Sentenza 4 ottobre 2000
Massime • 4
Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art.637, comma 4, c.p.p., la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art.635 stesso codice, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza; ciò in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art.588, comma 2, c.p.p.), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza irrevocabile che ha formato oggetto della richiesta di revisione e non in quella che respinge tale richiesta.
Nel giudizio di revisione promosso da taluno che sia stato condannato sulla base di una chiamata in correità, legittimamente viene citato, avuto riguardo alla possibile operatività dell'effetto estensivo previsto dall'art.587 c.p.p., anche il chiamante in correità nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza definitiva. La citazione di costui, non potendo egli assumere veste di testimone a cagione del divieto posto dall'art.197, comma 1, lett.a), c.p.p., deve necessariamente avvenire con le forme previste per gli imputati.
Il prossimo congiunto dell'imputato ha sempre la possibilità di avvalersi della facoltà di non deporre prevista dall'art.199 c.p.p., nulla rilevando che in precedenza egli vi abbia rinunciato. Detta possibilità sussiste quindi anche nel caso in cui egli, avendo a suo tempo deposto nel corso di un giudizio all'esito del quale l'imputato suo congiunto ed altri da lui chiamati in correità erano stati condannati, sia nuovamente investito della funzione di testimone nel giudizio di revisione promosso dai chiamati e per il quale il chiamante sia stato citato in veste di imputato, siccome possibile beneficiario dell'eventuale effetto estensivo della revisione stessa, ai sensi dell'art.587 c.p.p.
Qualora il giudice disponga, ai sensi dell'art.507 c.p.p., l'assunzione di un nuovo mezzo di prova - ivi compresa la perizia - senza attendere che sia "terminata l'acquisizione delle prove" (intendendosi con tale espressione soltanto l'esaurimento della fase dell'istruzione dibattimentale in cui può aver luogo l'ammissione di nuove prove), non può farsi da ciò derivare alcuna nullità, trattandosi solo di una semplice irregolarità sfornita di qualsivoglia sanzione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2000, n. 12081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12081 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2000 |
Testo completo
1 208 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli III.mi Signori: Udienza pubblica del
4 ottobre 2000
Dott. TERESI Renato Presidente SENTENZA
N. 844/2000 +R
1.14 FABBRI Gianvittore Consigliere
H 2. แ LOSANA Camillo
"
SANTACROCE OR 3. "
16
4. " RD UM REG. GEN.
N. 7715/2000
e 25796/2000
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE-- per diritti L. SENTENZA il 2.4. NOV. 2000
IL CANCELLIERE
sui ricorsi proposti da:
1) RO OR (latitante) nato il [...] 11 " 1 agosto 1942 2) FR DR
" แ3) BO DI (latitante) 16 gennaio 1947
i primi due avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia il 24 gennaio 2000 e tutti e tre avverso l'ordinanza de libertate emessa dalla stessa Corte nella stessa data.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Visti gli atti, la sentenza e l'ordinanza impugnate e i ricorsi;
Richiesta copiacoping studio dal Sig.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere per diritti L. 240 0
GIORGIO SANTACROCE il 24.11.00 IL CANCELLIERE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
VITO MONETTI
che ha chiesto l'annullamento parziale della sentenza, limitatamente al motivo relativo all'omessa estromissione del NO dal giudizio di rinvio e l'inammissibilità nel resto
Uditi per le parti civili:
l'avv. FIGLIOLIA, dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero degli Interni;
l'avv. ASCARI nell'interesse di MA AP e GI AB;
l'avv. LI GOTTI nell'interesse di PA e MA AB;
Uditi i difensori:
l'avv. GAMBERINI Alessandro per SO, EF e OM
l'avv. GALLO Marcello per SO DIRITTI DI
LIRE 3000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio ARE INV dal Sig.
7.1 AT114419
24.000 per diritti L. CG576958 24.11.20 il
CG576932 IL CANCELLIERE BF372644
LIRE 3000 CANCELLERIA CG576931 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BF972635 UFFICIO COPIE
CG576934 Richiestacopies studio AT114425 dal Sig. N CG576357 CG576939 per diritti L. 24003 AT11 il 24.4.2 BF972640 IL CANCELLIERE CG576938 CG576933
BF972645 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. REL Richiesta copia studio dal Sig. ANSA.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO per diritti L. 24.000. per diritti L. 24.0 0
| 24 NOV, 2000--- il 24 NOV 2000 IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE I. La sentenza di rigetto della richiesta di revisione della corte di appello di Venezia.
1. La sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito dell'annullamento delle ordinanze disposto da questa Corte (una prima volta il 6 ottobre 1998 e una seconda il 27 maggio 1999) con le quali la Corte di appello di IL il 18 marzo 1998 e la corte di appello di Brescia il 23 febbraio 1999 avevano dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla
Corte di assise di appello di IL l'11 novembre 1995, che aveva condannato
BO DI, RO OR e FR DR alla pena di ventidue anni di reclusione ciascuno, ritenendoli responsabili di concorso nell'omicidio del commissario di p.s. GI AB, commesso a IL il 17 maggio 1972: sentenza divenuta irrevocabile a seguito del rigetto di tutti i ricorsi a suo tempo proposti dagli imputati.
Nel ripercorrere le fasi di questa complessa vicenda giudiziaria, nella quale sono intervenute ben nove sentenze, di cui cinque pronunciate da questo Supremo Collegio (Sez. Un., 21 ottobre 1992; Sez. I, 27 ottobre 1994;
Sez. V, 22 gennaio 1997; Sez. I, 6 ottobre 1998; Sez. V, 27 maggio 1999), la
Corte veneziana - dopo aver indicato i contenuti delle “nuove prove" raccolte dalla difesa degli imputati tramite un'indagine difensiva espletata ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p. ed aver richiamato in sintesi lo svolgimento delle varie udienze in cui si era sviluppato il giudizio di revisione, con riferimento sia alla fase preliminare concernente il controllo sull'ammissibilità della relativa richiesta che a quella immediatamente successiva del giudizio rescissorio - indicava in undici capitoli variamente intitolati le ragioni che l'avevano indotta a rigettare l'istanza di revisione ed a disporre il ripristino dell'esecuzione della pena detentiva irrogata l'11 novembre 1995: pena sospesa ai sensi dell'art. 635 c.p.p. dallo stesso giudice della revisione. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DIRITTI DI UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. AGI per diritti L. 24:00 ARR IBA 3.
il 24.11 00 IL CANCELLIERE G724200 2
2. Premesso che la richiesta di declaratoria di inammissibilità della revisione proposta dall'Avvocatura dello Stato, già disattesa nella fase degli atti preliminari al giudizio, non poteva essere condivisa neppure all'esito del dibattimento (tema preliminare dell'inammissibilità sopravvenuta della revisione), il giudice del rinvio metteva innanzitutto in evidenza che sui temi probatori prospettati dalle parti erano state emanate, in stretta aderenza alle prescrizioni impartite dal giudice di legittimità, quattro ordinanze
-
rispettivamente del 26 ottobre, 8 e 24 novembre, 28 dicembre 1999 - per poi indicare quelli che, a suo avviso, dovevano considerarsi i temi fondanti del percorso logico-giuridico seguito nell'interpretazione dei dati probatori raccolti in sede di revisione e nel successivo raffronto degli stessi con le altre prove acquisite e con le emergenze poste a fondamento del giudicato.
La Corte spiegava in particolare che si era attenuta ai criteri-guida suggeriti dalle due sentenze di legittimità pronunciate per ultimo, ispirandosi ad un evidente favor revisionis, sia per quanto concerneva l'applicazione dell'art. 507 c.p.p. al giudizio di revisione - che aveva portato ad acquisire un materiale probatorio complessivamente più vasto di quello costituente il novum della fase dell'ammissibilità - sia riguardo alla presa in considerazione di prove che erano già presenti agli atti ma che non erano state valutate dal giudicato di condanna.
In quest'ottica, si faceva rilevare come il problema del rapporto fra chiamata in correità e prova nuova in sede di revisione, al di là della sua soluzione dommatica certa, era stato affrontato dando corso alla verifica dell'attendibilità
di RD NO e di IA LF in base agli elementi emersi nel giudizio di revisione, pur in assenza di un accertamento giudiziale dell'addotta falsità dei rispettivi racconti (che avrebbe comportato la riconduzione dell'istanza nell'ambito dell'art. 630 lett. d) c.p.p.), concludendo che la prova nuova, per consentire di infirmare anche solo in via dubitativa il giudicato di condanna, doveva fornire un risultato certo in sé e contrapposto a quello accolto dal giudicato, in quanto una prova dall'esito dubbio possedeva una valenza neutra, che non consentiva di revocare la condanna e di assolvere gli imputati ai sensi dell'art. 530 primo capov. c.p.p., senza infrangere il divieto di rilettura intrinseca degli elementi su cui si fonda il giudicato, posto dall'art. 637 comma 3 c.p.p. Il che comportava peraltro, precisava ancora la Corte di
Venezia che, ove si volesse ricercare un punto di equilibrio tra il citato divieto 3
normativo e la necessaria rivalutazione delle prove nuove insieme con quelle poste a fondamento della condanna, le prove nuove dovevano essere valutate sia autonomamente, nella loro intrinseca consistenza, sia in unione con gli elementi già esaminati nel giudizio definitivo che avessero con quelle un rapporto di connessione diretta, mediante una valutazione complessiva che ne ponesse in luce le reciproche interrelazioni, raccordi ed integrazioni.
Dopo aver rilevato che il motivo conduttore pressoché costante della linea difensiva era stato fin dall'inizio del processo la tesi dell'innocenza di
NO (e, dunque, quella di palesarne l'autocalunnia prima e la calunnia poi in danno di SO, OM e EF), la Corte passava ad elencare le prove dedotte in revisione, accorpandole in filoni che ne consentivano un esame comparativo, descrivendole una per una in dettaglio, raffrontandole via via con quelle poste a fondamento della condanna e con l'impostazione difensiva di fondo, tesa ad indubbiare la verità processuale cristallizzata dal giudicato, anche nella prospettiva dell'assoluzione ai sensi dell'art. 530 primo cpv. c.p.p.
3. La sentenza impugnata prende avvio dall'esame delle prove sulle anomalie nella fase iniziale delle indagini, che ne avrebbero determinato il depistamento e una manovra di copertura dei veri autori del delitto.
Tali anomalie riguarderebbero essenzialmente la “vicenda PP, considerato uno dei testimoni oculari più attendibili dell'omicidio del commissario AB per la posizione privilegiata da cui vi aveva assistito.
AN AP, in particolare, aveva riferito al difensore dei tre condannati di aver ricevuto la sera del 18 maggio 1972 nella sua abitazione milanese di via
Cherubini la visita di due persone, spacciatesi per poliziotti, che gli avevano mostrato delle fotografie, in una delle quali aveva creduto di poter riconoscere l'assassino del commissario (che non poteva identificarsi con OM). Lì per lì non aveva detto nulla ai due sedicenti agenti, ma aveva confidato la mattina dopo al dottor Allegra, in Questura dove era stato in precedenza convocato, di aver ritenuto di riconoscere l'assassino in una fotografia che gli era stata mostrata la sera prima. Il suo interlocutore però aveva fatto finta di niente: dello strano atteggiamento di questo funzionario AP aveva parlato al suo amico Bruno Cuccurullo, che peraltro era stato presente al momento della visita dei due agenti. La Corte veneziana, in esito all'istruzione espletata e previo raffronto con le prove su cui si era fondato il giudicato, concludeva che i due agenti presentatisi a casa del AP erano NT SG e IE
AT, autori di una relazione di servizio redatta il 18 maggio 1972 nell'immediatezza dell'episodio e non impugnata di falso da alcuno;
che il soggetto effigiato nella foto esibita al AP era pacificamente TH
NN; che non era stato il dott. Allegra ad avere un colloquio con il predetto testimone, e che era del tutto plausibile che AP fosse rimasto all'epoca vittima di una sorta di “sindrome da supertestimone”, così da falsare il suo ricordo per effetto di questa suggestione.
Niente autorizzava, pertanto, a far revocare in dubbio la credibilità del personale di polizia esaminato, ipotizzando un inesistente depistamento delle indagini che consentisse di dare al fatto omicidiario una lettura autonoma ed incompatibile con quella già accertata.
4. Le prove inerenti l'interesse economico di NO e la sua conoscenza delle opportunità offertegli dalla normativa premiale, mirando a saggiare la credibilità intrinseca del chiamante in correità, hanno indotto la Corte ad acquisire alcune testimonianze de relato a conferma delle dichiarazioni rese dal defunto avv. Alessandro Annoni ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p. su talune circostanze da lui apprese nel corso della frequentazione della coppia
NO-LF che aveva assistito in alcune controversie giudiziarie ed extragiudiziarie di carattere civile (deposizioni di IE ZZ, OR
RP, TH NN, esame dello stesso RD NO) e a disporre altresì accertamenti sulla posizione patrimoniale e finanziaria del
NO e della convivente IA LF dal 1987 a tutt'oggi ad opera dei marescialli RE e LU della Guardia di finanza (ordinanza del 24 novembre 1999).
L'avv. Annoni, nel richiamato colloquio avuto con il difensore degli istanti, aveva riferito che, avendo difeso a cavallo degli anni '70 e '80 molte persone per fatti di violenza politica e di terrorismo, aveva avuto modo di parlare col NO dei significati e dei vantaggi offerti dalle collaborazioni
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giudiziarie ed era inoltre a conoscenza che la coppia aveva ONmente bisogno di denaro;
che NO frequentava i casinò di Chamonix e di Saint
Vincent; che la LF conduceva un tenore di vita dispendioso (ad esempio, mandando il figlio DR in un costoso collegio svizzero); e che una volta aveva assistito alla richiesta di un prestito in denaro formulata telefonicamente dalla ON al signor NS NN, padre di TH, da computarsi in acconto sulla liquidazione della sua eredità.
Secondo la Corte veneziana, valutando le prove acquisite durante l'espletata istruzione dibattimentale su quanto riferito dall'avv. Annoni (il quale, interrogato dal giudice istruttore di IL l'8 settembre 1988 si era avvalso della facoltà di non rispondere, ritenendosi vincolato al rispetto del segreto professionale), appariva assai dubbia la circostanza dell'effettiva conoscenza da parte del NO di norme premiali e dei vantaggi derivanti dalle collaborazioni giudiziarie e, in ogni caso, anche a voler ammettere che egli conoscesse in profondità i relativi meccanismi, le sue cognizioni al momento della confessione non avrebbero mai potuto abbracciare la previsione dell'avvenuta prescrizione quindecennale del reato, maturata il 17 novembre
1994 e derivata da un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza dell'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 4 I. 15/1980.
Allo stesso modo, la circostanza emersa in sede di revisione, a seguito degli accertamenti tributari eseguiti dalla Guardia di finanza, che il NO secondo la fosse per sua stessa ammissione un evasore fiscale non era
-
Corte circostanza idonea ad incrinarne la credibilità, così come nessuna
-
concreta incidenza a tale fine poteva essere attribuita allo stile di vita disordinato della coppia NO-LF, o alla saltuaria commissione di rapine a scopo di lucro da parte del NO anche successivamente al delitto
AB, o al singolare comportamento tenuto dalla coppia con la famiglia
NN, anche perché, contrariamente all'assunto della difesa, gli introiti di
NO a far data dalla confessione non evidenziavano alcuna sostanziale impennata, ma solo un graduale miglioramento della sua posizione economica.
5. Il documento centrale delle prove volte a negare la reciproca autonomia delle versioni NO e LF è costituito dal diario della ON, che, 6
secondo la richiesta di revisione, era idoneo a dimostrare che, a differenza di quanto sostenuto nel giudicato di condanna circa la ritenuta autonomia delle versioni fornite dai due conviventi more uxorio, la LF era al corrente da tempo di quanto dichiarato dal suo compagno, prima a un sacerdote di Bocca di Magra poi al senatore RT e infine ai ER. Un brano del diario, in particolare, privo di data, vergato in forma poetica ed onirica e con riferimenti intimi della narratrice, come pure altri brani e le espressioni contenute in alcune cartoline inviate all'epoca dalla ON all'avv. Annoni conterrebbero un riferimento esplicito all'omicidio AB, facendovi riconoscere in particolare il segno di un'anticipata conoscenza da parte della LF delle intenzioni confessorie del NO.
Sennonché, secondo il giudice della revisione, il brano "VII Purificazione della verga e dell'utero", ad onta di suggestive esercitazioni filologiche proposte dal SO e dell'esercizio da parte della LF della facoltà di astenersi dal deporre come prossima congiunta di un coimputato, riconosciutole dalla stessa Corte veneziana, non consentiva di riconoscere in quel passo il segno di un'anticipata conoscenza da parte della ON della corresponsabilità del suo compagno nel delitto AB. A tutto concedere - spiegavano i giudici era lecito affermare che la ON nutrisse qualche dubbio su tale corresponsabilità: ma era comunque insostenibile che la LF conoscesse anticipatamente l'intenzione confessoria del NO o, tanto meno,
che la confessione fosse nata da una concertazione tra i due.
Peraltro, proprio alla luce delle dichiarazioni pregresse della ON, ritenute utilizzabili dalla Corte in sede di revisione malgrado la sua dichiarazione di volersi astenere dal deporre, era possibile spiegare il tenore apparentemente sibillino della cartolina datata 28 ottobre 1981 inviata all'avv.
Annoni (PS non dimenticare di premere ai fianchi OR L'Amico), in cui la difesa degli istanti aveva intravisto una forma di pressione esercitata dalla
LF, tramite l'amico Annoni, a OR L'Amico, coinvolto col NO in alcune rapine, per ottenere danaro, anziché un bonario tentativo della ON di avvalersi della mediazione di un amico (l'avv. Annoni appunto) per far riannodare i contatti all'epoca in crisi di NO con i suoi antichi compagni di ideologia, ER e L'Amico. 7
Sempre secondo la Corte veneziana, l'assunto della anticipata conoscenza da parte della LF dei fatti poi narrati dal suo convivente non era provato neppure dalle interviste concesse dalla ON alla giornalista
Beatrice OS e dal NO alla giornalista Marcella AN, così come era emerso dalle dichiarazioni di RB LZ che la ON nutriva dei sentimenti contraddittori nei confronti del SO, ma non certo di ossessivo risentimento, anche perché non aveva mai reso alcuna dichiarazione processuale significativa contro di lui. E ancora: la tesi della ideazione in famiglia della decisione confessoria di NO non era ricavabile neppure dal contenuto della postfazione del libro di NO (Così uccidemmo AB), dove lo stesso aveva affermato che il ragionamento dei giudici milanesi a proposito di una possibile confidenza familiare “non fa una grinza”, così come non erano certamente destinati ad arricchire il quadro probatorio su questo punto le oscure minacce contenute in alcune missive inviate dalla LF nel 1986 agli avvocati Annoni e RP dopo divergenze insorte in ordine all'entità del corrispettivo da lei preteso su una vendita immobiliare, né potevano essere considerate spie di un sospetto parallelismo le concordi dichiarazioni rese dai due conviventi su circostanze, come lo schiarimento dei capelli del OM
e lo pseudonimo "E attribuito allo stesso da entrambi, perché rese in ambiti fenomenici e temporali diversi, tra l'altro espressamente indicati.
