Articolo 498 del Codice di procedura civile
Articolo 438Articolo 499
Versione
21 aprile 1942
Art. 498.
(Avviso ai creditori iscritti).

Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.

A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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