Sentenza 3 marzo 2010
Massime • 1
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", impone di pronunciare condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (La Corte ha altresì chiesto che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio).
Commentari • 8
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La massima Il delitto di favoreggiamento reale è una figura criminosa sussidiaria rispetto a quella del riciclaggio di denaro di cui all' art. 648-bis c.p. Ne consegue che, qualora sussistano gli estremi di questa seconda ipotesi delittuosa, deve essere esclusa la prima (Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 22/03/2018 , n. 16819 RITENUTO IN FATTO 1. M.M., K.I., Ka.Ig. e G.D., a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto separati ricorsi per cassazione contro la sentenza in epigrafe. 2. M.M. - condannato per i reati …
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 4. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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Per indizio s'intende un fatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismo giudiziario: l'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poter rappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato di un'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o più circostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella da dimostrare. Se dall'indizio è deducibile un'unica conseguenza, esso costituisce una prova logica compiuta ed in sè sufficiente nel senso che presenta una correlazione obbligata tra fatto ignoto e quello noto, al quale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 17921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17921 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI IO - Presidente - del 03/03/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO CE M. S. - Consigliere - N. 214
Dott. BRICCHETTI TO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 40811/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI ES N. IL 13/08/1948;
avverso la sentenza n. 21/1999 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 23/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI CASOLA C., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avvocatura dello stato che ha chiesto il rigetto e depositato nota spese;
uditi i difensori avv. Galantucci S. e Gambardella F., che hanno entrambi chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 17 aprile 1999 la Corte d'assise di Catanzaro assolveva, per non avere commesso il fatto, CE IA dai delitti di concorso in omicidio volontario pluriaggravato in danno dell'Ispettore di Polizia VA RS e della moglie, ZA CI (capo a), nonché dai delitti di concorso in detenzione e porto pluriaggravato di armi comuni da sparo (capo b) e di furto pluriaggravato di un'autovettura (capo c).
2. Il 23 febbraio 2009 la Corte d'assise d'appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, appellata dal pubblico ministero e dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro- tempore, costituitosi parte civile, dichiarava non doversi procedere nei confronti di CE IA in ordine ai delitti di cui ai capi b) e c) perché estinti per prescrizione;
dichiarava l'imputato colpevole del delitto di concorso in omicidio volontario pluriaggravato e, con la diminuente per il rito abbreviato, ammesso in appello ai sensi del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, art. 4 ter conv. in L. 5 giugno 2000, n. 144, lo condannava alla pena di trent'anni di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena principale, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
3. Da entrambe le sentenze di merito emergeva che il 4 gennaio 1992, verso le ore 18,40 - 18,45, in via dei Campioni di Lametia Terme si era verificato un duplice omicidio in danno dell'Ispettore di Polizia VA RS e della moglie, CI ZA, ad opera di alcuni individui armati.
Otto colpi, esplosi da un breve distanza, con direzione da sinistra a destra, avevano attinto l'Ispettore al capo e al collo, determinandone la morte per gravi lesioni cranio-encefaliche. CI ZA era stata, a sua volta, ferita al capo e al tronco da quattro colpi d'arma da fuoco a canna corta, che avevano cagionato lesioni cranio encefaliche cui era conseguito l'arresto cardio-circolatorio.
Per la commissione dell'omicidio era stata utilizzata un'autovettura Fiat Uno, provento di furto, rinvenuta quello stesso giorno in contrada Scinà di Lametia e su cui era stata apposta la targa di un'altra auto rubata a Catanzaro.
I rilievi tecnici eseguiti nell'immediatezza del fatto consentivano il rinvenimento di quindici bossoli cal. 9 (uno marca G.F.L. e quattordici marca Luger), di tre ogive di proiettili deformate, di una pistola cal. 9 Beretta mod. 92 S. parabellum con matricola abrasa, completa di caricatore bifilare P.B cal. 9, contenente quindici cartucce dello stesso calibro, di cui una in canna, di un altro caricatore bifilare per pistola cal. 9, vuoto, di guanti di lattice.
Dalle testimonianze rese dalle persone che si trovavano in via Campioni o nelle strade e abitazioni adiacenti (CA NI, NI AI, TE NA, EU EL, UR SS, LU IO, EP GA - quest'ultimo attinto di striscio da un colpo -, AT Armando, Fava Immacolata) risultava che il commando era composto da almeno due auto e che all'agguato aveva preso parte una pluralità di persone.
4. A seguito delle dichiarazioni rese, a distanza di alcuni giorni dall'omicidio, da OS RA, propostasi come teste oculare, venivano incriminati, quali esecutori materiali, AR EP e TO LI, condannati con sentenza della Corte d'assise di Catanzaro del 13 gennaio 1994, riformata, una prima volta, dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro il 12 maggio 1995 e, successivamente, con sentenza pronunziata dalla medesima Autorità giudiziaria, in sede di rinvio dalla Cassazione, il 21 maggio 2002 (irrevocabile il 13 gennaio 2004).
5. La successiva incriminazione di CE IA scaturiva dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, in precedenza inseriti in contesti di criminalità organizzata calabrese, quali AT AN, SO ZZ, EC AN, SS Di TE, PA D'EL, AL NC, i quali, a diverso titolo, riferivano in ordine alle causali del fatto omicidiario, al contesto in cui esso era maturato, ai mandanti e agli esecutori materiali, alle attività investigative e di contrasto svolte dall'Ispettore RS nei confronti dei clan ER, CA, IA.
6. La sentenza di primo grado perveniva alla pronuncia assolutoria sulla base delle seguenti considerazioni.
Le plurime causali poste dai collaboratori di giustizia a base del duplice omicidio erano per certi versi logicamente inconciliabili e non era sufficiente una ricostruzione in forma probabilistica, atteso che proprio sul movente si incentrava la tesi accusatoria. Appariva, inoltre, astrattamente poco plausibile accomunare, da un lato, l'immagine di un esponente dell'apparato istituzionale dello Stato integerrimo, coraggioso e risoluto nell'espletamento dell'attività di indagine e di polizia e, dall'altro, adombrare un possibile uso strumentale del servizio da parte del medesimo, connotato da ambigui profili di collusione con esponenti della criminalità organizzata locale, percepiti in termini di parzialità nelle investigazioni dagli appartenenti alle contrapposte consorterie dell'epoca.