Nessuna ragione di sospetto poteva inoltre far dubitare della genuinità di un ricordo comune come quello del comizio tenuto da SO a Massa il 20 maggio
1972 in piazza Garibaldi il giorno (sbagliato da entrambi) di domenica;
né potevano trarsi elementi di una scarsa affidabilità della coppia circa la bugia concordata da entrambi avuto riguardo ad una contravvenzione stradale per eccesso di velocità commessa dalla LF con la sua Fiat PA e rilevata fotograficamente dalla polizia (alla guida dell'auto era NO, ma i due decisero di comune accordo di far figurare alla guida la ON).
6. La produzione di numerosi quotidiani dei giorni immediatamente successivi al delitto AB, nei quali l'esecutore dell'omicidio veniva descritto come “biondo”, viene fatta rientrare nel novero delle prove volte a confutare alcune parti del racconto di NO. I profili del tema proposto,
31. 8
secondo la Corte, erano due: uno riguardava il colore dei capelli dello sparatore (riferito dal “Corriere della sera" del 18 maggio 1972), l'altro il “fotofit” accluso al libro La verità di piombo lo, SO e gli altri. A fronte delle dichiarazioni di IT EC, testimone dell'omicidio, che aveva indicato il colore dei capelli dell'omicida come decisamente "biondo", i giudici attribuivano invece valenza risolutiva alle dichiarazioni del AP, che, avendo più di qualsiasi altro testimone concentrato la sua attenzione sullo sparatore, aveva descritto il colore dei suoi capelli come "castano", giustificando così il loro successivo schiarimento da parte del OM riferito dalla coppia
NO/LF.
Quanto al "fotofit" dello sconosciuto acquirente dell'ombrello rinvenuto a bordo della Fiat 25 blu usata per l'esecuzione dell'omicidio, la missiva inviata al presidente della corte veneziana e la successiva deposizione dibattimentale di ES CA (direttore della casa editrice Ares che aveva pubblicato il libro di NO) avevano consentito di appurare che l'accostamento alla fotografia del OM del fotofit apparso sul "Corriere della sera" del 23 maggio 1972 corrispondente all'ipotetico acquirente dell'ombrello e montato sulla base della testimonianza della commessa dei magazzini Standa Graziella
Martone, era stato approntato dalla redazione e non dal NO, facendo così venir meno la tesi difensiva dell'artificiosa messa a confronto operata da
NO del "fotofit” dell'ignoto acquirente dell'ombrello con la foto del
OM per sottolinearne "la impressionante somiglianza".
Sulla stessa scia, peraltro, la buona fede del NO (e quindi la sua credibilità) restava ferma anche se non poteva considerarsi inedito (perché pubblicato dal "Corriere della Sera” del 19 maggio 1972) il dato da lui riferito sulla sequenza dei colpi esplosi contro il commissario AB (il primo alla nuca, il secondo alla schiena), come pure risultava già pubblicato sulla stampa
(“Panorama” del 1 giugno 1972) il particolare dell'assenza del bloccasterzo della Fiat 25 blu sottratta a NI De RA.
Nel momento immediatamente successivo al delitto in cui i giornali dicevano tutto e il contrario di tutto sulla dinamica dell'azione omicidiaria, la compresenza nel racconto del NO di elementi originali e di elementi già apparsi sulla stampa costituiva, secondo la Corte, un riscontro di persuasività, così da far cadere ogni supposizione che il confitente fosse in realtà solo il
St. 9
pappagallesco ripetitore di notizie di stampa apprese avidamente. Analoghi rilievi venivano fatti per l'antenna, l'apparecchio radiofonico e gli altri oggetti
(un ombrello e un paio di occhiali da sole) rinvenuti all'interno della Fiat 25 blu, dei quali il De RA e la moglie avevano disconosciuto la proprietà.
7. Tra le prove volte a fornire una diversa ricostruzione dell'azione omicidiaria figurano nell'istanza di revisione i temi della manovra di retromarcia riferita dal Marino e dell'asserito speronamento subito dall'autovettura MC di PP US ad opera dell'auto Fiat 25 blu.
Attraverso la consulenza tecnica informatica effettuata dall'ing. AR sulle fotografie scattate all'epoca sulle autovetture coinvolte nella collisione e andate ormai distrutte, la difesa tendeva a smentire il giudicato di condanna nella parte in cui si affermava che l'incidente verificatosi tra i due veicoli non aveva lasciato segni di affossamento delle lamiere, acclarando così la versione ricostruttiva del sinistro fornita dal US (anche con riferimento alla sua localizzazione), di per sé incompatibile con quella fornita dal NO.
Sennonché la perizia collegiale disposta di ufficio dalla Corte, raffrontata con gli altri elaborati tecnico-informatici prodotti dalle parti sull'incidente stradale
"de quo", aveva concluso che la collisione tra le due auto aveva interessato la parte sinistra del paraurti anteriore della MC e la parte posteriore del pneumatico anteriore destro della Fiat 25; che le due auto erano orientate a formare un angolo dell'ordine di 60° e che i danni riportati ed analiticamente elencati portavano a concludere che l'urto era avvenuto all'interno del parcheggio, mentre la MC era avviata ad uscirne e la Fiat 25 stava uscendo dal posto in cui era stata in precedenza parcheggiata. Tali conclusioni dimostravano, ad avviso dei giudici veneziani, sia pure nell'ottica di una mera ipotesi di compatibilità che non ne escludeva delle altre, come i segni d'urto presenti sui due veicoli fossero senz'altro compatibili con la dinamica della collisione riferita dal NO e non invece con quella riferita dal US. Non solo spiegava la Corte - i periti di ufficio avevano fornito convincenti risposte
-
a tutte le obiezioni dei consulenti tecnici della difesa, ma le opzioni ricostruttive operate da questi ultimi presentavano margini troppo ampi per poter aspirare ad una sicura affidabilità in concreto. 10
Quanto alla provenienza dei proiettili e al tipo d'arma impiegato, il giudice della revisione, a fronte di una memoria "pro veritate" del consulente tecnico AN Ugolini allegata all'istanza di revisione (il cui elemento di novità rispetto ad una analoga consulenza del 1991 era rappresentato dall'elaborazione informatica delle immagini fotografiche in atti dei due proiettili repertati all'epoca e poi improvvidamente distrutti prima dell'inizio del giudizio di primo grado), disponeva una perizia balistica eseguita con lo stesso metodo informatico, ponendo il quesito se, attraverso l'esame delle fotografie in atti e tenendo conto delle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico della difesa, trovasse o meno riscontro l'ipotesi che i proiettili fossero stati sparati da due armi diverse.
Commentando le conclusioni dei periti di ufficio, che avevano escluso l'ipotesi che i reperti fossero stati sparati da due armi, e ciò in linea con quanto ritenuto dal giudicato di condanna, la Corte faceva osservare, conformemente anche agli elaborati balistico-informatici presentati dalle altre parti (Procuratore generale, difensori delle parti civili), che la dismorfia tra le immagini dei due proiettili rilevata dal consulente tecnico della difesa era imputabile ad un erronea operazione di raffronto eseguita tra l'impronta di un vuoto di un reperto con quella di un pieno dell'altro, e che, in ogni caso, questo non era stato il solo errore metodologico in cui era incappato il consulente tecnico della difesa.
Sempre secondo la Corte inoltre, la prova d'alibi del OM
(ER RE aveva ricordato in sede di colloquio ex art. 38 disp. att. c.p.p. di averlo veduto al Bar Eden di Massa nella tarda mattinata del 17 maggio 1972, giorno dell'omicidio del commissario AB, e di essere rimasto colpito dalla sua manifestazione di giubilo nell'apprendere la notizia della morte del funzionario di polizia, improvvisando un brindisi festoso con altre due persone) non reggeva, sia che si accedesse alla tesi più verosimile che dopo la notizia diffusasi della morte del AB ci fu sicuramente un brindisi al bar Eden di
Massa cui prese parte il OM anche se non poteva dirsi con altrettanta sicurezza il giorno in cui questo brindisi era avvenuto, sia che si accedesse alla tesi meno realistica, ma non impossibile, di una piena compatibilità tra la partecipazione del OM all'omicidio (avvenuto alle ore 9,15) e la sua successiva presenza al Bar Eden di Massa verso le ore 13 del 17 maggio
1972. 11
Peraltro, pur non potendo considerare il tema dell'alibi del OM una prova nuova alla luce del "dictum" della sentenza di annullamento del
1998, la Corte si soffermava a spiegare di aver ritenuto opportuno risentire il
RE aderendo all'orientamento suggerito dalla sentenza di annullamento del
1999, che la investiva direttamente come giudice di rinvio, trattandosi di soluzione più favorevole agli imputati, per poi ribadire una massima d'esperienza cui già questa Corte aveva mostrato di aderire, e cioè che è ben difficile che un non militante del movimento TA ON (quale era il RE) potesse ricordare qualcosa di specifico ancorato alla data del 17 maggio 1972 in mancanza di un elemento impressivo particolare e di carattere personale
(che nel caso concreto non era dato rinvenire) che lo rendesse plausibile.
8. Tra le prove ignorate dal giudicato la Corte sottoponeva ad analisi un appunto non datato e un promemoria datato 23 maggio 1972, contenenti l'esposizione in forma riassuntiva delle dichiarazioni rese da tale IA AL
IV, che aveva riferito di aver visto scendere dalla Fiat 25, parcheggiata dopo il delitto, un uomo e una ON, per concludere che l'effetto del "novum" consisteva in questo caso solo nell'espungere dal tessuto argomentativo del giudicato uno dei tanti motivi di inattendibilità della sua deposizione (il ritardo di
13 giorni con cui la ON si era presentata a testimoniare). Allo stesso modo riesaminava le dichiarazioni di UR RD IA, concordando con la difesa che la ON non aveva mai confermato la presunta propalazione di
NO relativo all'uso del norme di copertura "E da parte del OM, per concludere che si era qui in presenza di una prova già valutata nel giudicato di condanna sia pure mediante un travisamento valutativo, di per sé ininfluente agli effetti del giudizio di colpevolezza. Parimenti irrilevanti venivano poi considerati gli apprezzamenti imprecisi contenuti nel giudicato relativi al contenuto delle deposizioni di MA AP, vedova del commissario
AB, e di altri testi (ES BO, Marco Liggini). Così come apparivano del tutto ininfluenti nell'economia del giudizio le deposizioni del personale dell'Arma dei CC. (maresciallo Rossi e capitano Meo) circa la data di inizio dei contatti fra NO e i ER dimenticata nel passaggio motivazionale della sentenza di condanna e risalente sicuramente al 2 luglio 1988 e non al 12
20 luglio 1988, data della prima verbalizzazione delle dichiarazioni confessorie di NO.
L'ultima questione asseritamente ignorata dal giudicato riguardava le modalità di riconoscimento da parte del NO dell'appartamento di via
Trincea delle Frasche che aveva costituito la base milanese del commando omicida nei giorni del delitto.
Secondo l'istanza di revisione, la sentenza di condanna avrebbe trascurato di valorizzare l'intreccio cronologico tra le dichiarazioni di NO su quell'alloggio, i vari sopralluoghi da lui effettuati con i ER e l'acquisizione delle planimetrie relative all'appartamento abitato all'epoca da
GI NO. Secondo la difesa, un esame ragionato degli atti in sequenza avrebbe consentito di evidenziare al contrario l'incoerenza del NO e le contraddizioni del suo ricordo.
La Corte replicava che il tempo trascorso fa sbiadire i ricordi di particolari secondari, quali erano quelli relativi alle esatte dimensioni delle stanze in cui era suddiviso l'appartamento, e che accade talora che ciò che è latente nella memoria possa affiorare all'improvviso grazie ad una sollecitazione esterna: il che era proprio quello che presumibilmente si era verificato durante il sopralluogo del 2 settembre 1988, allorché la rivisitazione dei luoghi poteva aver fatto tornare al NO la memoria delle effettive caratteristiche dell'alloggio, dando ragione della discrasia tra l'errato ricordo iniziale e le risultanze del riconoscimento.
9. Ancorché evocate nell'istanza di revisione, la Corte spiegava da ultimo le ragioni per le quali non aveva ammesso alcune deduzioni probatorie ad essa allegate, sul rilievo che esse non potevano scalfire il giudicato né da sole né se esaminate congiuntamente con le altre prove, vecchie e nuove. Tali deduzioni infatti o apparivano superflue (come la deposizione del giornalista PA
Vagheggi) o presentavano un contenuto privo di sostanziali ed apprezzabili differenze con le dichiarazioni rese nel precedente giudizio (come la deposizione dell'avv. Sergio Zolezzi) o non erano state oggetto di esame in nessuna delle due sentenze di annullamento intervenute nella fase dell'ammissibilità (come la consulenza psicologica sulla LF, asseritamente 13
affetta da "schizofrenia pseudoneurotica"). Parimenti non venivano acquisiti il certificato di morte di UM IR, uno dei testimoni oculari del delitto che
- contrariamente a quanto asserito nella sentenza di condanna - non aveva mai deposto in dibattimento essendo pacificamente morto l'11 novembre 1972; nè il libro di NO La verità di piombo - lo, SO e gli altri per appurare - anche qui, in contrasto con quanto risultava dalla sentenza della Corte di appello milanese - il carattere nazionale e non regionale del comizio tenuto da SO a
Pisa il 13 maggio 1972; né la produzione di taluni documenti processuali attinenti le indagini sull'omicidio di RO RO e le lettere dei giornalisti
AN Capuozzo e RI DE. Ultronee venivano poi ritenute le audizioni dei fratelli GI e RO GI NO, di NI BO e di GI AT, e l'acquisizione del certificato medico di NI ER. Altri temi difensivi, infine, non erano ritenuti attingibili dalla Corte, o perché coperti dal giudicato, o perché comunque estranei ad esso, o perché si risolvevano in una mera critica formale al giudicato stesso. L'esame della Corte terminava con la predisposizione di uno schema logico sul quale doveva considerarsi cristallizzato il giudicato, che era sostanzialmente quello enunciato nella sentenza di condanna del 1995, e che si articolava sul racconto del NO e sulle dichiarazioni della LF e su una serie di riscontri esterni, alcuni individualizzanti ed altri no, tutti analiticamente elencati. I risultati delle nuove acquisizioni probatorie, valutate sia da sole che in unione con le altre prove con cui sussistevano interrelazioni, raccordi ed integrazioni, non consentivano né il sovvertimento né l'indubbiamento del giudicato di condanna. Da qui il rigetto della domanda di revisione, che comportava da un lato l'intangibilità della posizione processuale del NO (prosciolto definitivamente dal concorso nel delitto di omicidio del commissario AB perché estinto per prescrizione) e dall'altro la reviviscenza integrale della condanna inflitta a
SO, OM e EF, col conseguente ripristino dell'esecuzione della pena ad essi irrogata con la predetta sentenza ai sensi dell'art. 637
comma 4 c.p.p. 14
II. Il ricorso per cassazione di DR SO e OR EF.
1. Avverso la sentenza di rigetto della richiesta di revisione e le ordinanze dibattimentali emesse il 20 e il 26 ottobre e il 17 novembre 1999 hanno proposto ricorso per cassazione DR SO e OR EF, articolandolo in otto punti che investono rispettivamente l'impianto generale della motivazione della sentenza (n. 1), i vizi inerenti alle modalità di formazione della prova (n. 2), le singole prove (n. 3), la consistenza della confessione di RD NO e la verifica della ricostruzione della dinamica dell'azione omicidiaria (n. 4). Seguono osservazioni sulle testimonianze delle persone coinvolte a vario titolo nell'episodio della visita notturna del 18 maggio
1972 riferita da AP AN (n. 5), sugli esiti della perizia balistica (n. 6), e sul tema "de libertate", che ha portato al ripristino automatico (considerato
"abnorme") dello stato detentivo dei ricorrenti (n. 7). Chiude l'elenco delle censure una richiesta di correzione del testo del capo di imputazione contestato al SO nella sentenza della Corte veneziana (n. 8).
2. La prima censura riguarda l'impianto generale della motivazione della sentenza (violazione degli artt. 627, 630, 631, 634, 637 comma 3 e 192 c.p.p. e omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione) ed investe la ricostruzione del giudicato di condanna e dei temi probatori compiuta dalla
Corte di merito, che i ricorrenti considerano “deformata" perché il metodo seguito per esaminare i termini del giudicato aveva condotto il giudice di rinvio a prospettare un significato della prova nuova del tutto travisato rispetto al
"thema decidendum” e a valutare di conseguenza in modo incoerente i relativi risultati. La sentenza impugnata aveva adottato infatti - secondo i ricorrenti - una singolare struttura argomentativa, indicando da un lato le ragioni per le quali non si sarebbe formata alcuna prova nuova e dall'altro le diverse ragioni di merito di un convincimento di responsabilità per così dire ipotetico, anche laddove la prova si fosse formata. Così facendo però la Corte aveva violato il principio di diritto enunciato nelle sentenze di annullamento, stravolgendo i termini relazionali sui quali si doveva fondare la valutazione della novità e rilevanza della prova, in aperta contraddizione con le stesse premesse dettate
SP. 15
in fase di ammissibilità del giudizio di revisione (1.2). Questo stravolgimento del percorso argomentativo aveva determinato un vero e proprio rovesciamento dell'onere della prova, facendo interpretare erroneamente l'istanza di revisione sulla falsariga della "teoria del complotto", come se la revisione della sentenza di condanna fosse condizionata unicamente dalla dimostrazione della calunniosità della chiamata in correità del NO. Non a caso, del resto, il giudice di rinvio aveva esordito affermando con vigore l'assurdità della tesi prospettata nell'istanza di revisione dell'innocenza del confitente, e quindi di una sua eventuale autocalunnia, rivelando così un fortissimo pregiudizio valutativo nei confronti della difesa che anche nei giudizi precedenti aveva posto in dubbio la credibilità della stessa autoaccusa del chiamante in correità (1.3). Seguendo questa traccia erronea la Corte veneziana aveva riletto e ribaltato il canone valutativo disciplinato dall'art. 192
c.p.p. in tema di valutazione della chiamata di correo nel processo di revisione, addossando alla difesa dei ricorrenti l'onere di fornire prove rilevanti capaci di travolgere l'intera confessione del NO e di dimostrare quindi la falsità delle sue dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie (1.4). Nella stessa prospettiva era stato mal interpretato il disposto dell'art. 637 comma 3 c.p.p., che vuole impedire la c.d. dissoluzione intrinseca del giudicato, richiedendo per la revoca della sentenza di condanna emessa all'esito di un processo indiziario solo la
“prova decisiva" dell'innocenza degli imputati, senza compiere una
(ri)valutazione unitaria del materiale probatorio (1.5). Omettendo la quale, peraltro, la Corte aveva mostrato palesemente di privilegiare l'esigenza di certezza del giudicato rispetto a quella irrinunciabile della giustizia della decisione, ribadendo solo in via formale la sua adesione ai principi di diritto stabiliti dal giudice di legittimità e al vincolo del giudice del rinvio (1.6). Come quando aveva utilizzato per vagliare l'attendibilità dei testimoni rispetto al decorso del tempo massime di esperienza arbitrarie e applicate in modo contraddittorio a seconda dei testi esaminati, travisando ancora una volta nel suo significato reale l'argomento difensivo del decorso del tempo, sia con riferimento alle dichiarazioni rese dai testimoni all'epoca del fatto e nella sua immediatezza, sia riguardo all'impossibilità di trovare alcuni riscontri materiali alla chiamata in correità di NO (1.7). 16
3. Con i vizi inerenti alle modalità di formazione della prova i ricorrenti si dolgono, sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale (artt. 587,
601, 500 comma 2, 199. 513, 111 Cost., 501, 507, 508, 629, 630 c.p.p.) e del vizio di motivazione, innanzitutto del rigetto della richiesta di estromissione dal giudizio di revisione del non ricorrente e già coimputato RD NO, disposto con ordinanza dibattimentale del 20 ottobre 1999, sul rilievo dell'applicabilità al caso in esame della norma che disciplina l'effetto estensivo dell'impugnazione. La soluzione adottata aveva proiettato i suoi effetti, ad avviso dei ricorrenti, sia direttamente sul regime delle dichiarazioni del NO
e sui canoni valutativi probatori delle stesse, che, di riflesso, sulla possibilità per la teste LF di avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre. La partecipazione al giudizio di revisione del NO (e il riacquisto da parte sua della qualità di imputato) violava gli artt. 587, 601, 629 e 636 c.p.p., siccome prosciolto dalla Corte di assise di appello di IL (sentenza dell'11 novembre
1995) in ordine al reato ascrittagli perché estinto per intervenuta prescrizione e la revisione, come mezzo straordinario di impugnazione, era esperibile solo nei confronti delle sentenza di condanna, con esclusione delle sentenze di proscioglimento pronunciate per qualsiasi causa.
