Articolo 140 del Codice di procedura penale
Articolo 122Articolo 124
Versione
24 ottobre 1989
Art. 140. Modalita' di documentazione in casi particolari 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.
2. Quando e' redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinche' sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilita'.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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