In secondo luogo, l'attività dell'Ispettore RS non aveva superato la soglia dell'assoluta normalità e non era, pertanto, idonea a giustificare un'azione così plateale ed eccezionale in danno di un'appartenente delle istituzioni e di un suo familiare, tradottasi nell'ulteriore attività di profanazione della tomba delle due vittime, elementi tutti espressivi di un'elevatissima reattività personale che non trovava un'idonea spiegazione negli elementi acquisiti anche alla luce delle testimonianze rese dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria, impegnati sul fronte investigativo. Nè d'altra parte, poteva costituire una valida causale dell'azione delittuosa il complesso delle informative redatte dall'Ispettore RS in relazione alle procedure di prevenzione e a quelle dinanzi al Tribunale di sorveglianza, atteso che affatto scontati si delineavano gli accertamenti negativi sulla personalità dei vari soggetti e sulle loro illecite disponibilità finanziarie. Inoltre, il contributo investigativo e dichiarativo fornito dall'Ispettore RS nell'ambito del procedimento a carico di ER e CA, pur avendo costituito un determinante elemento di prova a carico di ER, non era stato decisivo per l'affermazione di penale responsabilità di CA IO che, anzi, era stato assolto.
L'attività investigativa dell'Ispettore RS nei confronti di ER IO non poteva considerarsi espressione di un fumus persecutionis, essendo basata su emergenze acquisite aliunde, il cui vaglio e la cui ponderata verifica dovevano necessariamente spettare all'Autorità giudiziaria.
In ogni caso, le doglianze di NI ER in ordine al contenuto negativo delle informazioni, poste dalla competente Autorità giudiziaria a base del diniego dei permessi premio, erano proseguite pur dopo la morte dell'Isp. RS, come comprovato dall'esposto in data 2 marzo 1992, pervenuto all'Ufficio di sorveglianza di Cosenza il successivo 3 marzo.
Nè, d'altra parte, appariva razionalmente plausibile il movente correlato alle attività di perquisizione e sequestro in danno di CE DI, che si ponevano in termini di ordinarietà e non potevano in alcun modo giustificare una perdurante volontà di vendetta pur dopo la morte di DI V..
Le dichiarazioni rese in proposito dal collaboratore Di TE non avevano particolare rilievo probatorio, attesa la loro natura de relato da due persone, una delle quale (IA PA) era deceduta e, l'altra (ON CA) non le aveva confermate. Non era, poi, stata acquisita alcuna prova in ordine a eventuali condotte poco corrette dell'Ispettore RS nell'espletamento del servizio e al ruolo di informatore assunto nei suoi confronti da parte di PA IA (cfr. testimonianze Palombi, Ferraina, De Fazio), per cui appariva smentito quanto riferito dai collaboratori di giustizia in merito ai rapporti intercorsi tra l'ufficiale di polizia giudiziaria, e PA IA e ad asseriti trattamenti di favore riservati a quest'ultimo. Piuttosto, la circostanza, emersa dalla deposizione di DI FE, che l'Ispettore RS si fosse inserito nella consegna dei passaporti destinati a PA IA, era indicativa del fatto che fino a quel momento non esisteva alcun rapporto tra l'Ispettore e il predetto IA P..
La mancata acquisizione di prove attendibili e univoche in ordine alla causale del duplice omicidio e alla infungibilità dell'opera investigativa dell'Ispettore RS inficiavano, pertanto, ad avviso dei giudici di prime cure, l'intero impianto accusatorio. Non potevano assumere rilevanza probatoria in senso contrario le generiche dichiarazioni rese dal funzionario di Polizia, dott. CE, in merito al fatto che nell'estate del 1991 l'Ispettore RS, benché in vacanza, circolasse armato e alle preoccupazioni manifestate dalla vittima sulla pericolosità dell'organizzazione criminale ER-CA-IA ne' la testimonianza di RS AL (figlio del poliziotto ucciso), riguardanti l'atteggiamento più apprensivo del solito serbato dal padre pochi giorni prima dell'agguato.
I giudici di primo grado osservavano, inoltre, che il tema della causale era strettamente correlato alla problematica del mandato ad uccidere in relazione alla quale l'impianto accusatorio era assolutamente carente.
Si ignoravano, infatti, modi, condizioni che avevano segnato la fase preparatoria e ideativa del delitto, difettavano elementi probatori significativi, idonei a indicare un collegamento tra mandanti ed esecutori materiali, di cui non era nota l'identità, non era dimostrato il contributo fornito dai mandanti alla realizzazione del fatto omicidiario.
Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sulla dinamica del fatto omicidiario erano da considerare inattendibili (AN), oppure ininfluenti (EC, Iannello), ovvero non riscontrate o riscontrate negativamente (D'EL), oppure de relato e prive di un collegamento con la fonte originaria (Di TE) e, inoltre, erano contrassegnate da vaghezza e genericità e da rilevanti contrasti sull'identità degli esecutori materiali.