Secondo l'impostazione dei ricorrenti, l'enunciazione letterale non equivoca dell'art. 629 c.p.p. detta un limite rigoroso assolutamente insuperabile in via interpretativa né aveva senso richiamare in proposito - come aveva fatto la Corte veneziana - la decisione della Corte costituzionale n. 236 del 1976, che si era espressa in merito ad una ipotesi specifica (quella del proscioglimento per insufficienza di prove, formula eliminata dal nuovo codice di rito) e un'isolata opinione dottrinale (quella del Cordero), espressa peraltro in termini del tutto problematici.
Concludeva la difesa dei ricorrenti che un'eventuale applicazione ultrattiva ed analogica di una norma non più in vigore, come quella compiuta dalla predetta decisione della Corte costituzionale, dovrebbe passare oggi attraverso una dichiarazione di incostituzionalità della fattispecie investita (2.1).
Una seconda doglianza riguardava l'ordinanza dibattimentale del 17 novembre 1999, con la quale la corte aveva riconosciuto alla testimone IA
LF, convivente "more uxorio" del NO, la facoltà di astenersi 17
dall'assumere l'ufficio di testimone ex art. 199 c.p.p., attesa la sua qualità di prossimo congiunto di un imputato.
Secondo i ricorrenti, la Corte veneziana, preoccupandosi di tutelare la
"privacy" della teste, aveva trascurato gli altri interessi di rilevanza costituzionale coinvolti (non ultimo il fatto che la ON aveva già deposto in precedenza e quindi la sua scelta doveva operare per tutto il procedimento), argomentando in modo perentorio immotivato e assolutamente non convincente che, come si ammette la reversibilità della scelta negativa di deporre, così doveva ammettersi identica reversibilità della scelta affermativa.
La difesa faceva osservare che, pur sussistendo un contrasto di opinioni circa la possibilità di esercitare la facoltà di astensione a discrezione dell'interessato nelle varie fasi processuali, un'interpretazione dell'art. 199 c.p.p. costituzionalmente corretta induceva a propendere, alla luce del principio del giusto processo enunciato dall'art. 111 Cost., per una lettura della norma che privilegiasse il contraddittorio sulle dichiarazioni del teste prossimo congiunto tramite la cross-examination dibattimentale, sancendo un obbligo di testimonianza del teste prossimo congiunto che abbia già in precedenza rilasciato dichiarazioni (2.2).
Il modello operativo concreto di escussione della LF poteva essere quello dell'art. 513 c.p.p. nel testo oggi in vigore, che non doveva considerarsi
"fuorviante" come aveva ritenuto la Corte veneziana, considerato che la stessa
Corte costituzionale (sent. 16 maggio 1994, n. 179) aveva ammesso la possibilità di utilizzare il meccanismo acquisitivo della testimonianza del prossimo congiunto che rifiuta di rispondere in dibattimento dopo essere stato sentito nella fase delle indagini preliminari senza avvalersi della facoltà di astensione, dando lettura delle sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p.
Peraltro, una volta ridisegnato il regime dell'acquisibilità delle dichiarazioni precedentemente rese, anche l'audizione del teste prossimo congiunto doveva seguire, in analogia a quanto disposto con riferimento all'esame dell'imputato o del coimputato ex art. 210 c.p.p., il medesimo meccanismo delle contestazioni dibattimentali delineato dall'art. 513 c.p.p. Diversificare le situazioni dell'esame dell'imputato ex art. 210 c.p.p. e l'esame del teste prossimo congiunto ex art. 199 c.p.p. non avrebbe alcun senso all'interno del vigente sistema processuale, anche perché solo attraverso il filtro delle domande e delle
Sl. 18
contestazioni dibattimentali sarebbe stato possibile apprezzare nel suo significato probatorio l'eventuale silenzio della LF (2.2.1) e la rilevanza decisiva dell'intreccio NO/LF per quanto concerneva i loro rispettivi ruoli processuali e la valenza delle loro "vecchie" dichiarazioni (2.2.2).
Oggetto di censura era poi anche l'ordinanza dibattimentale del 26 ottobre 1999, che aveva rigettato la richiesta della difesa di seguire l'ordine di assunzione delle prove indicato dall'art. 501 c.p.p. procedendo all'audizione preventiva dei consulenti tecnici di parte e disponendo solo all'esito delle loro dichiarazioni l'ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. (nel caso di specie: la perizia tecnica di ufficio sulle fotografie in atti). Tale richiesta, secondo i ricorrenti, era stata disattesa immotivatamente, posticipando l'audizione dei consulenti tecnici di parte dopo l'espletamento della perizia d'ufficio, e quindi esercitando un potere di impulso probatorio “ex officio”, sostituendo d'imperio uno strumento probatorio con un altro, in aperta violazione degli artt. 501, 507
e 508 c.p.p. (2.3).
4. Le singole prove. Sotto il profilo dell'erronea applicazione della legge penale (artt. 192, 629, 630 lett. c), 631, 637 comma 3 c.p.p.) e della illogicità della motivazione, i ricorrenti criticano la ricostruzione della vicenda Annoni-
ZZ-RP-NN, volta a dimostrare che in tutto il periodo immediatamente antecedente la confessione le condizioni economiche di
NO erano precarie se non disastrose, che la coppia NO-LF conduceva una vita disordinata e dispendiosa grazie ai proventi delle rapine perpetrate dall'uomo nonchè ad un'eredità ricevuta dalla ON di cui aveva in breve tempo consumato i proventi e a vari prestiti contratti, e che NO era ben a conoscenza delle opportunità offertegli dalla normativa premiale per la sua scelta di collaborare con la giustizia. La Corte di merito, secondo la difesa, aveva svalutato il carattere di novità della prova, consistita nel valorizzare elementi che non erano stati oggetto specifico di valutazione nel giudicato di condanna, avventurandosi in una aperta rivalutazione della prova per concludere che gli elementi addotti erano già entrati nel patrimonio conoscitivo del precedente giudizio di merito, stravolgendo così la portata e la rilevanza del
"thema probandum" (3.1.1). Allo stesso modo, sempre secondo i ricorrenti, la
31. 19
Corte veneziana aveva svalutato illogicamente la menzogna di NO sul fatto di non conoscere TH NN neppure di nome, dimenticando che proprio costui era stato sospettato in un primo momento di essere uno degli autori dell'omicidio del commissario AB (3.1.2), così come travisante doveva considerarsi la valutazione della deposizione dell'avv. RP, che era stato coinvolto dal NO in una rapina pur essendo innocente ed era stato fatto segno di oscure minacce da parte della LF (3.1.3). Paradossale poi doveva considerarsi la rivalutazione compiuta dal giudice di rinvio riguardo alla menzogna di NO sulla data di inizio dei suoi contatti coi ER (il 20 luglio anziché il 2 luglio 1988) (3.1.3) e la vicenda del “fotofit”, che, pur essendo frutto di un errore dell'editore, era stato pienamente accettato dal
NO, che sull'identikit dell'acquirente dell'ombrello aveva svolto le sue fantasticherie accusatorie (3.1.4). Proseguivano i ricorrenti che la Corte aveva anche stravolto il tema probatorio inteso a negare la reciproca autonomia delle versioni fornite da
NO e dalla LF, ridimensionando con una chiara astuzia motivazionale il ruolo della ON nell'economia del giudicato di condanna per ribadire che tra i due non vi fu alcuna concertazione e che la confessione di NO fu spontanea (3.2.1), formulando a conferma di questo assunto una valutazione apodittica ed inaccettabile della scelta della LF di astenersi dal deporre, così da sottrarla ad una testimonianza che avrebbe potuto evidenziare le sue menzogne e quelle del suo compagno (3.2.2).
Secondo i ricorrenti, la Corte avrebbe dato per dimostrato proprio quello che doveva essere invece oggetto di dimostrazione, e cioè che il contenuto del diario della LF, elemento di assoluta novità, e, in particolare, un brano di esso tendevano a dimostrare la reciproca conoscenza e comunicazione tra
NO e la sua compagna e quindi la conoscenza da parte di costei della corresponsabilità del confitente nel delitto AB (3.2.3.1): circostanza, questa, che emergeva tra l'altro da quella sorta di confessione stragiudiziale del NO, leggibile nella postfazione da lui redatta del libro Così uccidemmo
AB (3.2.3.2.), dalla deposizione della giornalista Marcella AN di
Panorama (3.2.3.3) e dalla cartolina spedita dalla LF all'avv. Annoni il 24 ottobre 1981 ("PS non dimenticare di premere ai fianchi OR
L'AM) (3.2.3.4).
SP. 20
La difesa giudicava inoltre "irragionevole" il metro valutativo seguito riguardo al particolare dei capelli ossigenati (o schiariti che dir si voglia) del
OM successivamente al delitto di cui parlano i due conviventi (3.2.3.5),
e quello degli incontri della LF con il OM e con l'avv. Zolezzi
(3.2.3.6), come pure venivano ritenute illogiche l'interpretazione fornita dalla
Corte veneziana del brano del diario della ON nel quale si parlava di
"nefandezze” (3.2.3.7) e la ricostruzione del ricordo della stessa ON con riferimento al comizio tenuto da SO il 20 maggio 1972 a Massa, in piazza
Garibaldi (3.2.3.8) ed ai risentimenti nutriti verso SO (3.2.3.9).
Paradossale sarebbe anche il criterio adottato dalla corte di merito nel valutare la tenacia del ricordo forte e circostanziato di ER RE, ufficiale dei vigili urbani di Massa, e, quindi, la credibilità dell'alibi del OM di essersi trovato al Bar Eden di Massa nella tarda mattinata del 17 maggio 1972, nonostante la testimonianza fosse confortata rispetto all'individuazione della data dell'avvenimento testimoniato da riscontri esterni (la presenza di volantini proprio quando e dove avvenne il macabro brindisi) (3.3).
Omissione, illogicità e contraddittorietà della motivazione caratterizzerebbero anche la valutazione dei riscontri c.d. individualizzanti della chiamata in correità del NO in riferimento a ciascun imputato: come la ipotizzata compatibilità fisionomica del OM con l'identikit dell'ignoto acquirente dell'ombrello rinvenuto a bordo della Fiat 25 blu (3.4.1), il racconto fatto (ma taciuto) dal NO al sen. RT circa un mese prima dell'inizio dei suoi contatti con i ER (3.4.2) e la veste di dirigente nazionale del movimento TA Continua di OR EF (3.4.3).
5. Quanto alla consistenza della confessione e la verifica della ricostruzione della dinamica dell'azione omicidiaria, premesso che il racconto confessorio dell'omicidio contrastava con la descrizione fattane da molti testimoni oculari (PI PP, PP US, IA AL IV), i ricorrenti si dolgono - sotto il profilo del vizio di motivazione - che le indicazioni fornite dalla prova nuova dedotta (la consulenza tecnica sull'incidente stradale
US e le dichiarazioni della teste IT SI) non siano state oggetto da parte dei giudici della revisione di una rivalutazione complessiva del
St. 21
giudicato di condanna relativamente alla ricostruzione dello scenario dell'omicidio, rendendo evidenti gli errori metrici logici e cronologici in cui era incorso la sentenza della corte di appello milanese dell'11 novembre 1995.
Secondo i ricorrenti, l'esito della perizia tecnica di ufficio era stato affrontato dalla sentenza impugnata in termini tali da alterare radicalmente il
"thema probandum", che tendeva a dimostrare una dinamica diversa dell'impatto fra la MC 1500 del US e la Fiat 25 guidata dal NO rispetto a quella ipotizzata dal giudicato, sia per quanto riguardava i danni, maggiori e più significativi di quelli rilevati nella sentenza di condanna (4.1.1.), che per quanto riguardava l'utilizzazione fuorviante del termine “speronamento"
(4.1.2), sia ancora per quanto riguardava la poca naturalità del percorso seguito dall'auto del commando omicida (4.1.3), come pure l'erronea indicazione dell'angolo di incidenza tra le due auto al momento dell'impatto fissato dai periti in 60° (4.1.4). Il travisamento del tema probando aveva impedito ai giudici veneziani di apprezzare il significato della prova nuova costituita dalla testimonianza della EC che il giudicato aveva valutato sulla base di presupposti ignorati e non conosciuti (la Bianchina della ON non seguiva l'autovettura condotta dal PP, ma era la terza o quarta della fila ferma al semaforo di via Cimarosa), operando così una vera e propria rivalutazione del materiale probatorio, prendendo a riferimento critico la simulazione dell'azione omicidiaria formulata dalla difesa ed elaborata in via informatica ad altri fini (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7). I ricorrenti criticavano poi il modo in cui era stata rivalutata la testimonianza del teste
UM IR, deceduto nel 1972 (4.3), la sequenza degli spari (nuca- schiena) (4.4) e la mancanza del bloccasterzo dell'auto utilizzata per l'omicidio
(4.5) come riscontri non inediti, segnalando inoltre alcuni vizi logici nella rivalutazione della prova, per quanto riguardava la mancanza del deflettore della Fiat 25 blu (4.5.1), i ricordi di NO relativi alla pioggia caduta la notte del furto di questa autovettura (4.5.2), il colore stesso dell'auto e l'omessa indicazione dell'antenna (4.5.3.), l'apparecchio radio con le frequenze spostate su quelle di ascolto della polizia (4.5.3.1), gli oggetti rinvenuti sull'autovettura
(in particolare l'ombrello) (4.5.3.2). Illogica doveva considerarsi infine la rilettura del materiale probatorio con riferimento alle modalità 22
dell'identificazione dell'appartamento utilizzato come base milanese e del suo abitante (GI NO) (4.6.).
6 e 7. Osservazioni critiche venivano rivolte dai ricorrenti anche circa la valutazione delle testimonianze assunte in relazione all'episodio della visita fatta allo AP la sera del 18 maggio 1972, come pure degli esiti della perizia balistica.
8. Confondendo il profilo “dispositivo" della pronuncia ex art. 637 c.p.p. con quello "esecutivo", il giudice di rinvio aveva dato poi esecuzione immediata al dispositivo di rigetto della revisione e quindi aveva dato esecuzione ad una propria decisione, emettendo un provvedimento abnorme, chiaramente usurpativo di un potere riferibile in esclusiva al rappresentante del pubblico ministero. In modo apodittico e contraddittorio la Corte veneziana aveva fondato l'automatismo della ripresa dell'esecuzione sulla reviviscenza del giudicato di condanna, fenomeno che in realtà si verifica solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della revisione.
9. Nel ricorso si chiede, da ultimo, la correzione del testo del capo di imputazione relativo al SO formulato nella sentenza impugnata, nella parte in cui attribuisce allo stesso condotte riconducibili ad un'altra persona (certo GI di IL), che non è stato mai identificata. La correzione - si segnala - ha una valenza simbolica sostanziale. 23
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Premessa metodologica. Rapporti tra prove nuove e giudicato.
Delimitazione dell'oggetto del giudizio di revisione.
1. Va preliminarmente disposta la riunione del presente procedimento n.
7715/2000 con quello contraddistinto dal n. 25796/2000, originato dall'autonomo e distinto ricorso di SO, EF e DI BO avverso il dispositivo della sentenza di rigetto dell'istanza di revisione, con specifico ed esclusivo riferimento al ripristino dell'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna della Corte di assise di appello di IL dell'11 novembre 1995, già sospesa il 24 agosto 1999. Quest'ultimo ricorso è stato discusso il 4 ottobre 2000 in camera di consiglio alla presenza dei difensori dei tre ricorrenti e ripete le considerazioni svolte nel ricorso proposto avverso la sentenza della Corte veneziana (vedi supra n. 8).
2. Allo scopo di avere una visione il più possibile completa dei non pochi e delicati problemi giuridici posti dalla vicenda giudiziaria “de qua”, va premesso che l'immanenza, nel corso del giudizio di revisione, del giudicato sostanziale
(contenente un accertamento sul merito dell'imputazione) e l'obiettivo proprio di questo giudizio volto alla revoca, sussistendone le condizioni, della
-
statuizione di condanna - valgono a delimitare l'ambito entro il quale devono muoversi l'iniziativa delle parti e l'azione del giudice.
Se è vero che la portata revocatoria del rimedio straordinario della revisione e la sua stessa ammissibilità si caratterizzano attualmente per un'ampiezza ignota al sistema processuale previgente (considerato che l'area dell'assoluzione dibattimentale assorbe, ai sensi dell'art. 631 c.p.p., tutte quelle situazioni di insufficienza o contraddittorietà probatoria che, in passato, risultavano inidonee a legittimare qualsiasi forma di contenzioso sul giudicato di condanna), è altrettanto vero che non è possibile pronunciare il proscioglimento in sede di giudizio rescissorio sulla sola base di una "diversa
Sp. 24
valutazione" delle prove assunte nel precedente giudicato (art. 637 comma 3
c.p.p.).
Anche nella nuova formulazione, dunque, il “nucleo duro" della previsione normativa resta costituito, per un verso, dai limiti del "novum" suscettibile di determinare il contenuto del giudizio e, se accertato, l'esito favorevole di esso, e, per un altro verso, dalla funzione di garanzia dell'intangibilità del giudicato penale, espressione del suo irreversibile valore certificativo, da salvaguardare rigorosamente sia per esigenze di certezza nei rapporti giuridici sia per ragioni di sicurezza sociale.
