Sentenza 22 settembre 2005
Massime • 1
La norma che incrimina l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi tutela il bene della pubblica fede, intesa come affidamento collettivo nei marchi o segni distintivi, sicché la realizzazione di un inganno nel singolo acquisto non è elemento integrativo della fattispecie. È pertanto da escludersi la configurazione del reato impossibile in caso di grossolanità della contraffazione e di condizioni di vendita tali da impedire l'errore degli acquirenti, dal momento che occorre avere riguardo alla potenzialità lesiva del marchio connaturata all'azione di diffusione in riferimento a un numero indeterminato e indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione.
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Indennizzo deve motivare su eventuali profili di maggiore afflittività per il rifiugiato politico che viene ingiustamente arrestato ai fini estradizionali. Acccoglimento parziale della richiesta di indennizzo non giustifica ex se la compensazione delle spese con il Ministero che si sia opposto alla liquidazione. Corte di Cassazione Sez. IV penale Num. 847 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28.9.2021 – deposito 13.1.2022 SENTENZA sul ricorso proposto da: ** nato il ** [assistito dall'avv. Nicola Canestrini] avverso la sentenza dei 16/11/2020 de CORTE APPELLO Trento SEZ.DIST. di BOLZANO udita la relazione svolta dal Consigliere [..] lette le …
Leggi di più… - 2. Delitto di ricettazione e commercio di prodotti falsiBarbara Floris · https://www.filodiritto.com/ · 27 gennaio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2005, n. 34652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34652 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 22/09/2005
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 988
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 014207/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MB ND N. IL 20/03/1957;
avverso SENTENZA del 14/07/2004 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
Udito il Procuratore Generale in persona del SPG Dott. FEBBRARO G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
AY ND impugna la sentenza della Corte di appello di Genova, confermativa della decisione di primo grado con la quale è stato dichiarato colpevole dei delitti, unificati nel vincolo della continuazione, di detenzione per la vendita di prodotti contraffatti (art. 474 c.p.) e ricettazione dei medesimi (art. 648 c.p.). Denuncia:
- omessa citazione per il giudizio di appello;
rileva il ricorrente come, nonostante sussista agli atti regolare elezione di domicilio presso la propria residenza, effettuata in data 8.5.1998, la notificazione sia avvenuta presso lo studio del difensore;
- violazione degli artt. 49, comma secondo, e 474 c.p.; osserva il ricorrente come, stante la grossolanità del falso desumibile anche dalle modalità di vendita dei prodotti e la conseguente inoffensività della condotta, nessuna lesione alla pubblica fede, presidiata dalla norma di cui si denuncia la violazione, sia possibile;
- violazione degli artt. 15, 474, 648 c.p., dovendosi ricondurre i fatti, in applicazione del principio di specialità, esclusivamente alla violazione dell'art. 474 c.p.. L'eccezione di nullità della citazione è inammissibile per genericità; ed invero in essa non solo si indica la data dell'avvenuta "elezione" di domicilio "presso la propria abitazione" in un giorno anteriore a quello in cui, secondo quanto si legge nel capo di imputazione, la condotta criminosa è stata accertata, ma si omette altresì di precisare in quale atto e davanti a quale autorità detta elezione sia stata effettuata, risultando peraltro dalle intestazioni di entrambe le sentenze di merito la diversa circostanza che l'imputato avesse eletto il domicilio presso il difensore di fiducia.
Infondate, poi, si palesano le ulteriori censure.
Osserva in proposito il collegio come la giurisprudenza di questa sezione abbia già chiarito che l'ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno in occasione del singolo acquisto (sez. 2^, 11.10.2000, Ndong, rv 217506; sez. 2^, 2.10.2001, Fall, rv 220236). Da ciò consegue che non può parlarsi, con riguardo alla fattispecie in questione, di reato impossibile per il solo fatto che l'asserita grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti cadano in errore, dovendosi avere riguardo, ai fini della configurabilità del reato, alla più generale potenzialità lesiva del marchio insita nell'azione di diffusione di prodotti contraffatti, anche in relazione alla visione degli oggetti stessi da parte di un numero indeterminato ed indeterminabile di consociati nel corso della loro successiva utilizzazione e circolazione.
Anche l'ulteriore censura di legittimità formulata dal ricorrente ha già avuto risposta nella giurisprudenza della Corte, le cui sezioni unite hanno affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (sez. un., 9.5.2001, P.M. in proc. Ndiaye, rv 218771).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2005