7. I giudici d'appello, previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale volta all'acquisizione della sentenza irrevocabile emessa, il 15 luglio 2004, dalla Corte d'assise d'appello di Catanzaro - che aveva dichiarato VA IC, PE TE, AN RG, responsabili del delitto di omicidio volontario aggravato in danno dell'Ispettore RS nella qualità di esecutori materiali del delitto - nonché all'esame dei collaboratori di giustizia TE PE e IC VA, perveniva all'affermazione di penale responsabilità di CE IA sulla base delle seguenti argomentazioni. Nella valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la decisione di primo grado, aveva omesso l'apprezzamento dei seguenti profili:
a) posizione di vertice rivestita da ciascuno dei dichiaranti (cfr. in particolare posizioni D'EL e Di TE) all'interno dei rispettivi gruppi criminali di appartenenza con conseguente attendibilità delle informazioni in loro possesso;
b) il significato e la rilevanza della precostituzione dell'alibi (riferita dal collaboratore D'EL), oltre che da parte di Pizzino, anche da parte del defunto LI, emergente dalle dichiarazioni rese da quest'ultimo ai Carabinieri della Stazione di Valenza Po il 5 gennaio 1992 e dalla testimonianza del dott. Santucci, collocabile temporalmente proprio in coincidenza con la consumazione del delitto;
c) l'attendibilità delle conoscenze in possesso di Di TE (che aveva ricevuto le notizie sull'omicidio RS da CA AN), riconducibile all'esistenza di stretti rapporti da lui intrattenuti con quest'ultimo a causa del comune coinvolgimento nel settore delle estorsioni, organizzato e diretto da IA CE, così come del resto comprovato dalle sentenze pronunziate dal Tribunale di Lametia Tenne e dalla Corte d'appello di Catanzaro che avevano riconosciuto il predetto responsabile, quale promotore, di un'associazione di stampo mafioso, dedita, tra l'altro, a tali attività criminose, e dalle testimonianze degli imprenditori esaminati nel presente processo;
il ruolo di primario rilievo svolto da AN CA emergeva anche dal processo n. 27/97 in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d'assise di Catanzaro, da cui risultava che, a partire dal 1993, dopo l'arresto del fratello maggiore CA IO in relazione a violazioni della disciplina in materia di armi, AN CA era divenuto il capo operativo e decisionale del gruppo CA;
d) il ruolo di confidente (riferito concordemente dai collaboratori ZZ e Di TE e dai testi FE DI, IA IO, CE) svolto da PA IA - capo riconosciuto di CA e imprenditore ricco e potente fino alla morte violenta, avvenuta nel settembre 1992 - e l'antagonismo maturato nei suoi confronti, per ragioni di supremazia territoriale, da CE IA che, solo dopo la sua morte, era subentrato, insieme con IO CA, nelle attività illecite da costui gestite, secondo quanto riferito dal teste IR dinanzi al Tribunale di Lametia Terme, dai testi AN UZ, DI FE, IN AC, CE RT, ER CE, AN NT, nonché dai rappresentanti della s.p.a "De Lieto";
e) il progressivo rilievo assunto dalla cosca capeggiata da IA CE e, all'interno di essa, il ruolo svolto da DI CE nella eliminazione dei fratelli De SE, emergente dalle proposte per l'applicazione di misure di prevenzione formulate, tra il 1989 e il 1991, dall'Ispettore RS, profondo conoscitore delle dinamiche criminali intercorrenti tra i diversi gruppi di criminalità organizzata operanti nel territorio di sua competenza;
f) testimonianza resa dal Commissario IR dinanzi al Tribunale di Lametia Terme in merito alla circostanza che IA PA non era stato sottoposto ad indagini - come ammesso dallo stesso interessato dinanzi ai Carabinieri di Lametia Terme il 4 gennaio 1992 - mentre nei confronti di CE IA erano state avanzate proposte per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
questa deposizione avvalorava l'attendibilità del narrato dei collaboratori di giustizia circa il forte risentimento nutrito da CE IA nei confronti dell'Ispettore RS a causa dell'accanimento investigativo mostrato solo nei suoi riguardi e non nei confronti di PA IA;
g) rapina ai danni della gioielleria gagliardi e all'omicidio di cittadino (marzo 1983) che aveva visto il coinvolgimento e la condanna in primo grado a venticinque anni di DI CE (sentenza della Corte d'assise di Catanzaro del 14 febbraio 1984) a causa del prestito di una moto Vespa a De SE ZI, e l'assoluzione dell'imputato in secondo grado nel luglio 1985;
tale vicenda costituiva una conferma alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di TE, secondo cui l'Ispettore RS aveva detto a DI che lo avrebbe fatto condannare, pur sapendolo innocente, se non avesse indicato le persone cui aveva prestato la moto.
A proposito dell'assoluta ordinarietà dell'azione investigativa svolta dall'Ispettore RS, i giudici di secondo grado osservavano che il Tribunale, nel sottolineare i numerosi fatti criminosi rimasti impuniti, aveva omesso di valutare che il sequestro di persona mariotti era stato risolto proprio grazie alle confidenze fatte da ON De SE all'Ispettore RS, oltre che al dott. CE, e alla relazione di servizio redatta il 17 dicembre 1983 dall'Ispettore RS che aveva visto fuggire IO CA, insieme con lo zio ER NI (all'epoca latitante) al momento dell'irruzione nell'ovile dei CA in data 17 dicembre 1983.
Non era neppure condivisibile la valutazione, contenuta nella sentenza di primo grado, in merito al fatto che, grazie alla testimonianza di RS, IO CA era stato assolto, risultando piuttosto dalla documentazione acquisita che CA IO (cl. 1964) era stato arrestato e processato per sequestro di persona proprio sulla base della relazione di servizio e della testimonianza dell'Ispettore RS, poste a base della condanna per violazione alla disciplina sulle armi.
Inoltre, dal rapporto giudiziario redatto per questo fatto dall'Ispettore RS e dalla stessa sentenza di condanna irrevocabile pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Roma emergeva che l'Ispettore RS aveva avuto un ruolo determinante nell'arresto di numerosi componenti della famiglia CA (donne comprese) e nella successiva condanna di alcuni di essi. NI ER, a sua volta, era stato arrestato proprio grazie all'ennesima notizia confidenziale ricevuta dall'Ispettore RS. La Corte territoriale di primo grado aveva, inoltre, omesso di valutare il verbale della perquisizione domiciliare eseguita dall'Ispettore RS presso l'abitazione di DI CE il 13 luglio 1989 nell'ambito delle indagini relative all'omicidio di ZI De SE, imputato e poi prosciolto in istruttoria per la rapina alla gioielleria gagliardi e l'omicidio cittadino e il verbale delle dichiarazioni rese in quel contesto all'Ispettore RS da CE DI che aveva affermato di essere arrabbiato per i continui controlli cui era sottoposto da parte delle Forze dell'Ordine, così come riferito dal collaboratore Di TE.
Analogo omesso apprezzamento concerneva la testimonianza resa dal funzionario di Polizia dott. Borrelli il 25 settembre 1998. Questi riferiva che, in relazione al citato omicidio, l'Ispettore RS aveva convocato in Commissariato la moglie di DI (figlia di NI ER) e l'aveva interrogata in merito agli spostamenti del marito, atteso non era stato trovato in casa durante la perquisizione.
La sentenza di primo grado non aveva neppure valutato l'annotazione di servizio redatta il 13 luglio 1989 dall'assistente di P.S. GI Alberto, da cui risultava che GI, incaricato da RS di recarsi a casa di NI ER per convocare in Commissariato il figlio di quest'ultimo, NN ER, era stato destinatario delle rimostranze della moglie di ER NI che, nell'occasione, aveva detto che "il maresciallo RS doveva lasciare stare i suoi figli e che le persone doveva andare a cercarle altrove" (cfr. citata relazione).
Ad avviso dei giudici d'appello il complesso di questi dati attestava la foltissima pressione investigativa e di controllo esercitata dall'Ispettore RS, secondo quanto riferito dal collaboratore Di TE, nonché la circostanza che RS aveva continuato ad occuparsi anche delle attività di polizia giudiziaria, pur essendo addetto prevalentemente al settore delle misure di prevenzione. Significativa, in proposito, la proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, formulata il 22 marzo 1990 dall'Ispettore RS nei confronti di DI CE, di cui venivano sottolineati il particolare spessore criminale, l'appartenenza al gruppo capeggiato, tra gli altri, da CE IA, il coinvolgimento in gravi fatti di sangue, quali l'omicidio dei pregiudicati ZI De SE e De SE Cesare.