La sentenza definitiva, infatti, quale compiuta sintesi di un procedimento esaurito, non è diretta solo a garantire la coerenza logico-formale dell'ordinamento, ma realizza la certezza, sia oggettiva che soggettiva, che l'effettuato accertamento della responsabilità penale è risultato, in chiave probabilistica e all'esito di un iter procedimentale articolato in più gradi, veritiero. La regola posta dall'art. 637 comma 3 c.p.p. finisce così per riassumere il significato stesso del giudizio di revisione, definendo in negativo
• ciò che non deve essere - il presupposto giustificativo del giudizio rivisitato.
-
Se così non fosse, la prova “nuova”, qualunque fosse, rischierebbe di snaturare il ruolo dell'istituto, che da tentativo di superare il giudicato in presenza di una possibile seria prova “nuova” (rispetto ad essa gli altri motivi elencati nell'art. 630 c.p.p. debbono considerarsi accessori), si renderebbe sede disordinata di un terzo giudizio di merito, slabbrato e senza confini.
La revisione costituisce dunque un'eccezione alla regola della cosa giudicata e, pur mantenendo il nucleo essenziale e tradizionale di mezzo straordinario di impugnazione, tende ad esplicarsi de jure condito e in chiave costituzionale (art. 24 comma 4 Cost.) come un istituto informato ad una sempre più ampia tutela a fronte di un possibile errore giudiziario, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici (Cass., Sez. II, 2 dicembre 1998, n. 7111, Lucidi).
L'accertamento della verità materiale è l'obiettivo di ogni processo degno di questo nome e il passaggio dal sistema inquisitorio a quello accusatorio non ha cambiato lo scopo del processo, ma solo la tecnica per attingere la verità (cfr., per qualche utile riferimento, Corte cost., (24) 26 marzo 1993, n. 111, in Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 1317, p. 2224).
St. 25
Ciò premesso, ritiene il Collegio che si impongano alcune ineludibili precisazioni.
La revisione è diretta a sostituire al giudicato una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso giudizio, che si sviluppa peraltro in una sola fase. Ma, per essere nuovo, tale giudizio deve fondarsi su elementi di indagini rilevanti e assolutamente estranei e diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Cass., Sez. Un., 11 maggio
1993, Ligresti, in Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 1491, p. 2499): la sopravvenienza o la scoperta di prove "nuove", che, sole o unite a quelle già valutate, siano in grado di dimostrare che il condannato doveva essere prosciolto, si ha soltanto quando si è in presenza di elementi che, per qualsiasi ragione, non abbiano formato oggetto di valutazione da parte dei giudici e che, qualora apprezzati da soli o insieme con altri già emersi e valutati, avrebbero reso evidente l'innocenza del condannato (Cass., Sez. I, 16 marzo 1998, n.
1578, Papale, RV. 210416; Id., Sez. V, 3 luglio 1996, Di Fabio, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 255, p. 2184).
Non è un problema di prove noviter producta, mai dedotte prima, o noviter reperta, distinzione che per la verità ha solo un sapore storico:
l'eliminazione della sentenza di condanna irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente, per qualsiasi ragione, non abbia formato oggetto di valutazione, espressa o implicita, da parte del giudice investito della cognizione (Cass.,
Sez. VI, 1 aprile 1999, n. 1155, Cavazza;
Id., Sez. 1, 2 febbraio 1996, n. 6681,
Galeazzi; Id., Sez. III, 10 giugno 1996, n. 2562, Galli). L'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione - si legge nella prima delle due sentenze di annullamento (Cass., Sez. 1, 6 ottobre 1998, n. 4837; ma vedi anche Cass.,
Sez. V, 22 gennaio 1997) - è qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito di un giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente esaminate.
Quanto al divieto di dissoluzione intrinseca del giudicato posto in via generale dall'art. 637 comma 3 c.p.p. (che costituisce la sostanziale riproduzione dell'art. 566 commi 1 e 3 del codice di rito abrogato), si tratta di 26
una regola che, al di là della logica sottesa all'istituto "de quo”, anche se non preclude la rivalutazione e la diversa interpretazione del materiale probatorio già acquisito, pone una precisa e stringente condizione: che la diversa valutazione delle prove già acquisite e cristallizzate nella sentenza di condanna si coniughi con l'apprezzamento del novum che costituisce la condizione imprescindibile per la formulazione di una decisione di proscioglimento. Ciò nel senso che le nuove prove, valutate di per sé o "unite a quelle già valutate”, ben possono portare ad una totale rielaborazione della verità processuale acquisita, a patto che esse si collochino al di fuori del quadro probatorio già valutato nel giudizio definitivo, giacché, altrimenti esse, ponendosi all'interno di quel quadro, costituirebbero un mezzo per invalidare il giudizio di attendibilità già formulato sulle prove acquisite e₁ conseguentemente, si risolverebbero in un espediente diretto a trasgredire il suddetto divieto (Cass., Sez. I, 24 febbraio 1992, n. 945, La Rocca, in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 176). Il principio enunciato dalla sentenza dianzi citata è chiaro ed è proprio quello indicato dalla Corte di merito nella sentenza impugnata: si collocano al di fuori del quadro probatorio che è stato oggetto di esame nel corso del giudizio di merito non già le prove nuove che si limitino ad incidere sull'affidabilità di una prova storico-rappresentativa (es., una testimonianza), ma soltanto quelle prove nuove che siano in grado di offrire una lettura diversa del fatto criminoso per il quale è intervenuta condanna, essendo rimaste estranee al processo di merito (p. 130).
3. Così delimitato il campo di applicazione della revisione, l'esame del Collegio deve prendere le mosse dalla individuazione delle prove che questa Corte, chiamata per ben due volte a verificare l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta, ha considerato connotate dal requisito della "novità", censurando sotto il profilo logico-giuridico la conclusione negativa cui erano pervenute al riguardo prima la Corte di appello di IL e poi la Corte di appello di Brescia. Esercitando il suo potere di controllo sulla fase c.d. rescindente del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 634 c.p.p., questa Corte, nell'ambito dell'attività di raffronto unitario e globale imposta in via generale dall'art. 630 lett. c) c.p.p., ha formulato una netta distinzione tra quei dati che
31. 272 2
integravano a suo giudizio “prove nuove" e quelli che non presentavano invece tale carattere ma anzi apparivano manifestamente infondati o irrilevanti, e che, come tali, non potevano essere più rimessi in discussione.
Ciò viene rimarcato, del resto, in modo puntuale dalla sentenza di questa Corte (Sez. V) del 27 maggio 1999, che ha investito direttamente la
Corte veneziana come giudice di rinvio, richiamandosi agli artt. 627 comma 2 e
609 c.p.p. per escludere che fosse necessario ripetere la formulazione del giudizio prognostico richiesto dagli artt. 631 e 634 c.p.p. per quelle prove per le quali il giudice di legittimità (Sez. 1, 6 ottobre 1998) aveva già espresso una valutazione d'ininfluenza e quindi di inammissibilità, ritenendo inutile ripercorrere l'itinerario argomentativo seguito dalle Corti di merito. Ma la superfluità di tale valutazione è riconosciuta anche dalla sentenza impugnata, che ammette in più di un passaggio di essersi spinta oltre le strette necessità motivatorie del giudizio di rinvio, sia pure in ossequio ad un esteso "favor revisionis", quale specifica espressione del più generale "favor rei".
Secondo le due decisioni di annullamento, dovevano considerarsi prove nuove, ai fini dell'ammissibilità e nei limiti richiesti per tale delibazione:
a) la testimonianza di AN AP, in quanto prospettava fin dalle primissime battute dell'indagine il riconoscimento dell'omicida in una persona diversa da DI OM;
b) la testimonianza dell'avv. Alessandro Annoni, le cui dichiarazioni potevano avere una certa incidenza su apprezzabili aspetti contenuti nella sentenza irrevocabile di condanna circa l'attendibilità del NO e, in particolare, la spontaneità della sua confessione;
c) la produzione del diario di IA LF, accompagnata da una consulenza tecnica redatta dal prof. Canestrari sulle sue condizioni mentali, diretta a dimostrare che, contrariamente a quanto asserito dai due conviventi e affermato nel giudicato di condanna, la ON era a conoscenza del coinvolgimento di RD NO nell'omicidio AB in epoca antecedente alla sua confessione, a conferma di un sospetto parallelismo tra le loro condotte;
d) l'articolo pubblicato dal "Corriere della Sera" del 18 maggio 1972 che indicava come "biondo" l'esecutore dell'omicidio, non giustificandosi l'affermazione della sentenza di condanna secondo cui OM, come
31. 28
avevano riferito NO e la sua compagna, successivamente al delitto aveva cercato di cambiare aspetto, schiarendosi i capelli;
e) il brano del libro “La verità di piombo. Io, SO e gli altri”, dal quale risultava che NO, autore del libro, aveva deliberatamente indicato la rassomiglianza tra la foto del OM, scattata dopo il suo arresto e la sua successiva scarcerazione, e il “fotofit” dell'acquirente dell'ombrello rinvenuto a bordo della
Fiat 25 blu usata per l'esecuzione dell'omicidio, a conferma e riprova della malafede del confitente;
f) l'articolo pubblicato il 19 maggio 1972 dal "Corriere della Sera" in cui veniva riferita la successione dei colpi esplosi contro il commissario AB nello stesso ordine indicato da NO (nuca/schiena), smentendo sul punto la ricostruzione del giudicato che aveva attribuito credibilità al chiamante proprio in considerazione dell'esatta versione da lui fornita in ordine alla suddetta sequenza, diversa da quella riportata inizialmente dalla stampa sulla falsariga di quanto affermato dai periti medico-legali dell'epoca;
g) la fotografia apparsa sul settimanale “Panorama” del 1° giugno 1972 che riproduceva il cruscotto della Fiat 25 blu con l'anello in cui si inseriva la chiavetta dell'accensione e quindi faceva desumere con certezza che l'autovettura non era dotata di bloccasterzo, particolare questo riferito da
NO ma tutt'altro che inedito ed originale, come aveva ritenuto invece la sentenza di condanna;
h) la consulenza tecnica dell'ing AR, che, a fronte di due versioni tra loro incompatibili sulla ricostruzione della collisione avvenuta prima dell'omicidio, tra la Fiat 25 e la MC condotta dal US, aveva evidenziato altri e maggiori danni rispetto a quelli presi in considerazione dal giudicato che si era basato unicamente sulla scienza privata del giudice, il quale aveva negato arbitrariamente ed apoditticamente l'esistenza di tracce di affossamento delle lamiere;
i) la consulenza tecnica del dott. Ugolini sulle fotografie dei due reperti balistici rinvenuti in sede di esame necroscopico del AB, condotta sulla base di una elaborazione informatica che consentiva di mettere in evidenza la caratterizzazione micromorfologica delle superfici e di eseguire indagini più approfondite sulle impronte lasciate dai proiettili;
St. 29
/) le dichiarazioni di IT EC, che, anziché costituire un riscontro alla versione del NO, ne mettevano in rilievo la falsità, in relazione alla circostanza dei movimenti del secondo occupante della Fiat 25, identificato poi nell'esecutore materiale dell'attentato.
Secondo le sentenze di legittimità, difettavano invece del requisito di novità le dichiarazioni di ER RE che, essendo allineate su quelle già rese da quattro testimoni ritenuti inattendibili e in contrasto con altre risultanze pacificamente acquisite, apparivano manifestamente infondate;
quelle dell'avv.
Zolezzi, il cui contenuto non presentava apprezzabili differenze con quelle già rese nel precedente giudizio;
e quelle del teste UM IR, la cui morte risalente al 1972, pur corrispondendo a un fatto nuovo, non aggiungeva alcuna novità alle dichiarazioni da lui rese poco prima di morire e dotate comunque di valore probatorio in virtù della precedente disciplina processuale delle dichiarazioni rese in fase istruttoria.
Prive del requisito della novità erano anche l'ubicazione dei segni di effrazione sul deflettore destro della Fiat 25, che avrebbe dovuto contrastare l'affermazione di NO di essersi impossessato dell'autovettura forzando il deflettore sinistro perché non sorretta da alcun elemento nuovo;
la ricostruzione virtuale (simulata) della dinamica omicidiaria, perché costituiva una mera rivalutazione dei medesimi dati probatori che avevano condotto al giudicato di condanna;
l'appunto del 23 maggio 1972, relativo alla testimonianza di IA AL IV, la cui inattendibilità non era stata fatta dipendere solo dalla sua tardività (la ON, presente sul luogo del delitto, aveva reso le sue dichiarazioni alla polizia 13 giorni dopo); e la deposizione di
UR RD IA sull'uso da parte del OM dello pseudonimo
"E e della guardia giurata BO sulle presunte esercitazioni a fuoco di appartenenti a "TA ON", ove erano ravvisabili al più travisamenti ed errori emendabili nella fase dell'eventuale giudizio rescissorio.
Inammissibili quanto meno in una visione di insieme erano state ritenute anche le deposizioni di MA AP, vedova del commissario AB, e del maresciallo Rossi e del capitano Meo circa l'inizio della collaborazione del
NO con i carabinieri;
come pure di nessun pregio era state considerate le modalità di riconoscimento dell'appartamento milanese sede del commando omicida, ancorato secondo la difesa a una "folgore mnemonica" del NO. 30
Parimenti inammissibile era stata ritenuta l'acquisizione degli atti dell'omicidio
RO, avvenuto a Trapani, non ravvisandosi alcuna portata probatoria del mezzo in questione rispetto alla vicenda giudiziaria oggetto del presente giudizio.
Così delimitati i limiti oggettivi del giudizio di rinvio, va da sé che la corte veneziana era tenuta ad uniformarsi alle sentenze di questa Corte per ciò che concerneva ogni questione di diritto con esse decisa, senza poter attrarre nel suo potere decisorio statuizioni diverse ed autonome rispetto a quelle devolutele. E ciò in quanto il giudizio di rinvio non si identifica nella pura e semplice rinnovazione del giudizio conclusosi con le ordinanze annullate, ma rappresenta una fase a sé stante, caratterizzata inevitabilmente dal condizionamento che scaturisce dalle pronunce del giudice di legittimità che lo ha disposto e dalle linee-guida vincolanti da esso indicate (Cass., Sez. Un., 23 novembre 1990, Agnese, in Giust. pen., 1991, III, 112).
Ciò nonostante, l'evidente "favor revisionis" che ha ispirato la pronuncia dei giudici veneziani, originato dalla encomiabile convinzione che la "ratio" dell'istituto della revisione non si elude restringendo i controlli “in limine”, ha indotto la Corte ad acquisire “un materiale probatorio complessivamente più vasto di quello costituente il "novum” nella fase dell'ammissibilità" (p. 115), aggiungendo in questo modo una maggiore ricchezza di elementi di valutazione. La Corte, insomma, persuasa che il pericolo di facili revisioni ben può essere eliminato con rimedi che non siano la rinuncia preconcetta all'accertamento della verità sostanziale rispetto alla verità formale che traspare dal giudicato, ha ritenuto di dover far valere le regole ordinarie di controllo sulla attendibilità delle varie testimonianze assunte, sul rilievo che un esame diretto, svolto nella pubblica oralità, prendendo a guida le nozioni di diritto alla prova e di controllo sulla formazione della prova, è senz'altro più efficace di un preventivo pregiudizio per così dire "cartolare" nel segreto della camera di consiglio.
4. Sempre ai fini di una migliore comprensione del “thema decidendum" e prima di passare ad illustrare ed esaminare i singoli motivi di ricorso, sembra opportuno a questo Collegio ripercorrere in rapida sintesi lo schema logico- 31
motivazionale della sentenza di condanna, così da poter effettuare un significativo ed utile raffronto tra la consistenza probatoria dei nuovi dati indicati nell'istanza di revisione e i parametri valutativi su cui poggia un giudicato, che ha avuto il conforto anche di una articolata pronuncia di questa
Corte (Sez. V, 22 gennaio 1997).
Partendo dalla piena credibilità intrinseca delle dichiarazioni di NO, la cui confessione è apparsa sincera, spontanea e disinteressata avuto riguardo alla personalità del dichiarante e alla sua genesi (espressamente riconosciuta, con riferimento alla correttezza della motivazione adottata, dalla sentenza del 22 gennaio 1997 di questa Corte), la Corte di merito aveva evidenziato l'assoluta mancanza di prove circa un deliberato intento ricattatorio o calunniatorio del confitente nei confronti dei suoi ex compagni di milizia politica, motivato da ristrettezze economiche, o da spirito di frustrazione, o da desiderio di rivalsa o di protagonismo o di pubblicità, o da risentimento personale. Le dichiarazioni di NO, al di là di talune inesattezze, contraddizioni, rettifiche e graduali correzioni imputabili ai suoi sforzi mnemonici, erano sempre state costanti e precise, al punto che la sua articolata e diffusa ricostruzione della preparazione e dell'esecuzione dell'attentato contro il commissario AB era apparsa “quasi cinematografica", tale da imporsi sulle confuse imprecise e frammentarie descrizioni fornite dai primi testi escussi la mattina del 17 maggio 1972, ancora in preda all'emozione del dramma, e sulle obiezioni mosse dai difensori spesso su circostanze di dettaglio che non avrebbero mai potuto incidere sulla sua complessiva attendibilità.
Sempre secondo la Corte di merito, nessun sospetto destava poi la testimonianza di IA LF, che era stata valutata con particolare attenzione e che forniva un sicuro elemento di riscontro delle dichiarazioni del
NO, sia con riferimento ai soggiorni torinesi in casa RD IA-BU
(anche di OM e EF), sia con riferimento ai commenti fatti dalla
UR RD IA nell'osservare su un giornale l'identikit dell'assassino del AB e ravvisandone l'impressionante rassomiglianza col OM
(fatto negato dalla ON, che però era apparsa palesemente menzognera su questa come su altre circostanze: la stessa, del resto, è stata prosciolta per amnistia dal delitto di falsa testimonianza), sia con riferimento ancora 32
all'incontro della teste con l'avv. Zolezzi di La Spezia nel giugno 1987
(confermato dal predetto legale), a riprova della inesistenza di qualsiasi concertazione con il convivente. La verifica degli “altri elementi di prova" dedotti a supporto dell'attendibilità delle accuse di NO prendeva poi avvio dall'accertata esistenza ed operatività di una struttura illegale e clandestina nell'ambito dell'Esecutivo Nazionale di TA Continua, promossa e voluta da SO e
EF, e della quale facevano parte lo stesso NO e OM. A tale struttura illegale, che aveva sedi operative a IL Torino Roma e Massa,
e ai militanti appartenenti ad essa dovevano attribuirsi varie attività illecite
(come assalti ad armerie, rapine a mano armata, esercitazioni di tiro e costituzione di un deposito di armi a Torino in piazza Cavour attivato da PA
BU) e, tra queste, l'omicidio del commissario AB (cfr. per la riunione dell'Esecutivo Nazionale in cui si discusse sull'opportunità o meno di rivendicare il delitto, Corte di Assise di Appello di IL 1995, p. 442). In questo contesto si collocavano anche la riscontrata perpetrazione di una serie di rapine confessate dal NO e commesse con militanti del movimento dopo la svolta militarista del movimento, i contatti avuti da SO e EF con i capi delle Brigate Rosse UR e CH (estremamente significativa al riguardo era apparsa la testimonianza resa da quest'ultimo all'udienza del 17 ottobre 1995, per la proposta fatta da EF, quale capo della struttura clandestina, alle Brigate Rosse di entrare nel movimento e divenire il braccio armato dell'organizzazione: sent. Corte di assise di appello di IL 1995, pp.
