nel caso di specie, deve ritenersi che entrambi i giudici di merito abbiano valutato la personalità del CA ed abbiano ritenuto che il medesimo, benché presentasse problematiche legate all'abuso di sostanze stupefacenti (cfr pag. 26 sentenza di appello), non aveva manifestato una sintomatologia tale da far dubitare delle sue facoltà mentali (cfr pag. 34 sentenza di primo grado). E, tale giudizio, essendo stato effettuato alla stregua delle lucide, coerenti e costanti dichiarazioni rese dal CA, non si presta ad alcuna censura in questa sede di legittimità, tanto più che lo stesso ricorrente, al di là che stigmatizzare - in modo astratto - la patologia della quale il CA sarebbe affetto, non ha saputo illustrare le ragioni per le quali - nel concreto caso di specie - il suo narrato dovrebbe essere frutto di un'allucinazione. Escluso, pertanto, che il CA fosse incapace di rendere dichiarazioni, il problema che pone la chiamata in correità dal medesimo effettuata è quello che, more solito, pone ogni chiamata in correità e consiste nel verificare se la medesima si possa o meno ritenere attendibile perché solo a posteriori (ossia solo all'esito del suddetto vaglio di attendibilità) e non a priori si può ritenere se una chiamata in correità o reità sia o meno credibile. Orbene, sul punto, va rilevato che la Corte ha sottoposto le dichiarazioni del CA ad un rigoroso vaglio all'esito del quale, è pervenuta alla conclusione che le medesime erano attendibili perché ampiamente riscontrate e dalle dichiarazioni del UR e da altri riscontri esterni.
In altri termini, la Corte territoriale, nel valutare le dichiarazioni rese dal CA, si è attenuta ai criteri indicati da questa Corte di legittimità: sul punto è sufficiente rinviare alla lettura delle pag. 28 ss della sentenza per avvedersi come la Corte, prima ha valutato la personalità del CA (concludendo che il medesimo era stato ritenuto, sebbene in altri processi, attendibile tant'è che gli era stata riconosciuta l'attenuante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 8: cfr pag. 12 sentenza impugnata), poi, ha vagliato l'attendibilità intrinseca (evidenziando le ragioni fattuali per le quali il suo racconto doveva ritenersi costante, reiterato, circostanziato, privo di malanimo, genuino e disinteressato avendo reso anche dichiarazioni autoaccusatorie pur in assenza di ogni elemento accusatorio nei suoi confronti) ed, infine, ha riscontrato, il narrato ab extrinseco, con le dichiarazioni rese dal UR nonché con quelle confessorie rese da NA e PE sui ruoli svolti nella rapina e dalle dichiarazioni del coindagato Di LO sulla partecipazione ai sopralluoghi, riscontri tutti avente natura individualizzante (in specie in relazione alla dichiarazione resa dal UR). Su questa complessa ed articolata parie della motivazione, con la quale cioè la Corte territoriale ha illustrato le ragioni per le quali il narrato del CA doveva ritenersi intrinsecamente attendibile, il ricorrente, in questa sede, in pratica, nulla ha dedotto, rendendo, quindi, il ricorso, sul punto, aspecifico. Non solo, ma il ricorrente, nulla ha dedotto anche in ordine ai riscontri ab extrinseco al narrato del CA.
A dire il vero, con la memoria depositata il 14/02/2012, l'avv. Mari ha ripreso tutta la parte dei riscontri oggettivi (in specie, il riscontro incrociato fra le dichiarazioni del UR con quelle del CA) sostenendo che le dichiarazioni del CA erano contraddittorie ed inattendibili.