L'omesso apprezzamento di tali elementi da parte della Corte d'assise di Catanzaro aveva determinato la mancata compiuta valutazione del significato dell'azione svolta dall'Ispettore RS, di cui erroneamente era stata sottolineata l'ordinarietà piuttosto che l'efficacia, aveva comportato la valutazione frazionata delle singole investigazioni condotte dall'ispettore RS che, invece, valutate nel loro complesso, consentivano di confermare lo scenario di criminalità organizzata in cui, secondo i collaboratori di giustizia (cfr. dichiarazioni Di TE, D'EL, ZZ), doveva essere inquadrata l'azione omicidiaria e ricercata la complessa causale, comprensiva, tra l'altro, della volontà di vendicare DI CE, il cui carisma criminale era tale da avere determinato l'omicidio del Vigile del fuoco - responsabile dell'incidente stradale in cui CE DI aveva perso la vita - avvenuto quindici giorni prima dell'omicidio dell'Ispettore RS e di sua moglie.
La sentenza d'appello, dopo avere illustrato gli specifici rilievi alla decisione di primo grado e averne confutato i singoli passaggi argomentativi, osservava che gli elementi probatori in precedenza indicativi assumevano una valenza univoca e concordante in merito alla responsabilità di CE IA quale mandante dell'azione omicidiaria alla luce delle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria dibattimentale in grado d'appello, dai collaboratori di giustizia TE PE e VA IC,
condannati, insieme con AN RG, quali esecutori materiali dell'omicidio dell'Ispettore RS e di sua moglie. TE PE, coniugato con US RS e legato a VA IC, con il quale era stato arrestato sia in epoca precedente che successiva all'omicidio RS, era stato oggetto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia D'EL (che aveva riferito di un esecutore materiale di origine pugliese, di 30-35 anni, di nome PE TE, la cui moglie si chiamava di cognome RS come il defunto Ispettore) e Di TE (che lo aveva indicato come killer di professione).
TE PE, inserito sin dagli inizi degli anni 80 nel gruppo della Sacra Corona Unita facente capo a MO AN e ON SE, aveva acconsentito alla consumazione del duplice omicidio richiestogli da AN RG, suo fornitore in San Luca di partite di cocaina e eroina, poi destinate all'immissione sul mercato pugliese, per saldare un debito accumulato nei confronti di RG A. in relazione a pregresse forniture di droga. Nella consumazione del duplice delitto era stato coinvolto VA IC, amico di PE, uscito - a seguito di un permesso di dieci giorni da trascorrere in Martinafranca - dalla casa di lavoro di LI Irpino il 23 dicembre 1991 e inserito, sin dal 1983, nell'organizzazione capeggiata in Puglia da SE ON con il compito di "azionista", addetto a punire le persone, sparando loro.
I due collaboratori riferivano concordemente di essere stati convocati a Lametia Terme da CE IA e CA IO che aveva spiegato loro che l'omicidio doveva essere commesso in danno dell'Ispettore di Polizia, in quanto si trattava di una persona che, anche in passato, aveva dato fastidio a molti componenti del loro gruppo, stava insistentemente dietro alla loro "famiglia", non si era comportato bene nei loro confronti e aveva avanzato nei loro riguardi anche una richiesta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s..
In tale contesto CE IA e CA IO avevano chiesto espressamente di compiere un'azione esemplare al fine di dimostrare chi comandava sul territorio.
L'Ispettore era oggetto di pedinamenti al fine di studiare le sue abitudini.
Due appostamenti a mano annata non erano andati a buon fine per ragioni contingenti correlate alle presente e gli spostamenti della vittima.
Il giorno del duplice omicidio PE e IC erano stati nuovamente convocati da CE IA e CA IO che avevano individuato, tramite altri complici, la situazione propizia per intervenire.
Per la consumazione dell'azione erano stati forniti loro armi, guanti di lattice e una Fiat Uno rubata.
I giudici d'appello sottolineavano, richiamando sul punto anche la sentenza irrevocabile di condanna emessa nei loro confronti per il duplice omicidio e acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., la credibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai due collaboratori PE e IC, le cui scelte erano maturate in tempi diversi e senza alcuna possibilità di preventiva comunicazione.
Le loro propalazioni avevano trovato i seguenti, oggettivi elementi di riscontro:
a) dinamica del fatto omicidiario ricostruita sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e dei testi oculari;
b) rilievi tecnici espletati nell'immediatezza del fatto;
c) accertamenti medico legali e balistici;
d) conformazione dei luoghi esistente all'epoca del delitto;
e) consulenza genetica, evidenziante l'attribuibilità e dell'impronta digitale trovata all'interno dei guanti di lattice abbandonati sull'auto rubata usata per la consumazione del duplice delitto;
f) rinvenimento del bracciale con venticinque maglie appartenente a PE sulla scena del crimine;
g)comprovato trasferimento, sin dall'agosto 1991, della residenza di PE e dei suoi familiari, in Roseto Capo Spulico;
h) accertamenti espletati dai Carabinieri in merito alla presenza di PE in territorio di Roseto Capo Spulico a bordo di un'auto di proprietà del coimputato IM AM RR;
i) effettuazione di vaglia da parte di PE in favore di IC.
Le dichiarazioni dei collaboratori si riscontravano, inoltre, vicendevolmente nella indicazione di IA CE quale mandante, insieme con IO CA (deceduto) e nell'illustrazione del collegamento criminale tra i RG di San Luca e i IA-CA di Lametia Terme, comprovato anche dalle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.. I giudici d'appello, infine, ritenevano irrilevanti le discrepanze nel narrato dei collaboratori, sottolineate dalla difesa nel corso dell'istruttoria dibattimentale in appello, concernenti profili ritenuti marginali, quali:
a) l'individuazione del soggetto che, tra i mandanti, aveva raccomandato che doveva trattarsi di un omicidio esemplare, atteso che il mandato omicidiario era stato conferito concordemente da CE IA e IO CA;
b) lo smarrimento del bracciale di PE, episodio secondario di cui comprensibilmente IC non avevano conservato ricordo, sì da non raccontarlo agli inquirenti;
c) l'ubicazione della casa di IA F., dove PE si era recato solo dopo la consumazione del duplice omicidio, trattenendosi là per pochi minuti;
d) il numero degli sportelli dell'auto rubata, usata per la commissione del delitto, e il sistema di apertura dei vetri. La difformità del narrato dei due collaboratori in merito alla presenza o meno, a bordo dell'auto rubata, al momento dell'omicidio, di MM RR (presenza riferita dal solo IC) non era tale da inficiare la complessiva attendibilità del loro racconto, tenuto, comunque, conto dell'identità del ruolo assegnato da entrambi i collaboratori a RR, il quale, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto svolgere il ruolo di esecutore materiale, poi assunto in concreto da IC che nel frattempo aveva ottenuto un permesso per lasciare la casa di lavoro.
