Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2000, n. 12081
CASS
Sentenza 4 ottobre 2000

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Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art.637, comma 4, c.p.p., la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art.635 stesso codice, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza; ciò in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art.588, comma 2, c.p.p.), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza irrevocabile che ha formato oggetto della richiesta di revisione e non in quella che respinge tale richiesta.

Nel giudizio di revisione promosso da taluno che sia stato condannato sulla base di una chiamata in correità, legittimamente viene citato, avuto riguardo alla possibile operatività dell'effetto estensivo previsto dall'art.587 c.p.p., anche il chiamante in correità nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva. La citazione di costui, non potendo egli assumere veste di testimone a cagione del divieto posto dall'art.197, comma 1, lett.a), c.p.p., deve necessariamente avvenire con le forme previste per gli imputati.

Il prossimo congiunto dell'imputato ha sempre la possibilità di avvalersi della facoltà di non deporre prevista dall'art.199 c.p.p., nulla rilevando che in precedenza egli vi abbia rinunciato. Detta possibilità sussiste quindi anche nel caso in cui egli, avendo a suo tempo deposto nel corso di un giudizio all'esito del quale l'imputato suo congiunto ed altri da lui chiamati in correità erano stati condannati, sia nuovamente investito della funzione di testimone nel giudizio di revisione promosso dai chiamati e per il quale il chiamante sia stato citato in veste di imputato, siccome possibile beneficiario dell'eventuale effetto estensivo della revisione stessa, ai sensi dell'art.587 c.p.p.

Qualora il giudice disponga, ai sensi dell'art.507 c.p.p., l'assunzione di un nuovo mezzo di prova - ivi compresa la perizia - senza attendere che sia "terminata l'acquisizione delle prove" (intendendosi con tale espressione soltanto l'esaurimento della fase dell'istruzione dibattimentale in cui può aver luogo l'ammissione di nuove prove), non può farsi da ciò derivare alcuna nullità, trattandosi solo di una semplice irregolarità sfornita di qualsivoglia sanzione processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2000, n. 12081
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12081
    Data del deposito : 4 ottobre 2000

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