109, 211-212, 308-316, 428-431 e Cass., Sez. V 1995, 112-113) e gli accertati rapporti personali intrattenuti da SO con detenuti comuni per fini propagandistici e per l'acquisto di armi per l'organizzazione.
Quanto alla vittima designata, il commissario AB, la Corte di merito aveva sottolineato come il predetto funzionario di polizia fosse stato ripetutamente e pubblicamente additato dai militanti di TA Continua come responsabile della morte dell'anarchico LI e nemico giurato delle forze dell'extrasinistra ed operaistiche: al punto che l'omonimo giornale del movimento aveva condotto una lunga e feroce campagna d'odio contro di lui, cui era seguita un'inchiesta preparatoria sulle sue abitudini preordinata alla sua uccisione. Chiaro ed inequivocabile, dunque, il movente dell'azione
S. 33
omicidiaria: (cfr. sul punto, ai fini del ritenuto concorso morale di SO, quale istigatore e mandante, Corte di assise di appello di IL 1995, pp. 461-470 e
Cass., Sez. V 1997, p. 123).
Ampi e puntuali erano anche, secondo la sentenza di condanna, i riscontri immediatamente precedenti concomitanti e successivi al delitto. Come il sicuro riconoscimento da parte del NO dell'appartamento sito in via
Trincea delle Frasche n. 1 di IL, costituente la base milanese da cui partì il commando omicida;
l'indicazione delle modalità del furto della Fiat 25 blu utilizzata da NO e OM per compiere l'omicidio (coincidevano le circostanze di tempo e di luogo del prelievo della vettura, la leggera pioggerella che cadeva al momento del suo impossessamento, l'assenza del bloccasterzo); la piena compatibilità della circostanza del mancato attentato al commissario la mattina del 16 maggio 1972. La dinamica dell'attentato aveva trovato poi obiettive conferme sia per quanto concerneva la fase immediatamente precedente l'esecuzione dell'omicidio (effettività della collisione tra la Fiat 25 blu e la MC di US, dichiarazioni di IR e di
ALle Sasse), sia per quanto atteneva la provenienza dell'arma usata per il delitto, sia ancora in relazione all'esatta sequenza dei colpi esplosi dall'attentatore e alla ricostruzione delle vie di fuga.
L'esame della Corte di merito si era poi rivolto ai riscontri relativi alla posizione specifica dei tre chiamati in correità.
A partire da OM, di cui appariva certa la ripetuta presenza a
Torino in casa dei coniugi BU-RD IA;
la mancata frequentazione della sede torinese di TA Continua;
la sua appartenenza alla struttura illegale del movimento;
la corrispondenza della descrizione fatta dai testi oculari dell'attentato con le sue caratteristiche fisiche;
l'esclamazione della
RD vedendo l'identikit dell'assassino riportato dai giornali, rivolta alla
LF ("Ma non vedi che è identico. E' lui!"); l'uso del suo terzo nome "RI"; la strana visita fatta al parroco di Bocca di Magra, don Regoli (che per primo raccolse la confessione di NO) da parte di due amici del OM e di
SO per avere notizie in merito al delitto AB dopo l'arresto dei due;
la negazione del suo ruolo di attivista clandestino di TA Continua;
il fallimento dell'alibi relativo alla sua presenza verso le ore 13 del 17 maggio 1972 al bar
Eden di Massa insieme con altri quattro militanti. 34
Individualizzanti erano stati poi ritenuti per OR EF la sua presenza a Torino negli anni 1971-72 e i suoi incontri col NO in casa BU;
la sua presenza a Roma la mattina del 17 maggio 1972 nella sede di TA
Continua con SO in attesa della notizia dell'attentato; il riferimento specifico al suo nome fatto dal senatore Flavio RT, che raccolse dopo don Regoli le confidenze del NO;
il ruolo da lui svolto nell'invio a Roma del NO in due appartamenti, dopo la commissione del delitto;
il suo provato ruolo di dirigente i
nazionale e di “testa organizzativa" del movimento;
le dimostrate falsità da lui riferite ai magistrati circa la sua presunta crisi politica a partire dal 1971, i suoi rapporti col NO e i suoi spostamenti a IL e a Torino.
SO, da ultimo, era stato raggiunto da elementi di sicuro valore individualizzante come il riferimento al suo nome fatto durante il colloquio del
NO col senatore RT e che questi aveva riferito;
la sua presenza nella sede di TA Continua a Roma insieme col EF, all'ora della notizia dell'attentato al commissario AB;
la certezza del suo incontro con NO al termine del comizio svoltosi a Pisa il 13 maggio 1972 e la successiva presenza di NO a Massa in occasione del suo comizio del 20 maggio dello stesso anno;
il suo ruolo di leader del movimento “TA Continua” e la costante stima e ammirazione che sia il NO che la LF provavano per lui (la ON aveva spedito a SO ancora nell'aprile 1987 una cartolina da Marina di
Cecina con su scritto "Ad Adrianus Imperator"); la campagna di stampa scatenata dopo l'uccisione del commissario ispirata da SO, estensore dei testi e ispiratore della linea del giornale, costituente implicita ma chiara adesione al movente dell'omicidio (sent. 11 novembre 1995, pp. 461-470; Cass., Sez. V
1997, p. 123).
Per tacere del viaggio di accompagnamento di SO a Reggio Calabria da parte del NO nell'estate 1970, episodio che, pur non riguardando direttamente la perpetrazione dell'omicidio, appariva sintomatico dello stretto rapporto che esisteva tra i due.
sl. 35
B) Esame dei motivi di ricorso: I) le critiche all'impianto generale della motivazione della sentenza.
1. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte sui rapporti tra prove nuove e giudicato di condanna, è agevole constatare l'infondatezza dei motivi di ricorso, sia di quelli definibili propriamente come tali (perché integranti uno dei casi di ricorso elencati nell'art. 606 c.p.p.), sia di quelle "osservazioni” (n. 6),
“valutazioni” e “rilievi” (nn. 3.4.1, 3.4.2., 3.4.3) che vengono espressi in chiave di commento critico e a ridosso di altri denunciati vizi logici della motivazione, ma che in realtà non hanno il contenuto e la portata di censure concrete e specifiche vere e proprie, così da consentire al giudice dell'impugnazione - e nella sede attinta di legittimità di cogliere le doglianze mosse al
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provvedimento impugnato e di esercitare il suo sindacato.
Infondato è il primo motivo di ricorso (o, se si vuole, del primo gruppo dei motivi di ricorso), che investe - come si è detto l'interno della struttura
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argomentativa della sentenza impugnata, sotto il profilo di uno stravolgimento da parte della Corte di merito del significato della prova "nuova" (meglio si direbbe: di quella ritenuta tale) rispetto al “thema probandum”, identificato "tout court" nella dimostrazione dell'asserita autocalunnia del NO (il quale si sarebbe attribuito un delitto che non ha commesso) e, di conseguenza, della calunniosità della chiamata in correità di SO, EF e OM, senza il supporto di riscontri esterni certi ed individualizzanti. L'intero iter argomentativo della sentenza sarebbe pervaso, secondo i ricorrenti, da un fortissimo pregiudizio valutativo, quello di respingere come assurda la tesi dell'innocenza di NO, rendendo impermeabili i racconti accusatori da lui forniti ad ogni critica in grado di incrinare la verità processuale accolta dal giudicato, nel presupposto erroneo che solo la prova decisiva della falsità globale delle sue dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie avrebbe potuto portare a una pronuncia favorevole agli accusati.
Per la verità, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, i giudici veneziani si sono limitati a constatare come la tesi (definita “singolare") dell'innocenza del NO, che ha costituito il motivo conduttore pressoché costante del "fronte difensivo" fin dall'inizio del processo, non solo è sempre stata respinta (anche se non con il vigore che meritava) dalle tante sentenze di merito e di legittimità 36
che si sono susseguite in questa vicenda, sul rilievo che essa si discosta da quella che deve considerarsi la normale esperienza dei processi costruiti su una chiamata in correità (p. 134), ma urta ineluttabilmente con il giudizio che sulla credibilità e rispondenza al vero della confessione di NO ha espresso questa stessa Corte prima nel 1994 (Sez. I) e poi nel 1997 (Sez. V, pp. 77-80,
88-93, 102-103)). La puntuale riproposizione di questa tesi in sede di revisione come ipotesi prioritaria - hanno spiegato i giudici - non poteva evidentemente circoscrivere l'ambito dell'istruzione dibattimentale alla esclusiva ricerca di elementi di conferma al sospetto che NO fosse stato pagato per calunniare
(spingendoli così a compiere un'attività processuale affine alla ricerca di una notitia criminis, volta a ricostruire uno scenario del delitto incompatibile con le affermazioni di NO), essendo ben diverso e, tutto sommato, meno ambizioso ed impegnativo, il compito loro demandato, che era quello di verificare se, pur in difetto di trame autocalunniatorie e disegni calunniatori attribuibili al NO, la verità acclarata dal giudicato ne uscisse comunque incrinata.
In quest'ottica, i giudici riconoscono apertamente di aver canalizzato l'indagine istruttoria nella prospettiva di un proscioglimento dubitativo, a prescindere dall'emersione della prova della asserita calunnia o autocalunnia del NO (p. 110), spiegando con dovizia di argomenti perché la prova nuova deve fornire un risultato certo in sé e contrapposto a quello accolto dal giudicato, sia pure nell'ottica di una pronuncia assolutoria.
“Se la prova nuova si conclude con un risultato dubbio, il quale è in definitiva compatibile sia con la versione accusatoria che con quella difensiva" afferma la sentenza impugnata (p. 124) "questo non è il dubbio rilevante ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.". E spiega: una prova dall'esito dubbio è una prova neutra, che non giustifica di per sé la revoca della condanna e l'assoluzione degli imputati. Il che val quanto dire che, in sede di revisione, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere non soltanto nuovi perché diversi da quelli su cui si fonda il giudicato di condanna, ma devono essere soprattutto di tale rilevanza da rendere evidente che il condannato debba essere assolto dall'imputazione ritenuta a suo tempo.
Le prove offerte dal condannato, insomma, devono avere natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato 37
di condanna, il che impone al giudice della revisione di saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, giacché ' altrimenti, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice, automatico annichilimento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna (Cass., Sez. I, 12 novembre 1997, Grgic, RV 208943). E' pacifico infatti che l'esito positivo della da sola o unita a quelle già revisione non si verifica quando la prova nuova
- valutate sfocia nella configurazione di una situazione processuale genericamente più favorevole al condannato, nella quale l'assoluzione costituisce una mera ipotesi (cfr., per qualche utile riferimento, Cass., Sez. VI,
17 dicembre 1992, n. 4468, Barisano;
Id., Sez. VI, 26 novembre 1997, n. 414,
Gentilini): tanto più quando - come avverte ancora la sentenza (p. 105) - la domanda di revisione attinge solo alcuni dei parametri valutativi cui il giudicato aveva ancorato la credibilità del confitente, escludendo quindi di per sé la possibilità di un travolgimento totale della sentenza di condanna, destinata a trovar sostegno in altri parametri valutativi rimasti intatti.
Lo stesso rapporto tra chiamata di correo e prove nuove in revisione è stato correttamente affrontato dalla sentenza impugnata che, partendo dalla constatazione che alcune prove tendevano a demolire l'intera prova complessa costituita dalla chiamata in correità del NO ed altre (o meglio: alcuni elementi di prova, spesso meramente logici ed argomentativi) erano potenzialmente in grado di incidere solo su uno dei suoi tre aspetti valutativi
(credibilità, consistenza, riscontro esterno), ha spiegato le ragioni per le quali non occorreva sciogliere il difficile nodo della sua soluzione dommatica (e cioè se e in che misura il “novum” dovesse coinvolgere tutti o solo uno dei tre cennati passaggi valutativi), avuto riguardo all'esito concreto (e risolutivo) di ciascuna prova. La doglianza dei ricorrenti, secondo i quali questa distinzione tra "prove"
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ed "elementi di prova" non figura nel codice di rito e in particolare non fa parte del canone valutativo enunciato dall'art. 192 c.p.p., che distingue solo tra
"prove" ed "indizi”, e, in ogni caso, la convinzione che la valutazione della chiamata in correità del NO in sede di revisione avrebbe dovuto essere sottoposta al vaglio imposto dall'art. 192 comma 3 c.p.p. attraverso il filtro di tutti e tre i cennati passaggi, è priva di pregio, ove si consideri che, a parte il 38
riferimento esplicito agli "altri elementi di prova” desumibile dalla dizione letterale dello stesso art. 192 comma 3 c.p.p., è di tutta evidenza che la sentenza impugnata non ha inteso introdurre una gerarchia di valore ponderale delle nuove acquisizioni probatorie, ma si è limitata ad indicare un criterio valutativo che riecheggia la tradizionale distinzione tra prove "dirette" o
"rappresentative" e prove "indirette” o “critiche”, senza alcuna attribuzione di un maggiore o minore rilievo di attendibilità (Cass., Sez. I, 21 ottobre 1991,
Cosseddu, in Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 257, p. 2072).
Si aggiunga che qui non è in discussione la verifica della chiamata in correità del NO come prova pienamente valida a carico dei chiamati ai fini dell'affermazione della loro responsabilità penale (problema già risolto in senso positivo dal giudicato di condanna), sibbene il problema inverso della idoneità concreta di elementi di prova sopravvenuti o non valutati ad inficiare la credibilità del chiamante, svalutando sul piano probatorio la portata delle sue dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie, determinanti di quella responsabilità.
Neppure fondata può ritenersi la critica rivolta alla sentenza di aver preteso in modo illegittimo ed illogico che i ricorrenti fornissero la prova decisiva della loro innocenza, omettendo di svolgere una (ri)valutazione unitaria dell'intero materiale probatorio. A parte che non è ben chiaro che cosa propriamente si sia voluto intendere facendo riferimento ad "una rivalutazione unitaria degli indizi e delle prove" senza infrangere il divieto di rilettura intrinseca delle prove poste a fondamento del giudicato (art. 637 comma 3
c.p.p.), sta di fatto che la Corte di merito, proprio per superare le strettoie argomentative temute dai ricorrenti ed evitare contraddittorietà di orientamenti logico-giuridici tra le determinazioni assunte nella prima e nella seconda fase del giudizio di rinvio, ha privilegiato in ampia misura l'esercizio del potere di ammissione di nuove prove conferito al giudice dall'art. 507 c.p.p. (p. 114-115), accogliendo un concetto di “nuove prove”, comprensivo anche di quelle già presenti agli atti ma che non erano state valutate specificamente dal giudicato di condanna (p. 117).
Allo stesso modo la Corte ha motivato in modo diffuso e convincente sugli effetti del decorso del tempo sia in tema di conservazione delle prove sia a proposito delle difficoltà di contestualizzazione dei fatti, così da non meritare la critica dei ricorrenti circa un uso contraddittorio ed incoerente del fattore
Sf. 39
tempo nella valutazione dell'attendibilità delle varie fonti orali di prova da essi indicate (pp. 136-137).
(segue): II) le critiche concernenti le modalità di formazione della prova.
1. Col secondo gruppo di motivi di ricorso i ricorrenti lamentano, nel quadro dei
"vizi inerenti alle modalità di formazione della prova", che la Corte veneziana abbia respinto, con l'ordinanza del 20 ottobre 1999, la richiesta di estromissione dal giudizio di revisione di RD NO, non ricorrente e già coimputato, prosciolto definitivamente dal reato ascrittogli perché estinto per prescrizione. Va precisato che la richiesta di estromissione era stata proposta dal difensore dello stesso NO, e non anche dagli attuali ricorrenti, che almeno inizialmente non si erano doluti della disposta partecipazione al giudizio del chiamante in correità. Nessuna censura, del resto - è opportuno sottolinearlo è stata poi portata all'esame di questa Corte dal diretto interessato, sotto qualsiasi aspetto o profilo.
L'inclusione del NO tra i destinatari dell'atto introduttivo del giudizio rescissorio era stata motivata dalla Corte veneziana sul rilievo che anche nei confronti del coimputato non impugnante non poteva non operare l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p. ogni qualvolta esistevano prospettive migliori per lui: tale conclusione discendeva dall'opinione di una parte della dottrina e da una lontana decisione della Corte costituzionale (6 dicembre
1976, n. 236, in Giur. cost., 1976, p. 1858) che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 203, 553 e 554 c.p.p. abr. nella parte in cui non consentiva che la sentenza emessa in sede di revisione in favore di un condannato potesse spiegare effetto estensivo nei confronti di chi, imputato di concorso nello stesso reato, ne era stato assolto per insufficienza di prove.
Anche se la doglianza proposta appare strettamente legata nell'impostazione difensiva al successivo motivo di ricorso, che concerne l'avvenuto riconoscimento dell'esercizio della facoltà di astensione dal deporre della LF in quanto convivente "more uxorio" del NO e quindi assimilabile al prossimo congiunto di questi (per il resto la partecipazione del
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NO al giudizio non ha avuto alcun significativo riverbero per i ricorrenti che anche qui, è bene sottolinearlo, non si sono opposti alla sua audizione), si tratta di stabilire se e in che misura sia legittima l'applicazione dell'art. 587
c.p.p. nel giudizio di revisione, facendo riassumere a un prosciolto la qualità di imputato (art. 60 comma 3 c.p.p.) e, in ogni caso, quali siano le conseguenze del suo coinvolgimento, così come operato dalla Corte di Venezia, sul piano strettamente processuale.
La prima immediata considerazione che viene spontaneo fare è che, essendo la norma dell'art. 587 c.p.p. una norma di garanzia destinata ad operare senza e anche contro la volontà dell'interessato (Cass., 17 gennaio
1979, Pesci, in Giur. it., 1980, II, 306), è estremamente difficile far derivare da tale partecipazione un qualsiasi effetto invalidante del giudizio di revisione. Del resto, né i ricorrenti, né il PG di udienza (che ha concluso per l'annullamento della sentenza su questo punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia) hanno in alcun modo precisato quale sarebbe il profilo giuridico di invalidità conseguente alla mancata estromissione del NO dal giudizio di revisione, dovendosi escludere in particolare qualsiasi riconducibilità ad ipotesi di nullità, sia assolute che relative, e dovendo essere inquadrata la "dedotta irregolarità" in una specifica violazione di legge e in una conseguente prevista sanzione: l'una e l'altra non meramente ipotizzabili.