Infatti, la sentenza di condanna emessa, del 15 luglio 2004, nei confronti di PE e IC, imputati del duplice omicidio (acquisita ex art. 238 bis c.p.p.), con ampiezza di argomentazioni aveva, infatti, sottolineato che RR aveva contribuito con la sua condotta in maniera essenziale alla consumazione del delitto.
8. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i due difensori di fiducia, CE IA, il quale formula le seguenti doglianza.
Deduce, in primo luogo, violazione dell'art. 192 c.p.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione atteso che:
a) IA F. non era portatore di alcuno specifico movente;
b) i motivi di rancore indicati dal dichiarante SO ZZ si erano rivelati falsi, non avendo l'Ispettore RS preso parte alle attività di perquisizione in danno della famiglia IA;
c) ZZ e IA sono stati assolti con sentenza passata in giudicato dal delitto di furto dell'auto usata per la commissione dell'omicidio;
d) la sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Roma, che aveva assolto IO CA dal reato di cui all'art. 605 c.p., era pervenuta alla pronuncia assolutoria proprio sulla base della testimonianza dell'Ispettore RS;
e) da nessun atto del processo risulta che l'Ispettore RS avesse svolto specifiche attività investigative nei confronti del ricorrente.
Lamenta, inoltre, violazione di legge, atteso che la sentenza d'appello, per pervenire ad un epilogo decisorio difforme rispetto alla decisione di primo grado, ha omesso di confutare specificamente tutte le argomentazioni in essa sviluppate legittimità. Denuncia, poi, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione ai canoni di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da PE e IC che avrebbero dovuto essere vagliate, con specifico riferimento all'identità degli esecutori materiali del duplice omicidio, alla luce del diverso narrato degli altri collaboratori di giustizia, tra cui, in particolare, Di TE e ZZ.
Il primo aveva accusato CE CA di essere l'esecutore materiale, mentre il secondo non aveva indicato PE e IC quali esecutori materiali.
Lamenta, anche, violazione dell'art. 192 c.p.p. per omessa formulazione di un autonomo giudizio di attendibilità - rispetto a quello formulato nel processo celebrato a loro carico e definito con sentenza irrevocabile di condanna- dei collaboratori PE e IC, considerato che:
a) PE aveva dichiarato di avere fatto visita a IA presso la sua abitazione nel 1992 e di avere visto in tale occasione il padre di IA, morto invece nel 1973;
b) l'esame dibattimentale dei due collaboratori era stato contraddistinto da continue contestazioni di quanto in precedenza riferito nella fase delle indagini;
c) IC aveva ammesso di avere falsamente accusato del duplice omicidio MM RR (f. 22 del verbale del 22 marzo 2008);
d) nelle dichiarazioni rese nella fase delle indagini - utilizzabili, trattandosi di giudizio abbreviato - IC non aveva indicato IA come persona che aveva conferito il mandato, bensì come persona presente in una sola occasione e silente (verbale 22 marzo 2008);
e) nel corso dell'esame e del controesame di IC e PE erano emerse significative difformità in merito ai soggetti presenti durante gli incontri a Lametia e alle frasi pronunziate in tali occasioni;
f) PA ER è stato assolto con sentenza passata in giudicato, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.;
g) i due collaboratori IC e PE avevano fornito un narrato equivoco e avevano avuto modo di comunicare fra loro, incontrandosi in Tribunale, con conseguente condizionamento, influenza reciproca e mancanza di autonomia delle loro dichiarazioni;
g) ER PA e AM RR sono stati entrambi assolti dal delitto di concorso in omicidio volontario loro contestato. Con motivi nuovi depositati l'11 febbraio 2010 la difesa di IA lamenta anche la violazione degli artt. 603 e 495 c.p.p. con riferimento all'ordinanza emessa il 27 marzo 2008 dalla Corte d'assise d'appello che aveva respinto le richieste difensive di produzione di documentazione relativa alla collocazione della casa di CE IA, alla distribuzione delle stanze, all'eventuale stato di detenzione in carcere di IA nell'ottobre 1992, funzionale alla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni rese da TE PE a circa dieci anni di distanza dal fatto e alla doverosa verifica della sussistenza dei necessari riscontri obiettivi.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 603 c.p.p., il cui esame ha carattere pregiudiziale rispetto alle altre censure formulate, il Collegio osserva quanto segue.
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'art. 603 c.p.p. reca diversità di previsione, a seconda che si tratti di prove preesistenti o concomitanti al giudizio di primo grado, emerse in un diverso contesto temporale o fenomenico, ovvero di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio.
Nel primo caso, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale solo se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;
nel secondo, deve rinnovare l'istruzione, osservando i soli limiti del diritto alla prova e dei requisiti della stessa.
Nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 603 c.p.p., in considerazione del principio di presunzione di completezza dell'istruttoria compiuta in primo grado, la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non potere decidere allo stato degli atti.
Pertanto, in caso di rigetto della richiesta avanzata dalla parte, la motivazione potrà essere implicita e desumibile dalla struttura argomentativa della sentenza d'appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti all'affermazione o alla negazione di responsabilità dell'imputato (Cass., Sez. 5^, 1^ febbraio 2000, n. 1075, rv. 215772; Cass., Sez. 2^, 7 luglio 2000, n. 8106, rv. 216532; Cass., Sez. 5^, 8 agosto 2000, n. 8891, rv. 217209; Cass., Sez. 4^, 19 settembre 2007, n. 37624, rv. 237689). Considerato, quindi, che nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta in primo grado, ha caratteristica di istituto eccezionale, nel senso che ad essa può farsi ricorso quando appaia assolutamente indispensabile, cioè nel solo caso in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti e che la detenni nazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cass., Sez. 4^., 5 dicembre 2003, n. 4981, rv. 22966), ritiene il Collegio ritiene che nessuna censura di violazione di legge possa essere mossa al provvedimento impugnato.
La Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha dimostrato in positivo, con spiegazione immune da vizi logici e giuridici, le ragioni per le quali l'ampio e approfondito contraddittorio dibattimentale svoltosi sia in primo che in secondo grado, che ha esaurientemente consentito alla difesa degli imputati di esaminare in modo completo testimoni e imputati di reato connesso e/o collegato e di far emergere, attraverso le contestazioni, ogni possibile contraddizione, rendeva superflue e irrilevanti le produzioni difensive.
Correttamente, quindi, in questo articolato contesto, i giudici di merito hanno concluso per la sufficienza, la consistenza e l'assorbente concludenza delle prove già acquisite. A questo si aggiunga che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (v. Cass. Sez. Un. 23 novembre 1995, P.G. in e. Fachini). Il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate, qualora si fosse provveduto all'acquisizione della produzione documentale difensiva, idonea a svalutare il peso del materiale probatorio raccolto e valutato.
Sotto tutti questi profili, pertanto, le censure difensive non meritano accoglimento.
2. Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di censura relativo alla violazione della legge processuale alla luce dell'omessa, puntuale confutazione, da parte del giudice d'appello, delle argomentazioni sviluppate dal giudice di prime cure. Al riguardo il Collegio osserva che il giudice d'appello che riformi la decisione di primo grado ha l'onere di esaminare tutti gli elementi acquisiti, di valutare la loro valenza probatoria e di spiegare le ragioni sottese ad un diverso epilogo decisionale. In presenza, quindi, di due decisioni di merito difformi, ai fini della rilevabilità del vizio di motivazione in ordine ad una (o più) prova omessa decisiva la Corte di cassazione può e deve fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza d'appello, ma anche a quella di primo grado allo scopo di stabilire se l'iter logico argomentativo seguito dal giudice dell'impugnazione sia stato fondato sulla disamina di tutte le prove acquisite oppure abbia pretermesso altre, decisive informazioni. La mancata risposta dei giudici d'appello circa la portata di decisive risultanze probatorie acquisite al processo inficia la completezza e la coerenza logica della sentenza a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il materiale probatorio esistente e il contenuto della pronuncia e la rende suscettibile di annullamento.
Ne consegue che la Corte di cassazione, senza necessità di accedere agli atti d'istruzione probatoria, prendendo in esame il testo della sentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado è chiamata a saggiarne la tenuta, sia "informativa" che "logico- argomentativa" (Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226093).
Una verifica del genere è compatibile con le funzioni della Corte di cassazione, in quanto essa non richiede la individuazione del risultato probatorio, ma comporta unicamente un confronto tra la richiesta di valutazione di una prova e il provvedimento impugnato. Alla luce di questi principi la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati.
Infatti, con ampia e approfondita motivazione, ha preso in esame i singoli passaggi dell'iter argomentativo sviluppato dai giudici di primo grado e, con riguardo a ciascuno di essi (causale del fatto omicidiario, attività svolta dall'Ispettore RS e sua rilevanza con particolare riferimento alle dinamiche criminali dei clan IA, CA, ER;
contributo investigativo e dichiarativo fornito dall'Ispettore RS nell'ambito del processo a carico di ER e CA, definito con la condanna del primo e l'assoluzione del secondo;
incidente causale, rispetto al duplice omicidio, delle attività di perquisizione e sequestro in danno di CE DI;
correttezza dei comportamenti dell'Ispettore di Polizia nell'espletamento del servizio con particolare riferimento ai rapporti intrattenuti con PA IA;
fungibilità o meno dell'azione investigativa dell'Ispettore RS;
preoccupazioni per la sua incolumità desumibili dal comportamento tenuto, in epoca antecedente all'agguato, dalla vittima e dalla testimonianza del figlio. AL RS;
complessivo contesto in cui era maturato il mandato ad uccidere e che aveva caratterizzato la fase ideativa e preparatoria dell'agguato mortale;
collegamenti tra mandanti ed esecutori materiali;
contributo causale fornito dai mandanti alla realizzazione dell'azione omicidiaria;
attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sussistenza di riscontri estrinseci individualizzanti) ha spiegato le ragioni per le quali le valutazioni in precedenza effettuate non erano condivisibili ed erano suscettibili di una diversa lettura anche alla luce di altre emergenze probatorie pretermesse o non adeguatamente apprezzate oppure sottoposte ad un esame frazionato ovvero, infine, successivamente acquisite grazie alla riapertura in appello dell'istruttoria dibattimentale.
3. Non fondati sono anche esame il primo e il terzo motivo di censura, concernenti, rispettivamente, la violazione dell'art. 192 c.p.p., carenza e manifesta illogicità della motivazione, anche alla luce della mancata compiuta valutazione delle dichiarazioni rese in appello dei collaboratori di giustizia PE e IC, tenuto conto delle prove dichiarative acquisite in primo grado. L'esame di tali censure impone una duplice premessa metodologica.
3.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti.
Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che "nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto... che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metolodogica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. Un. 4 febbraio 1992, n. 6682, rv. 191231). Le linee dei paradigmi valutativi della prova indiziaria sono state recentemente ribadite dalle Sezioni Unite che hanno evidenziato che il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può, perciò, prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Sez. Un.12 luglio 2005, n. 33748, rv. 231678).
3. 2. La regola dell'"oltre il ragionevole dubbio" formalizzata nell'art. 533 c.p.p., comma 1, come sostituito dalla L. n. 46 del 2006, art. 5 impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione nella fattispecie concreta non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Il procedimento logico, invero non dissimile dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 c.p.p., comma 2, - il cui nucleo essenziale è già racchiuso, peraltro, nella regola stabilita per la valutazione della prova in generale dal comma 1 della medesima disposizione, nonché in quella della doverosa ponderazione delle ipotesi antagoniste prescritta dall'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e),- deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di razionalità razionale, quindi alla "certezza processuale" che, esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio.