Sennonché, deve, innanzitutto, replicarsi che la suddetta memoria, non si limita ad illustrare il motivo di ricorso originario, ma ha ampliato il thema decidendum introducendo argomenti e motivi completamente autonomi e nuovi: di conseguenza, il suddetto motivo va ritenuto inammissibile in quanto, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alla quale va data continuità, i motivi nuovi a sostegno dell'impugnazione, previsti dall'art. 585 c.p.p., comma 4 devono avere ad oggetto solo i capi o i punti della sentenza impugnata che siano stati enunciati nell'originario atto di gravame ex art. 581 c.p.p., perché, diversamente opinando, verrebbero frustrati i termini per l'impugnazione prescritti a pena di inammissibilità: ex plurimis Cass. 14776/2004 riv 228525. E, nel caso di specie, è palese che, nella memoria sono illustrati motivi che nulla hanno a che vedere con quelli originariamente proposti. In secondo luogo, la suddetta memoria non è altro che la pedissequa trasposizione dei motivi di appello: sul punto è sufficiente il raffronto fra i motivi di appello e quanto contenuto nella memoria. Sennonché, ai suddetti motivi, la Corte ha dato un'ampia ed esaustiva risposta avendo replicato, punto per punto, alle preteste discrasie del racconto del CA (cfr pag. 32 - 33 della sentenza impugnata): in ordine alla suddetta motivazione, va rilevato che, ancora una volta, il ricorrente nulla ha obiettato ne' nel ricorso ne' nella memoria dove, come si è detto, si è limitato a trascrivere le doglianze di appello alle quali, però, la Corte si è premurata di rispondere.
È del tutto evidente, pertanto, l'assoluta aspecificità della doglianza dedotta.
In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato in quanto la censura dedotta è infondata sia in fatto che in diritto non ravvisandosi, sulla base di quanto illustrato, ne' vizi motivazionali ne' violazioni di legge in ordine alla valutazione della chiamata in correità del CA. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. FI.
p.
2.1. violazione del D.L. n. 8 del 1991, art. 16 quater, comma 1: la doglianza è infondata atteso che la problematica dell'art. 16 quater, Legge cit., nel caso di specie, non si pone per la semplice ragione che, come risulta dall'impugnata sentenza, il CA fu sentito nuovamente dal g.i.p. davanti al quale ribadì le sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie: in terminis Cass. 42618/2009. A ciò aggiungasi che, essendosi l'imputato avvalso del giudizio abbreviato, quelle dichiarazioni bene avrebbero potuto comunque essere utilizzate (SSUU 1149/2008 Rv. 241882). p.
2.2. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., comma 3: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, il giudizio di colpevolezza si fonda sulle sole dichiarazioni accusatorie del CA.
Il problema che, quindi, si pone nel presente processo è quello di stabilire se e in che limiti la suddetta dichiarazione possa essere utilizzata.
I principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte sul punto, sono notori, pacifici e possono essere così riassunti:
- la chiamata di correo ha valore di prova diretta contro l'accusato, in presenza di tre requisiti, che devono in concreto essere accertati dal giudice di merito e che consistono: a) nell'attendibilità del dichiarante (confitente e accusatore), valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi e i motivi della chiamata di correo;
b) nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi, ed altri dello stesso tenore;
c) nell'esistenza di riscontri esterni, ovvero di elementi di prova estrinseci, da valutare congiuntamente alla chiamata di correo, per confermare l'attendibilità, al cui esame, peraltro non si può procedere, se persistono dubbi sulla credibilità del dichiarante o sull'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni: ex piurimis Cass. 4888/2000 riv 216047; Cass. 31442/2006 riv 235212;
- i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art.192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che:
1) devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato; 2) devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito: ex plurimis Cass. 3255/2009 riv 245867;
SSUU 45276/2003 riv 226090; SSUU 36267/2006 riv 234598;
Sulla base di quanto precedentemente illustrato in relazione al ricorso proposto dal TO, occorre dare atto e ribadire che la motivazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha risolto positivamente sia il problema dell'attendibilità del CA che quello dell'attendibilità intrinseca delle suddette dichiarazioni non si presta ad alcuna censura.
Resta da stabilire se quelle dichiarazioni, in relazione alla chiamata di correità nei confronti del FI, siano state riscontrate ab estrinseco ed abbiano carattere individualizzante secondo la nozione che di essa ha dato questa Corte.
