Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 12195
CASS
Sentenza 14 marzo 2012

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Massime1

La capacità dell'imputato e del testimone di rendere dichiarazioni va valutata in concreto, non in astratto. Ne consegue che soltanto quando il giudice disponga di concreti elementi per stabilire che il dichiarante sia assolutamente incapace di rendere dichiarazioni, opera il divieto di assumerne le dichiarazioni; diversamente, in presenza di una patologia psichiatrica che non renda il dichiarante incapace, le sue dichiarazioni, se valutate con particolare rigore, possono essere ritenute attendibili ed utilizzate a fini probatori. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese da chiamante in reità o correità dedito all'assunzione di sostanze stupefacenti, ma affetto da sintomatologia ritenuta non tale da far dubitare delle sue facoltà mentali).

Commentari2

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  • 2Valore della testimonianza della vittima (Cass., 45920/14)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2012, n. 12195
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12195
Data del deposito : 14 marzo 2012

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