Il concetto, espresso in alcune sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. 21 aprile 1995, n. 11, rv. 202001;
Cass., Sez. Un. 10 luglio 2002, n. 30328, rv. 222139; Cass., Sez. Un.30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226094), cui si è uniformata la giurisprudenza successiva (Cass., Sez. 1^, 21 maggio 2008, n. 31456, rv. 240763; Cass., Sez. 1^, 11 maggio 2006, n. 20371, rv. 234111), ancor prima della modifica dell'art. 533 c.p.p., era già stato chiaramente delineato dalla giurisprudenza di legittimità. Si era, in proposito, argomentato, che la prova indiziaria è quella che consente la ricostruzione del fatto in termini di certezza tali da escludere la prospettabilità di ogni altra ragionevole soluzione, ma non anche di escludere la più astratta e remota delle possibilità che, in contrasto con ogni e qualsivoglia verosimiglianza ed in conseguenza di un ipotetico, inusitato combinarsi di imprevisti e imprevedibili fattori, la realtà delle cose sia stata diversa da quella ricostruita in base agli indizi disponibili (Cass. Sez. 1^, 2 marzo, 1992, n. 3424, rv. 189682; Cass. Sez. 6^, 8 aprile 1997, n. 1518, rv. 208144; Cass. Sez. 2^, 10 settembre 1995, n. 3777, rv. 203118). In questo articolato contesto, la regola di giudizio dell'"oltre il ragionevole dubbio " pretende percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica in termini di certezza processuale, essendo indiscutibile che il diritto alla prova, come espressione del diritto di difesa, estende il suo ambito fino a comprendere il diritto delle parti ad una valutazione legale, completa e razionale della prova. È evidente, in tale prospettiva, la stretta correlazione, dinamica e strutturale esistente tra la regola dell'"oltre il ragionevole dubbio" e le coesistenti garanzie, proprie del processo penale, rappresentate:
a) dalla presunzione di innocenza dell'imputato, regola probatoria e di giudizio collegata alla struttura del processo e alle metodiche di accertamento del fatto;
b) dall'onere della prova a carico dell'accusa;
c) dalla regola di giudizio stabilita per la sentenza di assoluzione in caso di "insufficienza", "contraddittorietà" e "incertezza" della prova d'accusa (art. 530 c.p.p., commi 2 e 3), secondo il classico canone di garanzia in dubio pro reo;
d) dall'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie e della necessaria giustificazione razionale delle stesse (Cass., Sez. 1^, 8 maggio 2009, n. 23813, rv. 243801).
3.3. La sentenza impugnata appare conforme ai principi sinora enunciati, in quanto, con ampia, articolata e corretta motivazione, ha illustrato la particolare valenza dimostrativa di ciascuno degli elementi acquisiti.
In proposito ha sottolineato, innanzitutto, la rilevanza e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (in particolare D'EL, Di TE, ZZ), i quali, grazie anche alla posizione di vertice rivestita all'interno dei rispettivi gruppi di appartenenza, sono stati in grado di fornire attendibili informazioni circa le dinamiche criminali esistenti tra i clan CA e IA, le attività delittuose gestite da IA CE, il ruolo di confidente svolto da IA PA, l'antagonismo progressivamente maturato nei confronti di quest'ultimo da parte di CE IA per ragioni di supremazia territoriale, il ruolo di preminente rilievo assunto, dopo la morte di PA IA, da CE IA e CA
IO, che subentravano nelle attività illecite dal medesimo in precedenza gestite, l'importanza progressivamente rivestita da CE DI all'interno della cosca capeggiata dal ricorrente.
Ha, inoltre, posto in luce la convergenza delle predette dichiarazioni con quelle successivamente rese, in grado d'appello, dai collaboratori di giustizia PE e IC, con le deposizioni acquisite (FE DI, IA IO, CE, IR, UZ, IN AC, RT, ER, NT, legali rappresentanti della s.p.a. "Lieto"), con le sentenze irrevocabili di condanna pronunziate nei confronti di CE IA, imputato del delitto di estorsione aggravata continuata, dal Tribunale di Lametia Tenne e dalla Corte d'appello di Catanzaro, nei riguardi di CE DI, accusato della rapina ai danni della gioielleria gagliardi e dell'omicidio di cittadino, dalla Corte d'assise di Catanzaro e dalla Corte d'assise d'appello della medesima città, a carico di CA IO e NI ER, imputati del sequestro di persona in danno di mariotti, dall'A.G. di Roma.
Ha, poi, richiamato, a conferma delle risultanze delle prove dichiarative, il contenuto delle relazioni e delle annotazioni redatte dall'Ispettore RS, obiettivamente confermative della profonda conoscenza delle dinamiche criminali intercorrenti tra i diversi gruppi di criminalità organizzata operanti nel territorio di sua competenza, della forte pressione investigativa esercitata nei confronti dei gruppi IA, CA, ER, dei determinanti contributi forniti sia in relazione ai processi in precedenza richiamati che con riguardo all'omicidio di De SE ZI per il quale CE DI e NI ER erano stati oggetto di specifici accertamenti e di attività di perquisizione domiciliare, del perdurante impegno nelle attività di polizia giudiziaria dell'Ispettore RS, pur se addetto al settore delle misure di prevenzione.
Nell'illustrare analiticamente le singole risultanze probatorie, i giudici d'appello ne hanno messo in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo del contesto di criminalità organizzata in cui s'inquadrava l'omicidio dell'Ispettore RS e di sua moglie, doveva essere collocata la complessa causale, da ricercare nello straordinario impegno investigativo della vittima nel contrasto delle gravi forme di illecito poste in essere nel territorio di sua competenza dai clan IA, CA, ER, nella volontà di eliminare un rappresentante delle Forze dell'Ordine dotato di una profonda conoscenza delle dinamiche interne ai vari gruppi e delle relazioni esistenti tra gli stessi, di vendicare una persona di particolare spessore delinquenziale quale CE DI, che aveva rivestito un ruolo importante all'interno del clan IA. In questo articolato contesto sono privi di pregio i rilievi difensivi che, con riferimento al movente della grave azione omicidiaria, al complesso dell'attività investigativa svolta dall'Ispettore RS nei confronti di CE IA e di altri membri del suo clan, alle vicende giudiziarie che avevano interessato IO CA, al contenuto delle dichiarazioni rese da ZZ, pur denunciando formalmente la violazione dei canoni di valutazione probatoria, tende in realtà a prospettare una non consentita ricostruzione dei fatti a fronte di un tessuto argomentativo della sentenza impugnata, fondato su una razionale e organica analisi delle diverse emergenze probatorie. Analogamente non possono assumere rilievo i richiami difensivi alle vicende processuali concernenti il furto dell'auto usata per la commissione dell'omicidio, trattandosi o di riferimenti impropri (nei confronti di CE IA, infatti, è intervenuta, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione) oppure di rinvii a posizioni processuali dotate di una loro autonomia e specificità rispetto a quella del ricorrente.