La Corte territoriale ha ritenuto che fossero riscontri individualizzanti le seguenti circostanze:
- l'imputato, nella notte fra l'8 ed 9/11/2000, a seguito di un controllo effettuato dai C.C., fu sorpreso, nei pressi di Ancona, a bordo di un'auto sulla quale si trovavano LL CE (soggetto coinvolto nella rapina) mentre, a bordo di un'altra auto, furono contemporaneamente controllati ST TO e lo stesso CA. Il riscontro individualizzante è stato rinvenuto nel fatto che il CA, nelle sue dichiarazioni, aveva riferito proprio il suddetto episodio sostenendo che si stavano recando sul luogo della rapina (che sarebbe stata compiuta il successivo 31/01/2001) per effettuare un sopralluogo. Anche tale affermazione è stata confermata dai controlli dei tabulati telefonici (rectius:
utenze agganciate ai ponti ripetitori) dai quali si rilevò che le suddette auto erano partire da Foggia e, successivamente, era arrivate nella zona dove poi avvenne la rapina (cfr pag. 1 e 35 sentenza impugnata);
- "disponibilità dei quattro fermati di numeri di telefono, alcuni attribuibili al coimputato ZI ed altri ad utenze riscontrate operare nella zona della successiva rapina" oltre al rinvenimento di "annotazione di nominativi di corresponsabili del fatto, NA e PE;
- nominativo ed utenza cellulare dell'imputato trovato fra gli appunti nella disponibilità di LL e di AE altri soggetti coinvolti nella rapina.
Il ricorrente, in questa sede, ha ribattuto nei termini di cui si è detto in parte narrativa (supra p.4 n 2), ma la censura deve ritenersi infondata per le ragioni di seguito indicate. La Corte territoriale, quanto alla tardività e, quindi, alla pretesa mancanza di genuinità della chiamata in correità, ha chiarito che il "CA non ha avuto contatti, restando in isolamento, durante tutto il periodo delle indagini a suo carico, anche a seguito del programma di protezione al quale lo stesso venne sottoposto": la motivazione, sul punto, deve ritenersi incensurabile anche in mancanza di qualsiasi deduzione da parte dell'imputato. È irrilevante il motivo per cui nessuno degli altri coimputati effettuò mai alcuna chiamata in correità nei confronti del ricorrente: il problema, infatti, non è la quantità delle chiamate in correità, ma, ancora una volta, è solo quello di stabilire se la chiamata del CA sebbene unica - sia o meno attendibile e sia individualizzante atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "in caso di unica chiamata di correità, le dichiarazioni rese a carico dell'imputato debbono trovare riscontri probatori individualizzanti;
questi, tuttavia, possono essere dedotti dagli elementi di causa e la valutazione del giudice può basarsi anche su rilievi logici che in modo coerente e fondato riconducano all'imputato riscontri singolarmente non univoci rispetto alla sua persona": Cass. 21621/2001 Rv. 219109; Cass. 31442/2006 riv 235212;
Cass. 3255/2009 riv 245867. Nel caso di specie, i riscontri individualizzanti sono ben due: a) il CA riferì che, insieme al FI ed altri, aveva effettuato sopralluoghi sul posto ove sarebbe dovuta avvenire la rapina: tale affermazione è stata riscontrata in modo oggettivo dal controllo effettuato dai C.C.(cfr supra); b) l'imputato era in stretto collegamento con altri imputati che parteciparono pacificamente alla rapina, come si desume dalla disponibilità delle reciproche utenze telefoniche (cfr supra). Il tentativo del ricorrente di minimizzare i suddetti riscontri, non può trovare accoglimento perché si basa su una valutazione frazionata del compendio probatorio a fronte di una valutazione unitaria effettuata correttamente dalla Corte territoriale la cui motivazione, pertanto, non è soggetta ad alcuna censura dovendosi ritenere logica, coerente e congrua con gli evidenziati elementi fattuali.
In conclusione anche il ricorso del FI deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012