Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 9734
CASS
Sentenza 16 giugno 1999

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Massime2

Lo stato di ritardo mentale della persona offesa, e il conseguente riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non esclude che alla testimonianza della medesima sia attribuito pieno valore probatorio qualora il giudice abbia accertato, ed abbia dato congrua motivazione, che la deposizione non è stata influenzata dal deficit psichico.

La consulenza sullo stato psichico che si sostanzia in una indagine sulla condizione normale e costante della persona non costituisce atto irripetibile in quanto non si versa in tema di situazione soggetta a modificazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile come atto integrativo di indagine una consulenza del p.m. sul ritardo mentale della persona offesa vittima di violenza carnale e atti di libidine violenti).

Commentario1

  • 1Valore della testimonianza della vittima (Cass., 45920/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 gennaio 2019

    Le dichiarazioni della vittima di un reato possono essere assunte anche da sole come fonte di prova per la condanna dell'imputato ove sottoposte ad un vaglio positivo di credibilità oggettiva e soggettiva: tale controllo, considerato l'interesse di cui la persona offesa è naturalmente portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità della deposizione testimoniale, deve però essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente emergenti dagli atti. Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 30 settembre ? 6 novembre 2014, n. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/06/1999, n. 9734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9734
Data del deposito : 16 giugno 1999

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