4. Come già in precedenza accennato, i giudici di merito hanno particolarmente valorizzato, ai fini della motivazione delle sentenze, le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia Di TE, ZZ, D'EL, PE e IC.
Sotto i profili della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto dei dichiaranti, la sentenza impugnata non merita censura, essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla personalità di coloro che hanno reso le dichiarazioni, alle loro condizioni socio-economiche e familiari, al loro passato, ai loro rapporti con gli accusati, alla genesi remota e prossima della scelta processuale compiuta, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio delle dichiarazioni accusatorie.
Considerazioni analoghe valgono per l'affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali, di quanto narrato, in relazione alla composizione complessiva dei sodalizi criminosi, alle dinamiche spazio-temporali, ai rapporti intercorrenti tra le stesse, al contesto in cui è maturato il mandato omicidiario, alle relazioni esistenti tra mandanti ed esecutori materiali del duplice omicidio. E però, la presenza di riscontri esterni dimostrativi della sicura conoscenza da parte dei chiamanti delle modalità obiettive dei fatti dedotti nelle imputazioni non giustifica ancora l'affermazione giudiziale di responsabilità e la pronuncia di condanna in assenza di riscontri "individualizzanti", attinenti cioè anche alla partecipazione dell'imputato ai fatti delittuosi a lui addebitati. Risulta, invero, ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192 c.p.p., comma 3, l'indicazione dell'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, i quali debbono avere carattere "individualizzante", cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.
E, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, si aggiunge che, quando essa contenga più accuse in confronto di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti.
È, inoltre, pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere, cioè, individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta, ma perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a carico dell'imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla persona incolpata, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto della stessa.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente analizzato i motivi per i quali le dichiarazioni rese in particolare da ZZ, D'EL e Di TE, PE e IC sono da ritenere intrinsecamente attendibili e sono confortate da elementi di riscontro esterno "individualizzanti", costituiti dalle altre dichiarazioni rese da testimoni e imputati di reato connesso, dalle deposizioni dei testi oculari e delle altre persone a conoscenza dei fatti per cui si procede e delle attività svolte dall'Ispettore RS, dall'esito dei sopralluoghi, dagli accertamenti espletati in ordine alle modalità complessive di gestione dei collaboratori di giustizia, dalle risultanze delle perquisizioni e dei sequestri operati, dagli accertamenti medico-legali e balistici svolti, dalle sentenze definitive acquisite ex art. 238 bis c.p.p.. Esaminando alla luce di queste premesse generali il percorso seguito dalla Corte territoriale per valutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, si osserva che la Corte d'assise d'appello ha compiuto una duplice operazione di verifica, di cui ha dato ampiamente conto nella sua sentenza.
In primo luogo, il giudice di appello ha analizzato le posizioni dei collaboratori, ripercorrendo sinteticamente la loro storia personale e giudiziaria, la loro collocazione all'interno degli originari gruppi di appartenenza, individuando la genesi della loro scelta collaborativa, discutendo criticamente le motivazioni dell'atteggiamento tenuto nella fase procedimentale ed in quella processuale.
Sono stati, quindi, illustrati i differenti itinerari collaborativi seguiti dai diversi collaboratori di giustizia, il ruolo degli stessi nell'ambito dei rispettivi sodalizi di appartenenza, sono stati discussi i differenti atteggiamenti da essi tenuti nel corso del processo.
Dopo aver fornito tali articolate e specifiche motivazioni sull'attendibilità dei dichiaranti e sulla credibilità di quanto da loro narrato - desunta dalla genesi, dalla concordanza e dalla verosimiglianza dei racconti - il giudice di appello ha preso in considerazione le dichiarazioni rese in appello da PE e da IC alla luce di quelle in precedenza acquisite (ZZ, D'EL e Di TE) al fine di stabilire la loro convergenza nell'indicazione della causale, dei mandanti del duplice omicidio, dei rapporti esistenti tra gli stessi e gli esecutori materiali, della fase ideativa, preparatoria ed esecutiva del duplice agguato mortale.
Quanto sin qui riportato sulla complessiva struttura della sentenza impugnata ed in particolare sugli specifici passaggi dedicati all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori ed alla verifica di quanto da essi narrato, attraverso raffronti con altre dichiarazioni e con i dati storici sui gruppi criminali operanti nel territorio di competenza dell'Ispettore RS, emersi anche in precedenti processi, consente di affermare che la motivazione della pronuncia si sottrae alla censura relativa alla violazione dell'art.192 c.p.p., comma 3 oltre che a quella di manifesta illogicità,
secondo quanto meglio precisato di seguito.
Da un lato, quindi, la decisione ha rappresentato, in forma logicamente ordinata e senza evidenti incongruenze, le ragioni per cui le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute veritiere e credibili, fornendo conseguentemente una ricostruzione logica e non contraddittoria della responsabilità del ricorrente;
dall'altro lato la valutazione critica ed il riscontro di ciascuna delle dichiarazioni dei collaboratori attraverso gli omogenei e convergenti elementi di conoscenza provenienti dalle narrazioni degli altri collaboratori (menzionati in sentenza e motivatamente considerati degni di fede) consente di ritenere rispettato il canone dettato dall'art. 192 c.p.p., comma 3. 5. Quanto al vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, ulteriormente prospettato dal ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, n. 10951). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.
Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.
È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6^, 15 marzo 2006, n. 10951). Il giudice di legittimità e, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.
Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.
Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del tatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha illustrato le ragioni per le quali le argomentazioni sviluppate dai giudici di primo grado non erano condivisibili e gli elementi acquisiti nei confronti dell'imputato, anche grazie alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PE, IC, ZZ, Di TE, D'EL,
deposizioni rese dai soggetti che avevano assistito al fatto, nonché testimonianze delle persone in grado di riferire sulle attività di indagine svolte dall'Ispettore RS, sulle attività criminose gestite da CE IA, sui rapporti intercorrenti tra il suo gruppo e gli altri sodalizi criminali, accertamenti medico-legali e balistici, verbali di sopralluogo, attività di perquisizione e sequestro, a sentenze acquisiste ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p.), erano univocamente dimostrativi del conferimento del mandato omicidiario da parte dell'imputato.
In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito di altre autonome posizioni processuali (in particolare quelle di ER PA e AM RR) o delle singole circostanze, laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Quindi il controllo di legittimità di questo Collegio, appuntato esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della sentenza, di cui ha saggiato la oggetti va "tenuta" sotto il profilo logico- argomentativo e, per tale via, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, non ha consentito di riscontrare l'esistenza dei vizi denunciati.
6. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro duemilacinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010