La tanto criticata sentenza "additiva” della Corte costituzionale che, riferendosi a norme non più in vigore e in particolare ad una formula assolutoria ormai abolita, troverebbe un'applicazione ultrattiva ed analogica censurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale come insinuano i ricorrenti, offre al contrario un innegabile ed apprezzabile spunto sistematico e ricostruttivo, proprio alla luce di quell'art. 111 Cost., più volte invocato, che esige il rispetto della regola del contraddittorio nella formazione della prova
(comma 4)
La seconda riflessione riguarda il diverso ambito operativo dei presupposti della revisione rispetto all'effetto estensivo dell'impugnazione. Se
è vero che il panorama delle decisioni suscettibili di revisione - quale emerge dall'art. 629 c.p.p. - è circoscritto alle sentenze di condanna e ai decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, con la conseguenza che la richiesta di revisione non può essere avanzata da un prosciolto, è altrettanto vero che
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l'effetto estensivo dell'impugnazione deve essere individuato nel potere decisorio del giudice a cui è assegnato il potere di "riesaminare” il provvedimento impugnato.
Nella disciplina del codice di rito l'effetto estensivo dell'impugnazione risulta legato ai soli processi cumulativi, nei quali cioè compaiono più imputati che non abbiano tutti impugnato la decisione. Indipendentemente dalla tesi a cui si vuole accedere per inquadrare il fondamento e le finalità dell'istituto, è pacifico che l'estensione si può verificare solo a vantaggio di un soggetto, in evidente applicazione del principio del “favor rei”.
Da quest'angolo visuale, sembra indubbio che legittimato eventualmente a dolersi dell'applicazione dell'art. 587 c.p.p. non possa essere altri, come è avvenuto nel caso in esame, che il diretto interessato e non anche i coimputati concorrenti impugnanti.
Non può e non deve sorprendere inoltre la riassunzione da parte di un prosciolto della qualità di imputato. Il ruolo partecipativo del coimputato non impugnante è stato costantemente ridimensionato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale non ha mancato di far rilevare che costui "non assume formalmente la qualità di parte e non può fare istanze né svolgere difesa autonoma" (Cass., 16 febbraio 1962, Rosicato, in Giur. it., 1963, II, 57). La giurisprudenza ha avuto modo di precisare ancora che il coimputato non impugnante, se assente, non può essere dichiarato contumace, perché il rapporto processuale si attua e vive, in questa fase, solo nei riguardi degli altri coimputati impugnanti. Ancora più significativamente è stato evidenziato come il non impugnante partecipa al giudizio di impugnazione “non già per esercitare un diritto proprio di impugnativa, bensì per aderire alle ragioni addotte dall'impugnante, seguendo le sorti dell'impugnazione di questi”, posizione che non a caso in dottrina e nella stessa giurisprudenza si è ritenuto di assimilare a quella dell'interventore adesivo nel processo civile (Cass., Sez. Un., 15 dicembre 1973, Monaco).
Nella vicenda in esame, la partecipazione del NO al giudizio di revisione era inevitabile, posto che l'intera impalcatura accusatoria poggia in particolare sulle sue dichiarazioni e sui riscontri che esse hanno ricevuto. E' chiaro che, una volta riconosciuta la necessità per così dire "cogente" di far partecipare NO al giudizio, si imponeva il problema di individuare la veste
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giuridica da fargli assumere, così da instaurare un possibile corretto contraddittorio tra le parti.
Che questa veste non potesse essere quella del testimone (arg. ex art. 197 lett. a) c.p.p.) sembrerebbe evidente, sussistendo una chiara incompatibilità tra la precedente attività processuale svolta dal NO e quella posizione imparziale che è reputata premessa indispensabile per l'adempimento dell'obbligo di rispondere secondo verità (art. 198 comma 1
c.p.p.). Il fondamento dell'art. 197 c.p.p., del resto, viene comunemente ravvisato nel principio generale nemo tenetur se detegere, che rischierebbe di essere vulnerato se si consentisse ad un chiamante in correità di deporre
“contra se", esponendosi alla eventualità di un'autoincriminazione per falsa testimonianza o per calunnia (arg. ex art. 198 comma 2 c.p.p., che, pur avendo come destinatario il giudice, fissa praticamente un divieto di contributo testimoniale a favore di chi è poco o troppo poco incline ad assumere un atteggiamento ""terzo" rispetto al “thema probandum”). Né sarebbe stato possibile scindere la sua figura di persona chiamata a rendere dichiarazioni al giudice della revisione (dichiarazioni, come si è già detto, alle quali gli attuali ricorrenti non si sono opposti), nel senso di considerare il NO testimone in relazione a talune dichiarazioni e imputato in relazione ad altre, dato che la qualità di imputato ha carattere assorbente (Cass., Sez. I, 17 febbraio 1994, n.
867, Mirabella).
NO, dunque, non poteva partecipare al giudizio di revisione se non in veste formale di imputato e non come parte destinataria della pronuncia finale.
Lo imponeva la sua posizione funzionale di coautore di un delitto e di chiamante in correità, ma prima ancora lo imponeva il coordinato disposto delle norme dianzi menzionate, nella loro duplice ratio di evitare una possibile contraddittorietà dei giudicati e di tutelare specifiche posizioni processuali suscettibili di compromissione se soggette al dovere di collaborare secondo verità.
L'apertura del giudizio di revisione, che tende a realizzare una non facile mediazione tra la tendenza autoconservativa del giudicato e la necessità di verificare l'ipotesi dell'errore giudiziario, non fa cessare l'incompatibilità del prosciolto con sentenza irrevocabile (come se questi, uscendo definitivamente
SP. 43
dalla scena, avesse imboccato una strada senza ritorno, per cui non può più ricevere pregiudizio dall'obbligo di deporre secondo verità): proprio la situazione specifica di questa vicenda giudiziaria rende evidente come esistano casi che rivelano l'esistenza in capo allo stesso soggetto di una precedente (e concomitante) posizione o qualità funzionale che gli impedisce di assumere una nuova posizione o di esercitare una nuova attività nel medesimo processo.
2. Nel contesto dei "vizi inerenti alle modalità di formazione della prova” è sicuramente più agevole la valutazione della censura rivolta all'ordinanza del
17 novembre 1999, che, respingendo un'eccezione formulata dalla difesa dei ricorrenti, ha riconosciuto ad IA LF la facoltà di astenersi dall'assumere l'ufficio di testimone trattandosi di un teste-prossimo congiunto di
RD NO, quale effetto diretto e immediato della riacquistata riassunzione da parte di questi della qualità di imputato, a nulla rilevando che la ON avesse già deposto nel precedente giudizio di merito.
Secondo i ricorrenti, non sarebbe convincente il principio enunciato dalla
Corte veneziana che ha ritenuto reversibile in ogni momento la scelta affermativa o negativa del testimone-prossimo congiunto di un imputato di avvalersi della facoltà di non testimoniare, lasciando quindi alla totale discrezione dell'interessato l'esercizio della facoltà di deporre o di astenersi dal deporre nelle varie fasi processuali.
L'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte è orientato pacificamente nel senso della piena legittimità dell'esercizio "tardivo" della facoltà di astenersi dal deporre nel procedimento a carico del prossimo congiunto (Cass., Sez. I,
23 ottobre 1996, RO, in Giust. pen., 1997, III, c. 685; Id., Sez. VI, 16 febbraio 1994, Grandinetti, in Arch. nuova proc. pen., 1995, p. 155; Id., Sez. IV,
16 febbraio 1998, ancora Grandinetti).
E' quindi esclusa la possibilità di configurare un atto di rinuncia irrevocabile alla facoltà di astensione riconosciuta dall'art. 199 comma 2 c.p.p.
Così come è necessario procedere all'avvertimento di rito a ogni nuova audizione (Cass., Sez. VI, 16 febbraio 1994, Grandinetti, cit.; Id., Sez. V, 18 giugno 1991, Garzia, in Giust. pen., 1992, III, c. 238), allo stesso modo il 44
testimone resterà libero di decidere di volta in volta quale atteggiamento assumere, senza porsi il problema di una coerenza di comportamenti. Molto chiaramente, secondo Cass., Sez. VI, 16 febbraio 1994, Grandinetti, cit.,
"l'obbligo di avvertire a pena di nullità i prossimi congiunti dell'imputato o dell'indagato della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199, secondo comma,
c.p.p.) si pone come principio generale che va osservato ogni volta in cui nei vari momenti procedimentali, non esclusi quelli di polizia giudiziaria (art. 351
c.p.p.), le dichiarazioni dei prossimi congiunti devono essere assunte per ragioni di ordine processuale, e, quindi, si caratterizzano per l'autonomia delle singole scelte di volta in volta operate dal teste e per la reversibilità della scelta affermativa che eventualmente fosse stata fatta in una prima tornata”. E' ipotizzabile quindi anche un'astensione “a intermittenza" che, sebbene non commendevole, quanto meno per la scarsa serietà dimostrata dal dichiarante, non trova però alcun ostacolo nel dettato normativo.
La contraria opinione sostenuta da una parte della dottrina - secondo cui il prossimo congiunto che, regolarmente avvisato della facoltà di tacere, non se ne avvale e rende la deposizione, fa una scelta di rinuncia definitiva e irrevocabile, con la conseguenza che, citato per l'esame, non vi si può sottrarre e ha gli ordinari obblighi del testimone, desumibili dal quadro normativo delineato dall'art. 500 c.p.p. non appare coerente con la ratio dell'istituto.
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Sarebbe infatti una forzatura presumere che il testimone, una volta avvertito, rimanga consapevole dell'esatta estensione della propria facoltà, magari a distanza di tempo, oltretutto davanti ad un diverso organo procedente e in ordine a circostanze probatorie diverse (come è avvenuto nel caso in esame).
Su queste basi, è chiaro che il prossimo congiunto, qualunque sia stato il contegno assunto durante le fasi anteriori, potrà sempre rifiutarsi di deporre al dibattimento. La scelta di non divenire testimone impedisce, quindi, sia l'escussione ad opera delle parti sia eventuali contestazioni ai sensi dell'art. 500 c.p.p. In mancanza di un esame testimoniale, deve ritenersi esclusa la possibilità di effettuare anche quelle particolari contestazioni che l'art. 500 comma 2-bis c.p.p. ammette in caso di omessa risposta da parte del testimone
(Cass., Sez. 1, 5 aprile 1996, Russo, in Dir. pen. proc., 1996, p. 697).
Deve dunque ritenersi la piena validità normativa della decisione della
Corte di merito che ha riconosciuto alla LF la facoltà di astenersi dal
St. 45
deporre, quale teste-prossimo congiunto di un imputato. Tale situazione di favore, che sussisteva con certezza nella fase procedimentale precedente definita col giudicato, permane anche in questa fase straordinaria nei limiti prospettati, connessi al riacquisto della qualità di imputato del NO, sia pure a fini puramente formali.
La scelta negativa radicale compiuta dalla ON esime dallo svolgere un esame approfondito delle modalità in cui avrebbe potuto (o dovuto) svolgersi secondo la difesa dei ricorrenti il suo esame testimoniale, modulando la facoltà di astensione a seconda dei singoli quesiti posti alla sua attenzione, ovvero applicando alla LF il meccanismo apprestato dall'art. 513 c.p.p. nel testo oggi in vigore per il coimputato che s'avvalga in giudizio della facoltà di non rispondere su fatti altrui, in ordine ai quali abbia già reso in precedenza dichiarazioni. La Corte di merito ha avuto modo di pronunciarsi anche su queste richieste difensive subordinate, escludendo da un lato la possibilità della teste di rispondere solo a singoli temi e non ad altri e dall'altro giudicando
"fuorviante” assimilare la posizione di un teste a quella di un coimputato renitente, trattandosi di situazioni profondamente diverse sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale. La Corte, insomma, mentre per un verso ha voluto correttamente escludere che potesse valere per la testimonianza la regola della scindibilità "alla rovescia" delle dichiarazioni del teste, non essendo consentito a chi assume il dovere di collaborare rispondere solo a talune domande e non ad altre, ha inteso per altro verso evidenziare, con pari correttezza, che la nuova disciplina dell'art. 513 c.p.p. invocata dalla difesa attiene alle regole di acquisizione probatoria di dichiarazioni sul fatto altrui rese in precedenza da imputati, sia nel medesimo procedimento, sia in procedimento separato, non comparsi in dibattimento, ovvero che rifiutino di sottoporsi all'esame o si avvalgano della facoltà di non rispondere. La norma citata si riferisce, infatti, nell'ambito dell'articolato e complesso sistema normativo che disciplina la formazione della prova in dibattimento, ad una peculiare categoria di dichiarazioni caratterizzate dall'essere rese da “imputati"
e dall'avere per oggetto fatti concernenti la responsabilità di altri imputati. Allo scopo di agevolare la formazione dialettica della prova davanti al giudice, la
Corte costituzionale (sent. (26) ottobre-2 novembre 1998, n. 361, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 6, p. 35) ha ritenuto di poter trovare nel meccanismo
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disegnato dall'art. 500 comma 2-bis c.p.p. per l'esame dei testimoni la soluzione, offerta dallo stesso ordinamento, per porre rimedio ai vizi di legittimità costituzionale dell'art. 513 comma 2 c.p.p., applicando alle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. le regole relative alle contestazioni previste per i testimoni in caso di rifiuto di rispondere.
Ora, a parte che una cosa è il rifiuto di rispondere altra cosa è avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre che cronologicamente precede l'assunzione della qualità formale di testimone e quindi la possibilità stessa di rendere dichiarazioni, è appena il caso di far osservare che le simmetrie esistenti tra l'imputato in procedimento connesso e il testimone non vanno oltre la sottoposizione alla stessa disciplina processuale (l'art. 210 comma 5 c.p.p. prevede infatti la citazione mediante le norme per i testimoni, l'obbligo di presentazione al giudice e l'accompagnamento coattivo), senza minimamente intaccare la diversità ontologica delle loro posizioni. Non esiste, pertanto, alcuna disparità di trattamento tra le due situazioni, tale da giustificare l'utilizzazione degli stessi meccanismi processuali, né ha senso dolersi di una supposta limitazione al diritto alla prova, che si esercita pur sempre nell'ambito delle norme che lo regolano (e l'art. 199 comma 2 c.p.p. è sicuramente una di queste).
Ma ciò che veramente persuade che nessuna prova determinante è stata sottratta alla difesa dei ricorrenti, è il "novum" cui era correlata l'auspicata testimonianza della LF, rappresentato dal diario e da una serie di documenti e testimonianze asseritamente ricollegabili ad esso (la cartolina indirizzata all'avv. Annoni, le deposizioni di OS, AN, LZ, LZ e
AR, la postfazione di NO al suo libro "Così uccidemmo AB").
Giustamente si osserva nella sentenza impugnata che i temi su cui la teste era chiamata a deporre erano completamente "diversi” da quelli su cui aveva deposto in precedenza, il che giustificava senz'altro una nuova ed autonoma valutazione da parte sua della facoltà di astenersi (p. 212). E' fin troppo evidente infatti che dalla LF si pretendeva una sorta di interpretazione
"autentica" circa il significato criptico di alcuni sfoghi onirici riportati nel suo diario e sui quali tanto si era sbizzarrita l'ingegnosa fantasia filologica di SO, nonchè di una frase sibillina come quella che figura nella cartolina inviata il 28 ottobre 1981 all'avv. Annoni ("PS non dimenticare di premere ai fianchi
S. 47
OR dell'AM). Per ciascuna di queste presunte prove nuove la Corte ha avuto modo di spendere pagine e pagine di motivazione, confutando con dovizia di argomenti seri e convincenti la loro sostanziale incapacità di sovvertire o indubbiare il giudicato, affermando, in contrasto con esso, che le versioni del NO e della LF erano tutt'altro che autonome e che la ON
era perfettamente al corrente del coinvolgimento del convivente nell'omicidio
AB.
Sembra quanto meno azzardato pensare di poter trarre elementi
"rilevanti" (indizi "nitidi”, si legge nel ricorso) di un asserito sospetto parallelismo tra NO e la LF e di una loro ricostruzione “a posteriori”, tali da inficiare sul punto il giudicato di condanna, da frasi smozzicate e sbocconcellate e brani per lo più incomprensibili estrapolati da un manoscritto, sforzandosi di dare spiegazioni ragionevoli (e/o suggestive) a sfoghi onirici, allusioni e citazioni molte delle quali si sono rivelate oltretutto prive di riscontro con la realtà (p. 226). Ma ciò che veramente convince della superfluità della testimonianza della ON è l'affermazione della Corte di merito che, quand'anche fosse stata raggiunta la prova della preconoscenza da parte della
LF dell'oggetto della confessione di NO (e, quindi, ove la testimonianza fosse stata resa), essa non avrebbe affatto travolto la genuinità del contenuto di quella confessione né sarebbe stato possibile argomentare da quella preconoscenza l'effettività di una sua istigazione calunniatoria (p. 249). Manca infatti qualsiasi prova dell'esistenza di un accordo calunniatorio fra i due, avendo la ON riferito elementi peraltro assai vaghi attinenti al solo
OM e non anche agli altri due imputati SO e EF, fornendo oltretutto generici riscontri solo su aspetti marginali della vicenda. Inoltre difetta comunque la prova che NO, al di là di confidenze più o meno estemporanee fatte alla convivente, abbia mentito o abbia raccolto la pretesa istigazione proveniente da lei (ivi).
Pertanto, le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di merito sia sulla qualità di imputato assunta dal NO nella fase rescissoria del giudizio di revisione, sia sulla correlata qualità di teste-prossimo congiunto della LF sono condivise in pieno dal Collegio, avendo i giudici veneziani correttamente optato in via assorbente e significativa per una valutazione di irrilevanza-
31. 48
inammissibilità delle circostanze indicate come nuove prove e, conseguentemente, per l'infondatezza delle censure formulate dalla difesa.
3. Tra i "vizi inerenti alle modalità di formazione della prova" i ricorrenti annoverano anche il mancato rispetto da parte dei giudici veneziani dell'ordine di assunzione indicato negli artt. 501 e 507 c.p.p., che disciplinano l'audizione dei consulenti tecnici di parte con la conseguente acquisizione dei loro elaborati scritti, riservando solo ad un momento successivo la possibilità di ammissione di nuove prove, tra le quali la perizia (art. 508 c.p.p.).
Oggetto della doglianza è l'ordinanza del 26 ottobre 1999, che ha disposto la perizia tecnica sulle fotografie relative all'incidente US, respingendo la richiesta difensiva dell'audizione preventiva dei consulenti di parte che "costituisce si legge nell'ordinanza momento eventuale e non
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necessariamente propedeutico di un'indagine tecnica che il giudice ritenga di effettuare tramite apposita mirata perizia”.
Ad avviso dei ricorrenti, la violazione di legge in cui è incorsa la Corte veneziana si sarebbe sostanziata nell'aver sostituito illegittimamente uno strumento probatorio di parte (la consulenza tecnica) con un potere di impulso probatorio di ufficio, in aperta violazione della regola temporale enunciata dall'art. 507 c.p.p. ("terminata l'acquisizione delle prove..."), influenzando così negativamente il percorso logico-argomentativo della sentenza sul punto.
La doglianza è infondata.
