Articolo 134 del Codice di procedura penale
Articolo 141 bisArticolo 135
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24 ottobre 1989
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20 gennaio 2016
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1 gennaio 2023
Art. 134. Modalita' di documentazione 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale ((e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica)) .
2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ((idoneo allo scopo)) ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. ((Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.)) 3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva ((o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2023
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