Le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 6 novembre 1992, Martin, in
Cass. pen. mass. ann., 1993, n. 157, p. 280), nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alla portata applicativa dell'art. 507 c.p.p., hanno sottolineato che la locuzione “terminata l'acquisizione delle prove" con cui esordisce la disposizione in parola sta ad indicare "il punto dell'istruzione dibattimentale in cui può avvenire l'ammissione delle nuove prove: il momento iniziale, quindi, e non il presupposto per il potere del giudice". E' chiaro che l'iniziativa suppletiva del giudice per svolgersi correttamente deve seguire l'attività probatoria delle parti, che ha carattere primario, e solo per fissare questa sequenza l'art. 507 c.p.p. è stato aperto con la locuzione "terminata l'acquisizione delle prove". Sennonché il mancato rispetto di questa sequenza
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cronologica dà luogo ad una mera irregolarità, sfornita di qualsiasi sanzione processuale.
Lo ha detto a chiare lettere questa Corte con riferimento all'assunzione di una testimonianza in un momento diverso rispetto a quello indicato dall'art. 507 c.p.p., precisando che la violazione della sequenza desumibile dall'espressione "terminata l'acquisizione delle prove", che delimita il momento iniziale dell'attivazione dei poteri officiosi del giudice, “non è sanzionata né sotto il profilo della nullità né sotto quello dell'inutilizzabilità; in particolare, non può ravvisarsi, in tale ipotesi, alcuna nullità di ordine generale ricollegabile all'art. 178 lett. c) c.p.p., in quanto l'escussione di un teste "anticipata" rispetto al termine dell'acquisizione delle prove, non può incidere sull'assistenza, sulla rappresentanza o sull'intervento dell'imputato" (Cass., Sez. II, 23 gennaio
1995, Raciti, in Cass. pen. mass. ann., 1996, n. 1272, p. 2243; Id., Sez. I, 10 agosto 1995, Caprioli, in C.E.D. Cass., n. 202304).
Che il principio affermato valga non solo per la testimonianza ma per qualsiasi altro mezzo di prova sembra indubbio. Quand'anche non si voglia fare richiamo alla natura meramente ordinatoria della norma, con la conseguenza che dalla sua violazione non può derivare alcuna nullità mancando una espressa previsione normativa in tal senso, non si può non rilevare che, come si desume sia dalla norma generale dell'art. 224 c.p.p. che dalle specifiche previsioni degli artt. 507 e 508 dello stesso codice, nella fase dibattimentale la perizia può essere disposta, oltre che su richiesta di parte, anche di ufficio, e cioè indipendentemente dalle richieste delle parti. Nulla vieta al giudice, quindi, pur in presenza di una consulenza di parte, di disporre immediatamente una perizia sullo stesso oggetto, indipendentemente dall'esito più o meno soddisfacente di un esame preventivo del consulente.
Del resto, l'ipotesi di una iniziativa probatoria del giudice costituisce solo apparentemente una deroga alla regola generale stabilita dall'art. 190 comma
1 c.p.p. in materia di prove ("le prove sono ammesse a richiesta di parte"), giacché è la stessa norma a prevedere l'esistenza di "casi in cui le prove sono ammesse di ufficio" (comma 2); e l'effettuazione della perizia in sede dibattimentale è proprio uno di questi casi. A differenza di quanto avviene nelle fasi anteriori al dibattimento (arg. ex. artt. 393, 360, 422 comma 1 c.p.p.), dove sembrerebbe da escludere ogni iniziativa officiosa del giudice in materia, in 50
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sede dibattimentale, sono stati attribuiti al giudice “ampi poteri di iniziativa probatoria" (così la Rel. prog. prel. c.p.p., p.117, con riferimento all'art. 507
c.p.p.), anche se, in linea con la fisionomia del dibattimento nel processo di tipo accusatorio, tali poteri di iniziativa "ex officio" devono rivestire un ruolo meramente residuale.
(segue): III) Le critiche attinenti alla valutazione delle singole prove.
Deducendo vizi di violazione di legge e di illogicità della motivazione, i ricorrenti si dolgono anche del modo in cui la Corte di merito avrebbe valutato le singole prove nuove e non nuove, criticando l'aperta rivalutazione di merito effettuata di ciascuna di esse, stravolgendone la rilevanza. Tutto però si riduce a contrastare il giudizio di inammissibilità-irrilevanza espresso dai giudici veneziani, enfatizzando le menzogne di NO sul fatto di non conoscere
TH NN, sulla data di inizio dei suoi contatti con i carabinieri, sulla
“impressionante somiglianza" tra l'identikit dello sparatore e il fotofit dell'acquirente dell'ombrello rinvenuto a bordo della Fiat 25 blu. Su ognuno di questi elementi (alcuni dei quali non costituivano affatto prova “nuova” e quindi non dovevano essere neppure presi in considerazione) i giudici hanno fornito ampie e convincenti spiegazioni, sicché la critica difensiva si risolve in buona sostanza nella prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più favorevole, valutazione delle risultanze processuali, dimenticando che l'indagine di legittimità sulla struttura razionale della motivazione, e quindi sul modo di costruire il discorso giustificativo della decisione, ha un orizzonte estremamente circoscritto, dovendo essere limitato - per espressa volontà del legislatore a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui
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vari punti della decisione impugnata, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. un., 30 aprile 1997, Dessimone;
Id., Sez. Un., 13 dicembre 1995, Clarke;
Id.,
Sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco). E' fin troppo evidente che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, né è consentito ai ricorrenti opporre alla 51
logica valutazione degli atti effettuata dai giudici di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica ma inconferente.
Così, per quanto concerne il fotofit dello sparatore accostato alla foto del
OM nel libro di NO "lo, SO e gli altri”, la Corte veneziana ha ritenuto che la deposizione di ES CA, editore del libro, abbia eliso ogni rilevanza processuale al problema, escludendo la malafede del NO in quell'accostamento, imputabile solo alla redazione della casa editrice. La mancata rilevazione dell'arbitrarietà di quell'accostamento da parte del NO, sulla quale si ON ad insistere nel ricorso, ha trovato una secca e convincente risposta nella sentenza impugnata che ha fatto osservare al contrario come la rilevazione di un errore così vistoso da parte del NO avrebbe sì potuto indurre al sospetto, spingendo a domandarsi “perché mai e a quale titolo egli aveva studiato e comparato i diversi identikit e fotofit dello sparatore predisposti dopo il delitto" (pp. 260-261).
Quanto alla prova nuova costituita dal “diario” della LF, in possesso del SO per sua stessa ammissione fin dal 28 maggio 1989 e quindi già all'epoca della celebrazione del giudizio di primo grado (p. 455), si è già detto che la mancata escussione della ON, in quanto teste-prossimo congiunto di un imputato, non ha inciso minimamente sui dati posti a fondamento del giudicato, avendo per oggetto la richiesta di spiegazioni di alcuni brani ("VII
Purificazione della verga e dell'utero”, “NO sistemerà le sue cose? Scrivo a
DR per NO”, “non sapevo che mi stessero succedendo una serie di nefandezze”) e di certe missive ("PS non dimenticare di premere ai fianchi
OR dell'AM) che, a parte la loro evidente ermeticità e l'impossibilità di trarne elementi di giudizio certi circa una preconoscenza da parte della ON delle intenzioni confessorie di NO e quindi di una possibile concertazione calunniosa tra i due, niente avevano a che vedere con l'oggetto e il contenuto delle prove sulle quali il giudicato aveva fondato il giudizio di attendibilità delle sue dichiarazioni. E' pacifico che, essendo la prova nuova rappresentata dal diario e solo da questo, la testimonianza della ON non avrebbe mai potuto estendersi, come sembrerebbero pretendere invece i ricorrenti, al riesame di altre circostanze (come il riscontro individualizzate su
DI OM ad opera della RD IA, il colloquio con l'avv.
Zolezzi), ormai pacificamente acclarate, senza incrinare il divieto enunciato 52 2
dall'art. 637 comma 3 c.p.p. Sembra invece chiaro che, almeno nell'intenzione dei ricorrenti, scopo della richiesta testimonianza doveva essere,
inevitabilmente, anche quello di far ammettere dalla LF, attraverso la c.d. prova nuova, circostanze in parte diverse da quelle che erano state oggetto delle sue precedenti deposizioni: costringendola in tal modo a testimoniare contro se stessa, oltre che contro il convivente.
La verità è che, ad onta dell'interpretazione suggestiva che la difesa ON a dare di un brano singolare come quello "VII Purificazione della verga e dell'utero", arrivando perfino a ipotizzare una coincidenza tra la data dell'omicidio del commissario AB (17 maggio 1972) e il numero romano
(VII) che vi figura, i giudici veneziani hanno correttamente evidenziato che l'esercitazione filologica proposta da SO non conduceva ad alcun risultato sicuro e comunque rilevante (p. 225); che il brano sembrerebbe uno sfogo onirico privo di agganci a qualsivoglia evento reale (p. 226) e che - e questo sembra davvero essere l'argomento più decisivo il defunto avv. Annoni, depositario non si sa bene a quale titolo del diario e che, autoscioltosi da ogni segreto professionale, era stato tanto prodigo di informazioni connotanti in negativo la coppia NO-LF, non aveva mai fatto riferimento nel verbale ex art. 38 disp. att. c.p.p. che corredava l'istanza di revisione ad una preconoscenza da parte della ON delle intenzioni confessorie del NO.
Corretta e lineare appare anche la motivazione fornita nella sentenza impugnata in ordine alla prova nuova costituita dalla produzione di alcuni giornali (il Corriere della Sera del 18, 20 e 23 maggio 1972) relativi al colore dei capelli dello sparatore, indicato come "biondo", in contrasto con la circostanza evidenziata nel giudicato del carattere inedito delle sembianze e dei capelli dell'assassino nei giorni successivi al delitto. Secondo i ricorrenti, il riferimento, comune a NO e alla LF, ai capelli ossigenati (o schiariti che dir si voglia) del OM dopo il delitto, appariva sintomatico di un sospetto parallelismo tra i due conviventi, che la Corte di merito non aveva colto, utilizzando un metro valutativo del tutto irragionevole.
Contrariamente a questo assunto, i giudici veneziani hanno fornito un elenco dettagliato delle espressioni adoperate dai vari testi sul colore e la foggia dei capelli dell'omicida, dimostrando come, a parte il raffronto numerico che indurrebbe di per sé a privilegiare il colore più scuro, doveva attribuirsi 53
valenza risolutiva alla testimonianza dello AP circa il colore decisamente castano dei capelli dell'omicida, avendo questo teste, a differenza degli altri, concentrato programmaticamente la sua attenzione su di lui nella speranza di poterlo riconoscere (pp. 259-260). La descrizione precisa fornita dallo AP dei capelli (castani) e della forma del naso (piuttosto lunga) dell'attentatore giustificava appieno il racconto del NO e della LF, i quali, peraltro, non si erano limitati a notare l'avvenuto schiarimento dei capelli ma si erano resi conto di una modifica ancora più accorta operata dal OM e che non era sfuggita al giudice di legittimità del 1997 (Sez. V, 22 gennaio 1997), che era quella di portare i capelli pettinati “un po' da una parte”. L'esattezza di queste considerazioni esime da ulteriori rilievi.
Apprezzamenti di fatto, non censurabili in questa sede, sono anche quelli concernenti l'incontro della LF con OM e con l'avv. Zolezzi, come pure il ricordo del comizio del 20 maggio 1972 a Massa o il presunto risentimento della ON verso SO: su ciascuna di queste circostanze i giudici veneziani hanno fornito spiegazioni logiche e convincenti, che il Collegio condivide, pur ribadendo che tali elementi erano estranei all'oggetto del giudizio di rinvio.
Parimenti inutile ai fini della revisione è stata la valutazione compiuta dalla Corte di merito della testimonianza di RE ER che avrebbe dovuto avvalorare l'alibi del OM e che i ricorrenti criticano sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione. Si legge nel ricorso che i giudici veneziani, dopo aver riconosciuto l'attendibilità del teste
RE in ordine all'episodio del macabro brindisi nel bar Eden di Massa, lo avevano collocato del tutto arbitrariamente in un giorno diverso da quello del
17 maggio 1972, data di esecuzione dell'omicidio del commissario AB, ammettendo, in via gradata e in contrasto con l'affermazione della sentenza definitiva sul punto, la pratica possibilità dello spostamento IL-Massa in tre ore e quindi l'eventualità astratta che OM, dopo aver commesso l'omicidio, separatosi dal NO verso le ore 10, avesse potuto raggiungere
Massa, giusto in tempo per raggiungere il bar Eden e brindare con i compagni alle ore 13 di quel giorno.
Orbene, sia la sentenza di annullamento del 6 ottobre 1998 che quella pure di annullamento del 27 maggio 1999 avevano espresso entrambe un
Sp. 54 4
giudizio di manifesta infondatezza sulla attendibilità delle dichiarazioni del teste RE, perché allineato sulle posizioni di altri quattro (e non tre) testi giudicati già inattendibili dalla sentenza definitiva, ammettendone una
“eventuale rivalutazione critica soltanto congiuntamente alle prove ritenute nuove" in sede di giudizio rescissorio. La sentenza del 6 ottobre 1998, in particolare, aveva evidenziato che il giudizio di inattendibilità dei quattro testi già esaminati scaturiva dal “palese contrasto" delle loro dichiarazioni "con le plurime e convergenti argomentazioni della sentenza di rinvio dell'11 novembre
1995, nella parte in cui sono state riconosciute coerenti e logicamente ineccepibili dalla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione del 22 gennaio 1997", concludendo che “le ragioni che, sul punto, sono state poste a base del giudicato sono state correttamente considerate non superabili sulla base delle sole dichiarazioni del teste RE".
Ciò premesso, è di tutta evidenza che, al di là delle considerazioni svolte dalla sentenza impugnata per avvalorare l'attendibilità del RE e la obiettiva difficoltà di considerare prova nuova una testimonianza finalizzata ad una diversa e nuova valutazione di quelle già apprezzate nella sentenza sottoposta a revisione (Cass., Sez. 4, 5 dicembre 1996, n. 542, Sorvillo), la circostanza dedotta per infirmare il giudicato sul punto - e cioè che OM, verso le ore
13 del 17 maggio 1972, si trovava al bar Eden di Massa
-urta con alcune circostanze sicuramente acclarate e definitivamente cristallizzate nella sentenza irrevocabile. Fra queste due rivestono particolare rilievo: a) la mancata presenza di OM nella sede di TA Continua di Massa, dove svolgeva funzioni di dirigente e attivista, la mattina del 17 maggio 1972; e b)
l'inaffidabilità delle dichiarazioni rese dai quattro testi esaminati (ZZ,
AZ, CH e TO), amici del OM e tutti coinvolti ideologicamente nel movimento TA Continua e quindi interessati ad escludere sia i propri compagni che l'intero movimento da ogni collegamento con il delitto AB. La Corte milanese poi, avvalorata in questo giudizio dalla sentenza della Cassazione del 22 gennaio 1997, aveva attribuito non poca importanza al fatto che era obiettivamente difficile ricordare dopo diciotto anni dall'evento un episodio legato genericamente alla presenza di un volantino nel bar Eden (quello stesso volantino a cui i ricorrenti attribuiscono oggi valore individualizzante del giorno del brindisi) che doveva essere
SP. 55
distribuito per rendere credibili le loro dichiarazioni: senza contare le rilevanti contraddizioni sui tempi, sui luoghi e sulle modalità degli incontri emerse nelle deposizioni rese. Tali dichiarazioni, peraltro, contrastavano in modo stridente con i due alibi presentati dal OM, che in un primo momento aveva riferito di non ricordare come e dove aveva appreso dell'omicidio del commissario AB e in un secondo momento (circa un anno e mezzo dopo) aveva ammesso di averlo appreso nella sede di TA Continua di Massa da dove aveva poi telefonato alla redazione romana del giornale omonimo, circostanza questa smentita - come si è detto - dai testi esaminati.
Ma il dato che più rileva in questa sede e che conferma la coerenza e la logicità della motivazione adottata dai giudici veneziani è che, sia nella sentenza della Corte milanese che in quella della Cassazione, si fa osservare che nessuno dei testi esaminati aveva legato il proprio ricordo ad uno specifico riferimento personale o a un fatto particolare dell'attività svolta dal OM quel mattino (p. 415, sent. 11.11.1995), essendo “praticamente impossibile ricordare un fatto non collegato ad alcun elemento tale da imporre il ricordo"
(Cass., Sez. V, 22 gennaio 1997, p. 98). La Corte veneziana, riproducendo la stessa motivazione riguardo al teste RE e alla resistenza del suo ricordo, ha perciò adottato e privilegiato un criterio valutativo tutt'altro che arbitrario e paradossale, trattandosi guarda caso dello stesso criterio seguito dal
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giudicato e ritenuto legittimo da questa Corte.
(segue): IV) le critiche alla consistenza della confessione di NO, con specifico riguardo alla verifica della dinamica dell'azione omicidiaria.
Censure su accertamenti ed apprezzamenti di fatto sono anche quelle che i ricorrenti propongono, deducendo surrettiziamente vizi di insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, avuto riguardo alla ricostruzione della collisione tra la MC del US e la Fiat 25 condotta dal NO, alla testimonianza di IT EC, alla sequenza degli spari e alle modalità del furto della
Fiat 25 ad opera dello stesso NO. Ciascuna di queste prove, ritenute nuove e rilevanti dalla ordinanza ammissiva della Corte veneziana in linea con le indicazioni metodologiche date in proposito da questa Corte chiamata a 56
pronunciarsi per ben due volte in sede preliminare di controllo sull'ammissibilità della richiesta di revisione, mirava a prospettare una dinamica dell'azione omicidiaria diversa dal racconto confessorio del NO, che appariva in taluni casi, contrastare radicalmente con la descrizione fattane da alcuni testi oculari
(come PP US, PI PP e IT EC). L'incidenza di talune circostanze, talora divergenti talaltra coincidenti con le dichiarazioni del chiamante in correità, emerse dai giornali prodotti e dalle dichiarazioni di costoro sulla credibilità della confessione resa dimostrava, ad avviso della difesa, sia il carattere non inedito di alcune di esse (come la sequenza dei colpi esplosi e l'assenza del bloccasterzo nella Fiat 25) che uno svolgimento dei fatti immediatamente antecedenti concomitanti e successivi all'omicidio diverso da quello riferito dal confitente (come la collisione tra la MC e la Fiat 25, asseritamente verificatasi in tempi e in luogo diversi da quelli indicati dal
NO, tenuto conto della entità dei danni subiti dalle due autovetture).
Come è stato già esposto nella prima parte della sentenza, i giudici della
Corte di Venezia hanno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendone un'interpretazione corretta e perfettamente aderente agli elementi istruttori disponibili (anche perché supportata dall'esito di due perizie disposte d'ufficio, una balistica e un'altra infortunistica, entrambe effettuate attraverso una simulazione elaborata in via informatica, attesa la mancanza dei relativi reperti), dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Per contro, la difesa dei ricorrenti, accantonata ogni seria censura per quanto riguarda la sequenza degli spari, seguita a parlare di "rovesciamento dell'onere della prova" con riferimento all'incidente stradale tra la MC condotta dal US e la Fiat 25 condotta dal NO, insistendo sulla diversa, maggiore e più significativa gravità dei danni ricostruiti rispetto a quelli che il giudicato di condanna riteneva gli unici rilevabili;
sulla poca naturalità del percorso seguito dall'autovettura occupata dal commando omicida;
sul diverso angolo di incidenza tra i due veicoli al momento dell'impatto, che viene fissato in misura inferiore ai 60°: operando in tal modo una diversa valutazione delle risultanze processuali, finalizzata ad investire questa Corte di un potere di rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, 57
mediante una sovrapposizione argomentativa destinata a far sconfinare i suoi compiti in quelli riservati in via esclusiva al giudice di merito. Deve essere qui ribadito con forza che la puntuale indicazione contenuta nella lettera e) dell'art. 606 c.p.p., riferita al “testo del provvedimento impugnato”, collega in via esclusiva e specifica al predetto limite qualsiasi vizio motivazionale. Il quale non è certamente ravvisabile quando la decisione si basa su un apparato argomentativo logico e ben correlato alle risultanze acquisite, come è senz'altro la parte motiva della sentenza della Corte veneziana sul punto (pp.
296-323, laddove viene respinta un'acritica attribuzione di pari forza probatoria alle conclusioni dei periti ed a quelle dei consulenti tecnici della difesa). Non è senza significato, del resto, che lo stesso consulente tecnico della difesa, il prof. Matassa, chiamato ad approfondire gli aspetti cinematici dell'incidente
US, avesse spiegato ai giudici veneziani in esordio alla sua audizione dibattimentale del 22 dicembre 1999 di essersi limitato ad esplorare e studiare gli elementi a lui forniti dal difensore dei ricorrenti, senza compiere alcun autonomo esame degli atti processuali, soggiungendo lealmente di aver formulato una mera ipotesi di compatibilità, la quale non ne escludeva delle altre, e non già di aver spiegato ciò che era effettivamente successo (p. 295).
Nessuna critica sembrano inoltre meritare le argomentazioni della sentenza sul tema della mancanza di bloccasterzo della Fiat 25 come particolare non inedito e privo di originalità e di altre indicazioni relative al furto di questa autovettura (pp. 268-285) e sulla testimonianza di IT EC che, utilizzata dalla difesa per affermare l'esistenza di una manovra di conversione ad U della Fiat 25 ritenuta inverosimile e scarsamente aderente alle risultanze processuali dalla sentenza della Corte di assise di appello di
IL (p. 328), ha sostanzialmente reiterato la ricostruzione dei fatti che già risultava dalle sue dichiarazioni in primo grado, aggiungendovi solo due particolari che in precedenza non erano stati focalizzati (la posizione della sua auto nella fila di destra delle vetture ferme al semaforo di via Cherubini e il passaggio delle due o tre auto che erano davanti alla sua nella fila di sinistra non appena si verificò il rallentamento della Fiat 25 dopo la menzionata conversione ad U): i quali però - come sottolinea incisivamente la Corte veneziana - avevano finito per rendere il teatro degli eventi “irrecuperabilmente incompatibile con l'elaborazione tecnica difensiva della dinamica omicidiaria" 58
(p. 324; ma vedi l'ampia e diffusa critica delle incongruenze di tale elaborazione tecnica alle pp. 325-329).
In conclusione, secondo la Corte veneziana, un esame congiunto delle nuove prove con quelle su cui, per la parte relativa all'azione omicidiaria, si era fondato il giudicato, anziché modificare o indubbiare le conclusioni cui era pervenuta la Corte di assise di appello di IL nel 1995, avevano consentito di confermare la piena credibilità di NO respingendo sia la tesi che vorrebbe intravedere in lui un avido lettore dei giornali dell'epoca (che, peraltro, avevano detto tutto e il contrario di tutto sulla dinamica del delitto,
attestandosi spesso su alternative opposte: p. 265), sia quella, peggiore, che lo vorrebbe il docile strumento dei carabinieri per dar sfogo ad ipotesi accusatorie presagite ma non provate (p. 330). Non solo le conclusioni della perizia infortunistica sulla collisione tra la MC e la Fiat 25 e di quella balistica sulla provenienza degli spari da una stessa arma e nella sequenza cronologica riferita da NO, sgretolando le contrarie indicazioni informatiche suggerite dai consulenti tecnici della difesa, confortavano la ricostruzione della dinamica del delitto accolta nel giudicato (sulle modalità del furto della Fiat 25 blu: pp.
356-365; sui movimenti degli attentatori in attesa del commissario AB: pp. 369-375; sulla sequenza dei colpi esplosi: pp. 377-379; sul tempo, il luogo e le modalità dell'incidente tra la MC 1000 e la Fiat 25: pp. 493-508; sulla ricostruzione delle vie di fuga seguite dagli attentatori subito dopo la commissione del delitto: pp. 379-381. Cfr. anche Cass., Sez. V 1997, pp. 102-
109, che ha considerato corretta e rispettosa dei canoni imposti da Cass, Sez.
Un. 1992 la ricostruzione operata dalla Corte di assise di appello di IL),
Ima le nuove dichiarazioni della EC, arricchite dal "novum" in revisione rappresentato dalla perizia infortunistica e raffrontate con quelle dello AP, che dal suo punto di osservazione aveva avuto modo di assistere a tutta la scena del delitto, vanificavano irrimediabilmente il tentativo di ricostruzione
: alternativa operato dalla difesa, accordandosi pienamente con la versione del
NO (p. 332).
Alla stregua di queste considerazioni, contrariamente a quanto assume la difesa dei ricorrenti enfatizzando oltre ogni ragionevole misura la validità dei nuovi dati probatori addotti in revisione, non c'è stata alcuna utilizzazione illegittima ed arbitraria del principio del libero convincimento del giudice,
D 59
aggrappato - a suo dire - di volta in volta, secondo le convenienze, a criteri di valutazione tra loro inconciliabili, frutto di una valutazione strumentale e incompleta del materiale processuale (pp. 203, 229 dei motivi di ricorso). La
Corte veneziana, nel valutare i risultati delle perizie tecniche disposte, non si è limitata ad aderire passivamente ed acriticamente alle conclusioni degli esperti di cui si è avvalsa per l'esecuzione delle nuove indagini, ma, al contrario, si è assunta l'onere, nell'ambito del suo potere di controllo e di supervisione, di verificare la validità scientifica dei criteri seguiti e dei diversi metodi di indagine utilizzati (dai consulenti tecnici della difesa, del Procuratore generale, dell'Avvocatura dello Stato e delle parti civili private) alla luce delle obiezioni difensive, così da pervenire ad un convincimento che, trovando precisa aderenza al campo dell'indagine tecnica demandata, ha trovato in essa giustificazione e ne ha rappresentato il logico sviluppo (pp. 296-323; 335-367).
Allo stesso modo, con specifico riferimento alla documentazione prodotta, ha avuto cura di precisare come i giornali allegati all'istanza di revisione ("Corriere della Sera" del 19 maggio 1972 sulla sequenza degli spari, “Panorama” del 1° giugno 1972 sull'assenza del bloccasterzo della Fiat 25) fossero già in atti, anche se non esplicitamente valutati, per concludere che NO aveva raccontato particolari che erano corrispondenti soltanto ad alcune e non a tutte le indiscrezioni di stampa (p. 265) e che, in ogni caso, il compito assegnato al giudice della revisione non era quello di rimeditare la ricostruzione accolta dal giudicato in relazione a dati isolati di scarsa importanza nel tessuto argomentativo, ma quello di verificare l'attendibilità complessiva del NO in relazione ad episodi (come la sottrazione della Fiat 25) sottoposti ad un vaglio dibattimentale dopo diciotto anni dai fatti (pp. 268-269). Quanto alle nuove dichiarazioni della EC e all'espletamento delle nuove perizie, era fin troppo evidente che, stante l'esito negativo delle nuove prove, era impossibile rivalutare in sede di revisione le dichiarazioni di tutti i testimoni oculari dell'omicidio (PP, AL IV, ecc.) al fine di saggiarne la resistenza a fronte delle nuove acquisizioni, senza compiere una vietata operazione di rilettura intrinseca del giudicato (pp. 331-332).
SP. 60
(segue): V) e VI) osservazioni sull'episodio AP e sugli esiti della perizia balistica.
Si è già avuto occasione di rilevare (supra, lett. B), I, n. 1, p. 33) che i ricorrenti, accanto a motivi di ricorso definibili propriamente come tali, esprimono talora in chiave di commento critico e a ridosso di altri e più specifici vizi logici della motivazione, “osservazioni”, “valutazioni” e "rilievi” su alcuni passi della sentenza impugnata che di per sé non si prestano ad essere sottoposti al sindacato di legittimità mancando l'indicazione di una concreta e specifica doglianza in tal senso. Così è per le “osservazioni" sulle testimonianze rese dalle persone coinvolte a vario titolo nell'episodio PP, dove viene presentata come una "forzatura implausibile” la descrizione dei toni e dei modi dell'incontro tra il AP e il personale di polizia, che lascerebbe l'episodio sostanzialmente "dubbio nel suo reale svolgimento”; ma così è anche per le conclusioni della perizia balistica, lamentandosi da parte della difesa l'avvenuta distruzione dei reperti e l'assenza di riscontri testimoniali circa il ritrovamento del proiettile integro.
Nessuna risposta meritano poi i rilievi della difesa concernenti quelle parti del racconto del NO sulle quali non sono state indicate "prove nuove,
e quindi non costituivano oggetto del giudizio di revisione", e sulle quali la
Corte di Venezia, nel suo esteso "favor revisionis”, si è comunque pronunciata, come l'autoradio con le frequenze spostate su quelle di ascolto della polizia rinvenuta a bordo della Fiat 25 (4.5..3.1), gli oggetti ivi rinvenuti (4.5.3.2) e le modalità del riconoscimento della base milanese di via Trincea delle Frasche 1
a IL (4.6).
(segue): VII) le critiche al ripristino dell'esecuzione della pena detentiva residua. L'ultimo motivo di ricorso che è poi quello che ha determinato l'avvenuta
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riunione del procedimento svoltosi in pubblica udienza avverso l'intera sentenza della Corte di appello di Venezia e quello svoltosi in camera di consiglio attinente ai corrispondenti ordini di esecuzione della pena detentiva 61
residua nei confronti dei tre condannati OM, SO e EF investe la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con la quale è stato disposto, contestualmente al rigetto dell'istanza di revisione, il ripristino dell'esecuzione della pena irrogata con la sentenza di condanna pronunciata
I'11 novembre 1995 dalla Corte di assise di appello di IL, esecuzione che era stata sospesa dalla Corte veneziana il 24 agosto 1999.
Anche se il problema deve ormai considerarsi superato dalla presente decisione di rigetto, pare opportuno, ad avviso del Collegio, il suo approfondimento - in mancanza di precedenti specifici - cercando di cogliere la sostanza del fenomeno disciplinato dall'art. 637 comma 4 c.p.p.
La statuizione impugnata, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe frutto di confusione tra il profilo dispositivo e quello esecutivo della decisione di rigettare l'istanza di revisione: trattandosi di una decisione non irrevocabile perché soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 640 c.p.p., la Corte veneziana avrebbe violato il principio per cui l'esecutività delle sentenze presuppone la loro irrevocabilità (art. 648 c.p.p.). Peraltro, non si verte neppure in una delle ipotesi tassativamente ed esplicitamente indicate dal legislatore in cui l'esecutività della decisione è sganciata dalla sua irrevocabilità (art. 650 comma 1 c.p.p.), in quanto l'art. 637 comma 4 c.p.p. nulla dice in tema di immediata esecutività dell'ordine di ripristino dell'esecuzione della pena ivi previsto. Sotto altro profilo, si fa rilevare nel ricorso che il provvedimento adottato dovrebbe essere qualificato "abnorme", giacché con esso si è usurpato un potere spettante in via esclusiva al pubblico ministero che, ai sensi degli artt. 655 e 656 c.p.p., è l'unico organo competente a promuovere l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
Anche quest'ultima doglianza è infondata.
Essendosi in presenza di un provvedimento in materia di libertà personale, questo soggiace alla regola generale dettata dall'art. 588 comma 2
c.p.p., che prevede appunto la sua immediata eseguibilità, escludendo che la sua impugnazione possa avere “in alcun caso" effetto sospensivo. Peraltro, la regola generale dettata dal primo comma della norma citata, coerente con quella invocata dai ricorrenti che si richiamano agli artt. 648 e 650 c.p.p., è sì quella della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati “durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione”, ma “salvo 62
che la legge disponga altrimenti”: ed è significativo dover constatare come la prima e più rilevante espressione di questa eccezione si trovi proprio nel secondo comma dello stesso articolo, che per l'esecutività dei provvedimenti in materia di libertà personale detta la regola opposta.
L'immediata esecutività dell'ordine di ripristino dell'esecuzione della pena sospesa in corso di revisione è quindi tutt'altro che abnorme e sovvertitrice dell'ordine processuale come assumono i ricorrenti, ma costituisce puntuale applicazione di un principio di carattere generale, di cui l'ordinamento come ha evidenziato il PG presso questa Corte nella sua requisitoria conosce
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scritta, redatta a seguito dell'originario autonomo e distinto ricorso "de libertate"
- le più svariate applicazioni, a partire dall'immediata eseguibilità della misura della custodia cautelare in carcere disposta dal gip (art. 293 comma 1 c.p.p.).
Per restare in materia prossima a quella in esame, è stabilito che il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione (art. 666 comma 7 c.p.p.); e che, in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, la custodia cautelare è ripristinata contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo o di secondo grado quando ricorre l'esigenza cautelare del pericolo di fuga (art. 307 comma 2 lett.
b) c.p.p. Ma, a parte il suo inequivoco tenore letterale, il carattere generale dell'art. 588 comma 2 c.p.p. è dimostrato dal fatto che, quando il legislatore ha voluto disporre diversamente, ha dettato una norma espressa, come nel caso in cui ha stabilito che, se il tribunale della libertà, accogliendo l'appello del PM, dispone una misura cautelare, l'esecuzione di questa è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva (art. 310 comma 3 c.p.p.).
Quanto alla doglianza relativa alla segnalata usurpazione del potere del
PM a disporre l'esecuzione dei provvedimenti in materia di libertà personale, va detto che il principio della competenza funzionale di quest'organo opera
"salvo che sia diversamente disposto" (art. 655 comma 1 c.p.p.).
Peraltro, viene naturale rilevare l'errore di prospettiva in cui sono incorsi i ricorrenti considerando la statuizione “de libertate" come esecuzione della sentenza di rigetto della istanza di revisione, di per sé non irrevocabile, perché soggetta ancora a ricorso per cassazione. A ben riflettere, le tematiche relative all'impugnabilità e alla irrevocabilità sono estranee alla materia in esame, giacché il concetto di irrevocabilità è riservato dal legislatore alle sentenze non
St. 363
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più soggette ad impugnazioni ordinarie ("diverse dalla revisione" dice l'art. 655 comma 1 c.p.p.). Nel caso in esame, invece, una sentenza irrevocabile già c'è, ed è quella della Corte di assise di appello di IL dell'11 novembre 1995, oggetto del presente giudizio di revisione: il quale, di per sé, non fa venir meno l'irrevocabilità della precedente sentenza di condanna, dal momento che ciò consegue solo alla sua revoca, la quale va disposta qualora, in accoglimento dell'istanza di revisione, sia emessa sentenza di proscioglimento (art. 637 comma 1 c.p.p.). La stessa esecuzione della pena, del resto, che consegue alla irrevocabilità della sentenza di condanna, può proseguire durante l'intero giudizio di revisione, dato che la sua sospensione (anche se di fatto costituisce l'ipotesi normale) resta pur sempre eventuale e rimessa al prudente apprezzamento del giudice (art. 635 comma 1 c.p.p.) e quindi il ripristino della esecuzione è previsto solo per l'ipotesi in cui sia stata disposta la sospensione
(art. 637 comma 4 c.p.p.).
Sospendendo e ripristinando l'esecuzione della pena, dunque, non si fuoriesce dalla fase esecutiva, trattandosi di vicende interne all'esecuzione del titolo costituito dal giudicato, come del resto è fatto palese dalla formula usata nel quarto comma dell'art. 637 c.p.p., secondo il quale, qualora sia stata disposta la sospensione, il giudice dispone che “riprenda” l'esecuzione della pena, a conferma e riprova che non si tratta “di un nuovo, autonomo titolo per l'esecuzione” (Rel. al prog. def., sub art. 629 c.p.p.). La "ripresa" dell'esecuzione in forza del giudicato originario prescinde quindi dall'esito dell'eventuale ricorso per cassazione proponibile avverso la sentenza di rigetto dell'istanza di revisione. Nella logica del sistema, non v'è spazio per sostenere la tesi che, ai fini della ripresa dell'esecuzione della pena sospesa, occorra attendere che la sentenza di rigetto acquisti il crisma della irrevocabilità: e ciò in quanto la ripresa dell'esecuzione trova la sua ragione fondante nella disposta sospensione dell'esecuzione stessa, e non nella irrevocabilità della sentenza di rigetto.
Peraltro, se il provvedimento ex art. 637 comma 4 c.p.p. non è un autonomo titolo di detenzione ma è meramente risolutivo della parentesi introdotta con la sospensione, e perciò si colloca all'interno del rapporto esecutivo già instaurato in virtù del giudicato, l'unico mezzo di impugnazione proponibile contro di esso non sarebbe il ricorso per cassazione, bensì 64
l'incidente di esecuzione (art. 670 comma 1 c.p.p.). Ed invero, non a caso,
DR SO ha proposto anche incidente di esecuzione avverso il provvedimento dianzi indicato davanti alla corte di assise di appello di IL, che l'11 luglio 2000 lo ha rigettato, sul già cennato rilievo che la sentenza sottoposta a revisione mantiene la sua natura di condanna irrevocabile e la carcerazione eventualmente sofferta dal condannato mantiene la sua natura di espiazione della pena definitiva.
(segue): Vill) la richiesta di correzione di errore materiale concernente il testo del capo di imputazione contestato ad DR SO nella sentenza impugnata.
Non v'è luogo a provvedere da parte di questa Corte sul presunto errore materiale segnalato, che, a parte la sua natura di irregolarità del tutto marginale, richiede una verifica impossibile in questa sede.
C) Il dispositivo della sentenza
Al rigetto dei ricorsi seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.
rigetta st.
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i ricorsi di OR EF e DR SO nei giudizi riuniti nn. 7715/2000
e 25796/2000, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali, nonché di quelle sostenute dalle parti civili costituite, che si liquidano in complessive lire 6.160.000, delle quali fire 6.000.000 per onorari a favore di
PA e MA AB;
di complessive lire 8.410.000, di cui lire 6.000.000 per onorari a favore di MA AP e GI AB;
e lire 3.000.000 per onorari a favore del Ministero degli Interni.
Rigetta il ricorso di OM DI, che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2000.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
OR Santacroce Renato Teresi
ЛИ
• corgio fantaciace
DEPOSITATA IN ERIA IL CANCELLIERE IC Romeo 2 3 NOV. 2000
شر CANCELLIERE